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21 novembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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I consoli delle compagnie portuali genovesi hanno incontrato i vertici dell'authority portuale di Palazzo San Giorgio
Si è parlato del lavoro portuale nello scalo ligure, tema già discusso ieri con il presidente dell'ente regionale
18 settembre 2002
Dopo il colloquio avuto ieri con il presidente della Regione Liguria, i consoli Paride Batini e Tirreno Bianchi, insieme con una rappresentanza delle due compagnie portuali genovesi Culmv e Pietro Chiesa, hanno incontrato oggi a Palazzo San Giorgio i vertici dell'Autorità Portuale di Genova per parlare dello stesso argomento: il lavoro portuale e l'applicazione della legge sulla fornitura dei servizi portuali (186/2000), di cui riportiamo di seguito il testo e il regolamento attuativo.

Le parti hanno concordato sulla necessità di garantire continuità all'attuale assetto organizzativo che ha garantito la pace sui moli genovesi per un lungo periodo. Culmv e Pietro Chiesa hanno sottolineato il successo della collaborazione con i terminalisti, mentre Gallanti ha sostenuto l'esigenza di garantire stabilità all'organizzazione del porto di Genova.
Legge 30 giugno 2000, n. 186

"Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo"



pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000


Art. 1.
Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84


1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate".

Art. 2.
Operazioni portuali e servizi portuali


1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione";
b) al comma 2, dopo le parole: "delle operazioni portuali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi portuali" e dopo le parole: "ai sensi del comma 5" sono aggiunte le seguenti: ", riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione";
c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa.";
d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: "in apposito registro tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "in appositi registri distinti tenuti";
e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17.";
f) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:
"7-ter. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta".


2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994 devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16 ovvero la concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 2 del presente articolo ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo


1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). -
1.
Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piùimprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.
10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.
14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996".


2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
Componenti del comitato portuale


1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente".


Art. 5.
Differimento di termini


1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unità, fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9.






Regolamento attuativo della legge 186/2000


Il Ministro dei Trasporti
e della Navigazione


Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 giugno 2000, n. 186, che prevede la fissazione, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di criteri vincolanti ai fini della regolamentazione dei servizi portuali da parte delle autorità portuali, dove istituite, o delle autorità marittime;

Visto l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 come modificato dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2000 che disciplina il lavoro portuale temporaneo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la comunicazione effettuata con nota n. del al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il seguente regolamento

ART. 1

Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri vincolanti ai quali devono attenersi le autorità portuali, dove istituite, o le autorità marittime, per la regolazione e la disciplina dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende:
    • per "autorità competente" l'autorità portuale, dove istituita, o l'autorità marittima nella persona del Capo del circondario;
    • per "la legge" la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni.


ART. 2

Servizi portuali

  1. Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazio0ni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.

  2. Per "ciclo delle operazioni portuali" si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasporto, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra e ad altra modalità di trasporto e viceversa.

  3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.

  4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualità di quest'ultimo in termini di produttività, celerità e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.

  5. L'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell'autorità competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale.


L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali è rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, dall'autorità competente per uno o più servizi portual


ART. 3

Autorizzazione

  1. da indicarsi nella stessa autorizzazione.

  2. L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, sentita la commissione consultiva locale, determina annualmente, assicurando la più ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilisce, per la presentazione delle domande, un termine di scadenza che, al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti8 istanti, deve considerarsi perentorio. Di tali determinazioni deve darsi comunicazione mediante affissione all'albo dell'autorità competente.

  3. L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilancio dell'autorizzazione deve tenere conto della rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attività che intende svolgere, nonché del rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori. A parità di condizioni in caso di più domande è da preferire il soggetto che offra il servizio a condizioni di costo più favorevoli per l'utente.

  4. L'autorizzazione è rilasciata, sentita la commissione consultiva locale, sulla base dei criteri enunciati al comma 3 e previa verifica, nell'ambito di una adeguata istruttoria, della sussistenza dei requisiti stabiliti in applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 4, entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta. L'autorità competente può comunque annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dalla stessa autorità.

  5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato la pagamento di un canone annuale e alla prestazione di una cauzione determinati nel loro ammontare dall'autorità competente tenendo conto del fatturato del soggetto prestatore del servizio.

  6. L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro, ferma restando la possibilità di rinuncia o decadenza motivata. La decadenza può essere dichiarata per le seguenti ipotesi:

    1. perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;

    2. omesso pagamento dei canone annuale;

    3. abusiva sostituzione di altri nell'autorizzazione;

    4. inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento.


