testata inforMARE
Cerca
21 novembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
22:04 GMT+1
LinnkedInTwitterFacebook
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Testo integrale del codice di condotta delle Imprese di Spedizione elaborato a Genova da una commissione dell'Associazione Spedizionieri del Porto di Genova e da alcuni esperti della Federazione Nazionale Spedizionieri.
Il codice è in attesa di una valutazione definitiva per essere poi esteso a livello nazionale

CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE

La Federazione Nazionale degli Spedizionieri, con sede in Milano, Via Sammartini n. 33:

  1. vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442 e le disposizioni del Codice civile vigente, rilevanti in materia;
  2. viste le circolari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 2775/c in data 23 giugno 1980 e n. 3066 in data 11 marzo 1985;
  3. ritenuto che circa 1300 imprese di spedizione hanno aderito a Fedespedi e che, quindi, essa rappresenta la maggior parte delle imprese che svolgono tale tipo di attività;
  4. ritenuta l'opportunità di individuare opportune linee di comportamento cui dovrebbe uniformarsi la condotta delle imprese di spedizione iscritte nell'elenco di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, anche al fine di determinare uniformi criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari da essa previste;
  5. ritenuto, infine, che l'adozione di un "codice" di tali linee di comportamento appare lo strumento più idoneo ad individuare il tipo di condotta cui l'impresa di spedizione deve uniformarsi per venire incontro alle esigenze di una società evoluta; per corrispondere alle aspettative dei clienti; per rispettare i principi e le regole dell'Unione Europea e per accedere alla certificazione di qualità, considerata importante elemento di corretto svolgimento dell'attività di spedizione, per il miglior soddisfacimento delle esigenze dell'attuale organizzazione sociale;
  6. esaminate le proposte elaborate dalla Commissione costituita al fine di predisporre il testo di tale "Codice";

nella seduta del . . . . . . . in data . . . . . . . . ha approvato il seguentecodice deontologico delle imprese esercenti attività di spedizione, costituito da 5 articoli e da due allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente dichiarazione:

CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE
  1. Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico.
    1. Il Codice Deontologico è costituito dall'insieme dei principi e delle regole cui ogni impresa di spedizione deve ispirarsi nello svolgimento della propria attività;
    2. Le regole contenute nel Codice Deontologico debbono quindi essere rispettate da ogni impresa di spedizione iscritta nell'elenco di cui alla legge n. 1442 del 1941;
    3. Il Codice Deontologico, in quanto prevede obblighi di natura generale e regole di comportamento riguardanti tutte le imprese che esercitano l'attività di spedizione, deve essere rispettato relativamente a tutte le funzioni da esse svolte;
    4. L'inosservanza delle norme del Codice Deontologico, così come ogni comportamento, anche meramente omissivo, suscettibile di ledere il decoro della categoria e il corretto esercizio dell'attività di spedizione, può costituire oggetto di valutazione agli effetti dell'art. 11 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e delle sanzioni disciplinari da esso previste.
  2. Obblighi dell'impresa di spedizione nei confronti del Cliente.

L'impresa di spedizione è tenuta a:

  1. Eseguire il mandato ad essa affidato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, tenuto conto di tutti i profili e gli aspetti ad esso inerenti;
  2. Rendere note al Cliente tutte le circostanze, anche sopravvenute durante lo svolgimento del mandato, che possano determinare la revoca o la modifica dell'incarico ovvero la modifica delle condizioni che lo regolano;
  3. Non eccedere dalle istruzioni ricevute dal Cliente e operare, comunque, secondo il suo miglior interesse;
  4. Non discostarsi dalle istruzioni ricevute, a meno che circostanze ignote al mandante, che non possano essergli tempestivamente comunicate, facciano ragionevolmente ritenere che il mandante avrebbe dato la sua approvazione;
  5. Comunicare al proprio mandante senza ritardo l'avvenuta esecuzione del mandato;
  6. Informare il mandante di qualsiasi ostacolo, permanente o temporaneo, che possa frapporsi all'esecuzione delle istruzioni ricevute;
  7. Dare immediata comunicazione al mandante di ogni iniziativa assunta nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d);
  8. Rendere al mandante il conto del proprio operato non appena esaurito l'incarico;
  9. Tutelare i diritti del mandante nei confronti di qualsiasi terzo;
  10. Provvedere con la migliore e più attenta diligenza alla custodia di quanto le venga affidato per l'esecuzione del mandato;
  11. Mantenere la più rigorosa riservatezza in ordine ad ogni notizia riguardante il proprio Cliente, e l'attività da lui svolta, di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del mandato, salvo diversa esplicita autorizzazione del Cliente;
  12. Non assumere incarichi di spedizione che non sia in grado di assolvere e, per contro, rinunciare, dandone tempestiva comunicazione al mandante, a quelli ricevuti, qualora l'esecuzione dell'incarico divenisse impossibile o estremamente difficoltosa o pericolosa;
  13. Assumere nei confronti del Cliente un comportamento ispirato alla buona fede, nel senso di cui all'art. 1375 del Codice civile, nonché alla correttezza e alla lealtà;
  14. Assicurarsi che tutti i mezzi, le imprese ed il personale eventualmente utilizzati per l'esecuzione del trasporto e/o di prestazioni accessorie siano in regola con le disposizioni normative vigenti nei rispettivi settori di attività, e possiedano i requisiti al proposito prescritti e/o opportuni, ferma restando la loro responsabilità nei confronti del Cliente.
  1. Obblighi dell'impresa di spedizione nei confronti delle altre imprese di spedizione

