PARLAMENTO
EUROPEO
1999
| | 2004
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Documento di seduta
FINALE
A5-0354/2001
17 ottobre
2001
***I
RELAZIONE
sulla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato
dei servizi portuali
(COM (2001) 35 - C50078/2001
- 2001/0047(COD))
{RETT}Commissione
per la politica regionale, i trasporti e il turismo
Relatore: Georg Jarzembowski
Significato dei simboli utilizzati
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* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune
*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE
***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune
***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune
(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)
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Emendamenti a un testo legislativo
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Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.
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PAGINA
REGOLAMENTARE
Con lettera del {14-02-2001}14 febbraio
2001 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo
251, paragrafo 2, e dell'articolo 80, paragrafo 2, del trattato
CE, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'accesso al mercato dei servizi portuali (COM (2001) 35 -
2001/0047 (COD)).
Nella seduta del {28-02-2001}28 febbraio
2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla {RETT}commissione
per la politica regionale, i trasporti e il turismo per l'esame
di merito e, per parere, alla {ECON}commissione
per i problemi economici e monetari nonché alla commissione
giuridica e per il mercato interno (C5-0078/2001).
Nella riunione del 20 marzo 2001 la {RETT}commissione
per la politica regionale, i trasporti e il turismo ha nominato
relatore Georg Jarzembowski.
Nelle riunioni del 26 aprile, 20 giugno, 10 settembre e 10 ottobre
2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto
di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con 25 voti favorevoli, 19 contrari e 14 astensioni.
Erano presenti al momento della votazione Konstantinos Hatzidakis
(presidente), Emmanouil Mastorakis (vicepresidente) e Rijk van
Dam (vicepresidente), Georg Jarzembowski (relatore), Emmanouil
Bakopoulos, Rolf Berend, Theodorus J.J. Bouwman, Giuseppe Brienza
(in sostituzione di Giorgio Lisi, a norma dell'articolo 153, paragrafo
2, del regolamento), Yves Butel (in sostituzione di Alain Esclopé),
Felipe Camisón Asensio, Carmen Cerdeira Morterero, Luigi
Cocilovo (in sostituzione di Sir Robert Atkins), Gerard Collins,
Paolo Costa, Danielle Darras, Francis Decourrière, Jean-Maurice
Dehousse (in sostituzione di John Hume), Garrelt Duin, Giovanni
Claudio Fava, Markus Ferber (in sostituzione di Luigi Cesaro),
Giuseppe Gargani (in sostituzione di Dana Rosemary Scallon, a
norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ewa Hedkvist
Petersen, Mary Honeyball, Juan de Dios Izquierdo Collado, Pierre
Jonckheer (in sostituzione di Camilo Nogueira Román), Karsten
Knolle (in sostituzione di Jacqueline Foster), Dieter-Lebrecht
Koch, Sérgio Marques, Erik Meijer, Francesco Musotto, James
Nicholson (in sostituzione di Mathieu J.H. Grosch), Josu Ortuondo
Larrea, Karla M.H. Peijs, Wilhelm Ernst Piecyk, Samuli Pohjamo,
Adriana Poli Bortone, Alonso José Puerta, Reinhard Rack,
Carlos Ripoll i Martínez Bedoya, Isidoro Sánchez
García, Marieke Sanders-ten Holte, Gilles Savary, Ingo
Schmitt, Elisabeth Schroedter (in sostituzione di Reinhold Messner),
Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann,
Margie Sudre, Helena Torres Marques (in sostituzione di Carlos
Lage), Maurizio Turco, Roseline Vachetta (in sostituzione di Helmuth
Markov), Ari Vatanen, Gianni Vattimo (in sostituzione di Rosa
Miguélez Ramos, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2,
del regolamento), Demetrio Volcic, Mark Francis Watts, Theresa
Zabell (in sostituzione di Juan Ojeda Sanz, a norma dell'articolo
153, paragrafo 2, del regolamento) e Sabine Zissener (in sostituzione
di Philip Charles Bradbourn, a norma dell'articolo 153, paragrafo
2, del regolamento).
La {ECON}commissione per i problemi
economici e monetari e la commissione giuridica e per il mercato
interno hanno deciso il 2 marzo 2001 e il 6 marzo 2001 di non
esprimere parere.
La relazione è stata depositata il 17 ottobre 2001.
Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato
nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della
quale la relazione sarà esaminata.
PROPOSTA
LEGISLATIVA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'accesso al mercato dei servizi portuali (COM (2001) 35 -
C50078/2001 - 2001/0047(COD))
La proposta è modificata nel modo seguente:
Testo della Commissione
| Emendamenti del Parlamento
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Emendamento 1
Considerando
1
(1) Scopo dell'articolo 49 del trattato è eliminare le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nella Comunità; a norma dell'articolo 51 questo obiettivo dev'essere conseguito anche nella politica comune dei trasporti.
| (1) Scopo dell'articolo 49 del trattato è eliminare le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nella Comunità; a norma dell'articolo 51 questo obiettivo dev'essere conseguito anche nella politica comune dei trasporti; l'articolo 6 del trattato CE stabilisce che le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie.
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Motivazione
I vari incidenti verificatisi
di recente consigliano un'analisi approfondita di quanto connesso
all'esercizio dei servizi portuali.
Emendamento 2
Considerando
7
(7) L'esistenza di normative e prassi nazionali disomogenee ha creato disparità nelle procedure applicate negli Stati membri e determinato un'incertezza normativa circa i diritti spettanti ai prestatori di servizi portuali e gli obblighi delle autorità competenti. È quindi interesse della Comunità emanare una disciplina comunitaria che stabilisca le norme fondamentali nell'accesso al mercato ai servizi portuali, i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi, siano essi già attivi o solo potenziali, negli enti di gestione dei porti, nonché nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di selezione.
| (7) L'esistenza di normative e prassi nazionali disomogenee ha creato disparità nelle procedure applicate negli Stati membri e determinato un'incertezza normativa circa i diritti spettanti ai prestatori di servizi portuali e gli obblighi delle autorità competenti. È quindi interesse della Comunità emanare una disciplina comunitaria e prescrivere le norme fondamentali nell'accesso al mercato ai servizi portuali, i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi, siano essi già attivi o solo potenziali, negli enti di gestione dei porti, nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e sulle procedure di selezione,nonché il diritto degli Stati membri di attribuire a taluni servizi, in particolare i servizi tecnico-nautici, la qualifica di servizi di interesse generale allo scopo di salvaguardare l'interesse generale della sicurezza nei porti e nelle acque adiacenti.
