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Noticia original
El Tribunal Administrativo Regional de Liguria anula la adjudicación de las obras del nuevo rompeolas de Génova en Webuild
Se estimó el recurso de casación de Consorzio Stabile Eteria, Acciona Construcción y R.C.M. Costruzioni. Sin embargo, la obra, que se financia con recursos del PNRR, no se detendrá
Genova
10 Mayo 2023
El Tribunal Administrativo Regional de Liguria ha aceptado el recurso interpuesto por el Consorzio Stabile Eteria (Gavio y Caltagirone), Acciona Construcción y R.C.M. Costruzioni volto para obtener la anulación del decreto del pasado 12 de octubre con a la que Paolo Emilio Signorini, Presidente de la Autoridad de Sistema portuario del Mar de Liguria Occidental, así como Comisionado Extraordinario para la construcción de la nueva presa Foranea di Genova, ordenó la adjudicación del contrato de Esta nueva infraestructura portuaria al consorcio constituyente (ahora Consorzio PerGenova Breakwater) entre Webuild, Fincantieri Infraestructura Opere Marittime, Fincosit y Società Italiana Dragado.

Una sentencia, la del cuerpo de jurisdicción de Liguria administrativo que publicamos a continuación, que sin embargo no tendrá efecto sobre la construcción del nuevo rompeolas, Inaugurado oficialmente hace seis días ( de 4 Mayo de 2023), como - especifica la frase del TAR - «Dado que se trata de un procedimiento para el diseño y la aplicación de trabajo financiado en parte con los recursos previstos en el Plan Recuperación y resiliencia nacionales, y búsqueda de aplicación Artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo (artículo 48, apartado 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77), la cancelación de la cesión no implique la caducidad del contrato ya estipulado, y opera para los fines limitados mencionados en el artículo 34, apartado 3, del Código de Procedimiento Aplicado, o como conclusión de que el acto es ilícito con el único propósito de compensadores, de conformidad con las conclusiones del consorcio Eteria, como dimitió en los actos de motivación añadida notificados tras la denegación de la demanda de medidas provisionales.»

La sentencia establece la indemnización condenando «el Presidente de la Autoridad del Sistema Portuario del Mar de Liguria Occidental, comisionado extraordinario para la realización de la la nueva presa de rompeolas de Génova y el consorcio de espigones PerGenova, en sólido, al pago, a favor del Consorzio Stabile Eteria y R.C.M. Costruzioni s.r.l., tasas judiciales, que liquida en € 10,000.00 (diez mil), más gastos generales, IVA y CPA, más Reembolso de la tasa a tanto alzado pagada por el recurso y los motivos adiciones».

Destacando que "el trabajo continuará de acuerdo con calendario, ya que la sentencia no afecta al contrato», en una nota la Autoridad del Sistema Portuario del Mar de Liguria Occidentale especificó que "entre las diversas disputas planteada por el demandante Consorzio Eteria, los jueces confirmaron una único motivo de casación que será objeto de recurso, sin perjuicio quedando entendido que la posición del Consorcio también está sujeta a: Auditorías realizadas por la administración, como se indica en el condene al mismo Tribunal Administrativo Regional».

Por parte de Webuild, por su parte, se sabe que "proceden Enviado, desde el día de la colocación de la primera piedra de los últimos 4 Mayo, el trabajo de trabajadores y técnicos para la Nueva Presa Foranea di Genova, la mayor intervención jamás realizada para el refuerzo de los puertos italianos». «El Primeras actividades de colocación de grava para consolidación de los fondos marinos -explicó la compañía- continuará durante todo el mes de mayo y dará lugar al vertido en el fondo marino, en las zonas predefinido, alrededor de 2.000 toneladas de grava por día. Será empleó un buque con una capacidad de 3.600 toneladas, que completará un viaje de ida y vuelta desde Piombino cada 36 horas. Además Un barco más pequeño, de 400 toneladas, llevará a cabo dos viajes al día desde Génova. Las actividades continuarán en Mayo y junio, con las dos primeras zonas de prueba - Campo Test 1, en mayo, y Test Ground 2, en junio. La actividad de La colocación de grava continuará sin más hasta septiembre de 2024, previendo también el uso de Buques de 40.000 toneladas. En paralelo, en las últimas dos semanas En mayo comenzará la fase de pilotaje: 70.000 postes se fijará en el fondo marino gracias al uso de cuatro pontones, plataformas flotantes de 600 metros cuadrados, sobre las que se Instale dos grúas para cada uno. Esta fase de procesamiento tiene lugar Continuará durante los próximos 17 meses".



Pubblicato il 10/05/2023

N. 00495/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2022 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 674 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l., Acciona Construcción s.a. ed R.C.M. Costruzioni s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Arturo Cancrini e Daniela Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
la Regione Liguria, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Assarotti 48/6;
il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Città Metropolitana di Genova, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Webuild s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Alessandro Botto e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Fincosit s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Società Italiana Dragaggi SIDRA s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Consorzio PerGenova Breakwater, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni e Alessandro Botto;

per l'annullamento

del decreto n. 967 del 12.10.2022, con cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 e del D.P.C.M. 16.4.2021, ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso avente per oggetto “l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - ambito di Sampierdarena (p3062)” in favore del costituendo Consorzio tra Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. (ora Consorzio PerGenova Breakwater).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, del Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Webuild s.p.a., di Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., di Fincosit s.r.l., della Società Italiana Dragaggi s.p.a., della Regione Liguria e del Comune di Genova;

Visto il ricorso incidentale proposto dal Consorzio PerGenova Breakwater, da Webuild s.p.a., da Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., da Fincosit s.r.l. e dalla Società Italiana Dragaggi SIDRA s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Consorzio Stabile Eteria s.c. a r.l., in proprio e nella sua qualità di impresa mandataria di un RTI costituendo, nonché le mandanti Acciona Construcción s.a. e R.C.M. Costruzioni s.r.l. (di seguito, Consorzio Eteria senz'altro) hanno impugnato il decreto n. 967 del 12.10.2022, con cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 e del D.P.C.M. 16.4.2021, ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso avente per oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - ambito di Sampierdarena in favore del costituendo Consorzio tra Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. (di seguito, Consorzio Webuild senz'altro).

Il Consorzio Eteria premette in punto di fatto: - che la nuova Diga Foranea, opera simbolo del PNRR, è stata inserita fra le dieci “opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto” di cui all'All. IV del D.L. 31.5.2021, n. 77; - che l'importo dell'appalto veniva inizialmente stimato in € 892.648.339,38, di cui € 16.980.198,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - che l'appalto è articolato in due fasi funzionali, e che la procedura afferisce alla progettazione definitiva ed esecutiva delle due fasi e ai lavori per la realizzazione della sola prima fase; - che l'avviso pubblico finalizzato a selezionare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata prevedeva dei requisiti specifici minimi di ammissione, distinti per gli esecutori dei lavori e della progettazione; - che, per gli esecutori dei lavori (art. 6.2.1, punto iii), l'avviso richiedeva il possesso di una cifra d'affari in lavori almeno pari a due volte l'importo a corpo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza (pari a € 873.136.728,62), che l'impresa doveva aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso; - che, per gli esecutori della progettazione (art. 6.2.2), l'avviso richiedeva: i) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura nella categoria D.01 ex DM 17.6.2016, relativa alle opere di navigazione interna e portuali, per l'importo di € 1.200.000.000,00; ii) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di due servizi “di punta” attinenti all'ingegneria e all'architettura, in categoria D.01; iii) un fatturato globale in relazione ai servizi di ingegneria e architettura “espletati nei migliori tre esercizi finanziari approvati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso almeno pari a due volte l'importo del servizio posto a base di gara” (i requisiti i, ii e iii, in caso di consorzio/RTP, avrebbero potuto essere soddisfatti dal consorzio/RTP nel suo complesso, ma comunque in misura maggioritaria dalla mandataria); v) il possesso dei requisiti di cui al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2.12.2016; vi) la dotazione “di uno staff tecnico adeguato all'entità e alla complessità delle opere da progettare”, comprensivo di 18 figure professionali specifiche con particolare esperienza, iscritte ai rispettivi albi o elenchi professionali; - che, entro il termine del 30.12.2021, manifestavano interesse soltanto i due operatori economici ricorrente (Consorzio Eteria) e controinteressato (Consorzio Webuild); - che, nella manifestazione di interesse, il Consorzio controinteressato indicava le seguenti percentuali di esecuzione dei lavori: Webuild 40%, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a. 25%; Fincosit s.r.l. 25% e Società Italiana Dragaggi s.p.a 10%; - che il R.T.I. controinteressato indicava come progettista il costituendo RTP tra le società RAMBOLL UK Ltd. (mandataria al 55%) e la F&M Ingegneria s.p.a. (mandante al 45%); - che entrambi gli operatori superavano la fase di prequalifica e venivano invitati a presentare una proposta tecnico-economica sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), approvato con Decreto Presidenziale n. 502 del 31.5.2022; - che tuttavia, dubitando dell'effettiva capienza dell'importo posto a base di gara rispetto alle prestazioni a farsi, nessuno degli operatori presentava offerta, sicché la gara andava deserta; - che il Commissario decideva allora di aprire una successiva fase di negoziazione privata con i due operatori, che presentavano offerta entro il prescritto termine del 26.7.2022; - che le offerte venivano esaminate dai membri di un collegio di esperti indipendenti nel corso delle sedute riservate tenutesi tra il 14.9.2022 e il 3.10.2022; - che i due operatori venivano invitati a presentare precisazioni e chiarimenti alle proposte del 26.7.2022, oltre ad una proposta economica migliorativa, in forma di ribasso percentuale unico ed incondizionato sul nuovo importo a base di gara di € 910.984.651,19; - che le integrazioni trasmesse dai concorrenti venivano esaminate dal collegio degli esperti nella seduta riservata del 10.10.2022, nel corso della quale veniva redatto altresì il verbale conclusivo delle valutazioni; - che, con verbale dell'11.10.2022 (doc. 20 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente), il Commissario straordinario dava atto dei nuovi ribassi proposti da Webuild (9,40%) e dal RTI Eteria (8,019%), e, facendo proprie le valutazioni del collegio degli esperti, dalle quali sarebbe emersa una più favorevole considerazione per l'offerta tecnica dell'O.E. Webuild, “che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati”, stabiliva di proseguire la negoziazione con il solo raggruppamento controinteressato, disponendo l'aggiudicazione in suo favore.

A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 24, comma 5, art. 83 e art. 105, comma 19, del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 6.2.2 dell'avviso e criteri A.1 e C dell'invito). Violazione e/o falsa applicazione della nota n. 4 dell'8.9.2022 della Commissione dell'Unione europea. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 263/2016. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Sostiene che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere estromesso dalla gara per una pluralità di ragioni, come segue.

1.1. La mandataria dell'indicato RT di progettisti, Ramboll UK (con quota di esecuzione del 55%), risulterebbe priva dei requisiti minimi prescritti - con ciò facendo venir meno la qualificazione del RTP nonché l'intera componente progettuale - in quanto, a seguito della Brexit, con scadenza del periodo transitorio al 31.12.2020, i professionisti della mandataria non potrebbero accedere, negli Stati membri UE, all'esercizio delle professioni c.d. regolamentate di ingegnere, architetto e geologo per prestazioni temporanee ed occasionali (ovvero per i casi diversi dallo stabilimento, i soli coperti dall'accordo di recesso), né sarebbero in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. n. 263/2016.

1.2. La mandataria Ramboll UK difetterebbe del requisito dell'iscrizione camerale per le attività di progettazione oggetto di appalto, che non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”.

