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PORTI
Porto di Livorno, il TAR ha annullato l'estensione del vincolo paesaggistico di fascia costiera alle aree portuali e retro-portuali
Gariglio: per le imprese significa la rimozione di un aggravio procedimentale che rischiava di fermare investimenti già programmati
Firenze/Livorno
27 agosto 2026
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto
il ricorso proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Tirreno Settentrionale contro il Comune di Livorno, il
Ministero della Cultura e la Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio per le province di Pisa e Livorno annullando, per nullità
da difetto assoluto di attribuzione, gli atti con cui il Comune di
Livorno aveva esteso il vincolo paesaggistico di fascia costiera
alle aree portuali e retro-portuali del porto di Livorno, sancendo
che la pianificazione di quelle aree spetta in via esclusiva
all'ente portuale.
Con la sentenza, in considerazione della loro connessione
oggettiva e soggettiva, il TAR ha accolto anche i ricorsi presentati
da Porta Medicea Srl, proprietaria di un'area portuale interessata
dal piano attuativo “Porta a Mare” che ha censurato sia
l'incompetenza comunale sia la contraddittorietà rispetto a
precedenti pareri favorevoli della Soprintendenza, e da
Confindustria Toscana centro e costa assieme alle imprese portuali
Neri Depositi Costieri, F.lli Neri, Sintermar, Compagnia Impresa
Lavoratori Portuali, Lorenzini & C. e Intercontainers Livorno,
che hanno fatto valere analoghe censure a tutela delle proprie
attività nelle aree interessate.
La vicenda nasce da una deliberazione consiliare del 28 luglio
2025 con cui il Comune di Livorno aveva aggiornato il quadro
conoscitivo della variante al proprio piano strutturale e aveva
contestualmente approvato il nuovo piano operativo, conformandolo al
Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico
regionale (PIT-PPR). Con la deliberazione, il perimetro del vincolo
di fascia costiera veniva ridisegnato in modo da ricomprendere anche
le aree operative portuali e retro-portuali dello scalo labronico,
aree fino ad allora ritenute escluse dal vincolo.
Il nodo centrale della sentenza del TAR è tutto
nell'evoluzione della legge n. 84/1994, la legge quadro sui porti, e
in particolare del suo articolo 5 che è stato riscritto dal
decreto legge n. 121/2021, in base al quale oggi le Autorità
di Sistema Portuale approvano un Documento di Programmazione
Strategica di Sistema (DPSS), coerente con il Piano generale dei
trasporti e della logistica e con gli orientamenti europei in
materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali
nonché con il Piano strategico nazionale della portualità
e della logistica, che individua gli ambiti portuali e li ripartisce
in aree portuali, retro-portuali e di interazione porto-città,
mentre il Piano Regolatore Portuale (PRP) dà attuazione di
dettaglio a tali previsioni. La disposizione chiave, richiamata più
volte dai giudici, è il comma 1-quinquies dell'articolo 5:
“La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è
competenza esclusiva dell'Autorità di Sistema Portuale, che
vi provvede mediante l'approvazione del PRP”. Al Comune resta
solo la pianificazione delle aree di interazione porto-città,
e solo previo parere dell'AdSP. Non solo: il comma 2-ter stabilisce
oggi che “il PRP è un piano territoriale di rilevanza
statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di
governo del territorio nel proprio perimetro di competenza”,
una formula che rovescia il precedente rapporto di subordinazione
del piano portuale rispetto al piano regolatore generale
comunale.
Il Tribunale, inoltre, ha richiamato sul punto la
sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2023 che ha validato questa
nuova gerarchia tra piani settoriali (portuali) e piani generali
(comunali), pur dichiarando incostituzionale la disposizione che
equiparava automaticamente gli ambiti portuali alle zone urbane di
completamento ai fini dell'esclusione dal vincolo paesaggistico di
cui all'art. 142, comma 2, del Codice dei beni culturali.
Applicando questo quadro normativo, il TAR per la Toscana ha
concluso che il Comune di Livorno non aveva più alcun titolo
per includere le aree portuali e retro-portuali nel proprio piano
operativo e nell'aggiornamento del piano strutturale. Si tratta di
aree la cui pianificazione è riservata in via esclusiva
all'AdSP attraverso il PRP, unico strumento di governo del
territorio in quel perimetro. Per questo motivo, gli atti impugnati
sono stati dichiarati nulli per difetto assoluto di attribuzione,
limitatamente alla parte in cui estendono il perimetro di
pianificazione comunale alle aree portuali e retro-portuali.
Inoltre, i giudici hanno respinto l'argomento difensivo del
Comune di Livorno che invocava l'intesa siglata l'8 novembre 2023
con l'AdSP per giustificare una disciplina di
“salvaguardia/transitoria” sulle aree portuali.
Quell'intesa - ha osservato il collegio - consentiva al più
un regime provvisorio limitato alle sole nuove aree incluse nel
perimetro portuale ampliato dal DPSS, e comunque solo per non
pregiudicare gli usi portuali, non certo per estendervi in via
permanente, attraverso il vincolo paesaggistico ex lege, una
disciplina sostanzialmente preclusiva.
Commentando la sentenza del TAR, il presidente dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio,
ha evidenziato che «la pronuncia non consegna al porto una
zona franca dal paesaggio: gli restituisce la sede propria in cui il
paesaggio va tutelato, che è il piano regolatore portuale. È
la stessa direzione - ha rilevato Gariglio - che il Parlamento ha
indicato con la legge sulla valorizzazione della risorsa mare,
riconoscendo che le aree portuali fortemente infrastrutturate non
sono paesaggio costiero intatto e affidando al Piano Regolatore
Portuale la loro delimitazione. Per le imprese significa la
rimozione di un aggravio procedimentale che rischiava di fermare
investimenti già programmati; per l'Autorità significa
una responsabilità in più, perché quella
pianificazione ora va portata a compimento nei tempi che il sistema
portuale richiede. Procederemo all'adeguamento del piano regolatore
vigente al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema
approvato con decreto ministeriale dell'11 luglio 2024, e
all'individuazione, in quella sede e nel confronto con la Regione
Toscana, il Comune di Livorno e il Ministero della Cultura, delle
aree interessate da rilevante e significativa infrastrutturazione.
Ringraziamo gli avvocati per il lavoro fatto».
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