L'impresa di spedizione è tenuta a:

  1. Non fare uso di nomi o di segni distintivi idonei a determinare confusione con altre imprese di spedizione;
  2. Non compiere alcun tipo di atto idoneo a creare confusione con l'attività svolta da altre imprese di spedizione;
  3. Non diffondere notizie ed apprezzamenti sull'attività di altre imprese di spedizione idonei a determinarne il discredito;
  4. Non avvalersi direttamente e/o indirettamente di qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'attività di altre imprese di spedizione;
  5. Non concedere dilazioni di pagamento superiori a quelle normalmente e generalmente praticate, in violazione dei principi comunemente applicati in materia di concorrenza, a danno delle altre imprese di spedizione ;
  6. Segnalare a Fedespedi ogni caso di esercizio abusivo dell'attività di spedizione di cui sia o venga a conoscenza;
  7. Mantenere con i propri corrispondenti italiani e stranieri un comportamento ispirato alla più rigorosa correttezza ed al più puntuale rispetto di tutti gli obblighi e gli impegni assunti;
  8. Astenersi, qualora il mandato di spedizione venga assunto unitamente ad altre imprese, da ogni iniziativa unilaterale nei confronti del Cliente, anche per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi;
  9. Comunicare a Fedespedi tutti i dati da essa eventualmente richiesti per predisporre studi di settore e/o statistiche e/o analisi di mercato in ordine allo stato dell'attività di spedizione ed ai suoi sviluppi futuri.
  1. Modalità di svolgimento del mandato.

Al fine di dare concreto contenuto all'impegno di svolgere il mandato in conformità agli obblighi di cui al precedente articolo 2, l'impresa di spedizione, compatibilmente con le sue concrete e ragionevoli possibilità, sarà tenuta:

  1. Ad ottenere che il mandato del Cliente le venga conferito in forma scritta e che in esso siano indicati tutti gli elementi necessari per individuarne l'esatto contenuto, tendenzialmente adottando il modello a tal fine suggerito ed allegato sub "B";
  2. Nell'ipotesi in cui il mandato non fosse conferito in forma scritta, a comunicare al Cliente tutti gli estremi e le condizioni disciplinanti il mandato, facendo presente che, salvo diverse, ma immediate indicazioni, il mandato si intenderà conferito ed accettato alle condizioni di cui alla sua comunicazione;
  3. A richiedere al Cliente la somministrazione dei mezzi necessari per dare esecuzione al mandato, in conformità di quanto disposto dall'art. 1719 c.c., salvo patto contrario, in particolare per quanto attiene alle somme che, nell'esecuzione del mandato, debbono essere versate a terzi;
  4. A curare l'emissione di documenti coerenti con la natura del mandato, non suscettibili di determinare incertezze e/o confusione ovvero di comportare l'assunzione di obbligazioni diverse da quelle naturalmente inerenti al mandato ed in particolare:
    1. ad emettere, per l'esecuzione di trasporti stradali, regolari lettere di vettura per i trasporti interni o documenti CMR per i trasporti internazionali;
    2. ad emettere per l'esecuzione dei trasporti multimodali, il modello di polizza FIATA conforme alle Regole UNCTAD e CCI;
    3. ad emettere, per l'esecuzione di altri tipi di trasporto, la tipologia di documento inerente alla natura del trasporto e coerente con essa;
  5. A formulare opportune e tempestive riserve in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci ad essa consegnate per la conclusione di contratti di trasporto e/o da essa ricevute al termine di un trasporto, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti del Cliente, salvaguardando al contempo le proprie responsabilità;
  6. A stipulare con Compagnie di assicurazione meritevoli di affidamento opportune coperture assicurative in ordine ai rischi inerenti all'attività da essa svolta, anche per quanto attiene agli errori e/o alle omissioni in cui possa incorrere nello svolgimento della sua attività, sulla base dei limiti di responsabilità previsti dalle norme vigenti e/o da clausole contrattuali;
  7. A predisporre per ogni incarico ricevuto un apposito "dossier" o "cartella", anche utilizzando tecnologie elettroniche, contenente tutte le indicazioni atte a documentare in maniera appropriata la natura dell'incarico; le concrete modalità del suo svolgimento; gli atti eseguiti e i risultati conseguiti;
  8. A rispettare, in occasione dell'emissione di documenti di trasporto, le "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" di cui alla Pubblicazione CCI n. 500 ed eventuali successive modificazioni;
  9. A rispettare e a far rispettare tutte le norme inerenti al corretto svolgimento dell'attività di spedizione, con particolare riferimento a quelle dirette alla tutela della salute, dell'ambiente e dei consumatori, soprattutto quando il mandato abbia ad oggetto merci suscettibili di provocare un danno o un pericolo di danno a tali beni.
  1. Disposizioni finali.
    1. Fedespedi si attiverà al fine di ottenere, in attesa dell'approvazione e promulgazione di una nuova legge relativa allo svolgimento dell'attività di spedizione, che il competente Ministero emani, ai sensi dell'art. 25 della Legge 14 novembre 1941, n. 1442, il Regolamento di applicazione da esso previsto;
    2. Fedespedi si attiverà per sottoporre il Codice Deontologico agli istituti di certificazione della qualità, affinché lo assumano quale modello per la verifica delle condizioni di rilascio di tali certificazioni.

