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02 de febrero de 2026 - Año XXX
Periódico independiente sobre economía y política de transporte
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Noticia original
El Tribunal Administrativo Regional de Liguria anula la adjudicación de las obras del nuevo rompeolas de Génova en Webuild
Se estimó el recurso de casación de Consorzio Stabile Eteria, Acciona Construcción y R.C.M. Costruzioni. Sin embargo, la obra, que se financia con recursos del PNRR, no se detendrá
Genova
10 Mayo 2023
El Tribunal Administrativo Regional de Liguria ha aceptado el recurso interpuesto por el Consorzio Stabile Eteria (Gavio y Caltagirone), Acciona Construcción y R.C.M. Costruzioni volto para obtener la anulación del decreto del pasado 12 de octubre con a la que Paolo Emilio Signorini, Presidente de la Autoridad de Sistema portuario del Mar de Liguria Occidental, así como Comisionado Extraordinario para la construcción de la nueva presa Foranea di Genova, ordenó la adjudicación del contrato de Esta nueva infraestructura portuaria al consorcio constituyente (ahora Consorzio PerGenova Breakwater) entre Webuild, Fincantieri Infraestructura Opere Marittime, Fincosit y Società Italiana Dragado.

Una sentencia, la del cuerpo de jurisdicción de Liguria administrativo que publicamos a continuación, que sin embargo no tendrá efecto sobre la construcción del nuevo rompeolas, Inaugurado oficialmente hace seis días ( de 4 Mayo de 2023), como - especifica la frase del TAR - «Dado que se trata de un procedimiento para el diseño y la aplicación de trabajo financiado en parte con los recursos previstos en el Plan Recuperación y resiliencia nacionales, y búsqueda de aplicación Artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo (artículo 48, apartado 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77), la cancelación de la cesión no implique la caducidad del contrato ya estipulado, y opera para los fines limitados mencionados en el artículo 34, apartado 3, del Código de Procedimiento Aplicado, o como conclusión de que el acto es ilícito con el único propósito de compensadores, de conformidad con las conclusiones del consorcio Eteria, como dimitió en los actos de motivación añadida notificados tras la denegación de la demanda de medidas provisionales.»

La sentencia establece la indemnización condenando «el Presidente de la Autoridad del Sistema Portuario del Mar de Liguria Occidental, comisionado extraordinario para la realización de la la nueva presa de rompeolas de Génova y el consorcio de espigones PerGenova, en sólido, al pago, a favor del Consorzio Stabile Eteria y R.C.M. Costruzioni s.r.l., tasas judiciales, que liquida en € 10,000.00 (diez mil), más gastos generales, IVA y CPA, más Reembolso de la tasa a tanto alzado pagada por el recurso y los motivos adiciones».

Destacando que "el trabajo continuará de acuerdo con calendario, ya que la sentencia no afecta al contrato», en una nota la Autoridad del Sistema Portuario del Mar de Liguria Occidentale especificó que "entre las diversas disputas planteada por el demandante Consorzio Eteria, los jueces confirmaron una único motivo de casación que será objeto de recurso, sin perjuicio quedando entendido que la posición del Consorcio también está sujeta a: Auditorías realizadas por la administración, como se indica en el condene al mismo Tribunal Administrativo Regional».

Por parte de Webuild, por su parte, se sabe que "proceden Enviado, desde el día de la colocación de la primera piedra de los últimos 4 Mayo, el trabajo de trabajadores y técnicos para la Nueva Presa Foranea di Genova, la mayor intervención jamás realizada para el refuerzo de los puertos italianos». «El Primeras actividades de colocación de grava para consolidación de los fondos marinos -explicó la compañía- continuará durante todo el mes de mayo y dará lugar al vertido en el fondo marino, en las zonas predefinido, alrededor de 2.000 toneladas de grava por día. Será empleó un buque con una capacidad de 3.600 toneladas, que completará un viaje de ida y vuelta desde Piombino cada 36 horas. Además Un barco más pequeño, de 400 toneladas, llevará a cabo dos viajes al día desde Génova. Las actividades continuarán en Mayo y junio, con las dos primeras zonas de prueba - Campo Test 1, en mayo, y Test Ground 2, en junio. La actividad de La colocación de grava continuará sin más hasta septiembre de 2024, previendo también el uso de Buques de 40.000 toneladas. En paralelo, en las últimas dos semanas En mayo comenzará la fase de pilotaje: 70.000 postes se fijará en el fondo marino gracias al uso de cuatro pontones, plataformas flotantes de 600 metros cuadrados, sobre las que se Instale dos grúas para cada uno. Esta fase de procesamiento tiene lugar Continuará durante los próximos 17 meses".



Pubblicato il 10/05/2023

N. 00495/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2022 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 674 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l., Acciona Construcción s.a. ed R.C.M. Costruzioni s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Arturo Cancrini e Daniela Anselmi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
la Regione Liguria, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Assarotti 48/6;
il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Paola Pessagno e Nicola Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Città Metropolitana di Genova, non costituita in giudizio;

nei confronti

di Webuild s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Annoni, Alessandro Botto e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Fincosit s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Società Italiana Dragaggi SIDRA s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Botto e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
del Consorzio PerGenova Breakwater, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni e Alessandro Botto;

per l'annullamento

del decreto n. 967 del 12.10.2022, con cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 e del D.P.C.M. 16.4.2021, ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso avente per oggetto “l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - ambito di Sampierdarena (p3062)” in favore del costituendo Consorzio tra Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. (ora Consorzio PerGenova Breakwater).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, del Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Webuild s.p.a., di Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., di Fincosit s.r.l., della Società Italiana Dragaggi s.p.a., della Regione Liguria e del Comune di Genova;

Visto il ricorso incidentale proposto dal Consorzio PerGenova Breakwater, da Webuild s.p.a., da Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., da Fincosit s.r.l. e dalla Società Italiana Dragaggi SIDRA s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il Consorzio Stabile Eteria s.c. a r.l., in proprio e nella sua qualità di impresa mandataria di un RTI costituendo, nonché le mandanti Acciona Construcción s.a. e R.C.M. Costruzioni s.r.l. (di seguito, Consorzio Eteria senz'altro) hanno impugnato il decreto n. 967 del 12.10.2022, con cui il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 e del D.P.C.M. 16.4.2021, ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto integrato complesso avente per oggetto l'elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva relativi alla prima e seconda fase funzionale e l'esecuzione dei lavori relativi alla prima fase funzionale della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova - ambito di Sampierdarena in favore del costituendo Consorzio tra Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. (di seguito, Consorzio Webuild senz'altro).

Il Consorzio Eteria premette in punto di fatto: - che la nuova Diga Foranea, opera simbolo del PNRR, è stata inserita fra le dieci “opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto” di cui all'All. IV del D.L. 31.5.2021, n. 77; - che l'importo dell'appalto veniva inizialmente stimato in € 892.648.339,38, di cui € 16.980.198,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; - che l'appalto è articolato in due fasi funzionali, e che la procedura afferisce alla progettazione definitiva ed esecutiva delle due fasi e ai lavori per la realizzazione della sola prima fase; - che l'avviso pubblico finalizzato a selezionare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata prevedeva dei requisiti specifici minimi di ammissione, distinti per gli esecutori dei lavori e della progettazione; - che, per gli esecutori dei lavori (art. 6.2.1, punto iii), l'avviso richiedeva il possesso di una cifra d'affari in lavori almeno pari a due volte l'importo a corpo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza (pari a € 873.136.728,62), che l'impresa doveva aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso; - che, per gli esecutori della progettazione (art. 6.2.2), l'avviso richiedeva: i) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura nella categoria D.01 ex DM 17.6.2016, relativa alle opere di navigazione interna e portuali, per l'importo di € 1.200.000.000,00; ii) l'avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di due servizi “di punta” attinenti all'ingegneria e all'architettura, in categoria D.01; iii) un fatturato globale in relazione ai servizi di ingegneria e architettura “espletati nei migliori tre esercizi finanziari approvati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso almeno pari a due volte l'importo del servizio posto a base di gara” (i requisiti i, ii e iii, in caso di consorzio/RTP, avrebbero potuto essere soddisfatti dal consorzio/RTP nel suo complesso, ma comunque in misura maggioritaria dalla mandataria); v) il possesso dei requisiti di cui al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2.12.2016; vi) la dotazione “di uno staff tecnico adeguato all'entità e alla complessità delle opere da progettare”, comprensivo di 18 figure professionali specifiche con particolare esperienza, iscritte ai rispettivi albi o elenchi professionali; - che, entro il termine del 30.12.2021, manifestavano interesse soltanto i due operatori economici ricorrente (Consorzio Eteria) e controinteressato (Consorzio Webuild); - che, nella manifestazione di interesse, il Consorzio controinteressato indicava le seguenti percentuali di esecuzione dei lavori: Webuild 40%, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a. 25%; Fincosit s.r.l. 25% e Società Italiana Dragaggi s.p.a 10%; - che il R.T.I. controinteressato indicava come progettista il costituendo RTP tra le società RAMBOLL UK Ltd. (mandataria al 55%) e la F&M Ingegneria s.p.a. (mandante al 45%); - che entrambi gli operatori superavano la fase di prequalifica e venivano invitati a presentare una proposta tecnico-economica sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), approvato con Decreto Presidenziale n. 502 del 31.5.2022; - che tuttavia, dubitando dell'effettiva capienza dell'importo posto a base di gara rispetto alle prestazioni a farsi, nessuno degli operatori presentava offerta, sicché la gara andava deserta; - che il Commissario decideva allora di aprire una successiva fase di negoziazione privata con i due operatori, che presentavano offerta entro il prescritto termine del 26.7.2022; - che le offerte venivano esaminate dai membri di un collegio di esperti indipendenti nel corso delle sedute riservate tenutesi tra il 14.9.2022 e il 3.10.2022; - che i due operatori venivano invitati a presentare precisazioni e chiarimenti alle proposte del 26.7.2022, oltre ad una proposta economica migliorativa, in forma di ribasso percentuale unico ed incondizionato sul nuovo importo a base di gara di € 910.984.651,19; - che le integrazioni trasmesse dai concorrenti venivano esaminate dal collegio degli esperti nella seduta riservata del 10.10.2022, nel corso della quale veniva redatto altresì il verbale conclusivo delle valutazioni; - che, con verbale dell'11.10.2022 (doc. 20 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente), il Commissario straordinario dava atto dei nuovi ribassi proposti da Webuild (9,40%) e dal RTI Eteria (8,019%), e, facendo proprie le valutazioni del collegio degli esperti, dalle quali sarebbe emersa una più favorevole considerazione per l'offerta tecnica dell'O.E. Webuild, “che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati”, stabiliva di proseguire la negoziazione con il solo raggruppamento controinteressato, disponendo l'aggiudicazione in suo favore.

A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 24, comma 5, art. 83 e art. 105, comma 19, del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 6.2.2 dell'avviso e criteri A.1 e C dell'invito). Violazione e/o falsa applicazione della nota n. 4 dell'8.9.2022 della Commissione dell'Unione europea. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 263/2016. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Sostiene che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere estromesso dalla gara per una pluralità di ragioni, come segue.

1.1. La mandataria dell'indicato RT di progettisti, Ramboll UK (con quota di esecuzione del 55%), risulterebbe priva dei requisiti minimi prescritti - con ciò facendo venir meno la qualificazione del RTP nonché l'intera componente progettuale - in quanto, a seguito della Brexit, con scadenza del periodo transitorio al 31.12.2020, i professionisti della mandataria non potrebbero accedere, negli Stati membri UE, all'esercizio delle professioni c.d. regolamentate di ingegnere, architetto e geologo per prestazioni temporanee ed occasionali (ovvero per i casi diversi dallo stabilimento, i soli coperti dall'accordo di recesso), né sarebbero in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. n. 263/2016.

1.2. La mandataria Ramboll UK difetterebbe del requisito dell'iscrizione camerale per le attività di progettazione oggetto di appalto, che non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”.

