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22 febbraio 2025 - Anno XXIX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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I consoli delle compagnie portuali genovesi hanno incontrato i vertici dell'authority portuale di Palazzo San Giorgio
Si è parlato del lavoro portuale nello scalo ligure, tema già discusso ieri con il presidente dell'ente regionale
18 settembre 2002
Dopo il colloquio avuto ieri con il presidente della Regione Liguria, i consoli Paride Batini e Tirreno Bianchi, insieme con una rappresentanza delle due compagnie portuali genovesi Culmv e Pietro Chiesa, hanno incontrato oggi a Palazzo San Giorgio i vertici dell'Autorità Portuale di Genova per parlare dello stesso argomento: il lavoro portuale e l'applicazione della legge sulla fornitura dei servizi portuali (186/2000), di cui riportiamo di seguito il testo e il regolamento attuativo.

Le parti hanno concordato sulla necessità di garantire continuità all'attuale assetto organizzativo che ha garantito la pace sui moli genovesi per un lungo periodo. Culmv e Pietro Chiesa hanno sottolineato il successo della collaborazione con i terminalisti, mentre Gallanti ha sostenuto l'esigenza di garantire stabilità all'organizzazione del porto di Genova.
Legge 30 giugno 2000, n. 186

"Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo"



pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000


Art. 1.
Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84


1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate".

Art. 2.
Operazioni portuali e servizi portuali


1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione";
b) al comma 2, dopo le parole: "delle operazioni portuali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi portuali" e dopo le parole: "ai sensi del comma 5" sono aggiunte le seguenti: ", riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione";
c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa.";
d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: "in apposito registro tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "in appositi registri distinti tenuti";
e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17.";
f) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:
"7-ter. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta".


2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994 devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16 ovvero la concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 2 del presente articolo ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo


1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). -
1.
Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piùimprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.
10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.
14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996".


2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
Componenti del comitato portuale


1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente".


Art. 5.
Differimento di termini


1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unità, fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9.






Regolamento attuativo della legge 186/2000


Il Ministro dei Trasporti
e della Navigazione


Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 giugno 2000, n. 186, che prevede la fissazione, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di criteri vincolanti ai fini della regolamentazione dei servizi portuali da parte delle autorità portuali, dove istituite, o delle autorità marittime;

Visto l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 come modificato dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2000 che disciplina il lavoro portuale temporaneo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la comunicazione effettuata con nota n. del al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il seguente regolamento

ART. 1

Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri vincolanti ai quali devono attenersi le autorità portuali, dove istituite, o le autorità marittime, per la regolazione e la disciplina dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende:
    • per "autorità competente" l'autorità portuale, dove istituita, o l'autorità marittima nella persona del Capo del circondario;
    • per "la legge" la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni.


ART. 2

Servizi portuali

  1. Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazio0ni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.

  2. Per "ciclo delle operazioni portuali" si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasporto, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra e ad altra modalità di trasporto e viceversa.

  3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.

  4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualità di quest'ultimo in termini di produttività, celerità e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.

  5. L'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell'autorità competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale.


L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali è rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, dall'autorità competente per uno o più servizi portual


ART. 3

Autorizzazione

  1. da indicarsi nella stessa autorizzazione.

  2. L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, sentita la commissione consultiva locale, determina annualmente, assicurando la più ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilisce, per la presentazione delle domande, un termine di scadenza che, al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti8 istanti, deve considerarsi perentorio. Di tali determinazioni deve darsi comunicazione mediante affissione all'albo dell'autorità competente.

  3. L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilancio dell'autorizzazione deve tenere conto della rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attività che intende svolgere, nonché del rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori. A parità di condizioni in caso di più domande è da preferire il soggetto che offra il servizio a condizioni di costo più favorevoli per l'utente.

  4. L'autorizzazione è rilasciata, sentita la commissione consultiva locale, sulla base dei criteri enunciati al comma 3 e previa verifica, nell'ambito di una adeguata istruttoria, della sussistenza dei requisiti stabiliti in applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 4, entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta. L'autorità competente può comunque annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dalla stessa autorità.

  5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato la pagamento di un canone annuale e alla prestazione di una cauzione determinati nel loro ammontare dall'autorità competente tenendo conto del fatturato del soggetto prestatore del servizio.

  6. L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro, ferma restando la possibilità di rinuncia o decadenza motivata. La decadenza può essere dichiarata per le seguenti ipotesi:

    1. perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;

    2. omesso pagamento dei canone annuale;

    3. abusiva sostituzione di altri nell'autorizzazione;

    4. inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento.


