- Il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato le decisioni della Commissione UE che qualificano come illegittimo il prestito concesso dallo Stato italiano ad Alitalia, ma autorizzano la vendita dei beni di quest'ultima.
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- Si tratta del prestito di 300 milioni di euro che nel 2008 lo Stato italiano ha concesso ad Alitalia, riconoscendole altresì - ha ricordato il Tribunale - la facoltà di imputare tale somma in conto capitale. Dopo tale misura la compagnia aerea, in situazione di insolvenza, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stata nominata una banca quale esperto indipendente al fine di verificare la congruità del prezzo di vendita dei beni della compagnia rispetto al prezzo di mercato. Il Tribunale ha ricordato inoltre che l'offerta della Compagnia Aerea Italiana (CAI), presentata ai fini dell'acquisto di alcuni beni di Alitalia in risposta all'invito a manifestare interesse lanciato a questo scopo, è stata trasmessa dalle autorità italiane alla Commissione Europea, che ha così avviato un procedimento d'indagine formale in merito alle misure relative al prestito ed alla facoltà di imputare la somma in conto capitale.
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- Con una prima decisione, la Commissione Europea ha constatato che il prestito costituiva un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato comune, in quanto conferiva un vantaggio economico finanziato con risorse statali, che non sarebbe stato concesso da un investitore privato avveduto. La Commissione ha dunque ordinato il recupero di tale aiuto.
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- Con una seconda decisione la Commissione UE ha ritenuto che la misura relativa alla vendita dei beni di Alitalia non implicasse la concessione di un aiuto di Stato agli acquirenti di quest'ultima, fatto salvo il rispetto integrale degli impegni presi dalle autorità italiane, in forza dei quali la vendita sarebbe stata realizzata al prezzo di mercato. Inoltre la Commissione ha confermato che neppure la procedura di amministrazione straordinaria alla quale era stata sottoposta Alitalia portava alla concessione di un aiuto a favore degli acquirenti. La Commissione ha quindi concluso che la procedura attuata dall'Italia non implicava una continuità economica tra Alitalia e gli acquirenti dei suoi beni - tenuto conto dell'estensione della vendita di tali beni e della parcellizzazione delle offerte presentate dagli acquirenti - e che tale vendita non aveva come effetto di eludere l'obbligo di recupero dell'aiuto, né quello di concedere aiuti agli acquirenti di Alitalia.
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- Dopo aver depositato varie denunce presso la Commissione Europea simultaneamente ad altre compagnie aeree e all'associazione europea delle compagnie aeree a basso costo (ELFAA), la Ryanair ha chiesto al Tribunale dell'UE di annullare le due decisioni della Commissione.
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- Pronunciandosi in primo luogo sulla decisione relativa alla vendita dei beni, nella sua sentenza odierna il Il Tribunale dell'UE ha precisato che la Commissione era competente ad adottare una tale decisione che, nel constatare l'insussistenza di un aiuto di Stato, prendeva atto degli impegni assunti dallo Stato italiano, costituenti parte integrante della misura notificata.
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- Il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva maturato il convincimento che la vendita sarebbe stata realizzata al prezzo di mercato ed ha di conseguenza respinto gli argomenti della Ryanair secondo cui la Commissione avrebbe effettuato un esame insufficiente o incompleto in occasione della fase di esame preliminare e avrebbe dovuto avviare un procedimento d'indagine formale in merito alla vendita dei beni, al fine di verificare l'eventuale esistenza di opzioni diverse da tale vendita.
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- Il Tribunale ha respinto anche l'argomento della Ryanair secondo cui la vendita, essendo stata implicitamente subordinata alla condizione della nazionalità (italiana) dell'acquirente, aveva implicato una diminuzione del prezzo. Il Tribunale dell'UE ha ritenuto, al contrario, che la Commissione Europea abbia verificato che l'invito a manifestare interesse non conteneva alcuna clausola discriminatoria fondata sulla nazionalità degli offerenti e che tale invito aveva costituito l'oggetto di larga pubblicità a livello sia nazionale che internazionale.
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- Il Tribunale ha sottolineato che la Commissione aveva ritenuto che la procedura di vendita di beni, integrata dall'invito a manifestare interesse, non offrisse un livello di trasparenza sufficiente di per sé a garantire che i beni sarebbero stati ceduti al prezzo di mercato. Di conseguenza, la Commissione aveva verificato che l'offerta fosse stata sottoposta ad una valutazione indipendente, al fine di assicurarsi che il prezzo proposto non fosse inferiore al prezzo di mercato. Inoltre, la Commissione aveva verificato che la procedura presentava le garanzie necessarie per assicurarsi che la vendita sarebbe stata realizzata al prezzo di mercato.
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- Infine, il Tribunale dell'Unione Europea ha confermato che la Commissione aveva correttamente ritenuto che non esistesse alcuna continuità economica tra Alitalia e la CAI e che quest'ultima non avesse beneficiato di alcun vantaggio, dal momento che erano state adottate tutte le misure affinché la cessione avvenisse ad un prezzo non inferiore a quello di mercato.
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- In secondo luogo, all'esito dell'esame della decisione sul prestito, il Tribunale ha ritenuto che la Ryanair, pur avendo svolto un ruolo attivo nella procedura di adozione di tale decisione, non abbia dimostrato che il fatto di ordinare il recupero dell'aiuto presso Alitalia (e non presso la CAI) avesse pregiudicato in modo sostanziale la sua posizione concorrenziale. Ne consegue - ha rilevato il Tribunale - che la Ryanair non ha dimostrato di essere individualmente riguardata da tale decisione. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso della Ryanair, confermando così le decisioni della Commissione.
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