1.3. Due delle figure di professionisti (“ingegnere ambientale” e “archeologo”) sarebbero oggetto di un subappalto “a cascata” vietato dall'art. 105 comma 19 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto sarebbero stati forniti accordi di collaborazione con due società, ma non direttamente con i due professionisti indicati, dipendenti delle stesse.

1.4. Non sarebbero stati indicati gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati dalla Ramboll UK.

2. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio A.2). Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 95, comma 6, e art. 80, comma 5, lett c-bis), del d.lgs. n. 50/2016]. Eccesso di potere per istruttoria assente, travisamento in fatto e diritto.

Il collegio di esperti e la struttura commissariale sarebbero incorsi in un grave travisamento nella valutazione della proposta tecnica relativamente al criterio A.2, giacché, dei tre lavori analoghi presentati dal Consorzio Webuild, il secondo e determinante (TUAS Terminal ph. 1 Singapore, di importo pari a € 1.521.152.855,00) non sarebbe stato eseguito dalla consorziata SIDRA, ma dalla società Dredging International (DEME Group), estranea alla compagine del Consorzio Webuild, ciò che, per altro verso, integrerebbe pure un tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante, con i conseguenti effetti escludenti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio B.3). Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione del principio di certezza dell'offerta. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Quanto al criterio B.3 dell'invito a presentare proposta tecnico-economica - concernente la proposta di organizzazione del cantiere e della produzione in vista del conseguimento degli obiettivi temporali di completamento dell'opera - lamenta che, a fronte della certa riduzione dei tempi di realizzazione di sei mesi offerta dal R.T.I. ricorrente, il Consorzio aggiudicatario, pur prevedendo l'inizio lavori il 1° agosto 2022 e la fine dei lavori al 30.11.2026, non ha poi presentato un cronoprogramma aggiornato (punto n. 19 del verbale 10.10.2022), né ha dedotto un aumento della capacità produttiva (anzi, il collegio degli esperti ha rilevato criticità per la presenza di un solo impianto per la realizzazione di cassoni altri 33 metri): la relativa proposta, in tesi ingiustamente premiata, sconterebbe dunque un'obiettiva e indiscutibile alea di indeterminatezza e incertezza in ordine all'effettivo rispetto della data ultima di conclusione dei lavori, e per ciò solo avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

4. Violazione dei principi di certezza dell'offerta e di par condicio competitorum. Violazione delle previsioni dell'invito sul divieto di offerte condizionate. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

L'offerta economica migliorativa della controinteressata, contenente il nuovo ribasso, sarebbe inammissibile, in quanto espressa in forma duplice e alternativa, ovvero mantenendo le riserve precedentemente espresse con un atto di diffida volto a tenere fermo l'originario ribasso.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, il Commissario Straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.p.a. e Società Italiana Dragaggi s.p.a., la Regione Liguria ed il Comune di Genova.

Con ordinanza 21.11.2022, n. 236 la sezione, in considerazione della prevalenza - ex artt. 48 comma 4 D.L. n. 77/2021 e 125 comma 2 c.p.a. - dell'interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e dell'interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure, ha rigettato la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il successivo 23.11.2022 è stato quindi stipulato il contratto di appalto tra il Commissario Straordinario e il Consorzio PerGenova Breakwater, costituito tra Webuild s.p.a. (capogruppo), Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l. e Società Italiana Dragaggi s.p.a..

Con atto notificato il 2.12.2022 e depositato il 5.12.2022 il Consorzio PerGenova Breakwater, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.p.a. e Società Italiana Dragaggi s.p.a. hanno proposto ricorso incidentale, affidato ad un unico, articolato motivo, rubricato come segue: Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5 - con particolare riferimento alle lettere c), c-bis), f) e f-bis) - e comma 6, del Codice, in relazione alla mancata dichiarazione dell'inibizione a contrarre a causa di comportamenti anticoncorrenziali. Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, in particolare per violazione del principio di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale in relazione al principio di onnicomprensività della dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80, comma 5, del Codice, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e di motivazione, errore dei presupposti, illogicità manifesta e sviamento, violazione del principio di par condicio.

La società Acciona, mandante del consorzio ricorrente, avrebbe omesso di dichiarare l'adozione nei propri confronti, nelle more della procedura, della risoluzione antitrust con cui l'autorità spagnola che tutela la concorrenza e il mercato (Comición Nacional del los Mercados y la Competencia) ha: 1) accertato la commissione di gravi condotte anticoncorrenziali reiterate nel tempo per oltre venti anni; 2) irrogato una pesante sanzione economica di Euro 29.400.000,00 a carico della società; 3) dichiarato il divieto ex lege di contrarre con le pubbliche amministrazioni, ciò che integrerebbe plurime cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 2.12.2022 e depositato il 14.12.2022, il Consorzio Eteria, in relazione al deposito in giudizio di ulteriore documentazione da parte della stazione appaltante e del Consorzio controinteressato, ha dedotto ulteriori cinque motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016; art. 92, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis [art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Premesso che l'importo dei lavori è asceso dagli originari € 856.156.530,52 indicati nell'Avviso agli € 890.547.507,82 previsti nell'Invito a presentare proposta, lamenta che le consorziate FIOM e Sidra, a seguito del rialzo del quadro economico, risulterebbero sprovviste del requisito relativo alla cifra di affari in lavori prescritto dall'art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso, in misura coerente alle quote (rispettivamente, 25% e 10%) di esecuzione dell'appalto assunte in gara, in quanto i due relativi contratti di avvalimento con le imprese Fincantieri Infrastructure s.p.a. (ausiliaria di FIOM) e Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V. (ausiliaria di SIDRA) non sono stati interessati da un corrispondente incremento del requisito messo a disposizione.

2. Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 32, comma 7, e art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione e/o falsa applicazione della lex di gara [art. 6.2.1, punto ii), dell'avviso e criterio A.2 dell'invito]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

La stazione appaltante avrebbe indebitamente proceduto a stipulare il contratto di appalto malgrado l'incompleta verifica, in capo al Consorzio Webuild, delle competenze spese in gara e, segnatamente: del certificato di regolare esecuzione del lavoro n. 2 presentato da Sidra, relativo al Terminal di Singapore e di importo pari a circa 1,5 miliardi di Euro; della prova del possesso, da parte di Webuild, del requisito di cui all'art. 6.2.1, punto ii dell'Avviso, ossia l'indicatore “Attivo Corrente (A)/Passivo Corrente (B) ≥ 1”.

3. Violazione e/o falsa applicazione di legge [artt. 24, comma 5, 80, comma 5, lett. c-bis), 83 e 86 del d.lgs. n. 50/2016]. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (art. 6.2.2 dell'avviso e criteri A.1 e C dell'invito). Violazione e/o falsa applicazione della nota n. 4 dell'8.9.2022 della Commissione dell'Unione europea. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 263/2016. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

3.1. I professionisti indicati da Ramboll non risulterebbero iscritti all'Engineering Council, vale a dire il competente ordine professionale del Regno Unito.

3.2. Ramboll, in sede di comprova, non avrebbe prodotto i casellari giudiziali dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, né un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine, in violazione dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

3.3. Ramboll, ai fini della valutazione tecnico-qualitativa della proposta tecnica del Consorzio (criterio A.1), ha presentato un servizio analogo svolto presso il porto di Nador West in Marocco, che peraltro non era valutabile, essendo stato eseguito nel biennio 2014-2016, e quindi al di fuori dell'arco temporale di 5 anni prescritto dall'Invito.

4. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (criterio B.3). Violazione del principio di certezza dell'offerta. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta.

Alla luce delle integrazioni documentali, ripropone il 3 motivo del ricorso introduttivo, secondo il quale, in difetto di un incremento della produzione atto a controbilanciare il rinvio dell'inizio delle attività, il rispetto del termine ultimo del 30.11.2026 dichiarato dall'aggiudicataria si rivelerebbe un obiettivo aleatorio e privo del minimo supporto esplicativo ed istruttorio.

5. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 47 del D.L. n. 77/2021). Violazione e/o falsa applicazione delle previsioni dell'invito. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura anche per non aver dimostrato di avere trasmesso il rapporto sulla situazione del personale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, così come prescritto a pena di esclusione dall'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, all'uopo richiamato alle pagg. 6-7 dell'Invito.

Nelle conclusioni il Consorzio Eteria ha chiesto, oltre all'annullamento dei provvedimenti impugnati, l'accertamento della loro illegittimità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni per equivalente monetario.

All'atto di motivi aggiunti accedeva domanda di accesso in corso di causa alla versione integrale e senza omissis della Relazione B di Webuild.

Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 15.12.2022 e depositato il 27.12.2022, il Consorzio Eteria, in relazione al deposito in giudizio di documentazione da parte della stazione appaltante e della controinteressata, ha dedotto un ulteriore motivo di ricorso, come segue: Violazione e/o falsa applicazione di legge [art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. n. 50/2016]; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il Consorzio controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per violazione, da parte di Webuild, della causa di incompatibilità prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage o revolving doors) e nella conseguente falsità della dichiarazione resa all'uopo nel DGUE ex art. 80, comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016.

Difatti, l'ing. Marco Rettighieri, presidente del consiglio di amministrazione di Webuild Italia s.p.a., partecipata al 100% da Webuild, ha, nel recente passato, ricoperto un ruolo di primo piano, a servizio dell'Autorità Portuale e con responsabilità equiparabili a quelle del direttore generale di un ente pubblico, nella promozione, programmazione e progettazione degli interventi ricompresi nel Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e del relativo Piano procedurale.

Infine, con un terzo atto di motivi aggiunti notificato e depositato il 18.1.2023, il Consorzio Eteria, a seguito dell'accesso parziale consentito dal Commissario in data 19.12.2022, ha dedotto tre ulteriori motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010; art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis [art. 6.2.1, punto iii), dell'avviso; fissazione dell'importo a “corpo” dei lavori previsto dall'invito]. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Ripropone ed integra le censure dedotte nel primo atto di motivi aggiunti in ordine al difetto, in capo alle consorziate FIOM e SIDRA, del requisito relativo alla cifra di affari in lavori prescritto dall'art. 6.2.1, punto iii), dell'Avviso.

In particolare, osserva che il Consorzio avrebbe prodotto per la prima volta, e soltanto in giudizio, due “atti aggiuntivi” ai contratti di avvalimento di FIOM e SIDRA (docc. 33 e 34 delle produzioni 4.1.2023 di Webuild), atti che non risultano essere stati prodotti e valutati dall'amministrazione, che dunque ha accertato il possesso del requisito della cifra di affari in lavori senza tenere conto degli stessi.

2. Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 103 del d.lgs. n. 50/2016). Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (previsioni dell'invito in punto di garanzia definitiva). Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Il contratto di appalto è stato stipulato il 23.11.2022, in assenza di prestazione della cauzione definitiva, rilasciata - peraltro, in misura incapiente rispetto all'aggiornato importo dei lavori - in forma di fidejussione soltanto il successivo 28.11.2022, in violazione dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2384 c.c.. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria.

Un ulteriore vizio dell'aggiudicazione riveniente dalla fase di stipulazione del contratto riguarderebbe il difetto dei poteri di rappresentanza in capo all'Ing. Nicola Meistro, che ha sottoscritto il contratto di appalto in nome del neo-costituito Consorzio PerGenova Breakwater, prima della registrazione dell'atto costitutivo del consorzio presso l'Agenzia delle Entrate.

Con ordinanza 30.1.2023, n. 142 la sezione ha accolto la domanda di accesso in corso di causa accedente al primo atto di motivi aggiunti, ordinando al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, l'esibizione della versione integrale e non oscurata della Relazione B di illustrazione della “Proposta progettuale” del Consorzio Webuild.

