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Il TAR Lazio ha annullato l'aggiudicazione di Siremar a Compagnia delle Isole
Accolto il ricorso presentato da Società Navigazione Siciliana (Ustica Lines e Caronte & Tourist)
11 giugno 2012
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza depositata giovedì scorso che pubblichiamo di seguito, ha accolto il ricorso presentato dalla Società Navigazione Siciliana (SNS), società costituita da Ustica Lines e Caronte & Tourist, ed ha annullato l'aggiudicazione avvenuta nell'ottobre 2011 della compagnia Siremar Sicilia Società Regionale Marittima alla Compagnia delle Isole (CDI), società partecipata indirettamente e in maniera minoritaria dalla Regione Siciliana che - secondo i giudici del TAR - per tale acquisizione ha ricevuto un illegittimo aiuto di Stato reso attraverso la prestazione di una controgaranzia bancaria rilasciata dalla Regione Siciliana alla UniCredit. I giudici hanno ritenuto «irrilevante la circostanza che la controgaranzia della Regione non sia stata escussa e sia stata, successivamente all'aggiudicazione, revocata».





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente



SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9686 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società di Navigazione Siciliana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Federico Tedeschini, Andrea Abbamonte, Carlo Morace, con domicilio eletto presso lo studio del Prof. Avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;



contro

Siremar Sicilia Società Regionale Marittima Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Aristide Police, Marco Annoni, Andrea Zoppini, Vincenzo Di Vilio, con domicilio eletto presso lo studio del Prof. Avv. Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Compagnia delle Isole Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avv. Fabio Cintioli, Giuseppe Gitto, Mario Santaroni, Massimiliano Mangano, Giovanni Fabio Licata, con domicilio eletto presso lo studio del prof. Avv. Fabio Cintioli, in Roma via Salaria 259;



e con l'intervento di

Mediterranea Holding di Navigazione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vinti e Corinna Fedeli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Emilia 88;



per l'annullamento

-) degli atti tutti della procedura posta in essere dall'Amministrazione Straordinaria Tirrenia/Siremar ex art. 3 D.L. 347/03 per la cessione del ramo di azienda di Siremar s.p.a. già facente parte del Gruppo Tirrenia, ivi inclusi i pareri acquisiti del Comitato di Sorveglianza;

-) del decreto MSE - Dir. Gen. per la Politica Industriale - prot. n. 192963 del 14.10.2011 di autorizzazione al Commissario Straordinario all'accettazione dell'offerta di acquisto formalizzata in data 13.10.2011 da Compagnia delle Isole s.p.a.;

-) degli atti tutti preordinati alla definizione della procedura ivi incluse le precedenti note di MSE (nota MSE 8.9.2011, nota MSE 26.9.2011, nota MSE 29.9.2011) se ed in quanto ritenute lesive dell'interesse della ricorrente;

-) del susseguente provvedimento conclusivo della procedura adottato dalla A.S. del Gruppo Tirrenia/Siremar di aggiudicazione della procedura in questione, e del susseguente contratto stipulato con Compagnia delle Isole fra il 14 e 20.10.2011;

-) se ed in quanto possa occorrere dei provvedimenti della Regione Sicilia di numero e data sconosciuti a mezzo del quali si è proceduto:

1. alla costituzione di Mediterranea Holding s.p.a;

2. alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica di cui sub 1) a mezzo di Compagnia delle Isole s.p.a.;

3. del provvedimento del Ragioniere Generale della Regione Sicilia del 3/4.8.2011 di rilascio di garanzia fideiussoria a prima richiesta in favore di Unicredit s.p.a.;

4. di ogni altro atto preordinato alla violazione delle norme di evidenza pubblica che ha condotto la Regione Sicilia alla partecipazione indiretta, ma sostanziale, alla procedura di gara in questione.

E,

del provvedimento del Ragioniere Generale della Regione Sicilia del 12.10.2011 di rilascio di garanzia in favore di Unicredit spa,

Nonché,

per la declaratoria di nullità/inefficacia del contratto di cessione del ramo d'azienda stipulato con la CDI - di numero e data sconosciuti- e la conseguente statuizione dell'obbligo di subingresso della ricorrente nel contratto stesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Siremar Sicilia Regionale Marittima Spa e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Soc Mediterranea Holding Spa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Soc Compagnia delle Isole Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe la Società di Navigazione Siciliana (SNS) ha impugnato gli atti della procedura di vendita del ramo d'azienda della Siremar in A.S., come bandita dal Commissario Straordinario p.t. secondo le linee guida fornite dal MISE.

A seguito dell'invito a manifestare interesse all'acquisto del Ramo da parte del Commissario Straordinario p.t. della Siremar in AS, in data 04.10.2010, venivano presentate cinque richieste di partecipazione alla procedura de quo; i concorrenti erano invitati pertanto, in data 02.02.2011, a presentare l'offerta di acquisto del Ramo - “irrevocabile, incondizionata e vincolante” - entro il 15.03.2011.

Alla suddetta data, indicata dalla AS, veniva presentata una sola offerta di acquisto del Ramo da parte della concorrente Ustica Lines S.p.A.: tale offerta, però, non conteneva l'impegno al pagamento del corrispettivo indicato dalla procedura, ma soltanto all'accollo di tutti i debiti afferenti il Ramo.

Dal canto suo, la società Mediterranea Holding S.p.A. depositava solo una lettera con la quale la stessa confermava il proprio interesse alla procedura e, tuttavia, contestava la valutazione predisposta dal perito indipendente in ordine al prezzo di acquisto.

Nessuno dei due documenti presentati dai concorrenti veniva ritenuto conforme con quanto previsto dalla lettera di procedura del 02.02.2011 e il Commissario Straordinario disponeva quindi, il 21.03.2011, la riapertura dei termini per tutti i cinque soggetti ammessi alla fase di due diligence, che venivano, pertanto, invitati a presentare eventuali nuove offerte entro il 05.04.2011, poi posticipato al 06.04.2011. Nel predetto termine, la Ustica Lines depositava una dichiarazione con la quale attestava la propria disponibilità a presentare un'offerta rispettosa dei termini e delle condizioni dettate dalla procedura, chiedendo contestualmente una proroga del termine per la predisposizione dei necessari finanziamenti, mentre la società Compagnia delle Isole (“CDI”), partecipata da Mediterranea Holding S.p.A., formulava un'offerta di acquisto del Ramo al prezzo di € 60.100.000,00 .

Il Commissario Straordinario formulava tuttavia al Ministero dello Sviluppo Economico una nuova richiesta - in data 18.04.2011 - di riapertura della procedura nei confronti di tutti i soggetti ammessi alla fase di due diligence sul presupposto che l'offerta di CDI, pur prevedendo un prezzo d'acquisto di valore nominale superiore a quello indicato nella perizia di valutazione resa da Banca Profilo S.p.A., indicava un pagamento per la maggior parte in modo dilazionato e secondo modalità ed a condizioni tali da rendere incerto l'ammontare del corrispettivo offerto. L'Istanza del Commissario Straordinario era accolta dal MISE con nota prot. 0103252 del 10.05.2011. L'Advisor quindi con nuova lettera di invito formulava ai concorrenti l'invito a proporre, entro il nuovo termine del 23.05.2011, eventuali offerte d'acquisto migliorative rispetto all'offerta di CDI.

In vista del nuovo termine per la presentazione delle offerte, le società Ustica Lines S.p.A. e Caronte & Tourist S.p.A. comunicavano alla procedura di voler presentare un'offerta di acquisto congiunta mediante la società di nuova costituzione Società Navigazione Siciliana S.p.A. (“SNS”), costituita e partecipata nella misura del 50% da ciascuna di esse.

SNS offriva un importo di € 55.100.000,00, oltre interessi, mentre CDI manteneva ferma la propria precedente offerta di € 60.100.000,00, comprensiva di interessi.

A seguito dell'analisi delle offerte presentate dai due concorrenti, il Commissario straordinario rilevava la necessità di richiedere, a ciascuno di essi, chiarimenti ed integrazioni sulle rispettive produzioni; il termine all'uopo era fissato per il 10.06.2011.

Nel corso della nuova seduta pubblica di apertura delle buste SNS forniva i chiarimenti integrativi indicati dalla procedura, mentre CDI formulava una nuova offerta, aumentando il corrispettivo per l'acquisto del Ramo a € 69.000.000,00, oltre interessi.

La AS riteneva la documentazione prodotta dai concorrenti ancora non sufficiente, con particolare riguardo ai requisiti di patrimonializzazione dei medesimi, nonché circa le fonti di finanziamento e, conseguentemente, invitava SNS e CDI a fornire, entro il 18.7.2011, nuovi documenti.

Ciascuno dei concorrenti forniva quindi la documentazione richiesta e, sulle offerte così definite, si pronunciava l'Advisor una prima volta il 04.07.2011 (con riferimento alle offerte del 10.06.2011) ed una seconda volta il 26.07.2011, evidenziando in particolare che:

- “mentre SNS ha fornito evidenza dei fondi disponibili per far fronte a tali adempimenti, CDI ha, diversamente, fornito parziale evidenza a riguardo”;

- “la parte di prezzo offerta al closing da SNS, pari a Euro 30,1 milioni, è integralmente coperta da fonti finanziarie …, mentre la parte di prezzo offerta al closing da CDI, pari a Euro 20 milioni, non è supportata da adeguata evidenza delle disponibilità di mezzi propri” (pag. 3 dell'Addendum del 26.07.2011);

- “il prezzo offerto da CDI è superiore a quello offerto da SNS solo in termini nominali mentre un'adeguata ponderazione del grado di aleatorietà insito nelle due offerte rende il prezzo offerto da SNS più vantaggioso” (pag. 5 dell'Addendum del 26.07.2011);

- nell'offerta di CDI “i soci si limitano ad un'assunzione di responsabilità pro-quota per gli obblighi assunti”.

