Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
01:50 GMT+2
COUNCIL OF INTERMODAL SHIPPING CONSULTANTS
ANNO XXXIV - Numero 15 LUGLIO 2016
INDUSTRIA
LE LINEE DI NAVIGAZIONE CONTAINERIZZATE ADESSO SI IMPEGNANO
AL RISPETTO DELLE REGOLE RELATIVE ALLE ESCURSIONI DEI PREZZI PER
EVITARE VIOLAZIONI DELL'ANTITRUST
La Commissione Europea ha accettato l'impegno preso da
quattordici delle maggiori compagnie di navigazione containerizzate
mondiali che hanno promesso di puntare all'incremento della
trasparenza dei prezzi per i clienti e di ridurre la probabilità
che i prezzi vengano coordinati in futuro.
La Commissione aveva espresso la propria preoccupazione che la
prassi delle compagnie di navigazione dedite al trasporto merci
containerizzato di pubblicare le proprie intenzioni sul futuro
incremento dei prezzi possa danneggiare la concorrenza ed i clienti
mediante l'aumento dei prezzi per i loro servizi da e per l'Europa,
in violazione delle regole antitrust dell'Unione Europea.
Parlando successivamente alla decisione della Commissione
Europea, la commissaria responsabile delle politiche sulla
concorrenza Margrethe Vestager ha dichiarato: "Il trasporto
marittimo di contenitori rappresenta la stragrande maggioranza delle
merci non alla rinfusa trasportate via mare da e per l'Europa.
Servizi di trasporto marittimo concorrenziali sono pertanto
essenziali per le imprese europee e per l'economia dell'Unione
Europea nel suo complesso.
Gli impegni assunti dai quattordici vettori renderanno i prezzi
per questi servizi più trasparenti ed incrementeranno la
concorrenza".
Quattordici compagnie di navigazione di linea containerizzate
erano solite annunciare regolarmente le loro intenzioni riguardo ai
futuri incrementi dei prezzi dei noli sui propri siti web, sulla
stampa o in altre maniere.
I vettori in questione sono CMA CGM (Francia), COSCO (Cina),
Evergreen (Taiwan), Hamburg Süd (Germania), Hanjin (Sud Corea),
Hapag-Lloyd (Germania), HMM (Sud Corea), Maersk (Danimarca), MOL
(Giappone), MSC (Svizzera), NYK (Giappone), OOCL (Hong Kong), UASC
(Emirati Arabi Uniti) and ZIM (Israele).
Inizialmente, anche la China Shipping era fra le compagnie sotto
indagine ma, dopo la sua decisione di ristrutturarsi e di dismettere
le attività di trasporto marittimo di linea containerizzato,
la Commissione aveva ritenuto che non fosse necessario che essa si
impegnasse in tal senso.
Questi annunci relativi ai prezzi, noti come Incrementi
Tariffari Generali, non indicano il prezzo finale fissato per il
servizio in questione ma solo l'importo dell'incremento in dollari
USA per unità containerizzata trasportata, la rotta di
traffico toccata e la data programmata di attuazione.
Essi frequentamene provocavano notevoli incrementi di diverse
centinaia di dollari USA per TEU.
Gli annunci relativi agli Incrementi Tariffari Generali
normalmente vengono effettuati da 3 a 5 settimane prima della loro
data di attuazione prevista e nel corso di quel periodo alcuni o
tutti gli altri vettori spesso annunciano simili incrementi
tariffari programmati per la stessa o una simile rotta e le stesse o
simili date di attuazione.
I vettori non sono vincolati dagli incrementi annunciati ed
alcuni vettori hanno infatti rinviato o modificato gli incrementi
tariffari generali annunciati, allineandosi possibilmente con quelli
annunciati dagli altri vettori.
La Commissione era preoccupata dal fatto che gli annunci
inerenti agli Incrementi Tariffari Generali non forniscono
un'informazione completa sui nuovi prezzi ai clienti ma si limitano
a consentire ai vettori di essere reciprocamente consapevoli delle
proprie intenzioni relative ai prezzi e possono rendere loro
possibile coordinare la propria condotta.
L'annuncio dei futuri incrementi dei prezzi può segnalare
la condotta sul mercato prevista dei vettori e la riduzione del
livello di incertezza in ordine al loro comportamento circa i prezzi
fa diminuire il loro incentivo a competere l'uno con l'altro.
Poiché gli annunci forniscono informazioni solo parziali
ai clienti, e potrebbero non essere vincolanti per i vettori, i
clienti potrebbero non essere in grado di fare affidamento su di
loro e perciò i vettori potrebbero aggiustare i prezzi senza
il rischio di perdere clienti.
Questa pratica può comportare prezzi più alti per
i servizi di navigazione di linea containerizzati e danneggiare la
concorrenza ed i clienti, in violazione del divieto previsto dalle
regole sulla concorrenza dell'Unione Europea e dell'Area
Economica Europea per quanto riguarda la concertazione di
pratiche fra imprese (Articolo 101 del Trattato di Funzionamento
dell'Unione Europea e Articolo 53 dell'Accordo sull'Area Economica
Europea).
Allo scopo di affrontare le preoccupazioni della Commissione, i
vettori hanno assunto i seguenti impegni:
i vettori cesseranno di pubblicare e comunicare annunci sugli
Incrementi Tariffari Generali, vale a dire le modifiche dei prezzi
espresse unicamente come importo o percentuale della modifica;
affinché tutti i futuri annunci sui prezzi siano utili ai
clienti, i vettori annunceranno cifre che includano almeno i cinque
principali elementi del prezzo complessivo (tariffa di base,
addebiti per il bunker, addebiti per la sicurezza, addebiti per la
movimentazione terminalistica ed addebiti per l'alta stagione se
applicabili);
gli annunci sui prezzi saranno vincolanti per i vettori quali
prezzi massimi per l'annunciato periodo di validità (ma i
vettori resteranno liberi di offrire prezzi al di sotto di questo
tetto);
gli annunci sui prezzi non saranno fatti più di 31 giorni
prima della loro entrata in vigore, che corrispondono al periodo in
cui i clienti di solito cominciano a prenotare volumi significativi
(normalmente i clienti programmano le proprie spedizioni da quattro
ad una settimana prima che si manifesti per loro l'esigenza di
movimentare le proprie consegne);
gli impegni non si applicheranno a:
comunicazioni con acquirenti che già dispongono di un
esistente accordo tariffario in vigore sulla rotta alla quale la
comunicazione si riferisce;
le comunicazioni nel corso delle trattative bilaterali o le
comunicazioni su misura per le esigenze di specifici acquirenti
identificati.
Dopo avere condotto un test di mercato degli impegni, la
Commissione si è detta soddisfatta perché queste
correzioni hanno fornito una risposta alle proprie preoccupazioni.
Esse incrementeranno la trasparenza relativa ai prezzi e
ridurranno la probabilità di una segnalazione concertata dei
prezzi vincolando i vettori ai prezzi annunciati.
La Commissione ha pertanto fatto sì che gli impegni siano
legalmente vincolanti per i vettori per un periodo di tre anni a
partire dal 7 dicembre 2016.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore