- inforMARE - In una lettera aperta al presidente dell'Autorità Portuale di Venezia, che pubblichiamo di seguito, le segreterie regionali del Veneto di Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno chiesto all'ente di ripristinare l'organizzazione del lavoro portuale secondo le modalità antecedenti l'ordinanza numero 308 del 29 giugno 2009 (inforMARE del 27 luglio 2009). Ad un anno dalla riorganizzazione del lavoro portuale «l'attuale condizione dei lavoratori delle imprese portuali non terminaliste (art. 16 L.84/94), è di una drammaticità tale» - hanno spiegato le organizzazioni sindacali - che solo un ritorno alla situazione “ante” ordinanza garantirebbe condizioni minime «per ridare ruolo e prospettive alle imprese portuali non terminaliste ed ai suoi lavoratori». (iM)
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Segreterie regionali del Veneto |
- Lettera aperta al Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia
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Prof. Paolo Costa
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- Egregio Professore Paolo Costa,
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- abbiamo valutato positivamente l'apertura dimostrata nei confronti dei lavoratori offrendo la disponibilità a rivedere l'attuale normativa riguardante l'organizzazione del lavoro portuale.
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- Come da lei riconosciuto, dopo circa un anno di sperimentazione dell'Ord. 308/2009, l'attuale condizione dei lavoratori delle imprese portuali non terminaliste (art. 16 L.84/94), è di una drammaticità tale che solo un Suo tempestivo intervento può risolvere la grave situazione, ritenendo da parte nostra che un ritorno alla situazione “ante” Ordinanza sia un obiettivo minimo per ridare ruolo e prospettive alle imprese portuali non terminaliste ed ai suoi lavoratori.
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- Nel condividere i programmi di sviluppo del porto di Venezia nel medio termine, non possiamo non ricordare che per ben 15 anni dal 1995 al 2009 il sistema ha funzionato bene, rendendo lo scalo, nonostante i limiti dovuti ai pescaggi limitati ed agli alti costi tecniconautici, competitivo attraverso la produttività espressa e i costi di mercato.
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- A nostro avviso le imprese non terminaliste ex art. 16, in rapporto sinergico e di surroga del lavoro delle imprese terminaliste, sono state tra i soggetti principali che hanno contribuito alla competitività dello scalo. Risulta, a questo punto, necessario rilanciarne il ruolo nell'interesse complessivo della comunità portuale.
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- Tenuto conto anche delle indicazioni fornite in passato dal Ministero delle Infrastrutture, riteniamo quindi indispensabile e indifferibile rivedere l'or. 308/2009 nel modo seguente:
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- Deve essere puntualizzato e recepito il concetto giuridico di “appalto di servizi”, come previsto dalla L.1369/1960 e 30/2003, cioè comprensivo di uomini, mezzi ed attrezzi. L'attività terziarizzata, da parte del terminalista (artt. 16-18), deve rientrare sotto la direzione, l'organizzazione e rischio d'impresa della società appaltatrice (art.16).
- I segmenti del ciclo terziarizzabili tramite appalto di servizio devono essere tre:
- Il lavoro di stiva con mezzi meccanici, attrezzi e lavoratori alla conduzione e di supporto (tiraggio)
- Il lavoro a terra sottobordo di nave sempre con mezzi meccanici, attrezzi e lavoratori alla conduzione e di supporto (facchinaggio di nave)
- Il lavoro a piazzale e magazzino di introduzione e consegna delle merci sempre con mezzi meccanici, attrezzi e lavoratori alla conduzione e di supporto.
- Tale logica deve valere per i settori rinfuse, general cargo/project cargo e siderurgia in colli e marmo.
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- Se le imprese appaltanti o le appaltatrici hanno bisogno di prestazione temporanee (che sono tutt'altra cosa della mano d'opera), dovranno obbligatoriamente ricorrere al pool di cui all'art.17 (a Venezia la Nuova CLP)
- Circa l'attività di rizzaggio/derizzaggio, trattandosi di sicurezza/nave, riteniamo debba rientrare nella discrezionalità del comando nave scegliere il soggetto di fiducia che si deve assumere la responsabilità della corretta esecuzione della operazione.
- Riguardo il commesso, essendo anche questo servizio fiduciario, se sostituisce personale del terminal, è obbligatorio l'impiego di personale art. 17. Se deve operare per conto soggetto diverso, l'attività deve essere svolta da personale di cui all'art. 68 Cod. Navigazione.
- Al fine di tutelare tutti i lavoratori ex art. 16, anche quelli ricollocati provvisoriamente ma in situazione di totale precarietà, nell'attesa di ulteriori decisioni da parte dell'Autorità Portuale, si ritiene indispensabile incrementare le imprese portuali ex art. 16 ( non terminaliste) autorizzate a svolgere segmenti del ciclo per conto delle imprese portuali terminaliste.
- Constatata la gravità della situazione, e il poco tempo che abbiamo a disposizione per difendere e salvaguardare i livelli occupazionali, riterremo opportuno che prima delle festività natalizie, da parte sua, fosse data comunicazione alle imprese portuali non terminaliste ( art. 16) che la problematica troverà soluzione garantendo la tutela necessaria alle parti interessate.
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- Nella certezza di una rapida e positiva soluzione di quanto segnalato, inviamo i più cordiali saluti.
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- Marghera,
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