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5 novembre 2024 - Anno XXVIII
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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I consoli delle compagnie portuali genovesi hanno incontrato i vertici dell'authority portuale di Palazzo San Giorgio
Si è parlato del lavoro portuale nello scalo ligure, tema già discusso ieri con il presidente dell'ente regionale
18 settembre 2002
Dopo il colloquio avuto ieri con il presidente della Regione Liguria, i consoli Paride Batini e Tirreno Bianchi, insieme con una rappresentanza delle due compagnie portuali genovesi Culmv e Pietro Chiesa, hanno incontrato oggi a Palazzo San Giorgio i vertici dell'Autorità Portuale di Genova per parlare dello stesso argomento: il lavoro portuale e l'applicazione della legge sulla fornitura dei servizi portuali (186/2000), di cui riportiamo di seguito il testo e il regolamento attuativo.

Le parti hanno concordato sulla necessità di garantire continuità all'attuale assetto organizzativo che ha garantito la pace sui moli genovesi per un lungo periodo. Culmv e Pietro Chiesa hanno sottolineato il successo della collaborazione con i terminalisti, mentre Gallanti ha sostenuto l'esigenza di garantire stabilità all'organizzazione del porto di Genova.
Legge 30 giugno 2000, n. 186

"Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo"



pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2000


Art. 1.
Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84


1. Al comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono premessi i seguenti periodi: "I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorietà è stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate".

Art. 2.
Operazioni portuali e servizi portuali


1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorità portuali, o, laddove non istituite, dalle autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformità dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione";
b) al comma 2, dopo le parole: "delle operazioni portuali" sono inserite le seguenti: "e dei servizi portuali" e dopo le parole: "ai sensi del comma 5" sono aggiunte le seguenti: ", riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione";
c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa.";
d) al comma 3, all'ultimo periodo le parole: "in apposito registro tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "in appositi registri distinti tenuti";
e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17.";
f) dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:
"7-ter. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta".


2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, provvedono alla revisione delle autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al fine di verificarne la conformità con quanto stabilito nel presente articolo, disponendo, ove ne ricorrano i presupposti, i necessari provvedimenti di revoca o di modifica. Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994 devono richiedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali di cui all'articolo 16 ovvero la concessione di cui all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994.

3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La revisione di cui al comma 2 del presente articolo ha luogo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.
Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo


1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). -
1.
Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attività di cui agli articoli 16 e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piùimprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attività e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attività e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima individua le procedure per garantire la continuità del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea.
10. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attività effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacità di prestare le attività secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi più gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo 21, comma 1, e l'associazione fra le autorità portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile.
14. Le autorità portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996".


2. I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale dalle autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono assunti dall'agenzia di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Detti lavoratori sono individuati secondo apposite procedure di consultazione tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, le rappresentanze delle imprese e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le eventuali situazioni di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 10 del medesimo articolo 17 sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contratto collettivo di lavoro di cui al comma 13 del medesimo articolo 17 è stipulato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
Componenti del comitato portuale


1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente".


Art. 5.
Differimento di termini


1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 1999 per ulteriori settecento unità, fermo restando il limite di spesa indicato al comma 8 del medesimo articolo 9.






Regolamento attuativo della legge 186/2000


Il Ministro dei Trasporti
e della Navigazione


Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 1 della legge 30 giugno 2000, n. 186, che prevede la fissazione, con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di criteri vincolanti ai fini della regolamentazione dei servizi portuali da parte delle autorità portuali, dove istituite, o delle autorità marittime;

Visto l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 come modificato dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2000 che disciplina il lavoro portuale temporaneo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la comunicazione effettuata con nota n. del al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il seguente regolamento

ART. 1

Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri vincolanti ai quali devono attenersi le autorità portuali, dove istituite, o le autorità marittime, per la regolazione e la disciplina dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

  2. Ai fini del presente regolamento si intende:
    • per "autorità competente" l'autorità portuale, dove istituita, o l'autorità marittima nella persona del Capo del circondario;
    • per "la legge" la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni.


ART. 2

Servizi portuali

  1. Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazio0ni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.

  2. Per "ciclo delle operazioni portuali" si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasporto, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra e ad altra modalità di trasporto e viceversa.

  3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.

  4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attività distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualità di quest'ultimo in termini di produttività, celerità e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.

  5. L'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell'autorità competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale.


L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali è rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, dall'autorità competente per uno o più servizi portual


ART. 3

Autorizzazione

  1. da indicarsi nella stessa autorizzazione.

  2. L'autorità competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, sentita la commissione consultiva locale, determina annualmente, assicurando la più ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilisce, per la presentazione delle domande, un termine di scadenza che, al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti8 istanti, deve considerarsi perentorio. Di tali determinazioni deve darsi comunicazione mediante affissione all'albo dell'autorità competente.

  3. L'autorità competente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilancio dell'autorizzazione deve tenere conto della rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attività che intende svolgere, nonché del rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori. A parità di condizioni in caso di più domande è da preferire il soggetto che offra il servizio a condizioni di costo più favorevoli per l'utente.

  4. L'autorizzazione è rilasciata, sentita la commissione consultiva locale, sulla base dei criteri enunciati al comma 3 e previa verifica, nell'ambito di una adeguata istruttoria, della sussistenza dei requisiti stabiliti in applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 4, entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta. L'autorità competente può comunque annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dalla stessa autorità.

  5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato la pagamento di un canone annuale e alla prestazione di una cauzione determinati nel loro ammontare dall'autorità competente tenendo conto del fatturato del soggetto prestatore del servizio.

  6. L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro, ferma restando la possibilità di rinuncia o decadenza motivata. La decadenza può essere dichiarata per le seguenti ipotesi:

    1. perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;

    2. omesso pagamento dei canone annuale;

    3. abusiva sostituzione di altri nell'autorizzazione;

    4. inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento.


  • Prima di dichiarare la decadenza, l'autorità competente fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni.



  • ART. 4

    Requisiti

    1. L'autorità competente determina, parametrandoli al livello ed alla qualità dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di tali requisiti deve essere data pubblicità preventivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorità competente.

    2. Non può essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di società, agli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale.

    3. L'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, dovendo svolgere esclusivamente tale funzione, non può essere autorizzata ad esercitare né direttamente né indirettamente le attività di cui all'articolo 16 della legge, né deve essere detenuta da una o più imprese di cui all'articolo 16 della legge e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui all'articolo 16 della legge.

    4. I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non possono esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette le attività di cui all'articolo 16 della legge. Si considerano partecipazione o detenzione diretta o indiretta dei soci:

      1. il possesso di quote di controllo di una impresa da parte dell'insieme o di parte dei soci di un'altra;

      2. il possesso di quote di controllo di una impresa da parte del singolo socio dell'altra;

      3. la partecipazione o detenzione mediante un terzo soggetto partecipato o detenuto.



    ART. 5

    Registro dei servizi portuali

    1. l'autorità competente istituisce il registro per l'iscrizione dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali.

    2. Nel registro devono essere indicati:

      1. il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del soggetto autorizzato, se persona fisica; la denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella società stessa;

      2. l'indicazione del servizio o dei servizi portuali da svolgere;

      3. il domicilio o la sede del soggetto autorizzato;

      4. il nome e cognome di un eventuale procuratore;

      5. l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative qualifiche;

      6. numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio;

      7. il canone annuo e l'ammontare della cauzione;

      8. le tariffe relative ai servizi da svolgere.


  • Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la decadenza dell'autorizzazione o la cessazione dell'autorizzazione comportano la cancellazione dal registro.



  • ART. 6

    Vigilanza

    1. Le tariffe delle prestazioni dei servizi portuali e le relative variazioni devono essere comunicate all'autorità competente e rese pubbliche. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali assicurano nell'esercizio della propria attività la più ampia trasparenza e garantiscono parità di trattamento a parità di condizioni.