In data 05.08.2011, CDI inviava al Ministero dello Sviluppo Economico una dichiarazione di disponibilità a sostituire la fidejussione rilasciata da Commercial Fidi - Consorzio di Garanzia, con una fidejussione bancaria a prima richiesta rilasciata da UniCredit, allegata alla medesima dichiarazione sulla scorta di una controgaranzia a favore della Banca da parte della Regione Siciliana .

Su tale documentazione integrativa si pronunciavano in data 11.08.2011 sia l'Advisor che i consulenti della procedura i quali, in particolare, ritenevano che la documentazione sopra descritta, in quanto presentata successivamente alla scadenza del termine ultimo perentoriamente assegnato, dovesse ritenersi irricevibile ai fini della aggiudicazione della procedura, a garanzia dei principi di parità di trattamento e non discriminazione ai danni dell'altro soggetto offerente.

In data 29.08.2011, il Comitato di Sorveglianza autorizzava l'aggiudicazione del Ramo a SNS, sull'assunto che la documentazione integrativa inviata da CDI fosse tardiva e come tale irricevibile e, inoltre, che la controgaranzia rilasciata dalla Regione Siciliana costituisse aiuto di Stato, soggetta a notifica alla Comunità Europea.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, inoltre, con nota dell'8.9.2011 chiedeva chiarimenti sulla copertura finanziaria dell'offerta di CDI con particolare riferimento sia alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, sia alla validità della garanzia rilasciata da Unicredit..

In data 09.09.2011, l'Advisor finanziario della procedura invitava i due concorrenti a presentare - entro il 13.09.2011 - documentazione attestante la proroga delle garanzie rilasciate e, nel mentre, invitava UniCredit a fornire precisazioni in merito alla garanzia rilasciata in suo favore dalla Regione Siciliana anche in considerazione del fatto che l'importo garantito dalla Regione non risultava ancora menzionato nel bilancio della stessa.

Nel predetto termine SNS depositava dichiarazione di proroga delle garanzie rilasciate dagli istituti bancari finanziatori, mentre CDI depositava anche l'impegno dei soci alla sottoscrizione dell'aumento di capitale già deliberato il 13.7.2011, nonché copia della missiva separatamente predisposta da Unicredit in favore della procedura per rendere i chiarimenti richiesti in ordine all'impegno fideiussorio assunto il 05.08.2011.

In data 26.09.2011 il MISE chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri indicazioni in merito alla legittimità della documentazione presentata da CDI, con particolare riferimento alla controgaranzia rilasciata dalla Regione Siciliana; la Presidenza citando una comunicazione della CE sull'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE [oggi artt. 107 e 108 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea] sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, dichiarava che nella fattispecie sottoposta al suo vaglio avrebbe potuto configurarsi un aiuto di Stato sia con riferimento alla garanzia rilasciata dalla Regione, sia “ a livello del garante di primo livello” perché la controgaranzia della Regione avrebbe potuto avvantaggiare Unicredit rispetto ad altre banche.

Il 29.09.2011 l'Advisor disponeva quindi un'ulteriore riapertura della procedura, invitando i concorrenti a presentare eventuali nuove offerte vincolanti migliorative, fornendo indicazioni sulle modalità di presentazione delle garanzie richieste.

All'ultima seduta pubblica del 13.10.2011 SNS ribadiva la propria offerta del 23.05.2011, mentre CDI presentava offerta migliorativa pari ad € 69.150.000,00 (oltre interessi) e, contestualmente, depositava nuova documentazione di supporto, in particolare comprendente una lettera di impegno di UniCredit al rilascio di garanzia per il pagamento della parte dilazionata di prezzo (circa € 35.000.000,00) non più condizionata alla controgaranzia della Regione .

Il 14.10.2011 si riuniva il Comitato di Sorveglianza, il quale esprimeva, anche sulla scorta del parere reso dall'advisor e dai consulenti della procedura, parere favorevole all'aggiudicazione del Ramo a CDI.

Con provvedimento prot. 0192963 del 14.10.2011, il MISE autorizzava il Commissario Straordinario ad accettare l'offerta di CDI.

L'aggiudicazione veniva quindi disposta nei confronti di Compagnia delle Isole.

Tutti gli atti pregressi, per come meglio indicati in epigrafe, sono stati impugnati dall'odierna ricorrente con ricorso principale affidato a diverse censure.

Con un primo gruppo di censure, la ricorrente assume che il procedimento si sarebbe dovuto chiudere a proprio vantaggio, con cessione del ramo a suo favore, alla seduta pubblica del 18 luglio 2011, come proposto dall'advisor, senza che si potesse procedere ad un nuovo invito ad offrire.

La diversa determinazione del Commissario Straordinario, su conforme autorizzazione del Ministero, avrebbe implicato, secondo la ricorrente, una violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione, oltre che del principio dell'autovincolo.

Con un secondo gruppo di censure si duole poi del fatto che la costituzione della Compagnia delle Isole spa, nonché la costituzione del suo principale socio, Mediterranea Holding S.p.A., sarebbero avvenute in asserita violazione di regole procedimentali attinenti alle modalità di selezione del socio privato .

Conseguentemente anche la costituzione del nuovo soggetto, Compagnia delle Isole, risulterebbe in contrasto con i principi dell'evidenza pubblica, e la partecipazione alla procedura per la cessione della Siremar sarebbe stata illegittimamente avvantaggiata dalla presenza, fra i soci, di Regione Sicilia (che controlla con partecipazione maggioritaria Mediterranea Holding, socio di CDI) che, peraltro, come soggetto titolare di funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza dei servizi economici di interesse generale, non può poi partecipare, neanche in via indiretta, alla gestione dei predetti servizi.

Con il terzo gruppo di motivi si censurano le modalità con cui Compagnia delle Isole ha presentato la propria offerta nel procedimento, con particolare riferimento alla cd. controgaranzia prestata dalla Regione Sicilia.

La prestazione di una controgaranzia da parte della Regione, come condizione per il rilascio da parte dell'istituto bancario Unicredit dell'impegno ad assumere una garanzia autonoma a prima richiesta con riferimento all'intero importo per il quale era prevista nell'offerta la dilazione del pagamento, avrebbe compromesso la parità di concorrenza nella procedura, integrando gli estremi di un aiuto di stato illegittimo perché non notificato alla Commissione europea.

Sarebbe inoltre illegittima la prestazione di una controgaranzia da parte della Regione per l'intero prezzo, e quindi per un importo nettamente superiore alla quota stessa di partecipazione regionale nella compagine societaria di CDI.

Con ricorso per motivi aggiunti, viene impugnato infine il documento, meglio indicato in epigrafe, conosciuto successivamente alla proposizione del ricorso principale, dal quale risulterebbe che, nonostante l'impegno ad assumere fideiussione prestato da Unicredit e prodotto da CDI unitamente all'ultima offerta finale vincolante non facesse più riferimento alla controgaranzia della Regione come condizione per il rilascio della garanzia, tuttavia detta controgaranzia venne offerta ed era operativa alla data della valutazione delle offerte fino alla conclusione della procedura.

Unitamente all'annullamento degli atti impugnati, la ricorrente insiste quindi per l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato con la CDI e per il risarcimento dei danni.

Si sono costituiti in giudizio Siremar in a.s., il Ministero dello Sviluppo Economico, oltre a Compagnia delle Isole e Mediterranea Holding, insistendo tutti per il rigetto del gravame.

CDI ha altresì proposto ricorso incidentale, sostenendo l'illegittimità della mancata esclusione della offerta ricorrente dalla procedura perché inferiore all'importo minimo previsto e non assistita dalle garanzie prescritte.

Alla pubblica udienza del giorno 27 aprile 2012, ribadite le memorie difensive tutte, le parti hanno chiesto che la causa venisse trattenuta per la decisione nel merito.




DIRITTO

A). Occorre preliminarmente prendere in esame le questioni di inammissibilità del ricorso principale sollevate dai resistenti.

1. Una prima questione riguarda l'inammissibilità del gravame nella parte in cui (particolarmente con il primo motivo di ricorso) si assume che la procedura avrebbe dovuto arrestarsi e concludersi con la cessione in favore di Società di Navigazione Siciliana (SNS) a seguito della proposta di aggiudicazione in favore della stessa formulata dal Commissario straordinario, con relativa istanza al Ministero dello Sviluppo economico, in data 1.9.2011.

La tesi ricorrente, infatti, avrebbe dovuto implicare l'illegittimità, con il conseguente onere di tempestiva impugnazione, del successivo atto in data 29.9.2011 con il quale invece il Commissario, previa autorizzazione ministeriale , ha invitato le partecipanti ad un ulteriore miglioramento delle rispettive offerte.

La mancata impugnazione della citata determinazione, né dal punto di vista formale nell'epigrafe del ricorso, né tantomeno con apposite censure che possano dirsi sostanzialmente contro di esso dirette, renderebbe inammissibile il ricorso in parte qua.

L'assunto non può essere condiviso dal Collegio.