NOTE ESPLICATIVE DEL CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE

Il "Codice Deontologico delle imprese esercenti l'attività di spedizione" (individuato anche semplicemente come "Codice"), rappresenta uno strumento elaborato nell'ambito dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa, avendo ricevuto l'adesione di circa 1300 imprese di spedizione, al fine di individuare più elevati standard qualitativi per quanto attiene ai servizi offerti dagli spedizionieri e di creare una maggiore consapevolezza in ordine alle modalità di corretto svolgimento dell'attività, contenendo i rischi in essa insiti e sviluppando la concorrenza nel rispetto di rigorose regole di correttezza e trasparenza, considerando la concorrenza come strumento indispensabile per un più elevato livello qualitativo dei servizi, e, quindi, presupposto per lo sviluppo dell'attività.

Il "codice deontologico" comprende un complesso di regole di condotta tratte dall'ordinamento giuridico, da principi etici e da prassi consolidate ed è diretto ad individuare i comportamenti che dovrebbero essere tenuti.

Le sue singole disposizioni possono avere varia origine e natura e più precisamente:

  • legale, quando sono espressamente previste da una disposizione normativa;
  • consuetudinaria, quando si sono sviluppate attraverso la continua ripetizione di un determinato comportamento nella convinzione che esso fosse obbligatorio;
  • pragmatica, quando traggono origine da usi e consuetudini;
  • autodeterminative, quando siano state emanate dagli organi rappresentativi di categoria, in forza dei poteri loro attribuiti.

Il codice elaborato dall'Associazione di categoria si propone quindi di garantire una maggiore certezza, conoscibilità e applicabilità dei principi che disciplinano l'attività degli appartenenti a tale categoria.

L'opportunità di codificare specifiche norme deontologiche deriva anche dall'inesistenza nel settore di regole di comportamento consuetudinarie consolidate, oltre che dai mutamenti intervenuti nelle modalità di svolgimento dell'attività di spedizione ed agli effetti dell'individuazione di una corretta linea di comportamento è stato considerato necessario fare riferimento alle prassi normalmente seguite in tale settore, alla luce delle norme vigenti, interpretate sulla basi di comuni regole di diligenza e correttezza.

Fedespedi ha elaborato il "Codice" sulla base di tali regole.

Nelle premesse del Codice viene così richiamata la legge n. 1442 del 1941, istitutiva degli "elenchi autorizzati degli spedizionieri", in cui sono disciplinate sia le modalità di iscrizione all'elenco (ora tenuto dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato), sia le attribuzioni della Commissione provinciale; vengono anche richiamate le circolari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 2775/c in data 23 giugno 1980 e n. 3066 in data 11 marzo 1985, con cui sono stati dettati alcuni criteri per la concreta applicazione di tale legge, in particolare per quanto attiene alle sanzioni disciplinari applicabili agli iscritti all'elenco degli spedizionieri per "mancanze" inerenti allo svolgimento della loro attività.

Le premesse del "Codice" contengono anche il riferimento ad alcuni presupposti di fatto legati alla circostanza che la maggior parte delle imprese di spedizione ha aderito a Fedespedi, nonché alle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

Viene anche richiamata la legge 1442/1941, nonché i principi e le regole dell'Unione Europea in materia di libera concorrenza, mirando comunque a conseguire il miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti.

Nella redazione del "Codice" si è dedicata particolare attenzione al conseguimento di due obiettivi:

  • migliorare la professionalità delle imprese di spedizione nel rispetto delle leggi di mercato per un migliore soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;
  • rafforzare la consapevolezza dei rischi connessi all'attività di spedizione, cercando di contenerli o, quantomeno, di controllarli.

Nella redazione del "Codice" sono stati quindi considerati separatamente i rapporti tra gli appartenenti alla categoria e i rapporti con l'utenza, anche al fine (cfr. articolo 1) di integrare, dando loro concreta attuazione, le disposizioni degli artt. 10, 11 e 12 della più volte citata legge 1442/1941, in cui sono regolate le sanzioni applicabili in caso di comportamenti lesivi del decoro della categoria e del corretto esercizio dell'attività di spedizione.

Il "Codice", elaborato nell'ambito dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa (Fedespedi), deve essere considerato vincolante per tutte le imprese di spedizione iscritte nell'elenco di cui alla L. 1442/41, costituendo il parametro valutativo del corretto svolgimento della loro attività.

Dopo aver delineato gli scopi che si propone di perseguire ed il suo ambito di applicazione, il Codice disciplina gli obblighi dell'impresa di spedizione nei confronti del cliente, al suo articolo 2.

Nella redazione di questo articolo sono state indirettamente richiamate le principali norme del codice civile in materia di mandato e di spedizione al fine di indurre una maggiore "coscienza" delle responsabilità inerenti allo svolgimento di tale attività.

A carico delle imprese che esercitano l'attività di spedizione sono previsti vari obblighi e divieti:

  1. Per quanto attiene agli obblighi, e cioè ai comportamenti positivamente richiesti, assumono specifica rilevanza quelli qui di seguito elencati:
    1. Obblighi di informativa

L'impresa di spedizione deve informare il proprio cliente, all'inizio e durante tutto lo svolgimento del mandato, di tutte le circostanze (anche sopravvenute) suscettibili di ostacolare (anche solo temporaneamente) l'esecuzione del mandato, ovvero di determinare la revoca o la modifica dell'incarico o delle condizioni che lo regolano, precisando che, in attesa di ricevere nuove istruzioni, essa si deve astenere da ogni attività che possa pregiudicare gli interessi del cliente.

