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26 dicembre 2024 - Anno XXVIII
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Testo integrale del codice di condotta delle Imprese di Spedizione elaborato a Genova da una commissione dell'Associazione Spedizionieri del Porto di Genova e da alcuni esperti della Federazione Nazionale Spedizionieri.
Il codice è in attesa di una valutazione definitiva per essere poi esteso a livello nazionale

CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE

La Federazione Nazionale degli Spedizionieri, con sede in Milano, Via Sammartini n. 33:

  1. vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442 e le disposizioni del Codice civile vigente, rilevanti in materia;
  2. viste le circolari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 2775/c in data 23 giugno 1980 e n. 3066 in data 11 marzo 1985;
  3. ritenuto che circa 1300 imprese di spedizione hanno aderito a Fedespedi e che, quindi, essa rappresenta la maggior parte delle imprese che svolgono tale tipo di attività;
  4. ritenuta l'opportunità di individuare opportune linee di comportamento cui dovrebbe uniformarsi la condotta delle imprese di spedizione iscritte nell'elenco di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, anche al fine di determinare uniformi criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari da essa previste;
  5. ritenuto, infine, che l'adozione di un "codice" di tali linee di comportamento appare lo strumento più idoneo ad individuare il tipo di condotta cui l'impresa di spedizione deve uniformarsi per venire incontro alle esigenze di una società evoluta; per corrispondere alle aspettative dei clienti; per rispettare i principi e le regole dell'Unione Europea e per accedere alla certificazione di qualità, considerata importante elemento di corretto svolgimento dell'attività di spedizione, per il miglior soddisfacimento delle esigenze dell'attuale organizzazione sociale;
  6. esaminate le proposte elaborate dalla Commissione costituita al fine di predisporre il testo di tale "Codice";

nella seduta del . . . . . . . in data . . . . . . . . ha approvato il seguentecodice deontologico delle imprese esercenti attività di spedizione, costituito da 5 articoli e da due allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione:

CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE
  1. Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico.
    1. Il Codice Deontologico è costituito dall'insieme dei principi e delle regole cui ogni impresa di spedizione deve ispirarsi nello svolgimento della propria attività;
    2. Le regole contenute nel Codice Deontologico debbono quindi essere rispettate da ogni impresa di spedizione iscritta nell'elenco di cui alla legge n. 1442 del 1941;
    3. Il Codice Deontologico, in quanto prevede obblighi di natura generale e regole di comportamento riguardanti tutte le imprese che esercitano l'attività di spedizione, deve essere rispettato relativamente a tutte le funzioni da esse svolte;
    4. L'inosservanza delle norme del Codice Deontologico, così come ogni comportamento, anche meramente omissivo, suscettibile di ledere il decoro della categoria e il corretto esercizio dell'attività di spedizione, può costituire oggetto di valutazione agli effetti dell'art. 11 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e delle sanzioni disciplinari da esso previste.
  2. Obblighi dell'impresa di spedizione nei confronti del Cliente.

L'impresa di spedizione è tenuta a:

  1. Eseguire il mandato ad essa affidato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, tenuto conto di tutti i profili e gli aspetti ad esso inerenti;
  2. Rendere note al Cliente tutte le circostanze, anche sopravvenute durante lo svolgimento del mandato, che possano determinare la revoca o la modifica dell'incarico ovvero la modifica delle condizioni che lo regolano;
  3. Non eccedere dalle istruzioni ricevute dal Cliente e operare, comunque, secondo il suo miglior interesse;
  4. Non discostarsi dalle istruzioni ricevute, a meno che circostanze ignote al mandante, che non possano essergli tempestivamente comunicate, facciano ragionevolmente ritenere che il mandante avrebbe dato la sua approvazione;
  5. Comunicare al proprio mandante senza ritardo l'avvenuta esecuzione del mandato;
  6. Informare il mandante di qualsiasi ostacolo, permanente o temporaneo, che possa frapporsi all'esecuzione delle istruzioni ricevute;
  7. Dare immediata comunicazione al mandante di ogni iniziativa assunta nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d);
  8. Rendere al mandante il conto del proprio operato non appena esaurito l'incarico;
  9. Tutelare i diritti del mandante nei confronti di qualsiasi terzo;
  10. Provvedere con la migliore e più attenta diligenza alla custodia di quanto le venga affidato per l'esecuzione del mandato;
  11. Mantenere la più rigorosa riservatezza in ordine ad ogni notizia riguardante il proprio Cliente, e l'attività da lui svolta, di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del mandato, salvo diversa esplicita autorizzazione del Cliente;
  12. Non assumere incarichi di spedizione che non sia in grado di assolvere e, per contro, rinunciare, dandone tempestiva comunicazione al mandante, a quelli ricevuti, qualora l'esecuzione dell'incarico divenisse impossibile o estremamente difficoltosa o pericolosa;
  13. Assumere nei confronti del Cliente un comportamento ispirato alla buona fede, nel senso di cui all'art. 1375 del Codice civile, nonché alla correttezza e alla lealtà;
  14. Assicurarsi che tutti i mezzi, le imprese ed il personale eventualmente utilizzati per l'esecuzione del trasporto e/o di prestazioni accessorie siano in regola con le disposizioni normative vigenti nei rispettivi settori di attività, e possiedano i requisiti al proposito prescritti e/o opportuni, ferma restando la loro responsabilità nei confronti del Cliente.
  1. Obblighi dell'impresa di spedizione nei confronti delle altre imprese di spedizione

L'impresa di spedizione è tenuta a:

