- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con delibera che pubblichiamo di seguito, ha avviato un'istruttoria per accertare un'eventuale intesa lesiva della concorrenza posta in atto dall'Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei di Genova (Assagenti), dall'Associazione Spedizionieri Corrieri e Trasportatori di Genova (Spediporto) e dalle seguenti 15 agenzie marittime: Agenzia Marittima Le Navi, APL Italia Agencies, Banchero Costa & C., China Shipping Italy Agency Co., CMA CGM Italia, Coscon Italy, Gastaldi & C., Hapag Lloyd Italy, K-Line Italia, Maersk Italia, Medov, Safmarine Italia, Paolo Scerni, Yang Ming Italy e Zim Italia.
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- Secondo l'Antitrust, all'atto della definizione delle tariffe per i servizi agenziali da parte di Assagenti in condivisione con Spediporto, tariffe che - ha precisato l'Autorità - sono state prese a riferimento anche in altri porti italiani, sarebbero state attuate condotte che «rivelerebbero l'esistenza di un'alterazione delle dinamiche competitive fra le maggiori imprese attive nel mercato dei servizi di agenzia marittima e potrebbero essere il risultato di un'intesa orizzontale, sotto forma di accordo e/o pratica concordata, finalizzata ad evitare un corretto confronto concorrenziale tra operatori».
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- «Assagenti e le agenzie associate - ha dichiarato il presidente di Assagenti, Giovanni Cerruti - hanno prestato e presteranno a favore dell'Autorità Garante la massima collaborazione onde consentire il completamento dell'istruttoria che, si confida, confermerà l'estraneità di Assagenti e delle agenzie associate rispetto a qualsiasi ipotesi di violazione di norme».
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- Spediporto ha garantito la sua «totale ed indiscriminata collaborazione all'Autorità Garante» ed ha manifestato la convinzione che «gli accertamenti dimostreranno l'assenza di violazioni di norme antitrust».
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- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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- I733 - SERVIZI DI AGENZIA MARITTIMA
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Provvedimento n. 21163
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- L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
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- NELLA SUA ADUNANZA del 26 maggio 2010;
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- SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
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- VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
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- VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito anche TFUE);
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- VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
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- VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;
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- VISTA la segnalazione del 9 dicembre 2009 relativa all'esistenza di una presunta intesa tra alcune società attive nei servizi di agenzia marittima;
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- VISTE le informazioni in proprio possesso;
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- CONSIDERATO quanto segue:
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- I. LA SEGNALAZIONE
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- 1. L'Autorità ha ricevuto una segnalazione in data 9 dicembre 2009 avente ad oggetto una condotta lesiva della concorrenza, posta in essere da numerose imprese attive nei servizi di agenzia marittima, nonché dalla relativa associazione di categoria -Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei di Genova (di seguito anche Assagenti) - e dall'Associazione Spedizionieri Corrieri e Trasportatori di Genova (di seguito anche Spediporto).
