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Anche l'Autorità Portuale di Venezia sollecita norme per una azione di safety più efficace
Lo scorso anno il traffico delle merci movimentato dallo scalo è diminuito del 16,7%
22 gennaio 2010
L'Autorità Portuale di Venezia concorda con le considerazioni sugli incidenti nei porti espresse dal presidente dell'ente portuale di Genova, Luigi Merlo, nel corso della recente audizione presso la commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro (inforMARE del 18 gennaio 2010).
Secondo l'ente veneziano, le autorità portuali sono pronte ad assumersi quei ruoli di arbitro e controllore della sicurezza sul lavoro in porto che sempre più viene loro richiesta ed è da augurarsi che leggi, regolamenti ed altri provvedimenti amministrativi le mettano sempre più in condizione di intervenire in materia con l'attività di prevenzione, controllo e se necessario sanzione per ridurre possibilità e probabilità di infortuni.
La Port Authority di Venezia ha citato due contributi di esperienza al riguardo. Il primo è l'applicazione da quasi due anni, periodo seguito al tragico incidente che ha segnato la vita del porto di Venezia nel 2008, del protocollo sicurezza (S.O.I.) del 2008 che aveva perfezionato peraltro accordi già in vigore da dicembre 2005 a gennaio del 2006. La constatazione che nel 2009 gli incidenti sul lavoro al porto di Venezia si sono ridotti del 60% rispetto al 2008, da 49 a 20 (la quota più bassa degli ultimi anni) - ha rilevato l'ente - incoraggia un'applicazione stringente di quanto previsto nel protocollo: migliore formazione, migliore informazione e attribuzione ad ogni individuo operante in porto di un libretto individuale che identifica le abilitazioni professionali certificate, tramite corsi di formazione che il lavoratore può svolgere.
L'Autorità Portuale veneziana ritiene, inoltre, che assuma un alto valore aggiunto in funzione della lotta agli infortuni sul lavoro anche l'ordinanza 308 del 2009 - che pubblichiamo di seguito - che regola, anche se in via sperimentale, il lavoro portuale a Venezia. L'aver individuato i segmenti di ciclo operativo che possono essere terziarizzabili indicando puntualmente le attività in capo ai terminalisti ex articolo 18, alle imprese autorizzate ex articolo 16 e all'impresa di manodopera ex articolo 17 (compagnia portuale), così come l'aver imposto un limite alla terziarizzazione, con i pericoli derivanti dalle possibili interferenze del ciclo produttivo con i connessi rischi sulla sicurezza nelle attività portuali, tenendo l'obbligo al terminalista ex art.18 di esercitare almeno il 51% delle attività portuali di competenza - ha sottolineato l'ente - sono ulteriori provvedimenti che migliorano la sicurezza in porto. Secondo l'ente, «la lettura dell'ordinanza in questa ottica e la convinzione propria dell'Autorità Portuale che alla lunga questa non potrà che tradursi in una diminuzione dei costi portuali complessivi, dovrebbe far superare anche quelle resistenze che rischiano di diventare veramente miopi se improntate a piccole convenienze immediate di questo o quel soggetto portuale».
Il porto di Venezia ha chiuso il 2009 con un traffico di 25,2 milioni di tonnellate di merci, con una calo del 16,7% rispetto all'anno precedente. Pesante la contrazione dei volumi di merci varie (-23,5%) e di rinfuse secche (-25,6%). Meno accentuata la flessione delle rinfuse solide (-5,3%).
Porto di Venezia
Statistiche del traffico (Fonte: Autorità Portuale di Venezia)
2008
2009
Diff
January-December
January-December
IN
OUT
TOTAL
IN
OUT
TOTAL
TOTAL
%
TOTAL TONNAGE
25.012.705
5.226.487
30.239.192
20.420.736
4.769.108
25.189.844
-5.049.348
-16,7%
LIQUID BULK
11.176.015
1.155.175
12.331.190
10.671.124
1.003.275
11.674.399
-656.791
-5,33%
of which:
Crude oil
5.742.488
26.078
5.768.566
5.789.306
0
5.789.306
20.740
0,36%
Refined Products
4.339.124
752.480
5.091.604
3.865.515
694.686
4.560.201
-531.403
-10,44%
Liquefied gaz
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
Other Liquid Bulk
1.094.403
376.617
1.471.020
1.016.303
308.589
1.324.892
-146.128
-9,93%
DRY BULK
8.492.418
20.233
8.512.651
6.228.210
100.695
6.328.905
-2.183.746
-25,65%
of which:
Cereals
376.237
2.207
378.444
214.620
11.102
225.722
-152.722
-40,36%
Cattle feed/Fodder/Oil Seeds
1.583.479
7.972
1.591.451
1.430.312
32.578
1.462.890
-128.561
-8,08%
Coal
3.164.458
7.963
3.172.421
2.372.977
6.121
2.379.098
-793.323
-25,01%
Ores
779.463
0
779.463
446.014
1.780
447.794
-331.669
-42,55%
Fertilizer
31.062
0
31.062
18.924
1.401
20.325
-10.737
0,00%
Other Dry Bulk
2.557.719
2.091
2.559.810
1.745.363
47.712
1.793.075
-766.735
-29,95%
GENERAL CARGO
5.344.272
4.051.079
9.395.351
3.521.402
3.665.138
7.186.540
-2.208.811
-23,51%
of which:
Containers/Flats
1.630.737
2.120.313
3.751.050
1.448.888
2.228.742
3.677.630
-73.420
-1,96%
Ro/ro
1.108.691
1.505.348
2.614.039
819.764
1.057.115
1.876.879
-737.160
-28,20%
Other General Cargo
2.604.844
425.418
3.030.262
1.252.750
379.281
1.632.031
-1.398.231
-46,14%
INFORMATION
Number of Vessels
4.974
4.294
-680
-13,67%
Number of Passengers
1.720.703
1.888.670
167.967
9,76%
of which cruise passengers*
1.215.598
1.420.446
204.848
16,85%
Number of Containers
132.060
112.834
244.894
127.504
110.713
238.217
-6.677
-2,73%
of which: Empty
47.783
10.729
58.512
56.617
6.778
63.395
4.883
8,35%
of which: Loaded
84.277
102.105
186.382
70.887
103.935
174.822
-11.560
-6,20%
Number of Containers/TEU
204.031
175.041
379.072
197.282
172.192
369.474