  1. Non fare uso di nomi o di segni distintivi idonei a determinare confusione con altre imprese di spedizione;
  2. Non compiere alcun tipo di atto idoneo a creare confusione con l'attività svolta da altre imprese di spedizione;
  3. Non diffondere notizie ed apprezzamenti sull'attività di altre imprese di spedizione idonei a determinarne il discredito;
  4. Non avvalersi direttamente e/o indirettamente di qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'attività di altre imprese di spedizione;
  5. Non concedere dilazioni di pagamento superiori a quelle normalmente e generalmente praticate, in violazione dei principi comunemente applicati in materia di concorrenza, a danno delle altre imprese di spedizione ;
  6. Segnalare a Fedespedi ogni caso di esercizio abusivo dell'attività di spedizione di cui sia o venga a conoscenza;
  7. Mantenere con i propri corrispondenti italiani e stranieri un comportamento ispirato alla più rigorosa correttezza ed al più puntuale rispetto di tutti gli obblighi e gli impegni assunti;
  8. Astenersi, qualora il mandato di spedizione venga assunto unitamente ad altre imprese, da ogni iniziativa unilaterale nei confronti del Cliente, anche per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi;
  9. Comunicare a Fedespedi tutti i dati da essa eventualmente richiesti per predisporre studi di settore e/o statistiche e/o analisi di mercato in ordine allo stato dell'attività di spedizione ed ai suoi sviluppi futuri.
  1. Modalità di svolgimento del mandato.

Al fine di dare concreto contenuto all'impegno di svolgere il mandato in conformità agli obblighi di cui al precedente articolo 2, l'impresa di spedizione, compatibilmente con le sue concrete e ragionevoli possibilità, sarà tenuta:

  1. Ad ottenere che il mandato del Cliente le venga conferito in forma scritta e che in esso siano indicati tutti gli elementi necessari per individuarne l'esatto contenuto, tendenzialmente adottando il modello a tal fine suggerito ed allegato sub "B";
  2. Nell'ipotesi in cui il mandato non fosse conferito in forma scritta, a comunicare al Cliente tutti gli estremi e le condizioni disciplinanti il mandato, facendo presente che, salvo diverse, ma immediate indicazioni, il mandato si intenderà conferito ed accettato alle condizioni di cui alla sua comunicazione;
  3. A richiedere al Cliente la somministrazione dei mezzi necessari per dare esecuzione al mandato, in conformità di quanto disposto dall'art. 1719 c.c., salvo patto contrario, in particolare per quanto attiene alle somme che, nell'esecuzione del mandato, debbono essere versate a terzi;
  4. A curare l'emissione di documenti coerenti con la natura del mandato, non suscettibili di determinare incertezze e/o confusione ovvero di comportare l'assunzione di obbligazioni diverse da quelle naturalmente inerenti al mandato ed in particolare:
    1. ad emettere, per l'esecuzione di trasporti stradali, regolari lettere di vettura per i trasporti interni o documenti CMR per i trasporti internazionali;
    2. ad emettere per l'esecuzione dei trasporti multimodali, il modello di polizza FIATA conforme alle Regole UNCTAD e CCI;
    3. ad emettere, per l'esecuzione di altri tipi di trasporto, la tipologia di documento inerente alla natura del trasporto e coerente con essa;
  5. A formulare opportune e tempestive riserve in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci ad essa consegnate per la conclusione di contratti di trasporto e/o da essa ricevute al termine di un trasporto, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti del Cliente, salvaguardando al contempo le proprie responsabilità;
  6. A stipulare con Compagnie di assicurazione meritevoli di affidamento opportune coperture assicurative in ordine ai rischi inerenti all'attività da essa svolta, anche per quanto attiene agli errori e/o alle omissioni in cui possa incorrere nello svolgimento della sua attività, sulla base dei limiti di responsabilità previsti dalle norme vigenti e/o da clausole contrattuali;
  7. A predisporre per ogni incarico ricevuto un apposito "dossier" o "cartella", anche utilizzando tecnologie elettroniche, contenente tutte le indicazioni atte a documentare in maniera appropriata la natura dell'incarico; le concrete modalità del suo svolgimento; gli atti eseguiti e i risultati conseguiti;
  8. A rispettare, in occasione dell'emissione di documenti di trasporto, le "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" di cui alla Pubblicazione CCI n. 500 ed eventuali successive modificazioni;
  9. A rispettare e a far rispettare tutte le norme inerenti al corretto svolgimento dell'attività di spedizione, con particolare riferimento a quelle dirette alla tutela della salute, dell'ambiente e dei consumatori, soprattutto quando il mandato abbia ad oggetto merci suscettibili di provocare un danno o un pericolo di danno a tali beni.
  1. Disposizioni finali.
    1. Fedespedi si attiverà al fine di ottenere, in attesa dell'approvazione e promulgazione di una nuova legge relativa allo svolgimento dell'attività di spedizione, che il competente Ministero emani, ai sensi dell'art. 25 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, il Regolamento di applicazione da esso previsto;
    2. Fedespedi si attiverà per sottoporre il Codice Deontologico agli istituti di certificazione della qualità, affinché lo assumano quale modello per la verifica delle condizioni di rilascio di tali certificazioni.

