- Confetra Friuli Venezia Giulia e l'associazione degli spedizionieri del porto di Trieste ASPT-ASTRA hanno reso noto che la Corte di Cassazione ha nuovamente confermato che i magazzini portuali vanno accatastati in E/1 e quindi non è dovuta l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I. e poi I.M.U.).
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- Confetra Friuli Venezia Giulia e l'associazione hanno ricordato che nel 2001, con la legge 23/12/2000 n. 388 (art. 18, c. 3), venne introdotta la norma che prevede il pagamento dell'ICI a carico del concessionario di beni demaniali e che da allora in quasi tutti i porti è iniziato il contenzioso tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio da una parte, che pretendevano di applicare l'ICI (e poi l'IMU) anche ai beni demaniali in concessione negli ambiti portuali, ed i terminalisti portuali dall'altra, che invece chiedevano la classificazione dei beni demaniali portuali nella categoria E1 “Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei”, esente dal pagamento dell'ICI.
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- Lo scorso 22 aprile la Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile, con la sentenza n. 20028/2015 sul ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro l'Autorità Portuale di Trieste, Grandi Molini Italiani e Terminal Frutta Trieste, è intervenuta definitivamente sull'argomento dando ragione alle imprese concessionarie stabilendo che i beni demaniali in concessione alle imprese portuali devono essere classificati catastalmente nella categoria E1. Infatti la Corte si è pronunciata confermando le sentenze di primo e secondo grado delle Commissione Tributaria Provinciale di Trieste e della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, entrambe favorevoli ai terminalisti portuali triestini ed ha respinto il ricorso promosso dall'Agenzia del Territorio avverso la sentenza pronunciata nel 2014 dalla Commissione Tributaria Regionale di Trieste.
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- Confetra Friuli Venezia Giulia e l'associazione degli spedizionieri di Trieste hanno ricordato che nel caso specifico il contenzioso traeva origine dalla richiesta di accatastare in E/1 alcuni magazzini portuali detenuti in concessione da operatori terminalisti del porto di Trieste e che, a fronte del diniego opposto dall'Agenzia del Territorio, i due operatori interessati - assistiti dagli avvocati Massimo Campailla e Alberto Pasino dello Studio Zunarelli - avevano aperto il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste che, con sentenza del gennaio 2012, aveva affermato che i magazzini portuali, essendo deputati ex lege “allo svolgimento delle funzioni marittime e portuali” devono necessariamente essere accatastati in E/1.
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- Quindi l'Agenzia del Territorio aveva proposto impugnazione avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste la quale, con sentenza del luglio 2014, aveva respinto l'appello: anche a parere dei giudici di secondo grado, infatti, i magazzini portuali sono “prettamente funzionali alla gestione dell'infrastruttura del trasporto” e quindi vanno correttamente classificati nella categoria catastale E/1.
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- Confetra Friuli Venezia Giulia e l'associazione hanno sottolineato che tale principio si è definitivamente consolidato a seguito della sentenza depositata lo scorso 7 ottobre con la quale la Corte di Cassazione ha respinto l'ulteriore ricorso promosso dall'Agenzia del Territorio, condannandola alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti.
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- Confetra Friuli Venezia Giulia e l'associazione degli spedizionieri di Trieste hanno evidenziato che le conseguenze pratiche del definitivo consolidamento del principio giuridico secondo cui i magazzini portuali devono essere accatastati in E/1 sono estremamente rilevanti, in quanto ne discende appunto il non assoggettamento ad ICI/IMU degli immobili classificabili in tale categoria.
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