Tale obbligo resta escluso solo quando, durante l'espletamento del mandato, sopravvengono circostanze che non possono essere tempestivamente comunicate al cliente e questi possa risultare pregiudicato dal ritardo: in tal caso l'impresa di spedizione potrà discostarsi dalle istruzioni precedentemente ricevute e potrà invece adottare quei comportamenti che è ragionevole ritenere sarebbero stati approvati dal mandante, fermo restando comunque l'obbligo di informarlo al più presto delle iniziative assunte.

L'impresa di spedizione deve inoltre dare immediata notizia al mandante dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, rendendo conto del proprio operato.

Dall'esame globale di tali disposizioni risulta che il rapporto tra impresa di spedizione e cliente deve essere improntato alla massima trasparenza e correttezza, ancorché ciò possa comportare dei costi: le imprese di spedizione dovranno comunque adeguarsi agli standard individuati nel "Codice" al fine di migliorare la fiducia da parte degli utenti, presupposto indispensabile per uno sviluppo della loro attività secondo linee di corretta concorrenza.

Nell'attuale fase dell'economia sembra necessario per ogni impresa evitare qualsiasi tipo di comportamento suscettibile di danneggiare il cliente; di comportare conseguenze pregiudizievoli (anche sotto il profilo penale) per l'impresa; di screditare gli altri appartenenti alla stessa categoria; di determinare conseguenze negative per il settore in cui essa opera.

  1. Altri obblighi

L'impresa di spedizione deve eseguire il mandato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, tenendo conto di tutti i profili e gli aspetti ad esso inerenti, ed assumendo nei confronti del cliente un comportamento ispirato alle regole di correttezza, buona fede e lealtà.

Questo principio generale, espresso in forma generica per poter trovare applicazione in ogni segmento dell'attività dell'impresa di spedizione, trova più analitica determinazione in relazione ad alcuni specificiaspetti.

In tale ambito viene precisato che l'impresa di spedizione deve provvedere "con la migliore e più accurata diligenza alla custodia di quanto possa esserle stato affidato per l'esecuzione del mandato".

L'obbligo imposto all'impresa di spedizione è in questo caso più rigoroso anche in relazione al fatto che il codice civile, disciplinando la responsabilità del depositario, adotta criteri molto diversi.

La particolare diligenza nella custodia non riguarda solo i beni oggetto del mandato, ma qualsiasi altro oggetto (in particolare, documenti) che lo spedizioniere abbia ricevuto dal cliente o da terzi per l'esecuzione del mandato o in occasione di esso.

Il "Codice" impone altresì allo spedizioniere di assicurarsi che tutti i mezzi, le imprese ed il personale utilizzati per l'esecuzione del trasporto e delle eventuali prestazioni accessorie siano conformi alle disposizioni normative vigenti: si tratta chiaramente di una disposizione "in bianco", destinata ad assumere concreto contenuto precettivo solo sulla base delle specifiche norme vigenti nei singoli settori del trasporto, tenendo conto del fatto che l'utente non entra in contatto diretto con il soggetto che esegue materialmente il trasporto e non può quindi esercitare nei suoi confronti alcuna forma di controllo, che spetta invece necessariamente all'impresa di spedizione, tenuta ad assicurare al cliente non solo la corretta esecuzione del mandato ad essa conferito, ma anche che lo stesso venga eseguito nel rispetto della normativa vigente (cfr., anche, articolo 4, punto i).

L'impresa di spedizione deve darsi carico di tutelare i diritti del mandante nei confronti di qualsiasi terzo, in ossequio alle regole base vigenti al proposito in materia di mandato.

Per rispettare il dovere di correttezza e lealtà nei confronti del cliente l'impresa di spedizione è tenuta a mantenere la più stretta riservatezza in ordine ad ogni notizia ad esso relativa di cui abbia avuto conoscenza nell'esecuzione del mandato, salvo il caso in cui riceva dal cliente stesso espressa autorizzazione alla divulgazione.

Sotto questo profilo assume particolare rilevanza la necessità, emersa durante la redazione del "Codice", di individuare una forma di autotutela per difendersi da clienti occasionali che si rendono deliberatamente e scientemente inadempienti alle obbligazioni assunte, fidando sulla quantità di imprese operanti nel settore e sulla conseguente possibilità di cambiare spedizioniere con frequenza.

Ci si propone quindi di creare una sorta di "centrale rischi", redigendo un elenco riservato (i cui dati non dovranno cioè assolutamente essere comunicati a terzi, ed il cui accesso sarà strettamente regolamentato) dei clienti gravemente inadempienti, che abbiano preventivamente autorizzato lo spedizioniere ad inserire tali dati nell'elenco (ad esempio, attraverso la stipulazione di un contratto di spedizione in cui sia contenuta una clausola analoga a quella di cui al punto XXX del modello contrattuale allegato).

Tale consenso elimina ovviamente ogni dubbio sulla leicità di tale elenco.

  1. Il "Codice" impone allo spedizioniere anche alcuni divieti.

L'impresa di spedizione è innanzitutto tenuta a rispettare le istruzioni ricevute dal cliente, ed è bene segnalare che la casistica contenziosa dimostra che la maggior parte delle contestazioni sorgono proprio in relazione al mancato rispetto di tali istruzioni.

L'impresa di spedizione è tenuta inoltre a valutare se sia in grado di eseguire il mandato o se, invece, esso richiede un'organizzazione superiore alle sue possibilità, agli effetti dell'instaurazione di un corretto rapporto fiduciario.