    2. L'autorità competente vigila sull'espletamento dei servizi portuali, sull'applicazione delle tariffe indicate dai soggetti autorizzati e riferisce annualmente al Ministero dei Trasporti e della Navigazione. L'autorità portuale riferisce in sede di relazione annuale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lett. C), della legge n. 84 del 1994.

    3. L'autorità competente, ferma restando la responsabilità in capo ai soggetti autorizzati in materia di sicurezza del lavoro secondo la vigente normativa, vigila sul rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti che prestano i servizi portuali e verifica annualmente la sussistenza dei requisiti nei confronti dei soggetti autorizzati.


    Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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    Singapore
    I volumi di container trasportati dalla flotta sono aumentati del +6,6%
    Nel terzo trimestre sono sensibilmente cresciuti i risultati finanziari e operativi della COSCO
    Nel terzo trimestre sono sensibilmente cresciuti i risultati finanziari e operativi della COSCO
    Shanghai
    I volumi di container trasportati dalla flotta sono aumentati del +8,6%
    Maersk registra brillanti risultati trimestrali
    Maersk registra brillanti risultati trimestrali
    Copenaghen
    Deciso rialzo delle performance nel settore dello shipping containerizzato. In crescita anche terminal e logistica
    Confitarma elenca le azioni per accrescere il contributo dello shipping al Sistema Italia
    Napoli
    Le Aziende informanoSponsored Article
    ITS Costruttori, il futuro dei cantieri inizia in Accademia
    Oltre 420 posizioni aperte in 17 corsi totali, con un tasso di occupazione post diploma di circa il 95% in media
    Nel terzo trimestre il traffico delle merci nei porti turchi è diminuito del -1,8%
    Ankara
    I volumi da e per l'Italia sono aumentati del +2,9%
    La Corte d'Appello di Reggio Calabria dà ragione all'AdSP di Gioia Tauro nel contenzioso che la contrappone al Corap
    Rimane pendente un contenzioso di fronte la Corte di Cassazione
    Maersk sigla un accordo con la cinese LONGi per rifornire le proprie navi dual-fuel di metanolo
    Copenaghen
    Il gruppo danese ha già in atto accordi per soddisfare oltre il 50% della propria domanda di metanolo prevista per il 2027
    Royal Caribbean registra nuovamente risultati finanziari e operativi trimestrali record
    Royal Caribbean registra nuovamente risultati finanziari e operativi trimestrali record
    Miami
    Nel periodo luglio-settembre i ricavi sono aumentati del +17,4%
    L'associazione dei porti europei è allarmata per la progettata riforma dei finanziamenti UE alle infrastrutture di trasporto
    Bruxelles
    La politica e i finanziamenti dei trasporti - ha sottolineato ESPO - devono basarsi su un approccio europeo
    Nel terzo trimestre di quest'anno i transiti di grandi navi nel canale di Panama sono calati del -38,3%
    Nel terzo trimestre di quest'anno i transiti di grandi navi nel canale di Panama sono calati del -38,3%
    Balboa
    Riduzione del -36,9% dei volumi di merci trasportate attraverso la via d'acqua centroamericana
    CMA CGM si associa a Marsa Maroc per la gestione di un container terminal nel porto di Nador
    Marsiglia
    Previsto un investimento di 280 milioni di dollari
    Maersk conferma la partecipazione al servizio tra Turchia ed East Coast USA con scali a Salerno, Livorno e Tanger Med
    Copenaghen
    Sarà attivato il primo febbraio 2025
    Hapag-Lloyd introdurrà scali ai porti italiani in due servizi tra il Mediterraneo e l'East Coast USA
    Amburgo/Haifa
    Toccate a Genova, Livorno e Salerno in collaborazione con ZIM
    Nel terzo trimestre i terminal di COSCO Shipping Ports hanno movimentato 29,1 milioni di container (+4,8%)
    Hong Kong
    Wan Hai Lines ordina otto nuove portacontainer da 16.000 teu
    Taipei
    Commesse nei confronti delle sudcoreane HD Hyundai Samho e Samsung Heavy Industries
