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Il Tribunale dell'UE ha annullato la decisione della Commissione Europea che ha approvato le misure di sostegno della Francia a favore della SNCM
Secondo i giudici, la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione
12 settembre 2012
Il Tribunale dell'Unione Europea ha annullato la decisione assunta nel 2008 dalla Commissione Europea che aveva approvato tutte le misure di sostegno adottate dalla Francia a favore della compagnia di navigazione Société Nationale Corse-Méditerranée (SNCM) ( del 9 luglio 2008). Secondo i giudici dell'UE, infatti, la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione constatando, da un lato, che talune misure del piano di ristrutturazione del 2002 costituivano aiuti di Stato compatibili con il mercato comune e, dall'altro, che le misure del piano di privatizzazione del 2006 non costituivano aiuti di Stato.
Al momento dell'approvazione degli aiuti da parte della Commissione la compagnia SNCM era partecipata per il 60% del capitale da società private (Capital Partners e Veolia) e per il 25% dalla Compagnie Générale Maritime et Financière (CGMF), società interamente controllata dallo Stato francese (attualmente SNCM è partecipata con il 66% dalla Veolia Transdev del gruppo francese Veolia, con il 25% dallo Stato francese e con il 9% dai dipendenti della compagnia). Con decisione dell'8 luglio 2008 la Commissione Europea aveva ritenuto che il conferimento di capitale effettuato dalla CGMF a favore della SNCM nel 2002, per un importo di 76 milioni di euro (53,48 milioni a titolo di obblighi di servizio pubblico e il saldo di 22,52 milioni a titolo di aiuti alla ristrutturazione) - conferimento che era già stato oggetto di una decisione della Commissione nel 2003 annullata con la sentenza del Tribunale UE del 15 giugno 2005 - fosse compatibile con il mercato comune. Parimenti, la Commissione aveva ritenuto che le misure del piano di privatizzazione del 2006 non costituissero aiuti di Stato. Tali misure comprendevano una ricapitalizzazione della SNCM per un importo di 158 milioni di euro, un ulteriore conferimento di capitale da parte della CGMF per un importo di 8,75 milioni di euro e, infine, un anticipo in conto corrente, per un importo di 38,5 milioni di euro, volto a finanziare l'attuazione di un eventuale piano sociale da parte degli acquirenti. La compagnia Corsica Ferries France SAS, principale concorrente della SNCM nei collegamenti marittimi regolari dalla Francia continentale, in particolare verso la Corsica, aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale UE per ottenere l'annullamento di tale decisione.
Il pronunciamento del Tribunale dell'Unione Europea evidenzia che la Commissione Europea è incorsa in un errore manifesto di valutazione approvando la ricapitalizzazione della SNCM in quanto la misura non costitutiva di un aiuto di Stato. Secondo il Tribunale, per stabilire se la privatizzazione della SNCM per un prezzo negativo di vendita di 158 milioni di euro comprendesse elementi di aiuto di Stato, la Commissione era tenuta a valutare se, in circostanze simili, un investitore privato avrebbe potuto essere indotto ad effettuare conferimenti di capitale di tale consistenza nell'ambito della vendita dell'impresa oppure avrebbe optato per la liquidazione della stessa.
In una nota il Tribunale dell'UE ha spiegato che, secondo la Commissione, il costo ipotetico della liquidazione della SNCM, al quale doveva essere rapportato il costo della ricapitalizzazione, si limitava al costo delle indennità integrative di licenziamento, al di là degli oneri di natura strettamente legale e contrattuale, che sarebbero stati necessariamente versati ai dipendenti. La Corsica Ferries aveva contestato il fatto che un investitore privato accorto avrebbe versato tali indennità.
Secondo il Tribunale, in un'economia sociale di mercato, un investitore privato accorto non può prescindere, da un lato, dalla propria responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate alle vicende dell'impresa e, dall'altro, dall'evoluzione del contesto sociale, economico e ambientale in cui persegue il proprio sviluppo. Il versamento di indennità integrative di licenziamento - ha rilevato il Tribunale dell'UE - può quindi, costituire, in via di principio, una prassi legittima e opportuna, secondo le circostanze del caso di specie, nell'intento di favorire un dialogo sociale pacato e di preservare l'immagine del marchio di una società. Tuttavia, in assenza di qualsiasi razionalità economica, ancorché a lungo termine - ha precisato il Tribunale - la presa in considerazione dei costi che vanno al di là degli oneri di natura strettamente legale e contrattuale deve essere considerata come aiuto di Stato.
Il Tribunale dell'Unione Europea ha pertanto constatato che la Commissione Europea ha omesso di definire le attività economiche dello Stato francese rispetto alle quali occorre valutare la razionalità economica delle misure di sostegno garantite alla compagnia. Inoltre - per i giudici - la Commissione non ha prodotto elementi oggettivi e verificabili sufficienti a dimostrare che il versamento di indennità integrative di licenziamento costituirebbe una prassi sufficientemente consolidata tra gli imprenditori privati oppure che il comportamento dello Stato francese nella fattispecie sarebbe stato motivato da una ragionevole probabilità di trarne un vantaggio materiale indiretto, ancorché a lungo termine (evitando, ad esempio, un deterioramento del clima sociale nell'ambito delle imprese pubbliche).
In secondo luogo, quanto al conferimento di capitale della CGMF per un importo di 8,75 milioni di euro effettuato in concomitanza con il conferimento degli acquirenti privati, il Tribunale ha considerato che la Commissione non abbia tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti nella propria valutazione della comparabilità delle condizioni di investimento.
In terzo luogo, il Tribunale dell'UE ha constatato che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione approvando gli aiuti alla persona per un importo di 38,5 milioni di euro in quanto misura non costituente un aiuto di Stato. Infatti, la mera circostanza che una misura persegua un fine sociale - ha spiegato il Tribunale - non è sufficiente a sottrarla senz'altro alla qualificazione come aiuto di Stato. In quanto idonei a creare un vantaggio economico per la SNCM - hanno sottolineato i giudici dell'UE - tali aiuti costituivano un aiuto di Stato.
Infine il Tribunale ha rilevato che l'analisi della Commissione Europea relativa al saldo di ristrutturazione di 22,52 milioni di euro non è validamente suffragata là dove si fonda sulla circostanza che le misure previste nel piano del 2006 sono prive di elementi di aiuti di Stato.
SNCM ha manifestato l'intenzione di impugnare la decisione del Tribunale dell'UE dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE, azione che può essere intrapresa entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica. Corsica Ferries ha invece accolto con soddisfazione il pronunciamento del Tribunale evidenziando come sovente l'intervento dello Stato comporti una distorsione del mercato a scapito di una sana concorrenza tra le compagnie di navigazione.
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