AUTORITA' PORTO DI GENOVA
LEGGE
Il Consorzio Autonomo del Porto di Genova fu costituito con legge 12-2-1903 n. 50 ("Legge per la costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova"), che all'art. 1 del capo 1 così recitava:
E' costituito un consorzio obbligatorio, avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, all'esecuzione delle opere, alla gestione e al coordinamento dei servizi nel porto di Genova....
La trasformazione delle organizzazioni portuali in autorità portuali è stata stabilita dalla legge 28-1-1994 n. 84 ("Riordino della legislazione in materia portuale") che all'art. 6 (Autorità portuale) comma 1 stabilisce: Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale.... e dal decreto legge 22-12-94 n. 696 ("Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo") che all'art. 3 comma 9 punto 5 afferma: Le autorità portuali... sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti... e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale...
IL DECRETO
L'Autorità Portuale di Genova è stata costituita con il seguente decreto n. 1/COMM del 5 gennaio 1995 del commissario Fabio Capocaccia:
1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 è costituita per il porto di Genova l'Autorità Portuale di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, che assume la denominazione di "Autorità Portuale di Genova" e che ha sede in Genova - Palazzo San Giorgio, Via della Mercanzia, n. 2.
2. L'Autorità Portuale ha mandato di provvedere ai seguenti compiti in conformità degli obiettivi del piano generale dei trasporti:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e delle altre attività esercitate nell'ambito portuale, anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;
b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale;
c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali, come individuati dal ministro dei Trasporti e della Navigazione con il Decreto 14 novembre 1994 di attuazione dell'art. 6, comma 1, Legge 84 del 1994;
d) amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella propria circoscrizione territoriale;
e) altri compiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
3. L'Autorità Portuale ha giurisdizione sulla circoscrizione territoriale individuata ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 84 del 1994 con decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione 6 aprile 1994.
4. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli artt. 8 e 9 della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni, il Commissario già nominato per l'Organizzazione Portuale è preposto alla gestione dell'Autorità Portuale e ne esercita i relativi compiti, avvalendosi dell'apparato organizzativo come precedentemente costituito e configurato nell'ambito dell'Organizzazione Portuale - CAP di Genova e del personale con le relative qualifiche.
5. Con decorrenza dalla data di cui al precedente punto 1., l'Autorità Portuale subentra all'Organizzazione Portuale - CAP di Genova nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti in corso.
6. Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge n. 84 del 1994, il personale dell'Organizzazione Portuale - CAP di Genova di cui all'allegato elenco (All. 1) è trasferito alle dipendenze dell'Autorità Portuale, con effetto dalla data di cui al punto 1, in continuità di rapporto di lavoro e di qualifica rivestita e conservando il trattamento previdenziale pensionistico in essere alla suddetta data, nonché, salvo il trattamento retributivo in godimento, fermo restando quanto previsto dagli artt. 10 e 23, commi 2 e 3, della succitata legge.
7. L'Autorità Portuale, in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 23 della Legge n. 84 del 1994, proseguirà nella gestione del servizio delle manovre ferroviarie, già disimpegnato dalla Organizzazione Portuale, avvalendosi di apposita divisione, costituita dall'attuale Servizio Manovre Ferroviarie, con l'organico di cui all'allegato n. 1, e ciò sino alla costituzione della Società prevista per l'esercizio dello stesso servizio.
8. Fino alla compiuta attuazione del disposto dell'art. 14 della legge n. 84 del 1994, in tema di competenze dell'Autorità marittima, il Commissario aggiunto provvederà a tutti gli incombenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle funzioni di polizia e di sicurezza e delle rimanenti funzioni amministrative di cui al succitato articolo.
Ufficio Vigilanza e Controllo della Direzione Sviluppo (Vigilanza sull'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze portuali); provvede agli interventi urgenti necessari per rimuovere situazioni di pericolo, in collaborazione con la Usl competente per territorio e con l'autorità marittima. Deve controllare la legittimità delle presenze in porto ed esercitare il controllo delle operazioni portuali e sul corretto uso dei beni demaniali da parte dei concessionari. L'Ufficio s'articola in presidi distribuiti sul territorio demaniale portuale in questo modo:
1 - Riparazioni navali 2 - Bacino della Lanterna 3 - bacino di Sampierdarena 4 - Aree portuali di Voltri
E' stato istituito anche un presidio notturno
L'Ufficio ha 12 dipendenti coordinati da Mario canepa della Direzione Sviluppo |
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