Il "Codice" impone conseguentemente di non assumere incarichi di spedizione che non possano essere assolti e di rinunciare, dandone tempestiva informazione al cliente, ai mandati ricevuti, quando la loro esecuzione divenga impossibile o eccessivamente difficoltosa o pericolosa, oltre che per l'impresa di spedizione, anche per il mandante o per i terzi.

Attraverso questa disposizione si intende creare una precisa coscienza in ordine ai limiti dell'organizzazione di ogni impresa, ponendo un freno a potenziali atti di concorrenza sleale, alla luce del fatto che il cliente non è in grado di verificare l'organizzazione dell'impresa cui intende affidare un mandato di spedizione e non ha quindi modo di individuare se essa sia in grado di dare concreta esecuzione al mandato.

Il rapporto tra cliente e impresa esercente l'attività di spedizione deve essere improntato alla reciproca correttezza e fiducia, evitando comportamenti suscettibili di creare discredito o sfiducia nei confronti degli spedizionieri, la cui professionalità deve essere tutelata e perseguita.

Anche per quanto concerne le disposizioni relative ai rapporti tra imprese di spedizione (articolo 3) sono stati identificati vari divieti e obblighi, tendenti ad indirizzare l'attività delle singole imprese verso una corretta concorrenza.

In questo senso devono essere lette le norme dirette a dare concreta attuazione al generico principio di non avvalersi di mezzi direttamente o indirettamente non conformi alle regole di correttezza professionale, ed idonei a danneggiare l'attività di altre imprese di spedizione.

Le norme in materia impongono infatti di astenersi dal:

  • fare uso di nomi o segni distintivi idonei a determinare confusione con altre imprese di spedizione e compiere qualsiasi altro atto idoneo a creare confusione con l'attività svolta da altre imprese di spedizione (cfr. art. 2598 c.c., numero 1).

Trattandosi dell'ipotesi più frequente di atti di concorrenza sleale, si è ritenuto necessario affiancare alla norma del codice civile una regola che, pur meno incisiva, risulta sicuramente più snella e immediata:

  • diffondere notizie ed apprezzamenti sull'attività di imprese concorrenti idonee a determinarne il discredito (cfr. art. 2598 c.c., numero 2), ricordando che tale comportamento è suscettibile anche di sanzioni penali, secondo il disposto dell'art. 595 c.p., in base al quale è punito chiunque "offende l'altrui reputazione" (intendendo con tale espressione anche il decoro professionale);
  • concedere dilazioni di pagamento superiori a quelle normalmente e generalmente praticate, in violazione dei principi di correttezza professionale ed in danno dell'attività delle altre imprese di spedizione.

Questo comportamento può essere assimilato al cosiddetto "dumping interno", e cioè al "sistematico svolgimento antieconomico dell'attività d'impresa e l'artificioso abbattimento sotto costo dei prezzi", che è vietato quando non sia giustificato da condizioni obiettive, e sia volto a fuorviare il giudizio del consumatore e ad infrangere le regole su cui gli altri operatori economici confidano, con conseguente sviamento (e/o accaparramento) della clientela, violando le regole disciplinanti la lecita competizione di mercato (cfr. Cass., 21 aprile 1983, n. 2743).

Il "Codice" impone anche alcuni comportamenti positivi per rendere più corretti i rapporti tra le imprese di spedizione, per quanto attiene ai rapporti con i corrispondenti, imponendo che essi siano ispirati a correttezza ed al più puntuale e rigoroso rispetto di tutti gli obblighi e gli impegni assunti in forma scritta o verbale, presupposto di un'attiva collaborazione, e strumento indispensabile di sviluppo.

Alle stesse finalità è ispirata anche la disposizione che impone l'astensione da qualsiasi iniziativa unilaterale nei confronti del cliente (soprattutto per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi) in caso di mandato conferito a più spedizionieri.

Infine le imprese sono invitate a comunicare a Fedespedi tutti i dati da essa eventualmente richiesti per redigere statistiche e/o studi settoriali, in quanto lo sviluppo del mercato impone la disponibilità di un quadro sempre aggiornato dei dati ad esso inerenti.

L'articolo 4 del Codice disciplina le modalità di concreto svolgimento del mandato assunto dall'impresa di spedizione secondo le disposizioni dell'articolo 2.

Le disposizioni del codice evidenziano la necessità della stipulazione di contratti in forma scritta al fine di meglio identificare (e limitare) le obbligazioni assunte, eliminando o, quanto meno, riducendo il numero delle possibili controversie proponibili da parte del cliente .

Per agevolare tale politica è stato redatto il modello contrattuale allegato sub "B", diretto a consentire una più incisiva tutela della posizione contrattuale dello spedizioniere, specie per quanto concerne l'individuazione e la quantificazione delle sue responsabilità, dal momento che le disposizioni normative vigenti non prevedono in materia alcun limite di responsabilità, lasciando peraltro spazio al proposito a limitazioni pattizie.

Quando il mandato non risulti conferito in forma scritta, l'impresa di spedizione è tenuta a comunicare al cliente tutte le condizioni ad esso inerenti, in applicazione del principio di correttezza e trasparenza che deve permeare tutti i rapporti con il cliente stesso.

La preferenza accordata al contratto scritto è giustificata anche in relazione alla possibilità di predisporre l'elenco dei clienti inadempienti, per realizzare il quale, peraltro, appare corretto ottenere la loro espressa autorizzazione preventiva.

Il contratto scritto consente inoltre una maggiore chiarezza nei confronti del mandante e, soprattutto, un'esatta individuazione delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle parti anche per conseguire una concreta diminuzione del contenzioso.