La decisione del Commissario straordinario di effettuare per la terza volta un invito ad offrire ed a sollecitare ancora una volta un miglioramento delle offerte costituisce in maniera indubitabile l'oggetto delle doglianze indicate, laddove parte ricorrente viene all'individuazione delle ragioni di diritto per le quali, a suo dire, la procedura avrebbe dovuto arrestarsi in una fase antecedente.

L'atto è inoltre espressamente citato nella epigrafe del ricorso al punto c).

Né la censura può essere ritenuta inammissibile per genericità o mancata indicazione delle norme che si assumono violate, considerato che la tesi di diritto sostenuta è assolutamente chiara e precisa, ed articolata intorno alla denunciata violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione che, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 347/2003, devono conformare lo svolgimento delle operazioni di cessione.

2. Si assume poi , sempre in via preliminare, che la stessa impugnazione degli atti tutti gravati in via principale sarebbe tardiva in quanto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione alla vendita alla società Compagnia delle Isole è del 14 ottobre 2011, mentre il ricorso sarebbe stato notificato soltanto in data 17 novembre 2011.

Considerato che con il ricorso viene anche richiesto l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del contratto, si ritiene quindi l'inammissibilità e/o l' irricevibilità del ricorso proposto che, in ragione del rito speciale, avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di 30 giorni dell'emanazione degli atti impugnati in via principale.

La tesi non può essere condivisa dal Collegio, considerato che non è applicabile alla fattispecie in esame il rito di cui all'art. 119 del codice del processo amministrativo che riguarda, proprio in ragione della sua specialità (e della previsione di termini derogatori rispetto a quelli ordinari) alle sole materie ivi espressamente previste, fra le quali non figurano le procedure di cessione disciplinate dalla normativa di cui al D.L. 347/03.

Non può nemmeno essere condivisa l'eccezione di tardività dell'impugnazione rivolta avverso gli atti della procedura del 5 aprile 2011, 23 maggio 2011, 11 giugno 2011, 18 luglio 2011 e, da ultimo, del 29 settembre 2011, per mancato rispetto sia del termine speciale di trenta giorni, che del termine ordinario di sessanta giorni, considerato comunque che l'interesse all'impugnazione degli atti interni della procedura si è concretizzato all'esito della stessa, con l'adozione dell'aggiudicazione.

3. Per analoghe ragioni va disattesa altresì l'eccezione di inammissibilità per tardività delle censure proposte avverso la costituzione della società Mediterranea Holding, argomentata in ragione dell'avvenuta pubblicazione ( anche per mezzo di pubblicità sui più importanti quotidiani) della delibera della Giunta regionale del 9 febbraio 2010 che fissò le modalità di costituzione della società oggi contestate.

Va rilevato infatti che l'interesse all'impugnazione sorge in ragione del fatto che Mediterranea Holding fa parte della compagine sociale di Compagnia delle Isole e si correla direttamente all'aggiudicazione della procedura da quest'ultimo conseguita ed oggetto del ricorso principale.

4. Viene eccepita infine l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, con i motivi aggiunti, avverso il provvedimento del Ragioniere Generale della regione Sicilia del 12 ottobre 2011, con cui è stata fornita controgaranzia per la garanzia rilasciata, ai fini della procedura de qua, da Banca Unicredit nell'interesse di Compagnia delle isole, in quanto diretta avverso un provvedimento ritenuto inesistente.

La questione verrà approfondita in sede di esame del merito dei motivi di censura.

Va però immediatamente rilevato che, come emerge dalla nota di Unicredit del 3 febbraio 2012, in atti, e per la quale “la controgaranzia del 12.10.2011 è stata restituita” e dalla nota del Ragioniere Generale in data 31 gennaio 2012 secondo la quale l'atto è stato oggetto di ritiro, alla data in cui i motivi aggiunti sono stati inoltrati per la notifica a mezzo posta (24 gennaio 2012) l'atto era ancora esistente, non essendo stata fornita prova alcuna della risalenza del ritiro ad un momento precedente.

Il sopravvenuto ritiro, pur rendendo improcedibile, la richiesta di annullamento dell'atto, per sopravvenuta carenza di interesse, non esclude l'ammissibilità dei motivi aggiunti con i quali peraltro, a seguito della intervenuta conoscenza dell'atto de quo, si ribadiscono ed articolano in maniera ulteriore le censure ( di cui già al quarto motivo del ricorso principale) spiegate in relazione alla garanzia presentata in seno alla procedura da Compagnia delle Isole.

B). Si può quindi procedere all'esame delle censure proposte con il ricorso incidentale avverso la mancata esclusione dalla procedura della ricorrente, le quali assumono carattere pregiudiziale secondo i principi di cui all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 7 aprile 2011 n. 4.

1. Assume in primo luogo Compagnia delle isole, ricorrente incidentale, che la Società di Navigazione Siciliana avrebbe dovuto essere esclusa per avere presentato una offerta palesemente inferiore al valore dei beni oggetto di alienazione individuato dagli organi dell'amministrazione straordinaria.

L'offerta finale della ricorrente principale, del 13 ottobre 2011 (peraltro conforme a quella del 18 luglio 2011), prevedeva un importo complessivo di euro 55.100.000,00, ma con pagamento dilazionato (euro 30.100.000, 00 successivamente alla stipulazione del contratto, euro 10.000.000,00 dopo tre anni, euro 7.500.000,00 dopo sei anni e euro 7.500.00,00 dopo otto anni) con interessi da corrispondersi sulle somme dilazionate pari al saggio del 1,5%.

Assume la ricorrente incidentale che, scontando l'offerta con la dilazione indicata, comprensiva anche degli interessi, al tasso di sconto indicato nella lettera di invito pari al 6,7%, l'importo effettivo sarebbe pari a euro 49,242.290,00, con un valore attuale del prezzo nominale, al netto degli interessi di dilazione, pari a euro 47.878.720,00, quindi inferiore al limite minimo indicato nella lettera di invito, in relazione alla perizia dello stimatore indipendente sul valore di mercato del complesso aziendale oggetto di cessione.

L'offerta di Società di Navigazione Siciliana si porrebbe quindi in aperto e palese contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 62, comma terzo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e 4, comma quarto quater, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 e avrebbe dovuto pertanto essere certamente esclusa dalla procedura.

La tesi non è condivisa dal Collegio.

L'importo offerto, anche con riferimento agli interessi prescritti per le somme dilazionate, è conforme alle prescrizioni della procedura.

L'applicazione agli importi per i quali è prevista la dilazione nel pagamento del tasso di sconto non è prevista nella lettera di invito ai fini della quantificazione dell'ammontare minimo prescritto a pena di esclusione, il quale è riferito all'ammontare nominale; mentre il meccanismo compensativo del valore delle somme il cui pagamento è differito nel tempo è affidato al sistema degli interessi .

Il riferimento esplicito all'operazione di sconto dell'importo offerto è previsto, nella lettera di invito a formulare l'offerta vincolante finale (29.9.2011), “a titolo informativo” e “ nell'ambito della valutazione economica dell'offerta finale” , mentre in nessun altro atto della procedura si fa riferimento al valore attualizzato dell'offerta, anziché a quello nominale, ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'offerta sotto il profilo dell'importo minimo richiesto; addirittura, in maniera esplicita, nella nota dell'advisor del 26.7.2011, in atti, come nella successiva in data 13.9.2011, l'attualizzazione del valore attuale delle offerte, per le quali sono previsti pagamenti dilazionati nel tempo, affidata al meccanismo dello sconto al tasso indicato del 6,7% ( che consente di ipotizzare il valore attuale di crediti relativi a pagamenti dilazionati in ragione del presumibile prezzo di cessione offerto dal sistema bancario), è espressamente considerata soltanto come criterio di apprezzamento della convenienza delle offerte in una prospettiva di mera comparazione delle stesse.

Del resto, l'art. 4 comma 4 quater del D.L. 347/2003 , laddove prescrive che la cessione non può avvenire ad un prezzo inferiore a quello di mercato, sembra fare riferimento proprio al prezzo nominale offerto ; cosicchè',in mancanza di una diversa ed esplicita indicazione nella lex specialis per le ipotesi di pagamento dilazionato, non avrebbe potuto il Commissario straordinario procedere all'esclusione dell'offerta della ricorrente principale, alla stregua dell'attualizzazione del suo valore, anche considerato che lo sconto degli importi dilazionati rimanda a circostanze meramente eventuali come la cessione dei crediti relativi e il prezzo presumibilmente conseguibile sul mercato bancario.

2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, Compagnia delle Isole assume che l'offerta di SNS non sarebbe assistita dalle garanzie previste con l'ultima lettera di invito, in quanto non affiancata da una fideiussione valida ed attuale rispetto al pagamento dilazionato.

Il motivo è infondato.

La lettera di invito del 29.9.2011, in esito alla quale sono state fornite le ultime offerte vincolanti finali, prescriveva, a pena di inammissibilità, oltre alla lettera d'impegno, da parte di un primario istituto di credito, al rilascio, entro la data di trasferimento del Ramo, di una fideiussione autonoma a prima richiesta ad integrale garanzia del puntuale ed esatto pagamento degli importi dilazionati, la produzione di una garanzia bancaria a prima richiesta per Euro 5,000,000.00, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutti gli impegni e gli obblighi assunti con l'Offerta Vincolante Finale, ovvero la proroga della garanzia bancaria già prodotta unitamente alle precedenti offerte, con la precisazione che tale proroga è disposta in relazione all'Offerta Vincolante Finale, fino al giorno 29 ottobre 2011.