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Motivazione
Occorre dare la possibilità
agli Stati membri, quando motivi di salvaguardia della sicurezza
lo impongono, di limitare l'accesso al mercato di taluni servizi
tecnico-nautici.
Emendamento 3
Considerando
7 bis (nuovo)
| (7 bis) Data la particolare importanza dei servizi di pilotaggio per la sicurezza marittima e quindi per la protezione dell'ambiente in regioni particolarmente sensibili, ciascuno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di emanare per tali servizi proprie disposizioni nazionali che tengano conto delle condizioni specifiche dei rispettivi porti.
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Motivazione
I legislatori dei
singoli Stati membri hanno istituito in passato zone di pilotaggio
e stabilito regolamentazioni speciali, adattate alle condizioni
locali, per garantire in modo ottimale la sicurezza e il flusso
del traffico, nonché la tutela dell'ambiente, in regioni
particolarmente sensibili.
La messa a disposizione di servizi di pilotaggio è pertanto
un elemento essenziale per la sicurezza del traffico marittimo.
Emendamento 4
Considerando
8
(8) In armonia con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, la finalità delle iniziative qui proposte, consistenti nel garantire a chiunque, persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, l'accesso al mercato dei servizi portuali, non può essere realizzata in modo soddisfacente dagli Stati membri a motivo della dimensione di questa iniziativa e puo' pertanto essere meglio realizzato dalla Comunità.La presente direttiva si limita al minimo necessario per conseguire tale obiettivo e non va oltre quanto necessario per tale scopo.
| (8) In armonia con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, la finalità delle iniziative qui proposte, consistenti nel garantire a chiunque, persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, l'accesso al mercato dei servizi portuali, può essere meglio realizzata introducendo principi comuni per tutti gli Stati membri. La presente direttiva si limita al minimo necessario per conseguire tale obiettivo e non va oltre quanto necessario per tale scopo.
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Motivazione
Si preferisce una
formulazione positiva dell'intervento comunitario in materia.
Emendamento 5
Considerando
9
(9) La legislazione comunitaria sull'accesso ai servizi portuali non esclude l'applicazione di altre norme comunitarie. Le regole di concorrenza sono già applicate ai servizi portuali e sono, in particolare, pertinenti in tema di situazioni di monopolio.
| (9) La legislazione comunitaria sull'accesso ai servizi portuali non esclude l'applicazione di altre norme comunitarie, ivi comprese quelle relative ai servizi di interesse economico generale previste all'articolo 86, paragrafo 2 del trattato. Le regole di concorrenza sono già applicate ai servizi portuali e sono, in particolare, pertinenti in tema di situazioni di monopolio.
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Motivazione
In molti Stati membri
vengono affidati ai servizi portuali, e in particolare ai servizi
tecnico-nautici, obblighi di servizio pubblico. Occorre quindi
tenere conto della libertà degli Stati membri di definire
i servizi d'interesse generale e di conseguenza menzionare espressamente
le disposizioni del trattato che vi si applicano.
Emendamento 6
Considerando
11
(11) Poiché i porti costituiscono zone geografiche circoscritte, l'accesso al mercato dei servizi portuali può, in taluni casi, essere soggetto a vincoli di capacità e di spazio disponibile, nonché a vincoli inerenti la sicurezza del traffico per i servizi tecnico-nautici. In tali casi può pertanto essere necessario limitare il numero dei prestatori autorizzati di servizi portuali.
| (11) Poiché i porti costituiscono zone geografiche circoscritte, l'accesso al mercato dei servizi portuali può, in taluni casi, - anche per motivi di efficienza economica -essere limitato numericamente per problemi di capacità e di spazio disponibile, vincoli inerenti la sicurezza del traffico, redditività del prestatore dei servizi, obblighi di servizio pubblico del prestatore dei servizi o dell'ente di gestione del porto, disposizioni locali, nazionali o internazionali in materia di ambiente, esigenze economiche particolari o motivate del porto o dell'ente di gestione del porto. In tali casi può pertanto essere necessario limitare il numero dei prestatori autorizzati di servizi portuali.
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Motivazione
Devono valere condizioni
particolari nei casi in cui lo Stato membro o l'ente di gestione
del porto vogliano limitare numericamente il numero di autorizzazioni
(vale a dire quando è stabilito a priori l'ammissibilità
di uno, due o di un altro numero limitato di fornitori di servizi)
oppure qualora si decida di attribuire una determinata categoria
di servizi (ad esempio, movimentazione delle merci) a un unico
titolare di autorizzazione per tutto il porto. I motivi per l'introduzione
di limitazioni del genere devono essere descritti nella direttiva,
ma quelli figuranti nella proposta della Commissione sono troppo
restrittivi. Può essere ad esempio opportuno ammettere
soltanto un unico servizio di pilotaggio o di rimorchio laddove
un solo operatore può essere redditizio ed economicamente
sano, oppure quando sia necessario perché l'ente di gestione
del porto può assicurare da solo servizi globali propri.
Taluni porti,
specie quelli di dimensioni ridotte, per motivi di efficienza
economica difficilmente potranno accogliere più operatori.
Ciò non toglie che la scelta del prestatore di servizi
vada fatta secondo i criteri fissati dalla presente direttiva.
Emendamento
7
Considerando
12
(12) I criteri in base ai quali si fa luogo alle suddette limitazioni devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori, pertinenti e proporzionati. Nel caso di movimentazione delle merci, e fatte salve circostanze eccezionali, il numero dei prestatori di servizi per ciascuna categoria di movimentazione non dev'essere inferiore a due operatori del tutto indipendenti l'uno dall'altro.
| (12) I criteri in base ai quali si fa luogo alle suddette limitazioni devono essere obiettivi, trasparenti, non discriminatori, pertinenti e proporzionati.