  • Prima di dichiarare la decadenza, l'autorità competente fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.



  • ART. 4

    Requisiti

    1. L'autorità competente determina, parametrandoli al livello ed alla qualità dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di tali requisiti deve essere data pubblicità preventivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorità competente.

    2. Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, agli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale.

    3. L'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, dovendo svolgere esclusivamente tale funzione, non può essere autorizzata ad esercitare né direttamente né indirettamente le attività di cui all'articolo 16 della legge, né deve essere detenuta da una o più imprese di cui all'articolo 16 della legge e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui all'articolo 16 della legge.

    4. I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non possono esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette le attività di cui all'articolo 16 della legge. Si considerano partecipazione o detenzione diretta o indiretta dei soci:

      1. il possesso di quote di controllo di una impresa da parte dell'insieme o di parte dei soci di un'altra;

      2. il possesso di quote di controllo di una impresa da parte del singolo socio dell'altra;

      3. la partecipazione o detenzione mediante un terzo soggetto partecipato o detenuto.



    ART. 5

    Registro dei servizi portuali

    1. l'autorità competente istituisce il registro per l'iscrizione dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali.

    2. Nel registro devono essere indicati:

      1. il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del soggetto autorizzato, se persona fisica; la denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;

      2. l'indicazione del servizio o dei servizi portuali da svolgere;

      3. il domicilio o la sede del soggetto autorizzato;

      4. il nome e cognome di un eventuale procuratore;

      5. l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative qualifiche;

      6. numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio;

      7. il canone annuo e l'ammontare della cauzione;

      8. le tariffe relative ai servizi da svolgere.


  • Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la decadenza dell'autorizzazione o la cessazione dell'autorizzazione comportano la cancellazione dal registro.



  • ART. 6

    Vigilanza

    1. Le tariffe delle prestazioni dei servizi portuali e le relative variazioni devono essere comunicate all'autorità competente e rese pubbliche. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali assicurano nell'esercizio della propria attività la più ampia trasparenza e garantiscono parità di trattamento a parità di condizioni.

    2. L'autorità competente vigila sull'espletamento dei servizi portuali, sull'applicazione delle tariffe indicate dai soggetti autorizzati e riferisce annualmente al Ministero dei Trasporti e della Navigazione. L'autorità portuale riferisce in sede di relazione annuale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lett. C), della legge n. 84 del 1994.

    3. L'autorità competente, ferma restando la responsabilità in capo ai soggetti autorizzati in materia di sicurezza del lavoro secondo la vigente normativa, vigila sul rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti che prestano i servizi portuali e verifica annualmente la sussistenza dei requisiti nei confronti dei soggetti autorizzati.


    Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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    Le Aziende informanoSponsored Article
    ABB Ability™ Marine Remote Diagnostic System
    Always on board with you
    Partnership fra Maersk e Cochin Shipyard nel quadro del programma di incentivi del governo indiano al settore navale
    Mumbai
    Nel corso del 2025 la prima riparazione di una nave del gruppo danese presso lo stabilimento indiano
    Federagenti, accelerare i dragaggi impiegando il materiale di risulta negli scali portuali
    Roma
    Pessina: il caso di Spezia e Genova può fornire una soluzione immediata ed efficace
    Contratto a Maestral (Fincantieri - EDGE) per la gestione della flotta della Marina degli Emirati Arabi Uniti
    Abu Dhabi/Trieste
    La commessa ha un valore di 500 milioni di euro
    T&E, rimuovere dalla strategia di decarbonizzazione dello shipping i biofuel legati alla deforestazione e limitare quelli prodotti da colture alimentari
    Bruxelles
    Dijkstra: l'IMO dovrebbe considerare l'impatto climatico dei biocombustibili “cattivi”
    ICS fiduciosa per l'esito della riunione IMO della prossima settimana sulla decarbonizzazione dello shipping
    Nel 2024 il traffico delle merci nel porto di Genova è calato del -1% mentre a Savona-Vado è cresciuto del +7%
    Genova
    Crocieristi in diminuzione del -11%
    Lo scorso anno il traffico nel porto di Koper è cresciuto del +3,0%
    Lubiana
    Le merci containerizzate sono state oltre 9,4 milioni di tonnellate (+5,6%)
    Assarmatori, bene l'ok all'arruolamento dei membri dell'equipaggio da parte del comandante della nave
    Roma
    Messina: chiediamo che la misura diventi strutturale
    Nel 2024 i terminal portuali della marocchina Marsa Maroc hanno movimentato un volume record di merci
    Casablanca
    Picco storico dei container con 2.898.779 teu (+13)
    ECSA, A4E e T&E scongiurano la Commissione UE a promuovere la produzione di fuel puliti per il trasporto marittimo ed aereo
    Bruxelles
    Raptis: abbiamo bisogno di ingenti investimenti, certezze e semplificazione dell'accesso ai finanziamenti pubblici e privati
    Flessione dei risultati economici e commerciali annuali della Kalmar
    Helsinki
    Deciso rialzo dei nuovi ordini nell'ultimo trimestre del 2024
    Nel quarto trimestre del 2024 il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -53,5%
    Il Cairo
    Le tanker sono calate del -42,9% e le navi di altro tipo del -58,1%
    Evergreen investe circa tre miliardi di dollari in 11 nuove portacontainer da 24.000 teu
    Taipei/Keelung
    Prosegue la crescita del fatturato delle tre principali compagnie di navigazione containerizzate taiwanesi
    Confitarma, l'attuale assetto normativo del servizio di rimorchio portuale va più che bene
    Roma
    Circolare ministeriale del 19 marzo 2019 pienamente idonea a gestire le gare
    Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti croati è diminuito del -10,1%
    Zagabria
    Record di passeggeri di linea e crocieristi
    MSC riorganizza due servizi transatlantici fra Mediterraneo ed East Coast USA
    Ginevra
    Transit time di nove giorni tra il porto di Genova e quello di New York
    Nel 2024 i ricavi della Danaos Corporation hanno superato per la prima volta il miliardo di dollari
    Atene
    L'utile netto annuale è diminuito del -8,0%
    Il traffico ro-ro e le rotte regionali sempre più importanti per lo sviluppo del porto di Ancona
    Ancona
    Presentata una ricerca sulle potenzialità dello scalo marchigiano
    Nel 2024 i ricavi di HMM sono cresciuti del +39%
    Seul
    Nel solo quarto trimestre l'incremento è stato del +53%
    Accordo A.P. Moller Capital - Bergé y Compañía per investire nel settore portuale in Spagna e America Latina
    Kongens Lyngby/Madrid
    Investimenti attraverso un fondo a gestione separata sostenuto dalla società danese
    HHLA sigla un contratto collettivo di lavoro con ver.di
    Amburgo
    Il sindacato si era opposto alla cessione di quote di capitale sociale alla MSC
    L'AdSP del Tirreno Settentrionale sospende le variazioni Istat sui canoni concessori
    Livorno
    Nova Marine Carriers, Aug. Bolten ed Ership hanno acquisito Maja Stuwadoors Groep
    Lugano
    La società olandese opera un terminal rinfuse nel porto di Amsterdam
    Nel 2024 il traffico dei container nel porto di Algeciras è diminuito del -0,5%
    Algeciras/Valencia
    Lo scorso mese il trend negativo è proseguito
    Confitarma, bene il mantenimento della procedura semplificata per l'arruolamento dei marittimi
    Roma
    Scomparsa a 83 anni la giornalista napoletana Bianca D'Antonio
    Napoli
    Punto di riferimento per cortesia e professionalità anche per il settore dello shipping
    L'AdSP del Mar Ligure Orientale ha aderito all'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare
    Roma
    L'ente promuove la valorizzazione della risorsa mare