NOTE ESPLICATIVE DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE

Il "Codice Deontologico delle imprese esercenti l'attività di spedizione" (individuato anche semplicemente come "Codice"), rappresenta uno strumento elaborato nell'ambito dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa, avendo ricevuto l'adesione di circa 1300 imprese di spedizione, al fine di individuare più elevati standard qualitativi per quanto attiene ai servizi offerti dagli spedizionieri e di creare una maggiore consapevolezza in ordine alle modalità di corretto svolgimento dell'attività, contenendo i rischi in essa insiti e sviluppando la concorrenza nel rispetto di rigorose regole di correttezza e trasparenza, considerando la concorrenza come strumento indispensabile per un più elevato livello qualitativo dei servizi, e, quindi, presupposto per lo sviluppo dell'attività.

Il "codice deontologico" comprende un complesso di regole di condotta tratte dall'ordinamento giuridico, da principi etici e da prassi consolidate ed è diretto ad individuare i comportamenti che dovrebbero essere tenuti.

Le sue singole disposizioni possono avere varia origine e natura e più precisamente:

  • legale, quando sono espressamente previste da una disposizione normativa;
  • consuetudinaria, quando si sono sviluppate attraverso la continua ripetizione di un determinato comportamento nella convinzione che esso fosse obbligatorio;
  • pragmatica, quando traggono origine da usi e consuetudini;
  • autodeterminative, quando siano state emanate dagli organi rappresentativi di categoria, in forza dei poteri loro attribuiti.

Il codice elaborato dall'Associazione di categoria si propone quindi di garantire una maggiore certezza, conoscibilità e applicabilità dei principi che disciplinano l'attività degli appartenenti a tale categoria.

L'opportunità di codificare specifiche norme deontologiche deriva anche dall'inesistenza nel settore di regole di comportamento consuetudinarie consolidate, oltre che dai mutamenti intervenuti nelle modalità di svolgimento dell'attività di spedizione ed agli effetti dell'individuazione di una corretta linea di comportamento è stato considerato necessario fare riferimento alle prassi normalmente seguite in tale settore, alla luce delle norme vigenti, interpretate sulla basi di comuni regole di diligenza e correttezza.

Fedespedi ha elaborato il "Codice" sulla base di tali regole.

Nelle premesse del Codice viene così richiamata la legge n. 1442 del 1941, istitutiva degli "elenchi autorizzati degli spedizionieri", in cui sono disciplinate sia le modalità di iscrizione all'elenco (ora tenuto dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato), sia le attribuzioni della Commissione provinciale; vengono anche richiamate le circolari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 2775/c in data 23 giugno 1980 e n. 3066 in data 11 marzo 1985, con cui sono stati dettati alcuni criteri per la concreta applicazione di tale legge, in particolare per quanto attiene alle sanzioni disciplinari applicabili agli iscritti all'elenco degli spedizionieri per "mancanze" inerenti allo svolgimento della loro attività.

Le premesse del "Codice" contengono anche il riferimento ad alcuni presupposti di fatto legati alla circostanza che la maggior parte delle imprese di spedizione ha aderito a Fedespedi, nonché alle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

Viene anche richiamata la legge 1442/1941, nonché i principi e le regole dell'Unione Europea in materia di libera concorrenza, mirando comunque a conseguire il miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti.

Nella redazione del "Codice" si è dedicata particolare attenzione al conseguimento di due obiettivi:

  • migliorare la professionalità delle imprese di spedizione nel rispetto delle leggi di mercato per un migliore soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;
  • rafforzare la consapevolezza dei rischi connessi all'attività di spedizione, cercando di contenerli o, quantomeno, di controllarli.

Nella redazione del "Codice" sono stati quindi considerati separatamente i rapporti tra gli appartenenti alla categoria e i rapporti con l'utenza, anche al fine (cfr. articolo 1) di integrare, dando loro concreta attuazione, le disposizioni degli artt. 10, 11 e 12 della più volte citata legge 1442/1941, in cui sono regolate le sanzioni applicabili in caso di comportamenti lesivi del decoro della categoria e del corretto esercizio dell'attività di spedizione.

Il "Codice", elaborato nell'ambito dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa (Fedespedi), deve essere considerato vincolante per tutte le imprese di spedizione iscritte nell'elenco di cui alla L. 1442/41, costituendo il parametro valutativo del corretto svolgimento della loro attività.

Dopo aver delineato gli scopi che si propone di perseguire ed il suo ambito di applicazione, il Codice disciplina gli obblighi dell'impresa di spedizione nei confronti del cliente, al suo articolo 2.

Nella redazione di questo articolo sono state indirettamente richiamate le principali norme del codice civile in materia di mandato e di spedizione al fine di indurre una maggiore "coscienza" delle responsabilità inerenti allo svolgimento di tale attività.

A carico delle imprese che esercitano l'attività di spedizione sono previsti vari obblighi e divieti:

  1. Per quanto attiene agli obblighi, e cioè ai comportamenti positivamente richiesti, assumono specifica rilevanza quelli qui di seguito elencati:
    1. Obblighi di informativa

L'impresa di spedizione deve informare il proprio cliente, all'inizio e durante tutto lo svolgimento del mandato, di tutte le circostanze (anche sopravvenute) suscettibili di ostacolare (anche solo temporaneamente) l'esecuzione del mandato, ovvero di determinare la revoca o la modifica dell'incarico o delle condizioni che lo regolano, precisando che, in attesa di ricevere nuove istruzioni, essa si deve astenere da ogni attività che possa pregiudicare gli interessi del cliente.

