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12 gennaio 2025 - Anno XXIX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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I consoli delle compagnie portuali genovesi hanno incontrato i vertici dell'authority portuale di Palazzo San Giorgio
Si è parlato del lavoro portuale nello scalo ligure, tema già discusso ieri con il presidente dell'ente regionale
18 settembre 2002
Dopo il colloquio avuto ieri con il presidente della Regione Liguria, i consoli Paride Batini e Tirreno Bianchi, insieme con una rappresentanza delle due compagnie portuali genovesi Culmv e Pietro Chiesa, hanno incontrato oggi a Palazzo San Giorgio i vertici dell'Autorità Portuale di Genova per parlare dello stesso argomento: il lavoro portuale e l'applicazione della legge sulla fornitura dei servizi portuali (186/2000), di cui riportiamo di seguito il testo e il regolamento attuativo.

Le parti hanno concordato sulla necessità di garantire continuità all'attuale assetto organizzativo che ha garantito la pace sui moli genovesi per un lungo periodo. Culmv e Pietro Chiesa hanno sottolineato il successo della collaborazione con i terminalisti, mentre Gallanti ha sostenuto l'esigenza di garantire stabilità all'organizzazione del porto di Genova.
Legge 30 giugno 2000, n. 186

"Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo"



pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000


Art. 1.
Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84


1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate".

Art. 2.
Operazioni portuali e servizi portuali


1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione";
b) al comma 2, dopo le parole: "delle operazioni portuali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi portuali" e dopo le parole: "ai sensi del comma 5" sono aggiunte le seguenti: ", riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione";
c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa.";
d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: "in apposito registro tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "in appositi registri distinti tenuti";
e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17.";
f) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:
"7-ter. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta".


2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994 devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16 ovvero la concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 2 del presente articolo ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo


1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). -
1.
Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piùimprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.
10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.
14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996".


2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
Componenti del comitato portuale


1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente".


Art. 5.
Differimento di termini


1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unità, fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9.






Regolamento attuativo della legge 186/2000


Il Ministro dei Trasporti
e della Navigazione


Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 giugno 2000, n. 186, che prevede la fissazione, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di criteri vincolanti ai fini della regolamentazione dei servizi portuali da parte delle autorità portuali, dove istituite, o delle autorità marittime;

Visto l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 come modificato dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2000 che disciplina il lavoro portuale temporaneo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la comunicazione effettuata con nota n. del al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il seguente regolamento

ART. 1

Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri vincolanti ai quali devono attenersi le autorità portuali, dove istituite, o le autorità marittime, per la regolazione e la disciplina dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende:
    • per "autorità competente" l'autorità portuale, dove istituita, o l'autorità marittima nella persona del Capo del circondario;
    • per "la legge" la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni.


ART. 2

Servizi portuali

  1. Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazio0ni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.

  2. Per "ciclo delle operazioni portuali" si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasporto, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra e ad altra modalità di trasporto e viceversa.

  3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.

  4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualità di quest'ultimo in termini di produttività, celerità e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.

  5. L'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell'autorità competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale.


L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali è rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, dall'autorità competente per uno o più servizi portual


ART. 3

Autorizzazione

  1. da indicarsi nella stessa autorizzazione.

  2. L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, sentita la commissione consultiva locale, determina annualmente, assicurando la più ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilisce, per la presentazione delle domande, un termine di scadenza che, al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti8 istanti, deve considerarsi perentorio. Di tali determinazioni deve darsi comunicazione mediante affissione all'albo dell'autorità competente.

  3. L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilancio dell'autorizzazione deve tenere conto della rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attività che intende svolgere, nonché del rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori. A parità di condizioni in caso di più domande è da preferire il soggetto che offra il servizio a condizioni di costo più favorevoli per l'utente.

  4. L'autorizzazione è rilasciata, sentita la commissione consultiva locale, sulla base dei criteri enunciati al comma 3 e previa verifica, nell'ambito di una adeguata istruttoria, della sussistenza dei requisiti stabiliti in applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 4, entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta. L'autorità competente può comunque annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dalla stessa autorità.

  5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato la pagamento di un canone annuale e alla prestazione di una cauzione determinati nel loro ammontare dall'autorità competente tenendo conto del fatturato del soggetto prestatore del servizio.

