ANSFISA, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e
delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, ha adottato le “Linee
guida per stima, valutazione e gestione del rischio connesso al
trasporto di merci pericolose in ferrovia” che sono state
elaborate nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dalla
struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la partecipazione del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici e delle altre strutture del MIT competenti in
materia di trasporto ferroviario. La versione adottata tiene conto
anche delle osservazioni ricevute nell'ambito della consultazione
pubblica avviata da ANSFISA.
L'Agenzia ha specificato che le linee guida non sono cogenti ma
individuano una metodologia di calcolo dei livelli di rischio dei
tratti ferroviari interessati dal trasporto di merci pericolose e
propongono dei limiti di accettabilità e di attenzione dei
rischi di tipo quantitativo (direttamente derivati dal decreto
ministeriale 28 ottobre 2005 sulla sicurezza delle gallerie
ferroviarie) e di tipo qualitativo (riportati anche nelle norme
CEI-EN 50126-1: 2018-04). ANSFISA ha reso noto che le linee guida
forniscono anche indicazioni per l'implementazione del processo
decisionale per la gestione dei rischi connessi al trasporto di
merci pericolose in accordo ai criteri e ai principi delineati nel
“Risk Management Framework for inland transport of dangerous
goods”, pubblicato nel 2018 sul sito dell'ERA e sviluppato in
ambito UNECE dall'European Union Agency for Railways.
L'Agenzia ha precisato, inoltre, che il documento è in
linea con il regolamento di esecuzione n. 402/2013 della Commissione
Europea del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza
per la determinazione e valutazione dei rischi, che all'Allegato I,
punto 2.1.4., lett. c), individua la stima accurata dei rischi come
uno dei criteri di valutazione utilizzabili ai fini della
determinazione dell'accettabilità del medesimo rischio e, al
punto 2.5.2, prevede che l'accettabilità dei rischi stimati
debba essere valutata sulla base dei criteri stabiliti dalla
normativa dell'Unione o dalle norme nazionali notificate.