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La Commissione Europea preoccupata per le frodi che potranno essere rese possibili con l'introduzione del nuovo codice doganale
Con certificati del paese d'origine irregolari, gli importatori potrebbero esigere tariffe meno elevate quali quelle previste per le merci provenienti da nazioni in via di sviluppo
1 dicembre 1999
La Commissione ha deciso oggi di affidare a Frits Bolkestein, il commissario UE responsabile per le Dogane, la stesura di una proposta di emendamento del codice doganale comunitario nel caso in cui il testo sul quale il prossimo 7 dicembre il Consiglio UE per il mercato interno dovrà raggiungere un accordo non dovesse includere misure sufficienti per scongiurare le frodi. La Commissione Europea ritiene infatti che il testo che dovrà essere alla base dell'accordo, così com'è attualmente concepito, potrebbe facilitare le frodi.
La Commissione afferma in particolare che il testo non includerebbe misure di salvaguardia sufficienti nei riguardi di merci importate con falsi certificati del paese d'origine, rendendo più facile agli importatori di esigere illegittimamente tariffe meno elevate come quelle previste per le merci provenienti da nazioni in via di sviluppo. Infatti, per favorire il commercio con questi paesi, le loro merci importate nell'UE non sono soggette al completo pagamento dei dazi doganali. Questa possibile elusione, secondo la Commissione, potrebbe arrecare notevoli ammanchi alle casse dell'Unione Europea.
In passato è stato accertata la presentazione di certificati irregolari. La fase di verifica può durare fino a tre anni: quindi anche dopo molto tempo può essere richiesto il pagamento dei dazi, con maggiorazioni proporzionali al tempo trascorso tra l'importazione e l'accertamento. Secondo gli importatori tale pratica rende la loro attività estremamente incerta.
In pratica - spiega la Commissione - è necessario stabilire se l'importatore può essere ritenuto responsabile dei traffici avvenuti con certificati di importazione rivelatisi irregolari. Nella proposta di normativa del giugno 1998 predisposta per modificare il codice doganale comunitario, la Commissione Europea aveva previsto il diritto dell'importatore di esigere tariffe agevolate a patto che potesse dimostrare che l'esportatore aveva presentato correttamente i termini della spedizione alle autorità della nazione da cui la merce veniva esportata e che avevano quindi emesso il certificato.
Tuttavia il Consiglio UE ha rigettato quest'ultima proposta e ha invece affermato che l'importatore non può essere ritenuto responsabile dell'irregolarità di un certificato, e obbligato a pagare interamente la tariffa doganale, nel caso in cui le autorità che lo hanno rilasciato fossero a conoscenza che l'origine dichiarata non era esatta o avrebbero dovuto esserne a conoscenza compiendo accertamenti più accurati.
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