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PARLAMENTO EUROPEO

1999
2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0354/2001

17 ottobre 2001

***I
RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali
(COM (2001) 35 - C5­0078/2001 - 2001/0047(COD))

{RETT}Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo

Relatore: Georg Jarzembowski

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.




INDICE

PAGINA REGOLAMENTARE

PROPOSTA LEGISLATIVA

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

MOTIVAZIONE




PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del {14-02-2001}14 febbraio 2001 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (COM (2001) 35 - 2001/0047 (COD)).

Nella seduta del {28-02-2001}28 febbraio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla {RETT}commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo per l'esame di merito e, per parere, alla {ECON}commissione per i problemi economici e monetari nonché alla commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0078/2001).

Nella riunione del 20 marzo 2001 la {RETT}commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato relatore Georg Jarzembowski.

Nelle riunioni del 26 aprile, 20 giugno, 10 settembre e 10 ottobre 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 25 voti favorevoli, 19 contrari e 14 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Konstantinos Hatzidakis (presidente), Emmanouil Mastorakis (vicepresidente) e Rijk van Dam (vicepresidente), Georg Jarzembowski (relatore), Emmanouil Bakopoulos, Rolf Berend, Theodorus J.J. Bouwman, Giuseppe Brienza (in sostituzione di Giorgio Lisi, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Yves Butel (in sostituzione di Alain Esclopé), Felipe Camisón Asensio, Carmen Cerdeira Morterero, Luigi Cocilovo (in sostituzione di Sir Robert Atkins), Gerard Collins, Paolo Costa, Danielle Darras, Francis Decourrière, Jean-Maurice Dehousse (in sostituzione di John Hume), Garrelt Duin, Giovanni Claudio Fava, Markus Ferber (in sostituzione di Luigi Cesaro), Giuseppe Gargani (in sostituzione di Dana Rosemary Scallon, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ewa Hedkvist Petersen, Mary Honeyball, Juan de Dios Izquierdo Collado, Pierre Jonckheer (in sostituzione di Camilo Nogueira Román), Karsten Knolle (in sostituzione di Jacqueline Foster), Dieter-Lebrecht Koch, Sérgio Marques, Erik Meijer, Francesco Musotto, James Nicholson (in sostituzione di Mathieu J.H. Grosch), Josu Ortuondo Larrea, Karla M.H. Peijs, Wilhelm Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo, Adriana Poli Bortone, Alonso José Puerta, Reinhard Rack, Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, Isidoro Sánchez García, Marieke Sanders-ten Holte, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Elisabeth Schroedter (in sostituzione di Reinhold Messner), Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Margie Sudre, Helena Torres Marques (in sostituzione di Carlos Lage), Maurizio Turco, Roseline Vachetta (in sostituzione di Helmuth Markov), Ari Vatanen, Gianni Vattimo (in sostituzione di Rosa Miguélez Ramos, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Demetrio Volcic, Mark Francis Watts, Theresa Zabell (in sostituzione di Juan Ojeda Sanz, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento) e Sabine Zissener (in sostituzione di Philip Charles Bradbourn, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento).

La {ECON}commissione per i problemi economici e monetari e la commissione giuridica e per il mercato interno hanno deciso il 2 marzo 2001 e il 6 marzo 2001 di non esprimere parere.

La relazione è stata depositata il 17 ottobre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.





PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (COM (2001) 35 - C5­0078/2001 - 2001/0047(COD))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento


Emendamento 1

Considerando 1

(1) Scopo dell'articolo 49 del trattato è eliminare le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nella Comunità; a norma dell'articolo 51 questo obiettivo dev'essere conseguito anche nella politica comune dei trasporti. (1) Scopo dell'articolo 49 del trattato è eliminare le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nella Comunità; a norma dell'articolo 51 questo obiettivo dev'essere conseguito anche nella politica comune dei trasporti; l'articolo 6 del trattato CE stabilisce che le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.

Motivazione

I vari incidenti verificatisi di recente consigliano un'analisi approfondita di quanto connesso all'esercizio dei servizi portuali.


Emendamento 2

Considerando 7

(7) L'esistenza di normative e prassi nazionali disomogenee ha creato disparità nelle procedure applicate negli Stati membri e determinato un'incertezza normativa circa i diritti spettanti ai prestatori di servizi portuali e gli obblighi delle autorità competenti. È quindi interesse della Comunità emanare una disciplina comunitaria che stabilisca le norme fondamentali nell'accesso al mercato ai servizi portuali, i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi, siano essi già attivi o solo potenziali, negli enti di gestione dei porti, nonché nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di selezione.

(7) L'esistenza di normative e prassi nazionali disomogenee ha creato disparità nelle procedure applicate negli Stati membri e determinato un'incertezza normativa circa i diritti spettanti ai prestatori di servizi portuali e gli obblighi delle autorità competenti. È quindi interesse della Comunità emanare una disciplina comunitaria e prescrivere le norme fondamentali nell'accesso al mercato ai servizi portuali, i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi, siano essi già attivi o solo potenziali, negli enti di gestione dei porti, nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di selezione,nonché il diritto degli Stati membri di attribuire a taluni servizi, in particolare i servizi tecnico-nautici, la qualifica di servizi di interesse generale allo scopo di salvaguardare l'interesse generale della sicurezza nei porti e nelle acque adiacenti.

Motivazione

Occorre dare la possibilità agli Stati membri, quando motivi di salvaguardia della sicurezza lo impongono, di limitare l'accesso al mercato di taluni servizi tecnico-nautici.




Emendamento 3

Considerando 7 bis (nuovo)

 (7 bis) Data la particolare importanza dei servizi di pilotaggio per la sicurezza marittima e quindi per la protezione dell'ambiente in regioni particolarmente sensibili, ciascuno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di emanare per tali servizi proprie disposizioni nazionali che tengano conto delle condizioni specifiche dei rispettivi porti.

Motivazione

I legislatori dei singoli Stati membri hanno istituito in passato zone di pilotaggio e stabilito regolamentazioni speciali, adattate alle condizioni locali, per garantire in modo ottimale la sicurezza e il flusso del traffico, nonché la tutela dell'ambiente, in regioni particolarmente sensibili.