    Domani a Napoli un convegno di studi sul contrasto ai traffici illeciti via mare
    Napoli
    Si terrà presso l'Università degli Studi “Parthenope”
    Il porto di Los Angeles raggiunge un nuovo picco di traffico containerizzato per gennaio
    Los Angeles
    Porto di Livorno, nel 2024 il traffico ferroviario è cresciuto del +10,4%
    Livorno
    La quota rail dei volumi di merci movimentate è salita al 19%
    Appalto per l'immersione nella vasca di colmata di Ancona dei sedimenti di dragaggio dei porti di Fano e Numana
    Ancona
    Federlogistica, la chiusura del casello autostradale di Busalla può mettere in crisi la logistica nel Nord Ovest
    Genova
    Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti montenegrini è cresciuto del +2,2%
    Podgorica
    I passeggeri sono aumentati del +16,1%
    Investimenti pari a 1,4 miliardi di euro per lo sviluppo del Polo Logistica del gruppo FS Italiane
    Roma
    Gli investimenti per nuovi asset fisici e digitali sono previsti dal Piano Strategico 2025-2029
    Il gruppo Grimaldi estende il suo network marittimo all'India
    Napoli
    Il 20 febbraio il primo scalo al porto di Mumbai con la PCTC “Grande California”
    Un milione di euro per la riduzione dell'importo delle tasse di ancoraggio nel porto di Gioia Tauro
    Gioia Tauro
    Ok all'ampliamento del terminal auto di Automar
    L'AdSP della Liguria Orientale concorda sulla necessità di aree buffer per i porti di La Spezia e Marina di Carrara
    La Spezia
    Aree individuate dall'ente in prossimità del porto e del retroporto di Santo Stefano di Magra
    Convegno “Ferro-gomma-acqua: l'intermodalità e il porto di Genova”
    Genova
    Si terrà venerdì presso la Stazione Marittima di Genova
    Fratelli Cosulich ha acquisito una quota di controllo del 62% del capitale della Femo Bunker
    Genova
    Ha un fatturato annuo di oltre 70 milioni di euro
    PROSSIME PARTENZE
    Visual Sailing List
    Porto di partenza
    Porto di destinazione:
    - per ordine alfabetico
    - per nazione
    - per zona geografica
    Interporto di Nola, nel 2024 il traffico intermodale è cresciuto del +18%
    Nola
    Stabile il traffico di merce su gomma
    È diventato operativo il nuovo terminal crociere di MSC nel porto di Barcellona
    Barcellona
    Sarà inaugurato ufficialmente nei prossimi mesi
    A gennaio il porto di Singapore ha movimentato 3,5 milioni di container (+5,8%)
    Singapore/Hong Kong
    Il traffico containerizzato nel porto di Hong Kong è diminuito del -10,5%
    Arrivata nel porto di Genova la “talpa” per la galleria dello scolmatore del torrente Bisagno
    Genova
    È composta da tre pezzi principali di 196 tonnellate
    Prosegue l'eccezionale crescita del traffico dei container nel porto di Long Beach
    Long Beach
    A gennaio ne sono stati movimentati 953mila (+41,4%)
    Mercitalia Intermodal si accorda con PJM per la digitalizzazione di 600 carri intermodali
    Roma
    Tra il 2025 e il 2027 saranno equipaggiati con il sistema digitale WaggonTracker dell'azienda austriaca
    Domani CMA CGM attiverà un nuovo servizio fra Italia, Spagna ed Egitto
    Marsiglia
    Riorganizzazione della linea Bora Med Service con l'inclusione di scali in Siria
    Assoporti alla fiera Fruit Logistica a sostegno del settore ortofrutticolo italiano
    Roma
    Nel 2024 valore record delle esportazioni di 6,1 miliardi di euro
    A gennaio il traffico delle merci nei porti russi è calato del -1,6%
    San Pietroburgo
    In crescita i soli carichi in importazione
    Battezzata la prima portacontainer di nuova costruzione di proprietà della ONE
    Singapore
    Ha una capacità di circa 13.800 teu
    Bando per il potenziamento del Tuscan Port Community System
    Livorno
    Paroli: il TPCS è utilizzato con profitto non soltanto dalla nostra AdSP, ma anche da quelle di Napoli, Venezia e Cagliari
    D'Angelo (ANSI): necessari passi avanti anche nella cybersicurezza per il settore portuale
    Roma
    Le minacce possono paralizzare una componente altamente strategica per il Sistema Paese
    UBV Group compra International Services and Logistics Nardi
    Milano
    La società milanese opera dal 1949 nel settore delle spedizioni e della logistica integrata
    Nuova area logistica nell'hinterland milanese
    Londra/Milano
    Joint venture tra SFO Capital Partners, Edmond de Rothschild REIM e GARBE
    Nel 2024 il traffico dei container nel porto di Valencia è aumentato del +14,1%
    Valencia
    Forte crescita del transhipment (+18,8%)
    L'olandese Raben Group ha acquisito la connazionale DGO Express
    Milano
    L'azienda fornisce servizi di trasporto groupage su strada e di logistica
    Musso (gruppo Grendi): scappare da Genova? Per noi è stata una fortuna
    Genova
    Tra le iniziative previste nel 2025, il rilancio del porto container di Cagliari
    Quest'anno l'associazione degli agenti marittimi genovesi compie ottant'anni
    Genova
    In programma una serie di eventi celebrativi