1.3. Due delle figure di professionisti (“ingegnere ambientale” e “archeologo”) sarebbero oggetto di un subappalto “a cascata” vietato dall'art. 105 comma 19 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto sarebbero stati forniti accordi di collaborazione con due società, ma non direttamente con i due professionisti indicati, dipendenti delle stesse.

1.4. Non sarebbero stati indicati gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati dalla Ramboll UK.

2. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio A.2). Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 95, comma 6, e art. 80, comma 5, lett c-bis), del d.lgs. n. 50/2016]. Eccesso di potere per istruttoria assente, travisamento in fatto e diritto.

Il collegio di esperti e la struttura commissariale sarebbero incorsi in un grave travisamento nella valutazione della proposta tecnica relativamente al criterio A.2, giacché, dei tre lavori analoghi presentati dal Consorzio Webuild, il secondo e determinante (TUAS Terminal ph. 1 Singapore, di importo pari a € 1.521.152.855,00) non sarebbe stato eseguito dalla consorziata SIDRA, ma dalla società Dredging International (DEME Group), estranea alla compagine del Consorzio Webuild, ciò che, per altro verso, integrerebbe pure un tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante, con i conseguenti effetti escludenti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio B.3). Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione del principio di certezza dell'offerta. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Quanto al criterio B.3 dell'invito a presentare proposta tecnico-economica - concernente la proposta di organizzazione del cantiere e della produzione in vista del conseguimento degli obiettivi temporali di completamento dell'opera - lamenta che, a fronte della certa riduzione dei tempi di realizzazione di sei mesi offerta dal R.T.I. ricorrente, il Consorzio aggiudicatario, pur prevedendo l'inizio lavori il 1° agosto 2022 e la fine dei lavori al 30.11.2026, non ha poi presentato un cronoprogramma aggiornato (punto n. 19 del verbale 10.10.2022), né ha dedotto un aumento della capacità produttiva (anzi, il collegio degli esperti ha rilevato criticità per la presenza di un solo impianto per la realizzazione di cassoni altri 33 metri): la relativa proposta, in tesi ingiustamente premiata, sconterebbe dunque un'obiettiva e indiscutibile alea di indeterminatezza e incertezza in ordine all'effettivo rispetto della data ultima di conclusione dei lavori, e per ciò solo avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

4. Violazione dei principi di certezza dell'offerta e di par condicio competitorum. Violazione delle previsioni dell'invito sul divieto di offerte condizionate. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

L'offerta economica migliorativa della controinteressata, contenente il nuovo ribasso, sarebbe inammissibile, in quanto espressa in forma duplice e alternativa, ovvero mantenendo le riserve precedentemente espresse con un atto di diffida volto a tenere fermo l'originario ribasso.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.p.a. e Società Italiana Dragaggi s.p.a., la Regione Liguria ed il Comune di Genova.

Con ordinanza 21.11.2022, n. 236 la sezione, in considerazione della prevalenza - ex artt. 48 comma 4 D.L. n. 77/2021 e 125 comma 2 c.p.a. - dell'interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e dell'interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure, ha rigettato la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il successivo 23.11.2022 è stato quindi stipulato il contratto di appalto tra il Commissario Straordinario e il Consorzio PerGenova Breakwater, costituito tra Webuild s.p.a. (capogruppo), Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a..

Con atto notificato il 2.12.2022 e depositato il 5.12.2022 il Consorzio PerGenova Breakwater, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.p.a. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. hanno proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico, articolato motivo, rubricato come segue: Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5 - con particolare riferimento alle lettere c), c-bis), f) e f-bis) - e comma 6, del Codice, in relazione alla mancata dichiarazione dell'inibizione a contrarre a causa di comportamenti anticoncorrenziali. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, in particolare per violazione del principio di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale in relazione al principio di onnicomprensività della dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80, comma 5, del Codice, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, errore dei presupposti, illogicità manifesta e sviamento, violazione del principio di par condicio.

La società Acciona, mandante del consorzio ricorrente, avrebbe omesso di dichiarare l'adozione nei propri confronti, nelle more della procedura, della risoluzione antitrust con cui l'autorità spagnola che tutela la concorrenza e il mercato (Comición Nacional del los Mercados y la Competencia) ha: 1) accertato la commissione di gravi condotte anticoncorrenziali reiterate nel tempo per oltre venti anni; 2) irrogato una pesante sanzione economica di Euro 29.400.000,00 a carico della società; 3) dichiarato il divieto ex lege di contrarre con le pubbliche amministrazioni, ciò che integrerebbe plurime cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 2.12.2022 e depositato il 14.12.2022, il Consorzio Eteria, in relazione al deposito in giudizio di ulteriore documentazione da parte della stazione appaltante e del Consorzio controinteressato, ha dedotto ulteriori cinque motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; art. 92, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis [art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Premesso che l'importo dei lavori è asceso dagli originari € 856.156.530,52 indicati nell'Avviso agli € 890.547.507,82 previsti nell'Invito a presentare proposta, lamenta che le consorziate FIOM e Sidra, a seguito del rialzo del quadro economico, risulterebbero sprovviste del requisito relativo alla cifra di affari in lavori prescritto dall'art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso, in misura coerente alle quote (rispettivamente, 25% e 10%) di esecuzione dell'appalto assunte in gara, in quanto i due relativi contratti di avvalimento con le imprese Fincantieri Infrastructure s.p.a. (ausiliaria di FIOM) e Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V. (ausiliaria di SIDRA) non sono stati interessati da un corrispondente incremento del requisito messo a disposizione.

2. Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 32, comma 7, e art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione e/o falsa applicazione della lex di gara [art. 6.2.1, punto ii), dell'avviso e criterio A.2 dell'invito]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

La stazione appaltante avrebbe indebitamente proceduto a stipulare il contratto di appalto malgrado l'incompleta verifica, in capo al Consorzio Webuild, delle competenze spese in gara e, segnatamente: del certificato di regolare esecuzione del lavoro n. 2 presentato da Sidra, relativo al Terminal di Singapore e di importo pari a circa 1,5 miliardi di Euro; della prova del possesso, da parte di Webuild, del requisito di cui all'art. 6.2.1, punto ii dell'Avviso, ossia l'indicatore “Attivo Corrente (A)/Passivo Corrente (B) ≥ 1”.

3. Violazione e/o falsa applicazione di legge [artt. 24, comma 5, 80, comma 5, lett. c-bis), 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 6.2.2 dell'avviso e criteri A.1 e C dell'invito). Violazione e/o falsa applicazione della nota n. 4 dell'8.9.2022 della Commissione dell'Unione europea. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 263/2016. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

3.1. I professionisti indicati da Ramboll non risulterebbero iscritti all'Engineering Council, vale a dire il competente ordine professionale del Regno Unito.

3.2. Ramboll, in sede di comprova, non avrebbe prodotto i casellari giudiziali dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, né un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine, in violazione dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

3.3. Ramboll, ai fini della valutazione tecnico-qualitativa della proposta tecnica del Consorzio (criterio A.1), ha presentato un servizio analogo svolto presso il porto di Nador West in Marocco, che peraltro non era valutabile, essendo stato eseguito nel biennio 2014-2016, e quindi al di fuori dell'arco temporale di 5 anni prescritto dall'Invito.

4. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio B.3). Violazione del principio di certezza dell'offerta. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Alla luce delle integrazioni documentali, ripropone il 3 motivo del ricorso introduttivo, secondo il quale, in difetto di un incremento della produzione atto a controbilanciare il rinvio dell'inizio delle attività, il rispetto del termine ultimo del 30.11.2026 dichiarato dall'aggiudicataria si rivelerebbe un obiettivo aleatorio e privo del minimo supporto esplicativo ed istruttorio.

5. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 47 del D.L. n. 77/2021). Violazione e/o falsa applicazione delle previsioni dell'invito. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura anche per non aver dimostrato di avere trasmesso il rapporto sulla situazione del personale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, così come prescritto a pena di esclusione dall'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, all'uopo richiamato alle pagg. 6-7 dell'Invito.

Nelle conclusioni il Consorzio Eteria ha chiesto, oltre all'annullamento dei provvedimenti impugnati, l'accertamento della loro illegittimità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni per equivalente monetario.

All'atto di motivi aggiunti accedeva domanda di accesso in corso di causa alla versione integrale e senza omissis della Relazione B di Webuild.

Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 15.12.2022 e depositato il 27.12.2022, il Consorzio Eteria, in relazione al deposito in giudizio di documentazione da parte della stazione appaltante e della controinteressata, ha dedotto un ulteriore motivo di ricorso, come segue: Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. n. 50/2016]; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il Consorzio controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per violazione, da parte di Webuild, della causa di incompatibilità prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage o revolving doors) e nella conseguente falsità della dichiarazione resa all'uopo nel DGUE ex art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016.

Difatti, l'ing. Marco Rettighieri, presidente del consiglio di amministrazione di Webuild Italia s.p.a., partecipata al 100% da Webuild, ha, nel recente passato, ricoperto un ruolo di primo piano, a servizio dell'Autorità Portuale e con responsabilità equiparabili a quelle del direttore generale di un ente pubblico, nella promozione, programmazione e progettazione degli interventi ricompresi nel Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e del relativo Piano procedurale.

Infine, con un terzo atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 18.1.2023, il Consorzio Eteria, a seguito dell'accesso parziale consentito dal Commissario in data 19.12.2022, ha dedotto tre ulteriori motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010; art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis [art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso; fissazione dell'importo a “corpo” dei lavori previsto dall'invito]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Ripropone ed integra le censure dedotte nel primo atto di motivi aggiunti in ordine al difetto, in capo alle consorziate FIOM e SIDRA, del requisito relativo alla cifra di affari in lavori prescritto dall'art. 6.2.1, punto iii), dell'Avviso.

In particolare, osserva che il Consorzio avrebbe prodotto per la prima volta, e soltanto in giudizio, due “atti aggiuntivi” ai contratti di avvalimento di FIOM e SIDRA (docc. 33 e 34 delle produzioni 4.1.2023 di Webuild), atti che non risultano essere stati prodotti e valutati dall'amministrazione, che dunque ha accertato il possesso del requisito della cifra di affari in lavori senza tenere conto degli stessi.

2. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 103 del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (previsioni dell'invito in punto di garanzia definitiva). Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il contratto di appalto è stato stipulato il 23.11.2022, in assenza di prestazione della cauzione definitiva, rilasciata - peraltro, in misura incapiente rispetto all'aggiornato importo dei lavori - in forma di fidejussione soltanto il successivo 28.11.2022, in violazione dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2384 c.c.. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Un ulteriore vizio dell'aggiudicazione riveniente dalla fase di stipulazione del contratto riguarderebbe il difetto dei poteri di rappresentanza in capo all'Ing. Nicola Meistro, che ha sottoscritto il contratto di appalto in nome del neo-costituito Consorzio PerGenova Breakwater, prima della registrazione dell'atto costitutivo del consorzio presso l'Agenzia delle Entrate.

Con ordinanza 30.1.2023, n. 142 la sezione ha accolto la domanda di accesso in corso di causa accedente al primo atto di motivi aggiunti, ordinando al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'esibizione della versione integrale e non oscurata della Relazione B di illustrazione della “Proposta progettuale” del Consorzio Webuild.

Con istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. notificata a tutte le parti e depositata il 3.4.2023, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l., Società Italiana Dragaggi s.p.a. e il Consorzio PerGenova Breakwater agiscono per la dichiarazione dell'illegittimità del diniego 28.3.2023 opposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale all'istanza d'accesso formulata in data 17.2.2023 da Webuild s.p.a. e dal Consorzio Pergenova Breakwater, volta ad ottenere l'esibizione - in forma integrale e non oscurata - della Relazione B di illustrazione della proposta progettuale del RTI Eteria.

