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La Commissione UE ha confermato la validità del sostegno pubblico alle compagnie Siremar/SNS e Toremar/Moby
Richiesta all'Italia di recuperare circa 1,9 milioni di euro per alcuni aiuti a Siremar/SNS
17 giugno 2021
La Commissione Europea ha reso note oggi le proprie conclusioni relative all'indagine su una serie di misure di sostegno pubblico a favore di società dell'ex gruppo Tirrenia e delle rispettive acquirenti, indagine che era stata avviata nel 2011 per verificare se tali misure avessero conferito a queste compagnie di navigazione (Tirrenia, Caremar, Laziomar, Saremar, Siremar e Toremar) un vantaggio concorrenziale sleale rispetto alle loro concorrenti in violazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.
Se nel gennaio 2014 la Commissione aveva stabilito che alcune misure di sostegno a favore di Saremar erano incompatibili con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato ( del 22 gennaio 2014) e nel marzo 2020 aveva concluso l'indagine su Tirrenia e sulla sua acquirente CIN ( del 2 marzo 2020), e se l'indagine relativa a Caremar, Laziomar e ad alcune misure di sostegno a favore di Saremar è ancora in corso, si è invece conclusa relativamente a Siremar e Toremar. In particolare, la Commissione ha concluso che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a partire dal 2009 a Sicilia Regionale Marittima Spa (Siremar) e a Toscana Regionale Marittima Spa (Toremar) per la gestione di servizi traghetto è conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato e che lo stesso vale per la compensazione concessa alle loro acquirenti, rispettivamente Società Navigazione Siciliana (SNS) dal 2016 e Moby Spa dal 2012. La Commissione ha invece giudicato incompatibili con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato alcune altre misure a favore di Siremar, attualmente in liquidazione, e SNS. La Commissione Europea ha specificato che l''Italia dovrà quindi recuperare circa 1,9 milioni di euro di aiuti illegali, comprensivi degli interessi.
Relativamente alle misure a favore di Siremar e della sua acquirente SNS a partire dal 2009, la Commissione ha concluso che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico (circa 199 milioni di euro) concessa a Siremar per la gestione di venti rotte marittime, raggruppate in cinque aree geografiche, dal primo gennaio 2009 al primo agosto 2012, è - per sedici rotte - compatibile con la disciplina del 2011 relativa ai servizi di interesse economico generale (SIEG) e con la decisione SIEG del 2005 per le rimanenti quattro rotte marittime. Tale compensazione - ha spiegato la Commissione - rispondeva a un'effettiva esigenza di servizio pubblico garantendo collegamenti regolari durante tutto l'anno e, inoltre, l'aiuto concesso non ha comportato una sovracompensazione a favore di Siremar. Circa la compensazione degli obblighi di servizio pubblico (circa 668 milioni) concessa a SNS per la gestione delle stesse rotte nel periodo compreso tra l'11 aprile 2016 e l'11 aprile 2028 nonché la procedura di gara per la vendita del ramo d'azienda di Siremar a SNS non si configurano poi come aiuti di Stato poiché sono soddisfatti i criteri stabiliti nella causa C-280/00, Altmark Trans. La Commissione UE ha specificato inoltre che la possibilità di utilizzare risorse provenienti da un fondo nazionale per soddisfare il fabbisogno di liquidità di Siremar non si configura come un aiuto di Stato poiché non si tratta di una misura di aiuto supplementare, bensì equivale semplicemente ad un trasferimento all'interno dello Stato per finanziare la compensazione degli obblighi di servizio pubblico. La possibilità, poi, di utilizzare per fini di liquidità determinati fondi destinati all'ammodernamento delle navi per soddisfare requisiti di sicurezza non va considerata un aiuto di Stato in quanto, in ultima analisi - ha spiegato la Commissione - Siremar non si è avvalsa di tale possibilità.
Quanto invece alla proroga illegale di un anno, oltre i sei mesi previsti, dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar - ha precisato la Commissione - è incompatibile con gli orientamenti del 2004 sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e deve essere recuperata. Dovranno essere recuperate dall'Italia anche le esenzioni da determinate imposte concesse a Siremar e SNS nel contesto del processo di privatizzazione, con conseguente riduzione dei costi che entrambe le imprese avrebbero altrimenti dovuto sostenere, esenzioni che costituiscono quindi aiuti incompatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
La Commissione ha reso noto che l'importo da recuperare è di circa 1,7 milioni di euro da SNS e di 200mila euro da Siremar, cifre che comprendono gli interessi applicabili al recupero. La Commissione, constatando che non vi è alcuna continuità economica tra Siremar e SNS, ha precisato che l'obbligo di rimborsare l'importo di 200mila euro non sarà trasferito a SNS.
Relativamente alle misure a favore di Toremar e della sua acquirente Moby a partire dal 2009, la Commissione ha spiegato che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico (circa 32 milioni di euro) concessa a Toremar per la gestione di cinque rotte marittime dal primo gennaio 2010 al primo gennaio 2012 è compatibile con la disciplina SIEG del 2011. Tale compensazione - ha chiarito la Commissione - rispondeva a un'effettiva esigenza di servizio pubblico garantendo collegamenti regolari durante tutto l'anno, e l'aiuto concesso non ha comportato una sovracompensazione a favore di Toremar. Pure la compensazione degli obblighi di servizio pubblico (circa 175 milioni di euro) concessa a Toremar e a Moby per la gestione di sei rotte nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2023, nonché la procedura di gara per la vendita di Toremar a Moby, non si configurano come aiuti di Stato poiché sono soddisfatti i criteri stabiliti nella causa C-280/00, Altmark Trans. Anche in questo caso la Commissione ha specificato che la possibilità di utilizzare risorse provenienti da un fondo nazionale per soddisfare il fabbisogno di liquidità di Toremar non si configura come un aiuto di Stato poiché non si tratta di una misura di aiuto supplementare, bensì equivale ad un trasferimento all'interno dello Stato per finanziare la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, e che la possibilità di utilizzare per fini di liquidità determinati fondi destinati all'ammodernamento delle navi per soddisfare requisiti di sicurezza non va considerata un aiuto di Stato in quanto Toremar, così come Siremar, non si è avvalsa di tale possibilità. Infine alcune esenzioni fiscali connesse al processo di privatizzazione di Toremar non costituiscono aiuti di Stato in quanto non conferiscono un vantaggio economico né a Toremar né a Moby.
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