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La Commissione approva una serie di aiuti italiani alla costruzione navale
Le misure, valide per i contratti firmati entro il 31 dicembre prossimo, non sono cumulabili e comunque non possono superare il flafond del 9% previsto dal regolamento comunitario 1540/98
21 dicembre 2000
La Commissione Europea approva una serie di aiuti italiani alla costruzione navale
La Commissione Europea ha deciso di non sollevare obiezioni in merito all'applicazione di due misure di aiuto italiane finalizzate a favorire gli investimenti delle imprese marittime per il 2000. Tali misure, pur essendo destinate agli armatori, sono tuttavia considerate dall'UE aiuti indiretti ai cantieri navali, conformemente al regolamento 1540/98 del Consiglio europeo relativo agli aiuti alla costruzione navale, e - secondo la Commissione Europea - la loro intensità non può pertanto superare il massimale del 9% del valore degli investimenti (ossia, nel caso in questione, del prezzo della nave).
Nel luglio scorso le autorità italiane avevano notificato alla Commissione un progetto di legge che prevede due misure finalizzate a favorire gli investimenti delle imprese marittime in forma di credito d'imposta e di tassi agevolati sui prestiti ottenuti per il finanziamento degli investimenti. Il credito d'imposta può elevarsi fino al 9 % dell'importo dell'investimento e l'abbuono di interessi può raggiungere un massimo di 3,8 punti percentuali, ossia un'equivalente sovvenzione dell'8,9 %.
Il regolamento comunitario 1540/98 - ricorda la Commissione - precisa che per aiuti indiretti ai cantieri navali si intendono tutte le forme d'aiuto che possono essere concesse agli armatori o a terzi per la costruzione o la trasformazione di navi, come le agevolazioni creditizie, le garanzie e le agevolazioni fiscali. Bruxelles ritiene quindi che le due misure notificate dal governo italiano rientrino nel campo d'applicazione del regolamento e debbano pertanto rispettare il massimale per gli aiuti alla produzione in favore di contratti di costruzione e di trasformazione navale in vigore fino al 31 dicembre 2000. Per i contratti di costruzione di navi il cui valore prima dell'aiuto superi 10 milioni di euro tale massimale è fissato al 9 %; in tutti gli altri casi è del 4,5 %.
I cantieri navali italiani avevano già la possibilità di ottenere una sovvenzione diretta del 9% del prezzo contrattuale. Le due misure approvate dalla Commissione si aggiungono quindi a tale misura già esistente. La Commissione UE sottolinea che tuttavia non potranno essere cumulate integralmente, poiché ciascuna di esse, se considerata da sola, ha un valore massimo equivalente al plafond fissato dal regolamento. Nel caso quindi in cui si voglia ricorrere a due o tre misure contemporaneamente per uno stesso contratto, l'intensità di ciascuna misura dovrà essere ridotta in modo che il totale non superi il 9 % (o il 4,5% per le navi il cui valore è inferiore a 10 milioni di euro). Inoltre, l'applicazione delle misure è limitata ai contratti che sono stati firmati o lo saranno entro il 31 dicembre 2000.
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