Sostengono che, sebbene l'istanza di accesso del 17.2.2023 fosse meramente ripetitiva di un'istanza già formulata in data 25/10/2022, e sebbene la prima istanza fosse stata soltanto parzialmente accolta dall'Autorità con la nota 17.11.2022 (ovvero, con le omissioni individuate dal controinteressato, relative al c.d. know how aziendale), non fatta oggetto di impugnazione, la nuova istanza di accesso sarebbe giustificata da un elemento sopravvenuto, costituito dall'ordinanza n. 142 del 30.1.2023, con cui la sezione, in accoglimento della speculare istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. del Consorzio Stabile Eteria, ha ordinato all'Autorità l'esibizione della versione integrale e non oscurata della Relazione B di illustrazione della “Proposta progettuale” del Consorzio Webuild s.p.a.: e ciò, al fine di ripristinare condizioni di effettiva parità delle parti nel processo, in vista della eventuale proposizione, da parte del Consorzio Webuild, di motivi aggiunti al ricorso incidentale.

All'udienza pubblica del 7 aprile 2023 le parti hanno concordemente rinunciato ai termini a difesa sull'ultima istanza di accesso in corso di causa, e, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.

DIRITTO

La domanda 3.4.2023 del Consorzio PerGenova Breakwater di accesso in corso di causa è inammissibile, in quanto la richiesta di accesso agli atti del 17.2.2023 è meramente reiterativa di una precedente istanza di accesso già rigettata dall'Autorità con nota del 17.11.2022, rimasta inoppugnata (cfr., per una fattispecie analoga, Cons. di Stato, Sez. V, 15/9/2022, n. 7999).

Difatti, l'ordinanza n. 142/2023 della sezione non costituisce propriamente un “fatto sopravvenuto”, in quanto è stata emessa sulla specifica impugnazione ex art. 116 comma 2 c.p.a. proposta dal solo Consorzio Eteria avverso la nota 2.11.2022, con cui l'Autorità aveva ammesso l'accesso (soltanto) alla versione parzialmente oscurata della documentazione tecnica di Webuild.

Ora, la parità delle parti è parità “nel processo”, ovvero significa parità nelle “possibilità” di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche con tutti i mezzi processali approntati dall'ordinamento, laddove nel caso di specie è il Consorzio Webuild ad aver omesso - al contrario del Consorzio Eteria, che si è tempestivamente attivato - di impugnare nei termini il diniego di accesso alla relazione tecnica di controparte in forma integrale.

Ciò posto, può procedersi all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese delle parti resistenti, cominciando dall'eccezione di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti formulata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato soltanto nella memoria di replica del 27.3.2023, in ragione del difetto di legittimazione processuale del “procuratore speciale” di Acciona Construcción s.a. signor Javier Miguélez Fernandez, che ha sottoscritto la relativa procura ad litem.

L'eccezione è fondata.

In effetti, è noto che, per principio generale, le persone giuridiche stanno in giudizio “per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto” (art. 75 comma 3 c.p.c.), laddove nel caso di specie la procura ad litem di Acciona Construcción s.a. non è stata rilasciata dal legale rappresentante della società spagnola, ma dal signor Javier Miguélez Fernández, “in qualità di procuratore speciale a tanto abilitato in forza dei poteri conferiti giusta procura rilasciata con atto di Notaio, rep. 2437 racc. 02/09/2022”, che non è stata però versata agli atti.

Orbene, secondo una costante giurisprudenza della Suprema Corte, elaborata “tenuto conto dei principi di responsabilità processuale e di giusta durata del processo […] in tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso” (cfr. Cass., I, 16.3.2023, n. 7589; id., n. 29244 del 2021).

Ne segue che, a fronte di una tempestiva eccezione di difetto di rappresentanza, era preciso onere di Acciona sanare spontaneamente la propria costituzione in giudizio, producendo immediatamente - id est, all'udienza pubblica di discussione del ricorso - la documentazione all'uopo necessaria, ovvero la procura speciale con l'indicazione della esatta latitudine e la giustificazione dei poteri rappresentativi sostanziali del signor Javier Miguélez Fernandez, “non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacchè sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile” (Cass., n. 7589/2023 cit.).

Né varrebbe al riguardo rilevare l'irritualità di una eventuale produzione documentale da effettuarsi da Acciona soltanto all'udienza di discussione: anche a voler prescindere dal fatto che la produzione della deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio - che, parimenti, concreta un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ex art. 182 c.p.c. - è tradizionalmente ammessa fino a tale momento (cfr. T.A.R. Marche - Ancona, Sez. I, 13/8/2007, n. 1227; in tal senso già Cons. di St., Sez. V, 10/11/1993, n. 1144), è dirimente la considerazione che, stante il potere officioso del giudice di sollecitare la giustificazione dei poteri rappresentativi della parte e, se del caso, promuoverne la sanatoria, a maggior ragione non avrebbe potuto profilarsi una preclusione della parte interessata, tanto più quando l'avversario abbia scelto di svolgere le proprie corrispondenti contestazioni solo all'ultimo (così Cass. n. 7589/2023 cit., che ha ritenuto ammissibile la produzione documentale allegata alla comparsa conclusionale, a fronte di un'eccezione formulata soltanto nell'udienza di precisazione delle conclusioni).

In mancanza della produzione in giudizio della procura speciale del signor Javier Miguélez Fernandez, non è dimostrata la effettiva esistenza e la latitudine dei corrispondenti poteri rappresentativi sostanziali delle posizioni giuridiche facenti capo ad Acciona Construcción s.a.: donde l'inammissibilità del suo ricorso.

Peraltro, atteso il carattere collettivo del ricorso principale e la distinta legittimazione al ricorso di ogni singola impresa in associazione - sia essa mandante o mandataria, e sia il raggruppamento già costituito o costituendo (giurisprudenza costante: cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 9/12/2020, n. 7751; T.A.R. Lazio Roma Sez. V, 28/11/2022, n. 15857) - l'eccezione di inammissibilità colpisce la sola posizione della mandante Acciona Construcción s.a., non già il ricorso autonomamente proposto anche dagli altri ricorrenti (Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l. ed R.C.M. Costruzioni s.r.l.).

Sempre in via preliminare, le parti resistenti eccepiscono variamente l'inammissibilità del ricorso, in quanto, in ragione delle peculiarità della procedura - da svolgersi tramite procedura negoziata, stante l'estrema urgenza sottesa alla realizzazione della nuova diga foranea - essa prescindeva del tutto da valutazioni comparative, dall'attribuzione di punteggi e dall'approvazione di una vera e propria graduatoria finale di merito (così l'invito a presentare proposta tecnico operativa, § “analisi delle proposte - collegio di esperti indipendenti” - doc. 10 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente, p. 16 di 19), tali da esitare propriamente in un “diritto all'aggiudicazione” o nell'affidamento della commessa, che il Consorzio Eteria - che, dunque, non sarebbe affatto il “2° classificato” - potrebbe utilmente rivendicare in giudizio all'esito dell'eventuale accoglimento del ricorso.

Giova premettere come la scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando (già “trattativa privata”) rimonti al Piano Procedurale, e sia stata dichiaratamente effettuata, sulla scorta dell'art. 32 della Direttiva UE 26.2.2014, n. 24, in relazione alla “sussistenza di circostanze di estrema urgenza, non imputabili all'amministrazione, che non consentono il rispetto dei termini per le procedure aperte o ristrette, o per le procedure competitive con negoziazione” (cfr. il Piano Procedurale adottato con il decreto Commissariale n. 5/2021 - doc. 7 delle produzioni 15.11.2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri, p. 37-38 di 48).

In effetti, il Consorzio Eteria non ha specificamente censurato né la scelta derogatoria di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, allegando l'insussistenza delle circostanze di estrema urgenza che la giustificherebbero ai sensi dell'art. 32 della Direttiva n. 2014/24/UE, né le previsioni dell'invito a presentare proposta tecnico-economica, nella parte in cui esclude l'attribuzione di punteggi e la formazione di una vera e propria graduatoria finale.

Ciò, peraltro, gli preclude soltanto di ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto ex art. 121 comma 1 lett. b) c.p.a. e di conseguire l'aggiudicazione, ovvero il risarcimento in forma specifica, non certo di rivendicare il diritto al risarcimento del danno per equivalente conseguente all'accertamento dell'illegittimità della procedura valutativa e dei suoi esiti.

Nello stesso senso - cioè, nel senso di precludere soltanto il risarcimento in forma specifica, mediante la domanda di conseguire l'aggiudicazione - operano del resto le limitazioni alla tutela giurisdizionale che il Legislatore, in un'ottica acceleratoria e di salvaguardia dei fondi messi a disposizione a livello comunitario, ha previsto rispetto alle gare e ai giudizi amministrativi in materia di PNRR.

Difatti, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77, “In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR”.

Sta di fatto che il Consorzio Eteria, successivamente all'ordinanza cautelare della sezione 21.11.2022, n. 236 - che, proprio in applicazione dell'art. 125 c.p.a., aveva rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di aggiudicazione - ed alla conseguente stipulazione del contratto in data 23.11.2022, ha proposto un primo atto di motivi aggiunti in data 2.12.2022, chiedendo formalmente, nelle proprie conclusioni, l'annullamento dei provvedimenti impugnati e comunque l'accertamento “della loro illegittimità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni per equivalente monetario”.

Ed è noto che il perdurante interesse alla decisione della causa ex art. 34 comma 3 c.p.a. ai fini del risarcimento per equivalente monetario può essere manifestato anche soltanto mediante dichiarazione resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm. (Cons. di St., Ad. Plen., 13.7.2022, n. 8).

Nel caso di specie, la dichiarazione è stata addirittura inserita nelle conclusioni del ricorso per motivi aggiunti notificato alle controparti, sicché veramente non si vede quale sia il senso ultimo delle riferite eccezioni di inammissibilità.

Dal verbale dell'11.10.2022 (doc. 20 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente) si ricava infatti che “dalle valutazioni del collegio degli esperti viene in rilievo una valutazione complessivamente considerata in favore dell'OE Webuild che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati. Rileva altresì una differenza delle proposte economiche tra gli operatori che resta in favore dell'OE Webuild”.

Dunque, a prescindere dalla attribuzione di punteggi e dalla formale esistenza di una graduatoria, è indubbio che l'offerta del Consorzio Webuild sia stata ritenuta preferibile in vista della prosecuzione della negoziazione con esso solo, senza tuttavia che l'offerta del Consorzio Eteria sia stata ritenuta inadeguata o non conforme alle prescrizioni della lex specialis.

Donde l'ammissibilità delle doglianze del Consorzio Eteria, in quanto volte a censurare - in vista della proposta domanda di accertamento della illegittimità degli atti impugnati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., - il governo delle regole che la stessa stazione appaltante si è data - autovincolandosi - rispetto ai requisiti di partecipazione alla procedura ed alla valutazione delle proposte da parte del collegio di esperti indipendenti.

Ciò posto, può procedersi all'esame dei motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso, con cui è dedotto che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere estromesso dalla gara, è infondato, sotto tutti i profili dedotti.

1.1. Sotto un primo profilo, il Consorzio Eteria assume che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura negoziata, in quanto la società Ramboll U.K., mandataria del R.T.P. indicato per le attività di progettazione, sarebbe priva dei requisiti minimi prescritti dall'Avviso e richiamati nell'Invito, facendo con ciò venir meno la qualificazione del R.T.P., nonché l'intera componente progettuale e parte della componente organizzativa dell'offerta Webuild.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016, (Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali), “Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice”.

