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COUNCIL OF INTERMODAL SHIPPING CONSULTANTS
ANNO XXXV - Numero 31 OTTOBRE 2017
LEGISLAZIONE
IL PERICOLO DI GRAVI INCIDENTI NELLE AREE PORTUALI: ESISTE
FORSE UNA LACUNA NELLA NORMATIVA?
È trascorso quasi un anno dall'entrata in vigore della
riforma portuale italiana e sembra appropriato fare qualche
considerazione sulla prevenzione degli incidenti in porto e sulla
sicurezza, specialmente alla luce dell'attuazione, in Italia, della
Direttiva Seveso III dell'Unione Europea sul controllo dei pericoli
di gravi incidenti.
Si dovrebbe in primo luogo notare che sembra esserci un
disallineamento fra la Direttiva dell'Unione Europea e la normativa
italiana.
In particolare ci si riferisce all'apparente conflitto fra la
normativa ambientale dell'Unione Europea e la legge italiana sui
porti.
Alla luce dell'ultima riforma, sembrerebbe infatti che la prima,
contrariamente alla seconda, non richieda più alle
amministrazioni portuali di predisporre un rapporto sulla sicurezza
personale nelle aree portuali.
Non è, tuttavia, la prima volta che si verifica tale
disallineamento fra le normative dell'Unione Europea ed italiana
(basti pensare agli oneri di ancoraggio).
In ogni caso, per essere concisi, ci si limiterà qui a
fare solo alcune considerazioni.
Il Decreto Legislativo n. 105/2015, che ha attuato la Direttiva
Seveso III dell'Unione Europea, ha abrogato il D.M. n. 293 del 16
maggio 2001, che richiedeva alla Autorità Portuali (adesso
denominate Autorità di Sistema Portuale) di redigere, e di
conseguenza aggiornare, il Rapporto Integrato sulla Sicurezza
Portuale in ordine ai rischi di incidenti aziendali con riferimento
a tutte le attività pericolose espletate nei porti italiani.
Pertanto, secondo molti esperti, il fatto che il suddetto
decreto abbia abolito l'obbligo dell'Autorità di Sistema
Portuale di predisporre il rapporto sulla sicurezza ha dato luogo ad
una lacuna nella normativa, circostanza questa che potrebbe avere
conseguenze negative sulla gestione di qualsiasi incidente che possa
verificarsi nelle aree portuali coinvolgendo una o più
strutture "Seveso" o, in ogni caso, sostanze pericolose
presenti nelle aree medesime.
La ragione di tale "vuoto normativo" può essere
reperita nel fatto che le nuove disposizioni sull'identificazione
del rischio - specialmente per quello che riguarda i porti - non
sembrano riflettersi nella normativa portuale italiana, persino dopo
la riforma del 2016.
Infatti, l'art. 5, comma 5, della Legge n. 84/94 si applica
tuttora, assicurando che "Il Piano Regolatore Portuale degli
scali inerenti ai commi 1 e 1 bis includerà, in allegato, un
rapporto sulla sicurezza dell'area portuale in relazione ai rischi
di gravi incidenti correlati con determinate attività
industriali".
In sostanza, i cosiddetti "porti di interesse
internazionale" sembrerebbero ancora essere obbligati a
predisporre il Rapporto sulla Sicurezza Portuale, da inserire nel
Piano Regolatore Portuale una volta che questo sia stato approvato
dal Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale,
mentre l'adozione dei Piani di Emergenza in Sito o dei Piani di
Emergenza fuori Sito non è più richiesta.
Alla luce delle numerose critiche rivolte dagli esperti e dagli
operatori portuali in relazione al generale peggioramento della
legislazione sulla gestione del rischio di gravi incidenti, sono
stati elaborati alcuni specifici studi di settore per porre rimedio
ad ogni lacuna nella normativa.
Il più importante di tali studi sembrerebbe essere quello
predisposto dalla ARPA (cioè l'Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale) in collaborazione con il Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco italiano, il quale suggerisce diverse linee guida
per l'approvazione dei Piani di Emergenza Portuale che - tenendo
altresì conto degli altri strumenti di programmazione per le
aree portuali - possono definirsi validi ed effettivi, a prescindere
dalla presenza o meno delle "strutture Seveso" nei porti
italiani e, pertanto, essere inclusi nel Rapporto sulla Sicurezza
per essere di conseguenza integrati nel Piano Regolatore Portuale
(denominato Piano Regolatore di Sistema Portuale dopo la riforma).
Ebbene, malgrado sia passato quasi un anno da quando la riforma
della legge sui porti è entrata in vigore, un certo numero di
questioni sono ancora incerte, comprese quelle relative alla
prevenzione degli incidenti e dell'incolumità personale in
porto.
L'attuale Decreto Legislativo n. 105/2015 sembra avere
modificato in peius le precedenti norme di legge limitando in
effetti sia gli strumenti per la prevenzione degli incidenti sia
quelli per la pianificazione delle emergenze.
Alla luce delle suddette considerazioni e delle proposte
tecniche finalizzate a colmare le lacune, non c'è nulla che
si possa fare se non aspettare una risposta concreta dalle
competenti Autorità di Sistema Portuale che tuttavia, per
ora, è improbabile che arrivino presto.
(da: hellenicshippingnews.com/nctm studio legale, 7 ottobre 2017)
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