La menzionata prescrizione risulta riferita però solo al caso di formulazione, da parte dei concorrenti, di una nuova offerta finale, migliorativa rispetto alle precedenti ed ammissibile; per quest'ultima ipotesi infatti la lettera di invito imponeva la riformulazione delle lettere di impegno al rilascio della fideiussione a prima richiesta a garanzia dell'esecuzione (evidentemente riferita al nuovo e maggiore importo offerto) e una nuova garanzia bancaria a sostegno dell'irrevocabilità dell'offerta per euro 5,000,000.00 ovvero la proroga di quella già prodotta unitamente alle precedenti offerte, con la precisazione che la proroga è disposta con riferimento all'ultima offerta vincolante finale fino al 29 ottobre 2011.

Per l'ipotesi di mancata formulazione di una nuova offerta vincolante migliorativa, come anche per l'ipotesi di nuova offerta per qualunque ragione inammissibile, invece, la lettera stabiliva espressamente che sarebbe rimasta ferma l'ultima offerta precedente e prorogata in data 13 settembre 2011.

Ora, come si evince chiaramente dal verbale di apertura delle buste del 13 ottobre 2011, la società SNS non ha inteso, in esito all'ultima lettera di invito, formulare una nuova offerta migliorativa, limitandosi a confermare la piena validità ed efficacia dell'offerta del 23 maggio 2011, in uno con la documentazione e i chiarimenti via via forniti.

Ne consegue che non sarebbe stato possibile individuare una causa di esclusione della SNS dalla procedura per la mancata produzione di una nuova garanzia o della proroga prevista soltanto per l'ipotesi di formulazione di nuova offerta migliorativa.

3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, poi, Compagnia delle Isole, premesso che alla data del 21 marzo 2011 l'unica offerta esistente era la propria, assume che, nel caso in cui, conformemente a quanto ritenuto dalla ricorrente principale con il primo motivo di ricorso, il Collegio dovesse ritenere fondata la tesi per la quale non sarebbero state legittime le riaperture dei termini per la presentazione delle offerte, con richieste reiterate di presentazione di offerte migliorative, nessuna pronuncia nel merito dovrebbe comunque essere adottata, considerato che in virtù del medesimo principio la procedura avrebbe dovuto allora essere arrestata fin dal 21 marzo 2011, con conseguente carenza di interesse della ricorrente principale all'accoglimento del motivo in parola.

Il motivo, espressamente condizionato alle valutazioni del Collegio sulla censura proposta con il primo motivo del ricorso principale, va disatteso alla stregua di quanto si dirà appresso.

La procedura seguita per la vendita del ramo di azienda per cui è causa, infatti, è una procedura a trattativa privata ex art. 4 comma quarto quater del D.L. 347/2003 che, in deroga a quanto previsto dall'art. 62 del D. Lgs. N. 270/1999, consente ai fini dell'alienazione il ricorso alla trattativa privata con il solo vincolo della determinazione del prezzo di cessione per un importo non inferiore al valore di mercato, come risultante da perizia di primaria istituzione finanziaria, e nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Le successive e ripetute determinazioni di riapertura dei termini e ammissione di nuove offerte sono pertanto compatibili con il sistema di selezione adottato.

4. In base ad analoghe considerazioni va altresì disatteso il quarto ed ultimo motivo di ricorso incidentale con il quale si contesta la legittimità dell'ammissione alla gara di SNS, in quanto società subentrata ad Ustica Lines a procedura già avviata, quando il termine originariamente fissato per l'offerta era già scaduto.

La flessibilità della procedura prevista dall'art. 4 comma quarto quater rendeva infatti ammissibili le modificazioni soggettive sopravvenute degli offerenti, come anche la presentazione di offerte da parte dei partecipanti che, in una prima fase, non avessero presentato offerte ritenute ammissibili.

C. E' quindi possibile procedere all'esame delle censure proposte dalla ricorrente principale con il ricorso ed i motivi aggiunti.

1. Come già rilevato, i primi profili di doglianza riguardano la presunta violazione dei principi in materia di cessione del ramo di azienda, con particolare riferimento ai principi di trasparenza e non discriminazione e al limite dell'autovincolo.

Assume, in sintesi, la ricorrente che la procedura avrebbe dovuto concludersi, con l'aggiudicazione in suo favore, alla seduta del 18 luglio 2011 quando, conformemente al parere dell'advisor e dei consulenti della procedura, l'offerta SNS era l'unica offerta ammissibile e conforme ai dettami della lex specialis.

La tesi non merita condivisione.

Occorre preliminarmente richiamare brevemente le disposizioni normative che regolano la fattispecie, costituite dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, poi convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 2004. Inoltre, proprio con riguardo specifico alla procedura in discussione, rilevano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, nella versione definitiva che deriva dalla legge di conversione n. 163 del 2010.

Secondo le norme sopra richiamate, una impresa dichiarata insolvente può essere ammessa dal Tribunale alla procedura di amministrazione straordinaria qualora tramite la cessione del complesso aziendale, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (programma di cessione del complesso o dei complessi aziendali) ovvero tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (programma di ristrutturazione), sia possibile realizzare il risultato del recupero dell'equilibrio economico della attività imprenditoriale (d.lgs. n. 270 del 1999, art. 2).

Entro i sessanta giorni successivi al decreto del Tribunale di apertura della procedura il commissario straordinario, nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico subito dopo la dichiarazione, è tenuto a presentare al Ministero un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi sopra citati. Tale programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e deve essere redatto in conformità agli indirizzi di politica industriale dallo stesso adottati "in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori" (art. 55).

Se è adottato l'indirizzo della cessione del complesso o dei complessi aziendali, il programma, oltre alle indicazioni previste dell'art. 56, comma 1, lett. a), b), c), d), deve anche indicare "le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori" (art. 56, comma 2).

La esecuzione del programma deve essere previamente autorizzata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, che è tenuto a provvedere, sentito il comitato di sorveglianza (nominato dal Ministro dell'industria ai sensi dell'art. 45), entro trenta giorni (art. 57).

Il compimento di tutte le attività dirette alla esecuzione del programma autorizzato è compito del commissario straordinario (art. 61, comma 1), che nella ipotesi di alienazione di aziende è tenuto a chiedere l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, che provvede ad emanare il relativo provvedimento dopo avere sentito il comitato di sorveglianza (art. 42).

L'alienazione è disciplinata dagli artt. 62 e 63 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999.

Il valore del bene da alienare deve essere preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario; l'alienazione deve essere effettuata in conformità delle previsioni del programma autorizzato, con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal Ministero. Se l'azienda, come è nel caso in specie, è in esercizio, la predetta valutazione deve tenere conto della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo; l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita; la scelta dell'acquirente deve essere effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.

Il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 introduce poi alcune disposizioni particolari.

In particolare, e per quello che qui interessa, l'articolo 4, comma quarto quater , per il caso delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, permette il ricorso allo strumento della trattativa privata ai fini dell'alienazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e fermo restando che il prezzo di cessione non può essere inferiore a quello di mercato come risultante da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente.

Il complesso normativo sinteticamente richiamato risulta disegnare quindi un istituto finalizzato al contemperamento di tutti gli interessi che ruotano intorno alle procedure di amministrazione straordinaria: quello dei creditori, quello dei lavoratori, ma anche l'interesse generale alla conservazione del patrimonio produttivo salvaguardando l'unità operativa dei complessi aziendali.

E tutti i negozi giuridici posti in essere dall'amministrazione straordinaria devono porsi in linea di coerenza funzionale con i descritti obiettivi ( si veda in proposito Cassazione civile, Sezioni Unite, 27 maggio 2009, n. 12247).

Nel caso che ci occupa, conformemente al programma di cessione, la cessione del ramo di azienda Siremar è avvenuta attraverso lo strumento giuridico della trattativa privata di cui all'articolo 4, comma quarto quater, del decreto legge 347/2003.

Detto strumento è caratterizzato da una notevole elasticità del procedimento, privo di rigidi vincoli di procedimentalizzazione dell'azione amministrativa, e orientato sostanzialmente al conseguimento degli obiettivi primari cui la cessione di un ramo dell'azienda in amministrazione straordinaria deve rispondere secondo la caratterizzazione teleologica dell'istituto come sopra tratteggiata. L'unico limite procedimentale espressamente indicato dal legislatore è quello relativo al rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

In altri termini, il ricorso alla la procedura della trattativa privata costituisce opzione operativa che si caratterizza in termini di flessibilità ed è finalizzata a garantire nel miglior modo possibile, attraverso proprio la più ampia libertà da schemi e vincoli procedimentali, la massimizzazione degli obiettivi funzionali ex lege attribuiti all'amministrazione straordinaria. Tra questi obiettivi vi è senz'altro, e primariamente, il conseguimento di un prezzo di cessione quanto più elevato possibile.

Nel caso che ci occupa, la procedura, come esposto in narrativa, è stata caratterizzata da una serie di riaperture dei termini volte a consentire ai partecipanti la formulazione di nuove offerte migliorative, proprio nell'ottica funzionale sopra menzionata, e il prezzo finale di cessione è stato effettivamente maggiore di quello inizialmente proposto dalle (due) società offerenti.

Il fatto, dunque, che gli organi dell'amministrazione abbiano ripetutamente richiesto dei “rilanci” alle offerenti non costituisce, di per sé, un vizio di legittimità della procedura, e l'unica verifica alla quale il Giudicante è chiamato è che le varie fasi della procedura siano sempre state del tutto trasparenti e assolutamente rispettose della par condicio tra i concorrenti.