Orbene, il Regno Unito, in quanto già Stato membro dell'U.E., che vi aveva aderito, era parte dell'AAP (Accordo sugli Appalti Pubblici) dell'O.M.C. - Organizzazione Mondiale del Commercio, ed ha continuato ad esservi incluso anche durante il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito (1º febbraio 2020 - 31 dicembre 2020).

Successivamente alla scadenza del periodo di transizione, il Regno Unito ha comunque aderito all'AAP come parte a sé stante il 1º gennaio 2021.

Inoltre, il 24 dicembre 2020, l'Unione europea e il Regno Unito hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA), accordo che ha iniziato ad applicarsi in via provvisoria il 1º gennaio 2021 e che ha ribadito il principio di non discriminazione delle imprese dell'UE con sede nel Regno Unito, e viceversa, per qualsiasi appalto, compresi quelli al di sotto delle soglie AAP (cfr. la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 444 del 31.12.2020, pp. 14-1462).

Donde l'infondatezza del motivo, essendo tenuta la stazione appaltante, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 e dei sopra richiamati accordi (AAP + TCA), ad applicare agli operatori economici del Regno Unito un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice dei contratti pubblici agli operatori nazionali o a quelli stabiliti in uno Stato membro dell'U.E..

1.2. Sotto un secondo profilo, a detta del Consorzio Eteria la mandataria Ramboll UK difetterebbe del requisito dell'iscrizione camerale per le attività di progettazione oggetto di appalto, che non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”.

Anche tale censura è infondata, oltreché generica.

Infondata in quanto la societa Ramboll U.K. ha prodotto il certificato di iscrizione (company number 03659970) all'UK Trade Registry, con il codice SIC - Standard Industrial Classification “71122 - Engineering related scientific and technital consulting activieties”, ovvero attività di consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria (doc. 15 delle produzioni 16.11.2022 del Consorzio Webuild).

Si tratta di un certificato “rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente” l'operatore concorrente (art. 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016): è già si è visto che, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 e dei sopra richiamati accordi internazionali, la stazione appaltante non può riservare agli operatori economici del Regno Unito un trattamento meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice agli operatori nazionali o stabiliti in uno Stato membro dell'U.E..

Generica, in quanto non è specificato “perché” le attività di progettazione oggetto dell'appalto non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”, cioè al codice SIC - Standard Industrial Classification 71122.

1.3. Sotto un terzo profilo, due delle figure di professionisti (“ingegnere ambientale” ed “archeologo”) sarebbero oggetto di un subappalto “a cascata” vietato dall'art. 105 comma 19 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto sarebbero stati forniti accordi di collaborazione con due società, ma non direttamente con i due professionisti indicati.

Inoltre, risulterebbe violato il principio di indicazione nominativa dello staff di progettazione di cui all'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto l'Ing. Alessia Toma, indicata come progettista ambientale, non risulterebbe essere più dipendente della Ramboll Italy s.r.l..

La censura confonde due distinti profili, ovvero quello relativo al subappalto delle attività di progettazione (art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016) e quello relativo alla indicazione nominativa dello staff di progettazione (art. 24, comma 5 D. Lgs. n. 50/2016), da effettuarsi “in sede di presentazione dell'offerta”.

Giova premettere che, ai sensi del punto 6.2 dell'avviso (p. 9), l'attività di progettazione era subappaltabile a terzi nei termini di cui all'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, nell'ambito dell'attività subappaltabile, rientravano senz'altro le attività di consulenza specialistica sia in materia ambientale (per espressa previsione dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016), che archeologica (per espressa previsione dell'avviso: “Si precisa che ai fini di quanto sopra [subappalto della attività di progettazione, n.d.r.] la relazione archeologica rientra tra gli elaborati specialistici”).

Ciò posto, in sede di manifestazione di interesse il Consorzio Webuild ha previsto l'affidamento delle prestazioni di consulenza specialistica in materia ambientale ed archeologica in favore di due società (rispettivamente, le società Ramboll Italy s.r.l. e Semper s.r.l.), le quali hanno a loro volta individuato per l'espletamento delle prestazioni affidate due professionisti nominativamente indicati (rispettivamente, l'ing. Alessia Toma e il dott. Gianfranco Valle) ad esse legati - in allora - da un rapporto di lavoro dipendente.

Sennonché, successivamente, in sede di offerta - cioè, nella sede propria in cui va nominativamente indicato il professionista - il Consorzio Webuild ha confermato l'intenzione di ricorrere al subappalto soltanto in relazione alla predisposizione della relazione archeologica, mentre le prestazioni di ingegneria ambientale sono state ricondotte nell'ambito delle prestazioni eseguite direttamente dalla mandataria del RTP Ramboll UK Limited, con la sostituzione dell'ing. Alessia Toma (che aveva medio tempore cessato il proprio rapporto di lavoro con la Ramboll Italia s.r.l., subappaltataria indicata in sede di manifestazione di interesse) con un altro professionista, dipendente della mandataria del R.T.P. (ing. Phil Studds - cfr. doc. 18 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild).

Dunque, a valle della presentazione dell'offerta, le prestazioni propriamente oggetto di subappalto sono soltanto quelle di consulenza specialistica in materia archeologica, affidate alla società Semper s.r.l. (e, per essa, dal dott. Gianfranco Valle, nominativamente indicato ex art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016), rispetto alla quale non è però dedotta la carenza dei requisiti per l'affidamento del corrispondente subappalto.

Ora, ai sensi dell'art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016, “Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario [tra quelli di cui all'art. 46 comma 1 lettere a-f del D. Lgs. n. 50/2016, n.d.r.] l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”.

La circostanza che l'archeologo dott. Gianfranco Valle sia dipendente della società Semper s.r.l. - circostanza pacifica e non contestata - e che pertanto sia obbligato a rendere le proprie prestazioni in favore della società subappaltatrice in forza del contratto di lavoro subordinato, esclude in radice che sia configurabile nella fattispecie il c.d. subappalto “a cascata” di cui all'art. 105, comma 19 del d.lgs. 50/16, impropriamente evocato.

Donde l'infondatezza della censura.

1.4. Da ultimo, con il quarto profilo del primo motivo di ricorso, il Consorzio Eteria sostiene che non sarebbero stati indicati gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati dalla Ramboll UK.

Premesso che, per quanto detto supra, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 l'operatore Ramboll UK ha diritto ad operare in Italia con un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli operatori nazionali ai sensi del codice dei contratti pubblici, e che né il codice né l'avviso chiedevano agli offerenti di indicare gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati nel gruppo di lavoro, è dirimente il rilievo che il RTP Ramboll ha in ogni caso indicato nel proprio DGUE la qualifica di ciascun professionista presente nel gruppo di lavoro, l'albo di iscrizione di pertinenza e la relazione giuridica esistente con l'operatore economico (cfr. l'appendice 4 alla Sezione C Parte IV del DGUE - cfr. doc. 19 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 24 di 27).

Donde la genericità e l'infondatezza della censura.

Fondato ed assorbente è invece il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale il Consorzio Eteria lamenta la violazione della lex specialis in punto di valutazione, ad opera del collegio di esperti indipendenti, della proposta tecnica del Consorzio Webuild relativamente alla relazione A.2, concernente i tre lavori analoghi svolti nel quinquennio antecedente, “relativi a interventi svolti negli ultimi cinque anni, calcolati a ritroso dal termine per la presentazione dell'Avviso, ritenuti dal proponente stesso significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento. Si precisa che i lavori analoghi proposti dal proponente non potranno eccedere il numero di tre. Qualora il proponente presentasse un numero maggiore di lavori analoghi, saranno analizzati solamente i primi tre secondo l'ordine riportato nella relazione. Qualora il proponente presentasse un numero di lavori analoghi inferiore a tre, se ne terrà conto nella valutazione della proposta”.

In proposito, nella relazione tecnica A.2 il Consorzio Webuild ha presentato tre lavori, come segue (doc. 38 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente, pp. 32 di 61 e ss.):

1) realizzazione della nuova piattaforma multifunzionale nel porto di Vado Ligure; stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; importo totale dei lavori: € 280.458.622,25; soggetto che ha svolto la prestazione: Fincosit s.r.l. al 100% (pp. 31-41);

2) Tuas Terminal Phase 1 - Singapore; stazione appaltante: MPA - Maritime and Port Authority of Singapore; importo totale dei lavori: € 1.521.152.855,00; soggetto che ha svolto la prestazione: SIDRA s.p.a. attraverso Dredging International (DEME Group) - 51% (p. 41-50);

3) Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka (Croazia); stazione appaltante: Autorità Portuale di Rijeka (Croazia); importo totale dei lavori: € 75.241.019,97; soggetto che ha svolto la prestazione: Fincosit s.r.l. al 50,59% (pp. 51-60).

Considerato l'importo dei lavori oggetto dell'appalto per la diga foranea del Porto di Genova (€ 928.646.927,00), è evidente come, a parità di affinità delle lavorazioni, il lavoro n. 2 fosse, per importo dei lavori (€ 1.521.152.855,00), quello di gran lunga più rilevante, e dunque più “significativo” della “capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico”, rispetto ai lavori n. 1 (€ 280.458.622,25) e n. 3 (€ 75.241.019,97), per importi di gran lunga inferiori.

Sennonché, dallo stesso documento si apprende che il soggetto che ha effettivamente svolto la prestazione relativa al lavoro n. 2 sarebbe “Sidra s.p.a. attraverso Dredging International (DEME Group) - 51%” (p. 41-50): indicazione affatto oscura e per nulla perspicua, che è chiara soltanto nel rivelare che il lavoro non è direttamente riferibile, neppure pro quota, alla mandante del R.T.I. Webuild Sidra s.p.a., e che dunque non può essere ritenuto significativo della sua capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Tanto ciò è vero che, in sede di manifestazione di interesse e al diverso fine della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi prescritti dall'art. 6.2.1, n. iii) dell'Avviso (“Possesso di una cifra d'affari in lavori almeno pari a due volte l'importo a corpo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza - pari a € 873.136.728,62 - che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso”), Sidra non lo ha neppure “speso” al fine di qualificarsi per la propria quota di esecuzione del 10% (€ 138.174.318,00 - cfr. il relativo DGUE - doc. 62 delle produzioni 14.12.2022 del Consorzio Eteria, p. 16 di 29), avendo invece fatto ricorso ad un parziale avvalimento infragruppo ad opera dell'ausiliaria Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V., in ragione della dichiarata carenza “in proprio” del relativo requisito (cfr. il contratto di avvalimento tra la Società Italiana Dragaggi s.p.a. e la Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V. - doc. 36 delle produzioni 4.1.2023 di Webuild).

In ogni caso, poiché non si trattava affatto dei requisiti di partecipazione - surrogabili mercé l'istituto dell'avvalimento ex art. 89 D. Lgs. n. 50/2016 - quanto dell'apprezzamento dell'offerta sotto il profilo qualitativo delle proprie “capacità realizzative” attestate dai lavori analoghi “svolti” nel quinquennio antecedente (relazione A2 della proposta tecnica), è evidente come fossero del tutto ininfluenti i rapporti societari intercorrenti tra le società Sidra s.p.a. e Dredging International, in quanto entrambe appartenenti al medesimo gruppo (DEME Group).

Ciò che conta è che il fondamentale lavoro n. 2 non è stato svolto dalla società Sidra s.p.a., sicché esso non poteva essere positivamente valutato come obiettivamente significativo delle sue capacità realizzative.

