Testo integrale del codice di condotta delle Imprese di Spedizione elaborato a Genova da una
commissione dell'Associazione Spedizionieri del Porto di Genova e da alcuni esperti della
Federazione Nazionale Spedizionieri.
Il codice è in attesa di una valutazione definitiva
per essere poi esteso a livello nazionale
CODICE DEONTOLOGICO DELLE
IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE
La Federazione Nazionale degli Spedizionieri,
con sede in Milano, Via Sammartini n. 33:
- vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442
e le disposizioni del Codice civile vigente, rilevanti in materia;
- viste le circolari del Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato n. 2775/c in data 23 giugno
1980 e n. 3066 in data 11 marzo 1985;
- ritenuto che circa 1300 imprese di spedizione
hanno aderito a Fedespedi e che, quindi, essa rappresenta la maggior
parte delle imprese che svolgono tale tipo di attività;
- ritenuta l'opportunità di individuare
opportune linee di comportamento cui dovrebbe uniformarsi la condotta
delle imprese di spedizione iscritte nell'elenco di cui alla legge
14 novembre 1941, n. 1442, anche al fine di determinare uniformi
criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari da essa previste;
- ritenuto, infine, che l'adozione di un
"codice" di tali linee di comportamento appare lo strumento
più idoneo ad individuare il tipo di condotta cui l'impresa
di spedizione deve uniformarsi per venire incontro alle esigenze
di una società evoluta; per corrispondere alle aspettative
dei clienti; per rispettare i principi e le regole dell'Unione
Europea e per accedere alla certificazione di qualità,
considerata importante elemento di corretto svolgimento dell'attività
di spedizione, per il miglior soddisfacimento delle esigenze dell'attuale
organizzazione sociale;
- esaminate le proposte elaborate dalla Commissione
costituita al fine di predisporre il testo di tale "Codice";
nella seduta del . . . . . . . in data . .
. . . . . . ha approvato il seguentecodice deontologico
delle imprese esercenti attività di spedizione, costituito
da 5 articoli e da due allegati che costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente dichiarazione:
CODICE DEONTOLOGICO DELLE
IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE
- Oggetto e campo di applicazione del
Codice Deontologico.
- Il Codice Deontologico è costituito
dall'insieme dei principi e delle regole cui ogni impresa di spedizione
deve ispirarsi nello svolgimento della propria attività;
- Le regole contenute nel Codice Deontologico
debbono quindi essere rispettate da ogni impresa di spedizione
iscritta nell'elenco di cui alla legge n. 1442 del 1941;
- Il Codice Deontologico, in quanto prevede
obblighi di natura generale e regole di comportamento riguardanti
tutte le imprese che esercitano l'attività di spedizione,
deve essere rispettato relativamente a tutte le funzioni da esse
svolte;
- L'inosservanza delle norme del Codice Deontologico,
così come ogni comportamento, anche meramente omissivo,
suscettibile di ledere il decoro della categoria e il corretto
esercizio dell'attività di spedizione, può costituire
oggetto di valutazione agli effetti dell'art. 11 della legge 14
novembre 1941, n. 1442, e delle sanzioni disciplinari da esso
previste.
- Obblighi dell'impresa di spedizione
nei confronti del Cliente.