Tale obbligo resta escluso solo quando, durante l'espletamento del mandato, sopravvengono circostanze che non possono essere tempestivamente comunicate al cliente e questi possa risultare pregiudicato dal ritardo: in tal caso l'impresa di spedizione potrà discostarsi dalle istruzioni precedentemente ricevute e potrà invece adottare quei comportamenti che è ragionevole ritenere sarebbero stati approvati dal mandante, fermo restando comunque l'obbligo di informarlo al più presto delle iniziative assunte.

L'impresa di spedizione deve inoltre dare immediata notizia al mandante dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, rendendo conto del proprio operato.

Dall'esame globale di tali disposizioni risulta che il rapporto tra impresa di spedizione e cliente deve essere improntato alla massima trasparenza e correttezza, ancorché ciò possa comportare dei costi: le imprese di spedizione dovranno comunque adeguarsi agli standard individuati nel "Codice" al fine di migliorare la fiducia da parte degli utenti, presupposto indispensabile per uno sviluppo della loro attività secondo linee di corretta concorrenza.

Nell'attuale fase dell'economia sembra necessario per ogni impresa evitare qualsiasi tipo di comportamento suscettibile di danneggiare il cliente; di comportare conseguenze pregiudizievoli (anche sotto il profilo penale) per l'impresa; di screditare gli altri appartenenti alla stessa categoria; di determinare conseguenze negative per il settore in cui essa opera.

  1. Altri obblighi

L'impresa di spedizione deve eseguire il mandato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, tenendo conto di tutti i profili e gli aspetti ad esso inerenti, ed assumendo nei confronti del cliente un comportamento ispirato alle regole di correttezza, buona fede e lealtà.

Questo principio generale, espresso in forma generica per poter trovare applicazione in ogni segmento dell'attività dell'impresa di spedizione, trova più analitica determinazione in relazione ad alcuni specificiaspetti.

In tale ambito viene precisato che l'impresa di spedizione deve provvedere "con la migliore e più accurata diligenza alla custodia di quanto possa esserle stato affidato per l'esecuzione del mandato".

L'obbligo imposto all'impresa di spedizione è in questo caso più rigoroso anche in relazione al fatto che il codice civile, disciplinando la responsabilità del depositario, adotta criteri molto diversi.

La particolare diligenza nella custodia non riguarda solo i beni oggetto del mandato, ma qualsiasi altro oggetto (in particolare, documenti) che lo spedizioniere abbia ricevuto dal cliente o da terzi per l'esecuzione del mandato o in occasione di esso.

Il "Codice" impone altresì allo spedizioniere di assicurarsi che tutti i mezzi, le imprese ed il personale utilizzati per l'esecuzione del trasporto e delle eventuali prestazioni accessorie siano conformi alle disposizioni normative vigenti: si tratta chiaramente di una disposizione "in bianco", destinata ad assumere concreto contenuto precettivo solo sulla base delle specifiche norme vigenti nei singoli settori del trasporto, tenendo conto del fatto che l'utente non entra in contatto diretto con il soggetto che esegue materialmente il trasporto e non può quindi esercitare nei suoi confronti alcuna forma di controllo, che spetta invece necessariamente all'impresa di spedizione, tenuta ad assicurare al cliente non solo la corretta esecuzione del mandato ad essa conferito, ma anche che lo stesso venga eseguito nel rispetto della normativa vigente (cfr., anche, articolo 4, punto i).

L'impresa di spedizione deve darsi carico di tutelare i diritti del mandante nei confronti di qualsiasi terzo, in ossequio alle regole base vigenti al proposito in materia di mandato.

Per rispettare il dovere di correttezza e lealtà nei confronti del cliente l'impresa di spedizione è tenuta a mantenere la più stretta riservatezza in ordine ad ogni notizia ad esso relativa di cui abbia avuto conoscenza nell'esecuzione del mandato, salvo il caso in cui riceva dal cliente stesso espressa autorizzazione alla divulgazione.

Sotto questo profilo assume particolare rilevanza la necessità, emersa durante la redazione del "Codice", di individuare una forma di autotutela per difendersi da clienti occasionali che si rendono deliberatamente e scientemente inadempienti alle obbligazioni assunte, fidando sulla quantità di imprese operanti nel settore e sulla conseguente possibilità di cambiare spedizioniere con frequenza.

Ci si propone quindi di creare una sorta di "centrale rischi", redigendo un elenco riservato (i cui dati non dovranno cioè assolutamente essere comunicati a terzi, ed il cui accesso sarà strettamente regolamentato) dei clienti gravemente inadempienti, che abbiano preventivamente autorizzato lo spedizioniere ad inserire tali dati nell'elenco (ad esempio, attraverso la stipulazione di un contratto di spedizione in cui sia contenuta una clausola analoga a quella di cui al punto XXX del modello contrattuale allegato).

Tale consenso elimina ovviamente ogni dubbio sulla leicità di tale elenco.

  1. Il "Codice" impone allo spedizioniere anche alcuni divieti.

L'impresa di spedizione è innanzitutto tenuta a rispettare le istruzioni ricevute dal cliente, ed è bene segnalare che la casistica contenziosa dimostra che la maggior parte delle contestazioni sorgono proprio in relazione al mancato rispetto di tali istruzioni.

L'impresa di spedizione è tenuta inoltre a valutare se sia in grado di eseguire il mandato o se, invece, esso richiede un'organizzazione superiore alle sue possibilità, agli effetti dell'instaurazione di un corretto rapporto fiduciario.

Il "Codice" impone conseguentemente di non assumere incarichi di spedizione che non possano essere assolti e di rinunciare, dandone tempestiva informazione al cliente, ai mandati ricevuti, quando la loro esecuzione divenga impossibile o eccessivamente difficoltosa o pericolosa, oltre che per l'impresa di spedizione, anche per il mandante o per i terzi.

