- Con sentenza pubblicata lunedì scorso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha respinto, dichiarandolo in parte irricevibile e in parte inammissibile, il ricorso presentato dalla compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci (GNV) contro l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale relativamente alla richiesta avanzata con nota del 30 novembre 2018 dalla compagnia alla AdSP di rilascio di un'autorizzazione a svolgere in regime di autoproduzione le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei carichi a bordo delle proprie navi, consentendo quindi al personale di GNV di poter eseguire le attività di blocco e sblocco dei veicoli trasportati alle strutture delle navi in partenza e in arrivo al porto di Genova senza fare ricorso ad imprese esterne o alle maestranze portuali.
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- L'ente portuale, con nota del 2 maggio 2019, aveva respinto la richiesta evidenziando che la stessa - si ricorda nella sentenza - “non appare coerente con il quadro regolatorio ed operativo/gestionale” definito dalla normativa di riferimento, alla luce del quale l'esecuzione di operazioni portuali in regime di autoproduzione è configurabile in relazione a “singole navi in occasione di singoli accosti o di alcuni accosti programmati”, mentre la richiesta di GNV presentava carattere “strutturale” in quanto formulata sine die per l'intera flotta delle navi scalanti il porto di Genova.
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- Nella replica l'AdSP preannunciava anche l'intendimento di “interessare il Ministero vigilante” allo scopo di promuovere “una lettura aggiornata ed integrata” delle vigenti disposizioni in materia nonché “una soluzione omogenea a livello nazionale” relativamente alla questione dell'autoproduzione delle attività di rizzaggio e derizzaggio.
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- Con nota del 12 luglio 2019 GNV aveva insistito per il rilascio dell'autorizzazione ricevendo dall'AdSP conferma della posizione dell'ente rispetto a tale richiesta espressa con la nota del 2 maggio 2019. La compagnia di navigazione aveva quindi presentato ricorso al TAR per la Liguria sostenendo preliminarmente che, nonostante “l'ambigua tecnica redazionale” utilizzata dall'Autorità di Sistema Portuale, gli atti gravati non esprimerebbero un definitivo rigetto dell'istanza formulata per l'autoproduzione delle operazioni di rizzaggio e derizzaggio, “con la conseguenza che, in assenza di esplicito provvedimento di diniego, si deve ritenere formatosi il silenzio assenso previsto dalla legge”.
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- Nella sentenza del TAR si evidenzia che con la nota del 2 maggio 2019 l'AdSP aveva indicato «in modo compiuto e inequivoco i motivi che ostavano all'accoglimento dell'istanza proposta dalla ricorrente, in primo luogo perché avente carattere “strutturale” e non riferita a singoli accosti o a singole navi. La richiesta di chiarimenti in calce alla nota medesima - precisa la sentenza - era formulata in termini generali, non per conoscere l'avviso del Ministero in merito all'istanza della ricorrente, già rigettata sulla base di un diffuso corredo motivazionale, ma per sollecitare direttive a livello nazionale in tema di autoproduzione di operazioni o servizi portuali. La nota in parola, pertanto, non costituisce un atto interlocutorio, soprassessorio o endoprocedimentale configurando invece il provvedimento definitivo (e plurimotivato) di rigetto della richiesta di autorizzazione».
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