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COUNCIL OF INTERMODAL SHIPPING CONSULTANTS
ANNO XXXIV - Numero 30 APRILE 2016
LEGISLAZIONE
L'EUROPA "SI UNISCE" SULLA PESATURA DEI CONTENITORI
Le associazioni europee che rappresentano i caricatori, gli
spedizionieri di merci, gli operatori terminalistici e le autorità
portuali chiedono alle autorità nazionali di far sì
che ci siano regole uguali per tutti riguardo alla attuazione ed
alla applicazione della nuova normativa sulla massa lorda verificata
ai sensi della convenzione SOLAS.
Le organizzazioni in rappresentanza in Europa dei caricatori
(ESC), degli spedizionieri (CLECAT), degli operatori terminalistici
(Feport) e delle autorità portuali (ESPO) affermano di essere
profondamente impegnate ad attuare con successo l'emendamento al
Capitolo VI della SOLAS dell'IMO, che entrerà in vigore il
prossimo 1° luglio.
A partire da questa data, come riportato da più parti,
tutti i caricatori (o l'altra parte citata nella polizza di carico
del vettore) deve dichiarare al vettore preventivamente il peso
verificato dei container imballati (la massa lorda verificata) che
devono essere caricati mediante lo-lo o mediante ro-ro se (e solo
se) la movimentazione ro-ro è una movimentazione di raccordo
verso una nave lo-lo.
Tuttavia, essi vorrebbero che le competenti autorità
nazionali intraprendessero un'azione urgente e coordinata ai sensi
di ciò che essi stanno congiuntamente raccomandando.
"L'assenza di tale azione comporterà una distorsione
della concorrenza e notevoli interruzioni del funzionamento della
filiera logistica" si legge nella dichiarazione congiunta:
gli stati membri (dell'Unione Europea e dell'EFTA) dovrebbero
perseguire un approccio europeo coordinato, tenendo conto delle
direttive nazionali degli altri stati membri quando decidono in
ordine alle regole nazionali;
gli attori della filiera distributiva e le autorità
nazionali dovrebbero lavorare allo scopo di conseguire linee guida
accettate comunemente al fine di minimizzare la distorsione della
concorrenza ed assicurare il corretto funzionamento delle
disposizioni della SOLAS;
la cooperazione nella stesura delle direttive deve concentrarsi
su due principali elementi: le tolleranze da applicare
all'equipaggiamento per la pesatura e la certificazione di quei
caricatori che hanno ricevuto l'approvazione per il rilascio dei
certificati sulla massa lorda verificata utilizzando il Metodo 2
sulla base di standard e programmi comuni (come l'AEO, l'ISO 9001,
l'ISO 28000) od altri esistenti obblighi o raccomandazioni al fine
di fornire il peso del container.
Riguardo alla precisione dell'equipaggiamento per la pesatura,
la dichiarazione congiunta sottolinea come attualmente spetti a
ciascuna giurisdizione nazionale definire gli standard appropriati e
questo è particolarmente importante in relazione sia al
Metodo 1 che al Metodo 2.
"Occorre che le autorità nazionali siano consapevoli
che requisiti eccessivi possono comportare un impatto negativo sulla
filiera logistica.
Ad esempio, un eccesso di fiducia sulle pese per la pesatura del
Metodo 1 può ingenerare inutili colli di bottiglia, che
potrebbero essere evitati utilizzando altri strumenti, come quelli
per la pesatura su spreader.
Allo stesso modo, un sistema troppo complicato per la
regolamentazione degli utenti dei Metodi 1 e 2 potrebbe indurre
ritardi in ordine alla loro autorizzazione nel breve periodo che
rimane prima del termine di scadenza per l'attuazione degli
emendamenti alla SOLAS.
Al fine di evitare distorsioni del mercato, è importante
che i paesi di tutta l'Europa adottino standard simili di
certificazione che non siano troppo rigorosi e non comportino un
impatto negativo sul funzionamento della filiera logistica.