Attraverso questa disposizione si intende creare una precisa coscienza in ordine ai limiti dell'organizzazione di ogni impresa, ponendo un freno a potenziali atti di concorrenza sleale, alla luce del fatto che il cliente non è in grado di verificare l'organizzazione dell'impresa cui intende affidare un mandato di spedizione e non ha quindi modo di individuare se essa sia in grado di dare concreta esecuzione al mandato.

Il rapporto tra cliente e impresa esercente l'attività di spedizione deve essere improntato alla reciproca correttezza e fiducia, evitando comportamenti suscettibili di creare discredito o sfiducia nei confronti degli spedizionieri, la cui professionalità deve essere tutelata e perseguita.

Anche per quanto concerne le disposizioni relative ai rapporti tra imprese di spedizione (articolo 3) sono stati identificati vari divieti e obblighi, tendenti ad indirizzare l'attività delle singole imprese verso una corretta concorrenza.

In questo senso devono essere lette le norme dirette a dare concreta attuazione al generico principio di non avvalersi di mezzi direttamente o indirettamente non conformi alle regole di correttezza professionale, ed idonei a danneggiare l'attività di altre imprese di spedizione.

Le norme in materia impongono infatti di astenersi dal:

  • fare uso di nomi o segni distintivi idonei a determinare confusione con altre imprese di spedizione e compiere qualsiasi altro atto idoneo a creare confusione con l'attività svolta da altre imprese di spedizione (cfr. art. 2598 c.c., numero 1).

Trattandosi dell'ipotesi più frequente di atti di concorrenza sleale, si è ritenuto necessario affiancare alla norma del codice civile una regola che, pur meno incisiva, risulta sicuramente più snella e immediata:

  • diffondere notizie ed apprezzamenti sull'attività di imprese concorrenti idonee a determinarne il discredito (cfr. art. 2598 c.c., numero 2), ricordando che tale comportamento è suscettibile anche di sanzioni penali, secondo il disposto dell'art. 595 c.p., in base al quale è punito chiunque "offende l'altrui reputazione" (intendendo con tale espressione anche il decoro professionale);
  • concedere dilazioni di pagamento superiori a quelle normalmente e generalmente praticate, in violazione dei principi di correttezza professionale ed in danno dell'attività delle altre imprese di spedizione.

Questo comportamento può essere assimilato al cosiddetto "dumping interno", e cioè al "sistematico svolgimento antieconomico dell'attività d'impresa e l'artificioso abbattimento sotto costo dei prezzi", che è vietato quando non sia giustificato da condizioni obiettive, e sia volto a fuorviare il giudizio del consumatore e ad infrangere le regole su cui gli altri operatori economici confidano, con conseguente sviamento (e/o accaparramento) della clientela, violando le regole disciplinanti la lecita competizione di mercato (cfr. Cass., 21 aprile 1983, n. 2743).

Il "Codice" impone anche alcuni comportamenti positivi per rendere più corretti i rapporti tra le imprese di spedizione, per quanto attiene ai rapporti con i corrispondenti, imponendo che essi siano ispirati a correttezza ed al più puntuale e rigoroso rispetto di tutti gli obblighi e gli impegni assunti in forma scritta o verbale, presupposto di un'attiva collaborazione, e strumento indispensabile di sviluppo.

Alle stesse finalità è ispirata anche la disposizione che impone l'astensione da qualsiasi iniziativa unilaterale nei confronti del cliente (soprattutto per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi) in caso di mandato conferito a più spedizionieri.

Infine le imprese sono invitate a comunicare a Fedespedi tutti i dati da essa eventualmente richiesti per redigere statistiche e/o studi settoriali, in quanto lo sviluppo del mercato impone la disponibilità di un quadro sempre aggiornato dei dati ad esso inerenti.

L'articolo 4 del Codice disciplina le modalità di concreto svolgimento del mandato assunto dall'impresa di spedizione secondo le disposizioni dell'articolo 2.

Le disposizioni del codice evidenziano la necessità della stipulazione di contratti in forma scritta al fine di meglio identificare (e limitare) le obbligazioni assunte, eliminando o, quanto meno, riducendo il numero delle possibili controversie proponibili da parte del cliente .

Per agevolare tale politica è stato redatto il modello contrattuale allegato sub "B", diretto a consentire una più incisiva tutela della posizione contrattuale dello spedizioniere, specie per quanto concerne l'individuazione e la quantificazione delle sue responsabilità, dal momento che le disposizioni normative vigenti non prevedono in materia alcun limite di responsabilità, lasciando peraltro spazio al proposito a limitazioni pattizie.

Quando il mandato non risulti conferito in forma scritta, l'impresa di spedizione è tenuta a comunicare al cliente tutte le condizioni ad esso inerenti, in applicazione del principio di correttezza e trasparenza che deve permeare tutti i rapporti con il cliente stesso.

La preferenza accordata al contratto scritto è giustificata anche in relazione alla possibilità di predisporre l'elenco dei clienti inadempienti, per realizzare il quale, peraltro, appare corretto ottenere la loro espressa autorizzazione preventiva.

Il contratto scritto consente inoltre una maggiore chiarezza nei confronti del mandante e, soprattutto, un'esatta individuazione delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti anche per conseguire una concreta diminuzione del contenzioso.