L'impresa di spedizione è tenuta a:
- Eseguire il mandato ad essa affidato con
la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, tenuto conto
di tutti i profili e gli aspetti ad esso inerenti;
- Rendere note al Cliente tutte le circostanze,
anche sopravvenute durante lo svolgimento del mandato, che possano
determinare la revoca o la modifica dell'incarico ovvero la modifica
delle condizioni che lo regolano;
- Non eccedere dalle istruzioni ricevute
dal Cliente e operare, comunque, secondo il suo miglior interesse;
- Non discostarsi dalle istruzioni ricevute,
a meno che circostanze ignote al mandante, che non possano essergli
tempestivamente comunicate, facciano ragionevolmente ritenere
che il mandante avrebbe dato la sua approvazione;
- Comunicare al proprio mandante senza ritardo
l'avvenuta esecuzione del mandato;
- Informare il mandante di qualsiasi ostacolo,
permanente o temporaneo, che possa frapporsi all'esecuzione delle
istruzioni ricevute;
- Dare immediata comunicazione al mandante
di ogni iniziativa assunta nell'ipotesi di cui alla precedente
lettera d);
- Rendere al mandante il conto del proprio
operato non appena esaurito l'incarico;
- Tutelare i diritti del mandante nei confronti
di qualsiasi terzo;
- Provvedere con la migliore e più
attenta diligenza alla custodia di quanto le venga affidato per
l'esecuzione del mandato;
- Mantenere la più rigorosa riservatezza
in ordine ad ogni notizia riguardante il proprio Cliente, e l'attività
da lui svolta, di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione
del mandato, salvo diversa esplicita autorizzazione del Cliente;
- Non assumere incarichi di spedizione che
non sia in grado di assolvere e, per contro, rinunciare, dandone
tempestiva comunicazione al mandante, a quelli ricevuti, qualora
l'esecuzione dell'incarico divenisse impossibile o estremamente
difficoltosa o pericolosa;
- Assumere nei confronti del Cliente un comportamento
ispirato alla buona fede, nel senso di cui all'art. 1375 del Codice
civile, nonché alla correttezza e alla lealtà;
- Assicurarsi che tutti i mezzi, le imprese
ed il personale eventualmente utilizzati per l'esecuzione del
trasporto e/o di prestazioni accessorie siano in regola con le
disposizioni normative vigenti nei rispettivi settori di attività,
e possiedano i requisiti al proposito prescritti e/o opportuni,
ferma restando la loro responsabilità nei confronti del
Cliente.
- Obblighi dell'impresa di spedizione
nei confronti delle altre imprese di spedizione
L'impresa di spedizione è tenuta a:
- Non fare uso di nomi o di segni distintivi
idonei a determinare confusione con altre imprese di spedizione;
- Non compiere alcun tipo di atto idoneo
a creare confusione con l'attività svolta da altre imprese
di spedizione;
- Non diffondere notizie ed apprezzamenti
sull'attività di altre imprese di spedizione idonei a determinarne
il discredito;
- Non avvalersi direttamente e/o indirettamente
di qualsiasi altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'attività di altre
imprese di spedizione;
- Non concedere dilazioni di pagamento superiori
a quelle normalmente e generalmente praticate, in violazione dei
principi comunemente applicati in materia di concorrenza, a danno
delle altre imprese di spedizione ;
- Segnalare a Fedespedi ogni caso di esercizio
abusivo dell'attività di spedizione di cui sia o venga
a conoscenza;
- Mantenere con i propri corrispondenti italiani
e stranieri un comportamento ispirato alla più rigorosa
correttezza ed al più puntuale rispetto di tutti gli obblighi
e gli impegni assunti;
- Astenersi, qualora il mandato di spedizione
venga assunto unitamente ad altre imprese, da ogni iniziativa
unilaterale nei confronti del Cliente, anche per quanto attiene
al pagamento dei corrispettivi;
- Comunicare a Fedespedi tutti i dati da
essa eventualmente richiesti per predisporre studi di settore
e/o statistiche e/o analisi di mercato in ordine allo stato dell'attività
di spedizione ed ai suoi sviluppi futuri.
- Modalità di svolgimento del
mandato.
