- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, ha respinto definitivamente il ricorso presentato dal Consorzio Southgate Europe Terminal (SET) contro il Comune di Taranto, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nei confronti della Yilport Holding, la società turca alla quale è stata rilasciata la concessione demaniale dell'intero Molo Polisettoriale del porto di Taranto con delibera di fine 2018 del Comitato di gestione dell'ente portuale del Mar Ionio ( del 20 novembre 2018).
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- Il Consorzio Southgate Europe Terminal è uno dei soggetti con cui l'Autorità di Sistema Portuale aveva avviato una procedura di dialogo competitivo con lo scopo di giungere ad assegnare la gestione del Molo Polisettoriale, procedura che era stata dichiarata conclusa il 31 luglio 2018 a pochi giorni dalla presentazione di un'istanza da parte della Yilport per ottenere l'intero Molo Polisettoriale per la durata di 49 anni con possibilità di proroga per ulteriori 35 anni ( del 5 e 31 luglio 2018).
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- Il TAR per la Puglia ha dichiarato il ricorso originario n. 1124 del 2018 «improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e i due ricorsi per motivi aggiunti in parte irricevibili e in parte inammissibili».
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- Nella sentenza pubblicata ieri il TAR ricorda che nella delibera del 31 luglio 2018 con cui l'AdSP dichiarava conclusa la procedura di dialogo competitivo, riferendosi alle istanze per il rilascio di concessioni demaniali presentate dal Consorzio Southgate Europe Terminal e da altre società, «il Comitato di gestione dell'Autorità evidenziava, tra l'altro, come “oltre alle criticità legate alla sovrapposizione delle aree e della banchina, alla sovrapposizione delle richieste dell'uso dei mezzi e delle gru, alla frammentazione degli impianti ed alla sovrapposizione del presunto mercato potenziale, l'amministrazione ha individuato ed evidenziato negli atti endoprocedimentali, soprattutto con riferimento ad alcune delle domande, criticità rilevanti in ordine ai piani operativi, alla capacità economico-finanziaria, allo sviluppo dei traffici, ai requisiti di pregressa esperienza nella gestione di terminal portuali. Tali criticità non possono in alcun modo ritenersi superate con le note della South Marine Gate S.r.l. (prot. n. 10971 del 09.07.2018), del Consorzio Southgate Europe Terminal (prot. n. 10973 del 09.07.2018), della Interminal S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria della costituenda Associazione Temporanea di Imprese Taranto Multipurpose Terminal (prot. n. 11610 del 18.07.2018) e della TARAS Terminal S.r.l. (prot. n. 12029 del 27.07.2018) pervenute all'AdSP dopo la trasmissione alle suindicate società del provvedimento di sospensione della procedura (decreto n. 6/18), anche perché le relative proposte non sono state condivise da parte degli altri partecipanti alla procedura medesima né possono essere, allo stato, oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione”».
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- L'AdSP aveva nel frattempo avviato la valutazione della domanda di rilascio della concessione presentata da Yilport Holding specificando, che «per le ragioni di interesse pubblico ad una proficua e sufficientemente ampia utilizzazione del compendio oggetto di concessione», «appare opportuno che l'AdSP, dopo la preliminare valutazione positiva della commissione interna permanente - ed in considerazione della rilevanza del proponente Yilport e della portata della richiesta concessoria rispetto alle altre istanze pervenute, tali da far emergere, sotto punti di vista tecnici e di mercato, un profilo di opportunità di perseguimento degli interessi pubblici da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - proceda alla valutazione dell'istanza di concessione presentata dalla Yilport Holding AS in data 3 luglio u.s., integrata in data 24 luglio 2018».
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- I successivi ricorsi presentati dal Consorzio Southgate Europe Terminal erano stati respinti una prima volta lo scorso febbraio dal TAR per la Puglia che aveva spiegato di aver «ritenuto che, almeno a una valutazione compiuta prima facie, le censure formulate dal Consorzio ricorrente non sembrano connotate dal richiesto fumus boni iuris, tenuto conto, tra l'altro, della mancata finalizzazione della procedura di dialogo competitivo, della riserva sul punto prevista dall'AdSP nella lex specialis della relativa procedura (“l'AdSP potrà concludere il procedimento di comparazione delle istanze ex articolo 37 Cod. Nav. senza ritenere alcuna delle istanze presentate come rispondenti alle esigenze ed agli obiettivi sottesi alla presente pubblicazione e senza che i partecipanti possano reclamare alcun indennizzo o risarcimento e né rimborsi per le spese sostenute”), dei rilievi svolti dalla stessa Autorità in punto di proficua e ampia utilizzazione del compendio demaniale e, infine, dei rilievi processuali svolti dalla controinteressata» ( del 21 febbraio 2019).
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- Nella sentenza pubblicata ieri si legge inoltre che «i due ricorsi per motivi aggiunti sono in parte irricevibili - quanto all'impugnazione dell'avviso pubblico del 3 agosto 2018 (con cui il compendio demaniale del Molo Polisettoriale era stato messo a gara, ndr) - e in parte inammissibili per carenza di interesse/legittimazione - quanto agli atti di assegnazione del compendio demaniale in favore della società Yilport Holding AS e agli altri atti con i medesimi incompatibili, in ragione della mancata partecipazione del Consorzio alla procedura selettiva avviata con il predetto, 'consolidato', avviso pubblico del 3 agosto 2018».
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