  • Prima di dichiarare la decadenza, l'autorità competente fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.



  • ART. 4

    Requisiti

    1. L'autorità competente determina, parametrandoli al livello ed alla qualità dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di tali requisiti deve essere data pubblicità preventivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorità competente.

    2. Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, agli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale.

    3. L'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, dovendo svolgere esclusivamente tale funzione, non può essere autorizzata ad esercitare né direttamente né indirettamente le attività di cui all'articolo 16 della legge, né deve essere detenuta da una o più imprese di cui all'articolo 16 della legge e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui all'articolo 16 della legge.

    4. I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non possono esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette le attività di cui all'articolo 16 della legge. Si considerano partecipazione o detenzione diretta o indiretta dei soci:

      1. il possesso di quote di controllo di una impresa da parte dell'insieme o di parte dei soci di un'altra;

      2. il possesso di quote di controllo di una impresa da parte del singolo socio dell'altra;

      3. la partecipazione o detenzione mediante un terzo soggetto partecipato o detenuto.



    ART. 5

    Registro dei servizi portuali

    1. l'autorità competente istituisce il registro per l'iscrizione dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali.

    2. Nel registro devono essere indicati:

      1. il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del soggetto autorizzato, se persona fisica; la denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;

      2. l'indicazione del servizio o dei servizi portuali da svolgere;

      3. il domicilio o la sede del soggetto autorizzato;

      4. il nome e cognome di un eventuale procuratore;

      5. l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative qualifiche;

      6. numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio;

      7. il canone annuo e l'ammontare della cauzione;

      8. le tariffe relative ai servizi da svolgere.


  • Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la decadenza dell'autorizzazione o la cessazione dell'autorizzazione comportano la cancellazione dal registro.



  • ART. 6

    Vigilanza

    1. Le tariffe delle prestazioni dei servizi portuali e le relative variazioni devono essere comunicate all'autorità competente e rese pubbliche. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali assicurano nell'esercizio della propria attività la più ampia trasparenza e garantiscono parità di trattamento a parità di condizioni.

    2. L'autorità competente vigila sull'espletamento dei servizi portuali, sull'applicazione delle tariffe indicate dai soggetti autorizzati e riferisce annualmente al Ministero dei Trasporti e della Navigazione. L'autorità portuale riferisce in sede di relazione annuale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lett. C), della legge n. 84 del 1994.

    3. L'autorità competente, ferma restando la responsabilità in capo ai soggetti autorizzati in materia di sicurezza del lavoro secondo la vigente normativa, vigila sul rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti che prestano i servizi portuali e verifica annualmente la sussistenza dei requisiti nei confronti dei soggetti autorizzati.


    Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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    Lima
    Dispone di 1.500 metri lineari di banchine
    Più che raddoppiato il valore dei nuovi ordini acquisiti da Fincantieri nei primi nove mesi del 2024
    Trieste
    Le sole commesse per costruzioni navali sono cresciute del +154,3%
    Istituita la Ship Recycling Alliance per accelerare il riciclaggio delle navi sicuro e rispettoso dell'ambiente
    Copenaghen
    L'iniziativa in vista dell'entrata in vigore il prossimo 26 giugno della Convenzione internazionale di Hong Kong
    Kuehne+Nagel acquisirà il 51% del capitale dell'americana IMC Logistics
    Schindellegi/Collierville
    La società statunitense opera principalmente servizi di drayage
    Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi di Hapag-Lloyd sono cresciuti del +28,2%
    Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi di Hapag-Lloyd sono cresciuti del +28,2%
    Amburgo
    Aumento del +3,8% dei container trasportati dalla flotta. Valore medio dei noli in rialzo del +22,9%
    Nel terzo trimestre il traffico delle merci nel porto di Genova è diminuito del -4,9% mentre a Savona-Vado è cresciuto del +15,7%
    Genova
    Deciso aumento dei container in trasbordo determinato dalla crisi del Mar Rosso. In calo le crociere
    Nel terzo trimestre i ricavi della HMM sono aumentati del +67% grazie alla crescita del +83% nel segmento dei container
    Nel terzo trimestre i ricavi della HMM sono aumentati del +67% grazie alla crescita del +83% nel segmento dei container
    Seul
    Rialzo del +116% del valore del nolo medio per contenitore trasportato
    Forte rialzo delle performance finanziarie trimestrali della Evergreen
    Forte rialzo delle performance finanziarie trimestrali della Evergreen
    Taipei
    La compagnia taiwanese investe 186,8 milioni di dollari per acquistare nuovi container
    Nel terzo trimestre il traffico dei container nei terminal portuali di Eurokai è cresciuto del +9,9%
    Nel terzo trimestre il traffico dei container nei terminal portuali di Eurokai è cresciuto del +9,9%
    Amburgo
    In Germania (Eurogate) l'aumento è stato del +13,6%. In Italia (Contship Italia) del +6,8%). Rallentamento della crescita a Tanger Med. Il terminal di Damietta diventerà operativo ad aprile
    Ok del Tribunale di Rovigo al piano di ristrutturazione di Cantiere Navale Vittoria
    Adria
    In via di completamento della vendita dell'azienda a CNV Srl
    Porto di Ancona, nel 2023 - sottolinea l'AdSP - il traffico dei container è cresciuto del +5%
    Ancona
    L'ente portuale contesta i dati diffusi dal Centro Studi Fedespedi
    Vard costruirà cinque navi appoggio a servizio dell'industria offshore
    Trieste
    Progettate per ospitare fino a 190 persone, verranno realizzate in Vietnam
    Alpe Adria attiva nuovo servizio ferroviario tra il porto di Trieste e il terminal di Malpensa Intermodale a Sacconago
    Trieste
    Euroseas ordina in Cina la costruzione di due portacontenitori feeder da 4.300 teu
    Atene
    Ricavi trimestrali dai noleggi inj crescita del +5,8%
    L'analisi del Centro Studi Fedespedi su performance economiche e operative dei container terminal italiani
    Milano
    GNV rafforza il proprio reparto commerciale con due nomine
    Genova
    Nuovo direttore commerciale e nuovo direttore generale della compagnia in Spagna
    Sull'ex Carbonile del porto di Genova i cantieri della diga foranea e del tunnel subportuale
    Genova
    Lo ha deliberato ieri il Comitato di gestione dell'AdSP
    A Genova il “Graduation Day” dell'Accademia Italiana della Marina Mercantile
    Genova
    Consegnati 50 diplomi al termine del percorso formativo biennale e triennale
    Il 27 novembre a Roma si terrà l'assemblea pubblica di UNIPORT
    Roma
    Incontro sul tema “Porti italiani, una rete di imprese al servizio del Paese e dell'Europa”
    È deceduto Roberto Nappi, fondatore e direttore per 40 anni del “Corriere Marittimo”
    Genova
    La sua carriera era iniziata alla redazione del “Telegrafo” nel 1958
    Nuove sanzioni dell'UE per proibire l'uso di navi e porti per il trasporto di droni e missili prodotti dall'Iran
    Bruxelles
    Masucci confermato presidente dei Propeller Clubs italiani
    Genova
    Nuovo mandato per il triennio 2024-2027
    I marittimi della Galaxy Leader sono in ostaggio da un anno
    Londra/Hong Kong
    Platten (ICS): è inaccettabile; l'umanità prevalga e vengano immediatamente rilasciati
    MSC applicherà un rincaro dei noli per i trasporti marittimi dal Far East al Mediterraneo
    Ginevra
    Aumenti del +25% e del +18% per i container da 20' e 40' diretti nel Mediterraneo occidentale e in Adriatico
    Completato il retrofit dual-fuel di una grande portacontainer della Maersk
    Copenaghen
    Potrà navigare a metanolo. Incrementata la capacità di stiva
    Autorizzazione ambientale della Regione al dragaggio delle banchine dalla 19 alla 26 del porto di Ancona
    Ancona
    L'intervento costerà complessivamente 16,5 milioni di euro
    PROSSIME PARTENZE