  6. L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro, ferma restando la possibilità di rinuncia o decadenza motivata. La decadenza può essere dichiarata per le seguenti ipotesi:

    1. perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;

    2. omesso pagamento dei canone annuale;

    3. abusiva sostituzione di altri nell'autorizzazione;

    4. inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento.


  • Prima di dichiarare la decadenza, l'autorità competente fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.



  • ART. 4

    Requisiti

    1. L'autorità competente determina, parametrandoli al livello ed alla qualità dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di tali requisiti deve essere data pubblicità preventivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorità competente.

    2. Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, agli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale.

    3. L'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, dovendo svolgere esclusivamente tale funzione, non può essere autorizzata ad esercitare né direttamente né indirettamente le attività di cui all'articolo 16 della legge, né deve essere detenuta da una o più imprese di cui all'articolo 16 della legge e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui all'articolo 16 della legge.

    4. I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non possono esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette le attività di cui all'articolo 16 della legge. Si considerano partecipazione o detenzione diretta o indiretta dei soci:

      1. il possesso di quote di controllo di una impresa da parte dell'insieme o di parte dei soci di un'altra;

      2. il possesso di quote di controllo di una impresa da parte del singolo socio dell'altra;

      3. la partecipazione o detenzione mediante un terzo soggetto partecipato o detenuto.



    ART. 5

    Registro dei servizi portuali

    1. l'autorità competente istituisce il registro per l'iscrizione dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali.

    2. Nel registro devono essere indicati:

      1. il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del soggetto autorizzato, se persona fisica; la denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;

      2. l'indicazione del servizio o dei servizi portuali da svolgere;

      3. il domicilio o la sede del soggetto autorizzato;

      4. il nome e cognome di un eventuale procuratore;

      5. l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative qualifiche;

      6. numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio;

      7. il canone annuo e l'ammontare della cauzione;

      8. le tariffe relative ai servizi da svolgere.


  • Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la decadenza dell'autorizzazione o la cessazione dell'autorizzazione comportano la cancellazione dal registro.



  • ART. 6

    Vigilanza

    1. Le tariffe delle prestazioni dei servizi portuali e le relative variazioni devono essere comunicate all'autorità competente e rese pubbliche. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali assicurano nell'esercizio della propria attività la più ampia trasparenza e garantiscono parità di trattamento a parità di condizioni.

    2. L'autorità competente vigila sull'espletamento dei servizi portuali, sull'applicazione delle tariffe indicate dai soggetti autorizzati e riferisce annualmente al Ministero dei Trasporti e della Navigazione. L'autorità portuale riferisce in sede di relazione annuale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lett. C), della legge n. 84 del 1994.

    3. L'autorità competente, ferma restando la responsabilità in capo ai soggetti autorizzati in materia di sicurezza del lavoro secondo la vigente normativa, vigila sul rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti che prestano i servizi portuali e verifica annualmente la sussistenza dei requisiti nei confronti dei soggetti autorizzati.


    Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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    Prorogata di 18 mesi la durata delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale
    Roma
    Avviate le ispezioni di Port State Control sulla Eagle S
    Helsinki/Bruxelles
    La NATO decide di incrementare la presenza militare dell'alleanza atlantica nel Mar Baltico
    Nel 2024 il porto di Tanjung Pelepas ha registrato un nuovo record storico di traffico dei contenitori
    Iskandar Puteri
    Sono stati movimentati oltre 12,2 milioni di teu (+16,9%)
    Lavori pari ad oltre 57 milioni di euro per l'infrastrutturazione energetica nel porto della Spezia
    La Spezia
    Elettrificazione del Nuovo Molo Crociere e nuovi gruppi elettrogeni ad idrogeno
    Assologistica, bene le nuove norme sulla disciplina del reverse charge nella Legge di Bilancio
    Milano
    Auspicata la rapida emanazione del provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate
    Parte da Portovesme l'elettrificazione delle banchine dei porti della Sardegna
    Cagliari
    Quasi 52 milioni di euro di lavori in programma
    Le navi di Arkas Line raggiungeranno l'India
    Izmir
    La compagnia turca fonderà tre servizi nel Mediterraneo
    Sperimentate due corsie di transito navale in una sezione di 10 km del canale di Suez
    Ismailia
    Sono situate nell'area del Piccolo Lago Amaro
    Il calo dei transiti nel canale di Suez è costato sette miliardi di dollari all'Egitto
    Il Cairo
    Nel 2024 l traffico navale è diminuito di oltre il -60%
    Porto di Valencia, traffico mensile in calo dopo oltre un anno di crescita
    Valencia
    Diminuzione dei volumi in tutti i principali comparti merceologici
    A Natale sono stati danneggiati cavi sottomarini nel Golfo di Finlandia
    Helsinki
    Fermata la petroliera “Eagle S” che farebbe parte della flotta ombra che opera per la Russia
    A novembre il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è aumentato del +3,2%
    Pechino
    Le merci con l'estero hanno registrato un rialzo del +6,1%. I container sono cresciuti del +4,9%
    Accordo TIL (gruppo MSC) - JNPA per la realizzazione del porto di Vadhvan
    Uran
    Il nuovo scalo è situato sulla costa occidentale dell'India
    Shanghai è il primo porto mondiale a movimentare oltre 50 milioni di container in un anno
    Shanghai
    SIPG evidenzia il forte incremento di produttività realizzato introducendo una spinta automazione nell'area di Yangshan
    Yang Ming acquisirà sino a 13 nuove portacontainer da 8.000-15.000 teu
    Keelung
    Sostituiranno navi da 5.500-6.500 teu dell'età di oltre vent'anni
    Oggi entrano in vigore otto emendamenti alla Convenzione internazionale del Lavoro Marittimo
    Ginevra
    Introdotte modifiche per migliorare le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi
    Carnival registra performance record per il trimestre settembre-novembre
    Miami
    Nel periodo i ricavi sono aumentati del +10,0%
    Uniport apprezza che la riforma portuale avvenga attraverso una legge delega e confida (!) nella volontà del governo di aprire un confronto con gli operatori
    Roma
    Søren Toft (MSC) è il nuovo presidente del World Shipping Council
    Washington
    Vice presidente è Randy Chen della Wan Hai Lines
    Presentato lo “SHIPS for America Act”, disegno di legge bipartisan per rafforzare l'industria statunitense dello shipping
    Washington
    Tra le proposte, trasportare sino al 10% delle importazioni dalla Cina su navi di bandiera statunitense, con equipaggio americano e costruite negli USA
    Nell'ultimo trimestre del 2024 i ricavi della OOCL sono cresciuti del +55,0%
    Hong Kong
    I container trasportati dalla flotta sono aumentati del +6,1%
    Medlog sigla un accordo di partenariato per realizzare un porto secco e un'area logistica in Egitto
    Il Cairo
    L'area interessata è di circa 102 ettari
    Filt Cgil esorta a buttare nel cestino la proposta sul lavoro portuale dell'Autorità Antitrust
    Roma
    D'Alessio: l'AGCM non ha minimamente analizzato i reali pericoli per l'integrità del principio della concorrenza
    Forte crescita del fatturato annuale delle compagnie Evergreen, Yang Ming e WHL
    Taipei/Keelung
    Accentuato anche l'aumento dei ricavi nel solo quarto trimestre del 2024
    A breve l'avvio dei lavori di riconversione industriale del sito “ex Yard Belleli” nel porto di Taranto
    Taranto
    L'intervento ha un valore di 135,3 milioni di euro
    Quella del Tirreno Settentrionale è la prima AdSP a dotarsi del Piano Strategico Antiviolenza
    Livorno
    L'obiettivo è di prevenire fenomeni discriminatori e violenti all'interno dell'ente