Un'altra disposizione fondamentale a tutela dell'impresa di spedizione, diretta anche a sviluppare la concorrenza in modo corretto, è quella con la quale viene imposto all'impresa di richiedere al cliente la somministrazione dei mezzi necessari per l'espletamento del mandato (con particolare riferimento alle somme che devono essere versate a terzi) prima della sua esecuzione, in quanto tale precauzione è troppo spesso trascurata e ciò si risolve, al di là di ogni altra considerazione, in una forma di concorrenza sleale.

Al fine di tutelare gli interessi della categoria, nell'ambito di un generale principio di diligenza e correttezza, migliorando i rapporti con il cliente, il Codice prevede l'adozione, da parte dello spedizioniere, in relazione ad ogni tipo di trasporto, di documenti nazionali o internazionali conformi alla natura del mandato (es. lettera di vettura CMR; polizza FIATA).

Nella predisposizione di tali documenti l'impresa di spedizioni dovrà rispettare le "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" predisposte dalla Camera di Commercio Internazionale, che corrispondono a "prassi" commerciali universalmente accettate, divenute come tali vincolanti anche per il sistema bancario.

I documenti di trasporto, oltre ad eliminare rischi di incertezze e confusioni in ordine alle obbligazioni assunte dalle parti, consentono di predeterminare, in caso di danni o ritardi, l'entità del risarcimento, eliminando il rischio di un'eccessiva esposizione dell'impresa di spedizione.

Agli effetti di un corretto rapporto con il cliente (con particolare riferimento alla salvaguardia dei suoi interessi e diritti), ed al fine di evitare un aggravio di responsabilità per l'impresa di spedizione, il Codice richiama l'esigenza di formulare tempestive e congrue riserve in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci.

A questo proposito è opportuno sottolineare la necessità che tutti i dipendenti dell'impresa di spedizioni vengano resi edotti della funzione assolta dalle riserve e dell'esigenza di una loro corretta formulazione, in modo tale da evitare errori e omissioni.

Per garantire il soddisfacimento dei diritti del cliente in presenza di danni alle merci, è opportuno che ogni impresa di spedizione stipuli idonee coperture assicurative con compagnie meritevoli di affidamento (e quindi, preferibilmente, con compagnie di rilevanza nazionale e/o internazionale): nel sistema delineato dal Codice, che si basa sostanzialmente su una corretta applicazione dei limiti di responsabilità previsti dai documenti di trasporto nazionali ed internazionali, tale prassi dovrebbe risultare facilitata dalla possibilità di individuare a priori i limiti di responsabilità applicabili ad ogni contratto e, conseguentemente, il rischio assicurabile.

Questa disposizione consente quindi di delineare un sistema in cui tutte le parti conoscono preventivamente i rischi che fanno loro capo nell'esecuzione del contratto consentendo una maggiore certezza ed una più rigorosa correttezza del rapporto.

Il codice sancisce anche l'obbligo dello spedizioniere di predisporre per ogni mandato un fascicolo che contenga l'intera cronistoria della pratica, in modo tale da poter sempre risalire alla genesi del rapporto ed a tutte le circostanze inerenti alla sua concreta esecuzione.

Tale dossier, che potrà anche essere tenuto in forma elettronica (e sarebbe forse auspicabile un utilizzo più esteso di tale tecnologia, che permette di contenere i costi e di conseguire livelli di efficienza assai più elevati), si propone una maggiore razionalità dell'impresa, consentendo di verificare per ogni pratica le modalità secondo cui essa si è sviluppata.

Il Codice impone infine, con una norma di chiusura dell'intero sistema, il rispetto di tutta la normativa vigente, con particolare riferimento a quella diretta alla tutela della salute, dell'ambiente e dei consumatori: la rilevanza di tale norma non deve essere sottovalutata, ove si consideri che, in base ad essa, lo spedizioniere che non dovesse rispettare le disposizioni di legge relative all'attività da lui svolta, sarebbe passibile (oltre alle conseguenze espressamente dettate dalle singole disposizioni di legge) anche di un procedimento disciplinare.

Le disposizioni finali contenute nell'articolo 5 impegnano invece Fedespedi ad ottenere una disciplina più attuale e coerente dell'attività di spedizione, anche al fine di migliorare il livello qualitativo della categoria.

