Nell'ambito delle verifiche sull'applicazione della Direttiva 80/723 sulla trasparenza dei rapporti finanziari tra gli Stati UE e le imprese pubbliche, alla fine dello scorso mese la Commissione Europea ha richiesto alle nazioni comunitarie l'invio, entro un mese, della documentazione relativa ai rapporti finanziari intercorsi tra i primi 25 porti europei per volume di traffico e le loro amministrazioni statali negli anni finanziari dal 2000 al 2002.
In particolare è richiesto l'invio di documentazione riguardante i fondi pubblici concessi ai porti dalle amministrazioni, i fondi pubblici assegnati ai porti attraverso l'intermediazione di imprese pubbliche o di istituzioni finanziarie e l'uso che è stato fatto di tali fondi.
Direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese pubbliche
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 29/07/1980 pag. 0035 - 0037
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1980 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (80/723/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare, l'articolo 90, paragrafo 3, considerando l'importante ruolo che le imprese pubbliche assolvono nell'economia nazionale di ciascuno Stato membro; considerando che, poiché il trattato CEE lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà negli Stati membri, deve essere assicurata la parità di trattamento tra le imprese pubbliche e le imprese private; considerando che in virù del trattato CEE la Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati membri non concedano alle imprese, sia pubbliche che private, aiuti incompatibili con il mercato comune; considerando che la complessità delle relazioni finanziarie intercorrenti tra poteri pubblici nazionali e imprese pubbliche è tuttavia tale da ostacolare l'esecuzione di tale compito; considerando inoltre che un'applicazione efficace ed equa alle imprese pubbliche e private delle regole del trattato CEE relative agli aiuti non può essere operata sino a quando tali relazioni finanziarie non siano rese trasparenti; considerando peraltro che, in materia di imprese pubbliche, detta trasparenza deve permettere di distinguere chiaramente fra il ruolo dello Stato in quanto potere pubblico ed in quanto proprietario; considerando che il paragrafo 1 dell'articolo 90 impone degli obblighi agli Stati membri nei confronti delle imprese pubbliche; che il medesimo articolo al paragrafo 3 impone alla Commissione di vegliare sul rispetto di tali obblighi e le fornisce a tal fine i mezzi specifici necessari; che ricade in questo campo la definizione delle condizioni che rispondono alla suddetta esigenza di trasparenza; considerando che è d'uopo precisare che cosa si intenda per " poteri pubblici " e " imprese pubbliche "; considerando che i poteri pubblici possono esercitare una influenza dominante sul comportamento delle imprese pubbliche, non solo nel caso in cui essi ne siano proprietari o detengano una partecipazione maggiorataria, ma anche in virtù del potere che detengono nei relativi organi di gestione o di sorveglianza, per via di disposizioni statutarie o per il fatto della ripartizione delle azioni; considerando che l'assegnazione di risorse pubbliche ad imprese pubbliche può farsi sia direttament sia indirettamente; che è pertanto opportuno che la trasparenza sia assicurata indipendentemente dalle modalità secondo cui dette assegnazioni di risorse pubbliche vengono effettuate; che occorre ugualmente, se del caso, assicurare una conoscenza adeguata delle motivazioni di dette assegnazioni e della loro utilizzazione effettiva; considerando che gli Stati membri possono perseguire, per il tramite delle loro imprese pubbliche, finalità diverse da quelle commerciali; che esse ottengono dallo Stato, in taluni casi, una compensazione degli oneri assunti in conseguenza di tale fatto; che la trasparenza delle compensazioni deve essere egualmente assicurata; considerando che si devono prevedere delle esclusioni sia settoriali sia quantitative; che sono in effetti da escludere taluni settori che esulano dal settore concorrenziale o che sono già oggetto di disposizioni comunitarie particolari che garantiscano una trasparenza adeguata, taluni settori il cui carattere particolare giustifichi disposizioni specifiche nonché le imprese pubbliche la cui importanza economica ridotta non giustifichi oneri amministrativi che possono risultare dalle misure da prendere; considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione di altre disposizioni del trattato CEE e, in particolare, degli articoli 90, paragrafo 2, 93 e 223; considerando che, trattandosi di imprese le cui attività si svolgono in concorrenza con quelle di altre imprese, è opportuno assicurare il segreto professionale relativamente alle informazioni raccolte; considerando che l'applicazione della presente direttiva va attuata in stretta collaborazione con gli Stati membri e che, sulla base dell'esperienza acquisita, occorrerà, se del caso, procedere a una revisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 Gli Stati membri assicurano alle condizioni previste dalla presente direttiva la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare; a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate; b) le assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari; c) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
Articolo 2 Ai sensi della presente direttiva si intendono per - poteri pubblici: lo, Stato monché altri enti territoriali; - impresa pubblica: ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora i poteri pubblici, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa: a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa, oppure c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.
Articolo 3 Le relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e le imprese pubbliche la cui trasparenza è da assicurare a norma dell'articolo 1, sono in particolare: a) il ripiano di perdite di esercizio; b) i conferimenti in capitale sociale o dotazione; c) i conferimenti a fondo perduto od i prestiti a condizioni privilegiate; d) la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti; e) la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate; f) la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.
Articolo 4 La presente direttiva non concerne le relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e a) le imprese pubbliche per quanto riguarda la prestazione di servizi che non siano in grado di incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri; b) le imprese pubbliche per quanto riguarda l'attività esercitata nei seguenti settori: - l'acqua e l'energia ivi compresi, per quanto concerne l'energia nucleare, la produzione dell'uranio, il relativo arricchimento, il ritrattamento dei combustibili irradiati, nonché la lavorazione dei materiali plutinogeni, - le poste e le telecomunicazioni, - i trasporti; c) gli enti pubblici di credito; d) le imprese pubbliche il cui fatturato al netto da imposte non raggiunga un totale di 40 milioni di UCE negli ultimi due esercizi annuali precedenti quello dell'assegnazione o dell'impiego delle risorse di cui all'articolo 1.
Articolo 5 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui all'articolo 1 restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio annuale nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche interessate. Tuttavia, se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio. 2. Su richiesta della Commissione e ove lo ritenga necessario, gli Stati membri comunicano i dati di cui al paragrafo 1 nonché i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari e, in particolare, gli obiettivi perseguiti.
Articolo 6 1. La Commissione è tenuta a non divulgare i dati di cui ha conoscenza in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 5 e che, per loro natura, sono coperti dal segreto professionale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportino indicazioni individuali sulle imprese pubbliche di cui alla presente direttiva.
Articolo 7 La Commissione informa regolarmente gli Stati membri dei risultati dell'applicazione della presente direttiva.
Articolo 8 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. Essi ne informano la Commissione.
Articolo 9 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1980.
Per la Commissione Raymond VOUEL Membro della Commissione
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