Con istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. notificata a tutte le parti e depositata il 3.4.2023, Webuild s.p.a., Fincantieri Infrastructure Opere Marittime s.p.a., Fincosit s.r.l., Società Italiana Dragaggi s.p.a. e il Consorzio PerGenova Breakwater agiscono per la dichiarazione dell'illegittimità del diniego 28.3.2023 opposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale all'istanza d'accesso formulata in data 17.2.2023 da Webuild s.p.a. e dal Consorzio Pergenova Breakwater, volta ad ottenere l'esibizione - in forma integrale e non oscurata - della Relazione B di illustrazione della proposta progettuale del RTI Eteria.

Sostengono che, sebbene l'istanza di accesso del 17.2.2023 fosse meramente ripetitiva di un'istanza già formulata in data 25/10/2022, e sebbene la prima istanza fosse stata soltanto parzialmente accolta dall'Autorità con la nota 17.11.2022 (ovvero, con le omissioni individuate dal controinteressato, relative al c.d. know how aziendale), non fatta oggetto di impugnazione, la nuova istanza di accesso sarebbe giustificata da un elemento sopravvenuto, costituito dall'ordinanza n. 142 del 30.1.2023, con cui la sezione, in accoglimento della speculare istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. del Consorzio Stabile Eteria, ha ordinato all'Autorità l'esibizione della versione integrale e non oscurata della Relazione B di illustrazione della “Proposta progettuale” del Consorzio Webuild s.p.a.: e ciò, al fine di ripristinare condizioni di effettiva parità delle parti nel processo, in vista della eventuale proposizione, da parte del Consorzio Webuild, di motivi aggiunti al ricorso incidentale.

All'udienza pubblica del 7 aprile 2023 le parti hanno concordemente rinunciato ai termini a difesa sull'ultima istanza di accesso in corso di causa, e, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta dal collegio per la decisione.

DIRITTO

La domanda 3.4.2023 del Consorzio PerGenova Breakwater di accesso in corso di causa è inammissibile, in quanto la richiesta di accesso agli atti del 17.2.2023 è meramente reiterativa di una precedente istanza di accesso già rigettata dall'Autorità con nota del 17.11.2022, rimasta inoppugnata (cfr., per una fattispecie analoga, Cons. di Stato, Sez. V, 15/9/2022, n. 7999).

Difatti, l'ordinanza n. 142/2023 della sezione non costituisce propriamente un “fatto sopravvenuto”, in quanto è stata emessa sulla specifica impugnazione ex art. 116 comma 2 c.p.a. proposta dal solo Consorzio Eteria avverso la nota 2.11.2022, con cui l'Autorità aveva ammesso l'accesso (soltanto) alla versione parzialmente oscurata della documentazione tecnica di Webuild.

Ora, la parità delle parti è parità “nel processo”, ovvero significa parità nelle “possibilità” di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni giuridiche con tutti i mezzi processali approntati dall'ordinamento, laddove nel caso di specie è il Consorzio Webuild ad aver omesso - al contrario del Consorzio Eteria, che si è tempestivamente attivato - di impugnare nei termini il diniego di accesso alla relazione tecnica di controparte in forma integrale.

Ciò posto, può procedersi all'esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese delle parti resistenti, cominciando dall'eccezione di inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti formulata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato soltanto nella memoria di replica del 27.3.2023, in ragione del difetto di legittimazione processuale del “procuratore speciale” di Acciona Construcción s.a. signor Javier Miguélez Fernandez, che ha sottoscritto la relativa procura ad litem.

L'eccezione è fondata.

In effetti, è noto che, per principio generale, le persone giuridiche stanno in giudizio “per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto” (art. 75 comma 3 c.p.c.), laddove nel caso di specie la procura ad litem di Acciona Construcción s.a. non è stata rilasciata dal legale rappresentante della società spagnola, ma dal signor Javier Miguélez Fernández, “in qualità di procuratore speciale a tanto abilitato in forza dei poteri conferiti giusta procura rilasciata con atto di Notaio, rep. 2437 racc. 02/09/2022”, che non è stata però versata agli atti.

Orbene, secondo una costante giurisprudenza della Suprema Corte, elaborata “tenuto conto dei principi di responsabilità processuale e di giusta durata del processo […] in tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso” (cfr. Cass., I, 16.3.2023, n. 7589; id., n. 29244 del 2021).

Ne segue che, a fronte di una tempestiva eccezione di difetto di rappresentanza, era preciso onere di Acciona sanare spontaneamente la propria costituzione in giudizio, producendo immediatamente - id est, all'udienza pubblica di discussione del ricorso - la documentazione all'uopo necessaria, ovvero la procura speciale con l'indicazione della esatta latitudine e la giustificazione dei poteri rappresentativi sostanziali del signor Javier Miguélez Fernandez, “non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacchè sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile” (Cass., n. 7589/2023 cit.).

Né varrebbe al riguardo rilevare l'irritualità di una eventuale produzione documentale da effettuarsi da Acciona soltanto all'udienza di discussione: anche a voler prescindere dal fatto che la produzione della deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio - che, parimenti, concreta un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ex art. 182 c.p.c. - è tradizionalmente ammessa fino a tale momento (cfr. T.A.R. Marche - Ancona, Sez. I, 13/8/2007, n. 1227; in tal senso già Cons. di St., Sez. V, 10/11/1993, n. 1144), è dirimente la considerazione che, stante il potere officioso del giudice di sollecitare la giustificazione dei poteri rappresentativi della parte e, se del caso, promuoverne la sanatoria, a maggior ragione non avrebbe potuto profilarsi una preclusione della parte interessata, tanto più quando l'avversario abbia scelto di svolgere le proprie corrispondenti contestazioni solo all'ultimo (così Cass. n. 7589/2023 cit., che ha ritenuto ammissibile la produzione documentale allegata alla comparsa conclusionale, a fronte di un'eccezione formulata soltanto nell'udienza di precisazione delle conclusioni).

In mancanza della produzione in giudizio della procura speciale del signor Javier Miguélez Fernandez, non è dimostrata la effettiva esistenza e la latitudine dei corrispondenti poteri rappresentativi sostanziali delle posizioni giuridiche facenti capo ad Acciona Construcción s.a.: donde l'inammissibilità del suo ricorso.

Peraltro, atteso il carattere collettivo del ricorso principale e la distinta legittimazione al ricorso di ogni singola impresa in associazione - sia essa mandante o mandataria, e sia il raggruppamento già costituito o costituendo (giurisprudenza costante: cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 9/12/2020, n. 7751; T.A.R. Lazio Roma Sez. V, 28/11/2022, n. 15857) - l'eccezione di inammissibilità colpisce la sola posizione della mandante Acciona Construcción s.a., non già il ricorso autonomamente proposto anche dagli altri ricorrenti (Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l. ed R.C.M. Costruzioni s.r.l.).

Sempre in via preliminare, le parti resistenti eccepiscono variamente l'inammissibilità del ricorso, in quanto, in ragione delle peculiarità della procedura - da svolgersi tramite procedura negoziata, stante l'estrema urgenza sottesa alla realizzazione della nuova diga foranea - essa prescindeva del tutto da valutazioni comparative, dall'attribuzione di punteggi e dall'approvazione di una vera e propria graduatoria finale di merito (così l'invito a presentare proposta tecnico operativa, § “analisi delle proposte - collegio di esperti indipendenti” - doc. 10 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente, p. 16 di 19), tali da esitare propriamente in un “diritto all'aggiudicazione” o nell'affidamento della commessa, che il Consorzio Eteria - che, dunque, non sarebbe affatto il “2° classificato” - potrebbe utilmente rivendicare in giudizio all'esito dell'eventuale accoglimento del ricorso.

Giova premettere come la scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando (già “trattativa privata”) rimonti al Piano Procedurale, e sia stata dichiaratamente effettuata, sulla scorta dell'art. 32 della Direttiva UE 26.2.2014, n. 24, in relazione alla “sussistenza di circostanze di estrema urgenza, non imputabili all'amministrazione, che non consentono il rispetto dei termini per le procedure aperte o ristrette, o per le procedure competitive con negoziazione” (cfr. il Piano Procedurale adottato con il decreto Commissariale n. 5/2021 - doc. 7 delle produzioni 15.11.2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri, p. 37-38 di 48).

In effetti, il Consorzio Eteria non ha specificamente censurato né la scelta derogatoria di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, allegando l'insussistenza delle circostanze di estrema urgenza che la giustificherebbero ai sensi dell'art. 32 della Direttiva n. 2014/24/UE, né le previsioni dell'invito a presentare proposta tecnico-economica, nella parte in cui esclude l'attribuzione di punteggi e la formazione di una vera e propria graduatoria finale.

Ciò, peraltro, gli preclude soltanto di ottenere la declaratoria di inefficacia del contratto ex art. 121 comma 1 lett. b) c.p.a. e di conseguire l'aggiudicazione, ovvero il risarcimento in forma specifica, non certo di rivendicare il diritto al risarcimento del danno per equivalente conseguente all'accertamento dell'illegittimità della procedura valutativa e dei suoi esiti.

Nello stesso senso - cioè, nel senso di precludere soltanto il risarcimento in forma specifica, mediante la domanda di conseguire l'aggiudicazione - operano del resto le limitazioni alla tutela giurisdizionale che il Legislatore, in un'ottica acceleratoria e di salvaguardia dei fondi messi a disposizione a livello comunitario, ha previsto rispetto alle gare e ai giudizi amministrativi in materia di PNRR.

Difatti, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77, “In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR”.

Sta di fatto che il Consorzio Eteria, successivamente all'ordinanza cautelare della sezione 21.11.2022, n. 236 - che, proprio in applicazione dell'art. 125 c.p.a., aveva rigettato la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di aggiudicazione - ed alla conseguente stipulazione del contratto in data 23.11.2022, ha proposto un primo atto di motivi aggiunti in data 2.12.2022, chiedendo formalmente, nelle proprie conclusioni, l'annullamento dei provvedimenti impugnati e comunque l'accertamento “della loro illegittimità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni per equivalente monetario”.

Ed è noto che il perdurante interesse alla decisione della causa ex art. 34 comma 3 c.p.a. ai fini del risarcimento per equivalente monetario può essere manifestato anche soltanto mediante dichiarazione resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm. (Cons. di St., Ad. Plen., 13.7.2022, n. 8).

Nel caso di specie, la dichiarazione è stata addirittura inserita nelle conclusioni del ricorso per motivi aggiunti notificato alle controparti, sicché veramente non si vede quale sia il senso ultimo delle riferite eccezioni di inammissibilità.

Dal verbale dell'11.10.2022 (doc. 20 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente) si ricava infatti che “dalle valutazioni del collegio degli esperti viene in rilievo una valutazione complessivamente considerata in favore dell'OE Webuild che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati. Rileva altresì una differenza delle proposte economiche tra gli operatori che resta in favore dell'OE Webuild”.

Dunque, a prescindere dalla attribuzione di punteggi e dalla formale esistenza di una graduatoria, è indubbio che l'offerta del Consorzio Webuild sia stata ritenuta preferibile in vista della prosecuzione della negoziazione con esso solo, senza tuttavia che l'offerta del Consorzio Eteria sia stata ritenuta inadeguata o non conforme alle prescrizioni della lex specialis.

Donde l'ammissibilità delle doglianze del Consorzio Eteria, in quanto volte a censurare - in vista della proposta domanda di accertamento della illegittimità degli atti impugnati ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 34, comma 3, e 125, comma 3, del c.p.a., - il governo delle regole che la stessa stazione appaltante si è data - autovincolandosi - rispetto ai requisiti di partecipazione alla procedura ed alla valutazione delle proposte da parte del collegio di esperti indipendenti.

Ciò posto, può procedersi all'esame dei motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso, con cui è dedotto che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere estromesso dalla gara, è infondato, sotto tutti i profili dedotti.