-9.598
-2,53%
of which transhipment
0
0
of which: Empty
82.600
14.968
97.568
94.792
9.982
104.774
7.206
7,39%
of which: Loaded
121.431
159.713
281.144
102.490
162.210
264.700
-16.444
-5,85%
Autorità Portuale di Venezia
ORDINANZA n° 308 del 29.06.2009
NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DEL LA VORO PORTUALE NEL PORTO DI VENEZIA.
DISCIPLINA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE, ANCHE AI FINI DELLA SICUREZZA, DEI SEGMENTL DI OPERAZIONI PORTUALI APPALTABILI E DEI SERVIZI SPECIALISTICI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI AL CICLO DELLE OPERA2IONI PORTUALI, DA RENDERSI AI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16 E 18 DELLA LEGGE 84/1994
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 28 genniaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue suiccessive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;
VISTO l'art. 16 della citata Legge 84/94, così come modificato dalla Legge 30 giugno 2000, n° 186, che attribuisce alle autorità portuali la disciplina e la vigilanza sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
VISTO il Decreto 31 marzo 1995, n° 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della Legge 84/1994;
VISTA il Decreto M.T.N. n° 132 del 6 febbraio 2001 contenente il “Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 84/1994”;
CONSIDERATO che le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 - fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 16, comma 4; lettera a) e dall'articolo 18, comma 6 (programmi, investimenti, dotazione mezzi, personale, ecc.) - sono di fatto e di diritto titolari del ciclo delle operazioni portuali;
CONSIDERATO inoltre che l'individuazione dei segmenti di operazioni portuali appaltabili e dei servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali deve essere compiuta sulla base delle esigenze operative del porto di Venezia, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale;
VISTE le Ordinanze n° 73 e n° 74 del 14 giugno 1999, concernenti rispettivamente “Autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi. Nuova disciplina”;
VISTA l'Ordinanza n° 231 del 30 gennaio 2006, concernente “Autorizzazione all'affidamento ad imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994 dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo delle imprese portuali concessionarie”
VISTA l'Ordinanza n° 248 del 19 dicembre 2006, concernente “Autorizzazione per la fornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli artit. 16 e 18 della Legge 84/1994”;
VISTO il “Protocollo di intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza del lavoro nel porto di Venezia”, sottoscritto presso l'Ufficio di Prefettura in data 22 febbraio 2008, con il quale al punto 14) viene sottolineato l'impegno a definire, anche ai fini della sicurezza, i segmenti di operazioni portuali appaltabili ed i servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali”;
TENUTO CONTO delle risultanze del lungo percorso concertativo, che ha coinvolto tutti i rappresentanti di categoria interessati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, avviato nel 2005 attraverso l'allora “Tavolo delle Regole”, sfociato negli accordi del 19 dicembre 2005 e 10 gennaio 2006, e poi proseguito negli anni successivi attraverso il “Tavolo del lavoro”;
SENTITA in merito, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della citata Legge 84/94, la Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 17 giugno 2009;
IN VIRTU' dei poteri conferiti:
ORDINA:
Articolo 1
La nuova organizzazione del settore del lavoro portuale nel porto di Venezia tiene imprescindibilmente conto delle seguenti linee guida:
l'impresa portuale concessionaria (terminal), autorizzata ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94, in quanto titolare dell'intero ciclo operativo deve dimostrare di possedere una capacità ed una organizzazione del lavoro adeguati alle attività da espletare;
dietro motivata richiesta dell'impresa portuale concessionaria (terminal), l'Autorità Portuale può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel cielo operativo;
l'affidamento di cui al punto precedente deve inderogabilmente avvenireattraverso apposito contratto di appalto con l'assunzione di responsabilità in capo all'impresa appaltatrice circa la corretta e puntuale esecuzione delle operazioni;
ritenuto necessario ottimizzare il coordinamento all'interno delle squadre operative interessate alle operazioni portuali anche ai fini della sicurezza del lavoro, per ciascuno dei segmenti di cui alle successive tabelle deve necessariamente essere rispettato il seguente principio:
in assenza di un contratto di appalto debitamnente autorizzato dall'Autorità Portuale, l'organizzazione del lavoro deve prevedere esclusivamente l'impiego di dipendenti dell'impresa portuale concessionaria (terminal), salva la possibilità di ricorrere al personale di provenienza dell' impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 ad integrazione del proprio organico;
in presenza di un contratto di appalto debitamente autorizzato dall'Autorità Portuale, l'organizzazione del lavoro può prevedere l'impiego di dipendenti dell' impresa appaltatrice, salva la possibilità di ricorrere al personale di provenienza dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 ad integrazione del proprio organico;
l'affidamento. ad altre imprese portuali autorizzate non può essere prevalente rispetto all'attività eseguita direttamente dal terminalista.
