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Il TAR per la Puglia annulla la nomina di Haralambides a presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi
I giudici ritengono che la cittadinanza italiana sia un requisito indispensabile per accedere alla carica
27 giugno 2012
I giudici della sede di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza che pubblichiamo di seguito, hanno annullato gli atti di nomina di Hercules Haralambides a presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi accogliendo il ricorso presentato da Calogero Casilli, ingegnere brindisino a suo tempo designato alla carica di presidente dell'ente portuale cittadino nelle terne presentate dalla Provincia e della Camera di Commercio.

La decisione è basata sulla cittadinanza di Haralambides, che è di nazionalità greca: nel pronunciamento, infatti, i giudici spiegano che «si deve ritenere che la cittadinanza italiana sia un requisito indispensabile per accedere alla carica di presidente dell'Autorità Portuale».

Haralambides era stato nominato presidente della Port Authority un anno fa ( del 7 giugno 2011). In precedenza Casilli aveva già presentato un ricorso al TAR contestando ad Haralambides di non aver padronanza della lingua italiana, ricorso che però era stato però respinto.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1452 del 2011, proposto da:
Calogero Casilli, rappresentato e difeso dagli avv. Romeo Russo, Alessandra Menduni, Fabio Patarnello, Luigi Mariano, con domicilio eletto presso Romeo Russo in Lecce, via T. Tasso, 45;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; Autorità Portuale di Brindisi, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Vantaggiato, Giuseppe M. Giacomini, Roberto Damonte; Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brindisi;

nei confronti di

Iraklis Haralambidis, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe M. Giacomini, Angelo Vantaggiato, Giorgia Scuras, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

per l'annullamento

- del decreto del 7 giugno 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale è stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Brindisi il prof. Hercules Haralambides;

e comunque di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o consequenziale e tra essi i seguenti atti:

- nota del 12/01/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0015455-18/04/2011-uscita;

- nota del 11/05/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- nota del presidente della Regione Puglia ADO 021 del 29/04/2011-0005338;

- parere della IX commissione trasporti della Camera dei deputati nella seduta del 25/05/2011;

- parere della IX commissione trasporti della Camera dei deputati nella seduta del 31/05/2011;

- parere dell'VIII commissione permanente lavori pubblici e comunicazioni del Senato del 1 giugno 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Autorità Portuale di Brindisi e di Hercules ( Iraklis ) Haralambides;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori Patarnello Fabio, anche in sostituzione di Russo Romeo e Mariano Luigi, Menduni Alessandra, Musio Fernando, Damonte Roberto, anche in sostituzione di Scuras Giorgia, Vantaggiato Angelo, Giacomini Giuseppe.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I - Casilli Calogero impugna il decreto in data 7 giugno 2011 con quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato Presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi il Prof. Hercules ( Iraklis ) Haralambides;impugna altresì gli atti presupposti.

Deduce i seguenti motivi:

violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt.1, lett.a) e b), 2 lett. a) del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n.174;dell'art. 6, comma1, lett. a)b)c), commi 2, 3 e 4 e degli artt.12 e 18 della L. n.84/1994;dell'art. 38, commi 1 e 2, del d.lgs. n.165 del 2001;dell'art. 3, comma 26, del d.lgs. n.163 del 2006;dell'art. 48 del Trattato 25 marzo 1957;dell'art. 1, comma 993, della L. n.296 del 2006;eccesso di potere, manifesta ingiustizia, contraddittorietà, illogicità, incongruità della motivazione.

Conclude per l'annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati.

Si costituiscono in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Autorità Portuale di Brindisi e il Prof. Hercules ( Iraklis ) Haralambides contestando l'interesse al ricorso e la fondatezza delle censure sollevate.

Con ordinanza n.751 del 2011 è stata respinta l'istanza cautelare.

All'udienza del 24 maggio 2012 la causa è stata ritenuta per la decisione.

II – A – Preliminarmente vanno affrontate le eccezioni di rito.

L'art. 8, primo comma, della legge n.84 del 1994 recita : “Il presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7.”

La legittimazione del ricorrente è indubbia atteso che lo stesso ha partecipato al procedimento finalizzato alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi essendo stato incluso nella terna di nomi indicati dalla Provincia di Brindisi ed essendo stato designato dalla Camera di commercio di Brindisi.

