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La Commissione Europea ha respinto la legittimità di un aiuto come concesso allo sviluppo accordato dalla Repubblica Federale Tedesca all'Indonesia. L'aiuto è stato accordato nel quadro della costruzione da parte del cantiere navale Volkswerft Stralsund di due draghe - FF Bali II e CD Batang Anai - e della loro vendita alla PT Rukindo indonesiana. Già nel 1998 la Commissione aveva preso una decisione negativa per la prima parte della stessa procedura per la nave KK Aru II (inforMARE del 7 marzo 1998). Alla Commissione la procedura, dichiarata poi illegale, era stata segnalata dalla European Dredging Association.
L'aiuto allo sviluppo in questione, il 25,35% del valore contrattuale, era stato approvato dalla Commissione nel 1994 come conforme all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva sugli aiuti alla costruzione navale, che permette un aiuto superiore al 9%, applicabile agli aiuti legati al contratto. L'approvazione era stata concessa sulla base di informazioni secondo le quali le navi sarebbero state utilizzate soltanto in Indonesia. Ma le navi sono state utilizzate anche in Malesia e a Taiwan, contrariamente alle decisioni della Commissione, e l'aiuto va quindi considerato abusivo. Malesia e Taiwan non possono beneficiare di aiuti allo sviluppo in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7. La somma concessa deve essere quindi rimborsata, maggiorata degli interessi. |
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