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Il TAR Veneto annulla l'atto della Capitaneria di Porto di Venezia che imponeva limitazioni al traffico crocieristico in Giudecca e S. Marco
Costa: «attendiamo con fiducia le decisioni che il governo vorrà prendere, al più presto»
9 gennaio 2015
Oggi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sentenza che pubblichiamo di seguito, ha annullato l'atto della Capitaneria di Porto che imponeva limitazioni al traffico crocieristico in canale della Giudecca e in Bacino S. Marco a Venezia.

«Prendiamo atto - ha commentato il presidente dell'Autorità Portuale di Venezia, Paolo Costa - della sentenza emessa oggi dal Tar Veneto, un ulteriore stimolo affinché venga presa quella decisione capace di togliere le navi da S. Marco senza mettere in crisi l'eccellenza crocieristica veneziana, consentendo così di uscire dall'impasse che dura ormai da troppo tempo. Attendiamo con fiducia le decisioni che il governo vorrà prendere, al più presto».





N. 00013/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2014 REG.RIC.
N. 00171/2014 REG.RIC.
N. 00284/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2014, proposto da:
Venezia Terminal Passeggeri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Scuglia, Francesco Maria Curato e Vittorio Domenichelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, Capitaneria di Porto Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore;

nei confronti di

Autorità Portuale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore; Magistrato delle Acque di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ministero Difesa, in persona del Ministro pro tempore;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Antonio Iannotta, Giulio Gidoni e Marzia Masetto, con domicilio eletto in Venezia, S. Marco, 4091; Codacons, Associazione Utenti Trasporto Aereo, Marittimo e Farroviario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2014, proposto da:
Bassani s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Rimorchiatori Riuniti Panfido s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Longanesi Cattani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 466/B;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, Capitaneria di Porto di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore;

nei confronti di

Autorità Portuale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore; Magistrato delle Acque di Venezia in persona del legale rappresentante pro tempore;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comitato Cruise Venice, Gruppo Ormeggiatori del Porto Venezia soc. coop. Venice Ho.St. Rl, Conepo Servizi Soc. Coop. a r.l., Tositti & Cambiaso - Risso s.r.l., Guardie ai Fuochi del Porto Venezia - soc. coop. per azioni, Venice Shipping Services s.r.l., in persona del rispettivi rappresentanti legali pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Longanesi Cattani, con domicilio eletto presso in suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 466/B;
ad opponendum:
Codacons, Associazione Utenti Trasporto Aereo Marittimo e Ferroviario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 284 del 2014, proposto da:
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avvocati Antonio Iannotta, Marzia Masetto e Giulio Gidoni, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091;

contro

Capitaneria di Porto di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Autorità Portuale di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Magistrato alle Acque, in persona del legale rappresentante pro tempore; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Venezia Terminal Passeggeri s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Francesco Maria Curato e Giuseppe Scuglia, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 146 del 2014:
- dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013 avente ad oggetto, in pretesa esecuzione dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 79/2012, la limitazione del transito nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT (per l'anno 2014); nonché il divieto per l'anno 2015 del transito nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiori a 96.000 GT; delle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.11.2013 alla Capitaneria di Porto avente ad oggetto l'adozione delle misure di mitigazione per il periodo transitorio 2014 e 2015; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non noti ed in particolare del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2013, della nota A.P.V. del 4 dicembre 2013 avente ad oggetto la comunicazione dell'intesa dell'Autorità Portuale ex art. 3 del decreto interministeriale n. 79 del 2 marzo 2012, nonché della nota del Magistrato delle Acque di Venezia avente parimenti ad oggetto la comunicazione dell'intesa ex art. 3 del decreto interministeriale n. 79 del 2 marzo 2012;
quanto al ricorso n. 171 del 2014:
- dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013 avente ad oggetto, in pretesa esecuzione dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 79/2012, la limitazione del transito nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT (per l'anno 2014); nonché il divieto per l'anno 2015 del transito nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiori a 96.000 GT; delle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.11.2013 alla Capitaneria di Porto avente ad oggetto l'adozione delle misure di mitigazione per il periodo transitorio 2014 e 2015; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non noti ed in particolare del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2013, della nota A.P.V. del 4 dicembre 2013 avente ad oggetto la comunicazione dell'intesa dell'Autorità Portuale ex art. 3 del decreto interministeriale n. 79 del 2 marzo 2012, nonché della nota del Magistrato delle Acque di Venezia avente ad oggetto la comunicazione dell'intesa ex art. 3 del decreto interministeriale n. 79 del 2 marzo 2012;
quanto al ricorso n. 284 del 2014:
- dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 153 del 5.12.2013 relativa alle ulteriori misure di mitigazione di rischio connesse al regime provvisorio nella parte in cui limita la percentuale di passaggi delle grandi navi al 12,48% anziché alla percentuale del 20% indicata quale ottimale dal decreto interministeriale “Clini-Passera”; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto, in particolare del dispaccio/nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20 novembre 2013.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Venezia Terminal Passeggeri;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atti di ricorso (nn.rr.gg. 146/14 e 171/14), rispettivamente notificati il 30 gennaio e il 3 febbraio 2014, Venezia Terminal Passeggeri s.p.a., Bassani s.p.a. e Rimorchiatori Riuniti Panfido s.r.l. hanno adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013 avente ad oggetto la limitazione, per l'anno 2014, del transito nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, nonché il divieto, per l'anno 2015, del transito nei medesimi canali di navi passeggeri di stazza lorda superiori a 96.000 tonnellate.