Ciò detto il Collegio ritiene che l'attività complessiva degli organi dell'amministrazione straordinaria sia stata espressione di un apprezzabile sforzo atto a coniugare le esigenze inerenti al principio del rispetto della parità delle parti con quello della massimizzazione degli scopi funzionali della procedura.

Il regolamento di procedura, reso pubblico fin dal primo invito ad offrire, prevedeva espressamente la possibilità per il commissario straordinario di interrompere o di recedere dalle trattative, di sospendere o interrompere in qualsiasi momento la procedura , di non accettare talune o tutte le proposte senza obbligo di specifica motivazione.

Non può quindi essere condivisa la tesi di parte ricorrente secondo la quale , in sostanza, successivamente alla formulazione delle prime offerte, gli organi dell'amministrazione straordinaria non avrebbero più potuto avviare una ulteriore fase di richieste di offerte migliorative, in quanto detta scelta dell'amministrazione straordinaria, e la relativa autorizzazione ministeriale, risultavano consentite dalla procedura prescelta e pienamente coerenti con gli obiettivi funzionali perseguiti, senza per ciò stesso violare i principi di trasparenza e non discriminazione, considerato che tutti gli offerenti sono stati posti in pari condizioni di partecipazione ( e di formulazione di nuove offerte migliorative) e che, come sopra detto, la riapertura dei termini per la formulazione di nuovi rilanci non può, in seno alla procedura in parola, per come normativamente disciplinata, implicare di per sé alcuna violazione dell'affidamento riposto da ciascun partecipante alla conclusione della procedura, essendo rimesso esclusivamente agli organi preposti il giudizio di piena satisfattività delle offerte ricevute rispetto agli obiettivi di realizzo perseguiti.

In altri termini, fin tanto che la procedura non si conclude con l'autorizzazione del Ministero alla vendita, che presuppone un giudizio sull'adeguatezza del prezzo offerto, ai fini del corretto contemperamento di tutti gli interessi cui l'amministrazione straordinaria è per legge preordinata, non può ipotizzarsi alcun legittimo affidamento dei concorrenti all'aggiudicazione al prezzo più alto, anche quando il prezzo offerto sia superiore al minimo prescritto, allorquando, alla stregua degli elementi emersi in corso di procedura o comunque acquisiti, emerga la possibilità di conseguimento di ulteriori offerte migliorative di acquisto; purchè vengano sempre garantite le condizioni di parità e trasparenza nel confronto concorrenziale ma senza che la scelta dell'amministrazione straordinaria di richiedere nuovi “rilanci” possa di per sé essere tacciata di anticoncorrenzialità.

Né un simile affidamento può ritenersi ingenerato dalla semplice presentazione da parte del commissario straordinario al Ministero dell'autorizzazione alla vendita ( nella specie intervenuta in data 1 settembre a vantaggio di SNS) perché il giudizio finale sull'adeguatezza del prezzo offerto può considerarsi formato soltanto dopo che sia intervenuto il parere conforme di tutti gli organi della procedura e l'autorizzazione del Ministero competente.

Non va sottaciuto peraltro, in punto di fatto, come la stessa ricorrente si sia avvalsa della flessibilità della procedura e della riapertura dei termini, considerato che alla scadenza del primo termine (15 marzo 2011) , come anche alla scadenza del secondo ( 5 aprile 2011) non aveva presentato alcuna offerta.

Né una violazione del principio di parità di condizioni nel confronto concorrenziale può essere rintracciato, come invece assume parte ricorrente, in una presunta modifica delle regole della gara, introdotta dagli organi della procedura successivamente alla seduta del 18 luglio.

Va ricordato infatti che in quella fase l'offerta di CDI, benché economicamente superiore, era stata ritenuta inammissibile solo per essere l'impegno prestato dall'istituto bancario ad assumere la garanzia condizionato ad una controgaranzia prestata dalla Regione Sicilia; e che, quindi, la nuova apertura dei termini trovava razionale giustificazione nella possibilità di conseguimento di un prezzo superiore rispetto a quello offerto da SNS ove la garanzia promessa fosse stata emendata dal vizio rilevato.

La previsione, nella nuova lettera di invito, di prescrizioni più puntuali sulle modalità di presentazione della garanzia mirava quindi, coerentemente con la flessibilità che caratterizza la procedura de qua, al conseguimento - ritenuto possibile e verosimile - di un prezzo migliore di vendita, adeguatamente garantito per la parte dilazionata, senza che le nuove prescrizioni potessero ritenersi precluse dalle regole della procedura o dai vincoli di rispetto della parità di condizioni.

Il primo motivo di ricorso è, conclusivamente, infondato e va pertanto disatteso.

2. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata da SNS la violazione delle disposizioni di cui all'art. 23 bis del d.l. 112/08, convertito in L. 133/2008 come sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b) del d.l. 135/09, convertito con modificazioni in L. 166/2009.

Assume la ricorrente che CDI , pur essendo partecipata da un ente pubblico ( Regione Sicilia), sarebbe stata costituita senza l'osservanza della procedura ad evidenza pubblica, per la selezione del socio privato, e senza il rispetto delle ulteriori prescrizioni di cui alla norma citata, benché sorta proprio in vista della cessione di Siremar e, quindi, per l'affidamento del servizio pubblico da quest'ultima esercitato.

Il motivo è ammissibile e, tuttavia, infondato.

Non assume rilievo, ai fini della dedotta inammissibilità della censura, la circostanza, indicata dalla difesa di CDI, dell'avvenuta abrogazione delle norme citate, a seguito di referendum abrogativo, per effetto del d.p.r. 18 luglio 2011 n. 11318.

Infatti, l'avvenuta abrogazione della disposizioni speciali in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici implica l'applicabilità immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria sul punto e, quindi, la configurabilità dell'affidamento in house soltanto in favore di società a capitale interamente pubblico (cfr. Tar Liguria II, 1.2.2012 n. 225).

Peraltro, alla data dell'ultima lettera di invito al rilancio, e della successiva aggiudicazione, erano già in vigore le nuove norme introdotte dal decreto legge n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011.

Ove, dunque, nel caso di specie fosse configurabile un affidamento diretto della gestione del servizio pubblico, la fondatezza della censura sarebbe comunque da verificare alla stregua delle norme citate.

Né è vero che il motivo sarebbe inammissibile per carenza di interesse, considerato che, ove fosse ritenuta applicabile la normativa indicata al caso di specie, la legittimità dell'affidamento del servizio a CDI presupporrebbe proprio la verifica della legittimità delle relative modalità di costituzione rispetto ai parametri indicati.

Piuttosto, proprio la qualificazione giuridica della fattispecie induce il Collegio a concludere per l'infondatezza della doglianza.

Le norme delle quali si lamenta la violazione, infatti, disciplinano la fattispecie dell'affidamento c.d. in house di servizi pubblici direttamente - e cioè senza ricorso a procedura selettiva ad evidenza pubblica - a società miste con partecipazione pubblica e privata.

Nel caso di specie invece la procedura ha riguardato la cessione di un ramo di azienda , secondo le norme in materia di amministrazione straordinaria, attraverso un confronto concorrenziale, sia pure nelle forme della trattativa privata, al quale sono stati invitati a partecipare più soggetti concorrenti.

E l'affidamento in house costituisce, di per sé, strumento alternativo ed eccezionale di affidamento diretto del servizio, ( nel quale il momento concorrenziale resta affidato all'attuazione dell'evidenza pubblica nella selezione del socio privato del soggetto affidatario) in quanto tale alternativo rispetto agli altri sistemi , ivi compresa la trattativa privata, comunque basati su una competizione selettiva.

3. Con il terzo dei motivi del ricorso principale, la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 57 e ss. del decreto legge 112/08 in connessione con le disposizioni del successivo articolo 19 ter del decreto legge 135/09 e dell'accordo di programma tra governo e Regione Sicilia del 3. 2.2009”. Inoltre, viene anche dedotta la violazione del regolamento CEE 3577/92 per come recepito dalla legislazione italiana.

Più in particolare, dopo avere ricordato che, ai sensi del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo sono esercitati dalle regioni e, quindi, rammentato l'esistenza di un accordo di programma tra la Regione Sicilia e il Governo italiano, del 3 novembre 2009, la società ricorrente deduce che la Regione Sicilia non avrebbe potuto costituire la Compagnia delle Isole ne' entrare operativamente nella gestione dei soggetti giuridici affidatari - a mezzo dell'acquisizione di Siremar - della convenzione di servizio per la gestione del cabotaggio marittimo di interesse regionale.

La tesi, come formulata, non può essere condivisa dal Collegio.

Va rilevato, in primo luogo, che la Regione Sicilia partecipa alla compagine sociale di CDI indirettamente e in maniera minoritaria, in base alla partecipazione al capitale azionario di Mediterranea Holding di Navigazione spa, che costituisce uno dei soggetti associati in CDI.

Ciò premesso, non ritiene il Collegio che sussistano profili di incompatibilità fra detta partecipazione alla compagine del soggetto cessionario, chiamato in quanto tale alla gestione del servizio pubblico già gestito da Siremar, e la titolarità di compiti di programmazione, vigilanza e controllo.

