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Gli operatori portuali genovesi da oltre un mese erano in difficoltà a causa di una interpretazione restrittiva da parte del Compartimento Doganale sul pagamento dell'IVA sulle merci sbarcate, che determinava dirottamenti di traffici in altri porti italiani e in porti nordeuropei. Il Compartimento Doganale genovese non consentiva infatti alle merci che sbarcano nei terminal liguri di pagare l'IVA al momento della loro vendita e della loro trasformazione anziché al momento dello sbarco, secondo quanto prevede la Direttiva comunitaria 9 / 75, le cui disposizioni sono state recepite nella normativa italiana con la legge 28 / 97.
L'Associazione Spedizionieri del Porto di Genova ha portato il problema all'attenzione di tutti i soggetti interessati per evitare i dirottamenti di traffico dai porti liguri. E in particolare in seguito agli incontri del presidente dell'Associazione Spedizionieri del Porto di Genova, Sebastiano Gattorno, con il vicepresidente della Regione Liguria, Graziano Mazzarello, con il presidente dell'Autorità Portuale, Giuliano Gallanti e con Victor Uckmar, esperto del settore, la Direzione Centrale dei servizi doganali di Roma ha chiarito che i terminalisti, i cui piazzali sono stati riconosciuti al contempo magazzini di custodia temporanea e depositi doganali, possono automaticamente operare anche come depositi IVA. Il riflesso di questo chiarimento è di consentire nuovamente alle merci che sbarcano nei porti liguri di pagare l'IVA al momento della loro vendita e della loro trasformazione, un'agevolazione consentita ad altri porti italiani. Nel porto di Venezia ad esempio, ove vi sono terminal che agiscono anche come magazzini fiscali ai fini IVA, l'operatività avviene senza ostacoli da parte della dogana; in altri porti, come quello di Livorno, la merce, una volta sbarcata, viene trasferita, con IVA in sospensione, nei depositi doganali fuori della cinta doganale, cioè in aree non soggette a restrizioni come quelle imposte dal Compartimento Doganale di Genova. |
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