    Visual Sailing List
    Porto di partenza
    Porto di destinazione:
    - per ordine alfabetico
    - per nazione
    - per zona geografica
    Convegno del CNEL sulla sostenibilità del trasporto marittimo
    Roma
    Si terrà il 27 novembre a Roma
    In crescita le spedizioni intermodali tra il porto di Trieste e la Slovacchia
    Trieste
    Nel terzo trimestre il traffico dei container movimentato da HHLA è calato del -2%
    Amburgo
    A Trieste i volumi trattati da PLT Italy nei primi nove mesi del 2024 sono diminuiti
    Ad ottobre il traffico dei container nel porto di Hong Kong è cresciuto del +0,7%
    Hong Kong
    Nei primi dieci mesi del 2024 registrato un calo del -5,2%
    Nel trimestre luglio-settembre il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è calato del -11,8%
    Civitavecchia
    I crocieristi sono aumentati del +2,7%
    Lo scorso mese il porto di Singapore ha movimentato 3,5 milioni di container (+8,1%)
    Singapore
    Nei primi dieci mesi del 2024 la crescita è stata del +6,2%
    MSC ha completato l'acquisizione della maggioranza della società logistica MVN
    Ginevra/Milano
    L'azienda milanese prevede di chiudere il 2024 con un fatturato di 100 milioni di euro
    Convegno di Assiterminal dal titolo “Porti in connessione - ESG, IA, CSRD”
    Genova
    Si terrà il 5 dicembre a Roma
    Nel trimestre estivo il traffico dei passeggeri nei terminal crociere di Global Ports Holding è cresciuto del +27,5%
    Istanbul
    Ricavi in aumento del +23%
    Lo spedizioniere SDC ha introdotto l'intelligenza artificiale nella gestione delle pratiche doganali
    Venezia
    Annualmente le pratiche seguite superano le 15mila unità
    Perfezionata la cessione della società di spedizioni Santandrea dalla Pacorini alla Aprile
    Trieste
    L'azienda è stata fondata nel 1989 a Trieste
    Porto di Gioia Tauro, protocollo d'intesa per la sicurezza negli ambienti di lavoro e delle operazioni portuali
    Gioia Tauro
    Avrà una durata di tre anni
    PORTI
    Porti italiani:
    Ancona Genova Ravenna
    Augusta Gioia Tauro Salerno
    Bari La Spezia Savona
    Brindisi Livorno Taranto
    Cagliari Napoli Trapani
    Carrara Palermo Trieste
    Civitavecchia Piombino Venezia
    Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
    BANCA DATI
    ArmatoriRiparatori e costruttori navali
    SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
    Agenzie marittimeAutotrasportatori
    MEETINGS
    Convegno del CNEL sulla sostenibilità del trasporto marittimo
    Roma
    Si terrà il 27 novembre a Roma
    Convegno di Assiterminal dal titolo “Porti in connessione - ESG, IA, CSRD”
    Genova
    Si terrà il 5 dicembre a Roma
    ››› Archivio
    RASSEGNA STAMPA
    Sudan govt scraps $6bn Red Sea port deal with UAE
    (The North Africa Post)
    Argentina enfrenta tarifas portuarias hasta 500% más altas que otros países de la región
    (Pescare)
    ››› Archivio
    FORUM dello Shipping
    e della Logistica
    Relazione del presidente Nicola Zaccheo
    Roma, 18 settembre 2024
    ››› Archivio
    Paola Piraccini nominata collaboratore tecnico giuridico della Spininvest
    Genova
    Entrata in magistratura nel 1981, è consigliere di cassazione in pensione
    Incontro a Roma tra i rappresentanti dei porti italiani e dei porti della Florida
    Roma
    Previsto un confronto per trovare temi comuni su cui impostare un'attività di benchmarking
    Quest'anno i crocieristi nel porto di Ancona sono cresciuti del +18,9%
    Ancona
    Aumento del +25,1% dei transiti e calo del -5,1% degli sbarchi e imbarchi
    Cambiaso Risso costituisce una joint venture a Cagliari
    Cagliari/Genova
    Partnership al 50% con Fausto Saba e Riccardo Vargiu
    Ok al bilancio di previsione 2025 dell'AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale
    Civitavecchia
    Presenta un avanzo di oltre 2,5 milioni di euro
    A Palermo il taglio della prima lamiera del nuovo traghetto per la Regione Siciliana
    Trieste/Palermo
    La consegna della nave è prevista per il 2026
    I ricavi trimestrali di Global Ship Lease registrano la prima diminuzione dalla fine del 2018
    Atene
    La società ritiene che la propria flotta di portacontainer abbia ottime prospettive future di impiego
    DP World sigla un accordo per comprare l'australiana Silk Logistics
    Dubai/Melbourne
    Il valore previsto della transazione è di circa 115 milioni di dollari
    Un lavoratore è deceduto nel porto di Crotone
    Gioia Tauro
    Si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo mentre parlava con alcuni colleghi
    Torbianelli: bene l'ok del CIPESS al finanziamento del futuro Molo VIII del porto di Trieste
    Trieste
    Dei 315 milioni di euro previsti, 206,9 sono attesi dallo Stato
    - Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
    tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
    Partita iva: 03532950106
    Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
    Direttore responsabile Bruno Bellio
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