    Accordo Fincantieri-EDGE per lo sviluppo di soluzioni per le esigenze subacquee delle marine militari
    Abu Dhabi/Trieste/Parigi
    La joint venture Maestral si occuperà della progettazione, sviluppo e costruzione di sistemi subacquei
    WSC, cruciale il mandato del nuovo commissario europeo ai Trasporti per assicurare la decarbonizzazione dello shipping
    Bruxelles
    L'associazione armatoriale indica alcune altre priorità da affrontare
    Federagenti pronta ad illustrare alle istituzioni le priorità dei porti italiani
    Roma
    Pessina: a disposizione il nostro know-how per suggerire le misure da adottare
    Sébastien Romani è il nuovo amministratore delegato di Forship Spa
    Vado Ligure
    Subentra a Giuseppe Scognamiglio
    Restyling dell'area di sbarco dei crocieristi nel porto di Catania
    Catania
    Nel 2023 il traffico delle crociere nello scalo siciliano è aumentato del +43,7%
    Ripartono i lavori per il completamento delle banchine commerciali del porto di Milazzo
    Messina
    Prevista la realizzazione di 18.000 metri quadri di nuovi piazzali
    Nel terzo trimestre il fatturato della Kalmar è calato del -16%
    Helsinki
    I nuovi ordini sono aumentati del +6%
    Approvato il bilancio di previsione 2025 dell'AdSP della Liguria Occidentale
    Genova
    Ok anche alla revisione annuale del Piano Operativo Triennale 2023-2025
    Approvato il bilancio di previsione 2025 dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Centrale
    Ancona
    Arrivata la prima gru per rendere operativo il pontile di Giammoro nei pressi di Milazzo
    Messina
    Sarà installata entro fine anno
    Via libera al bilancio di previsione e al piano triennale dei lavori dell'AdSP della Liguria Orientale
    La Spezia
    Nei primi nove mesi del 2024 il traffico dei container alla Spezia è cresciuto del +8,1%. In programma il 14 e 15 novembre l'evento “A Bridge To Africa”
    Approvati il bilancio di previsione 2025 e il POT 2025-2027 dell'AdSP del Tirreno Meridionale e Ionio
    Gioia Tauro
    Porto di Livorno, sequestrato un carico di 40 chili di cocaina
    Livorno
    Tratte in arresto tre persone
    Approvato il bilancio di previsione 2025 dell'AdSP del Tirreno Settentrionale
    Livorno
    Ok unanime anche al Piano Operativo Triennale 2024-2026
    Rail Cargo Group attiva un servizio ferroviario tra Belgrado e il porto di Rijeka
    Vienna
    Due rotazioni settimanali
    PROSSIME PARTENZE
    Visual Sailing List
    Porto di partenza
    Porto di destinazione:
    - per ordine alfabetico
    - per nazione
    - per zona geografica
    HHLA ritocca al rialzo le previsioni per l'intero esercizio finanziario 2024
    Amburgo
    Atteso anche un leggero aumento dei volumi di traffico dei container movimentati dai terminal portuali
    Nel terzo trimestre i ricavi di COSCO Shipping Ports sono cresciuti del +11,2%
    Hong Kong
    Nei primi nove mesi del 2024 l'aumento è stato del +5,8%
    Approvato il bilancio di previsione 2025 dell'AdSP del Mare di Sardegna
    Cagliari
    Via libera anche al programma triennale delle opere
    Savino Del Bene ha acquisito la Seabridge Transport di Amburgo
    Amburgo/Firenze
    La società fungeva già da sede amministrativa per le operazioni tedesche del gruppo italiano
    Nel terzo trimestre il traffico delle merci nei porti albanesi è cresciuto del +14,0%
    Tirana
    Nei primi nove mesi di quest'anno l'aumento è stato del +14,3%
    Nel 2026, per la prima volta, le navi di MSC Crociere raggiungeranno l'Alaska
    Ginevra
    “MSC Poesia” effettuerà itinerari settimanali da Seattle
    COSCO Shipping Lines ordina sei nuove portacontainer da 13.600 teu alla Hudong-Zhonghua Shipbuilding
    Shanghai
    Saranno prese in consegna entro il 2027
    Wärtsilä registra un robusto rialzo del fatturato trimestrale
    Helsinki
    Nel periodo luglio-settembre il valore dei nuovi ordini è cresciuto del +1%
    Concessione unificata per atto formale per il terminal di Intergroup nel porto di Gaeta