1.1. Sotto un primo profilo, il Consorzio Eteria assume che il Consorzio Webuild avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura negoziata, in quanto la società Ramboll U.K., mandataria del R.T.P. indicato per le attività di progettazione, sarebbe priva dei requisiti minimi prescritti dall'Avviso e richiamati nell'Invito, facendo con ciò venir meno la qualificazione del R.T.P., nonché l'intera componente progettuale e parte della componente organizzativa dell'offerta Webuild.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016, (Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali), “Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice”.

Orbene, il Regno Unito, in quanto già Stato membro dell'U.E., che vi aveva aderito, era parte dell'AAP (Accordo sugli Appalti Pubblici) dell'O.M.C. - Organizzazione Mondiale del Commercio, ed ha continuato ad esservi incluso anche durante il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito (1º febbraio 2020 - 31 dicembre 2020).

Successivamente alla scadenza del periodo di transizione, il Regno Unito ha comunque aderito all'AAP come parte a sé stante il 1º gennaio 2021.

Inoltre, il 24 dicembre 2020, l'Unione europea e il Regno Unito hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA), accordo che ha iniziato ad applicarsi in via provvisoria il 1º gennaio 2021 e che ha ribadito il principio di non discriminazione delle imprese dell'UE con sede nel Regno Unito, e viceversa, per qualsiasi appalto, compresi quelli al di sotto delle soglie AAP (cfr. la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 444 del 31.12.2020, pp. 14-1462).

Donde l'infondatezza del motivo, essendo tenuta la stazione appaltante, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 e dei sopra richiamati accordi (AAP + TCA), ad applicare agli operatori economici del Regno Unito un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice dei contratti pubblici agli operatori nazionali o a quelli stabiliti in uno Stato membro dell'U.E..

1.2. Sotto un secondo profilo, a detta del Consorzio Eteria la mandataria Ramboll UK difetterebbe del requisito dell'iscrizione camerale per le attività di progettazione oggetto di appalto, che non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”.

Anche tale censura è infondata, oltreché generica.

Infondata in quanto la societa Ramboll U.K. ha prodotto il certificato di iscrizione (company number 03659970) all'UK Trade Registry, con il codice SIC - Standard Industrial Classification “71122 - Engineering related scientific and technital consulting activieties”, ovvero attività di consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria (doc. 15 delle produzioni 16.11.2022 del Consorzio Webuild).

Si tratta di un certificato “rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente” l'operatore concorrente (art. 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016): è già si è visto che, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 e dei sopra richiamati accordi internazionali, la stazione appaltante non può riservare agli operatori economici del Regno Unito un trattamento meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice agli operatori nazionali o stabiliti in uno Stato membro dell'U.E..

Generica, in quanto non è specificato “perché” le attività di progettazione oggetto dell'appalto non corrisponderebbero all'attività di “consulenza scientifica e tecnica connessa all'ingegneria”, cioè al codice SIC - Standard Industrial Classification 71122.

1.3. Sotto un terzo profilo, due delle figure di professionisti (“ingegnere ambientale” ed “archeologo”) sarebbero oggetto di un subappalto “a cascata” vietato dall'art. 105 comma 19 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto sarebbero stati forniti accordi di collaborazione con due società, ma non direttamente con i due professionisti indicati.

Inoltre, risulterebbe violato il principio di indicazione nominativa dello staff di progettazione di cui all'art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto l'Ing. Alessia Toma, indicata come progettista ambientale, non risulterebbe essere più dipendente della Ramboll Italy s.r.l..

La censura confonde due distinti profili, ovvero quello relativo al subappalto delle attività di progettazione (art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016) e quello relativo alla indicazione nominativa dello staff di progettazione (art. 24, comma 5 D. Lgs. n. 50/2016), da effettuarsi “in sede di presentazione dell'offerta”.

Giova premettere che, ai sensi del punto 6.2 dell'avviso (p. 9), l'attività di progettazione era subappaltabile a terzi nei termini di cui all'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, e che, nell'ambito dell'attività subappaltabile, rientravano senz'altro le attività di consulenza specialistica sia in materia ambientale (per espressa previsione dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016), che archeologica (per espressa previsione dell'avviso: “Si precisa che ai fini di quanto sopra [subappalto della attività di progettazione, n.d.r.] la relazione archeologica rientra tra gli elaborati specialistici”).

Ciò posto, in sede di manifestazione di interesse il Consorzio Webuild ha previsto l'affidamento delle prestazioni di consulenza specialistica in materia ambientale ed archeologica in favore di due società (rispettivamente, le società Ramboll Italy s.r.l. e Semper s.r.l.), le quali hanno a loro volta individuato per l'espletamento delle prestazioni affidate due professionisti nominativamente indicati (rispettivamente, l'ing. Alessia Toma e il dott. Gianfranco Valle) ad esse legati - in allora - da un rapporto di lavoro dipendente.

Sennonché, successivamente, in sede di offerta - cioè, nella sede propria in cui va nominativamente indicato il professionista - il Consorzio Webuild ha confermato l'intenzione di ricorrere al subappalto soltanto in relazione alla predisposizione della relazione archeologica, mentre le prestazioni di ingegneria ambientale sono state ricondotte nell'ambito delle prestazioni eseguite direttamente dalla mandataria del RTP Ramboll UK Limited, con la sostituzione dell'ing. Alessia Toma (che aveva medio tempore cessato il proprio rapporto di lavoro con la Ramboll Italia s.r.l., subappaltataria indicata in sede di manifestazione di interesse) con un altro professionista, dipendente della mandataria del R.T.P. (ing. Phil Studds - cfr. doc. 18 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild).

Dunque, a valle della presentazione dell'offerta, le prestazioni propriamente oggetto di subappalto sono soltanto quelle di consulenza specialistica in materia archeologica, affidate alla società Semper s.r.l. (e, per essa, dal dott. Gianfranco Valle, nominativamente indicato ex art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016), rispetto alla quale non è però dedotta la carenza dei requisiti per l'affidamento del corrispondente subappalto.

Ora, ai sensi dell'art. 24 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016, “Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario [tra quelli di cui all'art. 46 comma 1 lettere a-f del D. Lgs. n. 50/2016, n.d.r.] l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”.

La circostanza che l'archeologo dott. Gianfranco Valle sia dipendente della società Semper s.r.l. - circostanza pacifica e non contestata - e che pertanto sia obbligato a rendere le proprie prestazioni in favore della società subappaltatrice in forza del contratto di lavoro subordinato, esclude in radice che sia configurabile nella fattispecie il c.d. subappalto “a cascata” di cui all'art. 105, comma 19 del d.lgs. 50/16, impropriamente evocato.

Donde l'infondatezza della censura.

1.4. Da ultimo, con il quarto profilo del primo motivo di ricorso, il Consorzio Eteria sostiene che non sarebbero stati indicati gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati dalla Ramboll UK.

Premesso che, per quanto detto supra, in forza dell'art. 49 D. Lgs. n. 50/2016 l'operatore Ramboll UK ha diritto ad operare in Italia con un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli operatori nazionali ai sensi del codice dei contratti pubblici, e che né il codice né l'avviso chiedevano agli offerenti di indicare gli estremi dell'iscrizione all'albo dei professionisti indicati nel gruppo di lavoro, è dirimente il rilievo che il RTP Ramboll ha in ogni caso indicato nel proprio DGUE la qualifica di ciascun professionista presente nel gruppo di lavoro, l'albo di iscrizione di pertinenza e la relazione giuridica esistente con l'operatore economico (cfr. l'appendice 4 alla Sezione C Parte IV del DGUE - cfr. doc. 19 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 24 di 27).

Donde la genericità e l'infondatezza della censura.

Fondato ed assorbente è invece il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale il Consorzio Eteria lamenta la violazione della lex specialis in punto di valutazione, ad opera del collegio di esperti indipendenti, della proposta tecnica del Consorzio Webuild relativamente alla relazione A.2, concernente i tre lavori analoghi svolti nel quinquennio antecedente, “relativi a interventi svolti negli ultimi cinque anni, calcolati a ritroso dal termine per la presentazione dell'Avviso, ritenuti dal proponente stesso significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento. Si precisa che i lavori analoghi proposti dal proponente non potranno eccedere il numero di tre. Qualora il proponente presentasse un numero maggiore di lavori analoghi, saranno analizzati solamente i primi tre secondo l'ordine riportato nella relazione. Qualora il proponente presentasse un numero di lavori analoghi inferiore a tre, se ne terrà conto nella valutazione della proposta”.

In proposito, nella relazione tecnica A.2 il Consorzio Webuild ha presentato tre lavori, come segue (doc. 38 delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente, pp. 32 di 61 e ss.):

1) realizzazione della nuova piattaforma multifunzionale nel porto di Vado Ligure; stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; importo totale dei lavori: € 280.458.622,25; soggetto che ha svolto la prestazione: Fincosit s.r.l. al 100% (pp. 31-41);

2) Tuas Terminal Phase 1 - Singapore; stazione appaltante: MPA - Maritime and Port Authority of Singapore; importo totale dei lavori: € 1.521.152.855,00; soggetto che ha svolto la prestazione: SIDRA s.p.a. attraverso Dredging International (DEME Group) - 51% (p. 41-50);

3) Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka (Croazia); stazione appaltante: Autorità Portuale di Rijeka (Croazia); importo totale dei lavori: € 75.241.019,97; soggetto che ha svolto la prestazione: Fincosit s.r.l. al 50,59% (pp. 51-60).

Considerato l'importo dei lavori oggetto dell'appalto per la diga foranea del Porto di Genova (€ 928.646.927,00), è evidente come, a parità di affinità delle lavorazioni, il lavoro n. 2 fosse, per importo dei lavori (€ 1.521.152.855,00), quello di gran lunga più rilevante, e dunque più “significativo” della “capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico”, rispetto ai lavori n. 1 (€ 280.458.622,25) e n. 3 (€ 75.241.019,97), per importi di gran lunga inferiori.

Sennonché, dallo stesso documento si apprende che il soggetto che ha effettivamente svolto la prestazione relativa al lavoro n. 2 sarebbe “Sidra s.p.a. attraverso Dredging International (DEME Group) - 51%” (p. 41-50): indicazione affatto oscura e per nulla perspicua, che è chiara soltanto nel rivelare che il lavoro non è direttamente riferibile, neppure pro quota, alla mandante del R.T.I. Webuild Sidra s.p.a., e che dunque non può essere ritenuto significativo della sua capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Tanto ciò è vero che, in sede di manifestazione di interesse e al diverso fine della dimostrazione del possesso dei requisiti minimi prescritti dall'art. 6.2.1, n. iii) dell'Avviso (“Possesso di una cifra d'affari in lavori almeno pari a due volte l'importo a corpo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza - pari a € 873.136.728,62 - che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso”), Sidra non lo ha neppure “speso” al fine di qualificarsi per la propria quota di esecuzione del 10% (€ 138.174.318,00 - cfr. il relativo DGUE - doc. 62 delle produzioni 14.12.2022 del Consorzio Eteria, p. 16 di 29), avendo invece fatto ricorso ad un parziale avvalimento infragruppo ad opera dell'ausiliaria Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V., in ragione della dichiarata carenza “in proprio” del relativo requisito (cfr. il contratto di avvalimento tra la Società Italiana Dragaggi s.p.a. e la Baggerwerken Decloedt & Zoon N.V. - doc. 36 delle produzioni 4.1.2023 di Webuild).

In ogni caso, poiché non si trattava affatto dei requisiti di partecipazione - surrogabili mercé l'istituto dell'avvalimento ex art. 89 D. Lgs. n. 50/2016 - quanto dell'apprezzamento dell'offerta sotto il profilo qualitativo delle proprie “capacità realizzative” attestate dai lavori analoghi “svolti” nel quinquennio antecedente (relazione A2 della proposta tecnica), è evidente come fossero del tutto ininfluenti i rapporti societari intercorrenti tra le società Sidra s.p.a. e Dredging International, in quanto entrambe appartenenti al medesimo gruppo (DEME Group).