    MPC Capital acquisice il 50% del capitale della concittadina BestShip
    Amburgo
    Attualmente la società di Amburgo offre servizi a circa 450 navi
    PORTI
    Porti italiani:
    Ancona Genova Ravenna
    Augusta Gioia Tauro Salerno
    Bari La Spezia Savona
    Brindisi Livorno Taranto
    Cagliari Napoli Trapani
    Carrara Palermo Trieste
    Civitavecchia Piombino Venezia
    Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
    BANCA DATI
    ArmatoriRiparatori e costruttori navali
    SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
    Agenzie marittimeAutotrasportatori
    MEETINGS
    Domani a Napoli un convegno di studi sul contrasto ai traffici illeciti via mare
    Napoli
    Si terrà presso l'Università degli Studi “Parthenope”
    Ad Ancona il convegno “Il porto come polo di sviluppo strategico del territorio”
    Ancona
    È in programma l'11 febbraio
    ››› Archivio
    RASSEGNA STAMPA
    Türkiye's largest shipping company moves to Greece, while tourism giant exits
    (Türkiye Today)
    Billions lost at sea: over-reliance on foreign shipping drains economy
    (The News International, Pakistan)
    ››› Archivio
    FORUM dello Shipping
    e della Logistica
    Relazione del presidente Nicola Zaccheo
    Roma, 18 settembre 2024
    ››› Archivio
    Porto di Chioggia, pubblicato il bando per l'affidamento del servizio di lavoro portuale temporaneo
    Venezia
    L'organico operativo ottimale dell'impresa autorizzata è fissato in 20 unità
    Ordine a Hyundai Mipo la costruzione di quattro navi per il bunkeraggio di GNL
    Ulsan/Tokyo/Oslo
    Yara prenderà a noleggio da NYK una nuova gasiera per il trasporto di ammoniaca
    Ad Ancona il convegno “Il porto come polo di sviluppo strategico del territorio”
    Ancona
    È in programma l'11 febbraio
    Il miglioramento nell'ultima parte dell'anno non basta ad Eimskip per chiudere positivamente il 2024
    Reykjavík
    Lo scorso anno il traffico dei container nei terminal di HPH Trust è cresciuto del +4,8%
    Singapore
    Ricavi in aumento del +8,8%
    Konecranes registra ricavi annuali e trimestrali record
    Helsinki
    Nel 2024 il valore dei nuovi ordini è calato del -3,9%
    Accordo AD Ports - CMA Terminals per gestire il nuovo terminal multipurpose del porto di Pointe-Noire
    L'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile rinnova le commissioni tecniche
    Roma
    Francesca Fiorini confermata segretario generale. Accolti 30 nuovi soci
    Tarros attiva un nuovo collegamento ferroviario tra il porto di La Spezia e l'Interporto di Padova
    La Spezia
    La frequenza è settimanale
    CMA CGM continuerà a gestire il container terminal del porto siriano di Lattakia
    Beirut
    Nuovo contratto con la General Authority for Land and Sea Ports
    Costamare registra ricavi annuali e trimestrali record
    Monaco
    Lo scorso anno il volume d'affari è cresciuto del +37,9%
    Incidente mortale nell'area delle riparazioni navali del porto di Genova
    Genova
    Sciopero immediato dei lavoratori del comparto
    Proseguono spediti gli interventi per l'elettrificazione delle banchine portuali di La Spezia
    La Spezia
    Federlogistica sollecita una sospensione temporanea della misura sui nuovi criteri di classificazione degli uffici doganali
    Wärtsilä chiude il 2024 con risultati economici e commerciali record
    Helsinki
    Il valore dei nuovi ordini acquisiti nell'anno è cresciuto del +14%
    Nel 2024 sono cresciuti i ricavi del gruppo DSV ma non gli utili
    Hedehusene
    Le spedizioni aeree e marittime movimentate dall'azienda danese sono aumentate del +7,1% e del +6,6%
    Ok alla concessione per il terminal automotive di Vezzani a Porto Marghera
    Venezia
    Contratto della durata di 25 anni
    Porto di Ravenna, stimata una crescita del +12,9% del traffico a gennaio
    Ravenna
    Movimentate oltre 1,9 milioni di tonnellate di merci
    A gennaio il traffico dei container nel porto di Gioia Tauro è cresciuto del +12,5%
    Gioia Tauro
    Sono stati movimentati 347.917 teu
    L'Interporto di Jesi rientra nell'Unione Interporti Riuniti
    Roma
    I terminal di Melzo e Rubiera nuovi partner aggregati dell'associazione
    Cisl FP Liguria, il declassamento delle sedi delle Dogane di Genova, Spezia e Savona è assolutamente ingiustificato
    Hapag-Lloyd si assicura finanziamenti per l'80% dei costi di costruzione di 24 portacontenitori
    Amburgo
    L'investimento complessivo per le nuove navi ammonta a quattro miliardi di dollari
    ONE istituisce una joint venture con LX Pantos per il mercato intermodale statunitense
    Singapore/Seul
    Boxlinks fornirà servizi end-to-end negli USA
    - Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
    tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
    Partita iva: 03532950106
    Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
    Direttore responsabile Bruno Bellio
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