La messa a disposizione di servizi di pilotaggio è pertanto un elemento essenziale per la sicurezza del traffico marittimo.


Emendamento 4

Considerando 8

(8) In armonia con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, la finalità delle iniziative qui proposte, consistenti nel garantire a chiunque, persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, l'accesso al mercato dei servizi portuali, non può essere realizzata in modo soddisfacente dagli Stati membri a motivo della dimensione di questa iniziativa e puo' pertanto essere meglio realizzato dalla Comunità.La presente direttiva si limita al minimo necessario per conseguire tale obiettivo e non va oltre quanto necessario per tale scopo.

(8) In armonia con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, la finalità delle iniziative qui proposte, consistenti nel garantire a chiunque, persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, l'accesso al mercato dei servizi portuali, può essere meglio realizzata introducendo principi comuni per tutti gli Stati membri. La presente direttiva si limita al minimo necessario per conseguire tale obiettivo e non va oltre quanto necessario per tale scopo.

Motivazione

Si preferisce una formulazione positiva dell'intervento comunitario in materia.


Emendamento 5

Considerando 9

(9) La legislazione comunitaria sull'accesso ai servizi portuali non esclude l'applicazione di altre norme comunitarie. Le regole di concorrenza sono già applicate ai servizi portuali e sono, in particolare, pertinenti in tema di situazioni di monopolio.

(9) La legislazione comunitaria sull'accesso ai servizi portuali non esclude l'applicazione di altre norme comunitarie, ivi comprese quelle relative ai servizi di interesse economico generale previste all'articolo 86, paragrafo 2 del trattato. Le regole di concorrenza sono già applicate ai servizi portuali e sono, in particolare, pertinenti in tema di situazioni di monopolio.

Motivazione

In molti Stati membri vengono affidati ai servizi portuali, e in particolare ai servizi tecnico-nautici, obblighi di servizio pubblico. Occorre quindi tenere conto della libertà degli Stati membri di definire i servizi d'interesse generale e di conseguenza menzionare espressamente le disposizioni del trattato che vi si applicano.


Emendamento 6

Considerando 11

(11) Poiché i porti costituiscono zone geografiche circoscritte, l'accesso al mercato dei servizi portuali può, in taluni casi, essere soggetto a vincoli di capacità e di spazio disponibile, nonché a vincoli inerenti la sicurezza del traffico per i servizi tecnico-nautici. In tali casi può pertanto essere necessario limitare il numero dei prestatori autorizzati di servizi portuali.

(11) Poiché i porti costituiscono zone geografiche circoscritte, l'accesso al mercato dei servizi portuali può, in taluni casi, - anche per motivi di efficienza economica -essere limitato numericamente per problemi di capacità e di spazio disponibile, vincoli inerenti la sicurezza del traffico, redditività del prestatore dei servizi, obblighi di servizio pubblico del prestatore dei servizi o dell'ente di gestione del porto, disposizioni locali, nazionali o internazionali in materia di ambiente, esigenze economiche particolari o motivate del porto o dell'ente di gestione del porto. In tali casi può pertanto essere necessario limitare il numero dei prestatori autorizzati di servizi portuali.

Motivazione

Devono valere condizioni particolari nei casi in cui lo Stato membro o l'ente di gestione del porto vogliano limitare numericamente il numero di autorizzazioni (vale a dire quando è stabilito a priori l'ammissibilità di uno, due o di un altro numero limitato di fornitori di servizi) oppure qualora si decida di attribuire una determinata categoria di servizi (ad esempio, movimentazione delle merci) a un unico titolare di autorizzazione per tutto il porto. I motivi per l'introduzione di limitazioni del genere devono essere descritti nella direttiva, ma quelli figuranti nella proposta della Commissione sono troppo restrittivi. Può essere ad esempio opportuno ammettere soltanto un unico servizio di pilotaggio o di rimorchio laddove un solo operatore può essere redditizio ed economicamente sano, oppure quando sia necessario perché l'ente di gestione del porto può assicurare da solo servizi globali propri. Taluni porti, specie quelli di dimensioni ridotte, per motivi di efficienza economica difficilmente potranno accogliere più operatori. Ciò non toglie che la scelta del prestatore di servizi vada fatta secondo i criteri fissati dalla presente direttiva.


Emendamento 7

Considerando 12

(12) I criteri in base ai quali si fa luogo alle suddette limitazioni devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori, pertinenti e proporzionati. Nel caso di movimentazione delle merci, e fatte salve circostanze eccezionali, il numero dei prestatori di servizi per ciascuna categoria di movimentazione non dev'essere inferiore a due operatori del tutto indipendenti l'uno dall'altro. (12) I criteri in base ai quali si fa luogo alle suddette limitazioni devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori, pertinenti e proporzionati.

Motivazione

Non è necessario il riferimento specifico alla movimentazione delle merci.


Emendamento 8

Considerando 13

(13) È opportuno che i prestatori di servizi abbiano il diritto di impiegare personale di loro scelta. (13) È opportuno che i prestatori di servizi abbiano il diritto di impiegare personale di loro scelta nel rispetto comunque delle normative stabilite dallo Stato membro dove il soggetto prestatore eroga detti servizi.

Motivazione

L'impiego di personale deve essere soggetto alla legislazione in vigore nello Stato membro.