Precisa il Collegio che le attuali contestazioni fanno altresì riferimento ad un primo decreto interministeriale del 2/3/2012 e dal successivo provvedimento ministeriale recante data 20/11/2013 ai contenuti dei quali è riferibile la citata ordinanza della Capitaneria di Porto di cui sopra.
Premettono le ricorrenti di essere società esercenti, rispettivamente, attività di gestione delle operazioni di sbarco/imbarco passeggeri presso la stazione marittima di Venezia e di rimorchio delle navi in transito nei canali della Giudecca e di San Marco, le quali sarebbero gravemente compromesse, sotto il profilo economico, dalle misure interdittive alla navigazione riportate nel provvedimento impugnato.
In punto di diritto, le società ricorrenti hanno affidato il gravame ai seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.m. n. 79/2012 e dell'art. 83 del Codice della navigazione.
Adducono, al riguardo, l'illegittimità dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013, perché sprovvista dei presupposti previsti per la sua emanazione dall'art. 3 del decreto interministeriale n. 79/2012, a tenore del quale le misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al passaggio delle c.d. “grandi navi” nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco, avrebbero potuto trovare applicazione unicamente “a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima con proprio provvedimento”.
II. Violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo dell'art. 3 del d.m. n. 79/2012 e dell'art. 83 del Codice della navigazione. Difetto di competenza e di attribuzione. Violazione del principio del contrarius actus e incompetenza sotto diverso profilo.
Asseriscono, in proposito, che l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013, nonché la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20 novembre 2013, di cui l'ordinanza predetta costituisce attuazione, sarebbero illegittime perché assunte in assenza del necessario concerto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come richiesto dall'art. 3 del Codice della Navigazione nel caso in cui dispongano misure di protezione dell'ambiente marino.
III. Eccesso di potere per mancata e comunque erronea valutazione dei presupposti di fatto. Difetto assoluto d'istruttoria e carenza di motivazione. Difetto di proporzionalità, contraddittorietà manifesta con precedenti atti. Illogicità. Violazione del principio del legittimo affidamento.
Lamentano, nello specifico, che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché assunti senza la previa individuazione e la successiva valutazione dei rischi ambientali che le misure interdittive ivi contemplate avrebbero dovuto contenere.
IV. Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità. Contraddittorietà rispetto a precedenti atti. Irragionevolezza. grave ed irreparabile pregiudizio per l'economia e l'occupazione.
Sostengono, in proposito, l'illegittimità delle contestate misure interdittive alla navigazione perché rispetto agli obiettivi concretamente perseguiti, esse si porrebbero in contrasto con il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.
V. Eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento.
Asseriscono, in particolare, che dette misure non sarebbero state adottate per alcuna delle finalità previste dalla legislazione vigente (tutela dell'ambiente marino, sicurezza della navigazione, ecc.), ma precipuamente in funzione di mero “impatto visivo”.
VI. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione delle norme che tutelano la partecipazione al procedimento dell'interessato e dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90.
Al riguardo, la sola ricorrente Venezia Terminal Passeggeri s.p.a., sostiene che gli atti impugnati sarebbero in contrasto con il principio del legittimo affidamento, in quanto non avrebbero tenuto conto dell'attività terminalistica che essa svolge in forza dell'atto unico di concessione demaniale del 2000.
Le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto per infondatezza delle doglianze proposte.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio con atti d'intervento ad opponendum il Codacons e il Comune di Venezia, insistendo anch'essi il rigetto del gravame.
Si sono, infine, costituiti con atto d'intervento ad adiuvandum il Comitato Cruise Venice ed altre società operanti in ambito portuale, condividendo in toto i suesposti motivi d'impugnazione.
Con separato atto di ricorso (n.r.g. 284/14) notificato in data 3 febbraio 2014, il Comune di Venezia ha anch'esso impugnato l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153 del 5 dicembre 2012, lamentando che le misure interdittive in essa contenute non sarebbero sufficienti a mitigare i rischi connessi alla navigazione delle c.d. “grandi navi” nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco.
Nello specifico, l'Amministrazione comunale ha formulato le seguenti doglianze:
I. Eccesso di potere. travisamento dei fatti. Carenza di istruttoria. Carenza di motivazione. Perplessità manifesta. Contraddittorietà tra atti.
Sostiene, in proposito, che l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/212 sarebbe illegittima per carenza d'istruttoria e difetto di motivazione, perché nelle premesse della stessa non sarebbero state riportate le specifiche ragioni che hanno portato alla determinazione del numero massimo di passaggi consentiti - pari a 708 “transiti nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 GT, per l'anno 2014” (cfr. art. 1 dell'ordinanza) - e perciò in misura idonea ad evitare effetti negativi per l'ambiente lagunare.