Ciò che conta è che il fondamentale lavoro n. 2 non è stato svolto dalla società Sidra s.p.a., sicché esso non poteva essere positivamente valutato come obiettivamente significativo delle sue capacità realizzative.

É accaduto invece che il collegio degli esperti, nel valutare l'offerta Webuild quanto al criterio dei lavori analoghi (A2), abbia così effettuato le proprie valutazioni: “I tre lavori presentati dall'OE presentano in tutti casi un alto livello di complessità e un alto grado di affinità con le lavorazioni previste nella precedente procedura. Gli importi dei lavori sono nel primo caso [realizzazione della nuova piattaforma multifunzionale nel porto di Vado Ligure, n.d.r.] inferiori, nel secondo caso [Tuas Terminal Phase 1 - Singapore, n.d.r.] maggiori e nell'ultimo caso [Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia, n.d.r.] significativamente inferiori rispetto all'importo previsto dalla presente procedura. Si ritiene che l'OE sia perfettamente in grado di realizzare i lavori previsti nel progetto del PFTE della nuova diga del porto di Genova” (cfr. il verbale delle sedute riservate svoltesi tra il 14.9.2022 e il 3.10.2022 - doc. 5 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 32 di 55).

Pare al collegio del tutto evidente come il lavoro n. 2 (Tuas Terminal Phase 1 - Singapore), nonostante non fosse direttamente riferibile a Sidra s.p.a., non soltanto sia stato positivamente valutato, ma abbia addirittura assunto - nelle valutazioni del collegio degli esperti - un'importanza determinante e decisiva, stante la rilevata inferiorità nell'importo degli altri due lavori rispetto all'importo a base di gara, inferiorità definita addirittura “significativa” quanto al lavoro n. 3, relativo al Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia.

E ciò, anche a non voler considerare che, a ben vedere, l'importo del lavoro n. 2 relativo al Tuas Terminal Phase 1 di Singapore (€ 1.521.152.855,00), per la parte (impropriamente) riferibile a Sidra s.p.a. (51%, ovvero € 775.878.956,05), non è in realtà neppure “maggiore” dell'importo dei lavori per la realizzazione della Diga foranea di Genova (€ 928.646.927,00).

Le relative valutazioni, inficiate da un evidente travisamento quanto alla diretta riferibilità del lavoro n. 2 alle capacità realizzative dei componenti del Consorzio Webuild - indotto dalle ambigue affermazioni contenute nella relazione A.2 (laddove indica SIDRA s.p.a., attraverso Dredging International DEME Group, quale soggetto che ha svolto il 51% del lavoro relativo al Tuas Terminal Phase 1 di Singapore) - è stata poi fatta acriticamente propria dalla stazione appaltante, che, nel verbale dell'11.10.2022 (doc. 7 delle produzioni 16.11.2022 di Webuild, p. 2 di 4), ha concluso nel senso che “Dalla lettura delle anzidette proposte tecnico economiche e dalle valutazioni del collegio degli esperti viene in rilievo una valutazione complessivamente considerata in favore dell'OE Webuild che appare particolarmente marcata per ciò che riguarda la professionalità ed adeguatezza della proposta rispetto ai servizi e i lavori analoghi presentati”, stabilendo quindi di proseguire la negoziazione con il solo operatore economico Webuild.

Tale vizio, concernendo una componente qualitativa dell'offerta illegittimamente ritenuta determinante nella decisione di proseguire la negoziazione con il solo operatore economico Webuild, si ripercuote inevitabilmente sul provvedimento di aggiudicazione n. 967 del 12.10.2022, rendendolo a sua volta illegittimo.

Né varrebbe eccepire - come fanno le difese delle parti resistenti - che, ai sensi dell'Invito, e con specifico riferimento all'elemento qualitativo A.2, “Si precisa che i lavori analoghi proposti dal proponente non potranno eccedere il numero di tre. Qualora il proponente presentasse un numero maggiore di lavori analoghi, saranno analizzati solamente i primi tre secondo l'ordine riportato nella relazione. Qualora il proponente presentasse un numero di lavori analoghi inferiore a tre, se ne terrà conto nella valutazione della proposta”.

L'obiezione - come suol dirsi - prova troppo, in quanto essa avrebbe un senso soltanto qualora il collegio di esperti e la stazione appaltante “non” avessero valutato il lavoro n. 2 relativo al Tuas Terminal di Singapore, e - ciononostante - avessero manifestato la propria preferenza per il Consorzio Webuild in ragione del ritenuto carattere maggiormente “significativo” degli altri due lavori, in termini di importo o di affinità delle lavorazioni: il che, chiaramente, non è, vuoi perché del lavoro n. 2 il collegio ha espressamente tenuto conto, vuoi perché ha addirittura sottolineato - a parità di affinità delle lavorazioni - la sua “maggiore” rilevanza quanto ad importo delle opere rispetto a quello a base di gara, a fronte della ritenuta inferiorità dei lavori nn. 1 e 3, inferiorità definita addirittura significativa nel 3° lavoro (relativo al Nuovo Terminal Container “Zagreb Pier” nel porto commerciale di Rijeka in Croazia).

Ovviamente, trattandosi di procedura di progettazione e realizzazione di opera finanziata in parte con le risorse previste dal PNRR, e trovando applicazione l'articolo 125 del codice del processo amministrativo (art. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77), l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, ed opera ai limitati fini di cui all'articolo 34, comma 3 c.p.a., ovvero quale accertamento dell'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori, conformemente alle conclusioni del Consorzio Eteria, per come rassegnate negli atti di motivi aggiunti notificati successivamente al rigetto della domanda cautelare.

Ne consegue altresì che il ricorso incidentale del Consorzio PerGenova Breakwater dev'essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse.

É noto come, secondo la costante giurisprudenza della C.G.U.E. ed interna, gli interessi perseguiti nell'ambito dei ricorsi principale ed incidentale debbano essere considerati in linea di principio equivalenti e meritevoli di tutela, in quanto è sufficiente a sorreggere il ricorso anche un interesse meramente strumentale alla riedizione della procedura.

Nel caso di specie, tuttavia, mercé le limitazioni alla tutela giurisdizionale operanti nelle gare e nei giudizi amministrativi in materia di PNRR (artt. 48 comma 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77 e 125 c.p.a.), giammai il Consorzio aggiudicatario potrebbe perdere, a valle dell'accoglimento del ricorso principale, il bene della vita conseguito in esito al provvedimento di aggiudicazione, ovvero il contratto di affidamento dell'appalto, che non può più essere caducato (art. 125 comma 3 c.p.a.).

Detto altrimenti, a seguito della stipulazione del contratto in data 23.11.2022, il bene della vita conseguito dall'aggiudicatario è divenuto giuridicamente intangibile, sicché egli - a differenza del ricorrente principale, che vanta un residuo interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto a fini risarcitori ex art. 34 comma 3 c.p.a. - non può più nutrire alcun interesse all'accoglimento del ricorso incidentale, neppure di tipo strumentale, non potendosi configurare - per espressa disposizione legislativa - una riedizione della procedura.

Tanto ciò è vero che, a fronte dell'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale sollevata dal Consorzio Eteria, il Consorzio Webuild identifica il proprio residuo interesse al ricorso incidentale nel diverso interesse “a non risultare virtualmente soccombenti nel presente giudizio e, quindi, a scongiurare il rischio di una condanna alle spese, nonché a dimostrare la legittimità dell'operato dell'Autorità e, così, evitare un ingiustificato depauperamento della propria controparte contrattuale” (così la memoria di replica 27.3.2023 di Webuild), mentre la stazione appaltante lo individua nell'interesse del Consorzio aggiudicatario ad opporsi ad un'eventuale futura azione di rivalsa da parte dell'amministrazione nei confronti di colui che ha tratto vantaggio dal provvedimento illegittimo travolto dal giudicato (così la memoria conclusionale 21.3.2023 delle amministrazioni resistenti).

Sennonché, quanto alle argomentazioni del Consozio Webuild, è agevole replicare che l'interesse alla legittimità della propria attività amministrativa ed alla integrità del proprio patrimonio ex art. 2740 cod. civ. sono posizioni soggettive che fanno capo direttamente all'Autorità, e che dunque non possono essere fatte valere dal Consorio Webuild in via sostitutiva (art. 81 c.p.c.).

Quanto invece alle argomentazioni delle autorità resistenti, è agevole replicare che l'interesse al ricorso incidentale deve sussistere “in dipendenza della domanda proposta in via principale” (art. 42 comma 1 c.p.a.), laddove nel caso di specie sia l'azione diretta contro l'aggiudicatario proposta dalla parte privata danneggiata dall'impossibilità di ottenere l'esecuzione in forma specifica del giudicato (peraltro, esulante dalla giurisdizione del giudice amministrativo - cfr. Cons. di St., Ad. Plen., 12.5.2017, n. 2), sia quella di regresso o rivalsa proposta dalla stazione appaltante, appaiono soltanto prospettate come future ed eventuali, al punto che l'Avvocatura dello Stato argomenta i suoi rilievi con considerazioni de jure condendo (il riferimento è all'art. 209 lett. d) dello schema di decreto legislativo recante il nuovo codice dei contratti pubblici, poi emanato con D. Lgs. 31.3.2023, n. 36, il quale, nel modificare l'art. 124 c.p.a., prevede che “Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo”).

Del resto, la materia del ricorso incidentale - ovvero, se la risoluzione antitrust dell'autorità spagnola che tutela la concorrenza e il mercato integri un grave errore professionale, oggetto dell'obbligo dichiarativo e suscettibile di determinare l'esclusione dalla procedura del Consorzio Stabile Eteria in applicazione dell'art. 80 comma 5 lettere c), c-bis), f) ed f-bis) del Codice dei contratti pubblici (requisiti di carattere generale richiamati al punto 6.1 dell'Avviso) - costituisce l'oggetto di un apposito procedimento recentemente avviato dall'Autorità con atto prot. 01/03/2023.0008693.U (cfr. doc. 73 delle produzioni 17.3.2023 dell'Autorità), sicché la pronuncia sul ricorso incidentale è preclusa anche dall'art. 34 comma 2 c.p.a., poiché concerne un potere amministrativo non ancora esercitato, in quanto la fase di prequalificazione si è conclusa in una data (4.1.2022 - cfr. il verbale di selezione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata, doc. 1-bis delle produzioni 9.11.2022 di parte ricorrente) anteriore all'emanazione della deliberazione dell'Autorità antitrust spagnola (5 luglio 2022).

Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza nei confronti della Stazione Appaltante e del Consorzio aggiudicatario, mentre sussistono i presupposti di legge per compensarle integralmente tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

dichiara inammissibile il ricorso proposto da Acciona Construcción s.a.;

accoglie il ricorso principale del Consorzio Stabile Eteria S.C. a r.l. e di R.C.M. Costruzioni s.r.l. e, per l'effetto, accerta ex art. 34 comma 3 c.p.a. l'illegittimità del decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova n. 967 del 12.10.2022;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Consorzio PerGenova Breakwater;

condanna il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova e il Consorzio PerGenova Breakwater, in solido, al pagamento, in favore del Consorzio Stabile Eteria e di R.C.M. Costruzioni s.r.l., delle spese di giudizio, che liquida in € 10.000,00 (diecimila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato versato per il ricorso ed i motivi aggiunti;

compensa integralmente le spese di giudizio tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova, nelle camere di consiglio dei giorni 7 aprile 2023 e 5 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Referendario

L'ESTENSORE
Angelo Vitali

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso


IL SEGRETARIO
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DESDE LA PRIMERA PÁGINA
En 2025, los puertos turcos manejaron un tráfico récord de 553,3 millones de toneladas de carga (+4,0%)
Ankara
El tráfico de contenedores en Italia alcanzó un nuevo máximo histórico de 678.715 TEU (+9,8%). El tráfico marítimo a través del estrecho del Bósforo disminuyó.
APM Terminals asumirá la gestión interina de los puertos panameños de Cristóbal y Balboa.
Panamá
El Presidente Mulino instó a Panama Ports Company a cooperar plenamente ante esta nueva etapa
Nueva cosecha de récords históricos cosechados por los puertos chinos
Nueva cosecha de récords históricos cosechados por los puertos chinos
Pekín
En 2025, los puertos marítimos manejaron 11.630 millones de toneladas de mercancías (+3,7%)
PPC denuncia el carácter contradictorio de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá respecto al marco legal vigente
Balboa
La empresa no excluye la posibilidad de recurrir a acciones legales nacionales e internacionales.
Lukoil firma un acuerdo con la estadounidense Carlyle para vender los activos internacionales del grupo ruso
Volar
La transacción deberá ser autorizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.
Corte Suprema de Justicia de Panamá declara inconstitucional la ley que regula el contrato de concesión con la Panama Ports Company.
Panamá
El año pasado, las terminales portuarias de PPC manejaron 3,9 millones de contenedores
Royal Caribbean Cruises ha ordenado dos nuevos cruceros desde Chantiers de l'Atlantique con opciones para cuatro más
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Miami
Se prevén nuevos pedidos de diez nuevos buques fluviales. Un ejercicio económico récord.
CMA CGM crea una empresa conjunta con Stonepeak a la que aportará diez terminales de contenedores
Nueva York/Los Ángeles
La empresa estadounidense poseerá el 75% y el 25% de las acciones, respectivamente. Invertirá 2.400 millones de dólares.
Las empresas alemanas de transporte de mercancías por ferrocarril rechazan un aumento del 37% en los precios de los trayectos ferroviarios
Berlina
Die Güterbahnen insta al Ministro de Transportes a presentar la reforma prometida del sistema tarifario
FS Logistix aumenta las rotaciones semanales en la línea ferroviaria Duisburgo-Milán de seis a diez
Milán
Se realizan dos conexiones diarias en cada sentido.
En el cuarto trimestre de 2025, el tráfico de mercancías en el puerto de Amberes-Zeebrugge disminuyó un -4,9%.
Amberes
Durante todo el año el descenso fue del -4,1%.
El puerto de cruceros de La Valleta registra un tráfico de cruceros anual récord
Londres
En 2025, hubo 963 mil pasajeros (+2,3%)
Evergreen invierte hasta casi 1.500 millones de dólares en la construcción de 23 buques portacontenedores
Taipéi
Se han encargado siete buques de 5.900 TEU a Jiangsu New Yangzi Shipbuilding y 16 buques de 3.100 TEU a CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding.
En 2025, los puertos españoles gestionaron un tráfico récord de contenedores de casi 19 millones de TEU
Madrid
Nuevos máximos históricos también para mercancías convencionales y pasajeros
Primera operación de transbordo de contenedores en un puerto argelino
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Argel
Ocurrió el domingo en el puerto de Djen Djen.
Camioneros de Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia del Norte bloquean las fronteras
Belgrado
Protesta de una semana contra el nuevo sistema de entrada y salida de la UE
Se amenaza con reanudar los ataques contra buques en la región del Mar Rojo
Teherán
Se implementarían en respuesta a una escalada de acciones militares de Estados Unidos y sus aliados en la región.
Nuevo récord anual de tráfico marítimo en los estrechos de Malaca y Singapur
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Puerto Klang
El año pasado, por primera vez, pasaron por allí más de 100.000 barcos.
Nuevo récord de marineros abandonados por armadores
Londres
En 2025, 6.223 tripulantes de 410 barcos fueron abandonados.
Dos comisionados de la FMC piden al gobierno de EE.UU. tomar medidas contra puertos canadienses y mexicanos
Washington
Se insta a aplicar la disposición destinada a evitar que los transportistas de mercancías evadan la Tarifa de Mantenimiento del Puerto
El tráfico anual de contenedores gestionado por el puerto de Algeciras se mantiene estable.
Algeciras
Se registró una disminución del 6,2% en el peso de las mercancías en contenedores
La Comisión Europea autoriza a Italia a proporcionar apoyo financiero a las operaciones ferroviarias en los puertos.
Roma
Incentivos por un importe máximo total de 30 millones de euros en cinco años
Las compañías navieras piden más incentivos para acelerar la restauración del tránsito por el Canal de Suez
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Ismailía
También se destacó la necesidad de reducir las primas de seguros para los buques que transitan por la región del Mar Rojo.
3,1 millones de euros en tasas marítimas regionales impagadas recuperadas en los puertos de Campania
Nápoles
422 avisos de incumplimiento a distribuidores incumplidores
En noviembre de 2025, el tráfico de mercancías en los puertos de Génova y Savona-Vado disminuyó un -5,5%.
Génova
Los dos aeropuertos registraron variaciones porcentuales de -7,5% y +0,6% respectivamente.
RCDE UE: Interferry pide detener el impuesto del 100% sobre las emisiones de los transbordadores en 2026.
Victoria
La gran mayoría de los ingresos procedentes del ETS marítimo -denuncia la asociación- se desvían a los presupuestos nacionales de los Estados miembros.
La nueva configuración de la red de servicios de Ocean Alliance confirma siete escalas en puertos italianos
Hong Kong/Taipéi
Dos en el puerto de Génova, dos en el de La Spezia y una parada en cada uno de los puertos de Vado Ligure, Trieste y Salerno.
El año pasado, el tráfico de mercancías en el puerto de Marsella-Fos aumentó un +5%
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Marsella
Los pasajeros de cruceros crecen un +7%
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Abu Dabi
Transacción por valor de 11,2 millones de euros
CMA CGM informa de tres servicios en la ruta alrededor del Cabo de Buena Esperanza
Marsella
El escenario internacional -explica la empresa francesa- es complejo e incierto.
Las terminales de COSCO Shipping Ports manejaron un tráfico récord de contenedores el año pasado
Hong Kong
Crecimiento del +6,2% respecto a 2024
En el cuarto trimestre de 2025, el tráfico de mercancías en el puerto de Venecia creció un +13,5%
Venecia
Se registró un incremento del +4,9% para todo el año
Áreas de amortiguamiento para descongestionar el sistema logístico del Noroeste
Génova
La propuesta proviene de Connect. Recordemos, advierte Palenzona, que el sistema italiano depende del transporte por carretera.
En 2025, los puertos rusos manejaron 884,5 millones de toneladas de carga (-0,4%)
En 2025, los puertos rusos manejaron 884,5 millones de toneladas de carga (-0,4%)
San Petersburgo
Sólo en el cuarto trimestre, el tráfico fue de 231,1 millones de toneladas (+6%)
El puerto de Civitavecchia establece un nuevo récord anual de tráfico de cruceros
Civitavecchia
Aumento del 5,4% en el número de pasajeros en tránsito. El desembarque y embarque de pasajeros se mantuvo estable.
Un barco procedente de Rusia fue incautado en el puerto de Brindisi
Tostadas
Presunta violación de sanciones contra la Federación de Rusia
FS Logistix se hace cargo de las operaciones ferroviarias en la Zona 6A del Puerto de Amberes.
Amberes
Se utilizarán locomotoras híbridas de nueva generación
La Asociación de Armadores Griegos insta a la UE a tomar medidas para proteger a los buques y sus tripulaciones
El Pireo
Convocatoria de manifestaciones de interés para la remodelación y gestión de la terminal de cruceros del Puerto de Gibraltar
Gibraltar
Los solicitantes deben estar dispuestos a financiar completamente el trabajo.
En 2025, los actos de piratería contra buques aumentaron un +18%
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Kuala Lumpur
En el último trimestre se registró una disminución del 43% en accidentes
InRail gestionará la terminal intermodal Interporto Pordenone durante un año
Pordenona
Solución temporal en vista de la creación de una empresa público-privada
El astillero turco Kuzey Star construirá un astillero en el puerto sirio de Tartous.
Damasco
Se espera una inversión de al menos 190 millones de dólares en cinco años
En 2025, el tráfico de carga en los puertos ucranianos disminuyó un -15%
Kiev
El tráfico de contenedores crece un 66%
El tráfico de contenedores en el puerto de Hong Kong disminuyó un 5,7% el año pasado.
Hong Kong
Sólo en el cuarto trimestre el descenso fue del -8,0%.
En 2025, las terminales portuarias de PSA manejaron un tráfico récord de contenedores
Singapur
Nuevos picos en los volúmenes gestionados en Singapur y en las terminales del grupo en el extranjero
Las terminales portuarias de CMPort, China, manejaron un tráfico récord de contenedores el año pasado
Hong Kong
El total fue de 151,5 millones de TEU, un incremento del +4,0% respecto a 2024.
COSCO encarga 12 nuevos portacontenedores de 18.000 TEU y seis de 3.000 TEU
Hong Kong
Jiangnan Shipyard, China Shipbuilding Trading y COSCO Shipping Heavy Industry obtienen pedidos por 2.700 millones de dólares.
El puerto de Trieste cerró 2025 con un crecimiento del 0,7% en el tráfico de mercancías gracias al aumento de los precios del crudo.
Trieste
El puerto de Gioia Tauro vuelve a batir su récord de tráfico de contenedores
El puerto de Gioia Tauro vuelve a batir su récord de tráfico de contenedores
Gioia Tauro
En 2025, el pico anterior registrado el año anterior aumentará un +14%.
El puerto de Singapur establece un nuevo récord histórico en el tráfico de contenedores
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Singapur
El puerto confirma su posición como el segundo puerto de contenedores más grande del mundo
El volumen de tráfico de carga en el puerto de Koper se mantendrá sin cambios en 2025.
Koper
Aumento de contenedores y material rodante. Disminución de otros tipos de carga.
Las taiwanesas Evergreen, Yang Ming y WHL cierran 2025 con caídas de ingresos de dos dígitos
Taipéi/Keelung
En 2025, los ataques de piratería contra buques en Asia aumentaron un +23%
Singapur
La gravedad de los accidentes ha disminuido
El Partido Demócrata acusa al gobierno de bloquear las inversiones en los puertos y de poner a las Autoridades del Sistema Portuario bajo administración especial.
Roma/Génova
Nova Marine Carriers, Bolten y Ership han adquirido el control total de VCK Port Logistics.
Lugano
Ámsterdam ha desarrollado su única terminal cubierta capaz de operar en todas las condiciones climáticas.