Al fine di dare concreto contenuto all'impegno
di svolgere il mandato in conformità agli obblighi di cui
al precedente articolo 2, l'impresa di spedizione, compatibilmente
con le sue concrete e ragionevoli possibilità, sarà
tenuta:
- Ad ottenere che il mandato del Cliente
le venga conferito in forma scritta e che in esso siano indicati
tutti gli elementi necessari per individuarne l'esatto contenuto,
tendenzialmente adottando il modello a tal fine suggerito ed allegato
sub "B";
- Nell'ipotesi in cui il mandato non fosse
conferito in forma scritta, a comunicare al Cliente tutti gli
estremi e le condizioni disciplinanti il mandato, facendo presente
che, salvo diverse, ma immediate indicazioni, il mandato si intenderà
conferito ed accettato alle condizioni di cui alla sua comunicazione;
- A richiedere al Cliente la somministrazione
dei mezzi necessari per dare esecuzione al mandato, in conformità
di quanto disposto dall'art. 1719 c.c., salvo patto contrario,
in particolare per quanto attiene alle somme che, nell'esecuzione
del mandato, debbono essere versate a terzi;
- A curare l'emissione di documenti coerenti
con la natura del mandato, non suscettibili di determinare incertezze
e/o confusione ovvero di comportare l'assunzione di obbligazioni
diverse da quelle naturalmente inerenti al mandato ed in particolare:
- ad emettere, per l'esecuzione di trasporti
stradali, regolari lettere di vettura per i trasporti interni
o documenti CMR per i trasporti internazionali;
- ad emettere per l'esecuzione dei trasporti
multimodali, il modello di polizza FIATA conforme alle Regole
UNCTAD e CCI;
- ad emettere, per l'esecuzione di altri
tipi di trasporto, la tipologia di documento inerente alla natura
del trasporto e coerente con essa;
- A formulare opportune e tempestive riserve
in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci ad essa consegnate
per la conclusione di contratti di trasporto e/o da essa ricevute
al termine di un trasporto, al fine di tutelare gli interessi
ed i diritti del Cliente, salvaguardando al contempo le proprie
responsabilità;
- A stipulare con Compagnie di assicurazione
meritevoli di affidamento opportune coperture assicurative in
ordine ai rischi inerenti all'attività da essa svolta,
anche per quanto attiene agli errori e/o alle omissioni in cui
possa incorrere nello svolgimento della sua attività, sulla
base dei limiti di responsabilità previsti dalle norme
vigenti e/o da clausole contrattuali;
- A predisporre per ogni incarico ricevuto
un apposito "dossier" o "cartella", anche
utilizzando tecnologie elettroniche, contenente tutte le indicazioni
atte a documentare in maniera appropriata la natura dell'incarico;
le concrete modalità del suo svolgimento; gli atti eseguiti
e i risultati conseguiti;
- A rispettare, in occasione dell'emissione
di documenti di trasporto, le "Norme ed usi uniformi relativi
ai crediti documentari" di cui alla Pubblicazione CCI n.
500 ed eventuali successive modificazioni;
- A rispettare e a far rispettare tutte le
norme inerenti al corretto svolgimento dell'attività di
spedizione, con particolare riferimento a quelle dirette alla
tutela della salute, dell'ambiente e dei consumatori, soprattutto
quando il mandato abbia ad oggetto merci suscettibili di provocare
un danno o un pericolo di danno a tali beni.
- Disposizioni finali.
- Fedespedi si attiverà al fine di
ottenere, in attesa dell'approvazione e promulgazione di una nuova
legge relativa allo svolgimento dell'attività di spedizione,
che il competente Ministero emani, ai sensi dell'art. 25 della
Legge 14 novembre 1941, n. 1442, il Regolamento di applicazione
da esso previsto;
- Fedespedi si attiverà per sottoporre
il Codice Deontologico agli istituti di certificazione della qualità,
affinché lo assumano quale modello per la verifica delle
condizioni di rilascio di tali certificazioni.
NOTE ESPLICATIVE DEL CODICE
DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE
Il "Codice Deontologico delle imprese
esercenti l'attività di spedizione" (individuato
anche semplicemente come "Codice"), rappresenta
uno strumento elaborato nell'ambito dell'associazione di categoria
maggiormente rappresentativa, avendo ricevuto l'adesione di circa
1300 imprese di spedizione, al fine di individuare più
elevati standard qualitativi per quanto attiene ai servizi offerti
dagli spedizionieri e di creare una maggiore consapevolezza in
ordine alle modalità di corretto svolgimento dell'attività,
contenendo i rischi in essa insiti e sviluppando la concorrenza
nel rispetto di rigorose regole di correttezza e trasparenza,
considerando la concorrenza come strumento indispensabile per
un più elevato livello qualitativo dei servizi, e, quindi,
presupposto per lo sviluppo dell'attività.
Il "codice deontologico" comprende
un complesso di regole di condotta tratte dall'ordinamento giuridico,
da principi etici e da prassi consolidate ed è diretto
ad individuare i comportamenti che dovrebbero essere tenuti.