L'aver omesso l'impugnativa dell'atto col quale il Comune di Brindisi ha concluso la selezione dallo stesso indetta, designando il prof. Haralambides, non incide sulla consistenza della posizione giuridica vantata dal ricorrente, dato che la legge prevede tre soggetti o gruppi di soggetti investiti del potere di designare i candidati ( uno per ogni soggetto o gruppo di soggetti) e il Comune di Brindisi è solo uno di questi soggetti.

Deve, infine, escludersi la sottrazione della vicenda allo scrutinio del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7, primo comma secondo periodo, c.p.a.

Nella specie, a prescindere dai dubbi in ordine alla possibilità che un Ministro della Repubblica, cioè uno dei membri del Governo, possa adottare un atto che attenga all'organizzazione politica (ipotesi che il codice del processo amministrativo riconnette al Governo nella sua unità ), il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato un provvedimento che attiene ad uno fra i molteplici fini dello Stato e quindi non rientra nell'ambito dell'organizzazione generale, cioè politica, attenendo invece all'ambito amministrativo, seppure al più elevato livello

B – Nel merito il ricorso è fondato.

a a - Il primo nodo da sciogliere è relativo alla natura giuridica dell'Autorità portuale.

Secondo l'art. 6, secondo comma, della legge n.84 del 1994 “L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonché di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della presente legge “ ( che concerne il personale delle organizzazioni portuali ).

Altra fonte normativa è l'art. 1, comma 993, della legge n.296 del 2006, secondo il quale “Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”

Quanto alle interpretazioni giurisprudenziali della natura giuridica dell'Autorità portuale si rammentano le pronunce della Corte di Cassazione n. 13729 del 2000 e n.12232 del 2004, la sentenza della C.G.A.R.S. 16 febbraio 2011 n.134; per la sua ampiezza, il parere della III Sezione del Consiglio di Stato 25 luglio 2008 n.2361.

Le pronunce della Corte di Cassazione ( la prima delle quali riguarda proprio l'Autorità portuale di Brindisi ) affermano la natura di ente pubblico economico con specifico riferimento alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro, la pronuncia del Consiglio di Giustizia amministrativa privilegia il dato letterale dell'art. 1, comma 993, della legge n.296 del 2006.

Il parere del Consiglio di Stato si fonda sull'analisi delle funzioni svolte dall'ente.

Non può essere che questo l'approccio alla questione, dato che l'art. 6, secondo comma, della legge n.84 del 1994 sottrae l'Autorità portuale alla disciplina del d.lgs. n. 29 del 1993 ( ora d.lgs. n.165 del 2001 ), che riguarda anche gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

L'art. 1, comma 993, della legge n. 296 del 2006 definisce, invece, espressamente l'Autorità portuale come ente pubblico economico.

L'una e l'altra definizione attengono a specifici profili dell'azione dell'Autorità :l'una riguarda il rapporto di lavoro, l'altra il regime fiscale.

Nella specie si tratta della preposizione di un soggetto al vertice dell'organizzazione dell'ente, sicché si deve fare riferimento al complesso delle funzioni da questo svolte, al fine di definirne la collocazione nell'ordinamento, ferme restando talune specificità normativamente disciplinate.

b b – In base all'art. 6, primo comma, della legge n.84 del 1994 l'Autorità svolge i seguenti compiti :

“a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24 ;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione ;

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge .”

L'ampiezza dei compiti dell'Autorità è meglio intellegibile, tuttavia, dalla elencazione dei compiti affidati al Presidente della stessa dal successivo art.8, terzo comma, che recita:

“Il presidente dell'autorità portuale:

a) presiede il comitato portuale;

b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;

c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale;

d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa;

e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;

f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;

g) ( lettera abrogata dall'art. 2, d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 647 );

h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione ;

i) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi1e 3;

l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;

m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessita` ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili .

n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;

n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale .”

Tutte queste sono competenze di natura prettamente pubblicistica (come predisporre il piano regolatore portuale e il piano operativo triennale e sottoporli al Comitato portuale o assicurare la navigabilità ), volte indirettamente o direttamente a migliorare, promuovere l'inserimento della struttura nel mercato.

La separazione fra la promozione del mercato e la partecipazione allo stesso in regime di parità con altri operatori è affermata a chiare lettere dall'art. 6, sesto comma, che recita : “Le autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche .”

La partecipazione diretta al mercato ( seppure in una posizione privilegiata ), cioè la connotazione essenziale dell'ente pubblico economico ( entità peraltro superata nell'evoluzione successiva dell'ordinamento che, nel settore del servizi pubblici, privilegia le società per azioni ), si esprime solo nell'ipotesi di cui all'art. 23, quinto comma, della legge n.84 del 1994, secondo il quale : “Le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria “.

