Stamani il consiglio della Regione Friuli-Venezia ha approvato un emendamento della giunta regionale che modifica il metodo di nomina dell'elezione del presidente dell'Autorità portuale di Trieste introducendo l'articolo 7 bis al disegno di legge sul riordino degli affari istituzionali.
L'emendamento assegna al presidente della Regione il potere di nominare il presidente dell'Autorità Portuale, potere che è ora proprio del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il provvedimento - ha rilevato l'assessore regionale ai Trasporti, Lodovico Sonego - è coerente con l'impostazione federalista del nuovo titolo V della Costituzione e con le attribuzioni statutarie del Friuli-Venezia Giulia. Si tratta inoltre - ha osservato - di un provvedimento utile per far uscire il porto di Trieste da una fase di stallo che svilisce le potenzialità dello scalo. La legge regionale - ha spiegato l'assessore - si ispira al principio della leale cooperazione tra le articolazioni dello Stato e rispetta i principi della legge 84/1994 di riforma portuale. Inoltre le norme in materia di nomina del presidente dell'Autorità Portuale sono totalmente rispettose del ruolo assegnato agli enti locali perché si limitano a ribadire pedissequamente le disposizioni statali.
Va considerato - ha precisato Sonego - che sta prevalendo invece un orientamento politico della Conferenza delle regioni volto a escludere qualsiasi ruolo dei comuni dalle procedure di nomina. Infatti, la proposta del gruppo di lavoro delle Regioni, coordinato dalla Liguria, assegna alla Regione la facoltà di proporre al ministro la terna di candidati alla presidenza senza coinvolgere in alcun modo gli enti locali.
A votare in favore dell'approvazione dell'emendamento sono stati Ds, Margherita, Partito Pensionati, PDCI, Verdi; hanno votato contro Casa delle Libertà e PRC, astenuti Intesa dei Valori e Autonomisti-socialisti.
Il testo dell'articolo 7 bis approvato oggi
"Articolo 7 bis (Autorità Portuale di Trieste)
1. Ai fini della nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, la Provincia di Trieste, i Comuni di Trieste e Muggia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste, individuano tre nominativi di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale. Tali nominativi sono comunicati, tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, al Presidente della Regione il quale, con atto motivato, può chiedere ai succitati Enti di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta la candidatura di ulteriori tre soggetti al fine di effettuare la nomina. Ricevute le proposte, il Presidente della Regione promuove - in attuazione del principio di leale cooperazione - le procedure per l'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia e dei trasporti e portuale.
3. La revoca del mandato del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, lo scioglimento del comitato portuale e le eventuali nomine commissariali sono disposte con decreto del Presidente della Regione d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
4. In fase di prima applicazione, la comunicazione dei nominativi di cui al comma 1 avviene entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."
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