›››Archivio
DALLA PRIMA PAGINA
Nel terzo trimestre il porto di Koper ha movimentato 287.410 container (+11,8%)
Koper
Nei primi nove mesi del 2024 sono stati 835.506 (+2,9%)
Nuovo record storico dei traffico mensile dei container nel porto di Long Beach
Long Beach/Los Angeles
Ad ottobre forte crescita dell'attività anche nello scalo di Los Angeles
L'iniziativa Italian Port Days ottiene la certificazione EMD dell'Unione Europea
Roma
L'attestazione per aver contribuito alla valorizzazione della sostenibilità nella Blue Economy con delle azioni concrete
ZIM registra ottime performance economiche trimestrali trainate dal rialzo dei noli e dall'attività con l'America Latina
ZIM registra ottime performance economiche trimestrali trainate dal rialzo dei noli e dall'attività con l'America Latina
Haifa
La flotta ha trasportato un numero record di contenitori
Nel terzo trimestre i ricavi del gruppo crocieristico Viking sono cresciuti del +11,4%
Los Angeles
Incremento del +14,3% del fatturato generato dalle crociere oceaniche
Siglato l'accordo definitivo sul contratto dei lavoratori portuali
Roma
L'Antitrust italiana avvia un'istruttoria nei confronti di SAS (gruppo MSC), Moby e Grandi Navi Veloci
Roma
Secondo l'AGCM potrebbero essersi verificate restrizioni della concorrenza a seguito dell'acquisizione del 49% del capitale di Moby da parte di SAS
T&E evidenzia la necessità di contare anche le emissioni well-to-tank per il GNL usato dalle navi
T&E evidenzia la necessità di contare anche le emissioni well-to-tank per il GNL usato dalle navi
Bruxelles
Il totale dei gas serra prodotti sarebbe superiore del 30% rispetto a quelli considerati dal regolamento FuelEU Maritime
DFDS ed Ekol ci ripensano e si accordano sulla cessione del network internazionale dell'azienda turca al gruppo danese
Copenaghen/Istanbul
Rivisti i termini dell'intesa scaduta il primo novembre
Lieve flessione del traffico delle merci nel porto di Amburgo nel terzo trimestre
Amburgo
Stabile il traffico dei container
Le Aziende informanoSponsored Article
Accelleron stringe un accordo con Geislinger per espandere il service nell'area del Mediterraneo
Cargotec concorda la vendita della MacGregor a fondi gestiti dalla Triton
Helsinki
Cessione del valore di 480 milioni di euro che si prevede sarà completata entro la prima metà del 2025
Nel trimestre luglio-settembre il traffico delle merci nel porto di Koper è aumentato del +8,3%
Lubiana
Nei primi nove mesi del 2024 l'incremento è stato del +3,2%
Ok dell'antitrust ucraina all'ingresso di MSC nel capitale della società terminalista HHLA
Kiev
L'azienda opera il terminal CTO del porto di Odessa
Inaugurato il nuovo porto peruviano di Chancay gestito dalla cinese COSCO Shipping Ports
Lima
Dispone di 1.500 metri lineari di banchine
Più che raddoppiato il valore dei nuovi ordini acquisiti da Fincantieri nei primi nove mesi del 2024
Trieste
Le sole commesse per costruzioni navali sono cresciute del +154,3%
Istituita la Ship Recycling Alliance per accelerare il riciclaggio delle navi sicuro e rispettoso dell'ambiente
Copenaghen
L'iniziativa in vista dell'entrata in vigore il prossimo 26 giugno della Convenzione internazionale di Hong Kong
Kuehne+Nagel acquisirà il 51% del capitale dell'americana IMC Logistics
Schindellegi/Collierville
La società statunitense opera principalmente servizi di drayage
Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi di Hapag-Lloyd sono cresciuti del +28,2%
Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi di Hapag-Lloyd sono cresciuti del +28,2%
Amburgo
Aumento del +3,8% dei container trasportati dalla flotta. Valore medio dei noli in rialzo del +22,9%
Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Genova è diminuito del -4,9% mentre a Savona-Vado è cresciuto del +15,7%
Genova
Deciso aumento dei container in trasbordo determinato dalla crisi del Mar Rosso. In calo le crociere
Nel terzo trimestre i ricavi della HMM sono aumentati del +67% grazie alla crescita del +83% nel segmento dei container
Nel terzo trimestre i ricavi della HMM sono aumentati del +67% grazie alla crescita del +83% nel segmento dei container
Seul
Rialzo del +116% del valore del nolo medio per contenitore trasportato
Forte rialzo delle performance finanziarie trimestrali della Evergreen
Forte rialzo delle performance finanziarie trimestrali della Evergreen
Taipei
La compagnia taiwanese investe 186,8 milioni di dollari per acquistare nuovi container
Nel terzo trimestre il traffico dei container nei terminal portuali di Eurokai è cresciuto del +9,9%
Nel terzo trimestre il traffico dei container nei terminal portuali di Eurokai è cresciuto del +9,9%
Amburgo
In Germania (Eurogate) l'aumento è stato del +13,6%. In Italia (Contship Italia) del +6,8%). Rallentamento della crescita a Tanger Med. Il terminal di Damietta diventerà operativo ad aprile
Ok del Tribunale di Rovigo al piano di ristrutturazione di Cantiere Navale Vittoria
Adria
In via di completamento della vendita dell'azienda a CNV Srl
Porto di Ancona, nel 2023 - sottolinea l'AdSP - il traffico dei container è cresciuto del +5%
Ancona
L'ente portuale contesta i dati diffusi dal Centro Studi Fedespedi
Vard costruirà cinque navi appoggio a servizio dell'industria offshore
Trieste
Progettate per ospitare fino a 190 persone, verranno realizzate in Vietnam
Alpe Adria attiva nuovo servizio ferroviario tra il porto di Trieste e il terminal di Malpensa Intermodale a Sacconago
Trieste
Euroseas ordina in Cina la costruzione di due portacontenitori feeder da 4.300 teu
Atene
Ricavi trimestrali dai noleggi inj crescita del +5,8%
L'analisi del Centro Studi Fedespedi su performance economiche e operative dei container terminal italiani
Milano
GNV rafforza il proprio reparto commerciale con due nomine