Le sue singole disposizioni possono avere varia
origine e natura e più precisamente:
- legale, quando sono espressamente previste
da una disposizione normativa;
- consuetudinaria, quando si sono sviluppate
attraverso la continua ripetizione di un determinato comportamento
nella convinzione che esso fosse obbligatorio;
- pragmatica, quando traggono origine da
usi e consuetudini;
- autodeterminative, quando siano state emanate
dagli organi rappresentativi di categoria, in forza dei poteri
loro attribuiti.
Il codice elaborato dall'Associazione di categoria
si propone quindi di garantire una maggiore certezza, conoscibilità
e applicabilità dei principi che disciplinano l'attività
degli appartenenti a tale categoria.
L'opportunità di codificare specifiche
norme deontologiche deriva anche dall'inesistenza nel settore
di regole di comportamento consuetudinarie consolidate, oltre
che dai mutamenti intervenuti nelle modalità di svolgimento
dell'attività di spedizione ed agli effetti dell'individuazione
di una corretta linea di comportamento è stato considerato
necessario fare riferimento alle prassi normalmente seguite in
tale settore, alla luce delle norme vigenti, interpretate sulla
basi di comuni regole di diligenza e correttezza.
Fedespedi ha elaborato il "Codice"
sulla base di tali regole.
Nelle premesse del Codice viene così
richiamata la legge n. 1442 del 1941, istitutiva degli "elenchi
autorizzati degli spedizionieri", in cui sono disciplinate
sia le modalità di iscrizione all'elenco (ora tenuto dalle
Camere di Commercio, Industria e Artigianato), sia le attribuzioni
della Commissione provinciale; vengono anche richiamate le circolari
del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
n. 2775/c in data 23 giugno 1980 e n. 3066 in data 11 marzo 1985,
con cui sono stati dettati alcuni criteri per la concreta applicazione
di tale legge, in particolare per quanto attiene alle sanzioni
disciplinari applicabili agli iscritti all'elenco degli spedizionieri
per "mancanze" inerenti allo svolgimento della
loro attività.
Le premesse del "Codice" contengono
anche il riferimento ad alcuni presupposti di fatto legati alla
circostanza che la maggior parte delle imprese di spedizione ha
aderito a Fedespedi, nonché alle ragioni che ne hanno determinato
l'adozione.
Viene anche richiamata la legge 1442/1941,
nonché i principi e le regole dell'Unione Europea in materia
di libera concorrenza, mirando comunque a conseguire il miglioramento
della qualità dei servizi offerti agli utenti.
Nella redazione del "Codice"
si è dedicata particolare attenzione al conseguimento
di due obiettivi:
- migliorare la professionalità delle
imprese di spedizione nel rispetto delle leggi di mercato per
un migliore soddisfacimento delle esigenze dell'utenza;
- rafforzare la consapevolezza dei rischi
connessi all'attività di spedizione, cercando di contenerli
o, quantomeno, di controllarli.
Nella redazione del "Codice"
sono stati quindi considerati separatamente i rapporti tra gli
appartenenti alla categoria e i rapporti con l'utenza, anche al
fine (cfr. articolo 1) di integrare, dando loro concreta attuazione,
le disposizioni degli artt. 10, 11 e 12 della più volte
citata legge 1442/1941, in cui sono regolate le sanzioni applicabili
in caso di comportamenti lesivi del decoro della categoria e del
corretto esercizio dell'attività di spedizione.
Il "Codice", elaborato nell'ambito
dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa (Fedespedi),
deve essere considerato vincolante per tutte le imprese di
spedizione iscritte nell'elenco di cui alla L. 1442/41,
costituendo il parametro valutativo del corretto svolgimento della
loro attività.
Dopo aver delineato gli scopi che si propone
di perseguire ed il suo ambito di applicazione, il Codice disciplina
gli obblighi dell'impresa di spedizione nei confronti del cliente,
al suo articolo 2.
Nella redazione di questo articolo sono state
indirettamente richiamate le principali norme del codice civile
in materia di mandato e di spedizione al fine di indurre una maggiore
"coscienza" delle responsabilità inerenti allo
svolgimento di tale attività.
