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Il Fisco precisa che le prestazioni turistico-ricreative accessorie al trasporto marittimo locale non sono esenti da IVA
La finalità di tali prestazioni - spiega l'Agenzia delle Entrate - non è quella di integrare, completare e rendere possibile l'operazione principale del trasporto
8 luglio 2019
L'Agenzia delle Entrate, con risposta n. 225 ad un'istanza di interpello incentrata sul trasporto di passeggeri effettuato mediante imbarcazione con prestazioni aggiuntive al trasporto, ha espresso il parere che relativamente a queste ultime prestazioni non sussista la non applicabilità dell'esenzione dell'IVA.
Rispondendo all'istanza proposta da Alfa Srl, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che «da quanto riportato nell'istanza emerge che durante il periodo estivo, il contribuente non intende limitarsi al mero trasferimento entro 50 chilometri, dietro corrispettivo, dei propri clienti da un luogo a un altro, come previsto nella nozione civilistica di contratto di trasporto. Intende fornire una diversa e più articolata prestazione, inclusiva di altri servizi, quali l'animazione a bordo piuttosto che la somministrazione di alimenti e bevande, la cui finalità non è quella di integrare, completare e rendere possibile l'operazione principale del trasporto. Ne deriva un servizio complesso destinato a soddisfare esigenze diverse rispetto a quella della mera mobilità dei passeggeri». L'Agenzia ha precisato che tali prestazioni accessorie o complementari volte a soddisfare esigenze turistico-ricreative sono da qualificarsi «come generiche e quindi da assoggettare a IVA con aliquota del 22 per cento».
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