Genova
Nuovo direttore commerciale e nuovo direttore generale della compagnia in Spagna
Sull'ex Carbonile del porto di Genova i cantieri della diga foranea e del tunnel subportuale
Genova
Lo ha deliberato ieri il Comitato di gestione dell'AdSP
A Genova il “Graduation Day” dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile
Genova
Consegnati 50 diplomi al termine del percorso formativo biennale e triennale
Il 27 novembre a Roma si terrà l'assemblea pubblica di UNIPORT
Roma
Incontro sul tema “Porti italiani, una rete di imprese al servizio del Paese e dell'Europa”
È deceduto Roberto Nappi, fondatore e direttore per 40 anni del “Corriere Marittimo”
Genova
La sua carriera era iniziata alla redazione del “Telegrafo” nel 1958
Nuove sanzioni dell'UE per proibire l'uso di navi e porti per il trasporto di droni e missili prodotti dall'Iran
Bruxelles
Masucci confermato presidente dei Propeller Clubs italiani
Genova
Nuovo mandato per il triennio 2024-2027
I marittimi della Galaxy Leader sono in ostaggio da un anno
Londra/Hong Kong
Platten (ICS): è inaccettabile; l'umanità prevalga e vengano immediatamente rilasciati
MSC applicherà un rincaro dei noli per i trasporti marittimi dal Far East al Mediterraneo
Ginevra
Aumenti del +25% e del +18% per i container da 20' e 40' diretti nel Mediterraneo occidentale e in Adriatico
Completato il retrofit dual-fuel di una grande portacontainer della Maersk
Copenaghen
Potrà navigare a metanolo. Incrementata la capacità di stiva
Autorizzazione ambientale della Regione al dragaggio delle banchine dalla 19 alla 26 del porto di Ancona
Ancona
L'intervento costerà complessivamente 16,5 milioni di euro
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Convegno del CNEL sulla sostenibilità del trasporto marittimo
Roma
Si terrà il 27 novembre a Roma
In crescita le spedizioni intermodali tra il porto di Trieste e la Slovacchia
Trieste
Nel terzo trimestre il traffico dei container movimentato da HHLA è calato del -2%
Amburgo
A Trieste i volumi trattati da PLT Italy nei primi nove mesi del 2024 sono diminuiti
Ad ottobre il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +0,7%
Hong Kong
Nei primi dieci mesi del 2024 registrato un calo del -5,2%
Nel trimestre luglio-settembre il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è calato del -11,8%
Civitavecchia
I crocieristi sono aumentati del +2,7%
Lo scorso mese il porto di Singapore ha movimentato 3,5 milioni di container (+8,1%)
Singapore
Nei primi dieci mesi del 2024 la crescita è stata del +6,2%
MSC ha completato l'acquisizione della maggioranza della società logistica MVN
Ginevra/Milano
L'azienda milanese prevede di chiudere il 2024 con un fatturato di 100 milioni di euro
Convegno di Assiterminal dal titolo “Porti in connessione - ESG, IA, CSRD”
Genova
Si terrà il 5 dicembre a Roma
Nel trimestre estivo il traffico dei passeggeri nei terminal crociere di Global Ports Holding è cresciuto del +27,5%
Istanbul
Ricavi in aumento del +23%
Lo spedizioniere SDC ha introdotto l'intelligenza artificiale nella gestione delle pratiche doganali
Venezia
Annualmente le pratiche seguite superano le 15mila unità
Perfezionata la cessione della società di spedizioni Santandrea dalla Pacorini alla Aprile
Trieste
L'azienda è stata fondata nel 1989 a Trieste
Porto di Gioia Tauro, protocollo d'intesa per la sicurezza negli ambienti di lavoro e delle operazioni portuali
Gioia Tauro
Avrà una durata di tre anni
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Convegno del CNEL sulla sostenibilità del trasporto marittimo
Roma
Si terrà il 27 novembre a Roma
Convegno di Assiterminal dal titolo “Porti in connessione - ESG, IA, CSRD”
Genova
Si terrà il 5 dicembre a Roma
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Sudan govt scraps $6bn Red Sea port deal with UAE
(The North Africa Post)
Argentina enfrenta tarifas portuarias hasta 500% más altas que otros países de la región
(Pescare)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
Paola Piraccini nominata collaboratore tecnico giuridico della Spininvest
Genova
Entrata in magistratura nel 1981, è consigliere di cassazione in pensione
Incontro a Roma tra i rappresentanti dei porti italiani e dei porti della Florida
Roma
Previsto un confronto per trovare temi comuni su cui impostare un'attività di benchmarking
Quest'anno i crocieristi nel porto di Ancona sono cresciuti del +18,9%
Ancona
Aumento del +25,1% dei transiti e calo del -5,1% degli sbarchi e imbarchi
Cambiaso Risso costituisce una joint venture a Cagliari
Cagliari/Genova
Partnership al 50% con Fausto Saba e Riccardo Vargiu
Ok al bilancio di previsione 2025 dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale
Civitavecchia
Presenta un avanzo di oltre 2,5 milioni di euro
A Palermo il taglio della prima lamiera del nuovo traghetto per la Regione Siciliana
Trieste/Palermo
La consegna della nave è prevista per il 2026
I ricavi trimestrali di Global Ship Lease registrano la prima diminuzione dalla fine del 2018
Atene
La società ritiene che la propria flotta di portacontainer abbia ottime prospettive future di impiego
DP World sigla un accordo per comprare l'australiana Silk Logistics
Dubai/Melbourne
Il valore previsto della transazione è di circa 115 milioni di dollari
Un lavoratore è deceduto nel porto di Crotone
Gioia Tauro
Si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo mentre parlava con alcuni colleghi
Torbianelli: bene l'ok del CIPESS al finanziamento del futuro Molo VIII del porto di Trieste
Trieste
Dei 315 milioni di euro previsti, 206,9 sono attesi dallo Stato
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'esplicito consenso dell'editore
Cerca su inforMARE Presentazione
Feed RSS Spazi pubblicitari

inforMARE in Pdf Archivio storico
Mobile