A carico delle imprese che esercitano l'attività
di spedizione sono previsti vari obblighi e divieti:
- Per quanto attiene agli obblighi, e cioè
ai comportamenti positivamente richiesti, assumono specifica rilevanza
quelli qui di seguito elencati:
- Obblighi di informativa
L'impresa di spedizione deve informare il proprio
cliente, all'inizio e durante tutto lo svolgimento del mandato,
di tutte le circostanze (anche sopravvenute) suscettibili di ostacolare
(anche solo temporaneamente) l'esecuzione del mandato, ovvero
di determinare la revoca o la modifica dell'incarico o delle condizioni
che lo regolano, precisando che, in attesa di ricevere nuove
istruzioni, essa si deve astenere da ogni attività che
possa pregiudicare gli interessi del cliente.
Tale obbligo resta escluso solo quando, durante
l'espletamento del mandato, sopravvengono circostanze che non
possono essere tempestivamente comunicate al cliente e questi
possa risultare pregiudicato dal ritardo: in tal caso l'impresa
di spedizione potrà discostarsi dalle istruzioni precedentemente
ricevute e potrà invece adottare quei comportamenti che
è ragionevole ritenere sarebbero stati approvati dal mandante,
fermo restando comunque l'obbligo di informarlo al più
presto delle iniziative assunte.
L'impresa di spedizione deve inoltre dare immediata
notizia al mandante dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, rendendo
conto del proprio operato.
Dall'esame globale di tali disposizioni risulta
che il rapporto tra impresa di spedizione e cliente deve essere
improntato alla massima trasparenza e correttezza, ancorché
ciò possa comportare dei costi: le imprese di spedizione
dovranno comunque adeguarsi agli standard individuati nel "Codice"
al fine di migliorare la fiducia da parte degli utenti, presupposto
indispensabile per uno sviluppo della loro attività secondo
linee di corretta concorrenza.
Nell'attuale fase dell'economia sembra necessario
per ogni impresa evitare qualsiasi tipo di comportamento suscettibile
di danneggiare il cliente; di comportare conseguenze pregiudizievoli
(anche sotto il profilo penale) per l'impresa; di screditare gli
altri appartenenti alla stessa categoria; di determinare conseguenze
negative per il settore in cui essa opera.
- Altri obblighi
L'impresa di spedizione deve eseguire il mandato
con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, tenendo
conto di tutti i profili e gli aspetti ad esso inerenti, ed assumendo
nei confronti del cliente un comportamento ispirato alle regole
di correttezza, buona fede e lealtà.
Questo principio generale, espresso in forma
generica per poter trovare applicazione in ogni segmento dell'attività
dell'impresa di spedizione, trova più analitica determinazione
in relazione ad alcuni specificiaspetti.
In tale ambito viene precisato che l'impresa
di spedizione deve provvedere "con la migliore e più
accurata diligenza alla custodia di quanto possa esserle stato
affidato per l'esecuzione del mandato".
L'obbligo imposto all'impresa di spedizione
è in questo caso più rigoroso anche in relazione
al fatto che il codice civile, disciplinando la responsabilità
del depositario, adotta criteri molto diversi.
La particolare diligenza nella custodia non
riguarda solo i beni oggetto del mandato, ma qualsiasi altro oggetto
(in particolare, documenti) che lo spedizioniere abbia ricevuto
dal cliente o da terzi per l'esecuzione del mandato o in occasione
di esso.
Il "Codice" impone altresì
allo spedizioniere di assicurarsi che tutti i mezzi, le imprese
ed il personale utilizzati per l'esecuzione del trasporto e delle
eventuali prestazioni accessorie siano conformi alle disposizioni
normative vigenti: si tratta chiaramente di una disposizione "in
bianco", destinata ad assumere concreto contenuto precettivo
solo sulla base delle specifiche norme vigenti nei singoli settori
del trasporto, tenendo conto del fatto che l'utente non entra
in contatto diretto con il soggetto che esegue materialmente il
trasporto e non può quindi esercitare nei suoi confronti
alcuna forma di controllo, che spetta invece necessariamente all'impresa
di spedizione, tenuta ad assicurare al cliente non solo la corretta
esecuzione del mandato ad essa conferito, ma anche che lo stesso
venga eseguito nel rispetto della normativa vigente (cfr., anche,
articolo 4, punto i).