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- II. LE PARTI
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- a) Le imprese
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- 2. Agenzia Marittima Le Navi S.p.A (di seguito, NAMar) è una società appartenente al gruppo Mediterranean Shipping Company, conosciuto come MSC, attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 33,3 milioni di euro.-
- 3. APL Italia Agencies S.r.l (di seguito, APL) è una società controllata dalla compagnia di trasporto internazionale Singapore-based Neptune Orient Lines, attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 2,3 milioni di euro.-
- 4. Banchero Costa & C. Agenzia Marittima S.p.A. (di seguito, Banchero) è una società appartenente all'omonimo gruppo italiano, attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 2,6 milioni di euro.-
- 5. China Shipping Italy Agency Co. S.r.l. (di seguito, China Shipping) è una joint venture costituita dall'omonimo gruppo giapponese China Shipping e da quello italiano Finsea, attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 7,8 milioni di euro.-
- 6. CMA CGM Italia S.r.l. (di seguito, CMA CGM) è una società, appartenente all'omonimo gruppo francese CMA CGM, attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 8,9 milioni di euro.-
- 7. Coscon Italy S.r.l. (di seguito, Coscon) è una joint venture costituita dalla capogruppo europea dell'omonimo gruppo cinese Coscon e la società italiana Fratelli Cosulich S.p.A., attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 18 milioni di euro.-
- 8. Gastaldi & C. S.p.A. (di seguito, Gastaldi) è una società appartenente al gruppo Final “Finanziaria Ligure” - Trust Spring, attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 6,6 milioni di euro.-
- 9. Hapag Lloyd Italy S.r.l. (di seguito, Hapag Lloyd) è una società appartenente al gruppo Hapag Lloyd, attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 25 milioni di euro.-
- 10. K-Line Italia S.r.l. (di seguito, K-Line) è una società appartenente al gruppo giapponese Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd, conosciuto come "K" Line, attiva come agente e raccomandataria dei
trasportatori marittimi. Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 13 milioni di euro.-
- 11. Maersk Italia S.p.A. (di seguito, Maersk Italia) è una società appartenente al gruppo A.P. MØLLER-MAERSK A/S, attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 42 milioni di euro.-
- 12. Medov S.r.l. (di seguito, Medov) è una società appartenente alla famiglia genovese Schenone, attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 8,5 milioni di euro.-
- 13. Safmarine Italia S.r.l. (di seguito, Safmarine) è una società appartenente al gruppo Maersk, attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 2,8 milioni di euro.-
- 14. Paolo Scerni S.p.A. (di seguito, Scerni) è una società appartenente all'omonimo gruppo italiano, attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 6,8 milioni di euro.-
- 15. Yang Ming Italy S.p.A. (di seguito, anche Yang Ming) è una società appartenente al gruppo Finsea, attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 7,5 milioni di euro.-
- 16. Zim Italia S.r.l. (di seguito, Zim Italia) è una società appartenente al gruppo Zim Integrated Shipping, attiva come agente e raccomandataria dei trasportatori marittimi.
Nell'esercizio 2008 la società ha realizzato un fatturato pari a circa 5,9 milioni di euro.-
- b) Assagenti
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- 17. Assagenti è l'associazione di categoria alla quale sono iscritti la maggioranza degli agenti marittimi attivi nel porto di Genova. Essa ha per statuto la facoltà di aprire proprie sedi distaccate o delegazioni in altri centri.
Missione dell'Assagenti è la tutela degli interessi collettivi della categoria, nonché la promozione e lo sviluppo dell'attività degli associati. Assagenti si articola in numerose Commissioni, tra cui, per quanto rileva in questa sede, la “Commissione Portuale”.-
- c) Spediporto
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1 Cfr. il sito di SPEDIPORTO www.spediporto-genova.com. |
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- 18. Spediporto è l'associazione di categoria degli spedizionieri, cui aderisce il 90% delle imprese attive nel porto di Genova, nonché il 20% delle imprese italiane del settore1.
Scopo associativo è la protezione degli interessi comuni degli associati, nonché il favorire una leale intesa e una reale collaborazione fra gli stessi prevenendo e reprimendo le forme di sleale concorrenza. Anche Spediporto si articola in numerose Commissioni, tra cui, per quanto rileva in questa sede, la “Commissione Marittima”.-
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- III. I FATTI SEGNALATI
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- 19. Oggetto della segnalazione sono le condotte delle principali imprese attive nei servizi di agenzia marittima, nonché delle associazioni di categoria Assagenti e Spediporto.
Più specificamente, a far data dal 2007 e almeno fino a tutto il mese di dicembre 2009, gli agenti marittimi si sono ritrovati - di solito all'interno della Commissione Portuale di Assagenti - al fine di discutere i corrispettivi da raccomandare per i servizi agenziali e di addivenire ad un accordo sulle relative tariffe, all'interno delle forcelle indicate dai pertinenti decreti ministeriali. In particolare, le tariffe raccomandate riguardavano le Manual Documentation Fees (anche MDF) e le Open Documentation Fees (anche ODF). Una volta raggiunto l'accordo, veniva dato incarico ad Assagenti di intraprendere negoziazioni con Spediporto, per condividere le tariffe raccomandate. Siglato infine l'accordo tra le due Associazioni, entrambe, attraverso circolari, informavano gli iscritti in merito all'entità delle tariffe dei diversi servizi agenziali, nonché alla tempistica di entrata in vigore e alla scadenza delle nuove tariffe. Dalle informazioni acquisite risulta che le tariffe definite a Genova sono state prese a riferimento anche in altri porti italiani.-
- IV. IL CONTESTO NORMATIVO
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- 20. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante “Disciplina della professione di raccomandatario marittimo”, prevede che “il Ministro dei Trasporti e della Navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della Marina Mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni”.
