- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso oggi alle Autorità Portuali e alle Autorità Marittime italiane la direttiva con la quale viene disciplinata la fornitura di manodopera temporanea nei porti, che ha l'obiettivo di attuare l'assetto organizzativo del lavoro portuale così come stabilito dalla legge 84 del 1994.
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- Di seguito pubblichiamo la comunicazione della direzione generale del ministero e il testo della direttiva inviati agli enti portuali e alle Capitanerie di Porto.
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- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Ramo Trasporti Direzione Generale dei Porti Divisione 3
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- Alle Autorità Portuali
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- Alle Capitanerie di Portogallo
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- Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Portogallo
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- All'Assoporti
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- Oggetto: Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2008 in materia di fornitura di manodopera temporanea nei porti.
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- Si trasmette alle Autorità in indirizzo, per gli adempimenti di competenza, la direttiva in oggetto, recante disposizioni finalizzate alla completa attuazione dell'assetto organizzativo del lavoro portuale disciplinato dalla legge n. 84/1994.
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- Ferme restando le disposizioni impartite con le precedenti circolari ministeriali prot. 3406 del 24/11/2004, prot. 133 del 23/01/2006 e prot. 717 del 17/01/2008 in ordine alle procedure da seguire per la verifica dell'eventuale necessità di istituire, nei porti che ne siano sprovvisti, il soggetto prestatore di manodopera temporanea. la direttiva prescrive che nei porti in cui sia tutt'ora operante come soggetto prestatore di manodopera temporanea un'impresa derivata dalla trasformazione della ex Compagnia portuale ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, l'Autorità competente proceda entro il 31/12/2008 all'indizione della procedura ad evidenza pubblica prevista dall'art. 17. comma 2, della legge n. 84/1994 e, in caso di esito infruttuoso di detta procedura, alla costituzione dell'Agenzia di cui al comma 5 dello stesso art. 17, entro sessanta giorni dalla chiusura della procedura di selezione. Tutto ciò in quanto, a partire dal 1° luglio 2009, non sarà più consentita la fornitura di manodopera temporanea da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 17 della legge n. 84/1994 o dal decreto legislativo n. 276/2003.
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- La direttiva, inoltre, reca disposizioni in ordina alle verifiche periodiche da parte delle Autorità competenti delle dotazioni organiche dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 17. In particolare, essa prevede una valutazione di congruità degli organici da compiersi con periodicità almeno annuale, nonché modalità e procedure per la copertura dei posti vacanti in organico.
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- Tenuto conto di quanto previsto al punto 5) della direttiva in argomento, l'Autorità portuale o l'Autorità marittima del porto non compreso nella giurisdizione di un'Autorità portuale è tenuta ad informare la scrivente Direzione generale degli adempimenti posti in essere in attuazione della direttiva medesima, nei seguenti termini:
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- per quanto riguarda l'indizione della gara, entro il 15 gennaio 2009; per quanto riguarda l'esito della procedura di selezione, entro 15 giorni dalla sua conclusione.
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- Le Autoritià dì cui al comma precedente sono tenute, inoltre, a notificare la presente circolare e l'allegata direttiva alle imprese fornitrici di manodopera temporanea derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali ai sensi dell'art 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, nonché alle imprese di cui agli artt. 16, 17 e l8 della stessa legge, operanti nei porti di competenza.
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- Le Capitanerie in indirizzo. provvedono ad estendere la presente circolare agli Uffici gerarchicamente dipendenti, per i relativi adempimenti di loro competenza.
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Il Direttore Generale (Dott. Cosimo Caliendo) |
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- Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
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- VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
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- VISTI gli articoli 16,17, e 18 della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche;
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- VISTO l'articolo 86 comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
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- RILEVATO che sussistono in alcuni porti situazioni di non conformità al modello dell'organizzazione del lavoro portuale delineato dalla legge n. 84 del 1994 e successive modifiche;
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- RITENUTO, nelle more dell'adozione di una nuova normativa quadro sui porti, che sia necessario addivenire alla completa attuazione delle disposizioni relative all'assetto del lavoro portuale contenute nella legge n. 84 del 1994 e successive modifiche;
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- EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA-
- 1) Nei porti in cui risulta necessaria la presenza di un soggetto autorizzato alla prestazione di manodopera temporanea e nei porti in cui sia tuttora operante come soggetto prestatore di manodopera temporanea un'impresa derivata dalla trasformazione della ex compagnia portuale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b) della legge n. 84. del 1994, le autorità portuali e, dove non istituite, le autorità marittime che ancora non abbiano dato completa attuazione alle disposizioni della legge n. 84 del 1994 sul lavoro portuale, devono procedere entro il 31.12.2008 all'indizione della procedura ad evidenza pubblica prevista dall'articolo 17 comma 2 della legge n. 84 del 1994.
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- 2) Nel caso in cui, a seguito dell'esperimento della Procedura di selezione di cui al punto 1) non risulti possibile individuare l'impresa da autorizzare nell'ambito del porto alla prestazione di lavoro temporaneo, le autorità portuali e, dove non istituite, le autorità marittime devono procedere, entro sessanta giorni dalla chiusura della procedura di selezione, alla costituzione dell'agenzia di cui al comma 5 dell'articolo 17 della legge 84 del 1994.
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- 3) A partire dal 1° luglio 2009 non sarà più consentita la prestazione di manodopera temporanea alle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 da parte di soggetti diversi da quelli individuati secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, o, in caso di assenza di quest'ultimo soggetto, da parte delle agenzie di somministrazione di diritto comune.
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- 4) Fatte salve le nuove norme di legge che andranno a disciplinare compiutamente la materia, gli organici dei soggetti autorizzati alla prestazione di manodopera temporanea ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 devono essere sottoposti a valutazione di congruità da parte delle autorità portuali o, dove non. istituite, delle autorità marittime con periodicità almeno annuale, ai fini di una loro eventuale rideterminazione in ragione delle richieste effettuate dai soggetti utilizzatori. Inoltre in caso di vacanze nell'organico non può farsi luogo ad una loro automatica copertura, ma le assunzioni devono essere valutate e autorizzate dall'autorità o, dove non istituita, dall'autorità marittima. In entrambi i casi le determinazioni delle predette autorità devono essere comunicate ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti, almeno trenta giorni prima della loro adozione per le valutazioni di competenza
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- 5) La Direzione Generale per i Porti è incaricata di effettuare la verifica degli adempimenti posti in essere da parte delle autorità portuali e marittime in attuazione della presente direttiva e di riferire periodicamente in merito agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
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- La presente direttiva è soggetta alla registrazione della Corte dei Conti.
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Altero Matteoli |
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