II. Violazione di legge. Falsa applicazione del decreto interministeriale n. 79/2012. Eccesso di potere. Contraddittorietà tra atti. Perplessità manifesta. Carenza d'istruttoria e di motivazione.
Rileva, nello specifico, che dal numero di transiti previsti quale limite massimo dalla Capitaneria di Porto nell'ordinanza impugnata con riferimento all'anno 2014, non deriverebbe una riduzione pari al 20% rispetto al numero di accessi intervenuti nell'anno 2012, come invece auspicato dalle direttive contenute nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 novembre 2013.
III. Violazione del principio costituzionale di rango costituzionale della leale collaborazione tra enti. Eccesso di potere. Carenza d'istruttoria. Carenza di motivazione. Contraddittorietà e perplessità della motivazione.
Lamenta, in particolare, il mancato rispetto del principio di leale cooperazione, posto che le misure di mitigazione contenute nell'ordinanza de qua sarebbero state adottate in assenza di qualsivoglia confronto con le altre amministrazioni interessate tra cui: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, lo stesso Comune di Venezia e, da ultimo, le associazioni e le società operanti in ambito portuale.
Con ordinanze cautelari nn. 178 e 179, depositate in data 17 marzo 2014, il Collegio ha accolto l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, avendo constatato la presenza dei presupposti di legge per il suo accoglimento.
A tale riguardo, il Collegio ha, tra l'atro, rilevato che “Le misure in esame si pongono (…) in contrasto con lo specifico principio di gradualità enunciato dal D.M. n.79/2012, in base al quale l'interdizione del transito può essere consentita solo a partire dal momento dell'effettiva disponibilità di una via alternativa, con ciò sostanzialmente anticipando quel divieto che invece, avrebbe dovuto essere preceduto da opportune, necessarie misure precauzionali, da adottarsi in attesa di tale disponibilità, al fine di mitigare i rischi connessi al regime transitorio, perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare”.
Con successive ordinanze collegiali nn. 925/14 e 926/14, depositate in data 27 giugno 2014, il Collegio ha disposto adempimenti istruttori a carico della Capitaneria di Porto di Venezia al fine di acquisire l'elenco contenente, per l'anno 2014, il numero complessivo dei transiti nel canale della Giudecca di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, nonché quelli allo stato previsti fino al termine della predetta annualità.
All'esito dell'istruttoria, è emerso che il numero dei transiti effettuati/stimati, pari a 714, su un numero massimo di 708 passaggi preventivati per l'anno 2014, dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013, ciò che ha attestato una situazione di fatto sostanzialmente equivalente a quella che si sarebbe verificata se gli effetti delle contestate misure interdittive della navigazione non fossero stati sospesi con le ordinanze cautelari emanate dal Collegio e che, pertanto, non hanno comportato alcun effetto pratico configgente con il deliberato della Capitaneria di Porto.
Da ultimo, con ordinanza n. 1253/14, depositata in data 3 ottobre 2014, il Collegio ha disposto l'acquisizione della delibera in data 8 agosto 2014, con la quale il “Comitato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna” aveva preannunciato l'adozione di un nuovo decreto interministeriale “volto a confermare ed ampliare le restrizioni al traffico crocieristico lungo il canale di san Marco previste nell'ordinanza n. 153 del 2013”, provvedimento che, fin da ora, si rileva non essere stato ancora emanato.
Alla pubblica udienza del giorno 26 novembre 2014, previa audizione dei difensori di tutte le parti in causa, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.


DIRITTO

La presente decisione fa seguito alle ordinanze cautelari nn. 178 e 179 del 17 marzo 2014, rimaste entrambe inoppugnate in grado d'appello, con le quali il Collegio ha sospeso gli effetti dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013 avente ad oggetto, per l'anno 2014, la limitazione del transito nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco di navi passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate, nonché il divieto, per l'anno 2015, del passaggio nei medesimi canali, di navi passeggeri di stazza lorda superiori a 96.000 tonnellate.
A seguito di tali determinazioni in sede cautelare, non si è registrato, a distanza di oltre 10 mesi, alcun intervento risolutivo in ordine all'assetto complessivo degli interessi coinvolti e delle problematiche in atto.
Nonostante il lungo lasso di tempo trascorso tra la pronuncia cautelare e l'attuale decisione di merito, fino ad ora preclusa dalla riscontrata esigenza di attività istruttoria (vedi ordinanze collegiali nn. 925, 926 e 1253 del 2014), si deve rilevare che le ripetute consultazioni registratesi in tema, da parte della varie autorità competenti in materia, non hanno raggiunto soluzioni condivise da parte di tutti gli interessati, secondo quanto auspicato dal Comitato per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna con la delibera in data 8 agosto 2014.
Con tale atto era stata prevista l'adozione di un nuovo decreto interministeriale “volto a confermare ed ampliare le restrizioni al traffico crocieristico lungo il canale di san Marco previste nell'ordinanza n. 153 del 2013”, ciò che avrebbe potuto comportare, in via di fatto, la cessazione della materia del contendere relativa all'atto della Capitaneria di Porto attualmente impugnato.
Ne deriva che, all'attualità, la situazione esistente non si discosta sostanzialmente da quella considerata dal Tribunale all'epoca della emanazione del provvedimento cautelare risalente al marzo 2014.
