Il TAR del Lazio, con sentenze pubblicate lo scorso 26 gennaio, ha accolto i ricorsi presentati da Fedespedi, Confitarma, Fedarlinea e Federagenti nei confronti le Autorità Portuali di Savona, Piombino e Cagliari e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro l'applicazione del contratto di lavoro unico dei porti.
La decisione del tribunale amministrativo regionale in merito al ricorso presentato da Fedespedi (Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali) contro l'Autorità Portuale di Savona e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti annulla l'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2001 con cui l'Autorità Portuale di Savona ha disciplinato, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, lo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Savona e ha approvato il relativo regolamento d'esercizio e annulla il regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali.
Inoltre la sentenza annulla tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali e, in particolare, la nota prot. n. DEM3/382 del 7/2/2001 con cui il direttore dell'UG Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato alle Autorità Portuali e marittime il testo del protocollo d'intesa e del contratto di lavoro unico dei porti, stipulati tra organizzazioni sindacali, Assoporti ed altri soggetti ai sensi dell'art. 17, comma 13 della legge n. 84/94, e annulla il contenuto di tale accordo.
La sentenza del TAR Lazio favorevole a Confitarma e Fedarlinea su ricorso contro l'Autorità Portuale di Piombino e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti annulla l'ordinanza n. 19 dell'11 dicembre 2001 con cui l'Autorità Portuale di Piombino ha disciplinato, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/94, le procedure e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di impresa portuale nei porti di Piombino, Porto Ferraio e Rio Marina; annulla l'allegato regolamento, ove prevede l'obbligo anche per le imprese portuali in regime di autoproduzione di rispettare il contratto di lavoro unico ex art. 17, comma 13 della legge n. 84/94; annulla inoltre tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali e, in particolare, la nota prot. n. DEM3/382 del 7/2/2001 con cui il direttore dell'UG Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato alle Autorità Portuali e marittime il testo del protocollo d'intesa e del CCNL unico, stipulati tra organizzazioni sindacali, Assoporti ed altri soggetti ai sensi dell'art. 17, comma 13 della legge n. 84/94, e annulla il contenuto di tale accordo.
Infine la sentenza del TAR Lazio favorevole a Federagenti su ricorso contro l'Autorità Portuale di Cagliari e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti annulla l'ordinanza n. 46 del 31 dicembre 2001 con cui l'Autorità Portuale di Cagliari ha approvato, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, il regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Cagliari; annulla il contenuto di detto regolamento, ove prevede l'obbligo anche per le imprese portuali autorizzate ex art. 16 di applicare al proprio personale le norme del CCNL unico ex art. 17, comma 13 della legge n. 84/94; annulla tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali e, in particolare, la nota prot. n. DEM3/382 del 7/2/2001 con cui il direttore dell'UG Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diramato alle Autorità Portuali e marittime il testo del protocollo d'intesa e del CCNL unico, stipulati tra organizzazioni sindacali, Assoporti ed altri soggetti ai sensi dell'art. 17, comma 13 della legge n. 84/94, e annulla il contenuto di tale accordo.