L'impresa di spedizione deve darsi carico di
tutelare i diritti del mandante nei confronti di qualsiasi terzo,
in ossequio alle regole base vigenti al proposito in materia di
mandato.
Per rispettare il dovere di correttezza e lealtà
nei confronti del cliente l'impresa di spedizione è tenuta
a mantenere la più stretta riservatezza in ordine ad ogni
notizia ad esso relativa di cui abbia avuto conoscenza nell'esecuzione
del mandato, salvo il caso in cui riceva dal cliente stesso espressa
autorizzazione alla divulgazione.
Sotto questo profilo assume particolare rilevanza
la necessità, emersa durante la redazione del "Codice",
di individuare una forma di autotutela per difendersi da clienti
occasionali che si rendono deliberatamente e scientemente inadempienti
alle obbligazioni assunte, fidando sulla quantità di imprese
operanti nel settore e sulla conseguente possibilità di
cambiare spedizioniere con frequenza.
Ci si propone quindi di creare una sorta di
"centrale rischi", redigendo un elenco riservato (i
cui dati non dovranno cioè assolutamente essere comunicati
a terzi, ed il cui accesso sarà strettamente regolamentato)
dei clienti gravemente inadempienti, che abbiano preventivamente
autorizzato lo spedizioniere ad inserire tali dati nell'elenco
(ad esempio, attraverso la stipulazione di un contratto di spedizione
in cui sia contenuta una clausola analoga a quella di cui al punto
XXX del modello contrattuale allegato).
Tale consenso elimina ovviamente ogni dubbio
sulla leicità di tale elenco.
- Il "Codice" impone allo
spedizioniere anche alcuni divieti.
L'impresa di spedizione è innanzitutto
tenuta a rispettare le istruzioni ricevute dal cliente, ed è
bene segnalare che la casistica contenziosa dimostra che la maggior
parte delle contestazioni sorgono proprio in relazione al mancato
rispetto di tali istruzioni.
L'impresa di spedizione è tenuta inoltre
a valutare se sia in grado di eseguire il mandato o se, invece,
esso richiede un'organizzazione superiore alle sue possibilità,
agli effetti dell'instaurazione di un corretto rapporto fiduciario.
Il "Codice" impone conseguentemente
di non assumere incarichi di spedizione che non possano essere
assolti e di rinunciare, dandone tempestiva informazione al cliente,
ai mandati ricevuti, quando la loro esecuzione divenga impossibile
o eccessivamente difficoltosa o pericolosa, oltre che per l'impresa
di spedizione, anche per il mandante o per i terzi.
Attraverso questa disposizione si intende creare
una precisa coscienza in ordine ai limiti dell'organizzazione
di ogni impresa, ponendo un freno a potenziali atti di concorrenza
sleale, alla luce del fatto che il cliente non è in grado
di verificare l'organizzazione dell'impresa cui intende affidare
un mandato di spedizione e non ha quindi modo di individuare se
essa sia in grado di dare concreta esecuzione al mandato.
Il rapporto tra cliente e impresa esercente
l'attività di spedizione deve essere improntato alla reciproca
correttezza e fiducia, evitando comportamenti suscettibili di
creare discredito o sfiducia nei confronti degli spedizionieri,
la cui professionalità deve essere tutelata e perseguita.
Anche per quanto concerne le disposizioni relative
ai rapporti tra imprese di spedizione (articolo 3) sono
stati identificati vari divieti e obblighi, tendenti ad indirizzare
l'attività delle singole imprese verso una corretta concorrenza.
In questo senso devono essere lette le norme
dirette a dare concreta attuazione al generico principio di non
avvalersi di mezzi direttamente o indirettamente non conformi
alle regole di correttezza professionale, ed idonei a danneggiare
l'attività di altre imprese di spedizione.
Le norme in materia impongono infatti di astenersi
dal:
- fare uso di nomi o segni distintivi idonei
a determinare confusione con altre imprese di spedizione e compiere
qualsiasi altro atto idoneo a creare confusione con l'attività
svolta da altre imprese di spedizione (cfr. art. 2598 c.c., numero
1).