Tanto premesso, in via preliminare, il Collegio dispone la riunione degli epigrafati ricorsi, stante l'evidente connessione oggettiva, essendo tutti egualmente preordinati all'annullamento dei medesimi provvedimenti, seppur per opposte argomentazioni, dichiarando la fondatezza delle censure variamente dedotte, secondo quanto in prosieguo, e quindi disponendo l'accoglimento dei gravami riuniti con particolare riferimento al primo ed al terzo motivo di ricorso delle società ricorrenti.
Con il primo motivo, le società ricorrenti sostengono che l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013 sarebbe illegittima perché sprovvista dei presupposti previsti per la sua emanazione dall'art. 3 del decreto interministeriale n. 79/2012, a tenore del quale le misure finalizzate ad escludere i rischi connessi al passaggio delle c.d. “grandi navi” nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco possono trovare applicazione soltanto ed esclusivamente “a partire dalla disponibilità di vie di navigazione praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima con proprio provvedimento”.
Giova premettere al riguardo, che l'articolo 2, lett. b), punto 1), del decreto interministeriale n. 79 del 2 marzo 2012, rubricato “misure per la protezione di aree particolarmente vulnerabili” - e del quale l'impugnata ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia costituisce, per espresso richiamo nella parte motiva, specifico provvedimento attuativo - dispone puntualmente che “nella laguna di Venezia: è vietato il transito nel Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al trasporto merci e passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda; (…)”.
Il successivo articolo 3, rubricato Disposizioni transitorie, prevede, inoltre, che “Il divieto di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1) si applica a partire dalla disponibilità di vie di navigazioni praticabili alternative a quelle vietate, come individuate dall'Autorità marittima, con proprio provvedimento. Nelle more di tale disponibilità l'Autorità Marittima, d'intesa con il Magistrato alle acque di Venezia e l'Autorità portuale, adotta misure finalizzate a mitigare i rischi connessi al regime transitorio perseguendo il massimo livello di tutela dell'ambiente lagunare”.
Dal tenore letterale delle richiamate disposizioni, peraltro caratterizzate da una sostanziale indeterminatezza, è agevole rilevare che il decreto interministeriale n. 79/2012 ha espressamente introdotto, nel novero dei provvedimenti finalizzati a proteggere la città e la laguna di Venezia dal traffico marittimo connesso al passaggio delle c.d. “grandi navi”, generiche misure di divieto di transito delle imbarcazioni oltre le 40.000 tonnellate.
Misure queste da applicarsi - si ripete - a partire dell'effettiva disponibilità di vie alternative rispetto a quelle attualmente in uso, individuando correlativamente misure di mitigazione del rischio, specificatamente connesso al transito di tali imbarcazioni, quali, ad esempio, l'aumento della “distanza alla quale le stesse devono mantenersi l'una dall'altra qualora navighino nello stesso senso”.
Determinazioni quest'ultime da ritenersi pertanto operative interinalmente fino a quando le predette vie alternative, non si renderanno praticamente percorribili.
Nel caso di specie l'ordinanza impugnata, andando a stabilire che il numero massimo di transiti nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco delle imbarcazioni oltre le 40.000 tonnellate non possa superare, per l'anno 2014, le 708 unità e vietando altresì per intero, per l'anno 2015, il passaggio di navi passeggeri di stazza lorda superiore alle 96.000 tonnellate, si pone in contrasto palese con tale dettato normativo, posto che ha immediatamente introdotto e messo a regime drastiche misure interdittive alla navigazione, senza attendere, come prescritto, la messa a disposizione di una via alternativa, quanto meno concretamente ipotizzata, da adibire al passaggio delle navi da crociera, successivamente individuata dalla Capitaneria di Porto nel canale Contorta Sant'Angelo, allo stato non navigabile per imbarcazioni di tal stazza e pertanto richiedente importanti interventi di adeguamento della sua attuale portata.
Interventi questi da realizzarsi in tempi, allo stato, superiori rispetto a quelli di operatività dei contestati divieti che hanno fatto riferimento agli anni 2014/2015.
Da questo punto di vista, quindi, l'ordinanza in esame, ancorché emessa con l'intento di dare attuazione alle disposizioni contenute del decreto interministeriale n. 79/2012, deve ritenersi illegittima, essendo stata assunta in violazione dell'art. 3 del medesimo decreto, disciplinante il regime transitorio dei provvedimenti da adottare a tutela della città di Venezia e del circostante ambiente lagunare.
Con la terza doglianza peraltro riproposta, seppur con finalità specularmente contrapposte a quelle delle società ricorrenti, dall'Amministrazione comunale, viene lamentata, di contro, l'insufficienza delle misure adottate dalla Capitaneria di Porto, risultando denunciata l'illegittimità dell'ordinanza in commento per carenza d'istruttoria e difetto di motivazione, poiché assunta senza la previa individuazione e la successiva valutazione di quei rischi ambientali che i divieti di transito, ivi contemplati, avrebbero dovuto contenere.
Ne deriva che le censure formulate in via speculare, ma polemicamente opposte dalle parti in causa, convergono sostanzialmente nella denuncia di una carenza istruttoria che compromette ciascuno degli opposti interessi, senza incontrare alcun consenso dalle parti in causa, ciò che avrebbe richiesto ben più ampia ponderazione.