Inoltre, in base al medesimo articolo “con le stesse modalità si provvede alla revisione periodica delle tariffe”.-
21. L'attuale decreto ministeriale del 19 marzo 2009 si limita a prevedere forcelle tariffarie tra un minimo e un massimo per le prestazioni rese dai raccomandatari marittimi.
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2 Cfr. per tutti il provvedimento di chiusura dell'IC4, Settore dei servizi portuali, deliberato il 16 ottobre 1997. |
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22. L'Autorità si è espressa in più occasioni in merito alle ingiustificate limitazioni della concorrenza che derivano dalla fissazione di forcelle tariffarie, nonché di tariffe minime, considerate inadeguate a garantire la qualità dei servizi2. Da ultimo, proprio con riferimento ai servizi in esame, l'Autorità, nella segnalazione AS249, Tariffe a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi, del 4 febbraio 2003, ha auspicato l'opportunità di una revisione della Legge 4 aprile 1977, n. 135, e del relativo regolamento adottato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, nel convincimento che la liberalizzazione delle tariffe possa condurre a un più elevato livello di concorrenza nel settore dei servizi offerti dagli agenti raccomandatari marittimi.-
- V. VALUTAZIONI
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- a) Il mercato
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3 Al riguardo si ricorda come consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che: “nell'ipotesi di intese restrittive, la definizione del mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa, in quanto sono l'ampiezza e l'oggetto dell'intesa a circoscrivere il mercato su cui l'illecito è commesso: vale a dire che la definizione dell'ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall'illecito concorrenziale è funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito” [Cfr. Consiglio di Stato, sezione IV sent. 1271/06 del 10 marzo 2006, in relazione al caso A351 - Telecom Italia SpA]. |
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- 23. Preliminarmente si osserva che, nei casi riguardanti intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato è essenzialmente funzionale all'individuazione delle caratteristiche del contesto in cui si colloca il coordinamento tra le imprese concorrenti, essendo proprio l'ambito di tale coordinamento a delimitare il mercato3.
Più precisamente, la definizione del mercato nella valutazione di un'intesa ha una finalità e una valenza diverse rispetto a quella relativa alla valutazione di altre fattispecie di illecito concorrenziale. In particolare, nell'ipotesi di intese restrittive, la definizione del mercato rilevante è successiva all'individuazione dell'intesa ed è esclusivamente funzionale alla decifrazione del grado di offensività dell'illecito. 24. Ciò premesso, si osserva che i servizi interessati dall'intesa in esame sono quelli di agenzia marittima, i quali consistono in attività di supporto e consulenza all'armatore nei porti di approdo per una serie di operazioni che per la loro complessità non possono essere efficacemente svolte dal comandante della nave.-
- b) La qualificazione della fattispecie
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- 25. Dalle informazioni disponibili si può desumere l'esistenza, quanto meno a partire dalla primavera del 2007, di un coordinamento delle politiche commerciali, ed in particolare di quelle tariffarie, tra le società NAMar, APL, Banchero, China Shipping, CMA GCM, Coscon, Gastaldi, Hapag Lloyd, K-Line, Maersk Italia, Medov, Safmarine, Scerni, Yang Ming e Zim Italia, che rappresentano i principali operatori del mercato.