Articolo 2
Fermi restando i principi inderogabili di cui all'art. 1, le attività comprese nel proprio ciclo operativo che l'impresa portuale concessionaria (terminal), autorizzata ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94, può affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell' art, 16, previa autorizzazione dell' Autorità Portuale sono tassativamente:
1. per quanto riguarda il settore merceologico delle rinfuse:
la movimentazione in stiva a mezzo pala meccanica e la pulizia della stiva, esclusivamente svolte con mezzi meccanici;
la movimentazione a piazzale/magazzino per la riconsegna della merce;
2. per quanto riguarda il settore merceologico general cargo/project cargo:
la movimentazione in stiva a mezzo fork-lift;
il facchinaggio, ad eccezione dell'attività svolta entro una fascia di rispetto di 25 metri dal ciglio banchina;
l'attività di camion spola, ad eccezione dell'attività rivolta esclusivamente al trasporto di colli eccezionali in ambito portuale;
la movimentazione a piazzale/magazzino per la riconsegna della merce;
3. per quanto riguarda il settore merceologico della siderurgia in colli e marmo:
la movimentazione in stiva a mezzo fork-lift;
il facchinaggio, ad eccezione dell'attività svolta entro una fascia di rispetto di 25 metri dal ciglio banchina;
l'attività di camion spola;
la movimentazione a piazzale/magazzino per la riconsegna delta merce;
4. per guanto riguarda il settore merceologico dei contenitori:
l'attività di camion spola;
la movimentazione a terra mediante reach-stacker, front-loader o fork-lift;
5. per guanto riguarda il settore merceologico ro-ro:
l'attività di camion spola;
la movimentazione orizzontale mediante motrici, ralle o mafi.
Articolo 3
Conseguentemente, per effetto della determinazione delle attività oggetto di terziarizzazione di cui all'articolo precedente, i servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali devono tassativamente considerarsi le sotto indicate attività:
riempimento/svuotamnto contenitori ed attività ad esse inerenti e conseguenti;
campionatura, misurazione e pesatura delle merci;
vagliatura di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza trasformazione (es. frantumazione);
imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento, riparazione imballaggi (gabbie, casse, palette, ...) fardaggio e copertura merce nei depositi e piazzali;
pulizia celle/magazzini/depositi con l'utilizzo di idonee attrezzature;
riparazione/manutenzione contenitori vuoti ed attività ad esse inerenti e conseguenti;
sezionatura tronchi e merci in genere;
attività di spingicarro con idonee attrezzature;
trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati e trasporto colli eccezionali in ambito portuale;
prevenzione dell'interramento dei fondali e dell'intorbidimento ed inquinamento delle acque durante le operazioni di carico e scarico su/da navi di materiali pulverulenti (es. carbone, caolino, clinker, sfarinati).
Articolo 4
L'attività di rizzaggio/derizzaggio può essere svolta da personale del terminal, da personale dell'impresa ex art. 17, da personale marittimo in autoproduzione o, qualora richiesta espressamente dai comando/nave o spedizioniere, da un soggetto iscritto al registro ex art. 68 Cod. Nav. L'attività di commesso, in quanto servizio fiduciario, può essere svolta soltanto dal personale dipendente del terminal o, a sua integrazione, da personale dell'impresa ex art. 17, dotato di caratteristiche professionali adeguate e certificate.
Articolo 5
La presente Ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2010, per un anno di sperimentazione. Conseguentemente, sempre con decorrenza 1 gennaio 2010, gli artt. 3 e 4 della presente Ordinanza sostituiscono l'art. 1 della precedente Ordinanza n° 248/2006.
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