Per quanto detto, il Collegio rileva che le riferite doglianze sono fondate.
Non sono, infatti, evincibili, dal tenore del provvedimento gravato, le motivazioni e le risultanze istruttorie che hanno portato la Capitaneria di Porto di Venezia alla determinazione dei contestati divieti di transito per gli anni 2014/2015; né, tali elementi, sono rinvenibili per relationem nella nota ministeriale in data 20 novembre 2013, anch'essa impugnata, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sollecitato l'Autorità marittima ad assumere, coerentemente con i propri poteri, misure di contenimento dei rischi connessi al transito delle navi da crociera.
Tali illegittimità, sono peraltro tanto più evidenti con riferimento al primo dei divieti attestati, con il quale la Capitaneria di Porto ha stabilito che per l'anno 2014 il numero massimo di transiti nel canale della Giudecca e nel canale di San Marco delle imbarcazioni di stazza superiore alle 40.000 tonnellate, non possa superare le 708 unità, non potendosi appurare come tale soglia possa determinare, come auspicato, un'adeguata, significativa riduzione dei rischi connessi al transito di tali imbarcazioni.
Rischi, allo stato, neppure qualificabili in quanto non analiticamente determinati, ma unicamente presunti, senza alcuna puntuale individuazione o specifica disamina.
Al riguardo si rileva che l'attività istruttoria espletata dal Tribunale ha peraltro accertato, come già esposto, che i transiti effettivi nell'anno 2014 hanno superato, in maniera irrilevante, quelli assentiti dalla Capitaneria di Porto, per il che le citate ordinanze sospensive del Tribunale non risultano aver determinato alcuna sostanziale incidenza in ordine alla sicurezza del traffico ed alla salvaguardia della laguna.
Per quanto sopra detto, e da ultimo, devono essere dichiarate inammissibili, le ulteriori doglianze proposte contro la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20 novembre 2013 - espressamente qualificato nell'atto impugnato in termini di “dispaccio”- e ciò in ragione della sua evidente valenza non precettiva e meramente propositiva.
Tale provvedimento è da ritenersi privo di alcuna diretta capacità lesiva in ordine ai temi in contestazione, in quanto attinente a rapporti interni tra il Ministero e la Capitaneria di Porto come anche è desumibile dallo stesso tenore letterale dell'atto che esprime mere raccomandazioni ed inviti, come detto, non aventi alcuna diretta operatività, ancorché poi trasfusi nell'ordinanza impugnata, al di fuori di vincoli di stretta ottemperanza e per ciò non in forma direttamente esecutiva.
Ed invero detto provvedimento ministeriale risulta essere precipuamente orientato all'individuazione della via alternativa al Canale della Giudecca ed alle conseguenti misure attuative, quali ad esempio la revisione del piano regolatore portuale ed alle procedure per l'inserimento dell'opera nella legge obiettivo, lasciando alla discrezionalità della Capitaneria di Porto le ulteriori ipotesi di mitigazione dei rischi connessi al regime transitorio.
Discrezionalità che risulta essere stata esercitata, per quanto attiene all'impugnato provvedimento, in relazione soltanto ad alcune delle suddette raccomandazioni.
In considerazione delle rilevanti illegittimità riscontrate, i riuniti ricorsi - si ribadisce - vanno accolti ai sensi di cui in motivazione con assorbimento di ogni altra doglianza proposta, ciò che potrà valere a restituire alle Amministrazioni coinvolte, in sede di riedizione dei poteri di propria competenza, la possibilità di disciplinare ex novo la fattispecie in esame, previo svolgimento di tutti i necessari adempimenti istruttori, onde pervenire ad una coerente e concreta analisi delle tipologie di rischi effettivamente connessi al passaggio delle navi oltre le 40.000 tonnellate.
Potrà, conseguentemente, pervenirsi ad una più adeguata ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, e perciò alla ricerca di quegli interventi maggiormente idonei a scongiurare ogni prevedibile pericolo connesso alla navigazione, anche garantendo la doverosa, più ampia, tutela dell'ambiente lagunare, del patrimonio artistico e naturale della città di Venezia, salvaguardando altresì i rilevanti interessi collegati alla occupazione nel lavoro portuale ed all'indotto economico ad esso connesso, temi questi rimasti tuttora privi di adeguata considerazione nell'intera successione dei provvedimenti finora emanati.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, si rinvengono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara inammissibili e in parte li accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 153/2013.