    Civitavecchia
    Ha una durata di 12 anni
    Arrivate nel porto di Gioia Tauro le ultime due delle 13 nuove gru di banchina della MCT
    Gioia Tauro
    Possono lavorare su portacontainer della capacità sino a 25mila teu
    Assologistica ha pubblicato una guida pratica alla riforma doganale
    Milano
    Illustrate e analizzate le novità e le criticità del nuovo impianto legislativo
    Nel terzo trimestre i container nei porti spagnoli sono aumentati del +9,9%
    Il traffico di transhipment è cresciuto del +13,2%, quello di import-export del +6,4%
    USB Mare e Porti critica l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto dei lavoratori dei porti
    Roma
    Siglato l'accordo volontario “Ancona blue agreement”
    Ancona
    L'obiettivo è di ridurre l'impatto delle emissioni delle navi da crociera, ro-ro e dei traghetti che scalano il porto dorico
    Guardia Costiera Italiana e la Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile a sostegno dell'Amministrazione Marittima Ucraina
    PORTI
    Porti italiani:
    Ancona Genova Ravenna
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    Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
    BANCA DATI
    ArmatoriRiparatori e costruttori navali
    SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
    Agenzie marittimeAutotrasportatori
    MEETINGS
    Venerdì a Roma si terrà l'assemblea pubblica di Federagenti
    Roma
    La Federazione celebra i 75 anni dalla sua fondazione
    Spediporto ha organizzato una due giorni sulla Green Logistic Valley e il commercio Italia-Cina
    Genova
    È in programma il 22 e 23 ottobre
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    RASSEGNA STAMPA
    Argentina enfrenta tarifas portuarias hasta 500% más altas que otros países de la región
    (Pescare)
    Russia and India join forces in the Arctic, leaving China aside
    (News.Az)
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    FORUM dello Shipping
    e della Logistica
    Relazione del presidente Nicola Zaccheo
    Roma, 18 settembre 2024
    ››› Archivio
    Fincantieri apre a San Francisco un centro per lo sviluppo di tecnologie dual-use applicabili sia in settori civili che militari
    Trieste/San Francisco
    È ospitato presso il Mind the Bridge Innovation Center
    La giapponese MHI-MME sigla un accordo di licenza con la cinese Jiangsu Masada
    Nagasaki
    L'obiettivo è lo sviluppo della produzione e vendita in Cina di turbocompressori per motori marini a due tempi
    Entro novembre la proprietà del Cantiere Navale Vittoria passerà alla CNV
    Venezia
    Mantovan (Regione del Veneto): andrà costruito un nuovo accordo sindacale che riguarderà i 48 lavoratori in organico
    Nel terzo trimestre l'attività commerciale e le performance finanziarie di Konecranes sono cresciute
    Helsinki
    Il valore dei nuovi ordini per la fornitura di mezzi portuali è aumentato del +44,1%
    Nel 2025 è previsto un aumento del +3,9% del traffico crocieristico nei porti adriatici
    Ravenna
    Risposte Turismo ritiene che il traffico dei traghetti, catamarani e aliscafi registrerà un'ulteriore leggera crescita
    COSCO Shipping Ports acquisisce quote nei due terminal portuali di Hutchison Ports a Laem Chabang
    Hong Kong
    Investimento di 110 milioni di dollari
    GNV ha preso in consegna il nuovo traghetto GNV Polaris
    Genova
    Primo di quattro nuove unità ro-pax costruite in Cina, entrerà in servizio entro gennaio
    Il greco John Xylas sarà il nuovo presidente di Intercargo
    Il greco John Xylas sarà il nuovo presidente di Intercargo
    Londra
    Subenterà a Dimitrios Fafalios, che è stato nominato presidente onorario
    - Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
    tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
    Partita iva: 03532950106
    Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
    Direttore responsabile Bruno Bellio
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