Emendamento 9

Considerando 18

(18) La direttiva della Commissione 2000/52/CE del 26 luglio 2000, istituisce, per un certo numero di imprese, l'obbligo di mantenere contabilità separate, obbligo che si applica soltanto alle imprese il cui fatturato annuo per ciascuno degli ultimi due esercizi abbia superato i 40 milioni di euro.
Alla luce dell'introduzione della libertà di fornire servizi portuali nella Comunità, è necessario far sì che il principio della separazione dei conti si applichi a tutti i porti contemplati dalla presente direttiva e che i porti osservino, in tema di trasparenza, norme non meno rigorose di quelle istituite dalla direttiva 2000/52/CE della Commissione.
(18) La direttiva della Commissione 2000/52/CE del 26 luglio 2000, istituisce, per un certo numero di imprese, l'obbligo di mantenere contabilità separate, obbligo che si applica soltanto alle imprese il cui fatturato annuo per ciascuno degli ultimi due esercizi abbia superato i 40 milioni di euro. Per stabilire eque condizioni di concorrenza tra e all'interno dei porti e dei sistemi portuali marittimi comunitari, a tutti i porti e sistemi portuali che appartengono alla rete transeuropea dei porti marittimi dovrebbe applicarsi la direttiva sulla trasparenza.
Alla luce dell'introduzione della libertà di fornire servizi portuali nella Comunità, è necessario far sì che il principio della separazione dei conti si applichi a tutti i porti contemplati dalla presente direttiva.

Motivazione

Oltre all'accesso al mercato nei singoli porti, la direttiva dovrebbe contenere normative sulle condizioni di concorrenza tra porti marittimi.


Emendamento 10

Considerando 20

(20) È opportuno autorizzare l'autoassistenza e qualsiasi criterio applicabile agli operatori che praticano l'autoassistenza non deve essere più severo di quelli previsti per i prestatori dei servizi portuali per lo stesso servizio o per servizi di natura analoga. (20) È opportuno autorizzare l'autoassistenza,in conformità dei criteri stabiliti nella presente direttiva, e qualsiasi criterio applicabile agli operatori che praticano l'autoassistenza non deve essere più severo di quelli previsti per i prestatori dei servizi portuali per lo stesso servizio o per servizi di natura analoga.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'autoassistenza deve essere conforme ai criteri della direttiva.


Emendamento 11

Considerando 21

(21) È opportuno che le autorizzazioni rilasciate mediante procedura di selezione abbiano durata limitata nel tempo. Nel determinare la durata dell'autorizzazione è ragionevole tener conto se il prestatore di servizi abbia o no dovuto effettuare investimenti in strutture e, in caso affermativo, se queste strutture siano mobili o no. Benché tale procedura debba condurre ad un risultato adeguato, è tuttavia necessario fissare durate massime per le autorizzazioni.

(21) È opportuno che le autorizzazioni rilasciate mediante procedura di selezione abbiano durata limitata nel tempo. Nel determinare la durata dell'autorizzazione è ragionevole tener conto se il prestatore di servizi abbia o no dovuto effettuare investimenti in strutture e, in caso affermativo, se queste strutture siano mobili o no.

Motivazione

L'ultima parte del considerando 21 risulta superflua.


Emendamento 12

Considerando 22, 23 e 24

(22) La situazione che attualmente si registra nei porti comunitari, con una moltitudine di autorizzazioni di metodi di selezione degli operatori e differenti durate delle autorizzazioni, impone la fissazione di ben definiti periodi transitori. E' opportuno che le norme transitorie distinguano tra porti nei quali il numero dei prestatori di servizi è limitato e i porti in cui tale numero non è limitato. (22) Tenuto conto della molteplicità di situazioni esistenti, delle varietà di autorizzazioni e di metodi di selezione degli erogatori di servizi portuali e nell'interesse della certezza del diritto coniugata con il principio di sussidiarietà, si ritiene opportuno fare salve, sino alle scadenze stabilite nei rispettivi atti, contratti o simili, le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva.
23. Laddove il numero dei prestatori di servizi non viene limitato, non vi è alcuna ragione di modificare le autorizzazioni in essere, mentre le autorizzazioni future dovranno essere rilasciate nell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.  
24. Laddove il numero dei prestatori di servizi viene limitato, è opportuno che nei periodi transitori si faccia distinzione tra autorizzazioni rilasciate in base a gara pubblica (o procedura equivalente) e le autorizzazioni rilasciate in base a procedure diverse; fra situazioni in cui il prestatore di servizi ha effettuato investimenti significativi o no; dovrà considerarsi se questi investimenti siano stati realizzati in strutture mobili o immobili. Nell'interesse della certezza del diritto occorre che, in ciascun caso, vengano stabilite durate massime, pur lasciando alle amministrazioni nazionali un adeguato margine discrezionale per tener conto delle peculiarità di ciascun caso.  

Motivazione

L'emendamento vuole semplificare il testo della Commissione e al contempo garantire quegli operatori che hanno investito in strutture prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.


Emendamento 13

Considerando 27

(27) Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire livelli adeguati di protezione sociale per tutto il personale delle imprese che forniscono servizi portuali. (27) Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire livelli adeguati di protezione sociale per tutto il personale delle imprese che forniscono servizi portuali e di evitare che la professionalità e la competenza professionale esistenti in ogni porto non diminuiscano né vadano disperse a seguito della potenziale entrata sul mercato di nuovi operatori.

Motivazione

Rispetto ai servizi tecnico-nautici in alcuni Stati membri i prestatori di tali servizi (in particolare piloti portuali e ormeggiatori) accedono al mercato dopo una selezione eseguita dalle autorità pubbliche che ne valutano la capacità professionale e il mantenimento della stessa nel tempo. Inoltre, le persone che forniscono tali servizi sono qualificate e specializzate rispetto alle caratteristiche specifiche del porto in cui viene loro consentito "l'ingresso sul mercato". Da un lato, essi possono non trovare necessariamente occupazioni alternative, e dall'altro la loro "migrazione" da un porto all'altro ha sicuramente conseguenze sociali negative. Infine, la loro conoscenza specifica del porto e delle sue caratteristiche è un patrimonio importante di cui si avvantaggia tutta la comunità, per cui la dispersione di tale patrimonio potrebbe non rispondere a lungo termine allo scopo di conseguire quegli obiettivi di sicurezza che sono il fondamento nazionale dei servizi tecnico-nautici.


Emendamento 14

Articolo 1

Ai prestatori comunitari di servizi portuali è riconosciuta la libertà di fornire servizi portuali nell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività.

Ai prestatori comunitari di servizi portuali è riconosciuta la libertà di fornire servizi portuali nell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività e comunque compatibilmente agli assetti strutturali ed organizzativi, alla sicurezza del traffico marittimo, del porto ovvero del sistema portuale in cui operano.