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Motivazione
Non è necessario
il riferimento specifico alla movimentazione delle merci.
Emendamento 8
Considerando
13
(13) È opportuno che i prestatori di servizi abbiano il diritto di impiegare personale di loro scelta.
| (13) È opportuno che i prestatori di servizi abbiano il diritto di impiegare personale di loro scelta nel rispetto comunque delle normative stabilite dallo Stato membro dove il soggetto prestatore eroga detti servizi.
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Motivazione
L'impiego di personale
deve essere soggetto alla legislazione in vigore nello Stato membro.
Emendamento
9
Considerando
18
(18) La direttiva della Commissione 2000/52/CE del 26 luglio 2000, istituisce, per un certo numero di imprese, l'obbligo di mantenere contabilità separate, obbligo che si applica soltanto alle imprese il cui fatturato annuo per ciascuno degli ultimi due esercizi abbia superato i 40 milioni di euro.
Alla luce dell'introduzione della libertà di fornire servizi portuali nella Comunità, è necessario far sì che il principio della separazione dei conti si applichi a tutti i porti contemplati dalla presente direttiva e che i porti osservino, in tema di trasparenza, norme non meno rigorose di quelle istituite dalla direttiva 2000/52/CE della Commissione.
| (18) La direttiva della Commissione 2000/52/CE del 26 luglio 2000, istituisce, per un certo numero di imprese, l'obbligo di mantenere contabilità separate, obbligo che si applica soltanto alle imprese il cui fatturato annuo per ciascuno degli ultimi due esercizi abbia superato i 40 milioni di euro. Per stabilire eque condizioni di concorrenza tra e all'interno dei porti e dei sistemi portuali marittimi comunitari, a tutti i porti e sistemi portuali che appartengono alla rete transeuropea dei porti marittimi dovrebbe applicarsi la direttiva sulla trasparenza.
Alla luce dell'introduzione della libertà di fornire servizi portuali nella Comunità, è necessario far sì che il principio della separazione dei conti si applichi a tutti i porti contemplati dalla presente direttiva.
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Motivazione
Oltre all'accesso
al mercato nei singoli porti, la direttiva dovrebbe contenere
normative sulle condizioni di concorrenza tra porti marittimi.
Emendamento
10
Considerando
20
(20) È opportuno autorizzare l'autoassistenza e qualsiasi criterio applicabile agli operatori che praticano l'autoassistenza non deve essere più severo di quelli previsti per i prestatori dei servizi portuali per lo stesso servizio o per servizi di natura analoga.
| (20) È opportuno autorizzare l'autoassistenza,in conformità dei criteri stabiliti nella presente direttiva, e qualsiasi criterio applicabile agli operatori che praticano l'autoassistenza non deve essere più severo di quelli previsti per i prestatori dei servizi portuali per lo stesso servizio o per servizi di natura analoga.
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Motivazione
L'emendamento chiarisce
che l'autoassistenza deve essere conforme ai criteri della direttiva.
Emendamento 11
Considerando
21
(21) È opportuno che le autorizzazioni rilasciate mediante procedura di selezione abbiano durata limitata nel tempo. Nel determinare la durata dell'autorizzazione è ragionevole tener conto se il prestatore di servizi abbia o no dovuto effettuare investimenti in strutture e, in caso affermativo, se queste strutture siano mobili o no. Benché tale procedura debba condurre ad un risultato adeguato, è tuttavia necessario fissare durate massime per le autorizzazioni.
| (21) È opportuno che le autorizzazioni rilasciate mediante procedura di selezione abbiano durata limitata nel tempo. Nel determinare la durata dell'autorizzazione è ragionevole tener conto se il prestatore di servizi abbia o no dovuto effettuare investimenti in strutture e, in caso affermativo, se queste strutture siano mobili o no.
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Motivazione
L'ultima parte del
considerando 21 risulta superflua.
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Emendamento 12
Considerando
22, 23 e 24
(22) La situazione che attualmente si registra nei porti comunitari, con una moltitudine di autorizzazioni di metodi di selezione degli operatori e differenti durate delle autorizzazioni, impone la fissazione di ben definiti periodi transitori. E' opportuno che le norme transitorie distinguano tra porti nei quali il numero dei prestatori di servizi è limitato e i porti in cui tale numero non è limitato.
| (22) Tenuto conto della molteplicità di situazioni esistenti, delle varietà di autorizzazioni e di metodi di selezione degli erogatori di servizi portuali e nell'interesse della certezza del diritto coniugata con il principio di sussidiarietà, si ritiene opportuno fare salve, sino alle scadenze stabilite nei rispettivi atti, contratti o simili, le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva.
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23. Laddove il numero dei prestatori di servizi non viene limitato, non vi è alcuna ragione di modificare le autorizzazioni in essere, mentre le autorizzazioni future dovranno essere rilasciate nell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva.
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24. Laddove il numero dei prestatori di servizi viene limitato, è opportuno che nei periodi transitori si faccia distinzione tra autorizzazioni rilasciate in base a gara pubblica (o procedura equivalente) e le autorizzazioni rilasciate in base a procedure diverse; fra situazioni in cui il prestatore di servizi ha effettuato investimenti significativi o no; dovrà considerarsi se questi investimenti siano stati realizzati in strutture mobili o immobili. Nell'interesse della certezza del diritto occorre che, in ciascun caso, vengano stabilite durate massime, pur lasciando alle amministrazioni nazionali un adeguato margine discrezionale per tener conto delle peculiarità di ciascun caso.
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Motivazione
L'emendamento vuole
semplificare il testo della Commissione e al contempo garantire
quegli operatori che hanno investito in strutture prima dell'entrata
in vigore della presente direttiva.
Emendamento 13
Considerando
27
(27) Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire livelli adeguati di protezione sociale per tutto il personale delle imprese che forniscono servizi portuali.
| (27) Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire livelli adeguati di protezione sociale per tutto il personale delle imprese che forniscono servizi portuali e di evitare che la professionalità e la competenza professionale esistenti in ogni porto non diminuiscano né vadano disperse a seguito della potenziale entrata sul mercato di nuovi operatori.