Compensa integralmente fra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso, Presidente
Alessio Falferi, Primo Referendario
Enrico Mattei, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
MSC presenta una nuova istanza per la gestione del traffico delle crociere ad Ancona che include la realizzazione di una stazione marittima
Ancona
La durata della concessione proposta è di 35 anni
Nel 2024 la crescita delle merci varie nel porto della Spezia ha più che compensato il calo delle rinfuse
La Spezia
Nel porto di Marina di Carrara il traffico annuale è calato del -0,4%
Proposta di 47 governi, della Commissione UE e dell'ICS per la creazione di un fondo IMO per la decarbonizzazione dello shipping
Londra
Potrebbe entrare in vigore all'inizio del 2027
Scongiurato l'avvio di scioperi nei porti dell'East Coast e del Golfo USA
North Bergen/Lyndhurst
Accordo preliminare sottoscritto dall'International Longshoremen's Association e dalla United States Maritime Alliance
Nuovo record annuale del transito di navi negli Stretti di Malacca e di Singapore
Port Klang
Nel 2024 il traffico è stato di 94.301 navi (+5,5%)
Filt, Fit e Uilt hanno proclamato per domani uno sciopero dei lavoratori dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale
MSC, assieme a Neri e Lorenzini, presenta una manifestazione di interesse per la Darsena Europa di Livorno
Livorno
Guerrieri: nei prossimi giorni incontreremo il raggruppamento per parlare in dettaglio del progetto
Corsica Ferries cede Elba Ferries a BN di Navigazione
Vado Ligure
Il traghetto veloce “Corsica Express Three” è stato noleggiato alla compagnia Blu Navy
Nel 2024 i porti ucraini hanno movimentato un traffico record di 97,2 milioni di tonnellate di merci
Odessa
I soli prodotti agricoli sono ammontati a 60 milioni di tonnellate
COSCO, non siamo una Chinese Military Company
Pechino
L'azienda cinese ha specificato che l'inclusione nella lista USA non avrà alcun impatto sulle attività e sulle operazioni globali del gruppo
Nel 2024 il traffico delle merci nel porto di Ravenna è risultato stabile
Ravenna
Crociere in calo del -17,7% rispetto al 2023
Incluse aziende dello shipping e della navalmeccanica nella lista USA delle società che operano per le forze armate cinesi
Lo scorso novembre il traffico navale nel canale di Suez è diminuito del -55,9%
Il Cairo
Nei primi undici mesi del 2024 la flessione è stata del -49,8%
Con oltre 3,9 milioni di teu, nel 2024 il porto di Gioia Tauro ha segnato un nuovo record di traffico dei container
Gioia Tauro
Flessione delle autovetture movimentate nello scalo calabrese
Assonat e Assiterminal, bene l'annullamento del provvedimento di aumento dei canoni delle concessioni demaniali marittime
Roma
Serra: la sentenza del Tar ribadisce l'importanza del dialogo della pubblica amministrazione con l'utenza
Prorogata di 18 mesi la durata delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale
Roma
Avviate le ispezioni di Port State Control sulla Eagle S
Helsinki/Bruxelles
La NATO decide di incrementare la presenza militare dell'alleanza atlantica nel Mar Baltico
Nel 2024 il porto di Tanjung Pelepas ha registrato un nuovo record storico di traffico dei contenitori
Iskandar Puteri
Sono stati movimentati oltre 12,2 milioni di teu (+16,9%)
Lavori pari ad oltre 57 milioni di euro per l'infrastrutturazione energetica nel porto della Spezia
La Spezia
Elettrificazione del Nuovo Molo Crociere e nuovi gruppi elettrogeni ad idrogeno
Assologistica, bene le nuove norme sulla disciplina del reverse charge nella Legge di Bilancio
Milano
Auspicata la rapida emanazione del provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate
Parte da Portovesme l'elettrificazione delle banchine dei porti della Sardegna
Cagliari
Quasi 52 milioni di euro di lavori in programma
Le navi di Arkas Line raggiungeranno l'India
Izmir
La compagnia turca fonderà tre servizi nel Mediterraneo
Sperimentate due corsie di transito navale in una sezione di 10 km del canale di Suez
Ismailia
Sono situate nell'area del Piccolo Lago Amaro
Il calo dei transiti nel canale di Suez è costato sette miliardi di dollari all'Egitto
Il Cairo
Nel 2024 l traffico navale è diminuito di oltre il -60%
Porto di Valencia, traffico mensile in calo dopo oltre un anno di crescita
Valencia
Diminuzione dei volumi in tutti i principali comparti merceologici
A Natale sono stati danneggiati cavi sottomarini nel Golfo di Finlandia
Helsinki
Fermata la petroliera “Eagle S” che farebbe parte della flotta ombra che opera per la Russia
A novembre il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è aumentato del +3,2%
Pechino
Le merci con l'estero hanno registrato un rialzo del +6,1%. I container sono cresciuti del +4,9%
Accordo TIL (gruppo MSC) - JNPA per la realizzazione del porto di Vadhvan
Uran
Il nuovo scalo è situato sulla costa occidentale dell'India
Shanghai è il primo porto mondiale a movimentare oltre 50 milioni di container in un anno
Shanghai
SIPG evidenzia il forte incremento di produttività realizzato introducendo una spinta automazione nell'area di Yangshan
Yang Ming acquisirà sino a 13 nuove portacontainer da 8.000-15.000 teu
Keelung