Trattandosi dell'ipotesi più frequente
di atti di concorrenza sleale, si è ritenuto necessario
affiancare alla norma del codice civile una regola che, pur meno
incisiva, risulta sicuramente più snella e immediata:
- diffondere notizie ed apprezzamenti sull'attività
di imprese concorrenti idonee a determinarne il discredito (cfr.
art. 2598 c.c., numero 2), ricordando che tale comportamento è
suscettibile anche di sanzioni penali, secondo il disposto dell'art.
595 c.p., in base al quale è punito chiunque "offende
l'altrui reputazione" (intendendo con tale espressione
anche il decoro professionale);
- concedere dilazioni di pagamento superiori
a quelle normalmente e generalmente praticate, in violazione dei
principi di correttezza professionale ed in danno dell'attività
delle altre imprese di spedizione.
Questo comportamento può essere assimilato
al cosiddetto "dumping interno", e cioè
al "sistematico svolgimento antieconomico dell'attività
d'impresa e l'artificioso abbattimento sotto costo dei prezzi",
che è vietato quando non sia giustificato da condizioni
obiettive, e sia volto a fuorviare il giudizio del consumatore
e ad infrangere le regole su cui gli altri operatori economici
confidano, con conseguente sviamento (e/o accaparramento) della
clientela, violando le regole disciplinanti la lecita competizione
di mercato (cfr. Cass., 21 aprile 1983, n. 2743).
Il "Codice" impone anche alcuni
comportamenti positivi per rendere più corretti i rapporti
tra le imprese di spedizione, per quanto attiene ai rapporti con
i corrispondenti, imponendo che essi siano ispirati a correttezza
ed al più puntuale e rigoroso rispetto di tutti gli obblighi
e gli impegni assunti in forma scritta o verbale, presupposto
di un'attiva collaborazione, e strumento indispensabile di sviluppo.
Alle stesse finalità è ispirata
anche la disposizione che impone l'astensione da qualsiasi iniziativa
unilaterale nei confronti del cliente (soprattutto per quanto
attiene al pagamento dei corrispettivi) in caso di mandato conferito
a più spedizionieri.
Infine le imprese sono invitate a comunicare
a Fedespedi tutti i dati da essa eventualmente richiesti per redigere
statistiche e/o studi settoriali, in quanto lo sviluppo del mercato
impone la disponibilità di un quadro sempre aggiornato
dei dati ad esso inerenti.
L'articolo 4 del Codice disciplina le
modalità di concreto svolgimento del mandato assunto dall'impresa
di spedizione secondo le disposizioni dell'articolo 2.
Le disposizioni del codice evidenziano la necessità
della stipulazione di contratti in forma scritta al fine di meglio
identificare (e limitare) le obbligazioni assunte, eliminando
o, quanto meno, riducendo il numero delle possibili controversie
proponibili da parte del cliente .
Per agevolare tale politica è stato
redatto il modello contrattuale allegato sub "B", diretto
a consentire una più incisiva tutela della posizione contrattuale
dello spedizioniere, specie per quanto concerne l'individuazione
e la quantificazione delle sue responsabilità, dal momento
che le disposizioni normative vigenti non prevedono in materia
alcun limite di responsabilità, lasciando peraltro spazio
al proposito a limitazioni pattizie.
Quando il mandato non risulti conferito in
forma scritta, l'impresa di spedizione è tenuta a comunicare
al cliente tutte le condizioni ad esso inerenti, in applicazione
del principio di correttezza e trasparenza che deve permeare tutti
i rapporti con il cliente stesso.
La preferenza accordata al contratto scritto
è giustificata anche in relazione alla possibilità
di predisporre l'elenco dei clienti inadempienti, per realizzare
il quale, peraltro, appare corretto ottenere la loro espressa
autorizzazione preventiva.
Il contratto scritto consente inoltre una maggiore
chiarezza nei confronti del mandante e, soprattutto, un'esatta
individuazione delle obbligazioni rispettivamente assunte dalle
parti anche per conseguire una concreta diminuzione del contenzioso.
Un'altra disposizione fondamentale a tutela
dell'impresa di spedizione, diretta anche a sviluppare la concorrenza
in modo corretto, è quella con la quale viene imposto all'impresa
di richiedere al cliente la somministrazione dei mezzi necessari
per l'espletamento del mandato (con particolare riferimento alle
somme che devono essere versate a terzi) prima della sua esecuzione,
in quanto tale precauzione è troppo spesso trascurata e
ciò si risolve, al di là di ogni altra considerazione,
in una forma di concorrenza sleale.