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Motivazione
Rispetto ai servizi
tecnico-nautici in alcuni Stati membri i prestatori di tali servizi
(in particolare piloti portuali e ormeggiatori) accedono al mercato
dopo una selezione eseguita dalle autorità pubbliche che
ne valutano la capacità professionale e il mantenimento
della stessa nel tempo. Inoltre, le persone che forniscono tali
servizi sono qualificate e specializzate rispetto alle caratteristiche
specifiche del porto in cui viene loro consentito "l'ingresso
sul mercato". Da un lato, essi possono non trovare necessariamente
occupazioni alternative, e dall'altro la loro "migrazione"
da un porto all'altro ha sicuramente conseguenze sociali negative.
Infine, la loro conoscenza specifica del porto e delle sue caratteristiche
è un patrimonio importante di cui si avvantaggia tutta
la comunità, per cui la dispersione di tale patrimonio
potrebbe non rispondere a lungo termine allo scopo di conseguire
quegli obiettivi di sicurezza che sono il fondamento nazionale
dei servizi tecnico-nautici.
Emendamento 14
Articolo 1
Ai prestatori comunitari di servizi portuali è riconosciuta la libertà di fornire servizi portuali nell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività.
| Ai prestatori comunitari di servizi portuali è riconosciuta la libertà di fornire servizi portuali nell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. I prestatori di servizi portuali hanno accesso agli impianti portuali nella misura necessaria per poter esercitare le loro attività e comunque compatibilmente agli assetti strutturali ed organizzativi, alla sicurezza del traffico marittimo, del porto ovvero del sistema portuale in cui operano.
Tuttavia, dette disposizioni non possono applicarsi al pilotaggio, a motivo del suo carattere di servizio pubblico obbligatorio.
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Motivazione
L'emendamento vuole
chiarire le finalità della direttiva e l'ambito delle prestazioni.
Per evidenti motivi di sicurezza marittima, il controllo del
pilotaggio deve continuare ad essere assicurato dalle autorità
pubbliche nazionali.
Il regime del pilotaggio rientra d'altronde perfettamente nel
quadro del combinato disposto degli articoli 45 e 55 del trattato
CE, che escludono dal campo della libera prestazione dei servizi
le attività che partecipino, sia pure occasionalmente,
all'esercizio dei pubblici poteri.
Sembra quindi che il pilotaggio non possa rientrare nel campo
di applicazione della direttiva e che gli articoli 45 e 55 del
trattato CE ostino all'applicazione dell'articolo 49 del trattato.
Emendamento 15
Articolo 2,
paragrafo 2
2. La presente direttiva si applica a tutti i porti e sistemi portuali situati nel territorio di uno Stato membro e aperti al traffico marittimo commerciale generale, a condizione che il volume di traffico nel corso degli ultimi tre anni non sia stato mediamente inferiore a tre milioni di t di merci o a 500 000 passeggeri all'anno.
| 2. La presente direttiva si applica a tutti i porti e sistemi portuali situati nel territorio di uno Stato membro - nonché all'accesso al mare e dal mare e/o verso o da via navigabile, qualora lo Stato membro lo reputi sicuro - e aperti al traffico commerciale generale, a condizione che il volume di traffico nel corso degli ultimi tre anni non sia stato mediamente inferiore a tre milioni di t di merci o a 500 000 passeggeri all'anno.
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Motivazione
E' importante che
il campo di applicazione sia definito nel modo più ampio
allo scopo di beneficiare, ogniqualvolta possibile, dei vantaggi
di una concorrenza equa. Di conseguenza, non vi è alcun
motivo di escludere i porti interni e i fiumi se soddisfano i
criteri. Per quanto riguarda l'accesso ai porti, è comunque
essenziale che non sia compromessa la sicurezza, segnatamente
quando si tratta di rotte marittime che attraversano arcipelaghi
o di altre difficili rotte fluviali. E' quindi lasciato alla discrezione
degli Stati membri decidere quando sia il momento opportuno per
liberalizzare tali attività.
Emendamento
16
Articolo 2,
paragrafo 3
3. Qualora un porto raggiunga il volume di traffico merci di cui al paragrafo 2, senza tuttavia raggiungere il corrispondente volume di traffico passeggeri, le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai servizi portuali riservati esclusivamente ai passeggeri. Se il porto raggiunge il volume di traffico passeggeri di cui al paragrafo 2 ma non il volume di traffico merci, le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai servizi portuali riservati esclusivamente alle merci. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei porti di cuialpresente articolo.Tale elenco è pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, una volta all'anno.
| 3. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco dei porti e dei sistemi portuali marittimi, di cui al presente articolo.Tale elenco è pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, una volta all'anno.
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Motivazione
Le previste regolamentazioni dettagliate per il calcolo dei
volumi di traffico non sono necessarie.
Emendamento 17
Articolo 3,
paragrafo 2
2. Qualora, in applicazione di una delle direttive di cui al paragrafo 1, sia obbligatorio esperire gara pubblica per l'affidamento di un contratto di servizi, l'articolo 8, paragrafi 1,2,3,4 e 5, l'articolo 12, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 13 della presente direttiva non si applicano all'affidamento di tale contratto.
| 2. Qualora, in applicazione di una delle direttive di cui al paragrafo 1, sia obbligatorio esperire gara pubblica per l'affidamento di un contratto di servizi, l'articolo 8, paragrafi 1,2,3,4 e 5, l'articolo 12, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 13 della presente direttiva non si applicano all'affidamento di tale contratto. In ogni caso, gli Stati membri possono includere le loro norme specifiche nei capitolati d'oneri per l'affidamento dei contratti di servizi.
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Motivazione
La direttiva non riconosce
la peculiarità dei porti del Mediterraneo e dell'Europa
meridionale rispetto a quelli del Nord, la cui struttura, i cui
traffici e la cui organizzazione sono assai diversi.
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Emendamento 18
Articolo 4,
paragrafo 2
2) "sistema portuale": il raggruppamento di due o più porti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano;
| 2)"sistema portuale": due o più porti geograficamente vicini e gestiti da uno stesso ente o da una stessa autorità portuale;
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Motivazione
La definizione proposta
è più vicina alla realtà portuale, mentre
quella figurante nella proposta di direttiva è ambigua
e non risponde alla normale situazione esistente nella maggioranza
degli Stati membri.