Sostituiranno navi da 5.500-6.500 teu dell'età di oltre vent'anni
Oggi entrano in vigore otto emendamenti alla Convenzione internazionale del Lavoro Marittimo
Ginevra
Introdotte modifiche per migliorare le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi
Carnival registra performance record per il trimestre settembre-novembre
Miami
Nel periodo i ricavi sono aumentati del +10,0%
Uniport apprezza che la riforma portuale avvenga attraverso una legge delega e confida (!) nella volontà del governo di aprire un confronto con gli operatori
Roma
Søren Toft (MSC) è il nuovo presidente del World Shipping Council
Washington
Vice presidente è Randy Chen della Wan Hai Lines
Presentato lo “SHIPS for America Act”, disegno di legge bipartisan per rafforzare l'industria statunitense dello shipping
Washington
Tra le proposte, trasportare sino al 10% delle importazioni dalla Cina su navi di bandiera statunitense, con equipaggio americano e costruite negli USA
Nell'ultimo trimestre del 2024 i ricavi della OOCL sono cresciuti del +55,0%
Hong Kong
I container trasportati dalla flotta sono aumentati del +6,1%
Medlog sigla un accordo di partenariato per realizzare un porto secco e un'area logistica in Egitto
Il Cairo
L'area interessata è di circa 102 ettari
Filt Cgil esorta a buttare nel cestino la proposta sul lavoro portuale dell'Autorità Antitrust
Roma
D'Alessio: l'AGCM non ha minimamente analizzato i reali pericoli per l'integrità del principio della concorrenza
Forte crescita del fatturato annuale delle compagnie Evergreen, Yang Ming e WHL
Taipei/Keelung
Accentuato anche l'aumento dei ricavi nel solo quarto trimestre del 2024
A breve l'avvio dei lavori di riconversione industriale del sito “ex Yard Belleli” nel porto di Taranto
Taranto
L'intervento ha un valore di 135,3 milioni di euro
Quella del Tirreno Settentrionale è la prima AdSP a dotarsi del Piano Strategico Antiviolenza
Livorno
L'obiettivo è di prevenire fenomeni discriminatori e violenti all'interno dell'ente
La greca Navarino ha acquisito l'olandese Castor Marine
Londra
Entrambe le aziende sviluppano soluzioni di information technology e di comunicazione per il settore marittimo
Il 21 gennaio a Roma si terrà l'assemblea annuale di Federlogistica
Roma
Il tema è: “Le logistiche intelligenti. Se l'intelligenza artificiale irrompe nel mondo della logistica”
Missione commerciale in Vietnam di Spediporto, AdSP e Comune di Genova
Genova
Incontri in programma a Ho Chi Minh City e Danang
Nel 2024 Interporto Padova ha registrato un traffico intermodale record di quasi 412mila teu (+6,5%)
Padova
Il comandante Emanuele Bergamini è il nuovo presidente di USCLAC
Genova
Gianni Badino è stato eletto presidente del sindacato unitario USCLAC-UNCDiM-SMACD
Gara per lo sviluppo di attività crocieristiche nei porti greci di Katakolon, Patrasso e Kavala
Atene
Previsto il rilascio di concessioni della durata minima di 30 anni
Al via l'intervento di elettrificazione di quattro ormeggi nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Appalto del valore di oltre 28 milioni di euro
Circle si è aggiudicata il bando per i servizi di digitalizzazione dell'AdSP dell'Adriatico Orientale
Milano
Archiviata la posizione di Roberto Spinelli nell'inchiesta per corruzione in Liguria
Genova
Provvedimento del giudice per le indagini preliminari
Avviati nel porto di Pozzallo i lavori per la costruzione dei nuovi uffici dell'AdSP della Sicilia Orientale
Pozzallo
Porre il porto di Imperia Oneglia sotto la gestione dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale
Imperia
Lo chiedono l'Impresa Portuale “L. Maresca” e la Compagnia Lavoratori Portuali Lodovico Maresca
Interporto Padova alla ricerca di un eventuale partner per partecipare all'attività terminalistica
Padova
L'indagine di mercato si concluderà il 31 gennaio
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Costituita a Verona la nuova società di logistica GTS Horizon
Bari
È stata fondata dal gruppo GTS e da Simone Gatto De Chirico (De Chirico Srl)
Nel terzo trimestre le merci trasportate sulle linee ferroviarie austriache sono aumentate del +1,8%
Vienna
Nei primi nove mesi del 2024 l'incremento è stato del +1,7%
Uiltrasporti, bene il reverse change dell'Iva nella legge di bilancio
Roma
Verzari: ci auguriamo che questa misura venga in futuro resa strutturale
Circle acquisisce le business unit Infomobilità e Telematica di Telepass Innova
Milano
Il valore dell'operazione è di 6,2 milioni di euro
Riavviata la gara per la costruzione del porto albanese di Porto Romano
Durazzo
La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 7 febbraio
Eukor si assicura il rinnovo di contratti per l'esportazione di auto da Corea e Cina
Lysaker
Il valore previsto degli accordi è di 4,2 miliardi di dollari
PSA Singapore stabilisce un nuovo record di traffico annuale dei container
Singapore
Il 24 dicembre è stata raggiunta la quota di 40 milioni di teu
La statunitense FTV Capital presenta un'offerta per acquisire la Windward
Londra
L'azienda londinese sviluppa soluzioni tecnologiche per lo shipping
L'americana Halliburton compra la norvegese Optime Subsea
Notodden