Tuttavia, dette disposizioni non possono applicarsi al pilotaggio, a motivo del suo carattere di servizio pubblico obbligatorio.

Motivazione

L'emendamento vuole chiarire le finalità della direttiva e l'ambito delle prestazioni.

Per evidenti motivi di sicurezza marittima, il controllo del pilotaggio deve continuare ad essere assicurato dalle autorità pubbliche nazionali.

Il regime del pilotaggio rientra d'altronde perfettamente nel quadro del combinato disposto degli articoli 45 e 55 del trattato CE, che escludono dal campo della libera prestazione dei servizi le attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Sembra quindi che il pilotaggio non possa rientrare nel campo di applicazione della direttiva e che gli articoli 45 e 55 del trattato CE ostino all'applicazione dell'articolo 49 del trattato.


Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 2

2. La presente direttiva si applica a tutti i porti e sistemi portuali situati nel territorio di uno Stato membro e aperti al traffico marittimo commerciale generale, a condizione che il volume di traffico nel corso degli ultimi tre anni non sia stato mediamente inferiore a tre milioni di t di merci o a 500 000 passeggeri all'anno. 2. La presente direttiva si applica a tutti i porti e sistemi portuali situati nel territorio di uno Stato membro - nonché all'accesso al mare e dal mare e/o verso o da via navigabile, qualora lo Stato membro lo reputi sicuro - e aperti al traffico commerciale generale, a condizione che il volume di traffico nel corso degli ultimi tre anni non sia stato mediamente inferiore a tre milioni di t di merci o a 500 000 passeggeri all'anno.

Motivazione

E' importante che il campo di applicazione sia definito nel modo più ampio allo scopo di beneficiare, ogniqualvolta possibile, dei vantaggi di una concorrenza equa. Di conseguenza, non vi è alcun motivo di escludere i porti interni e i fiumi se soddisfano i criteri. Per quanto riguarda l'accesso ai porti, è comunque essenziale che non sia compromessa la sicurezza, segnatamente quando si tratta di rotte marittime che attraversano arcipelaghi o di altre difficili rotte fluviali. E' quindi lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere quando sia il momento opportuno per liberalizzare tali attività.


Emendamento 16

Articolo 2, paragrafo 3

3. Qualora un porto raggiunga il volume di traffico merci di cui al paragrafo 2, senza tuttavia raggiungere il corrispondente volume di traffico passeggeri, le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai servizi portuali riservati esclusivamente ai passeggeri. Se il porto raggiunge il volume di traffico passeggeri di cui al paragrafo 2 ma non il volume di traffico merci, le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai servizi portuali riservati esclusivamente alle merci. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei porti di cuialpresente articolo.Tale elenco è pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, una volta all'anno. 3. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei porti e dei sistemi portuali marittimi, di cui al presente articolo.Tale elenco è pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, una volta all'anno.

Motivazione

Le previste regolamentazioni dettagliate per il calcolo dei volumi di traffico non sono necessarie.


Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 2

2. Qualora, in applicazione di una delle direttive di cui al paragrafo 1, sia obbligatorio esperire gara pubblica per l'affidamento di un contratto di servizi, l'articolo 8, paragrafi 1,2,3,4 e 5, l'articolo 12, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 13 della presente direttiva non si applicano all'affidamento di tale contratto. 2. Qualora, in applicazione di una delle direttive di cui al paragrafo 1, sia obbligatorio esperire gara pubblica per l'affidamento di un contratto di servizi, l'articolo 8, paragrafi 1,2,3,4 e 5, l'articolo 12, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 13 della presente direttiva non si applicano all'affidamento di tale contratto. In ogni caso, gli Stati membri possono includere le loro norme specifiche nei capitolati d'oneri per l'affidamento dei contratti di servizi.

Motivazione

La direttiva non riconosce la peculiarità dei porti del Mediterraneo e dell'Europa meridionale rispetto a quelli del Nord, la cui struttura, i cui traffici e la cui organizzazione sono assai diversi.




Emendamento 18

Articolo 4, paragrafo 2

2) "sistema portuale": il raggruppamento di due o più porti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano;

2)"sistema portuale": due o più porti geograficamente vicini e gestiti da uno stesso ente o da una stessa autorità portuale;

Motivazione

La definizione proposta è più vicina alla realtà portuale, mentre quella figurante nella proposta di direttiva è ambigua e non risponde alla normale situazione esistente nella maggioranza degli Stati membri.


Emendamento 19

Articolo 4, paragrafo 4

4) "servizi portuali": i servizi commerciali che vengono di norma forniti a titolo oneroso in un porto e che sono individuati nell'allegato;

4) "servizi portuali": i servizi che vengono di norma forniti a titolo oneroso in un porto e che sono individuati nell'allegato;

Motivazione

Vi sono servizi tipicamente portuali (come il pilotaggio) che possono non avere carattere rigorosamente commerciale.


Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 7

7) "autoassistenza": situazione nella quale un utente di un porto fornisce a se stesso una o più categorie di servizi portuali e in cui, di norma, non stipula con terzi contratti, comunque denominati, per la fornitura di tali servizi;

7) "autoassistenza": situazione nella quale un utente di un porto fornisce a se stesso,con proprio personale e proprie attrezzature, una o più categorie di servizi portuali, in conformità dei criteri stabiliti nella presente direttiva, e in cui, di norma, non stipula con terzi contratti, comunque denominati, per la fornitura di tali servizi;

Motivazione

In questo modo si chiarisce che l'autoassistenza non può essere effettuata da subappaltatori e deve svolgersi in conformità dei criteri della direttiva.


Emendamento 21

Articolo 6, paragrafo 2

2. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente devono essere trasparenti, non discriminatori, obiettivi, pertinenti e proporzionati. Essi devono riguardare esclusivamente le qualifiche professionali del prestatore, la sua solidità finanziaria e l'esistenza di una sufficiente copertura assicurativa, nonché la sicurezza marittima o la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e delle persone. L'autorizzazione può comprendere obblighi di servizio pubblico relativi alla sicurezza, regolarità, continuità, qualità, prezzo e condizioni alle quali il servizio può essere fornito.

2. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente devono essere trasparenti, non discriminatori, obiettivi, pertinenti e proporzionati. Essi devono riguardare esclusivamente le qualifiche professionali del prestatore, la sua solidità finanziaria e l'esistenza di una sufficiente copertura assicurativa, nonché la sicurezza marittima o la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e delle persone eil rispetto delle vigenti disposizioni del diritto del lavoro. L'autorizzazione può comprendere obblighi di servizio pubblico relativi alla sicurezza, regolarità, continuità, qualità, prezzo e condizioni alle quali il servizio può essere fornito. L'autorizzazione può comprendere altresì obblighi inerenti le tutele sociali dei lavoratori interessati. Lo Stato membro disciplina le misure di protezione sociale e salvaguardia dell'occupazione e dei trattamenti contrattuali collettivi applicabili.

Motivazione

L'emendamento salvaguarda quegli Stati membri che avendo delle clausole sociali che tutelano maggiormente i lavoratori vogliano continuare ad applicarle.

Allo scopo di prevenire il dumping sociale, il rispetto delle disposizioni del diritto del lavoro deve far parte dei criteri che l'autorità competente può imporre ad un candidato prestatore di servizi.


Emendamento 22

Articolo 6, paragrafo 3

3. Qualora le qualifiche professionali richieste comprendano cognizioni locali o un'esperienza delle cognizioni locali, l'autorità competente deve fornire una formazione adeguata ai candidati prestatori di servizi. 3. Qualora le qualifiche professionali richieste comprendano cognizioni locali o un'esperienza delle cognizioni locali, lo Stato membro disciplina l'accesso alla professione e gli attestati di idoneità da ottenere previo esame.

Motivazione

La modifica elimina lo sproporzionato onere imposto all'autorità competente di orientare le possibilità di formazione professionale e, in suo luogo, disciplina la responsabilità dello Stato membro per l'accesso alla professione anche per quanto riguarda le cognizioni locali.


Emendamento 23

Articolo 6, paragrafo 4

4. I criteri di cui al paragrafo 2 sono resi pubblici e i prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo in merito al procedimento da seguire per ottenere l'autorizzazione. Quest'obbligo si applica anche all'autorizzazione che correla la prestazione del servizio alla realizzazione di un investimenti in beni immobili la cui proprietà sarà trasferita al porto allo scadere dell'autorizzazione.

4. I criteri di cui al paragrafo 2 sono resi pubblici e i prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo in merito al procedimento da seguire per ottenere l'autorizzazione. Quest'obbligo si applica anche all'autorizzazione che correla la prestazione del servizio alla realizzazione di un investimenti in beni immobili la cui proprietà sarà trasferita all'autorità competente allo scadere dell'autorizzazione.

Motivazione

Poiché la nozione di "porto", ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, indica esclusivamente una zona di terra e di mare, la modifica al paragrafo 4 è assolutamente necessaria dal punto di vista concettuale.


Emendamento 24

Articolo 6, paragrafo 5

5. Il prestatore dei servizi portuali ha il diritto di impiegare personale di propria scelta per la prestazione dei servizi contemplati dall'autorizzazione. 5.Il prestatore dei servizi portuali,per la prestazione dei servizi contemplati dall'autorizzazione,ha il diritto di impiegare personale di propria sceltanel rispetto comunque delle normative stabilite dallo Stato membro dove il soggetto prestatore eroga detti servizi, anche avuto riguardo alla specificità del lavoro nei porti.

Motivazione

L'emendamento intende chiarire il testo originale della direttiva.


Emendamento 25

Articolo 7, paragrafo 1, alinea

1. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori di servizi portuali solo quando sussistano vincoli di spazio o di capacità disponibile ovvero, in relazione ai servizi tecnico-nautici, per ragioni di sicurezza del traffico marittimo. L'autorità competente deve:

1. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori di servizi portuali solo quando sussistano vincoli di spazio o di capacità disponibile ovveroper ragioni di sicurezza, di efficienza economica della navigazione nel porto e nelle acque adiacenti nonché di sicurezza dell'approdo. L'autorità competente deve:

Motivazione

Il testo risulta più chiaro ed il riferimento alla sicurezza non è limitato ai soli servizi tecnico-nautici; inoltre, non si deve perdere di vista il riferimento all'efficienza economica che sta alla base della proposta della Commissione.


Emendamento 26

Articolo 7, paragrafo 2

2. Qualora esistano vincoli relativi allo spazio o alla capacità disponibile e, in assenza di circostanze eccezionali connesse al volume del traffico e alle categorie delle merci trasportate, l'autorità competente autorizza almeno due prestatori di servizi per ciascuna categoria di merci trasportate totalmente indipendenti l'uno dall'altro per ciascuna categoria di merci trasportate. Decade

Motivazione

Non è opportuna una limitazione obbligatoria a due prestatori di servizi.


Emendamento 27

Articolo 7, paragrafo 3

3. Qualora l'autorità competente che decide le limitazioni relative a un determinato porto sia anche l'ente di gestione del porto e qualora questo stesso ente, o il prestatore di servizi sul quale esso ha esercita un controllo diretto o indiretto o nel quale detiene una partecipazione, sia altresì prestatore di servizi in tale porto o desideri diventarlo, lo Stato membro interessato designa un'autorità competente diversa alla quale affida l'incarico di prendere la decisione o di approvare la decisione in merito alle limitazioni. L'autorità competente designata deve essere indipendente dall'organismo di gestione del porto di cui trattasi e non deve: 3. Qualora l'autorità competente che decide le limitazioni relative a un determinato porto sia anche l'ente di gestione del porto e qualora questo stesso ente, o il prestatore di servizi sul quale esso ha esercita un controllo diretto o indiretto o nel quale detiene una partecipazione, sia altresì prestatore di servizi in tale porto o desideri diventarlo, lo Stato membro - qualora si tratti di una prestazione di servizi identica o in concorrenza - designa un'altra autorità cui affida il controllo delle decisioni e l'approvazione delle decisioni inerenti alle limitazioni; le autorità nazionali antitrust risultano le più indicate ad assolvere tali mansioni.
a) essere prestatrice di servizi portuali simili a quelli forniti da uno qualsiasi di prestatori di servizi del porto in questione, né  
b) esercitare un controllo diretto e indiretto sui prestatori di servizi del porto in questione o detenere una partecipazione in essi.  