Emendamento 19
Articolo 4,
paragrafo 4
4) "servizi portuali": i servizi commerciali che vengono di norma forniti a titolo oneroso in un porto e che sono individuati nell'allegato;
| 4) "servizi portuali": i servizi che vengono di norma forniti a titolo oneroso in un porto e che sono individuati nell'allegato;
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Motivazione
Vi sono servizi tipicamente
portuali (come il pilotaggio) che possono non avere carattere
rigorosamente commerciale.
Emendamento 20
Articolo 4,
paragrafo 7
7) "autoassistenza": situazione nella quale un utente di un porto fornisce a se stesso una o più categorie di servizi portuali e in cui, di norma, non stipula con terzi contratti, comunque denominati, per la fornitura di tali servizi;
| 7) "autoassistenza": situazione nella quale un utente di un porto fornisce a se stesso,con proprio personale e proprie attrezzature, una o più categorie di servizi portuali, in conformità dei criteri stabiliti nella presente direttiva, e in cui, di norma, non stipula con terzi contratti, comunque denominati, per la fornitura di tali servizi;
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Motivazione
In questo modo si
chiarisce che l'autoassistenza non può essere effettuata
da subappaltatori e deve svolgersi in conformità dei criteri
della direttiva.
Emendamento 21
Articolo 6,
paragrafo 2
2. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente devono essere trasparenti, non discriminatori, obiettivi, pertinenti e proporzionati. Essi devono riguardare esclusivamente le qualifiche professionali del prestatore, la sua solidità finanziaria e l'esistenza di una sufficiente copertura assicurativa, nonché la sicurezza marittima o la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e delle persone. L'autorizzazione può comprendere obblighi di servizio pubblico relativi alla sicurezza, regolarità, continuità, qualità, prezzo e condizioni alle quali il servizio può essere fornito.
| 2. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente devono essere trasparenti, non discriminatori, obiettivi, pertinenti e proporzionati. Essi devono riguardare esclusivamente le qualifiche professionali del prestatore, la sua solidità finanziaria e l'esistenza di una sufficiente copertura assicurativa, nonché la sicurezza marittima o la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e delle persone eil rispetto delle vigenti disposizioni del diritto del lavoro. L'autorizzazione può comprendere obblighi di servizio pubblico relativi alla sicurezza, regolarità, continuità, qualità, prezzo e condizioni alle quali il servizio può essere fornito. L'autorizzazione può comprendere altresì obblighi inerenti le tutele sociali dei lavoratori interessati. Lo Stato membro disciplina le misure di protezione sociale e salvaguardia dell'occupazione e dei trattamenti contrattuali collettivi applicabili.
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Motivazione
L'emendamento salvaguarda
quegli Stati membri che avendo delle clausole sociali che tutelano
maggiormente i lavoratori vogliano continuare ad applicarle.
Allo scopo di prevenire il dumping sociale, il rispetto delle
disposizioni del diritto del lavoro deve far parte dei criteri
che l'autorità competente può imporre ad un candidato
prestatore di servizi.
Emendamento
22
Articolo 6,
paragrafo 3
3. Qualora le qualifiche professionali richieste comprendano cognizioni locali o un'esperienza delle cognizioni locali, l'autorità competente deve fornire una formazione adeguata ai candidati prestatori di servizi.
| 3. Qualora le qualifiche professionali richieste comprendano cognizioni locali o un'esperienza delle cognizioni locali, lo Stato membro disciplina l'accesso alla professione e gli attestati di idoneità da ottenere previo esame.
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Motivazione
La modifica elimina
lo sproporzionato onere imposto all'autorità competente
di orientare le possibilità di formazione professionale
e, in suo luogo, disciplina la responsabilità dello Stato
membro per l'accesso alla professione anche per quanto riguarda
le cognizioni locali.
Emendamento
23
Articolo 6,
paragrafo 4
4. I criteri di cui al paragrafo 2 sono resi pubblici e i prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo in merito al procedimento da seguire per ottenere l'autorizzazione. Quest'obbligo si applica anche all'autorizzazione che correla la prestazione del servizio alla realizzazione di un investimenti in beni immobili la cui proprietà sarà trasferita al porto allo scadere dell'autorizzazione.
| 4. I criteri di cui al paragrafo 2 sono resi pubblici e i prestatori di servizi portuali sono informati in anticipo in merito al procedimento da seguire per ottenere l'autorizzazione. Quest'obbligo si applica anche all'autorizzazione che correla la prestazione del servizio alla realizzazione di un investimenti in beni immobili la cui proprietà sarà trasferita all'autorità competente allo scadere dell'autorizzazione.
|
Motivazione
Poiché la nozione
di "porto", ai sensi della definizione di cui all'articolo
4, paragrafo 1, indica esclusivamente una zona di terra e di mare,
la modifica al paragrafo 4 è assolutamente necessaria dal
punto di vista concettuale.
Emendamento 24
Articolo 6,
paragrafo 5
5. Il prestatore dei servizi portuali ha il diritto di impiegare personale di propria scelta per la prestazione dei servizi contemplati dall'autorizzazione.
| 5.Il prestatore dei servizi portuali,per la prestazione dei servizi contemplati dall'autorizzazione,ha il diritto di impiegare personale di propria sceltanel rispetto comunque delle normative stabilite dallo Stato membro dove il soggetto prestatore eroga detti servizi, anche avuto riguardo alla specificità del lavoro nei porti.
|
Motivazione
L'emendamento intende
chiarire il testo originale della direttiva.