    La greca Navarino ha acquisito l'olandese Castor Marine
    Londra
    Entrambe le aziende sviluppano soluzioni di information technology e di comunicazione per il settore marittimo
    Il 21 gennaio a Roma si terrà l'assemblea annuale di Federlogistica
    Roma
    Il tema è: “Le logistiche intelligenti. Se l'intelligenza artificiale irrompe nel mondo della logistica”
    Missione commerciale in Vietnam di Spediporto, AdSP e Comune di Genova
    Genova
    Incontri in programma a Ho Chi Minh City e Danang
    Nel 2024 Interporto Padova ha registrato un traffico intermodale record di quasi 412mila teu (+6,5%)
    Padova
    Il comandante Emanuele Bergamini è il nuovo presidente di USCLAC
    Genova
    Gianni Badino è stato eletto presidente del sindacato unitario USCLAC-UNCDiM-SMACD
    Gara per lo sviluppo di attività crocieristiche nei porti greci di Katakolon, Patrasso e Kavala
    Atene
    Previsto il rilascio di concessioni della durata minima di 30 anni
    Al via l'intervento di elettrificazione di quattro ormeggi nei porti di Bari e Brindisi
    Bari
    Appalto del valore di oltre 28 milioni di euro
    Circle si è aggiudicata il bando per i servizi di digitalizzazione dell'AdSP dell'Adriatico Orientale
    Milano
    Archiviata la posizione di Roberto Spinelli nell'inchiesta per corruzione in Liguria
    Genova
    Provvedimento del giudice per le indagini preliminari
    Avviati nel porto di Pozzallo i lavori per la costruzione dei nuovi uffici dell'AdSP della Sicilia Orientale
    Pozzallo
    Porre il porto di Imperia Oneglia sotto la gestione dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale
    Imperia
    Lo chiedono l'Impresa Portuale “L. Maresca” e la Compagnia Lavoratori Portuali Lodovico Maresca
    Interporto Padova alla ricerca di un eventuale partner per partecipare all'attività terminalistica
    Padova
    L'indagine di mercato si concluderà il 31 gennaio
    PROSSIME PARTENZE
    Visual Sailing List
    Porto di partenza
    Porto di destinazione:
    - per ordine alfabetico
    - per nazione
    - per zona geografica
    Costituita a Verona la nuova società di logistica GTS Horizon
    Bari
    È stata fondata dal gruppo GTS e da Simone Gatto De Chirico (De Chirico Srl)
    Nel terzo trimestre le merci trasportate sulle linee ferroviarie austriache sono aumentate del +1,8%
    Vienna
    Nei primi nove mesi del 2024 l'incremento è stato del +1,7%
    Uiltrasporti, bene il reverse change dell'Iva nella legge di bilancio
    Roma
    Verzari: ci auguriamo che questa misura venga in futuro resa strutturale
    Circle acquisisce le business unit Infomobilità e Telematica di Telepass Innova
    Milano
    Il valore dell'operazione è di 6,2 milioni di euro
    Riavviata la gara per la costruzione del porto albanese di Porto Romano
    Durazzo
    La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 7 febbraio
    Eukor si assicura il rinnovo di contratti per l'esportazione di auto da Corea e Cina
    Lysaker
    Il valore previsto degli accordi è di 4,2 miliardi di dollari
    PSA Singapore stabilisce un nuovo record di traffico annuale dei container
    Singapore
    Il 24 dicembre è stata raggiunta la quota di 40 milioni di teu
    La statunitense FTV Capital presenta un'offerta per acquisire la Windward
    Londra
    L'azienda londinese sviluppa soluzioni tecnologiche per lo shipping
    L'americana Halliburton compra la norvegese Optime Subsea
    Notodden
    L'azienda europea sviluppa tecnologie per le operazioni subacquee
    Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Cotonou
    Napoli
    Il prossimo mese sarà immessa in un nuovo servizio del gruppo tra Cina e Nigeria
    Federagenti ha nominato 24 “ambasciatori”
    Roma
    Sono protagonisti da oltre 60 anni nella professione di agente marittimo
    Porti della Spezia e Marina di Carrara, stanziati oltre cinque milioni per la transizione green
    La Spezia
    Fondi per l'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno
    A novembre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +4,3%
    Genova
    Nei primi undici mesi del 2024 registrato un aumento del +1,1%
    Nei primi 11 mesi del 2024 il traffico nel porto di Trieste è cresciuto del +6,4% grazie agli oli minerali
    Trieste
    Nello scalo portuale di Monfalcone registrata una flessione del -8,2%
    Sequestrati nel porto di Genova oltre due quintali e mezzo di cocaina
    Genova
    La droga era all'interno di un contenitore frigo proveniente dall'Ecuador
    Manca (Regione Sardegna): disattese le promesse di stanziamento di risorse per l'agenzia Kalport
    Cagliari
    Chiesto un incontro urgente alla ministra del Lavoro
    Rincari degli importi degli diritti portuali nei porti di Bari e Brindisi