Un'altra disposizione fondamentale a tutela dell'impresa di spedizione, diretta anche a sviluppare la concorrenza in modo corretto, è quella con la quale viene imposto all'impresa di richiedere al cliente la somministrazione dei mezzi necessari per l'espletamento del mandato (con particolare riferimento alle somme che devono essere versate a terzi) prima della sua esecuzione, in quanto tale precauzione è troppo spesso trascurata e ciò si risolve, al di là di ogni altra considerazione, in una forma di concorrenza sleale.

Al fine di tutelare gli interessi della categoria, nell'ambito di un generale principio di diligenza e correttezza, migliorando i rapporti con il cliente, il Codice prevede l'adozione, da parte dello spedizioniere, in relazione ad ogni tipo di trasporto, di documenti nazionali o internazionali conformi alla natura del mandato (es. lettera di vettura CMR; polizza FIATA).

Nella predisposizione di tali documenti l'impresa di spedizioni dovrà rispettare le "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" predisposte dalla Camera di Commercio Internazionale, che corrispondono a "prassi" commerciali universalmente accettate, divenute come tali vincolanti anche per il sistema bancario.

I documenti di trasporto, oltre ad eliminare rischi di incertezze e confusioni in ordine alle obbligazioni assunte dalle parti, consentono di predeterminare, in caso di danni o ritardi, l'entità del risarcimento, eliminando il rischio di un'eccessiva esposizione dell'impresa di spedizione.

Agli effetti di un corretto rapporto con il cliente (con particolare riferimento alla salvaguardia dei suoi interessi e diritti), ed al fine di evitare un aggravio di responsabilità per l'impresa di spedizione, il Codice richiama l'esigenza di formulare tempestive e congrue riserve in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci.

A questo proposito è opportuno sottolineare la necessità che tutti i dipendenti dell'impresa di spedizioni vengano resi edotti della funzione assolta dalle riserve e dell'esigenza di una loro corretta formulazione, in modo tale da evitare errori e omissioni.

Per garantire il soddisfacimento dei diritti del cliente in presenza di danni alle merci, è opportuno che ogni impresa di spedizione stipuli idonee coperture assicurative con compagnie meritevoli di affidamento (e quindi, preferibilmente, con compagnie di rilevanza nazionale e/o internazionale): nel sistema delineato dal Codice, che si basa sostanzialmente su una corretta applicazione dei limiti di responsabilità previsti dai documenti di trasporto nazionali ed internazionali, tale prassi dovrebbe risultare facilitata dalla possibilità di individuare a priori i limiti di responsabilità applicabili ad ogni contratto e, conseguentemente, il rischio assicurabile.

Questa disposizione consente quindi di delineare un sistema in cui tutte le parti conoscono preventivamente i rischi che fanno loro capo nell'esecuzione del contratto consentendo una maggiore certezza ed una più rigorosa correttezza del rapporto.

Il codice sancisce anche l'obbligo dello spedizioniere di predisporre per ogni mandato un fascicolo che contenga l'intera cronistoria della pratica, in modo tale da poter sempre risalire alla genesi del rapporto ed a tutte le circostanze inerenti alla sua concreta esecuzione.

Tale dossier, che potrà anche essere tenuto in forma elettronica (e sarebbe forse auspicabile un utilizzo più esteso di tale tecnologia, che permette di contenere i costi e di conseguire livelli di efficienza assai più elevati), si propone una maggiore razionalità dell'impresa, consentendo di verificare per ogni pratica le modalità secondo cui essa si è sviluppata.

Il Codice impone infine, con una norma di chiusura dell'intero sistema, il rispetto di tutta la normativa vigente, con particolare riferimento a quella diretta alla tutela della salute, dell'ambiente e dei consumatori: la rilevanza di tale norma non deve essere sottovalutata, ove si consideri che, in base ad essa, lo spedizioniere che non dovesse rispettare le disposizioni di legge relative all'attività da lui svolta, sarebbe passibile (oltre alle conseguenze espressamente dettate dalle singole disposizioni di legge) anche di un procedimento disciplinare.

Le disposizioni finali contenute nell'articolo 5 impegnano invece Fedespedi ad ottenere una disciplina più attuale e coerente dell'attività di spedizione, anche al fine di migliorare il livello qualitativo della categoria.