Emendamento 25
Articolo 7,
paragrafo 1, alinea
1. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori di servizi portuali solo quando sussistano vincoli di spazio o di capacità disponibile ovvero, in relazione ai servizi tecnico-nautici, per ragioni di sicurezza del traffico marittimo. L'autorità competente deve:
| 1. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori di servizi portuali solo quando sussistano vincoli di spazio o di capacità disponibile ovveroper ragioni di sicurezza, di efficienza economica della navigazione nel porto e nelle acque adiacenti nonché di sicurezza dell'approdo. L'autorità competente deve:
|
Motivazione
Il testo risulta più chiaro ed il riferimento alla sicurezza
non è limitato ai soli servizi tecnico-nautici; inoltre,
non si deve perdere di vista il riferimento all'efficienza economica
che sta alla base della proposta della Commissione.
|
Emendamento
26
Articolo 7,
paragrafo 2
2. Qualora esistano vincoli relativi allo spazio o alla capacità disponibile e, in assenza di circostanze eccezionali connesse al volume del traffico e alle categorie delle merci trasportate, l'autorità competente autorizza almeno due prestatori di servizi per ciascuna categoria di merci trasportate totalmente indipendenti l'uno dall'altro per ciascuna categoria di merci trasportate.
| Decade |
Motivazione
Non è opportuna
una limitazione obbligatoria a due prestatori di servizi.
Emendamento 27
Articolo 7,
paragrafo 3
3. Qualora l'autorità competente che decide le limitazioni relative a un determinato porto sia anche l'ente di gestione del porto e qualora questo stesso ente, o il prestatore di servizi sul quale esso ha esercita un controllo diretto o indiretto o nel quale detiene una partecipazione, sia altresì prestatore di servizi in tale porto o desideri diventarlo, lo Stato membro interessato designa un'autorità competente diversa alla quale affida l'incarico di prendere la decisione o di approvare la decisione in merito alle limitazioni. L'autorità competente designata deve essere indipendente dall'organismo di gestione del porto di cui trattasi e non deve:
| 3. Qualora l'autorità competente che decide le limitazioni relative a un determinato porto sia anche l'ente di gestione del porto e qualora questo stesso ente, o il prestatore di servizi sul quale esso ha esercita un controllo diretto o indiretto o nel quale detiene una partecipazione, sia altresì prestatore di servizi in tale porto o desideri diventarlo, lo Stato membro - qualora si tratti di una prestazione di servizi identica o in concorrenza - designa un'altra autorità cui affida il controllo delle decisioni e l'approvazione delle decisioni inerenti alle limitazioni; le autorità nazionali antitrust risultano le più indicate ad assolvere tali mansioni.
|
a) essere prestatrice di servizi portuali simili a quelli forniti da uno qualsiasi di prestatori di servizi del porto in questione, né
| |
b) esercitare un controllo diretto e indiretto sui prestatori di servizi del porto in questione o detenere una partecipazione in essi.
| |
Motivazione
Le autorità
nazionali antitrust sono quelle meglio indicate ad occuparsi,
di volta in volta, delle decisioni sulle limitazioni e sulla selezione
dei prestatori di servizi portuali. In situazioni di posizione
dominante o di abuso della stessa, possono essere tranquillamente
applicate le norme sulla concorrenza.
Emendamento 28
Articolo 8,
paragrafo 1
1. Se il numero dei prestatori dei servizi portuali viene limitato ai sensi dell'articolo 7, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari per istituire un procedimento di selezione trasparente ed obiettivo, tramite bando di gara, nell'osservanza di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e pertinenti.
| 1. Se il numero dei prestatori dei servizi portuali viene limitato ai sensi dell'articolo 7 dall'autorità competente, quest'ultima prende i provvedimenti necessari per istituire un procedimento di selezione trasparente ed obiettivo, tramite bando di gara o procedura equivalente, nell'osservanza di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori e pertinenti.
|
Motivazione
Bisognerebbe
esplicitare che la limitazione dell'accesso è intesa come
una chiara decisione dell'autorità competente per limitare
l'accesso al mercato. Esistono altre procedure di aggiudicazione
paragonabili al bando di gara.
Emendamento 29
Articolo 8,
paragrafo 3
3. Nel pubblicare l'invito l'autorità competente fornisce anche le seguenti informazioni:
| 3. Nel pubblicare l'invito l'autorità competente fornisce anche le seguenti informazioni:
|
a) i criteri di autorizzazione e di selezione che definiscono le prescrizioni minime dell'autorità;
| a) i criteri e le condizioni di autorizzazione e di selezione che definiscono le prescrizioni minime dell'autorità,compresi la legislazione sociale applicabile e i criteri minimi di servizio pubblico stabiliti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2;
|
b) i criteri di affidamento, che definiscono i motivi in base ai quali l'autorità sceglierà fra le offerte che soddisfano i criteri di selezione;
| b) i criteri di affidamento, che definiscono i motivi in base ai quali l'autorità sceglierà fra le offerte che soddisfano i criteri di selezione;
|
c) le condizioni che definiscono gli obblighi di servizio pubblico contemplate dal contratto e che indicano le risorse che sono messe a disposizione del candidato prescelto insieme alle condizioni, alle modalità e alle disposizioni applicabili.
| c) le condizioni che definiscono gli obblighi di servizio pubblico contemplate dal contratto e che indicano le infrastrutture e le attrezzature che sono messe a disposizione del candidato prescelto insieme alle condizioni, alle modalità e alle disposizioni applicabili;
|
| c bis) le sanzioni e le condizioni di ritiro in caso di mancato rispetto;
|
| c ter) la durata dell'autorizzazione.
|
Motivazione
L'emendamento è inteso a precisare quale informazione
dovrebbe figurare nella pubblicazione dell'autorità competente.
Emendamento 30
Articolo 8,
paragrafo 6
6. Qualora l'autorità competente che esperisce la procedura di selezione in relazione a un determinato porto sia anche l'ente di gestione di tale porto e qualora questo stesso ente o il prestatore di servizi sul quale questi esercita un controllo diretto o indiretto o detiene una partecipazione, sia o desideri diventare prestatore di servizi in tale porto, gli Stati membri designano una autorità competente diversa alla quale affidano il compito di esperire la procedura di selezione di cui trattasi. La nuova autorità competente dev'essere indipendente dall'ente gestore del porto di cui trattasi e non deve:
| 6. Qualora l'autorità competente che esperisce la procedura di selezione concernente il servizio portuale in relazione a un determinato porto sia anche l'ente di gestione di tale porto e qualora questo stesso ente o il prestatore di servizi sul quale questi esercita un controllo diretto o indiretto o detiene una partecipazione, sia o desideri diventare prestatore di questi servizi in tale porto, gli Stati membri - qualora si tratti di una prestazione di servizi identica o in concorrenza - designano un'altra autorità cui affidano il controllo delle procedure di selezione (a norma dell'articolo 7).