Motivazione

Le autorità nazionali antitrust sono quelle meglio indicate ad occuparsi, di volta in volta, delle decisioni sulle limitazioni e sulla selezione dei prestatori di servizi portuali. In situazioni di posizione dominante o di abuso della stessa, possono essere tranquillamente applicate le norme sulla concorrenza.


Emendamento 28

Articolo 8, paragrafo 1

1. Se il numero dei prestatori dei servizi portuali viene limitato ai sensi dell'articolo 7, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari per istituire un procedimento di selezione trasparente ed obiettivo, tramite bando di gara, nell'osservanza di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e pertinenti. 1. Se il numero dei prestatori dei servizi portuali viene limitato ai sensi dell'articolo 7 dall'autorità competente, quest'ultima prende i provvedimenti necessari per istituire un procedimento di selezione trasparente ed obiettivo, tramite bando di gara o procedura equivalente, nell'osservanza di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e pertinenti.

Motivazione

Bisognerebbe esplicitare che la limitazione dell'accesso è intesa come una chiara decisione dell'autorità competente per limitare l'accesso al mercato. Esistono altre procedure di aggiudicazione paragonabili al bando di gara.


Emendamento 29

Articolo 8, paragrafo 3

3. Nel pubblicare l'invito l'autorità competente fornisce anche le seguenti informazioni: 3. Nel pubblicare l'invito l'autorità competente fornisce anche le seguenti informazioni:
a) i criteri di autorizzazione e di selezione che definiscono le prescrizioni minime dell'autorità; a) i criteri e le condizioni di autorizzazione e di selezione che definiscono le prescrizioni minime dell'autorità,compresi la legislazione sociale applicabile e i criteri minimi di servizio pubblico stabiliti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2;
b) i criteri di affidamento, che definiscono i motivi in base ai quali l'autorità sceglierà fra le offerte che soddisfano i criteri di selezione; b) i criteri di affidamento, che definiscono i motivi in base ai quali l'autorità sceglierà fra le offerte che soddisfano i criteri di selezione;
c) le condizioni che definiscono gli obblighi di servizio pubblico contemplate dal contratto e che indicano le risorse che sono messe a disposizione del candidato prescelto insieme alle condizioni, alle modalità e alle disposizioni applicabili. c) le condizioni che definiscono gli obblighi di servizio pubblico contemplate dal contratto e che indicano le infrastrutture e le attrezzature che sono messe a disposizione del candidato prescelto insieme alle condizioni, alle modalità e alle disposizioni applicabili;
 c bis) le sanzioni e le condizioni di ritiro in caso di mancato rispetto;
 c ter) la durata dell'autorizzazione.

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare quale informazione dovrebbe figurare nella pubblicazione dell'autorità competente.




Emendamento 30

Articolo 8, paragrafo 6

6. Qualora l'autorità competente che esperisce la procedura di selezione in relazione a un determinato porto sia anche l'ente di gestione di tale porto e qualora questo stesso ente o il prestatore di servizi sul quale questi esercita un controllo diretto o indiretto o detiene una partecipazione, sia o desideri diventare prestatore di servizi in tale porto, gli Stati membri designano una autorità competente diversa alla quale affidano il compito di esperire la procedura di selezione di cui trattasi. La nuova autorità competente dev'essere indipendente dall'ente gestore del porto di cui trattasi e non deve: 6. Qualora l'autorità competente che esperisce la procedura di selezione concernente il servizio portuale in relazione a un determinato porto sia anche l'ente di gestione di tale porto e qualora questo stesso ente o il prestatore di servizi sul quale questi esercita un controllo diretto o indiretto o detiene una partecipazione, sia o desideri diventare prestatore di questi servizi in tale porto, gli Stati membri - qualora si tratti di una prestazione di servizi identica o in concorrenza - designano un'altra autorità cui affidano il controllo delle procedure di selezione (a norma dell'articolo 7).

Se l'autorità competente è attiva in una categoria principale di servizi portuali (servizi tecnico-nautici, movimentazione delle merci o servizi passeggeri), non è necessario designare un'autorità competente diversa per esperire la procedura di selezione riguardante un'altra categoria principale.

a) essere prestatrice di servizi portuali simili a quelli forniti da uno qualsiasi di prestatori di servizi del porto in questione, né
b) esercitare un controllo diretto e indiretto sui prestatori di servizi del porto in questione o detenere una partecipazione in essi.

Motivazione

Le autorità nazionali antitrust sono quelle meglio indicate ad occuparsi, di volta in volta, delle decisioni sulle limitazioni e sulla selezione dei prestatori di servizi portuali. In situazioni di posizione dominante o di abuso della stessa, possono essere tranquillamente applicate le norme sulla concorrenza.

La nomina di un'altra autorità competente è necessaria solo se può configurarsi un conflitto d'interessi. Se l'autorità portuale è incaricata, ad esempio, dei servizi di rimorchio, non vi è motivo di privarla dei suoi poteri in materia di autorizzazione e selezione di società che si occupano di movimentazione delle merci. Occorre per quanto possibile evitare di creare un'inutile nuova burocrazia.




Emendamento 31

Articolo 9, paragrafo 1

1. Qualora il prestatore di servizi non effettui alcun investimento o effettui solo investimenti insignificanti ai fini della prestazione dei servizi, la durata massima della sua autorizzazione è di 5 anni; 1. Qualora il prestatore di servizi non effettui alcun investimento o effettui solo investimenti insignificanti ai fini della prestazione dei servizi, la durata massima della sua autorizzazione è di 8 anni;

Motivazione

La proroga del termine deriva dalla necessità di concedere a nuovi prestatori di servizi una prospettiva economicamente sostenibile.


