- La sesta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza depositata ieri che pubblichiamo di seguito, ha accolto l'istanza cautelare presentata da Compagnia delle Isole (CDI) per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la quale lo scorso mese era stato accolto il ricorso presentato da Società Navigazione Siciliana contro l'aggiudicazione della compagnia di navigazione Siremar alla Compagnia delle Isole ( dell'11 giugno 2012) ed ha quindi sospeso l'efficacia della sentenza.
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- Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la “controgaranzia” del 12 ottobre 2011 della Regione Sicilia indirizzata ad Unicredit «non appare, allo stato, essere stata idonea a falsare le regole di disciplina della procedura concorsuale».
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- Compagnia delle Isole, società presieduta dall'armatore Salvatore Lauro, ha sottolineato che l'ordinanza ridà «pieno valore al contratto di cessione stipulato sin dall'ottobre dello scorso anno» e che «non sussistono oramai altri impedimenti alla sottoscrizione della “Convenzione” con i ministeri dei Trasporti e dell'Economia per il necessario sostegno all'impresa, condizione contrattualmente prevista per il materiale affidamento della Siremar alla Compagnia».
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- Compagnia delle Isole ha ricordato il proprio impegno di un intero mantenimento e miglioramento delle linee marittime gestite dalla Siremar, nonché dei mezzi navali e della conservazione di tutti i dipendenti attualmente in forza.
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- REPUBBLICA ITALIANA
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- Il Consiglio di Stato
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- in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
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- ha pronunciato la presente
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- ORDINANZA
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- sul ricorso numero di registro generale 4806 del 2012, proposto da:
- Compagnia delle Isole s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Gitto, Mario Santaroni, Massimiliano Mangano e Giorgio Fraccastoro, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Salaria, 259;
- contro
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- Società Navigazione Siciliana s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Federico Tedeschini, Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
- Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Siremar - Sicilia Regionale Marittima s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Marco Annoni e Giulio Angeloni, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
- nei confronti di
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- Mediterranea Holding s.p.a., Commissario Straordinario della Siremar s.p.a., Comitato di Sorveglianza della Siremar s.p.a. in a.s., Regione Sicilia, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Unicredit s.p.a.;
- per la riforma
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- quanto ad entrambi i ricorsi n. 4806 e n. 4809 del 2012:
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- della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza-ter, 7 giugno 2012, n. 5172.
- Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
- visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
- visti gli atti di costituzione;
- viste le memorie difensive;
- visti tutti gli atti della causa;
- vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
- relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2012 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Mangano, Santaroni, Fraccastoro, Cintioli, Gitto, Abbamonte, Clarizia, Tedeschini, Police, Annoni, Angeloni, Vinti e l'avvocato dello Stato De Bonis Fedeli.
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- Considerato, all'esito di una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che la “controgaranzia” del 12 ottobre 2011 della Regione Sicilia indirizzata ad Unicredit – in ragione della natura giuridica della dichiarazione resa, della sua efficacia, della mancanza di un nesso di rilevanza esterna con la prestazione di garanzia, di pari data, di Unicredit, nonché degli atti successivi di revoca della predetta “controgaranzia”– non appare, allo stato, essere stata idonea a falsare le regole di disciplina della procedura concorsuale;
- che, inoltre, avuto riguardo agli interessi complessivamente implicati dalla vicenda in esame, dall'esecuzione della sentenza potrebbe derivare un grave pregiudizio anche in considerazione della rinnovazione della procedura in esame.
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- P.Q.M.
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- Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riuniti gli appelli indicati in epigrafe, accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.
- Le spese processuali della presente fase cautelare sono compensate.
- La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
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- Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
- Carmine Volpe, Presidente
- Maurizio Meschino, Consigliere
- Roberta Vigotti, Consigliere
- Andrea Pannone, Consigliere
- Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE |
- DEPOSITATA IN SEGRETERIA
- Il 18/07/2012
- IL SEGRETARIO
- (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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