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Søren Toft (MSC) è il nuovo presidente del World Shipping Council
Washington
Vice presidente è Randy Chen della Wan Hai Lines
Presentato lo “SHIPS for America Act”, disegno di legge bipartisan per rafforzare l'industria statunitense dello shipping
Washington
Tra le proposte, trasportare sino al 10% delle importazioni dalla Cina su navi di bandiera statunitense, con equipaggio americano e costruite negli USA
Istituita a Gioia Tauro l'impresa portuale per la fornitura di lavoro temporaneo
Gioia Tauro
Ai 50 lavoratori attualmente iscritti nelle liste dell'Agenzia portuale se ne aggiungeranno altri 70
Navantia firma l'accordo per acquisire tutti e quattro i cantieri navali della Harland & Wolff
Londra/Madrid
Impegno alla salvaguardia dei mille posti di lavoro, garantendo la tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nei porti francesi è diminuito del -7,3%
Parigi
Robusta crescita dei container (+14,0%). Calo delle altre tipologie di carichi
Thomas Kazakos sarà il prossimo segretario generale dell'International Chamber of Shipping
Londra
Subentrerà a giugno a Guy Platten
A tre anni dalla cerimonia inaugurale vengono avviati i lavori di costruzione del nuovo porto senegalese di Ndayane
Dubai
Investimento di 1,2 miliardi di dollari
Incidente mortale nel porto di Genova
Genova
Deceduto un operaio di 52 anni della Culmv e ferito un collega. Proclamate 24 ore di sciopero
Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti greci è cresciuto del +1,4%
Sostenuta crescita del traffico dei container nei porti di Los Angeles e Long Beach a novembre
Los Angeles/Long Beach
Registrati aumenti rispettivamente del +15,9% e +20,9%
Collaborazione di Lineas e Hupac nei collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Bruxelles
L'azienda belga fornirà la trazione ferroviaria, mentre quella svizzera si occuperà dei servizi intermodali
Un rapporto evidenzia i progressi compiuti nella riduzione delle emissioni nei porti toscani
Livorno
Le emissioni prodotte dal traffico marittimo pesano per l'88,1% sul totale
Assologistica, bene l'applicazione del Reverse Charge ai fini IVA nel settore della logistica
Milano
L'associazione ha espresso apprezzamento per l'intenzione del governo di chiedere l'autorizzazione all'UE
Uno studio della Commissione UE analizza le sfide ambientali affrontate dai porti europei
Bruxelles
Particolare attenzione al sostegno delle iniziative per la sostenibilità dei porti di piccole e medie dimensioni
Il porto di Busan si appresta a concludere il 2024 con un traffico dei container record di 24,3 milioni di teu (+5,0%)
HMM tornerà sulle rotte transatlantiche
Seul
Nuovo servizio Nord Europa-West Coast USA. Inaugurazione anche di una linea India-Nord Europa
CMA CGM utilizzerà il porto di Santa Cruz de Tenerife come hub di transhipment
Santa Cruz de Tenerife
Accordo con Terminal de Contenedores de Tenerife
Porto della Spezia, le navi da crociera potranno operare al Molo Garibaldi nonostante i lavori
La Spezia
Esteso sino al 28 febbraio 2027 il mandato della missione navale EUNAVFOR Atalanta
Bruxelles
Verranno rafforzate le sinergie con l'operazione marittima Aspides
Un consorzio guidato da CMA CGM gestirà il container terminal del porto fluviale di Lione
CLECAT chiede che il nuovo regolamento sulle emissioni dei trasporti non includa l'intero ciclo di vita dei veicoli
Bruxelles
A favore dell'approccio “well-to-wheel” è invece l'IRU
UNCTAD, in calo il grado di connessione dei porti mediterranei al network mondiale dei servizi di trasporto marittimo containerizzato
Ginevra
Generalizzata la diminuzione dei collegamenti presenti nei porti italiani ad eccezione di La Spezia e Trieste
Inaugurato il container terminal di CMA CGM e AD Ports nel porto di Khalifa
Abu Dhabi
La prima fase ha una capacità di traffico di 1,8 milioni di teu
Castor Maritime acquisisce il controllo della MPC Capital
Limassol/Amburgo
Investimento del valore di 182,8 milioni di euro
Pronta la prima cabina del sistema di cold ironing al Molo Garibaldi del porto della Spezia
La Spezia
La statunitense FTV Capital presenta un'offerta per acquisire la Windward
Londra
L'azienda londinese sviluppa soluzioni tecnologiche per lo shipping
L'americana Halliburton compra la norvegese Optime Subsea
Notodden
L'azienda europea sviluppa tecnologie per le operazioni subacquee
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Cotonou
Napoli
Il prossimo mese sarà immessa in un nuovo servizio del gruppo tra Cina e Nigeria
Federagenti ha nominato 24 “ambasciatori”
Roma
Sono protagonisti da oltre 60 anni nella professione di agente marittimo
Porti della Spezia e Marina di Carrara, stanziati oltre cinque milioni per la transizione green
La Spezia
Fondi per l'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno
A novembre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +4,3%
Genova
Nei primi undici mesi del 2024 registrato un aumento del +1,1%
Nei primi 11 mesi del 2024 il traffico nel porto di Trieste è cresciuto del +6,4% grazie agli oli minerali
Trieste
Nello scalo portuale di Monfalcone registrata una flessione del -8,2%
Sequestrati nel porto di Genova oltre due quintali e mezzo di cocaina
Genova
La droga era all'interno di un contenitore frigo proveniente dall'Ecuador
Manca (Regione Sardegna): disattese le promesse di stanziamento di risorse per l'agenzia Kalport
Cagliari
Chiesto un incontro urgente alla ministra del Lavoro
Rincari degli importi degli diritti portuali nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Leone: ci siamo impegnati per adottare misure che non impattassero su traffico e utenza
Sequestrato un ingente quantitativo di cocaina nel porto di Olbia
Sassari
Scoperti 39 chili di stupefacenti occultati in un minivan
Da gennaio Hupac intensificherà i collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Chiasso
Aumenterà anche la frequenza del treno shuttle fra Busto Arsizio e Padova
Porto di Ancona, rilascio della concessione provvisoria allo stabilimento della Fincantieri
Ancona
La nuova concessione avrà una durata di 40 anni
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
A novembre il traffico delle merci nel porto di Barcellona è calato del -3,7%
Barcellona