Se l'autorità competente è attiva in una categoria principale di servizi portuali (servizi tecnico-nautici, movimentazione delle merci o servizi passeggeri), non è necessario designare un'autorità competente diversa per esperire la procedura di selezione riguardante un'altra categoria principale.
|
a) essere prestatrice di servizi portuali simili a quelli forniti da uno qualsiasi di prestatori di servizi del porto in questione, né
| |
b) esercitare un controllo diretto e indiretto sui prestatori di servizi del porto in questione o detenere una partecipazione in essi.
| |
Motivazione
Le autorità
nazionali antitrust sono quelle meglio indicate ad occuparsi,
di volta in volta, delle decisioni sulle limitazioni e sulla selezione
dei prestatori di servizi portuali. In situazioni di posizione
dominante o di abuso della stessa, possono essere tranquillamente
applicate le norme sulla concorrenza.
La nomina di un'altra autorità competente è necessaria
solo se può configurarsi un conflitto d'interessi. Se l'autorità
portuale è incaricata, ad esempio, dei servizi di rimorchio,
non vi è motivo di privarla dei suoi poteri in materia
di autorizzazione e selezione di società che si occupano
di movimentazione delle merci. Occorre per quanto possibile evitare
di creare un'inutile nuova burocrazia.
Emendamento
31
Articolo 9,
paragrafo 1
1. Qualora il prestatore di servizi non effettui alcun investimento o effettui solo investimenti insignificanti ai fini della prestazione dei servizi, la durata massima della sua autorizzazione è di 5 anni;
| 1. Qualora il prestatore di servizi non effettui alcun investimento o effettui solo investimenti insignificanti ai fini della prestazione dei servizi, la durata massima della sua autorizzazione è di 8 anni;
|
Motivazione
La proroga del termine
deriva dalla necessità di concedere a nuovi prestatori
di servizi una prospettiva economicamente sostenibile.
Emendamento 32
Articolo 9 bis
(nuovo)
| Articolo 9 bis
|
| Qualora sia selezionato un nuovo prestatore di servizi, questi rimborsa ai suoi predecessori, sulla base dei prezzi correnti di mercato, il valore delle strutture fisse che da essi riceve.
|
Motivazione
E' importante non
scoraggiare gli investimenti negli impianti portuali. I
prestatori di servizi dovrebbero essere indotti ad investire anche
negli ultimi anni del loro contratto. Quando un prestatore di
servizi perde il proprio diritto di effettuare operazioni in un
porto, dovrebbe comunque ricevere una compensazione per gli investimenti
compiuti. Dovrebbe essere previsto un obbligo di compensazione
solo per le strutture fisse, dal momento che l'interessato può
egli stesso vendere le strutture mobili. I dettagli della
procedura di compensazione devono essere definiti nel contratto
e debitamente resi noti nella procedura di gara.
|
Emendamento 33
Articolo 11,
paragrafo 1 bis (nuovo)
| 1 bis. Gli Stati membri possono riservare l'autoassistenza agli utenti dei porti le cui navi battono bandiera di uno Stato membro.
|
Motivazione
Le navi che battono
le cosiddette "bandiere di comodo" spesso non soddisfano
i necessari requisiti di sicurezza.
Emendamento 34
Articolo 11,
paragrafo 2
2. L'autoassistenza può essere soggetta a autorizzazione, secondo criteri di concessione che non devono essere più severi di quelli che si applicano ai prestatori dello stesso tipo di servizi portuali o di servizi analoghi.
| 2. L'autoassistenza può essere soggetta a autorizzazione, secondo criteri di concessione che devono essere pari a quelli che si applicano ai prestatori dello stesso tipo di servizi portuali o di servizi analoghi.
|
Motivazione
I criteri previsti per l'autorizzazione all'autoassistenza
devono essere identici a quelli stabiliti per l'aggiudicazione.
Emendamento 35
Articolo 14
Le disposizioni della presente direttiva lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di ordine pubblico, di sicurezza delle cose e delle persone nei porti, nonché in materia di tutela dell'ambiente.
| Le disposizioni della presente direttiva lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri e delle autorità competenti da questi designate in materia di ordine pubblico, di sicurezza delle cose e delle persone nei porti, nonché in materia di tutela dell'ambiente.
|
Motivazione
Dal momento che gli
Stati membri trasferiranno alle "autorità competenti"
molti dei compiti e delle competenze di cui alla presente direttiva,
è utile indicare in modo esplicito le loro responsabilità
per quanto concerne il rispetto della legislazione applicabile.
Emendamento 36
Articolo 15
Ferma restando l'applicazione della presente direttiva e con riserva di ogni altra disposizione del diritto comunitario, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'applicazione della loro legislazione sociale.
| Ferma restando l'applicazione della presente direttiva e con riserva di ogni altra disposizione del diritto comunitario, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l'applicazione della loro legislazione sociale. Data la peculiare esigenza di sicurezza e di adeguati standard professionali esistenti nelle attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri, nell'ambito della sua applicazione ed in base alle altre disposizioni della legge comunitaria, dovranno prendere le misure necessarie a garantire l'applicazione di adeguati standard di tutela sociale, in ogni caso non inferiori a quelli stabiliti dalle direttive in materia sociale applicabili.
|
Motivazione
Questa formulazione
chiarisce e specifica meglio il senso del testo della Commissione.
Emendamento 37
Allegato, punto
(2), lettera (c) bis) (nuova)
| (c) bis) carico e scarico
|
Motivazione
Si completa in tal
modo l'allegato.
