- L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha stabilito che sussiste una situazione di incompatibilità tra l'incarico di segretario generale dell'Autorità Portuale di Livorno e quello di amministratore delegato della Porto di Livorno 2000, società partecipata dallo stesso ente portuale per il 78% del capitale sociale e al contempo titolare di tre concessioni attraverso cui gestisce il traffico dei passeggeri nel porto labronico. A Massimo Provinciali, numero due dell'Autorità Portuale, era stato infatti conferito in via temporanea anche l'incarico di presidente ed amministratore delegato della Porto di Livorno 2000. La delibera dell'ANAC, depositata lo scorso 30 settembre, evidenzia che l'Autorità Portuale esercita poteri di regolazione e controllo sull'azienda che gestisce il traffico passeggeri.
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- La sussistenza di situazioni di incompatibilità/inconferibilità ai ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2913 era stata segnalata all'ANAC a metà dello scorso anno dal Comune di Livorno. L'Autorità Anticorruzione ha ricordato che il passo di tale decreto stabilisce che “Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico”.
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- Un anno fa l'Autorità Portuale aveva inviato all'ANAC alcune considerazioni a sostegno della legittimità della nomina di Provinciali al vertice della Porto di Livorno 2000 nonché di alcuni incarichi assegnati nell'ambito del consiglio di amministrazione dell'ALP - Agenzia per il Lavoro in Porto, oggetto anch'essi di segnalazione da parte del Comune. L'ente portuale aveva evidenziato che si tratta di incarichi straordinari, temporanei e a titolo gratuito che si inquadrano nell'ambito di una politica, ampiamente pubblicizzata e finalizzata al rilancio delle due società, proprio mediante l'acquisto del controllo da parte dell'Autorità Portuale, che proseguirà solo fino al risanamento ed alla successiva privatizzazione.
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- L'Autorità Portuale aveva anche sottolineato che tali operazioni erano state avallate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre l'ente aveva precisato che per la Porto di Livorno 2000 si era già proceduto ad avviare la gara per la cessione delle quote dell'ente portuale e che, pertanto, l'incarico attribuito a Provinciali quale amministratore delegato della società dovrebbe cessare entro la fine del 2016. L'authority portuale aveva specificato pure che il segretario generale, pur curando l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del Comitato Portuale, non è titolare della funzione di vigilanza e controllo, che è invece riconosciuta al presidente dell'Autorità Portuale.
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- Nella delibera l'ANAC ha spiegato che «gli argomenti sostenuti dall'Autorità Portuale non sembrano condivisibili. Infatti - ha chiarito l'Autorità - secondo l'art. 1 comma 2 lett. d), per enti di diritto privato regolati o finanziati si intendono “le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico “svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione”. In quanto concessionaria di demanio marittimo e incaricata della gestione della stazione marittima e dei servizi dei passeggeri, ai fini del decreto legislativo n. 39/2013 - ha rilevato l'Autorità Nazionale Anticorruzione - la società Porto di Livorno 2000 s.r.l. rientra pienamente nella già richiamata definizione di ente regolato e finanziato (dall'Autorità Portuale di Livorno). Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. e) per incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, si intendono “le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente”».
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- «Infine - ha proseguito l'ANAC - si è rilevato che ai sensi della l. n. 8 del 28 gennaio 1994 recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e ss.mm., il segretario generale dell'Autorità Portuale ricopre un ruolo di vertice - oltre che della struttura amministrativa anche di quella tecnico-operativa, avendo il compito di curare l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato di gestione (art. 10 comma 4). Pertanto, pur non essendo titolare di un autonomo potere decisorio, lo stesso è, comunque, compartecipe dell'azione di vigilanza e controllo, in quanto incaricato di espletare tutte le istruttorie prodromiche all'adozione dei provvedimenti del presidente e del Comitato, incluse quelle concernenti la società di cui è amministratore delegato».
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- L'ANAC ha osservato tra l'altro che «si tratta di una situazione di evidente conflitto di interesse, che potrebbe ripercuotersi sull'imparzialità dell'esercizio di detta attività da parte della Autorità Portuale, in particolare quando è chiamata a valutare proprio l'operato della concessionaria Porto di Livorno 2000».
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- La delibera l'ANAC conclude specificando che «il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Autorità Portuale di Livorno, preso atto della rilevata situazione di incompatibilità, diffida, senza indugio, l'interessato ad optare tra i due incarichi incompatibili entro i 15 giorni successivi alla sua comunicazione; ove l'opzione non sia effettuata entro il termine perentorio di quindici giorni, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 39/2013, il RPC dichiara la decadenza dall'incarico di amministratore delegato della Porto di Livorno 2000 s.r.l. e la risoluzione del relativo contratto; il RPC deve, inoltre, procedere alla verifica dell'esistenza delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013 ovvero all'accertamento della mendacità della stessa, ai fini dell'applicazione della sanzioni previste dal medesimo articolo; di dare comunicazione della presente al RPC dell'Autorità Portuale di Livorno, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'interessato».
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- Prendendo atto della delibera, l'Autorità Portuale di Livorno ha ricordato che l'ente, pur rendendosi conto che in linea teorica le due cariche hanno dei punti problematici, ha cercato di spiegare ad ANAC che si tratta di «un incarico temporaneo (fino a fine gara), straordinario (finalizzato a “sterilizzare” la gestione con cariche istituzionali; nel CDA - ha precisato l'authority portuale - è presente anche il segretario generale dell'altro socio, Camera di Commercio); gratuito; attribuito alla luce del sole ed in totale trasparenza, avendo coinvolto Comitato Portuale, Collegio dei revisori e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; avente come scadenza la prima assemblea dei soci successiva alla cessione delle quote pubbliche».
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- «In sostanza - ha proseguito l'Autorità Portuale - invitavamo ANAC a non applicare i princìpi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, in maniera pedissequa e automatica, ma tenendo conto della situazione concreta. Situazione concreta che non ha comportato alcuna conseguenza illecita (non ci sono state nomine, assunzioni consulenze, spese pazze, ecc.), ma che, viceversa, con il concorso di tutto il personale della Porto di Livorno 2000 ed il sostegno della camera di Commercio e della Regione, ha riportato nel porto di Livorno numeri importanti quanto a passeggeri e a navi, nonché l'arrivo o il ritorno di primarie compagnie di navigazione, a partire dalla MSC e Royal Caribbean o Grimaldi, per non parlare dell'attenzione di operatori di livello mondiale sulla gara per la cessione di parte delle quote pubbliche della società».
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- L'Autorità Portuale ha annunciato che, «pur dando corso alla diffida, impugnerà la determinazione dell'ANAC non tanto per difendere una posizione individuale, destinata comunque a lasciare il passo alla fine della gara in corso, quanto per stabilire il principio che applicare le norme come se fossero formule matematiche porta a disconoscere la sostanza dello stato di diritto in cui non sui può mai perdere di vista la fattispecie concreta». «All'impugnazione - ha specificato l'ente - verosimilmente si uniranno altre Autorità Portuali in cui sussistono situazioni analoghe, tranquillamente gestite e vigilate perché evidentemente situate in territori in cui c'è maggior sensibilità verso il bene comune».
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