E ‘ questa, però, un'ipotesi di inserimento nel mercato che, per il carattere di eventualità e ancor più per la marginalità rispetto al complesso dei poteri esercitati e delle attività svolte, non è idonea a definire la collocazione – necessariamente unitaria – dell'Autorità portuale nell'ordinamento.

Si può, pertanto, concludere nel senso che l'Autorità portuale, per la assoluta prevalenza dei compiti pubblicistici affidatile dalla legge e per le modalità con le quali li persegue, è un ente pubblico non economico.

c c - L'art. 51, primo e secondo comma, della Costituzione recita :” Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini .

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.”

Il potere attribuito alla legge di parificare ai cittadini “gli italiani non appartenenti alla Repubblica” esplicita che il Costituente ha inteso non legittimare i cittadini ad accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, ma consentire solo agli stessi tale accesso.

Posto che tutti gli uffici pubblici non sono su un piano di parità fra di loro e con le cariche elettive e che il dettato costituzionale si riferisce agli uffici pubblici che comportano l'esercizio di poteri di più elevato contenuto, l'art. 37 del d.lgs. n.29 ha previsto l'accesso ai pubblici uffici dei cittadini membri dell'Unione Europea ed ha rimesso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei posti e delle funzioni per le quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana.

La sottrazione delle Autorità portuali alla disciplina del d.lgs. n.29 del 1993 non esclude, quindi, la necessità del possesso della cittadinanza italiana per il Presidente dell'Autorità portuale, se tale funzione comporta la scelta di fini di rilievo collettivo e delle modalità per perseguire gli stessi, necessità che trova la sua giustificazione nell'art. 51 della Costituzione.

Che i poteri attribuiti al Presidente dell'Autorità portuale riguardino interessi della collettività nella fase della individuazione degli stessi e delle vie per raggiungerli, cioè poteri pubblici nella loro più elevata declinazione nell'ambito dell'amministrazione non sembra che possa essere posto in dubbio.

Parimenti si deve escludere che il principio affermato dall'art. 51 della Costituzione, per di più nel contenuto risultante dal temperamento apportato dall'art. 37 del d.lgs. n.29 del 1993 e dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n.174, confligga con i principi della Comunità ( prima ) e dell'Unione Europea (dopo ).

L'art. 48 del trattato istitutivo, nel disciplinare la libera circolazione dei lavoratori, nel quarto comma stabilisce infatti che :“ Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione “.

In conclusione, si deve ritenere che la cittadinanza italiana sia un requisito indispensabile per accedere alla carica di Presidente dell'Autorità portuale.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso.

Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 e 21 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Claudia Lattanzi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Genova
È composta da tre pezzi principali di 196 tonnellate
Prosegue l'eccezionale crescita del traffico dei container nel porto di Long Beach
Long Beach
A gennaio ne sono stati movimentati 953mila (+41,4%)
Mercitalia Intermodal si accorda con PJM per la digitalizzazione di 600 carri intermodali
Roma
Tra il 2025 e il 2027 saranno equipaggiati con il sistema digitale WaggonTracker dell'azienda austriaca
Domani CMA CGM attiverà un nuovo servizio fra Italia, Spagna ed Egitto
Marsiglia
Riorganizzazione della linea Bora Med Service con l'inclusione di scali in Siria
Assoporti alla fiera Fruit Logistica a sostegno del settore ortofrutticolo italiano
Roma
Nel 2024 valore record delle esportazioni di 6,1 miliardi di euro
A gennaio il traffico delle merci nei porti russi è calato del -1,6%
San Pietroburgo
In crescita i soli carichi in importazione
Battezzata la prima portacontainer di nuova costruzione di proprietà della ONE
Singapore
Ha una capacità di circa 13.800 teu
Bando per il potenziamento del Tuscan Port Community System
Livorno
Paroli: il TPCS è utilizzato con profitto non soltanto dalla nostra AdSP, ma anche da quelle di Napoli, Venezia e Cagliari
D'Angelo (ANSI): necessari passi avanti anche nella cybersicurezza per il settore portuale
Roma
Le minacce possono paralizzare una componente altamente strategica per il Sistema Paese
UBV Group compra International Services and Logistics Nardi
Milano
La società milanese opera dal 1949 nel settore delle spedizioni e della logistica integrata
Nuova area logistica nell'hinterland milanese
Londra/Milano
Joint venture tra SFO Capital Partners, Edmond de Rothschild REIM e GARBE
Nel 2024 il traffico dei container nel porto di Valencia è aumentato del +14,1%
Valencia
Forte crescita del transhipment (+18,8%)
L'olandese Raben Group ha acquisito la connazionale DGO Express
Milano
L'azienda fornisce servizi di trasporto groupage su strada e di logistica
Musso (gruppo Grendi): scappare da Genova? Per noi è stata una fortuna
Genova
Tra le iniziative previste nel 2025, il rilancio del porto container di Cagliari
Quest'anno l'associazione degli agenti marittimi genovesi compie ottant'anni
Genova
In programma una serie di eventi celebrativi
MPC Capital acquisice il 50% del capitale della concittadina BestShip
Amburgo
Attualmente la società di Amburgo offre servizi a circa 450 navi
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Domani a Napoli un convegno di studi sul contrasto ai traffici illeciti via mare
Napoli
Si terrà presso l'Università degli Studi “Parthenope”
Ad Ancona il convegno “Il porto come polo di sviluppo strategico del territorio”
Ancona
È in programma l'11 febbraio
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RASSEGNA STAMPA
Türkiye's largest shipping company moves to Greece, while tourism giant exits
(Türkiye Today)
Billions lost at sea: over-reliance on foreign shipping drains economy
(The News International, Pakistan)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
Porto di Chioggia, pubblicato il bando per l'affidamento del servizio di lavoro portuale temporaneo
Venezia
L'organico operativo ottimale dell'impresa autorizzata è fissato in 20 unità
Ordine a Hyundai Mipo la costruzione di quattro navi per il bunkeraggio di GNL
Ulsan/Tokyo/Oslo
Yara prenderà a noleggio da NYK una nuova gasiera per il trasporto di ammoniaca
Ad Ancona il convegno “Il porto come polo di sviluppo strategico del territorio”
Ancona
È in programma l'11 febbraio
Il miglioramento nell'ultima parte dell'anno non basta ad Eimskip per chiudere positivamente il 2024
Reykjavík
Lo scorso anno il traffico dei container nei terminal di HPH Trust è cresciuto del +4,8%
Singapore
Ricavi in aumento del +8,8%
Konecranes registra ricavi annuali e trimestrali record
Helsinki
Nel 2024 il valore dei nuovi ordini è calato del -3,9%
Accordo AD Ports - CMA Terminals per gestire il nuovo terminal multipurpose del porto di Pointe-Noire
L'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile rinnova le commissioni tecniche
Roma
Francesca Fiorini confermata segretario generale. Accolti 30 nuovi soci
Tarros attiva un nuovo collegamento ferroviario tra il porto di La Spezia e l'Interporto di Padova
La Spezia
La frequenza è settimanale
CMA CGM continuerà a gestire il container terminal del porto siriano di Lattakia
Beirut
Nuovo contratto con la General Authority for Land and Sea Ports
Costamare registra ricavi annuali e trimestrali record
Monaco
Lo scorso anno il volume d'affari è cresciuto del +37,9%
Incidente mortale nell'area delle riparazioni navali del porto di Genova
Genova
Sciopero immediato dei lavoratori del comparto
Proseguono spediti gli interventi per l'elettrificazione delle banchine portuali di La Spezia
La Spezia
Federlogistica sollecita una sospensione temporanea della misura sui nuovi criteri di classificazione degli uffici doganali
Wärtsilä chiude il 2024 con risultati economici e commerciali record
Helsinki
Il valore dei nuovi ordini acquisiti nell'anno è cresciuto del +14%
Nel 2024 sono cresciuti i ricavi del gruppo DSV ma non gli utili
Hedehusene
Le spedizioni aeree e marittime movimentate dall'azienda danese sono aumentate del +7,1% e del +6,6%
Ok alla concessione per il terminal automotive di Vezzani a Porto Marghera
Venezia
Contratto della durata di 25 anni
Porto di Ravenna, stimata una crescita del +12,9% del traffico a gennaio
Ravenna
Movimentate oltre 1,9 milioni di tonnellate di merci
A gennaio il traffico dei container nel porto di Gioia Tauro è cresciuto del +12,5%
Gioia Tauro
Sono stati movimentati 347.917 teu
L'Interporto di Jesi rientra nell'Unione Interporti Riuniti
Roma
I terminal di Melzo e Rubiera nuovi partner aggregati dell'associazione
Cisl FP Liguria, il declassamento delle sedi delle Dogane di Genova, Spezia e Savona è assolutamente ingiustificato
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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