PROGETTO
DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso
al mercato dei servizi portuali (COM (2001) 35 - C50078/2001
- 2001/0047(COD))
(Procedura di codecisione:
prima lettura)
Il Parlamento europeo,
- vista la proposta della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2001) 35),
- visti l'articolo 251, paragrafo
2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione
(C50078/2001),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- vista la relazione della {RETT}commissione
per la politica regionale, i trasporti e il turismo (A50354/2001),
1. approva la proposta
della Commissione così emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora
la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta
emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del
Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
MOTIVAZIONE
I. Antecedenti della comunicazione della Commissione
Il 10 dicembre 1997 la Commissione ha presentato al Consiglio
e al Parlamento un Libro verde sui porti e sulle infrastrutture
marittime. Il Libro verde conteneva indicazioni sull'economia,
sui porti e la politica comune dei trasporti UE, sul finanziamento
e l'imputazione dei costi dell'infrastruttura portuale e di trasporto
marittimo, nonché sui servizi portuali: struttura organizzativa
e accesso al mercato.
Il 13 gennaio 1999 il Parlamento si è espresso in merito
al Libro verde della Commissione con una risoluzione approvata
a grande maggioranza. Nella sua risoluzione il Parlamento chiedeva
fra l'altro alla Commissione:
- di presentare
uno studio sulle strutture dei porti marittimi, specificando -
anche dal punto di vista dei costi e dei finanziamenti - le distinzioni
tra amministrazione portuale, infrastrutture portuali e imprese
portuali, ai fini della trasparenza delle condizioni concorrenziali
tra i porti marittimi comunitari e all'interno degli stessi,
- un'efficace
applicazione del controllo sugli aiuti e la concorrenza per quanto
riguarda i porti marittimi e le imprese portuali, nonché
l'elaborazione di un progetto in merito ai suoi orientamenti per
quanto concerne il controllo degli aiuti e della concorrenza sul
quale è necessario consultare il Consiglio e il Parlamento
prima di prendere una decisione definitiva,
- di ripartire
le infrastrutture portuali e del trasporto marittimo ai fini della
valutazione del finanziamento pubblico nelle categorie a) Misure
pubbliche in materia di infrastrutture di trasporto, b) Misure
nel settore delle infrastrutture portuali connesse con le imprese
e c) Misure nel settore delle sovrastrutture portuali connesse
con le imprese,
- di garantire
l'accesso al mercato a nuove imprese portuali, nell'ambito delle
sue competenze attuali, escludendo una normativa comunitaria sulla
struttura organizzativa e sull'accesso al mercato per i servizi
portuali di carattere generale e
- eventualmente,
una proposta concernente una direttiva sull'accesso al mercato
per i servizi marittimi, come ad esempio i servizi di pilotaggio,
traino e ormeggio, qualora la Commissione non possa garantire
in altro modo l'accesso al mercato sulla base delle sue attuali
competenze.
II. Comunicazione della Commissione
Il 13 febbraio 2001 la Commissione ha presentato al Consiglio
e al Parlamento una comunicazione dal titolo "Migliorare
la qualità dei servizi nei porti marittimi, passaggio essenziale
per il sistema dei trasporti in Europa", contenente una proposta
di direttiva sull'accesso al mercato dei servizi portuali, nonché
un documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 14 febbraio
2001, sulle forme di finanziamento pubblico e i diritti riscossi
nei porti marittimi della Comunità.
In questi documenti la Commissione fa presente tra l'altro che
- sulla base
dei dati forniti dagli Stati membri, non è ancora possibile
conseguire una sufficiente trasparenza per quanto riguarda il
volume e la qualità del finanziamento pubblico destinato
ai porti marittimi,
- vengono formulati
alcuni principi fondamentali nell'applicazione delle norme di
concorrenza nel settore portuale, ma da considerazioni di carattere
generale non si possono evincere orientamenti sul controllo degli
aiuti destinati ai porti marittimi,
- viene presentata
una direttiva sull'accesso al mercato per i servizi portuali non
solo in relazione ai servizi tecnico-nautici (pilotaggio, rimorchio
e ormeggio), ma anche per il trasbordo di merci (scaricamento,
stivamento, trasbordo e altri trasporti all'interno del terminale,
stoccaggio, magazzinaggio, deposito, a seconda delle categorie
di materiali, raggruppamento del carico), nonché per i
servizi passeggeri (compreso imbarco e sbarco).
III. Valutazione della comunicazione della Commissione e conseguenze
La comunicazione della Commissione non ha accolto le posizioni
sostanziali del Parlamento europeo sulla politica in materia di
porti marittimi, contenute nella sua risoluzione del 1999 poiché,
da un canto, non ha effettivamente realizzato lo studio richiesto
in materia di trasparenza, né ha elaborato orientamenti
in materia di controllo degli aiuti e, dall'altro, ha presentato
una direttiva sull'accesso al mercato per tutti i servizi marittimi,
e non solo per i servizi tecnico-nautici.
1. Votazione in commissione
Di conseguenza il relatore aveva proposto o sostenuto:
- di inserire nuove disposizioni sulla trasparenza delle relazioni
finanziarie tra i porti marittimi e gli organismi nazionali, sulle
conseguenze derivanti dalla trasparenza finanziaria nonché
sulle misure di finanziamento pubblico ammissibili a favore dei
porti marittimi perché solo in questo modo si potrebbe
conseguire un'equa concorrenza tra porti marittimi dell'Unione
europea,
- di escludere i servizi di movimentazione e passeggeri nonché
quelli di pilotaggio dall'ambito di applicazione della direttiva,
non essendovi alcuna necessità concreta di una regolamentazione
dei servizi di movimentazione e passeggeri ovvero perché
la regolamentazione dei servizi di pilotaggio dovrebbe rimanere
nell'ambito di competenza degli Stati membri per motivi di sicurezza
del traffico marittimo.
Queste sostanziali integrazioni e modifiche non hanno trovato
maggioranza all'interno della commissione. Per la presente relazione,
che contiene solo modifiche marginali rispetto alla proposta della
Commissione, non si è inoltre registrata d'altro canto
alcuna maggioranza sostanziale, avendo essa ottenuto solo 26 voti
favorevoli con 21 voti contrari e 11 astensioni.
2. Conclusioni per l'Aula
In colloqui con i gruppi il relatore si sforzerà di preparare
dettagliate proposte di modifica per l'Aula affinché il
Parlamento europeo possa decidere su sostanziali integrazioni
e modifiche nel suo parere in prima lettura sulla proposta della
Commissione.
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