 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione
Quinta Ter, con sentenza deliberata il 13 ottobre ha deciso una
nuova controversia sui canoni delle concessioni demaniali marittime
accogliendo il ricorso dell'Associazione Italiana Terminalisti
Portuali (Assiterminal) assieme a 16 società portuali
concessionarie, tra cui terminalisti dei porti di Genova, La Spezia,
Napoli, Venezia, Ravenna e Ancona.
La sentenza conferma l'orientamento già espresso dalla
stessa Sezione in casi analoghi. Con la sentenza n. 13 del 2 gennaio
2025 il TAR Lazio ha annullato il decreto del direttore generale per
la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il Trasporto
marittimo e per Vie d'acqua interne del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2022 che aveva
aggiornato i canoni 2023 con un aumento del 25,15% rispetto al 2022,
utilizzando l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti
industriali. Secondo il TAR, però, l'articolo 4 del
decreto-legge n. 400/1993 non prevedeva quell'indice. La norma fa
riferimento all'indice dei valori per il mercato all'ingrosso, e
l'ISTAT ha chiarito che l'indice usato dal Ministero comprende anche
i prodotti dell'attività di fornitura di energia elettrica,
gas e acqua, esclusi dal primo. Nel frattempo il legislatore era
intervenuto con una norma qualificata come interpretativa chiarendo
che, in assenza dell'indice all'ingrosso prodotto dall'ISTAT, esso
si intende sostituito dall'indice dei prezzi alla produzione dei
prodotti industriali. Sulla base di questa norma il dicastero aveva
adottato il decreto n. 164 del 18 settembre 2025 con cui ha
aggiornato le misure unitarie dei canoni per il 2025 e annullato
d'ufficio il precedente decreto di aggiornamento già
registrato alla Corte dei Conti. La circolare n. 200 del 31 ottobre
2025 ha poi trasmesso il decreto con le relative tabelle. Secondo i
ricorrenti, quelle tabelle riproponevano l'incremento del 25,15% già
annullato dal TAR.
In particolare, i ricorrenti hanno
lamentato la violazione del giudicato derivante dalla sentenza n.
13/2025, la violazione del principio di legalità e di riserva
di legge, lo sviamento di potere, la lesione della certezza del
diritto e del legittimo affidamento, nonché il divieto di
retroattività. Il Ministero ha replicato che il decreto è
stato adottato in applicazione della nuova norma di legge, il che
escluderebbe la violazione del giudicato, ed ha sostenuto che i
decreti 2023 e 2024 erano stati caducati dal giudice amministrativo
e che la nuova disposizione regola per l'avvenire il solo anno 2025.
Con l'ultima sentenza, il TAR Lazio ha accolto il
ricorso richiamando le proprie recenti sentenze, il cui ragionamento
si articola in tre passaggi. Si osserva che l'aggiornamento 2025,
fissato a -0,65%, è stato applicato al canone 2024, a sua
volta calcolato sul canone 2023 già maggiorato del 25,15% con
il decreto annullato. Secondo i giudici, in questo modo il Ministero
ha di fatto recuperato un parametro illegittimo, rendendo efficace
per gli anni successivi un aumento contenuto in un atto annullato in
via definitiva.
Inoltre, il TAR rileva che la norma del decreto-legge 73/2025
non è di interpretazione autentica: il testo potrebbe aver
indotto il Ministero a considerarla tale, e quindi retroattiva. Ma,
richiamando la giurisprudenza costituzionale, il TAR ricorda che una
norma è davvero interpretativa solo se esprime un significato
già riconducibile alla disposizione interpretata. Qui invece
un indice è stato sostituito con un altro, non contenuto nel
primo né frutto di una sua diversa lettura, perché i
due indici si basano su elementi di calcolo differenti. La norma è
quindi innovativa e vale solo per il futuro.
Relativamente all'illegittimità della parte retroattiva,
la sentenza del TAR spiega che il decreto è illegittimo nella
parte in cui, anziché introdurre il nuovo parametro solo
dall'entrata in vigore del decreto-legge 73/2025, ha esteso i suoi
effetti ai canoni 2023 e 2024, ereditando così il vizio della
base di calcolo degli anni precedenti. Per le stesse ragioni è
illegittima anche la circolare n. 200/2025 con le tabelle allegate,
che sostituiscono quelle della precedente circolare dell'11 agosto
2025, relativa al decreto ministeriale n. 152/2025, poi non più
pubblicato e sostituito dal n. 164/2025.
La sentenza circoscrive quindi il perimetro dell'annullamento,
con il Ministero che resta libero di applicare l'indice dei prezzi
alla produzione dei prodotti industriali, ma solo per il futuro,
mentre non può usarlo per rideterminare, direttamente o
indirettamente, la base di calcolo dei canoni pregressi.
L'elenco dei ricorrenti nella sentenza comprende, oltre ad
Assiterminal, le società Adriatic Container Terminal, Caronte
& Tourist, Comet Maritime Terminals, HHLA Plt Italy, La Spezia
Container Terminal, Magazzini Generali Silos Frigoriferi, Psa Genova
Prà, Servizi Norimberga, Steinweg-Gmt, Steinweg-Romani,
Terminal Contenitori Porto di Genova, Terminal Napoli, Terminal
Rinfuse Venezia, Terminal Traghetti Napoli, Traiana
Imbarchi-Sbarchi-Spedizioni e Terminal Container Ravenna.
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