In generale, infatti, nel nostro sistema ordinamentale, la titolarità in capo all'ente pubblico di funzioni generali di vigilanza e controllo non esclude la possibilità, per l'ente medesimo, di partecipazione alla compagine del soggetto societario ( società mista a partecipazione pubblica minoritaria o addirittura maggioritaria) affidatario del servizio e, in quanto tale, chiamato a compiti gestionali. Detta incompatibilità non è configurabile nemmeno nel caso, più estremo, di affidamento diretto del servizio a un soggetto a totale partecipazione pubblica: diversamente argomentando, dovrebbe concludersi per l'impossibilità per il soggetto pubblico titolare di funzioni generali di programmazione e controllo di partecipazione alla gestione nelle diverse forme invece previste dall'ordinamento, quando invece nel nostro ordinamento tale possibilità è ammessa per definizione.

4. Il Collegio passa quindi ad esaminare il quarto motivo di ricorso, come integrato con la proposizione di motivi aggiunti a seguito della sopravvenuta conoscenza del documento con essi impugnato.

Viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dei principi di cui all'art. 107 TFUE in tema di aiuti di stato e dell'art. 119 Cost., la violazione e la falsa applicazione dei principi di cui al T.U. 163/06, l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsa motivazione e falsa causa.

La ricorrente lamenta l'illegittimità dell'aggiudicazione in favore di CDI in ragione del fatto che l'impegno alla fideiussione a prima richiesta, per gli importi per i quali è stato offerto un pagamento dilazionato, sarebbe stato condizionato ad una controgaranzia prestata da Regione Sicilia per l'intero importo. La prestazione della controgaranzia sarebbe stata, secondo la ricorrente, sprovvista di espressa delibera autorizzativa dell'ente, di relativa copertura finanziaria e, soprattutto, avrebbe implicato un indebito aiuto di stato, con conseguente alterazione dei principi di parità di concorrenza e non discriminazione fra i partecipanti in quanto determinante ai fini della formulazione dell'offerta e dell'assunzione del relativo obbligo di garanzia da parte dell'istituto bancario Unicredit.

Rilevano, in proposito, i resistenti che l'ultima offerta vincolante finale di CDI, in esito alla lettera di invito del 29.9.2011, diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, è perfettamente conforme alle prescrizioni dell'ultimo regolamento contenuto nell'invito ad offrire anche con riferimento alla prestazione delle garanzie; e che, in particolare, l'impegno a fornire la garanzia assunto da Unicredit non era sottoposto a vincoli o condizioni di sorta.

Con i motivi aggiunti, però, la ricorrente impugna il provvedimento del Ragioniere Generale della Regione Sicilia in data 12 ottobre 2011 con il quale è stata assunta, nei confronti di Unicredit, controgaranzia per l'intero importo oggetto dell'impegno assunto dall'istituto bancario; e del quale la ricorrente assume essere venuta a conoscenza soltanto durante il corso del giudizio. Insiste quindi nel dedurre la violazione dei principi di parità di condizioni concorrenziali fra i partecipanti alla procedura, in violazione delle norme di cui all'art. 4 comma 4 quater del D.L . 347/2003 , delle prescrizioni di cui alla lettera di invito, e dalle norme primarie in materia di aiuti di stato.

Resistono ulteriormente i contro interessati producendo in giudizio nota del Ragioniere Generale della Regione Sicilia in data 31 gennaio 2012, con la quale si definisce il provvedimento del 12 ottobre 2011 come inesistente e privo di efficacia perché oggetto di un provvedimento di ritiro accettato da Unicredit spa, e nota di Unicredit in data 3 febbraio 2012, con la quale si precisa che la controgaranzia del 12.10.2012 “è stata… restituita” e che pertanto “la garanzia rilasciata dalla Banca nell'interesse di Compagnia delle Isole spa ed in favore della Siremar in A.S. non è vincolata alla controgaranzia da parte della Regione Siciliana”.

Assumono quindi i resistenti l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi aggiunti per essere rivolti avverso un atto inesistente e che, comunque, non avrebbe condizionato in alcun modo il rilascio della garanzia da parte dell'istituto bancario.

Ciò premesso il Collegio, pretermettendo la disamina delle questioni relative alle modalità di prestazione della controgaranzia da parte di Regione Sicilia e di selezione dell'istituto di credito, prende in esame , per il suo carattere assorbente, la questione primaria della conformità delle garanzie prodotte da CDI unitamente all'ultima offerta migliorativa alle prescrizioni della lettera di invito e ai precetti di cui all'art. 4 comma 4 quater del d.l.347/2003, procedendo alla verifica della compatibilità dell'intervento della regione Sicilia - nella forma della prestazione di apposita controgaranzia in favore dell'istituto bancario Unicredit che ha assunto l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta gli importi offerti e dilazionati nel pagamento di CDI - con le norme comunitarie e nazionali sugli aiuti di Stato.

Ove infatti detto intervento da parte di un ente pubblico, peraltro direttamente interessato agli esiti della procedura in quanto controllante Mediterranea Holding spa, socio di CDI, dovesse essere ritenuto in contrasto con i principi in materia di aiuti di stato, si sarebbe realizzata nella procedura un'alterazione delle condizioni di parità concorrenziali fra i partecipanti - e quindi la violazione dei limiti di cui al citato art. 4 comma 4 quater - a prescindere da ogni considerazione in ordine all'efficacia, determinante o meno, dell'aiuto indebito sugli esiti del procedimento.

In punto di fatto il Collegio rileva preliminarmente che, come risulta dalla documentazione prodotta in data 12 ottobre 2011, quindi il giorno precedente alla definizione della procedura in favore di CDI, la Regione Sicilia assumeva nei confronti di Unicredit spa, un atto definito “modificativo della garanzia autonoma” con il quale si ribadiva e si modificava ( in relazione alle modifiche intervenute con l'ultima offerta migliorativa di CDI per gli importi in essa previsti e il cui pagamento è dilazionato) la precedente controgaranzia.

Nelle premesse dell'atto si legge che “la Banca si è resa disponibile all'emissione della garanzia” subordinatamente alla consegna da parte di regione Sicilia di una garanzia autonoma a favore della Banca medesima, escutibile a prima richiesta della Banca e per l'intero importo garantito dalla Banca in seno alla procedura di vendita di Siremar. Analogamente all'art. 1 viene ribadito il contenuto di controgaranzia dell'obbligo assunto da Regione Sicilia nei confronti di Unicredit per l'intero importo offerto come prezzo differito.

Non vi è dubbio, a parere del Collegio, quindi che anche l'offerta ultima di CDI è stata assistita da una garanzia di Unicredit che si inseriva in un rapporto di collegamento negoziale con la garanzia autonoma a sua volta resa da Regione Sicilia per l'intero importo garantito.

Il rapporto di collegamento funzionale emerge in maniera indubitabile dal contenuto dell'atto del 12 ottobre 2011 e risulta preordinato allo scopo di consentire la prestazione della garanzia da parte di Unicredit in favore della beneficiaria CDI, confermando e modificando la controgaranzia già resa nella precedente fase della procedura e ritenuta dagli organi dell'amministrazione straordinaria non conforme alle prescrizioni della procedura.

Ne consegue che, sebbene la dichiarazione fideiussoria resa da Unicredit e prodotta nella procedura unitamente all'offerta finale di CDI non fosse più esplicitamente condizionata alla controgaranzia resa dalla Regione Siciliana, il relativo impegno è stato assunto da Unicredit comunque in seno ad un collegamento di negozi di garanzia che finiva col porre sostanzialmente a carico della Regione Sicilia, attraverso la sottoscrizione della garanzia autonoma del 12 ottobre, l'obbligo di garanzia per l'intero importo del prezzo il cui pagamento era previsto come differito.

La superiore circostanza di fatto risulta documentalmente provata e non smentita dalle successive produzioni documentali di CDI che, anzi, ne costituiscono ulteriore conferma. Sia la dichiarazione del 31 gennaio 2012 del Ragioniere Generale della Regione, nella quale si parla di ritiro dell'atto del 12 ottobre, come la nota Unicredit del 3 febbraio 2012, nella quale si fa riferimento alla restituzione della controgaranzia del 12.10.2011, presuppongono l'esistenza dell'atto de quo che, in mancanza di diversa prova contraria, deve presumersi ancora esistente alla data di apertura delle buste contenenti le offerte finali ( che si ricorda è avvenuta esattamente il giorno successivo al rilascio della controgaranzia).

La revoca o il ritiro di un atto di assunzione di obbligo nei confronti del beneficiario è infatti efficace dal momento della sua accettazione da parte del beneficiario medesimo; mentre di detta accettazione e della sua risalenza ad un momento precedente alla definizione della procedura non è stata fornita alcuna prova da parte dei resistenti.

Sebbene dunque l'esistenza della controgaranzia non sia più stata resa nota agli organi della procedura, in quanto la garanzia di Unicredit non è stata più dichiaratamente condizionata al contenuto della controgaranzia, l'accertata esistenza della predetta controgaranzia all'atto di originaria assunzione dell'impegno da parte di Unicredit in seno alla procedura per la vendita di Siremar, pone comunque il problema della sua compatibilità con le disposizioni in materia di aiuti di stato, allo scopo di verificare se la prestazione di detta controgaranzia si sia risolta o meno in una alterazione della parità di condizioni nel confronto concorrenziale fra gli offerenti e, quindi, se sia stata perpetrata o meno la violazione della norma di cui all'art. 4 comma quarto quater del D.L. n. 347/1993.