Pertanto, allo scopo di assicurare la trasparenza e la certezza
a tutti gli attori della filiera distributiva, dovrebbe essere
disponibile quando richiesta la prova dell'autorizzazione del
caricatore a fornire una massa lorda verificata".
In particolare, il punto su cui converge il consenso delle
quattro associazioni è quello dell'ampio margine di errore
(5% in meno o in più rispetto alla massa lorda verificata
dichiarata) sebbene la dichiarazione si riferisca a questo come ad
un "esempio di livello di tolleranza accettato".
Il punto è che qualcuno dovrebbe proporre una cifra, dato
che "le oscillazioni nell'attuazione possono comportare una
distorsione della concorrenza fra gli stati membri".
Il problema è che questo approccio "minimo comune
denominatore" snatura l'intera essenza della modifica al
Capitolo VI della SOLAS ed è improbabile che sia accettabile
per le linee di navigazione e gli assicuratori o, in effetti, alcune
giurisdizioni nazionali.
Si sa, ad esempio, che in seguito ad ampie consultazioni con il
settore, la UK MCA (Agenzia Marittima e della Guardia Costiera del
Regno Unito) sta cercando di stabilire il ± 2% al di sopra
delle 20 tonnellate e ± 400 kg al di sotto delle 20
tonnellate, oppure il ± 2% al di sopra delle 15 tonnellate e
± 300 kg al di sotto delle 15 tonnellate, con preferenza per
quest'ultima soluzione.
Sembra che le quattro associazioni non distinguano fra
tolleranza della pesatura e tolleranza per le sanzioni ed il
relativo procedimento.
In ogni caso la loro dichiarazione continua così: "Noi
incoraggiamo questo coordinamento per conseguire un livello di
tolleranza che consenta una sufficiente flessibilità che
tenga conto delle variazioni che possono verificarsi in occasione
delle naturali variazioni di peso, delle imprecisioni nel peso della
tara sulle piastre ufficiali (la piastra CSC) o a causa dell'uso di
equipaggiamento diverso, così come allo scopo di non creare
blocchi alla filiera distributiva mediante un indebito rifiuto del
trasporto, cercando nel contempo di non mettere a repentaglio la
sicurezza e perciò lo scopo delle regole".
È anche degna di nota l'osservazione che queste
associazioni si trovano un po' in un vicolo cieco.
Esse ammettono che conseguire il consenso di una trentina di
paesi potrebbe essere difficile, ma vorrebbero che la Commissione
Europea considerasse la questione come qualcosa che essi non
vogliono.
Alcune di loro stanno lottando con le unghie e coi denti contro
la proposta di direttiva sui porti dell'Unione Europea e l'ultima
cosa che vorrebbero sarebbe che alla Commissione Europea venisse
dato un maggiore potere sul settore portuale.
Dal punto di vista della comunicazione, affermano, la massa
lorda verificata ed ogni altra informazione pertinente saranno
sempre comunicate dal caricatore al vettore e successivamente
all'operatore terminalistico, a meno che non ci sia un accordo
diverso.
"Il caricatore resta responsabile della comunicazione
attraverso la catena comunicativa concordata ed ai sensi di un
cronoprogramma concordato.
Si raccomanda di comunicare la massa lorda verificata al più
presto possibile e se possibile prima della consegna del container
imballato ad una struttura terminalistica portuale, al fine di
evitare complicazioni.
Se la massa lorda verificata non è stata già
comunicata, o se non stato raggiunto alcun accordo per conseguire la
massa lorda verificata all'arrivo al terminal, è possibile
che il terminal finisca per rifiutare l'ingresso al contenitore".
La dichiarazione conclude sottolineando che il vettore e
l'operatore terminalistico non sono responsabili della precisione
della massa lorda verificata fornita dal caricatore (o da altra
parte specificata nella polizza di carico).
"Tutti gli attori della filiera logistica sono autorizzati
a fare affidamento sulla massa lorda verificata e dichiarata come
precisa dal caricatore originario.
Se non è stata stabilita alcuna massa lorda verificata,
un contenitore non può essere caricato sulla nave".
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