L'azienda europea sviluppa tecnologie per le operazioni subacquee
Grimaldi ha preso in consegna la ro-ro multipurpose Great Cotonou
Napoli
Il prossimo mese sarà immessa in un nuovo servizio del gruppo tra Cina e Nigeria
Federagenti ha nominato 24 “ambasciatori”
Roma
Sono protagonisti da oltre 60 anni nella professione di agente marittimo
Porti della Spezia e Marina di Carrara, stanziati oltre cinque milioni per la transizione green
La Spezia
Fondi per l'acquisto di mezzi elettrici o a idrogeno
A novembre il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è cresciuto del +4,3%
Genova
Nei primi undici mesi del 2024 registrato un aumento del +1,1%
Nei primi 11 mesi del 2024 il traffico nel porto di Trieste è cresciuto del +6,4% grazie agli oli minerali
Trieste
Nello scalo portuale di Monfalcone registrata una flessione del -8,2%
Sequestrati nel porto di Genova oltre due quintali e mezzo di cocaina
Genova
La droga era all'interno di un contenitore frigo proveniente dall'Ecuador
Manca (Regione Sardegna): disattese le promesse di stanziamento di risorse per l'agenzia Kalport
Cagliari
Chiesto un incontro urgente alla ministra del Lavoro
Rincari degli importi degli diritti portuali nei porti di Bari e Brindisi
Bari
Leone: ci siamo impegnati per adottare misure che non impattassero su traffico e utenza
Sequestrato un ingente quantitativo di cocaina nel porto di Olbia
Sassari
Scoperti 39 chili di stupefacenti occultati in un minivan
Da gennaio Hupac intensificherà i collegamenti intermodali fra Belgio e Italia
Chiasso
Aumenterà anche la frequenza del treno shuttle fra Busto Arsizio e Padova
Porto di Ancona, rilascio della concessione provvisoria allo stabilimento della Fincantieri
Ancona
La nuova concessione avrà una durata di 40 anni
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 21 gennaio a Roma si terrà l'assemblea annuale di Federlogistica
Roma
Il tema è: “Le logistiche intelligenti. Se l'intelligenza artificiale irrompe nel mondo della logistica”
Giovedì a Venezia un convegno sulle implicazioni per porti e trasporti marittimi delle crisi geopolitiche
Venezia
È organizzato dall'Università Ca' Foscari e dall'AdSP dell'Adriatico Settentrionale
››› Archivio
RASSEGNA STAMPA
Iran signs over $1.8b investment contracts with private sector for ports development
(Tehran Times)
North Korean tankers transport over one million barrels of oil from Russia
(NK News)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Relazione del presidente Nicola Zaccheo
Roma, 18 settembre 2024
››› Archivio
A novembre il traffico delle merci nel porto di Barcellona è calato del -3,7%
Barcellona
In crescita la movimentazione di container (+6,3%), ma non il peso dei carichi containerizzati (-6,9%)
Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto offshore da Shell in Nigeria
Milano
Per l'azienda italiana ha un valore di circa 900 milioni di dollari
Rixi illustra per sommi capi la riforma portuale
Roma
Creazione di una società a controllo pubblico per gestire gli investimenti e rappresentare il sistema portuale italiano
Accordo tra RFI e RSE per lo studio di un sistema di trasporto merci a levitazione magnetica
Milano
Sicurezza marittima, firmato al MIT un accordo per semplificare le procedure di verifica
Roma
Attività ispettive e di certificazione potranno essere svolte da organismi appositamente accreditati
Nei primi undici mesi del 2024 il traffico delle merci nei porti russi è diminuito del -2,0%
San Pietroburgo
In calo sia le merci secche (-2,1%) che le rinfuse liquide (-2,0%)
Log In acquista un'area di 19.600 metri quadri all'Interporto Toscano Amerigo Vespucci
Kansas City
È la quarta acquisizione in Italia della società del gruppo Theoreim
Prysmian ottiene dalla francese RTE due contratti EPCI del valore potenziale di 700 milioni di euro
Milano
Prevista la posa di circa 640 chilometri di cari terrestri e sottomarini
Sperimentazione di un trattore portuale autonomo nel porto di Wilhelmshaven
Wilhelmshaven
Sarà avviata il prossimo anno da Eurogate, MAFI, ICT Group ed Embotech
Intesa Fincantieri - Sparkle per la protezione e sorveglianza dei cavi sottomarini
Trieste
Le due aziende analizzeranno i requisiti per migliorare la sicurezza delle infrastrutture
La società terminalista BEST di Barcellona ha ordinato due nuove gru di banchina super post-Panamax
Barcellona/L'Aia
APM Terminals annuncia la conclusione dei lavori per incrementare la capacità del terminal MedPort Tangier
Wärstilä vende Automation, Navigation and Control System alla società svedese di investimenti Solix
Helsinki
Nel 2023 ANCS ha registrato ricavi pari a 200 milioni di euro
Cisl, accelerare la scelta del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale
La Spezia
Necessario per dare attuazione alle opere e agli investimenti
Assegnati i lavori per l'ampliamento del container terminal del porto di Koper
Koper
I lavori saranno portati a termine entro la fine del 2027
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -4,2%
Hong Kong
Nei primi undici mesi del 2024 la flessione è stata del -5,0%
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
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