É accaduto invece che il collegio degli esperti, nel valutare l'offerta Webuild quanto al criterio dei lavori analoghi (A2), abbia così effettuato le proprie valutazioni: “I tre lavori presentati dall'OE presentano in tutti casi un alto livello di complessità e un alto grado di affinità con le lavorazioni previste nella precedente procedura. Gli importi dei lavori sono nel primo caso [realizzazione della nuova piattaforma multifunzionale nel porto di Vado Ligure, n.d.r.] inferiori, nel secondo caso [Tuas Terminal Phase 1 - Singapore, n.d.r.] maggiori e nell'ultimo caso [Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia, n.d.r.] significativamente inferiori rispetto all'importo previsto dalla presente procedura. Si ritiene che l'OE sia perfettamente in grado di realizzare i lavori previsti nel progetto del PFTE della nuova diga del porto di Genova” (cfr. il verbale delle sedute riservate svoltesi tra il 14.9.2022 e il 3.10.2022 - doc. 5 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 32 di 55).

Pare al collegio del tutto evidente come il lavoro n. 2 (Tuas Terminal Phase 1 - Singapore), nonostante non fosse direttamente riferibile a Sidra s.p.a., non soltanto sia stato positivamente valutato, ma abbia addirittura assunto - nelle valutazioni del collegio degli esperti - un'importanza determinante e decisiva, stante la rilevata inferiorità nell'importo degli altri due lavori rispetto all'importo a base di gara, inferiorità definita addirittura “significativa” quanto al lavoro n. 3, relativo al Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia.

E ciò, anche a non voler considerare che, a ben vedere, l'importo del lavoro n. 2 relativo al Tuas Terminal Phase 1 di Singapore (€ 1.521.152.855,00), per la parte (impropriamente) riferibile a Sidra s.p.a. (51%, ovvero € 775.878.956,05), non è in realtà neppure “maggiore” dell'importo dei lavori per la realizzazione della Diga foranea di Genova (€ 928.646.927,00).

Le relative valutazioni, inficiate da un evidente travisamento quanto alla diretta riferibilità del lavoro n. 2 alle capacità realizzative dei componenti del Consorzio Webuild - indotto dalle ambigue affermazioni contenute nella relazione A.2 (laddove indica SIDRA s.p.a., attraverso Dredging International DEME Group, quale soggetto che ha svolto il 51% del lavoro relativo al Tuas Terminal Phase 1 di Singapore) - è stata poi fatta acriticamente propria dalla stazione appaltante, che, nel verbale dell'11.10.2022 (doc. 7 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 2 di 4), ha concluso nel senso che “Dalla lettura delle anzidette proposte tecnico economiche e dalle valutazioni del collegio degli esperti viene in rilievo una valutazione complessivamente considerata in favore dell'OE Webuild che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati”, stabilendo quindi di proseguire la negoziazione con il solo operatore economico Webuild.

Tale vizio, concernendo una componente qualitativa dell'offerta illegittimamente ritenuta determinante nella decisione di proseguire la negoziazione con il solo operatore economico Webuild, si ripercuote inevitabilmente sul provvedimento di aggiudicazione n. 967 del 12.10.2022, rendendolo a sua volta illegittimo.

Né varrebbe eccepire - come fanno le difese delle parti resistenti - che, ai sensi dell'Invito, e con specifico riferimento all'elemento qualitativo A.2, “Si precisa che i lavori analoghi proposti dal proponente non potranno eccedere il numero di tre. Qualora il proponente presentasse un numero maggiore di lavori analoghi, saranno analizzati solamente i primi tre secondo l'ordine riportato nella relazione. Qualora il proponente presentasse un numero di lavori analoghi inferiore a tre, se ne terrà conto nella valutazione della proposta”.

L'obiezione - come suol dirsi - prova troppo, in quanto essa avrebbe un senso soltanto qualora il collegio di esperti e la stazione appaltante “non” avessero valutato il lavoro n. 2 relativo al Tuas Terminal di Singapore, e - ciononostante - avessero manifestato la propria preferenza per il Consorzio Webuild in ragione del ritenuto carattere maggiormente “significativo” degli altri due lavori, in termini di importo o di affinità delle lavorazioni: il che, chiaramente, non è, vuoi perché del lavoro n. 2 il collegio ha espressamente tenuto conto, vuoi perché ha addirittura sottolineato - a parità di affinità delle lavorazioni - la sua “maggiore” rilevanza quanto ad importo delle opere rispetto a quello a base di gara, a fronte della ritenuta inferiorità dei lavori nn. 1 e 3, inferiorità definita addirittura significativa nel 3° lavoro (relativo al Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia).

Ovviamente, trattandosi di procedura di progettazione e realizzazione di opera finanziata in parte con le risorse previste dal PNRR, e trovando applicazione l'articolo 125 del codice del processo amministrativo (art. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77), l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, ed opera ai limitati fini di cui all'articolo 34, comma 3 c.p.a., ovvero quale accertamento dell'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori, conformemente alle conclusioni del Consorzio Eteria, per come rassegnate negli atti di motivi aggiunti notificati successivamente al rigetto della domanda cautelare.

Ne consegue altresì che il ricorso incidentale del Consorzio PerGenova Breakwater dev'essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse.

É noto come, secondo la costante giurisprudenza della C.G.U.E. ed interna, gli interessi perseguiti nell'ambito dei ricorsi principale ed incidentale debbano essere considerati in linea di principio equivalenti e meritevoli di tutela, in quanto è sufficiente a sorreggere il ricorso anche un interesse meramente strumentale alla riedizione della procedura.

Nel caso di specie, tuttavia, mercé le limitazioni alla tutela giurisdizionale operanti nelle gare e nei giudizi amministrativi in materia di PNRR (artt. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77 e 125 c.p.a.), giammai il Consorzio aggiudicatario potrebbe perdere, a valle dell'accoglimento del ricorso principale, il bene della vita conseguito in esito al provvedimento di aggiudicazione, ovvero il contratto di affidamento dell'appalto, che non può più essere caducato (art. 125 comma 3 c.p.a.).

Detto altrimenti, a seguito della stipulazione del contratto in data 23.11.2022, il bene della vita conseguito dall'aggiudicatario è divenuto giuridicamente intangibile, sicché egli - a differenza del ricorrente principale, che vanta un residuo interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto a fini risarcitori ex art. 34 comma 3 c.p.a. - non può più nutrire alcun interesse all'accoglimento del ricorso incidentale, neppure di tipo strumentale, non potendosi configurare - per espressa disposizione legislativa - una riedizione della procedura.

Tanto ciò è vero che, a fronte dell'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale sollevata dal Consorzio Eteria, il Consorzio Webuild identifica il proprio residuo interesse al ricorso incidentale nel diverso interesse “a non risultare virtualmente soccombenti nel presente giudizio e, quindi, a scongiurare il rischio di una condanna alle spese, nonché a dimostrare la legittimità dell'operato dell'Autorità e, così, evitare un ingiustificato depauperamento della propria controparte contrattuale” (così la memoria di replica 27.3.2023 di Webuild), mentre la stazione appaltante lo individua nell'interesse del Consorzio aggiudicatario ad opporsi ad un'eventuale futura azione di rivalsa da parte dell'amministrazione nei confronti di colui che ha tratto vantaggio dal provvedimento illegittimo travolto dal giudicato (così la memoria conclusionale 21.3.2023 delle amministrazioni resistenti).

Sennonché, quanto alle argomentazioni del Consozio Webuild, è agevole replicare che l'interesse alla legittimità della propria attività amministrativa ed alla integrità del proprio patrimonio ex art. 2740 cod. civ. sono posizioni soggettive che fanno capo direttamente all'Autorità, e che dunque non possono essere fatte valere dal Consorio Webuild in via sostitutiva (art. 81 c.p.c.).

Quanto invece alle argomentazioni delle autorità resistenti, è agevole replicare che l'interesse al ricorso incidentale deve sussistere “in dipendenza della domanda proposta in via principale” (art. 42 comma 1 c.p.a.), laddove nel caso di specie sia l'azione diretta contro l'aggiudicatario proposta dalla parte privata danneggiata dall'impossibilità di ottenere l'esecuzione in forma specifica del giudicato (peraltro, esulante dalla giurisdizione del giudice amministrativo - cfr. Cons. di St., Ad. Plen., 12.5.2017, n. 2), sia quella di regresso o rivalsa proposta dalla stazione appaltante, appaiono soltanto prospettate come future ed eventuali, al punto che l'Avvocatura dello Stato argomenta i suoi rilievi con considerazioni de jure condendo (il riferimento è all'art. 209 lett. d) dello schema di decreto legislativo recante il nuovo codice dei contratti pubblici, poi emanato con D. Lgs. 31.3.2023, n. 36, il quale, nel modificare l'art. 124 c.p.a., prevede che “Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo”).

Del resto, la materia del ricorso incidentale - ovvero, se la risoluzione antitrust dell'autorità spagnola che tutela la concorrenza e il mercato integri un grave errore professionale, oggetto dell'obbligo dichiarativo e suscettibile di determinare l'esclusione dalla procedura del Consorzio Stabile Eteria in applicazione dell'art. 80 comma 5 lettere c), c-bis), f) ed f-bis) del Codice dei contratti pubblici (requisiti di carattere generale richiamati al punto 6.1 dell'Avviso) - costituisce l'oggetto di un apposito procedimento recentemente avviato dall'Autorità con atto prot. 01/03/2023.0008693.U (cfr. doc. 73 delle produzioni 17.3.2023 dell'Autorità), sicché la pronuncia sul ricorso incidentale è preclusa anche dall'art. 34 comma 2 c.p.a., poiché concerne un potere amministrativo non ancora esercitato, in quanto la fase di prequalificazione si è conclusa in una data (4.1.2022 - cfr. il verbale di selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata, doc. 1-bis delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente) anteriore all'emanazione della deliberazione dell'Autorità antitrust spagnola (5 luglio 2022).

Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza nei confronti della Stazione Appaltante e del Consorzio aggiudicatario, mentre sussistono i presupposti di legge per compensarle integralmente tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

dichiara inammissibile il ricorso proposto da Acciona Construcción s.a.;

accoglie il ricorso principale del Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l. e di R.C.M. Costruzioni s.r.l. e, per l'effetto, accerta ex art. 34 comma 3 c.p.a. l'illegittimità del decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova n. 967 del 12.10.2022;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Consorzio PerGenova Breakwater;

condanna il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova e il Consorzio PerGenova Breakwater, in solido, al pagamento, in favore del Consorzio Stabile Eteria e di R.C.M. Costruzioni s.r.l., delle spese di giudizio, che liquida in € 10.000,00 (diecimila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato versato per il ricorso ed i motivi aggiunti;

compensa integralmente le spese di giudizio tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova, nelle camere di consiglio dei giorni 7 aprile 2023 e 5 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Referendario

L'ESTENSORE
Angelo Vitali

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso


IL SEGRETARIO
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DESDE LA PRIMERA PÁGINA
Puerto de La Spezia: Comienzan las obras de dragado de la tercera dársena portuaria y del canal navegable.
La Spezia
Hoy se firmó el decreto que establece el procedimiento negociado para la formalización del acuerdo marco.
Ayer, 25 barcos pasaron por el estrecho de Ormuz, la cifra diaria más alta desde el 18 de abril.
Singapur
Desde marzo, el promedio ha sido de 7,6 tránsitos por día.
Interferry insta a la UE a implementar el EES de manera pragmática o a suspenderlo.
Victoria
La próxima temporada alta de verano —denunció la asociación— corre el riesgo de sufrir graves inconvenientes.
En los tres primeros meses de 2026, el tráfico de mercancías en los puertos franceses aumentó un +3,8%.
París
La carga general y la carga sólida a granel están creciendo. La carga líquida a granel se mantiene estable.
BIMCO e Intertanko destacan que aún existen riesgos significativos para la travesía del Ormuz.
Copenhague/Londres
En abril, el tráfico de mercancías en los puertos de Génova y Savona-Vado Ligure creció un +1,7%.
Génova
Se han renovado los consejos de administración de la Autoridad de Cuencas y Estaciones Marítimas.
Tras más de 100 días en el Golfo Pérsico, el PCTC Grande Torino de Grimaldi ha pasado por el estrecho de Ormuz.
Nápoles
Tránsito autorizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán.
Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo para restablecer el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.
Islamabad/Teherán
Levantamiento del bloqueo naval estadounidense y desminado de las aguas.
Según Assocostieri, la reforma de la gobernanza portuaria debería tener en cuenta la naturaleza específica de la infraestructura energética estratégica en los puertos.
Confitarma rechaza cualquier tipo de peaje en el estrecho de Ormuz.
Nápoles
Zanetti: Reafirmamos el principio fundamental de la libertad de navegación.
Federagenti propone distribuir los derechos de concesión proporcionalmente entre Puertos de Italia y los proveedores de servicios publicitarios para financiar la nueva sociedad anónima.
Roma
DP World está en conversaciones para construir una terminal de contenedores en el puerto de Corpus Christi, Texas.
Charlotte/Los Ángeles
El tráfico de contenedores en el puerto de Los Ángeles creció un 17,2% el mes pasado.
Assarmatori critica a Bruselas, pero también a Roma, por lo que están haciendo para descarbonizar la industria naviera.
Roma
Messina: El retorno a la normalidad en el estrecho de Ormuz no será inmediato.
La empresa estadounidense Enstructure compra la red de terminales portuarias de Logistec en EE. UU.
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Opera un total de 84 terminales en los Estados Unidos.
Aprovechar el Reglamento de Exención por Categorías revisado para fomentar la inversión privada en los puertos.
Constanza
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La Autoridad Portuaria de Amberes-Brujas colaborará en el desarrollo del puerto de Misrata.
Mesurado
Proyecto para una nueva terminal de carga a granel
Bimco, ICS, Intercargo e Intertanko condenan los ataques contra buques y marineros en el estrecho de Ormuz.
Londres
Piden el cese inmediato de los ataques.
El tráfico de contenedores en el puerto de Long Beach creció un 31,7% el mes pasado.
Playa larga
El volumen total de contenedores se mantuvo sin cambios en los primeros cinco meses de 2026.
El Consejo Federal Suizo propone prorrogar las subvenciones al transporte ferroviario de mercancías a través de los Alpes hasta 2035.
Berna
Entre 2027 y 2035 se desembolsarían 486 millones de francos.
Hasta ahora, el número de barcos que salen del Golfo Pérsico es del 6-7% de los que transitaron hace un año.
París
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Estanbul
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Se prevén inversiones en los puertos de Taiwán por un valor de 1.800 millones de dólares para el período 2027-2031.
Taipéi
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Tampa
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ALLRAIL, CER, ERFA, FEPORT, FTE, UIP y UIRR presentan su propuesta para la Plataforma Ferroviaria Europea
Bruselas
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Tampa/Nueva Delhi/Londres
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Un marinero resultó herido. Otros dos miembros de la tripulación están desaparecidos.
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Civitavecchia
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Gemini Cooperation aumenta la capacidad de carga en la ruta Asia-Mediterránea.
Copenhague
Sea-Intelligence añade una capacidad semanal adicional de 22.402 TEU.
ESPO respalda plenamente las conclusiones del Consejo de la UE sobre la Estrategia Industrial Marítima.
Bruselas
Se confirma el papel central de las instalaciones portuarias.
La captura y el almacenamiento de CO2 en los buques es una de las soluciones más concretas e inmediatamente disponibles para la descarbonización del transporte marítimo.
Londres
La autoridad antimonopolio aprueba la adquisición de Terminal San Giorgio por parte de Messina Group.
Roma
La Autoridad Italiana de Competencia (AGCM) también ha aprobado la adquisición por parte del grupo MSC de las actividades de mantenimiento y reparación naval del grupo Asso (Jobson Italia y UASC UAE).
Se prevé un aumento en las tarifas para los barcos que transitan por el Canal de Suez.
Ismailia
Se aplicarán a partir del 15 de julio. Se excluyen los buques de pasajeros.
La Autoridad del Canal de Suez ha anunciado que introducirá recargos en las tarifas de tránsito a través del canal egipcio para la mayoría de los buques de carga importantes, a partir del 15 de julio.
El Consejo de la UE acepta muchas de las solicitudes presentadas por las asociaciones del clúster marítimo-portuario europeo.
Luxemburgo
Sin embargo, necesariamente, el texto pospone la adopción de medidas concretas a futuras iniciativas legislativas.
La ESPO pide un uso proactivo del sistema EES para evitar la congestión en los puertos europeos.
Bruselas
Ryckbost: Flexibilidad activada con prontitud en circunstancias excepcionales pero previsibles.
Rixi: Es necesario superar un sistema de comercio de derechos de emisión marítimo que corre el riesgo de desviar el tráfico y las inversiones hacia puertos no europeos.
Luxemburgo
Lo que se necesita —subraya el viceministro— son incentivos y flexibilidad, no nuevas restricciones.
Los hutíes amenazan con reanudar los ataques contra los barcos que transitan por el Mar Rojo.
Sana'a
Se ha declarado la prohibición total de navegación para todos los buques vinculados a intereses israelíes.
El comercio mundial de mercancías podría empezar a ralentizarse.
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Ginebra
Así lo indica la última lectura del Barómetro del Comercio de Mercancías de la OMC.
En Génova, se ha puesto en funcionamiento la nueva conexión por carretera del puerto con Sampierdarena.
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Génova
Paroli: Las obras permiten ahora que entre 900 y 1000 vehículos pesados al día accedan directamente a las zonas operativas del puerto.
Los ponentes del proyecto de ley de puertos defienden el proyecto de gobernanza centrado en los puertos de Italia.
Roma
Ghio (PD) denuncia que los órganos rectores de esta nueva empresa serían designados íntegramente por el gobierno. Ghirra (AVS): Los objetivos de coordinación nacional podrían haberse logrado fortaleciendo la Conferencia Nacional de Presidentes de Autoridades Portuarias.
Las empresas logísticas estadounidenses WWEX Group y Auctane anuncian su fusión.
Milán/Dallas/Austin
La inteligencia artificial desempeña un papel fundamental.
Caída inesperada del tráfico intermodal europeo en el primer trimestre de 2026.
Bruselas
UIRR: Caos en la infraestructura provocado por obras de construcción que interrumpen las líneas ferroviarias
Hanseatic Global Terminals adquiere el 50% restante de Hanseatic Global Terminals Aracruz.
Róterdam/Aracruz
La empresa está construyendo el nuevo puerto de contenedores brasileño de Imetame.
Conftrasporto: El proyecto de ley de puertos pone de manifiesto claros problemas operativos, financieros y de cumplimiento normativo.
Roma
Russo: las competencias de Puertos de Italia se superpondrían con las de las Autoridades del Sistema Portuario, el Ministerio de Transportes y el Art.
WoodMac cree que las normas de descarbonización podrían tener un impacto importante en los buques propulsados por GNL.
Edimburgo
Según la empresa, las regulaciones europeas dejarían fuera del mercado a los barcos con motores DFDE.
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Nantes
La empresa francesa se equipará con un nuevo buque diseñado específicamente para el transporte de equipos espaciales.
Entra en vigor la metodología de la UE para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los servicios de transporte.
Bruselas
El sistema se basa en la norma internacional EN ISO 14083:2023.
El buque portacontenedores MSC Sariska V fue alcanzado por dos proyectiles en el Golfo Pérsico el lunes.
Ginebra/Roma
Todos los miembros de la tripulación resultaron ilesos.
En el primer trimestre, el tráfico de mercancías en el puerto de Bremen/Bremerhaven creció un +5,8%.
Bremen
Los contenedores ascendieron a 1.245.515 TEU (+4,4%).
MSC adquiere una participación del 51% en la terminal de contenedores de Pivdennyi (Odesa).
Odesa
Tiene una capacidad de tráfico de 400 mil TEU al año.
El Convenio de la OMI sobre responsabilidad civil e indemnización por daños relacionados con el transporte marítimo de sustancias peligrosas y nocivas entrará en vigor el 19 de noviembre de 2027.
Londres
Domínguez: un logro largamente esperado que llena un vacío importante en el régimen internacional.
En abril, el tránsito de buques por el Canal de Suez aumentó un 13,9%.
En abril, el tránsito de buques por el Canal de Suez aumentó un 13,9%.
El Cairo
En los primeros cuatro meses de 2026 se registró un aumento del +12,1%.
En el primer trimestre, el tráfico de mercancías en el puerto de Nápoles cayó un -5,3%, mientras que en Salerno creció un +6,4%.
Nápoles
El volumen de contenedores que se tramitaron en los dos puertos fue de 167.433 TEU (-3,5 %) y 101.509 TEU (+7,8 %) respectivamente.
Kerdjoudj (Feport): Con la revisión del RCDE UE, parte de los ingresos deberían destinarse a los puertos.
Bruselas
Llamar para evaluar cuidadosamente el riesgo de reubicar el tráfico de transbordo.
