 Il Tribunale dell'UE ha stabilito che la Commissione Europea ha
sbagliato ritenendo superfluo fissare una soglia per le emissioni di
metano delle navi alimentate a gas naturale liquefatto nei criteri
della tassonomia verde. La sentenza, depositata mercoledì
dalla Prima Sezione, annulla parzialmente la decisione con cui
l'esecutivo europeo aveva respinto la richiesta di riesame interno
presentata dalle tre organizzazioni ambientaliste Dryade (Belgio),
Fossielvrij NL (Olanda) e Protect Our Winters Austria. Il 14 gennaio
2024 le ONG, infatti, avevano chiesto alla Commissione, ai sensi del
regolamento Aarhus, il riesame del regolamento delegato europeo n
2485 del 27 giugno 2023. Quell'atto ha inserito nella tassonomia UE,
cioè nel sistema dell'Unione che stabilisce quali attività
economiche possono dirsi sostenibili, nuovi criteri di vaglio
tecnico per la costruzione e il leasing di aeromobili, il trasporto
aereo e il trasporto marittimo di merci e passeggeri. Il rigetto
della Commissione è del 16 giugno 2024.
Secondo le ONG, i criteri erano troppo deboli e avrebbero potuto
far classificare come sostenibili investimenti in navi e aerei a
combustibili fossili, in contrasto con l'obiettivo di un percorso di
riduzione delle emissioni globali di gas serra progettato per
limitare il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5 °C
rispetto ai livelli preindustriali, in linea con l'Accordo di
Parigi. A sostegno del ricorso avevano invocato cinque motivi.
I giudici dell'UE hanno respinto i primi tre motivi: quello sui
requisiti generali dell'articolo 19 del regolamento sulla
tassonomia, quello sulla verificabilità dei criteri per
l'aviazione e quello sugli errori manifesti di valutazione nello
stesso settore. Il criterio del “tasso di sostituzione”
per gli aerei, uno degli aspetti più contestati, ha quindi
retto al vaglio del Tribunale. Sul trasporto marittimo il quarto
motivo era articolato in tre parti. La prima e la seconda sono state
dichiarate irricevibili, in particolare perché gli argomenti
erano nuovi rispetto a quelli presentati nella richiesta di riesame.
La terza è stata invece accolta in parte, ed è quella
che fa la differenza.
Per le navi alimentate a gas naturale
liquefatto che non riescono a rispettare il criterio di emissioni
zero allo scarico, i criteri richiedono tra l'altro di dimostrare
“l'uso di misure e tecnologie all'avanguardia” per
attenuare il methane slip, cioè il metano incombusto che
sfugge dai motori. Le ONG sostenevano che, senza una definizione di
queste misure e senza una soglia di emissioni, il rispetto del
criterio non fosse facilmente verificabile, come invece richiede
l'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento.
Il Tribunale ha respinto la prima doglianza: la Commissione non era
tenuta a definire nel dettaglio le “tecnologie
all'avanguardia”, descritte nella letteratura tecnica e non
contestate sul punto dai ricorrenti. Ha invece accolto la seconda.
La Commissione sosteneva che la salvaguardia fosse di natura
qualitativa, ma al tempo stesso ammetteva che la verifica del
rispetto sarebbe avvenuta attraverso le soglie previste dal
regolamento FuelEU Maritime e secondo linee guida ancora in fase di
elaborazione. Per i giudici, il ragionamento è
contraddittorio. Se la verifica richiede il rispetto di soglie, il
criterio deve contenerle o rinviare espressamente a una norma che le
preveda, altrimenti non si può dire che la verifica sia facile.
Il Tribunale ha anche respinto l'argomento, avanzato
dalla Commissione, secondo cui bisognerebbe tenere conto del
contesto normativo: quel contesto può cambiare o non essere
abbastanza chiaro. L'assenza di soglie nel criterio sembra piuttosto
dipendere da una questione di tempistica, dato che il FuelEU
Maritime è stato adottato dopo il regolamento delegato.
Il quinto motivo, presentato in via subordinata, che contestava
che vi fossero prove scientifiche concludenti sul contributo
sostanziale del criterio alla mitigazione climatica, è stato
respinto in parte perché irricevibile, in parte perché
infondato. Secondo il Tribunale, sostenere che i criteri non siano
abbastanza ambiziosi non basta a dimostrare un errore manifesto di
valutazione. Sarebbe stato necessario provare che non fossero idonei
a ridurre gradualmente le emissioni, cosa che i ricorrenti non hanno
né dimostrato né sostenuto.