    Bari
    Leone: ci siamo impegnati per adottare misure che non impattassero su traffico e utenza
    Sequestrato un ingente quantitativo di cocaina nel porto di Olbia
    Sassari
    Scoperti 39 chili di stupefacenti occultati in un minivan
    Da gennaio Hupac intensificherà i collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
    Chiasso
    Aumenterà anche la frequenza del treno shuttle fra Busto Arsizio e Padova
    Porto di Ancona, rilascio della concessione provvisoria allo stabilimento della Fincantieri
    Ancona
    La nuova concessione avrà una durata di 40 anni
    PORTI
    Porti italiani:
    Ancona Genova Ravenna
    Augusta Gioia Tauro Salerno
    Bari La Spezia Savona
    Brindisi Livorno Taranto
    Cagliari Napoli Trapani
    Carrara Palermo Trieste
    Civitavecchia Piombino Venezia
    Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
    BANCA DATI
    ArmatoriRiparatori e costruttori navali
    SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
    Agenzie marittimeAutotrasportatori
    MEETINGS
    Il 21 gennaio a Roma si terrà l'assemblea annuale di Federlogistica
    Roma
    Il tema è: “Le logistiche intelligenti. Se l'intelligenza artificiale irrompe nel mondo della logistica”
    Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
    Venezia
    È organizzato dall'Università Ca' Foscari e dall'AdSP dell'Adriatico Settentrionale
    ››› Archivio
    RASSEGNA STAMPA
    Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
    (Tehran Times)
    North Korean tankers transport over one million barrels of oil from Russia
    (NK News)
    ››› Archivio
    FORUM dello Shipping
    e della Logistica
    Relazione del presidente Nicola Zaccheo
    Roma, 18 settembre 2024
    ››› Archivio
    A novembre il traffico delle merci nel porto di Barcellona è calato del -3,7%
    Barcellona
    In crescita la movimentazione di container (+6,3%), ma non il peso dei carichi containerizzati (-6,9%)
    Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da Shell in Nigeria
    Milano
    Per l'azienda italiana ha un valore di circa 900 milioni di dollari
    Rixi illustra per sommi capi la riforma portuale
    Roma
    Creazione di una società a controllo pubblico per gestire gli investimenti e rappresentare il sistema portuale italiano
    Accordo tra RFI e RSE per lo studio di un sistema di trasporto merci a levitazione magnetica
    Milano
    Sicurezza marittima, firmato al MIT un accordo per semplificare le procedure di verifica
    Roma
    Attività ispettive e di certificazione potranno essere svolte da organismi appositamente accreditati
    Nei primi undici mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -2,0%
    San Pietroburgo
    In calo sia le merci secche (-2,1%) che le rinfuse liquide (-2,0%)
    Log In acquista un'area di 19.600 metri quadri all'Interporto Toscano Amerigo Vespucci
    Kansas City
    È la quarta acquisizione in Italia della società del gruppo Theoreim
    Prysmian ottiene dalla francese RTE due contratti EPCI del valore potenziale di 700 milioni di euro
    Milano
    Prevista la posa di circa 640 chilometri di cari terrestri e sottomarini
    Sperimentazione di un trattore portuale autonomo nel porto di Wilhelmshaven
    Wilhelmshaven
    Sarà avviata il prossimo anno da Eurogate, MAFI, ICT Group ed Embotech
    Intesa Fincantieri - Sparkle per la protezione e sorveglianza dei cavi sottomarini
    Trieste
    Le due aziende analizzeranno i requisiti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture
    La società terminalista BEST di Barcellona ha ordinato due nuove gru di banchina super post-Panamax
    Barcellona/L'Aia
    APM Terminals annuncia la conclusione dei lavori per incrementare la capacità del terminal MedPort Tangier
    Wärstilä vende Automation, Navigation and Control System alla società svedese di investimenti Solix
    Helsinki
    Nel 2023 ANCS ha registrato ricavi pari a 200 milioni di euro
    Cisl, accelerare la scelta del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
    La Spezia
    Necessario per dare attuazione alle opere e agli investimenti
    Assegnati i lavori per l'ampliamento del container terminal del porto di Koper
    Koper
    I lavori saranno portati a termine entro la fine del 2027
    Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -4,2%
    Hong Kong
    Nei primi undici mesi del 2024 la flessione è stata del -5,0%
    - Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
    tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
    Partita iva: 03532950106
    Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
    Direttore responsabile Bruno Bellio
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