Emendamento 32

Articolo 9 bis (nuovo)

 
Articolo 9 bis
Qualora sia selezionato un nuovo prestatore di servizi, questi rimborsa ai suoi predecessori, sulla base dei prezzi correnti di mercato, il valore delle strutture fisse che da essi riceve.

Motivazione

E' importante non scoraggiare gli investimenti negli impianti portuali. I prestatori di servizi dovrebbero essere indotti ad investire anche negli ultimi anni del loro contratto. Quando un prestatore di servizi perde il proprio diritto di effettuare operazioni in un porto, dovrebbe comunque ricevere una compensazione per gli investimenti compiuti. Dovrebbe essere previsto un obbligo di compensazione solo per le strutture fisse, dal momento che l'interessato può egli stesso vendere le strutture mobili. I dettagli della procedura di compensazione devono essere definiti nel contratto e debitamente resi noti nella procedura di gara.


Emendamento 33

Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo)

 1 bis. Gli Stati membri possono riservare l'autoassistenza agli utenti dei porti le cui navi battono bandiera di uno Stato membro.

Motivazione

Le navi che battono le cosiddette "bandiere di comodo" spesso non soddisfano i necessari requisiti di sicurezza.


Emendamento 34

Articolo 11, paragrafo 2

2. L'autoassistenza può essere soggetta a autorizzazione, secondo criteri di concessione che non devono essere più severi di quelli che si applicano ai prestatori dello stesso tipo di servizi portuali o di servizi analoghi.

2. L'autoassistenza può essere soggetta a autorizzazione, secondo criteri di concessione che devono essere pari a quelli che si applicano ai prestatori dello stesso tipo di servizi portuali o di servizi analoghi.

Motivazione

I criteri previsti per l'autorizzazione all'autoassistenza devono essere identici a quelli stabiliti per l'aggiudicazione.


Emendamento 35

Articolo 14

Le disposizioni della presente direttiva lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di ordine pubblico, di sicurezza delle cose e delle persone nei porti, nonché in materia di tutela dell'ambiente.

Le disposizioni della presente direttiva lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri e delle autorità competenti da questi designate in materia di ordine pubblico, di sicurezza delle cose e delle persone nei porti, nonché in materia di tutela dell'ambiente.

Motivazione

Dal momento che gli Stati membri trasferiranno alle "autorità competenti" molti dei compiti e delle competenze di cui alla presente direttiva, è utile indicare in modo esplicito le loro responsabilità per quanto concerne il rispetto della legislazione applicabile.


Emendamento 36

Articolo 15

Ferma restando l'applicazione della presente direttiva e con riserva di ogni altra disposizione del diritto comunitario, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'applicazione della loro legislazione sociale. Ferma restando l'applicazione della presente direttiva e con riserva di ogni altra disposizione del diritto comunitario, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'applicazione della loro legislazione sociale. Data la peculiare esigenza di sicurezza e di adeguati standard professionali esistenti nelle attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri, nell'ambito della sua applicazione ed in base alle altre disposizioni della legge comunitaria, dovranno prendere le misure necessarie a garantire l'applicazione di adeguati standard di tutela sociale, in ogni caso non inferiori a quelli stabiliti dalle direttive in materia sociale applicabili.

Motivazione

Questa formulazione chiarisce e specifica meglio il senso del testo della Commissione.


Emendamento 37

Allegato, punto (2), lettera (c) bis) (nuova)

  (c) bis) carico e scarico

Motivazione

Si completa in tal modo l'allegato.




PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (COM (2001) 35 - C5­0078/2001 - 2001/0047(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2001) 35),

- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5­0078/2001),

- visto l'articolo 67 del suo regolamento,

- vista la relazione della {RETT}commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A5­0354/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.




MOTIVAZIONE


I. Antecedenti della comunicazione della Commissione

Il 10 dicembre 1997 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento un Libro verde sui porti e sulle infrastrutture marittime. Il Libro verde conteneva indicazioni sull'economia, sui porti e la politica comune dei trasporti UE, sul finanziamento e l'imputazione dei costi dell'infrastruttura portuale e di trasporto marittimo, nonché sui servizi portuali: struttura organizzativa e accesso al mercato.

Il 13 gennaio 1999 il Parlamento si è espresso in merito al Libro verde della Commissione con una risoluzione approvata a grande maggioranza. Nella sua risoluzione il Parlamento chiedeva fra l'altro alla Commissione:

  • di presentare uno studio sulle strutture dei porti marittimi, specificando - anche dal punto di vista dei costi e dei finanziamenti - le distinzioni tra amministrazione portuale, infrastrutture portuali e imprese portuali, ai fini della trasparenza delle condizioni concorrenziali tra i porti marittimi comunitari e all'interno degli stessi,

  • un'efficace applicazione del controllo sugli aiuti e la concorrenza per quanto riguarda i porti marittimi e le imprese portuali, nonché l'elaborazione di un progetto in merito ai suoi orientamenti per quanto concerne il controllo degli aiuti e della concorrenza sul quale è necessario consultare il Consiglio e il Parlamento prima di prendere una decisione definitiva,

  • di ripartire le infrastrutture portuali e del trasporto marittimo ai fini della valutazione del finanziamento pubblico nelle categorie a) Misure pubbliche in materia di infrastrutture di trasporto, b) Misure nel settore delle infrastrutture portuali connesse con le imprese e c) Misure nel settore delle sovrastrutture portuali connesse con le imprese,

  • di garantire l'accesso al mercato a nuove imprese portuali, nell'ambito delle sue competenze attuali, escludendo una normativa comunitaria sulla struttura organizzativa e sull'accesso al mercato per i servizi portuali di carattere generale e

  • eventualmente, una proposta concernente una direttiva sull'accesso al mercato per i servizi marittimi, come ad esempio i servizi di pilotaggio, traino e ormeggio, qualora la Commissione non possa garantire in altro modo l'accesso al mercato sulla base delle sue attuali competenze.