In proposito va ricordato quanto disposto dall'articolo 107 TFUE (ex art. 87 TCE), ai sensi del quale: "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli Aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

La consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra le tante, sentenza 15 giugno 2006, cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide, punto 28), collega la sussistenza di un aiuto di stato al conseguimento, da parte del beneficiario dell'Aiuto, di un vantaggio di carattere economico grazie ad una erogazione da parte dello Stato o tramite risorse statali; il beneficio deve essere selettivo, avendo favorito una o più imprese in particolare e deve essere di natura tale da alterare gli scambi fra gli Stati membri e falsare, anche potenzialmente, la concorrenza.

Rientrano nelle fattispecie vietate, e dunque costituiscono aiuto di Stato anche gli aiuti attribuiti dagli enti regionali o locali degli Stati membri, indipendentemente dal loro statuto e dalla loro denominazione (in tal senso cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 14 ottobre 1987, in causa 248/84, punto 17 Germania/Commissione, e, più di recente, sentenza 6 settembre 2006, causa C-88/03, Portogallo/Commissione, punto 55).

In sede di applicazione concreta di tale norma, peraltro, la c.d. "agevolazione discriminatoria" è stata ravvisata non soltanto in caso di erogazioni dirette, ma anche nel caso di aiuti costituiti a mezzo di prestazioni di garanzia.

La prestazione di garanzie a carico anche di enti regionali o locali è suscettibile di costituire aiuto di stato in quanto idonea ad alterare la concorrenza attraverso erogazioni di denaro pubblico che si risolvano in un vantaggio a favore di una o più imprese nel confronto concorrenziale.

E spetta al giudice nazionale verificare che nelle fattispecie al suo esame non si siano realizzati “aiuti di stato” tali da avere falsato o anche soltanto minacciato di falsare la concorrenza ( Corte di Giustizia CE sez. IV sentenza 10 giugno 2010 n. 140).

In proposito il Collegio ricorda un significativo arresto giurisprudenziale della Corte di Giustizia CE nella sentenza 5 ottobre 2000, causa C-288/96, Germania/Commissione ("Jadekost"), laddove veniva riconosciuta la presenza di un aiuto di Stato nel rilascio di una garanzia statale, in occasione dell'acquisizione di un finanziamento da parte di una società privata, "tenuto conto che nessun istituto di credito avrebbe accettato di concedere il prestito senza una garanzia statale, e del rischio estremamente elevato assunto dal garante, la garanzia controversa costituiva il presupposto per la concessione del finanziamento, il cui importo complessivo poteva essere considerato un aiuto".

Il fatto dunque che attraverso la prestazione di garanzia a carico dello Stato il beneficiario possa ottenere un finanziamento, cui altrimenti non sarebbe stato in grado di accedere, costituisce un vantaggio economico connesso ad un aiuto di stato illegittimo.

Analogamente, ritiene il Collegio, può essere considerato sussistere un aiuto di stato nella prestazione di garanzia a carico della Stato ( o della regione o di altro ente locale) in base alla quale il beneficiario ottenga un beneficio diverso comunque apprezzabile in termini economici , come una garanzia bancaria, finalizzata ad assistere un'offerta in una gara pubblica o in altro procedura implicante un confronto concorrenziale, allorquando risulti che il predetto beneficio non sarebbe stato conseguibile a prescindere dall'erogazione pubblica.

Ora, nel caso di specie, non vi è dubbio che l'impegno di garanzia assunto da Unicredit in favore di CDI, a sostegno dell'offerta di acquisto di Siremar in a.s. per la parte di prezzo dilazionata, abbia consentito a CDI di presentare un'offerta conforme alle prescrizioni della lettera di invito e, soprattutto, che proprio in virtù della prestazione di garanzia è stata possibile la formulazione di un'offerta decisamente superiore al prezzo minimo di acquisto, con la previsione di una dilazione di una parte rilevante del prezzo offerto.

Inoltre l'esistenza della controgaranzia ha inevitabilmente influito sul costo affrontato da CDI per ottenere la garanzia autonoma. L'assunzione del rischio, infatti, deve in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo ( premio ) che è normalmente correlato all'entità del rischio garantito; l'annullamento o anche solo l'attenuazione del rischio, in ragione degli effetti di una controgaranzia, incide ragionevolmente sul costo della garanzia risolvendosi, conseguentemente, in un vantaggio economico per il beneficiario ( né risulta che CDI abbia corrisposto alcun prezzo in favore della regione come corrispettivo per la controgaranzia).

La dilazione nel pagamento, accordabile grazie all'impegno di garanzia, costituisce poi, in sé, un vantaggio economicamente apprezzabile nell'immediato.

Né vi è dubbio, alla stregua di tutto quanto sopra esposto, che l'impegno fideiussorio è stato assunto da Unicredit in favore di CDI, proprio in ragione della esistenza e della efficacia della controgaranzia resa dalla Regione Sicilia, benché il rapporto di collegamento fra i due negozi non sia stato dichiarato agli organi dell'amministrazione straordinaria.

Non va peraltro sottaciuto il fatto che la garanzia resa dalla regione Sicilia costituisce un'obbligazione di garanzia "a prima richiesta", senza beneficio di preventiva escussione del beneficiario e con espressa esclusione dei benefici di cui all'applicazione degli artt. 1939, 1949, 1950, 1955, 1956, 1957 del codice civile, qualificabile quindi in termini di immediata vincolatività e di assoluta astrattezza del rapporto di garanzia rispetto al rapporto garantito; con la conseguenza che il peso reale della garanzia che ha assistito l'offerta di CDI, in ragione del collegamento negoziale fra la garanzia resa da Unicredit e la controgaranzia della Regione Sicilia, è gravato in sostanza sulla Regione Sicilia.

Ove a ciò si aggiunga la considerazione che la controgaranzia è stata resa per l'importo integrale del prezzo garantito, quindi in una misura evidentemente non correlata alla misura della partecipazione della Regione Sicilia alla compagine societaria di Mediterranea Holding, a sua volta socia di CDI, non può ragionevolmente revocarsi in dubbio come la prestazione di garanzia da parte della Regione Sicilia si sia risolta in un vantaggio economico per CDI e, prima ancora, come abbia implicato un'alterazione della parità di condizioni del confronto concorrenziale dei partecipanti alla procedura. La possibilità di reperire sul mercato bancario garanzie autonome per importi maggiori è infatti circostanza direttamente correlata alla capacità delle imprese di formulare offerte economiche migliorative e di concorrere quindi all'aggiudicazione con maggiori chance di successo.

Il vantaggio connesso all'aiuto di stato, reso attraverso la prestazione della garanzia, dunque, sussiste per il fatto stesso che venga assunto l'obbligo di garanzia e si realizza nel momento stesso in cui la garanzia viene perfezionata, a prescindere quindi dal fatto che il garante venga effettivamente escusso o provveda al pagamento.

Ne consegue che risulta irrilevante la circostanza che la controgaranzia della regione non sia stata escussa e sia stata, successivamente all'aggiudicazione, revocata.

L'accertata sussistenza di un aiuto di stato, non preventivamente notificato alla Commissione, consente al Collegio di ritenere la fondatezza della denunciata violazione del principio di parità di condizioni concorrenziali fra i partecipanti alla procedura de qua, in contrasto con quanto invece prescritto dall'art. 4 comma 4 quater del D.L. 347 del 1993.

E' quindi fondato il quarto motivo di ricorso, come ulteriormente articolato e specificato con i motivi aggiunti; il che consente al Collegio di pervenire ad una pronuncia di accoglimento parziale del gravame e di annullamento degli atti , successivi alla lettera di invito del 29 settembre 2011, che hanno condotto alla cessione di Siremar in favore di CDI secondo l'ultima offerta migliorativa vincolante alla seduta del 13 ottobre 2011.

Non può invece essere accolta la domanda di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato, considerato che le disposizioni di cui agli artt. 121 e 122 del codice del processo non trovano applicazione al di fuori dei giudizi di cui all'art. 120 fra i quali, per quanto sopra esposto, il Collegio non ritiene che possa annoverarsi la fattispecie per cui è causa.

Né può dichiararsi l'automatico sub ingresso della società ricorrente nel contratto, considerata la peculiarità della procedura della trattativa privata sopra descritta, che non implica alcun obbligo di aggiudicazione sganciato dalla valutazione discrezionale di adeguatezza e satisfattività del prezzo offerto, rimesso agli organi competenti; valutazione allo stato non intervenuta nei confronti dell'offerta di SNS.

La sorte del contratto stipulato seguirà pertanto i principi generali, non potendo neppure il Giudicante, per quanto sopra, dichiarare l'efficacia anche solo parziale del contratto in base allo specifico potere di valutazione rimessogli dall'art. 122 cit..

Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno.

L'accoglimento parziale del ricorso, nei termini sopra menzionati, rimanda ad una rinnovazione parziale della procedura e non lascia evidenziare un danno per mancata aggiudicazione, considerato che non sussistono i presupposti per l'aggiudicazione univoca e certa in favore della ricorrente.

Né può ipotizzarsi alcun danno per perdita di chance, considerato che la ricorrente non è stata esclusa dalla procedura ed è in condizioni di concorrere, nel caso di rinnovazione degli atti impugnati, per l'aggiudicazione. Peraltro, la mancanza di criteri obiettivi e vincolanti per l'individuazione del contraente privato - e , al contrario, la sussistenza di un ampio margine di valutazione discrezionale in capo al cedente - escludono ogni possibilità di valutazione da parte del Giudice, in termini probabilistici, in ordine all'esito definitivo della procedura.

