- Assoporti ha espresso grande soddisfazione per l'accoglimento questa notte alla Commissione Bilancio della Camera dei deputati di alcuni emendamenti nel cosiddetto decreto Milleproroghe, «necessari - ha sottolineato l'Associazione dei Porti Italiani - per il settore portuale nazionale». «Si tratta - ha ricordato il presidente dell'associazione, Rodolfo Giampieri - di temi che erano già stati ampiamente discussi con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a favore del sistema portuale italiano. In particolare, il riconoscimento del fondo esodo per i porti che ha due obiettivi principali; accompagnare alla pensione i lavoratori fragili e nello stesso tempo favorire un ricambio generazionale».
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- «L'attività portata avanti da Assoporti, grazie all'impegno delle AdSP e da tutto il cluster portuale tesa al miglioramento di alcuni aspetti del lavoro portuale - ha evidenziato Giampieri - ha contribuito al raggiungimento di questo importante risultato che aiuta a garantire anche la tenuta sociale del comparto in una fase di trasformazione a 360°. Fondamentale sarebbe anche un'integrazione ad hoc al provvedimento per il sostegno delle vittime dell'amianto».
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- Il testo degli emendamenti menzionati da Assoporti:
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- Riformulazione emendamento
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10.19
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- All'articolo 10, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
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- “3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
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a) al primo periodo le parole: “e di 4 milioni di curo per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 c di 2 milioni per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022”;
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b) al terzo periodo lc parole: “Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di curo previsto” sono sostituite dalle seguenti: “Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti”.
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- 3-ter. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'uno per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco delle mesci di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per finanziare, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo nazionale di cui al comma 3-quater, misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti appartenenti alle imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge ovvero ai terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle Autorità di sistema portuale, che applichino il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti.
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3-quater. Le risorse economiche di cui al comma 3-ter, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate trasferite annualmente ad un fondo nazionale all'uopo costituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
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3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, sono stabilite le modalità attuative del comma 3-ter.
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3-sexies Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».
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