En el cuarto trimestre de 2025, los ingresos generados por la flota de portacontenedores de OOCL disminuyeron un -17,2%.
Hong Kong
Los volúmenes transportados aumentaron un +0,8%
TKMS presenta una oferta no vinculante para comprar Astilleros Navales Alemanes
TKMS presenta una oferta no vinculante para comprar Astilleros Navales Alemanes
Kiel
La empresa de Kiel construye buques de guerra y yates de lujo.
Más de dos toneladas de cocaína incautadas en el puerto de Génova
Génova
Una vez comercializada, la droga habría generado a las organizaciones criminales alrededor de 1.500 millones de euros.
Seatrade adquiere una participación estratégica en JR Shipping
Harlingen
La empresa holandesa seguirá operando como una organización independiente y autónoma.
En 2025, Ningbo-Zhoushan confirmó su posición como el puerto líder del mundo en términos de tráfico total de carga.
En 2025, Ningbo-Zhoushan confirmó su posición como el puerto líder del mundo en términos de tráfico total de carga.
Ningbo
Se movilizaron más de 1.400 millones de toneladas de carga. Se transportaron aproximadamente 43 millones de contenedores.
En 2025, el puerto de Rávena registró su nuevo récord histórico de tráfico anual de mercancías.
Rávena
Volumen de carga manejado nunca antes visto solo en el cuarto trimestre
La Autoridad Portuaria de Cerdeña confía en la consultoría basada en inteligencia artificial del Financial Times para comprender qué estrategias, proyectos e infraestructuras implementar.
Cagliari
Adjudicación directa por un valor estimado de 140.000 euros
Aprobada la eliminación de sedimentos procedentes del dragado del puerto de La Spezia en el nuevo dique de abrigo de Génova.
La Spezia
Se ha aprobado la transferencia de 282.000 metros cúbicos que se realizará durante el año 2026.
En noviembre, el tráfico marítimo en el Canal de Suez aumentó un +16,0%
El Cairo
En los primeros once meses de 2025 pasaron 11.620 buques (-4,8%)
ABB construirá sistemas de energía en tierra en tres terminales de contenedores en el puerto de Róterdam
Róterdam/Zúrich
Podrán recargar hasta 32 buques portacontenedores simultáneamente
El tráfico de carga en los puertos marítimos chinos creció un 5,8% el mes pasado.
El tráfico de carga en los puertos marítimos chinos creció un 5,8% el mes pasado.
Pekín
Las cargas extranjeras aumentaron un 8,2%. Los contenedores aumentaron un 8,9%.
El aumento de los peajes en las autopistas certifica el fracaso de las políticas de transporte por carretera del gobierno y del ministro Salvini.
Módena
Franchini: Primero los impuestos especiales, ahora los peajes; un doble golpe que afecta directamente a las pequeñas empresas.
Trasportounito atribuye la responsabilidad del aumento de los peajes de las autopistas al Tribunal Constitucional y a la ART
Génova/Roma
Casu y Simiani (PD): ¿Pero es culpa de los jueces que Salvini no pueda ser ministro?
Xtera Topco será adquirida por una empresa conjunta propiedad de Prysmian (80%) y Fincantieri (20%)
Milán/Trieste
La transacción implica un valor empresarial de 65 millones de dólares.
China lanza un simulacro para probar el corte de los vínculos marítimos de Taiwán
Pekín
Maniobras cerca de las principales zonas portuarias
En octubre, el tráfico de mercancías en los puertos de Génova y Savona-Vado disminuyó un -1,8%
Génova
En los primeros diez meses de 2025 se manejaron 52,9 millones de toneladas (-1,0%)
El 1 de enero, la presidencia de la UIRR será asumida por Jürgen Albersmann
Bruselas
Es vicepresidente y CEO de Contargo
Un barco de Maersk Line ha regresado a transitar por el Canal de Suez
Un barco de Maersk Line ha regresado a transitar por el Canal de Suez
Ismailía
Rabie: Los niveles de tráfico normales se alcanzarán en la región en el segundo semestre de 2026
Hanseatic Global Terminals adquiere el 50% de la empresa que desarrolla el nuevo puerto brasileño de Imetame
Hanseatic Global Terminals adquiere el 50% de la empresa que desarrolla el nuevo puerto brasileño de Imetame
Hamburgo
Se construirá una terminal de contenedores que estará operativa a mediados de 2028
En el tercer trimestre el tráfico de mercancías en el puerto de Civitavecchia disminuyó un -3,0%
Civitavecchia
La carga a granel disminuyó y la carga rodante aumentó. Los volúmenes aumentaron en los puertos de Fiumicino y Gaeta.
El consejo de administración de ZIM rechaza una segunda oferta de compra de la empresa presentada por Glickman y Ungar
Haifa
La junta directiva está evaluando otras propuestas
El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley sobre gobernanza portuaria.
Roma
En el corazón de la nueva estructura se encuentra la creación de Porti d'Italia Spa
La FMC plantea la posibilidad de cerrar puertos estadounidenses a buques españoles
Washington
La agencia estadounidense anuncia la continuación de la investigación sobre los barcos estadounidenses a los que Madrid ha negado el acceso a sus puertos.
Global Ports Holding y Ocean Platform Marinas construirán una nueva terminal de cruceros en el Puerto de Sevilla
Sevilla/Londres
El contrato de concesión tendrá una duración de 25 años
Confitarma: la posición de la Agencia Tributaria corre el riesgo de tener graves repercusiones sobre el empleo de los marinos italianos.
Roma
La Confederación denunció que se han puesto en tela de juicio los criterios de aplicación consolidados adoptados hasta ahora
Bucchioni nombrado presidente pro tempore de la Asociación de Transitarios del Puerto de La Spezia
La Spezia
Se ha iniciado la licitación para el desarrollo del polo de construcción naval en el puerto de Ancona.
Ancona
El Comité de Gestión de AdSP ha aprobado la convocatoria de licitación
El desempeño financiero trimestral de ONE continúa decayendo
Singapur
El volumen de carga contenerizada transportada por la flota se mantiene estable
Se ha firmado la nominación de Laura DiBella para la presidencia de FMC.
Washington
Su mandato expirará el 30 de junio de 2028.
El puerto de Singapur registró un récord de entregas de búnker en 2025
Singapur
La empresa conjunta PSA-MOL gestionará una nueva terminal ro-ro
El puerto de Taranto recibió la visita de una delegación de la empresa japonesa FLOWRA
Taranto
La asociación reúne a 21 de los principales actores energéticos japoneses
Los nuevos pedidos de ABB en un trimestre superan los 10.000 millones de dólares por primera vez.
Zúrich
Creciente demanda en los sectores marítimo, portuario y ferroviario
En Estados Unidos, MSC fue multada con un total de 22,67 millones de dólares.
Washington
La Comisión Federal Marítima ha publicado los resultados de una investigación
CSC Vespucci y Livorno Reefer formarán una única plataforma dedicada a las frutas, verduras y productos exóticos en el puerto de Livorno
Signal Ocean ha adquirido AXSMarine
París/Londres
La empresa ofrece plataformas web para apoyar al sector de alquiler de buques
Stena RoRo ha realizado un pedido de dos buques ro-ro en China con opciones para cuatro más.
Gotemburgo
Fueron diseñados en cooperación con la italiana Naos.
Shanghai Zhonggu Logistics Co. encargará cuatro nuevos portacontenedores de 6.000 TEU
Llevar a la fuerza
El pedido incluirá opciones para dos buques adicionales
Los ingresos de UPS disminuyeron un 2,6% en 2025
Sólo en el último trimestre se registró un descenso del -3,2%.
La ICS ha publicado su análisis periódico del desempeño del Estado del pabellón
Londres
Michail Stahlhut dejará el cargo de director ejecutivo de Hupac en mayo
Ruido
Bertschi: Bajo su liderazgo se ha fortalecido la posición de la empresa como proveedor líder de transporte combinado carretera/ferrocarril en Europa.
Se han nombrado los miembros del Organismo de Asociación de Recursos Marinos de Rávena.
Rávena
Se reunirá por primera vez el 4 de febrero y permanecerá en funciones durante cuatro años.
Messina (Assarmatori): El decreto del MIT sobre el planchado en frío es algo bueno.
Roma
Se trata de un paso fundamental -subrayó- para garantizar que la electrificación de las plataformas sea realmente utilizable.
Contship se ha unido al programa DCSA+ de la Asociación de Envío de Contenedores Digitales.
Melzo
Entre los objetivos se encuentran mejorar la eficiencia de las operaciones de la terminal, la precisión de la planificación y la colaboración con las compañías navieras.
La Federación Obrera Portuaria Argentina amenaza con un paro en los puertos nacionales.
La Plata
Acción en apoyo a los trabajadores del puerto de Concepción del Uruguay
En 2025, el tráfico de mercancías en el puerto de Taranto creció un +0,8%
Taranto
Sólo en el último trimestre se registró un descenso del -22,6%.
El tráfico de contenedores en el puerto de Valencia creció el año pasado un +3,4%
Valencia
Se manejaron 5.662.661 TEU
Fincantieri gana un contrato de la Armada italiana para mejorar la resiliencia cibernética de los buques de guerra
Nueva instalación en Charleston para la producción y prueba de sistemas de propulsión y energía marina
Arlington
Fue inaugurado por Leonardo DRS, filial de la italiana Leonardo
Proyecto para fortalecer la ciberseguridad marítima y portuaria
Brest/Bruselas/Roma
Los socios son France Cyber Maritime, FEPORT y la Federación del Mar
PROXIMAS SALIDAS
Visual Sailing List
Salida
Destinación:
- orden alfabético
- nación
- aréa geogràfica
El tráfico de contenedores en el Puerto de Los Ángeles cayó un 10,6% en el último trimestre de 2025.
Los Ángeles
Se registró una disminución del -0,6% para todo el año.
En los primeros seis meses de funcionamiento, InnoWay Trieste produjo 170 vagones de ferrocarril
Trieste
Está prevista la construcción de 600 unidades en Bagnoli della Rosandra en 2026
Ferretti rechaza la oferta pública de adquisición voluntaria parcial y condicional de KKCG Maritime.
Milán
Se reafirma la fuerte confianza en la estrategia a largo plazo de la empresa
El puerto de Haropa establece un nuevo récord de tráfico de contenedores
El Havre
El año pasado, el tráfico total de mercancías aumentó un +2%
Falleció Decio Lucano, el decano del periodismo marítimo.
Génova
Sus aventuras en papel son innumerables, entre ellas "Vita e Mare" y "TMM", pero también digitales con "DL News".
Marsa Maroc encarga 106 tractores de terminal eléctricos a Terberg
Benschop
Serán empleados en el puerto de Nador West Med
Una única oferta vinculante de Dubai para la compra del puerto marítimo Ro-Port de Venecia
Venecia
La empresa gestiona la terminal de las autopistas del mar y de los cruceros en Fusina
Contargo adquiere el 50% de Cargo-Center-Graz Logistik
Mannheim
La compañía alemana amplía su red intermodal a los puertos adriáticos de Koper y Rijeka.
El puerto de Long Beach manejó un tráfico récord de contenedores en 2025
Playa larga
En el último trimestre se registró un descenso del -8,8%.
HMM introducirá soluciones de navegación autónoma basadas en IA en 40 buques
Seúl
Contrato con Avikus y acuerdo con KSOE
Dos nuevas conexiones ferroviarias con Alemania desde el Interpuerto de Padua
Padua
Son operados por InRail y LTE Italia
Intersea se ha convertido en el agente general en Italia de la portuguesa GS Lines
Génova
La naviera forma parte del Grupo Sousa
MSC y la empresa qatarí Maha desarrollarán y gestionarán el puerto libio de Misurata
París/Misurata
Se espera una inversión de 1.500 millones de dólares
F2i se adjudica la concesión del puerto turístico de Lavagna
Milán
El contrato de concesión tendrá una duración de 50 años
Eni bota el casco del buque Coral North FLNG
Geoje/San Donato Milanese
Se utilizará en las aguas costeras de Cabo Delgado, al norte de Mozambique.
Laghezza ha adquirido un almacén logístico en Sarzana
La Spezia
El objetivo es establecer un centro local para actividades de producción local.
Se ha inaugurado la terminal de contenedores del Mar Rojo en el puerto egipcio de Sokhna.
Sokhna
Es operado por una empresa conjunta de Hutchison Ports, COSCO y CMA Terminals.
El ferry GNV Altair se ha unido a la flota de GNV
Génova
Tiene una capacidad de 2.700 pasajeros y 915 metros lineales de material rodante.
Maersk confirma la reanudación de los tránsitos del MECL por el Canal de Suez
Copenhague
La línea conecta India y Oriente Medio con la costa este de Estados Unidos.
Ignazio Messina & C. ha adquirido el control total de Thermocar