Con la nueva terminal COSCO-PTP, el puerto de Tarragona se relanza en el mercado de los contenedores.
Tarragona
Se prevé que las obras de construcción finalicen en 2028, momento en el que la terminal tendrá una capacidad de 680.000 TEU.
En 2025, los puertos egipcios establecieron un nuevo récord histórico de movimiento de contenedores.
Alejandría, Egipto
Fuerte crecimiento en los volúmenes de transbordo, que se habían mantenido estables en 2024.
Se ha renovado el contrato nacional para el amarre en puerto y los servicios de los barqueros.
Roma
Filt-Cgil refuerza un marco regulatorio esencial para el sector.
Un estudio explica cómo hacer que el uso de las instalaciones OPS en los puertos europeos sea más atractivo y eficaz.
Bruselas
También se necesitan tarifas más claras y comparables.
Federlogistica solicita enmiendas al proyecto de ley de gobernanza portuaria.
Génova
Falteri: la nueva estructura debe garantizar a la Autoridad del Sistema Portuario recursos financieros adecuados e instrumentos operativos eficaces.
La ESPO solicita modificaciones al RCDE UE para garantizar la competitividad de los puertos europeos.
Bruselas
También se destacó el impacto negativo en el transporte marítimo de corta distancia.
Nuevas medidas adoptadas en Suiza para reforzar la competitividad de la bandera marítima.
Berna
Un armador suizo podrá enarbolar la bandera suiza aunque la empresa propietaria tenga su sede en el extranjero.
Han concluido las pruebas marítimas del segundo crucero construido en China.
Llevar a la fuerza
El Adora Flora City realizará su viaje inaugural partiendo del puerto de Guangzhou el 22 de noviembre.
En el primer trimestre de 2026, el valor del tráfico de mercancías del G20 registró un crecimiento trimestral del +5,3%.
París
Mitigación del aumento del tráfico de mercancías en el puerto de Tánger Med
Tánger
En los tres primeros meses de 2026 se manipularon 38,8 millones de toneladas (+3,2%).
El tráfico de mercancías en los puertos marítimos chinos creció un 2,6% en abril.
El tráfico de mercancías en los puertos marítimos chinos creció un 2,6% en abril.
Pekín
Las importaciones y exportaciones aumentaron un 0,6%. El total de contenedores ascendió a 26,9 millones (+4,8%).
Fermerci solicita al gobierno medidas urgentes para apoyar el transporte ferroviario de mercancías.
Roma
Las compañías ferroviarias se ven perjudicadas por las interrupciones en la infraestructura.
Puerto de Nápoles, primera operación de suministro de GNL de barco a barco en un crucero.
Nápoles
Axpo utilizó la barcaza de carga "Green Zeebrugge"
CMA CGM cerró el primer trimestre de 2026 con una ganancia neta de 250 millones de dólares (-78%).
CMA CGM cerró el primer trimestre de 2026 con una ganancia neta de 250 millones de dólares (-78%).
Marsella
Los ingresos se mantienen estables, y la logística y otras actividades compensan la disminución de los envíos.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reabierto el caso entre Havana Docks y Carnival, Royal Caribbean, NCLH y MSC.
Se adopta un nuevo Código Internacional de Seguridad para Buques de Superficie Autónomos.
Londres
Entrará en vigor el 1 de julio y se aplicará de forma voluntaria durante al menos dos años.
UIRR: Los envíos combinados de transporte por carretera y ferrocarril aumentarán un 1,5 % en 2025.
Bruselas
La asociación puso de relieve los efectos desastrosos en el sector de la construcción ferroviaria en Alemania.
Fincantieri y Teijin Automotive Technologies firman un acuerdo para desarrollar mamparos de material compuesto para aplicaciones navales.
Trieste/Pouancé
Folgiero: Hacemos posible el desarrollo de unidades más ligeras y eficientes.
Tras ocho trimestres consecutivos de beneficios, ZIM registra pérdidas operativas.
Haifa
En los tres primeros meses de 2026, los volúmenes de carga transportados por barco también cayeron drásticamente (-8,3%).
Estados Unidos ha imputado a cuatro fabricantes chinos de contenedores y a siete de sus ejecutivos.
Washington
El 14 de abril se hizo pública la detención del director de marketing de Singamas en Francia.
El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzan un acuerdo sobre el pacto arancelario entre la Unión Europea y los Estados Unidos.
Estrasburgo/Bruselas
Se han introducido una cláusula de vencimiento y una cláusula de suspensión.
FFS Cargo Switzerland está reorganizando su red de transporte de mercancías en vagones individuales.
Berna
Se espera una reducción de 50 de los 280 patios de clasificación actuales.
La OMI informa de un aumento del 17 % en los incidentes de piratería marítima en 2025.
Londres
La zona más afectada fue el estrecho de Malaca y Singapur, con 122 incidentes (+34%).
Hapag-Lloyd y CMA CGM han suspendido las reservas de envíos marítimos a Cuba.
París/Fráncfort/La Habana
Decisión tras la ampliación de las sanciones estadounidenses por parte de Trump
La licitación internacional para la nueva terminal de contenedores en el puerto de Klaipeda se celebrará a finales de año.
Klaipeda
Tendrá una capacidad de tráfico anual de 2,5 millones de TEU.
El Fondo de Cooperación para el Desarrollo de la Toscana invierte en Uniport Livorno.
Livorno
Operación por un total de 880 mil euros realizada junto con el coinversor Coopfond.
Fit-Cisl reconoce que el trabajo en el muelle es arduo y es una prioridad.
Génova
Pagnotta: Esto no es una reivindicación empresarial, sino una cuestión de justicia social.
Hupac aumenta a cuatro la frecuencia de sus vuelos semanales entre Amberes y Busto Arsizio, vía Francia.
Ruido
Se han introducido dos salidas adicionales del servicio intermodal.
A partir de julio, la tarifa para el tránsito marítimo a través de los estrechos turcos aumentará un 14,9%.
Estanbul
Se elevará a 6,70 dólares por tonelada neta.
Fincantieri y Republikorp firman un acuerdo para construir buques navales multipropósito en Indonesia.
París
Se planea la creación de una empresa conjunta.
Estudio sobre las divergencias entre el Reglamento de la UE sobre el reciclaje de buques y el Convenio de Hong Kong.
Bruselas/Londres
Ha sido publicado por ECSA e ICS.
Se ha aprobado el Plan Operativo de Transporte (POT) 2026-2028 de la Autoridad Portuaria del Mar Tirreno Meridional y Jónico.
Gioia Tauro
También se aprobó la variación en la previsión presupuestaria para 2026 y la actualización del Plan de Personal del Puerto.
Navegación autónoma: ABS, Polaris Shipping, HHI y AVIKUS firman un acuerdo.
Atenas
Se probará en una VLOC bajo ciertas condiciones de bajo riesgo.
Mañana en Sant'Agnello (Nápoles) tendrá lugar el acto inaugural de la filial italiana del Instituto Náutico.
Londres
Entre los temas de debate se incluirán la transición energética en la industria marítima, la educación y la formación marítima.
El Ayuntamiento de Bolonia está reconsiderando la venta de su participación en Interporto Bologna.
Bolonia/Bentivoglio
Una delegación institucional de Flandes visitó el interpuerto.
Eni y Fincantieri firman un acuerdo para desarrollar tecnologías innovadoras de monitorización submarina.
Milán/Trieste
El acuerdo se centró en la tecnología "Mar Limpio" de Eni.
En 2025, el consumo de GNL en Italia creció un 11% impulsado por la industria y nuevos usos, con el debut en el segmento naval.
Roma
Amadei (Grupo Federchimica LNG): Utilizar los ingresos del ETS y de FuelEU para apoyar las inversiones y el despliegue de combustibles con bajas emisiones de carbono.
RT&L se asocia con la empresa china Guangzhou Salvage para fortalecer su segmento de carga de proyectos.
Génova
Bizzarri: el sector se caracteriza por amplios márgenes de desarrollo y rentabilidad.
El año pasado, el tráfico de carga en los puertos griegos ascendió a 140,8 millones de toneladas (-1,5%).
El Pireo
Los volúmenes de mercancías se mantuvieron sin cambios solo en el cuarto trimestre.
La junta directiva y el órgano de gobierno del Centro Internacional de Estudios sobre Contenedores han sido renovados.
Génova
Filippo Gallo confirmado como presidente y Paolo Pessina como vicepresidente
Catani (GNV): destinar los ingresos del sistema de comercio de emisiones al desarrollo de cadenas de producción de combustibles sintéticos.
Roma
Recursos —especificó— también para infraestructuras portuarias y para la reducción de la diferencia de costes en comparación con los combustibles tradicionales.
Se ha iniciado un proceso de consulta sobre los planes para ampliar las zonas portuarias de Fos.
Marsella
El objetivo es involucrar a los residentes y a las partes interesadas locales.
Somec firma un contrato de 60 millones de euros con un astillero finlandés.
San Vendemiano
Una de las intervenciones más complejas jamás encomendadas a la división Horizons.
Ha fallecido Daniele Rossi, expresidente del puerto de Rávena.
Roma
Dirigió la autoridad portuaria durante más de ocho años.
ONE eliminará las llamadas a Grecia y Turquía de su servicio Adriatic Service 1.
Singapur
En Italia, toca los puertos de Venecia y Ancona.
Se ha inaugurado la primera fase de la terminal de APM Terminals en el puerto de Suape.
Súper
Entrará en funcionamiento en la segunda mitad de este año.
El tráfico de contenedores aumentó en mayo en los puertos de Singapur y Hong Kong.
Singapur/Hong Kong
Singapur establece niveles récord de suministro de gas natural licuado y biodiésel B100 puro.
Vavassori confirmado como presidente de la Asociación Lombardía de Transitarios y Transportistas.
Milán
Albertina Schiavoni y Mario Zini han sido nombrados vicepresidentes
PROXIMAS SALIDAS
Visual Sailing List
Salida
Destinación:
- orden alfabético
- nación
- aréa geogràfica
El presidente de Angopi recibió el primer certificado profesional de competencia como amarrador.
Savona
El certificado debe renovarse cada cinco años.
Fincantieri ha entregado el nuevo crucero Mein Schiff Flow a TUI Cruises.
Hamburgo/Monfalcone
Con un tonelaje bruto de aproximadamente 160.000 toneladas, tiene una capacidad para aproximadamente 4.000 pasajeros.
En los tres primeros meses de 2026, el tráfico de mercancías en el puerto de Palermo disminuyó un -6,3%.
Palermo
El tráfico también disminuyó en los puertos de Termini Imerese, Trapani y Licata. Se registraron aumentos en Porto Empedocle y Gela.
La Autoridad Antimonopolio no ha dado su aprobación final a la adquisición de los activos y actividades de Armas por parte de Baleària.
Barcelona
Establecer una serie de condiciones
La asamblea anual de Assarmatori tendrá lugar en Roma el martes.
Roma
El tema del evento es "Instrucciones para no navegar en la oscuridad".
VARD construirá un buque pesquero de nueva generación.
Trieste
Fue un encargo de la empresa noruega Rosund Drift.
Royal Caribbean ha recibido su nuevo crucero Legend of the Seas .
Miami
Construido por Meyer Turku, tiene capacidad para 5.610 pasajeros.
Concentración en el sector de la construcción naval del Reino Unido
Londres
Baleana compra el Grupo APCL (A&P Tyne, Cammell Laird y A&P Falmouth y Falmouth Docks and Engineering)
Audiencias informales de representantes sindicales sobre la reforma de la gobernanza portuaria.
Roma
En el centro de los problemas críticos destacados —confirma Filt-Cgil— se encuentra la construcción prevista del Porti d'Italia Spa.
Venecia, el DPSS confirma la necesidad de construir nuevas terminales marítimas fuera de la laguna.
Venecia
El documento de programación del sistema estratégico ha sido aprobado por el Comité de Gestión de AdSP.
El Grupo Spinelli se ha unido a la Asociación Italiana de Operadores de Terminales Portuarias.
Génova
La empresa y Assiterminal expresaron su satisfacción por la reanudación de una importante colaboración.
En los tres primeros meses de 2026, el tráfico de mercancías en los puertos del Reino Unido cayó un -2,6%.
Londres
Disminución más significativa (-6,8%) en la ocupación de los embarques.
Mark Hindley es el nuevo presidente de la Asociación Europea de Logística de Vehículos a Motor.
Estanbul
Wolfgang Göbel fue elegido presidente honorario.
En el puerto de Génova, un remolcador fue detenido por irregularidades en las emisiones de óxido de nitrógeno.