II. Comunicazione della Commissione

Il 13 febbraio 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento una comunicazione dal titolo "Migliorare la qualità dei servizi nei porti marittimi, passaggio essenziale per il sistema dei trasporti in Europa", contenente una proposta di direttiva sull'accesso al mercato dei servizi portuali, nonché un documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 febbraio 2001, sulle forme di finanziamento pubblico e i diritti riscossi nei porti marittimi della Comunità.

In questi documenti la Commissione fa presente tra l'altro che

  • sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, non è ancora possibile conseguire una sufficiente trasparenza per quanto riguarda il volume e la qualità del finanziamento pubblico destinato ai porti marittimi,

  • vengono formulati alcuni principi fondamentali nell'applicazione delle norme di concorrenza nel settore portuale, ma da considerazioni di carattere generale non si possono evincere orientamenti sul controllo degli aiuti destinati ai porti marittimi,

  • viene presentata una direttiva sull'accesso al mercato per i servizi portuali non solo in relazione ai servizi tecnico-nautici (pilotaggio, rimorchio e ormeggio), ma anche per il trasbordo di merci (scaricamento, stivamento, trasbordo e altri trasporti all'interno del terminale, stoccaggio, magazzinaggio, deposito, a seconda delle categorie di materiali, raggruppamento del carico), nonché per i servizi passeggeri (compreso imbarco e sbarco).


III. Valutazione della comunicazione della Commissione e conseguenze

La comunicazione della Commissione non ha accolto le posizioni sostanziali del Parlamento europeo sulla politica in materia di porti marittimi, contenute nella sua risoluzione del 1999 poiché, da un canto, non ha effettivamente realizzato lo studio richiesto in materia di trasparenza, né ha elaborato orientamenti in materia di controllo degli aiuti e, dall'altro, ha presentato una direttiva sull'accesso al mercato per tutti i servizi marittimi, e non solo per i servizi tecnico-nautici.

1. Votazione in commissione

Di conseguenza il relatore aveva proposto o sostenuto:

  • di inserire nuove disposizioni sulla trasparenza delle relazioni finanziarie tra i porti marittimi e gli organismi nazionali, sulle conseguenze derivanti dalla trasparenza finanziaria nonché sulle misure di finanziamento pubblico ammissibili a favore dei porti marittimi perché solo in questo modo si potrebbe conseguire un'equa concorrenza tra porti marittimi dell'Unione europea,

  • di escludere i servizi di movimentazione e passeggeri nonché quelli di pilotaggio dall'ambito di applicazione della direttiva, non essendovi alcuna necessità concreta di una regolamentazione dei servizi di movimentazione e passeggeri ovvero perché la regolamentazione dei servizi di pilotaggio dovrebbe rimanere nell'ambito di competenza degli Stati membri per motivi di sicurezza del traffico marittimo.

Queste sostanziali integrazioni e modifiche non hanno trovato maggioranza all'interno della commissione. Per la presente relazione, che contiene solo modifiche marginali rispetto alla proposta della Commissione, non si è inoltre registrata d'altro canto alcuna maggioranza sostanziale, avendo essa ottenuto solo 26 voti favorevoli con 21 voti contrari e 11 astensioni.

2. Conclusioni per l'Aula

In colloqui con i gruppi il relatore si sforzerà di preparare dettagliate proposte di modifica per l'Aula affinché il Parlamento europeo possa decidere su sostanziali integrazioni e modifiche nel suo parere in prima lettura sulla proposta della Commissione.


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Chiasso
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Ancona
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PROSSIME PARTENZE
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Porto di partenza
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Barcellona
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Barcellona/L'Aia
APM Terminals annuncia la conclusione dei lavori per incrementare la capacità del terminal MedPort Tangier
Wärstilä vende Automation, Navigation and Control System alla società svedese di investimenti Solix
Helsinki
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Cisl, accelerare la scelta del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
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Necessario per dare attuazione alle opere e agli investimenti
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Koper
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Hong Kong
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Mosca
Morto uno dei 27 marittimi dei due equipaggi
Calo del traffico mensile dei container nel porto di Singapore
Singapore
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Porti italiani:
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Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
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Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Convegno per il 30° compleanno di WISTA Italy
Genova
Si terrà domani a Palazzo San Giorgio a Genova
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RASSEGNA STAMPA
Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
(Tehran Times)
North Korean tankers transport over one million barrels of oil from Russia
(NK News)
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FORUM dello Shipping
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Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
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Contship Italia dedica una locomotiva alla memoria di Cecilia Eckelmann Battistello
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La speciale livrea ne commemora la vita e la carriera
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Report della Zero Emission Port Alliance sulla futura domanda di elettricità nei porti
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Sottolineata l'importanza di potenziare le infrastrutture elettriche portuali
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PSA Italy chiuderà il 2024 con una crescita del +3% del traffico dei container nei porti di Genova e Venezia
Genova
A novembre è proseguito il trend congiunturale negativo dei ricavi di Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei
InRail ha ampliato la propria area di esercizio al territorio francese
Genova
La società è diventata pienamente operativa sul Corridoio Mediterraneo
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Venezia
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Prosegue la moderata crescita del valore degli scambi mondiali di merci
Ginevra
L'incremento per l'intero 2024 dovrebbe attestarsi intorno al +2,7%
Attraverso il porto di Amburgo potrà passare il 47% delle importazioni marittime tedesche di idrogeno verde
Amburgo
Lo scalo sarà in grado di coprire il 10-18% della domanda nazionale totale entro il 2045
In Cina è stata effettuata per la prima volta l'erogazione da terra di metanolo ad una nave
Pechino
Caricate 79,5 tonnellate di combustibile in 2,5 ore
Siglato il contratto dei piloti di MSC Air Cargo
Roma
Uiltrasporti, dà particolare peso alla parte fissa delle retribuzioni
Evidenziata l'importanza del cold ironing per la riduzione delle emissioni nel porto di Marsiglia-Fos
Marsiglia
Rilevante anche l'effetto derivante dalla nuova zona SECA
A novembre il traffico delle merci nel porto di Ravenna è aumentato del +21,5%
Ravenna
Crocieristi in calo del -46,8%
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