Al fine di tutelare gli interessi della categoria,
nell'ambito di un generale principio di diligenza e correttezza,
migliorando i rapporti con il cliente, il Codice prevede l'adozione,
da parte dello spedizioniere, in relazione ad ogni tipo di trasporto,
di documenti nazionali o internazionali conformi alla natura del
mandato (es. lettera di vettura CMR; polizza FIATA).
Nella predisposizione di tali documenti l'impresa
di spedizioni dovrà rispettare le "Norme ed usi uniformi
relativi ai crediti documentari" predisposte dalla Camera
di Commercio Internazionale, che corrispondono a "prassi"
commerciali universalmente accettate, divenute come tali vincolanti
anche per il sistema bancario.
I documenti di trasporto, oltre ad eliminare
rischi di incertezze e confusioni in ordine alle obbligazioni
assunte dalle parti, consentono di predeterminare, in caso di
danni o ritardi, l'entità del risarcimento, eliminando
il rischio di un'eccessiva esposizione dell'impresa di spedizione.
Agli effetti di un corretto rapporto con il
cliente (con particolare riferimento alla salvaguardia dei suoi
interessi e diritti), ed al fine di evitare un aggravio di responsabilità
per l'impresa di spedizione, il Codice richiama l'esigenza di
formulare tempestive e congrue riserve in ordine allo stato ed
alle condizioni delle merci.
A questo proposito è opportuno sottolineare
la necessità che tutti i dipendenti dell'impresa di spedizioni
vengano resi edotti della funzione assolta dalle riserve e dell'esigenza
di una loro corretta formulazione, in modo tale da evitare errori
e omissioni.
Per garantire il soddisfacimento dei diritti
del cliente in presenza di danni alle merci, è opportuno
che ogni impresa di spedizione stipuli idonee coperture assicurative
con compagnie meritevoli di affidamento (e quindi, preferibilmente,
con compagnie di rilevanza nazionale e/o internazionale): nel
sistema delineato dal Codice, che si basa sostanzialmente
su una corretta applicazione dei limiti di responsabilità
previsti dai documenti di trasporto nazionali ed internazionali,
tale prassi dovrebbe risultare facilitata dalla possibilità
di individuare a priori i limiti di responsabilità applicabili
ad ogni contratto e, conseguentemente, il rischio assicurabile.
Questa disposizione consente quindi di delineare
un sistema in cui tutte le parti conoscono preventivamente i rischi
che fanno loro capo nell'esecuzione del contratto consentendo
una maggiore certezza ed una più rigorosa correttezza del
rapporto.
Il codice sancisce anche l'obbligo dello spedizioniere
di predisporre per ogni mandato un fascicolo che contenga l'intera
cronistoria della pratica, in modo tale da poter sempre risalire
alla genesi del rapporto ed a tutte le circostanze inerenti alla
sua concreta esecuzione.
Tale dossier, che potrà anche essere
tenuto in forma elettronica (e sarebbe forse auspicabile un utilizzo
più esteso di tale tecnologia, che permette di contenere
i costi e di conseguire livelli di efficienza assai più
elevati), si propone una maggiore razionalità dell'impresa,
consentendo di verificare per ogni pratica le modalità
secondo cui essa si è sviluppata.
Il Codice impone infine, con una norma
di chiusura dell'intero sistema, il rispetto di tutta la normativa
vigente, con particolare riferimento a quella diretta alla tutela
della salute, dell'ambiente e dei consumatori: la rilevanza di
tale norma non deve essere sottovalutata, ove si consideri che,
in base ad essa, lo spedizioniere che non dovesse rispettare le
disposizioni di legge relative all'attività da lui svolta,
sarebbe passibile (oltre alle conseguenze espressamente dettate
dalle singole disposizioni di legge) anche di un procedimento
disciplinare.
Le disposizioni finali contenute nell'articolo
5 impegnano invece Fedespedi ad ottenere una disciplina più
attuale e coerente dell'attività di spedizione, anche al
fine di migliorare il livello qualitativo della categoria.