Génova
La embarcación se utiliza para las obras de construcción del nuevo rompeolas.
En abril, el tráfico de mercancías en el puerto de Ravenna creció un 21,4%.
Rávena
Se espera un aumento del +2,5% en mayo.
Sallaum Lines lanzará un servicio exclusivo entre China y Europa en 2027.
Nanjing
Se han recibido dos nuevos centros de formación profesional de 7.400 créditos de formación continua (CEU PCTC)
El 12 de junio en Nápoles, una iniciativa de Filt Cgil sobre gobernanza en el sector portuario.
Roma
Un dron naval encontrado en el puerto rumano de Constanza
Bucarest
El dispositivo se autodestruyó sin causar víctimas.
HJSC recibe la aprobación preliminar para la construcción de un buque portacontenedores de biocombustible con capacidad para 10.000 TEU.
Atenas
Fue dado de baja del Registro Naval Coreano.
Global Ship Lease invierte 917 millones de dólares en la compra de diez nuevos buques portacontenedores.
Atenas
Se entregarán entre el cuarto trimestre de 2028 y el primer trimestre de 2030.
Acuerdo entre WASS (Fincantieri) y Magellan sobre la defensa submarina de Canadá.
Trieste
Se explorarán las oportunidades de cooperación industrial en el ámbito de los torpedos pesados y las contramedidas.
Soluciones para superar la escasez crónica de personal en el sector marítimo italiano.
Procida
Pagano (Comité de Trabajo Marítimo): Digitalización, simplificación y cooperación entre formación y empresas para superar la crisis.
Acuerdo de formación marítima firmado por Gente di Mare (Cosulich) y Carnival
Génova
Di Tizio: Esta colaboración nos permite traer un proyecto internacional al territorio.
Antipollution (V.Group) encarga cuatro buques ecológicos a ONEX Shipyards & Technologies.
Atenas
Opción para cuatro unidades adicionales
Spinelli ha encargado tres nuevos vehículos de manipulación a FTMH.
Génova
Una carretilla elevadora para contenedores vacíos ya ha entrado en funcionamiento en el depósito del grupo en Livorno.
Luigi Merlo dirigirá la compañía de terminales de cruceros italianas de MSC Cruceros.
Ginebra
Centrone (anteriormente Fincantieri) asume el cargo de Director de Políticas Marítimas y Asuntos Gubernamentales del grupo en Italia.
Los astilleros griegos Skaramangas y la empresa surcoreana HD Hyundai firman un acuerdo de cooperación.
Atenas
El objetivo es colaborar en la construcción de buques militares de superficie.
AD Ports compra el Corredor Logística e Infraestrutura brasileño
São Paulo/Abu Dabi
La empresa gestiona el mayor volumen de exportaciones de productos agroalimentarios a granel en la nación sudamericana.
Se ha aprobado el Plan Operativo Trienal 2026-2028 de la Autoridad Portuaria del Norte del Tirreno.
Livorno
Aprobación unánime del Comité de Dirección
Chen Lichtenstein ha sido nombrado presidente y director ejecutivo de ZIM.
Haifa
Sustituirá a Eli Glickman, que ha dimitido.
Gianluca Croce ha sido confirmado como presidente de Assagenti Genova.
Génova
Los miembros de la junta directiva de la asociación para el período de dos años 2026-2028.
El ferry Mega Serena se ha unido a la flota de Corsica Sardinia Ferries.
Vado Ligure
Tiene capacidad para hasta 2.000 pasajeros y más de 600 vehículos.
El primer corte de acero del crucero Crystal Grace tuvo lugar en Marghera.
Miami
Fincantieri entregará el buque en la primavera de 2028.
Palumbo Superyacht cedió 13.048 metros cuadrados de espacio de amarre al Puerto de Ortona.
Ancona
Autoridad Portuaria del Adriático Central, directrices para la emisión de la autorización ZES única
Puerto de Livorno: Se inauguran dos nuevos almacenes de FHP MarterNeri.
Livorno
Inversión superior a 23 millones de euros
El Comité de la Autoridad Portuaria del Mar Tirreno Septentrional Central ha decidido levantar el estado de crisis de la institución.
Civitavecchia
Nueva solución para el transporte excepcional en trenes intermodales de FS Logistix y Van der Vlist.
Verona
Dos plataformas aéreas transportadas desde Verona a Rostock.
Incendio a bordo del ferry GNV Phoenix en el puerto de Nápoles.
Nápoles
Se desató un incendio en las zonas internas de la cubierta 6 del barco.
Latrofa ha elegido a una persona de confianza para dirigir una empresa interna dentro de la Autoridad Portuaria de Lazio.
Civitavecchia
El nuevo director único —subrayó— ha recibido directrices de gestión especialmente estrictas.
En los tres primeros meses de 2026, los ingresos de MPC Container Ships disminuyeron un -6,4%.
Oslo
Ingresos netos trimestrales de 40,8 millones de dólares (-31,8%)
Se ha aprobado el Plan Operativo Trienal 2026-2028 de la Autoridad Portuaria de Cerdeña.
Olbia
Luz verde del Comité de Dirección
Se ha completado el proceso de evaluación ambiental del proyecto del puerto exterior de San Antonio.
San Antonio
El crucero Viking Mira fue entregado en el astillero Fincantieri en Ancona.
Ancona/Los Ángeles
Tiene un tonelaje bruto de 54.300 toneladas y una capacidad para 998 pasajeros.
En 2025, RINA registró ingresos superiores a los mil millones de euros (+11%).
Génova
Beneficio neto aumentó un 30%.
Se ha instalado el nuevo puente ferroviario en el puerto de Marina di Carrara.
Marina di Carrara
Pisano: Un punto de inflexión en la organización logística del puerto.
Puertos, terminales de carga y corredores. Venecia y el Alto Adriático como puerta de entrada a Oriente.
Venecia
Este es el tema del evento que se celebrará el jueves en Venecia.
PUERTOS
Puertos italianos:
Ancona Génova Rávena
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Liorna Taranto
Cagliari Nápoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venecia
Interpuertos Italianos: lista Puertos del mundo: Mapa
BANCO DE DATOS
Armadores Reparadores navales y astilleros
Expedicionarios Abastecedores de bordo
Agencias marítimas Transportistas
MEETINGS
Mañana en Sant'Agnello (Nápoles) tendrá lugar el acto inaugural de la filial italiana del Instituto Náutico.
Londres
La asamblea anual de Assarmatori tendrá lugar en Roma el martes.
Roma
El tema del evento es "Instrucciones para no navegar en la oscuridad".
››› Archivo
RESEÑA DE LA PRENSA
World's first floating fusion reactor-powered vessel could become reality with new project
(Interesting Engineering)
Shipbuilding's Spring Illusion: Backbone Collapses
(The Chosun Daily)
››› Reseña de la Prensa Archivo
FORUM de lo shipping y
de la logística
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivo
La Flota Estatal de Estonia encarga un ferry eléctrico al astillero polaco Crist.
Tallin
Contrato por valor de 49,93 millones de euros.
En abril, los puertos españoles gestionaron 1,7 millones de contenedores (+1,7%).
Madrid
El número de pasajeros de cruceros disminuyó un -18,4%.
El tráfico de contenedores en el puerto de Valencia disminuyó un 2,5% en abril.
Valencia
En los primeros cuatro meses de 2026, se gestionaron casi 1,8 millones de TEU (+0,2%).
Global Ship Lease vuelve a registrar ingresos trimestrales récord.
Atenas
El beneficio neto disminuyó un 24,0%.
Cooperación internacional entre la Autoridad Portuaria de Cerdeña y el Puerto de Tánger Ville para la navegación de lujo.
Cagliari
Promoción de un circuito náutico integrado entre Cerdeña y Marruecos.
Se ha inaugurado el nuevo centro médico de primeros auxilios en el puerto de Gioia Tauro.
Gioia Tauro
Entre las instalaciones, una clínica de primeros auxilios y una ambulancia de reanimación cardiopulmonar.
BPER proporciona financiación a Grimaldi Euromed para la modernización de su flota.
Milán/Nápoles
Recursos utilizados para cubrir parcialmente la compra del buque "Grande Manila".
ASRY y Priya Blue inauguran un astillero de desguace de buques en Bahréin.
Al Muharraq/Alang
El primer barco destinado al desguace ha llegado a la nación de Oriente Medio.
SAAM Towage encarga cinco nuevos remolcadores al astillero turco Sanmar Shipyard.
Santiago
Tendrán una capacidad de tracción de entre 70 y 80 toneladas.
El tráfico de contenedores en el puerto de Long Beach disminuyó un 5,7% el mes pasado.
Long Beach/Singapur/Hong Kong
En Singapur se registró un crecimiento del +3,6%, mientras que en Hong Kong los contenedores disminuyeron un -6,3%.
Carta (Fermerci): Se necesitan políticas urgentes para apoyar a las compañías ferroviarias.
Roma
En 2025, el transporte ferroviario de mercancías perdió aproximadamente un 3,5%, en términos de trenes/km.
Fratelli Neri encarga dos remolcadores nuevos en Egipto.
Ismailia
Contrato con la Compañía del Canal de Suez para la adquisición de embarcaciones modernas.
El tráfico de contenedores en el puerto de Barcelona creció un 17,4% en abril.
Barcelona/Algeciras
El puerto de Algeciras aumenta un 6,3%.
El gobierno de Islamabad ha aprobado la venta del 30% de las acciones de la Corporación Nacional de Transporte Marítimo de Pakistán.
Islamabad
La participación irá a parar a la empresa estatal de logística NLC, que también asumirá el control de gestión de PNSC.
En 2025, el sistema portuario español registró ingresos récord.
Madrid
El beneficio antes de impuestos fue de 349 millones de euros (+4,2%).
Leapmotor International refuerza su alianza con el grupo naviero napolitano Grimaldi.
Hoofddorp
En el primer trimestre, se transportaron aproximadamente 20.000 unidades desde China al mercado italiano.
El tráfico de cruceros en los puertos alemanes alcanzó un nuevo récord el año pasado.
Wiesbaden
Con 1,51 millones de pasajeros, el crecimiento fue del +4,1%.
La Federazione del Mare se suma a las celebraciones del Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo 2026.
Roma
Mattioli: La economía marítima está perdiendo oportunidades y potencial.
Tras años de crecimiento sostenido, el transporte marítimo de corta distancia en España ha entrado en una fase de desaceleración estructural.
Madrid
Así lo revela el último informe del Observatorio Estadístico del Transporte Marítimo de Corta Distancia.
AD Ports comprará la empresa alemana de transporte de mercancías MBS Logistics.
Colonia
La empresa cuenta con más de 450 empleados y 26 oficinas en todo el mundo.
El Grupo Spinelli se ha unido a la Asociación de Logística Intermodal Sostenible.
Génova/Roma
Resumen: ALIS puede ofrecer a nuestro ecosistema un valor añadido estratégico.
Inversión de 200 millones de dólares para construir y equipar la nueva terminal multipropósito en Pointe-Noire.
Brazzaville/Abu Dabi
Encargué tres grúas de barco a tierra a ZPMC.
Evergreen confirma la compra de cinco nuevos buques portacontenedores con capacidad para 24.000 TEU.
Taipéi
Serán construidos por el astillero chino Guangzhou Shipyard International.
Corea lanzará en los próximos meses un servicio de transporte marítimo de contenedores entre Asia y Europa a través de la ruta ártica.
Busan
La licitación concluyó con la selección preliminar de la empresa PanStar.
En el período de enero a marzo, el tráfico de mercancías en el puerto de Koper disminuyó un -3,9%.
Liubliana
En el sector de contenedores se manipularon 2,4 millones de toneladas (-1,7%).
El sindicato marítimo ha vuelto a dar la voz de alarma sobre el destino de los antiguos buques de ILVA.
Verona
Su posible demolición pone en riesgo 240 puestos de trabajo marítimos.
Última oportunidad para reconocer algunos trabajos portuarios como extenuantes y establecer un fondo de pensiones.
Génova
Siemens adquirirá el negocio italiano de MERMEC.
Monje
La transacción incluirá la planta de producción de material rodante de Ferrosud en Matera.
Crecimiento del tráfico intermodal en el puerto intermodal de Nola.
Nola/Milán
Análisis económico y financiero del Centro de Investigación Fedespedi sobre empresas gestoras de terminales de carga.
Disminución trimestral del volumen de mercancías gestionadas por los puertos de Montenegro.
Podgorica
El aumento del volumen de carga con origen o destino en los puertos italianos continúa, aunque a un ritmo más lento.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Génova - ITALIA
tel.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Director: Bruno Bellio
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