Génova
La empresa genovesa opera en el sector de la logística de contenedores refrigerados a temperatura controlada.
La junta directiva de Genco rechazó la propuesta de adquisición de Diana Shipping.
Nueva York/Atenas
La compañía estadounidense, sin embargo, deja un rayo de esperanza al admitir la validez de la fusión.
MSC incluirá el puerto de Trieste en la ruta Dragon Italia-EE.UU.
Ginebra
Se llegará al puerto juliano a partir de la segunda quincena de febrero
De Wave Group ha adquirido la empresa francesa DL Services.
Génova
La empresa está especializada en el diseño de cocinas industriales y el suministro de componentes técnicos y repuestos a bordo.
El servicio transatlántico TUX de CMA CGM hará escala en el puerto de Salerno
Marsella
La línea conecta Turquía con la costa este de EE.UU.
Nuevas conexiones intermodales entre el norte de Italia y Bélgica por GTS Rail y CargoBeamer
Bari/Leipzig
Activado en las líneas Padua-Zeebrugge y Lieja-Domodossola
El tráfico de cruceros en el puerto de El Pireo aumentó un 9% el año pasado
El Pireo
Se movilizaron aproximadamente 1,85 millones de pasajeros
En 2025, el tráfico de cruceros en el puerto de Génova creció un +6,5%
Génova
Los pasajeros del ferry bajan un 3,6%
Grimaldi recibió el PCTC Grande Manila
Nápoles
El buque tiene una capacidad total de 9.241 CEU.
El crucero de expedición Exploris One será subastado
Nantes
Tiene una capacidad de 144 pasajeros y 102 tripulantes.
SeaCube Container Leasing ha adquirido Martin Container.
Montvale
La empresa se especializa en el segmento de contenedores refrigerados.
Pisano: La Zona Logística Simplificada tiene una gran importancia estratégica para el puerto de La Spezia.
La Spezia
RINA y HPC lanzan un proyecto para promover puertos verdes en la región del Caspio
Génova
Contrato de cinco años con la OSCE
Vard construirá cuatro buques robóticos multipropósito para Ocean Infinity
Trieste
El contrato tiene un valor total de más de 200 millones de euros.
Hanseatic Global Terminals se convertirá en el único propietario de Florida International Terminal
Róterdam
El 19 de enero se celebrará en Génova una conferencia sobre la congestión en el sistema logístico del noroeste.
Génova
Se celebrará en el Salón de la Transparencia de la Región de Liguria.
El sector del transporte entra en un punto de inflexión con la adopción de la inteligencia artificial
Ulm
Sin embargo, la mayoría de las empresas aún se encuentran en las primeras etapas de este proceso.
Finalizadas las obras de ampliación del canal de acceso al puerto de Livorno.
Livorno
El ancho entre ambas orillas se incrementará de 70 a 120 metros.
Nexans establece un récord de profundidad en el tendido de un cable submarino de alta tensión en el Tirreno
París
Instalación a -2.150 metros
Fondos para que los puertos españoles se adapten al uso de la energía eólica y otras energías renovables marinas
Madrid
Programa con un valor total de 212 millones de euros
CMD - Costruzioni Motori Diesel vuelve a ser propiedad totalmente italiana
Atella
Giorgio y Mariano Negri han adquirido el 67% del capital de la china Loncin Motor Co.
Intesa Sanpaolo financia la construcción de tres PCTC para Grimaldi Euromed.
Milán
Los nuevos barcos se entregarán a finales de este año.
Medlog adquiere las operaciones intermodales australianas de Seaway
Fremantle
La transacción se completará dentro del primer trimestre de este año.
El MIT ha actualizado las medidas de ciberseguridad para los buques, puertos e instalaciones portuarias nacionales
Roma
Se ha publicado una circular que, entre otras cosas, introduce la formación del personal
V.Group ha comprado la empresa danesa Njord
Londres
La empresa ofrece a la industria naviera soluciones para la eficiencia energética y la descarbonización.
Incendio a bordo del ferry Majestic en el puerto de Génova
Génova
Las llamas fueron extinguidas por la intervención de los bomberos de a bordo y no provocaron heridos.
COSCO adquirirá el control de la empresa alemana de logística Zippel
Hamburgo
Acuerdo para adquirir el 80% de su capital
El puerto de Colombo establece un nuevo récord anual de tráfico de contenedores
Colón
La Autoridad Portuaria de Sri Lanka firma un acuerdo con el grupo naviero francés CMA CGM
Viasat saldrá del capital de la británica Navarino
Londres
ICG apoyará a los hermanos Tsikopoulos en la reinversión en la empresa
El gobierno de Palau garantiza el pleno funcionamiento del Registro Naval
Koror
Moisés (BMT): Los servicios continúan prestándose de acuerdo con los procedimientos y estándares internacionales
En los primeros nueve meses de 2025, el transporte de mercancías en la red ferroviaria austriaca aumentó un +1,4%.
Viena
Sólo en el tercer trimestre se registró un crecimiento del +4,9%
Saipem gana un contrato offshore de 425 millones de dólares para desarrollar el yacimiento de gas Sakarya.
Se firmó el decreto para la distribución de recursos del PNRR a los interpuertos.
Roma
Se espera un desembolso de 1,9 millones de euros
Messina, empresa genovesa, lanza un nuevo servicio a Argelia.
Génova
La rotación toca los puertos de Fos, Génova, Barcelona, Argel, Fos
FS Logistix es la primera empresa en Europa en certificar su huella de carbono para el transporte de mercancías.
Roma
La empresa del grupo FS ha obtenido la certificación ISO 14067
WASS (Grupo Fincantieri) gana un contrato de suministro de torpedos para la Armada de la India
Trieste
Contrato con un valor total de más de 200 millones de euros
El FHP Intermodal entrará en funcionamiento el 1 de enero
Milán
El Grupo FHP completa el proceso de integración entre sus filiales CFI Intermodal y Lotras
El crucero Coral Adventurer encalló en Papúa Nueva Guinea.
Puerto Moresby
No hay daños a las personas a bordo
d'Amico International Shipping encarga dos nuevos buques cisterna MR1 a Guangzhou Shipyard International.
Puerto de Gioia Tauro: Se aprueba nuevamente la reducción de la tarifa de fondeo
Gioia Tauro
Se ha asignado un importe total de 1,5 millones de euros
El Consejo de Estado ha confirmado la legitimidad de la licitación para el nuevo muelle de Ravano en La Spezia.
Roma/La Spezia
Se confirma la sentencia del TAR para Liguria.
Hupac pondrá en marcha un nuevo servicio de tren lanzadera entre Duisburg y Novara.
Ruido
Programe seis rotaciones por semana
Se han asignado las franjas horarias de atraque de ferry para Piombino y la isla de Elba en 2026.
Livorno
Proceso de financiación del proyecto para la primera planta de producción de hidrógeno en el puerto de La Spezia
La Spezia
Proyecto para proporcionar suministros "móviles" a vehículos como locomotoras y barcos
La nueva terminal de hidroplanos del puerto de Messina llevará el nombre de una víctima de feminicidio.
Mesina
La iniciativa para recordar a Omayma Benghaloum
Tres nuevas grúas de patio e-RTG han llegado a la terminal PSA Venecia-Vecon
Venecia
Inversión de 8,5 millones de euros
Fincantieri entrega el segundo buque de combate multipropósito a la Armada de Indonesia
Trieste
Ceremonia en el astillero de Muggiano
En junio el grupo Grendi se dotará de un quinto buque ro-ro
Génova
Tendrá una capacidad de carga de 3.000 metros lineales.
Se ha firmado la renovación del contrato de trabajo de los directivos de empresas de transporte y logística.
Roma
Firmado hoy por Manageritalia y Confetra
Bruselas ha aprobado el préstamo para rescatar a la empresa de transporte ferroviario de mercancías Lineas.
Bruselas
Sesenta y un millones de euros concedidos por el gobierno belga
Green Mobility Partners y KKR se asocian para crear una plataforma europea de arrendamiento ferroviario
Fráncfort
Una empresa estadounidense invierte en GMP
Saipem gana contrato EPCI offshore en Qatar
Milán
El contrato tiene un valor aproximado de 3.100 millones de dólares.
Wärtsilä vende su división Gas Solutions a la firma de capital privado alemana Mutares.
Helsinki/Múnich
El Banco de China financia la compra de Grande Melbourne de Grimaldi Euromed
Importe de 57 millones de euros
GeneSYS Informatica (Fratelli Cosulich) ha adquirido el 51% del capital de Navimeteo
PUERTOS
Puertos italianos:
Ancona Génova Rávena
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Liorna Taranto
Cagliari Nápoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venecia
Interpuertos Italianos: lista Puertos del mundo: Mapa
BANCO DE DATOS
Armadores Reparadores navales y astilleros
Expedicionarios Abastecedores de bordo
Agencias marítimas Transportistas
MEETINGS
El 19 de enero se celebrará en Génova una conferencia sobre la congestión en el sistema logístico del noroeste.
Génova
Se celebrará en el Salón de la Transparencia de la Región de Liguria.
La conferencia de Spediporto "Aprovecha las oportunidades navegando las tensiones comerciales" se celebrará en Génova el 1 y 2 de diciembre.
Génova
Se celebrará en el Salón de Congresos de Banca Bper
››› Archivo
RESEÑA DE LA PRENSA
Bulgarian court rejects extradition of Russian owner of a ship linked to Beirut port blast
(ABCNEWS.com)
Three UAE Firms Eye Investment In Kenya's Port, Renewable Energy, And Shipping Projects
(Capital FM Kenya)
››› Reseña de la Prensa Archivo
FORUM de lo shipping y
de la logística
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivo
KSOE obtiene un pedido de 466 millones de dólares para cuatro buques portacontenedores
Lysaker/Seongnam
NYK y Ocean Yield adjudican un pedido para cuatro nuevos transportadores de GNL
El Servicio Adriático 1 de ONE también hará escala en el puerto de Ancona
Singapur
La línea a Damietta tiene una frecuencia semanal.
Se han finalizado los trabajos de consolidación en el muelle Riva en el puerto de Ortona.
Ancona
Trece millones es el coste de la adecuación de la infraestructura
Vard ha firmado un acuerdo de cooperación con el instituto de investigación noruego Norce
Ålesund
Afecta a todos los campos de investigación e innovación en el sector naval.
La transición energética, la simplificación regulatoria, la competitividad de la industria marítima y la gobernanza portuaria son las prioridades de Confitarma.
Roma
Federlogistica informa sobre la imposibilidad de que la carga del proyecto circule por las carreteras del noroeste.
Génova
Falteri: Estamos ante una verdadera crisis sistémica.
Los accionistas de ZIM vuelven a llegar a un acuerdo
Haifa
Se alcanza acuerdo sobre candidatos para la renovación de la junta directiva
Fusión por incorporación de Degrosolutions a CLS
Milán
Castelli: Nuestro objetivo es reforzar nuestra trayectoria de crecimiento en el mercado italiano de carretillas elevadoras.
Se aprueban medidas de apoyo a la reinserción laboral de los trabajadores de la empresa Pippo Rebagliati de Savona-Vado.
Génova
Se han iniciado los trámites administrativos para el planchado en frío en la terminal de cruceros del puerto de Savona.
Assiterminal informa sobre una agresión a un trabajador en la terminal Vado Gateway.
Génova
No es tolerable -subrayó la asociación- que ocurran episodios similares.
Se ha creado el Comité de Gestión de la Autoridad Portuaria del Mar Adriático Centro-Norte.
Rávena
Está compuesto por Francesco Benevolo, Luca Coffari, Tomaso Triossi y Maurizio Tattoli.
Stonepeak (Textainer) completa la adquisición de Seaco
Hamilton
Fue vendido por Bohai Leasing Co. de China.
En el segundo trimestre de 2025, el tráfico de carga en los puertos griegos disminuyó un -3,9%.
El Pireo
Los pasajeros aumentaron un +0,9%
AD Ports participa en el desarrollo del tráfico de contenedores en el puerto de Shuaiba
Abu Dabi
Acuerdo con la Autoridad Portuaria de Kuwait
La UE amplía la lucha contra la flota fantasma rusa para incluir a operadores que faciliten su despliegue
Bruselas
Cinco personas más y cuatro empresas multadas
En noviembre, el puerto de Barcelona gestionó 296.000 contenedores (+1,0%)
Barcelona
Los contenedores de importación y exportación están aumentando y los contenedores de tránsito están disminuyendo.
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Génova - ITALIA
tel.: +39.010.2462122, fax: +39.010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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Director: Bruno Bellio
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