In crescita la movimentazione di container (+6,3%), ma non il peso dei carichi containerizzati (-6,9%)
Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da Shell in Nigeria
Milano
Per l'azienda italiana ha un valore di circa 900 milioni di dollari
Rixi illustra per sommi capi la riforma portuale
Roma
Creazione di una società a controllo pubblico per gestire gli investimenti e rappresentare il sistema portuale italiano
Accordo tra RFI e RSE per lo studio di un sistema di trasporto merci a levitazione magnetica
Milano
Sicurezza marittima, firmato al MIT un accordo per semplificare le procedure di verifica
Roma
Attività ispettive e di certificazione potranno essere svolte da organismi appositamente accreditati
Nei primi undici mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -2,0%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-2,1%) che le rinfuse liquide (-2,0%)
Log In acquista un'area di 19.600 metri quadri all'Interporto Toscano Amerigo Vespucci
Kansas City
È la quarta acquisizione in Italia della società del gruppo Theoreim
Prysmian ottiene dalla francese RTE due contratti EPCI del valore potenziale di 700 milioni di euro
Milano
Prevista la posa di circa 640 chilometri di cari terrestri e sottomarini
Sperimentazione di un trattore portuale autonomo nel porto di Wilhelmshaven
Wilhelmshaven
Sarà avviata il prossimo anno da Eurogate, MAFI, ICT Group ed Embotech
Intesa Fincantieri - Sparkle per la protezione e sorveglianza dei cavi sottomarini
Trieste
Le due aziende analizzeranno i requisiti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture
La società terminalista BEST di Barcellona ha ordinato due nuove gru di banchina super post-Panamax
Barcellona/L'Aia
APM Terminals annuncia la conclusione dei lavori per incrementare la capacità del terminal MedPort Tangier
Wärstilä vende Automation, Navigation and Control System alla società svedese di investimenti Solix
Helsinki
Nel 2023 ANCS ha registrato ricavi pari a 200 milioni di euro
Cisl, accelerare la scelta del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
La Spezia
Necessario per dare attuazione alle opere e agli investimenti
Assegnati i lavori per l'ampliamento del container terminal del porto di Koper
Koper
I lavori saranno portati a termine entro la fine del 2027
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -4,2%
Hong Kong
Nei primi undici mesi del 2024 la flessione è stata del -5,0%
Incidente a due petroliere russe nei pressi dello Stretto di Kerch
Mosca
Morto uno dei 27 marittimi dei due equipaggi
Calo del traffico mensile dei container nel porto di Singapore
Singapore
A novembre sono stati movimentati oltre 3,3 milioni di teu (-0,4%)
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Convegno per il 30° compleanno di WISTA Italy
Genova
Si terrà domani a Palazzo San Giorgio a Genova
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RASSEGNA STAMPA
Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
(Tehran Times)
North Korean tankers transport over one million barrels of oil from Russia
(NK News)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
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Contship Italia dedica una locomotiva alla memoria di Cecilia Eckelmann Battistello
Melzo
La speciale livrea ne commemora la vita e la carriera
Prestito della BERS per il potenziamento dei terminal multipurpose dei porti di Casablanca e Jorf Lasfar
Londra
Fondi sino a 65 milioni di euro
Report della Zero Emission Port Alliance sulla futura domanda di elettricità nei porti
L'Aia
Sottolineata l'importanza di potenziare le infrastrutture elettriche portuali
Paolo Potestà confermato presidente dell'ANGOPI
Roma
Vicepresidenti sono Giovanni D'Angelo, Marco Gorin, Ettore Rosalba, Mario Ciampaglia e Alessandro Serra
Archiviato un procedimento penale contro i vertici dell'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Riconosciuta l'assoluta infondatezza della notizia di reato
Nel trimestre luglio-settembre i ricavi della divisione crocieristica della TUI sono cresciuti del +8,9%
Hannover
Nell'intero esercizio finanziario 2024 l'aumento del volume d'affari è stato del +28,1%
MSC ha ordinato dieci nuove portacontainer da 24.000 teu a Hengli Heavy Industry
Dalian
Commessa del valore di oltre 2,3 miliardi di dollari
RINA realizzerà lo studio di pre-FEED di un progetto di carbon capture and storage in Malesia
Genova
Incarico assegnato da PETRONAS CCS Solutions
Rinnovato il direttivo dell'European Network of Maritime Clusters
Roma
Maire confermato presidente. Vicepresidenti sono Nathalie Mercier-Perrin, Javier Garat Pérez e Biagio Mazzotta
Nuovo passo per la costituzione dell'impresa portuale ex art. 17 nel porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Riunione della Commissione consultiva locale
PSA Italy chiuderà il 2024 con una crescita del +3% del traffico dei container nei porti di Genova e Venezia
Genova
A novembre è proseguito il trend congiunturale negativo dei ricavi di Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei
InRail ha ampliato la propria area di esercizio al territorio francese
Genova
La società è diventata pienamente operativa sul Corridoio Mediterraneo
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Venezia
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Ginevra
L'incremento per l'intero 2024 dovrebbe attestarsi intorno al +2,7%
Attraverso il porto di Amburgo potrà passare il 47% delle importazioni marittime tedesche di idrogeno verde
Amburgo
Lo scalo sarà in grado di coprire il 10-18% della domanda nazionale totale entro il 2045
In Cina è stata effettuata per la prima volta l'erogazione da terra di metanolo ad una nave
Pechino
Caricate 79,5 tonnellate di combustibile in 2,5 ore
Siglato il contratto dei piloti di MSC Air Cargo
Roma
Uiltrasporti, dà particolare peso alla parte fissa delle retribuzioni
Evidenziata l'importanza del cold ironing per la riduzione delle emissioni nel porto di Marsiglia-Fos
Marsiglia
Rilevante anche l'effetto derivante dalla nuova zona SECA
A novembre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +21,5%
Ravenna
Crocieristi in calo del -46,8%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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