Il coordinamento delle rispettive condotte commerciali si sarebbe realizzato attraverso incontri tra le suddette imprese - prevalentemente all'interno della Commissione Portuale di Assagenti, e con il contributo organizzativo dell'associazione di categoria Assagenti - durante i quali queste avrebbero definito le tariffe dei servizi resi alla clientela, nonché i relativi aumenti delle stesse. La medesima documentazione, inoltre, sembrerebbe dare atto che la citata associazione di categoria avrebbe partecipato attivamente a tale coordinamento, anche inviando circolari alle imprese associate al fine di agevolare l'attuazione degli aumenti, nonché di informare tutte le imprese del settore delle decisioni assunte in ambito associativo. Parimenti significativo appare il contributo fornito dall'Associazione Spediporto, che avrebbe poi siglato l'accordo tariffario preventivamente definito dalle imprese di agenzia marittima in ambito associativo.-
26. Le citate condotte rivelerebbero l'esistenza di un'alterazione delle dinamiche competitive fra le maggiori imprese attive nel mercato dei servizi di agenzia marittima e potrebbero essere il risultato di un'intesa orizzontale, sotto forma di accordo e/o pratica concordata, finalizzata ad evitare un corretto confronto concorrenziale tra operatori.
27. L'intesa, nel suo complesso, appare integrare il requisito della consistenza, posto che le imprese coinvolte nell'illecito rappresentano i principali operatori del mercato in esame. Il requisito in questione è peraltro soddisfatto anche in considerazione della circostanza che parte delle condotte appare ascrivibile a due associazioni di categoria, rispettivamente degli agenti marittimi e degli spedizionieri, particolarmente rappresentative, nonché in considerazione del fatto che le tariffe raccomandate per i servizi di agenzia sarebbero state prese a riferimento anche in altri porti italiani.-
- c) L'applicabilità del diritto comunitario
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- 28. Le condotte sopra descritte sono potenzialmente idonee a pregiudicare il commercio intracomunitario e, pertanto, appaiono integrare gli estremi di un'infrazione all'articolo 101 del TFUE (ex articolo 81, par. 1, del Trattato CE). Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 - Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato [ora articoli 101 e 102 del TFUE], su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.
Si consideri che l'intesa in questione riguarda i servizi di agenzia marittima prestati a favore degli spedizionieri, dei trasportatori e degli altri operatori che utilizzano il porto di Genova, che costituisce uno scalo fra i più rilevanti per i traffici marittimi a livello nazionale e sovranazionale. Peraltro, secondo la denuncia pervenuta, le tariffe raccomandate per i servizi di agenzia concordate e applicate a Genova sono prese a riferimento in altri porti italiani. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento, apparendo idonea ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri, deve essere valutata ai sensi dell'articolo 101 del TFUE (ex articolo 81 del Trattato CE).-
- RITENUTO, pertanto, che quanto sopra descritto è suscettibile di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, da parte delle società NAMar, APL, Banchero, China Shipping, CMA GCM, Coscon, Gastaldi, Hapag Lloyd, K-Line, Maersck, Medov, Safmarine, Scerni, Yang Ming e Zim, nonché dell'Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei di Genova e dell'Associazione Spedizionieri Corrieri e Trasportatori di Genova;
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- DELIBERA
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- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Agenzia Marittima Le Navi S.p.A., APL Italia Agencies S.r.l., Banchero Costa & C. S.p.A., China Shipping Italy Agency Co. S.r.l., CMA CGM Italia S.r.l., Coscon Italy S.r.l., Gastaldi & C. S.p.A., Hapag Lloyd Italy S.r.l., K-Line Italia S.r.l., Maersk Italia S.p.A., Medov S.r.l., Safmarine Italia S.r.l., Paolo Scerni S.p.A., Yang Ming Italy S.p.A. e Zim Italia S.r.l., e dell'Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei di Genova e dell'Associazione Spedizionieri Corrieri e Trasportatori di Genova, per accertare l'esistenza di un'intesa lesiva della concorrenza ai sensi dell'art. 101 del TFUE;
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- b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
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- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara de Mari;
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- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate;
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- e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2011.
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- Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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- IL SEGRETARIO GENERALE
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Luigi Fiorentino
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- IL PRESIDENTE
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Antonio Catricalà
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