Il dispositivo annulla quindi la decisione della Commissione
Europea solo nella parte in cui ha ritenuto non necessario fissare
una soglia o un limite per le emissioni di metano nei criteri delle
sezioni 6.10(e) e 6.11(d). La sentenza del Tribunale dell'Unione
Europea, pertanto, non toglie il trasporto marittimo dalla
tassonomia e non rende automaticamente non ammissibili le navi
alimentate a GNL. La Commissione dovrà ora stabilire come
definire e inserire la soglia nel quadro della tassonomia.
Le organizzazioni ricorrenti hanno accolto la decisione sul
metano come un segnale che va oltre il trasporto marittimo. Il gas -
hanno sostenuto - non può essere considerato un combustibile
di transizione pulito, perché le sue emissioni di metano non
possono essere ignorate. Si sono dette però deluse per il
resto della sentenza. Dryade ha osservato che il Tribunale non ha
censurato alcun criterio per l'aviazione e assegna alla Commissione
un'ampia discrezionalità, il che lascia irrisolta la
questione di fondo: navi e aerei a combustibili fossili non
dovrebbero essere etichettati come investimenti sostenibili.
Fossielvrij NL ha parlato di un “debole richiamo” alla
Commissione e ha ricordato che la tassonomia è nata per
rendere più facile ed attraente per banche e fondi pensione
il finanziamento di soluzioni climatiche autentiche. Anche per
questo - ha rilevato l'associazione olandese - i veicoli oggi
acquistati resteranno in servizio fino a trent'anni, con il rischio
di cristallizzare per decenni la dipendenza dai fossili.
Quanto al quinto motivo proposto dalle ONG ricorrenti, Dryade ha
poi spiegato perché, a suo avviso, la questione sia così
rilevante: il peso della tassonomia sui flussi finanziari è
sistemico, dato che viene usata da istituzioni finanziarie pubbliche
e private per costruire le proprie strategie di sostenibilità
e orienta gli investimenti delle imprese. Per quanto riguarda
l'aviazione, l'organizzazione belga ha citato un rapporto di CE
Delft, ripreso in un documento di Opportunity Green dello scorso
mese, secondo cui oltre la metà della spesa in conto capitale
delle compagnie aeree europee nel 2025 è stata classificata
come allineata alla tassonomia, quasi tutta come spesa di
transizione per nuovi aerei a combustibile fossile e per la loro
manutenzione. Sarebbe l'unico caso, su 115 settori esaminati, con
una quota così alta. In un settore che secondo le proiezioni
arriverà a rappresentare il 90% delle emissioni dei trasporti
dell'UE nel 2050, per le ONG ciò dimostra che i criteri sono
troppo permissivi.
La partita, tuttavia, non si chiude con la sentenza depositata
mercoledì. Entro due mesi dalla pubblicazione ciascuna parte
può proporre impugnazione davanti alla Corte di Giustizia
dell'UE, limitata ai motivi di diritto, e le ONG hanno annunciato
che studieranno il testo assieme ai loro legali prima di decidere.
Intanto il quadro si muove su altri fronti. Le organizzazioni
hanno ricordato una recente sentenza del Tribunale dell'UE secondo
cui l'esclusione dei jet privati dalla tassonomia non era sorretta
da prove sufficienti, e la Commissione Europea starebbe ora
valutando se includere anche quell'attività. Entro fine
dicembre, inoltre, è attesa la pubblicazione da parte della
Commissione di una versione rivista e “semplificata” dei
criteri tecnici della tassonomia, anche per trasporto aereo e
marittimo. Secondo le ONG, le bozze per aviazione e trasporto
marittimo allungherebbero il periodo in cui navi e aerei a
combustibili fossili potrebbero risultare conformi.
Fossielvrij NL ha chiesto al commissario europeo al Clima, Wopke
Hoekstra, di cogliere questa occasione per escludere i mezzi più
inquinanti. Per Dryade, i nuovi criteri dovrebbero basarsi su prove
scientifiche solide e non su modelli forniti dall'industria. Nel
trasporto marittimo dovrebbero escludere le navi a combustibili
fossili, compreso il gas naturale liquefatto, a causa del rischio di
metano incombusto che fuoriesce dai motori. Per l'aviazione
dovrebbero includere solo aerei elettrici o alimentati da carburanti
sintetici. Dovrebbero inoltre tenere conto, lungo tutto il ciclo di
vita, anche degli effetti climatici non legati alla CO2, come le
scie di condensazione e gli ossidi di azoto degli aerei.
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