Conclusivamente il ricorso va accolto nei soli limiti sopra indicati. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate nei confronti di Siremar in A.S. e del Ministero resistente; per il principio della soccombenza vanno invece poste, per la restante parte, a carico in solido di Compagnia delle Isole e di Mediterranea Holding spa e liquidate in complessivi euro 10.000 (diecimila euro) oltre accessori di legge.




P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti stabiliti in parte motiva e, per l'effetto, annulla i soli atti ivi indicati.

Compensa le spese del giudizio nei confronti di Siremar in a.s. e del Ministero resistente; condanna in solido Compagnia delle Isole e Mediterranea Holding di Navigazione spa al pagamento delle restanti spese che liquida come in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
›››Archivio notizie
DALLA PRIMA PAGINA
Ad agosto il traffico delle merci nel porto di Ravenna è cresciuto del +10,9%
Ravenna
Aumento delle rinfuse. In calo le merci varie
Federlogistica ha costituito una propria rappresentanza nella penisola iberica
Genova
Supporterà gli imprenditori italiani che operano in Spagna
Boluda compra le attività di rimorchio e salvataggio in Australia e Papua Nuova Guinea della Royal Boskalis
Valencia
Transazione del valore di 640 milioni di dollari
ESPO sollecita gli Stati dell'IMO ad adottare formalmente il Net-Zero Framework
Bruxelles
L'associazione esorta anche la Commissione UE ad allineare le norme europee
Il porto di Los Angeles progetta la costruzione di un nuovo container terminal
Los Angeles
Invito a presentare manifestazioni d'interesse
Nel terzo trimestre l'indice di connessione dell'Italia alla rete di servizi marittimi containerizzati mondiali è cresciuto del +2,7%
Nel terzo trimestre l'indice di connessione dell'Italia alla rete di servizi marittimi containerizzati mondiali è cresciuto del +2,7%
Ginevra
La più marcata crescita del PLSCI è stata registrata dal porto di Savona-Vado Ligure (+53,7%)
ONE non applicherà soprannoli per le nuove tasse statunitensi sulle navi cinesi
Singapore
Saranno applicate a partire dal 14 ottobre
Accordo tra Fincantieri e Aeronautical Service per l'uso dei materiali compositi in campo navale, civile e militare
Trieste
Ok al rinnovo della concessione per il Genoa Port Terminal sino al 2054
Genova
Ridefinite le condizioni operative del terminal riconducendole alla funzione multipurpose, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato e al PRP
Offerte delle cordate PSA Italia-Logtainer e Rail Hub Milano-Medlog per gestire il terminal intermodale di Interporto Padova
Padova
Lo scorso mese il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è aumentato del +4,5%
Pechino
I contenitori sono stati pari a 27,7 milioni di teu (+6,8%)
L'Olanda sottopone alla Corte di Giustizia dell'UE la questione se affidare ai marittimi o ai portuali le operazioni di rizzaggio sulle portacontainer più piccole
Nel secondo trimestre il traffico dei container movimentato dai terminal di Eurokai è cresciuto del +16,4%
Amburgo
Accentuato rialzo del +16,1% in Germania. In Italia (Contship) i volumi sono aumentati del +5,2%
Promulgato in Cina il regolamento in risposta alle tasse USA a carico delle navi di proprietà e costruzione cinese
Pechino
Le nuove norme includono la possibilità di introdurre contromisure analoghe
Nuovo attacco alle navi in transito nel Golfo di Aden
Southampton
L'UKMTO ha annunciato che su una nave colpita da un proiettile è divampato un incendio
Le Aziende informanoSponsored Article
ITS Costruttori, il corso di alta formazione per entrare nel mondo di Fincantieri
Carnival chiude il miglior periodo trimestrale di sempre
Carnival chiude il miglior periodo trimestrale di sempre
Miami
Il gruppo crocieristico americano annuncia un ulteriore rafforzamento del trend di crescita delle prenotazioni
Marella Cruises cede a TUI Cruises gli slot con Fincantieri per due nuove navi da crociera
Hannover/Trieste
Con una stazza lorda di 160mila tonnellate, saranno più grandi delle unità originariamente previste
Accordo ponte GNV-Portitalia sulle operazioni di rizzaggio nei porti di Palermo e Termini Imerese
HMM non introdurrà surcharge per le nuove tasse USA sulle navi cinesi
Seul
La compagnia non modificherà i servizi di linea che scalano negli Stati Uniti
GATX Rail Europe sigla un accordo di sale-leaseback con DB Cargo per comprare 6.000 carri ferroviari
Vienna
La transazione sarà portata a termine entro la fine di quest'anno
Nel secondo trimestre del 2025 le merci nel porto di Brema/Bremerhaven sono aumentate del +6,0%
Nel secondo trimestre del 2025 le merci nel porto di Brema/Bremerhaven sono aumentate del +6,0%
Brema
In crescita le merci varie. Calo delle rinfuse
L'India vara un pacchetto del valore di quasi otto miliardi di dollari a sostegno dei settori navalmeccanico e marittimo
Nuova Delhi
Previsto l'aumento della capacità produttiva dei cantieri navali a 4,5 milioni di stazza lorda all'anno
Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti francesi è calato del -0,4%
Parigi
Flessione delle rinfuse solide e dei rotabili. In crescita container e rinfuse liquide
Antin Infrastructure Partners acquisirà il principale operatore di porti turistici del Regno Unito
Parigi/Londra/New York
Subentrerà nella proprietà alla società britannica di private equity LDC
Royal Caribbean concorda con Meyer Turku capacità per un decennio per costruire le navi Icon
Miami
Conferma dell'ordine per una quinta nave da crociera Icon e opzionata una settima unità della stessa serie
Maersk annuncia che non applicherà surcharge per le nuove tariffe USA sulle navi cinesi
Copenaghen
La compagnia assicura che non apporterà variazioni ai propri servizi
Cochin Shipyard e KSOE avviano una collaborazione strategica nel settore delle costruzioni navali
Nuova Delhi
Prevista la creazione di circa duemila posti di lavoro diretti
DHL ripristinerà le spedizioni di merci dalla Germania agli Stati Uniti per i clienti aziendali
Bonn
Erano state sospese per la rimozione negli USA della soglia “de minimis” per le merci di valore inferiore a 800 dollari
Dichiarazione del World Business Council for Sustainable Development a sostegno del Net-Zero Framework dell'IMO
Ancona, frode fiscale nel settore della cantieristica navale
Ancona
Sequestrati oltre 2,3 milioni di euro di crediti d'imposta inesistenti
CMA CGM compra l'operatore ferroviario merci britannico Freightliner
Birmingham
La transazione sarà portata a termine all'inizio del 2026
Lo scorso mese le merci containerizzate nel porto di Algeciras sono diminuite del -9,4%
Algeciras
I contenitori da 20 piedi movimentati sono stati 399mila (-0,7%)
Italferr partecipa al più grande contratto di elettrificazione ferroviaria d'Europa
Roma
L'attività nell'ambito del progetto Rail Baltica
Traffico delle merci in crescita nei porti di Barcellona e Valencia ad agosto
Barcellona/Valencia
Nei primi otto mesi del 2025 registrate flessioni rispettivamente del -1,6% e -0,3%
Nel trimestre giugno-agosto i ricavi del corriere espresso FedEx sono aumentati del +3,1%
Memphis
Movimentate mediamente 16,8 milioni di spedizioni espresso al giorno (+3,5%)
Abbattuto il diaframma nel cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero
Milano/Roma
Con i suoi 64 chilometri, sarà il più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo
Avviata la gara per la privatizzazione del cantiere navale croato 3. MAJ Rijeka 1905
Zagabria
L'importo a base d'asta è di 6,66 milioni di euro
Per decarbonizzarsi lo shipping dovrebbe unire le forze con altri settori hard-to-abate
Londra
Lo evidenzia un rapporto di Accelleron che ritiene necessaria una massa critica di domanda per superare una fase di stallo
COSCO rassicura i clienti sull'impatto delle nuove tariffe statunitensi a carico delle navi cinesi
Shanghai
Noi - ha assicurato la compagnia cinese - manterremo noli e soprannoli competitivi
Lo shipping è ancora lontano dall'obiettivo del 5-10% del fuel utilizzato proveniente da fonti scalabili a zero emissioni entro il 2030
Copenaghen
Sottolineata la necessità di introdurre incentivi
La spagnola Boluda acquisisce i servizi di trasporto merci ferroviario intermodale della Transfesa
Valencia
L'accordo include anche i servizi l'industria, le attività di manutenzione e manovra ferroviaria e i terminal intermodali
Til (gruppo MSC) diventerà azionista del porto container turco di Petkim
Til (gruppo MSC) diventerà azionista del porto container turco di Petkim
Baku
Accordo con il gruppo petrolifero azero SOCAR
Ricorso dei produttori di rimorchi di Germania e Austria contro il regolamento UE per ridurre l'impatto ambientale dei camion
Berlino/Bruxelles
Denunciano che la sua applicazione porta ad un aumento dei volumi di traffico e quindi delle emissioni
La stazione di Venezia Marghera è stata dotata di un binario conforme agli standard europei TEN-T
Venezia
Attivato un binario per treni merci da 740 metri
Il World Shipping Council presenta il Cargo Safety Program per prevenire gli incendi navali
Washington
Si basa sull'intelligenza artificiale e sulle tradizionali ispezioni alle merci
Rheinmetall entrerà nel settore della costruzione di navi militari acquisendo la Naval Vessels Lürssen
Brema
Il gruppo Lürssen si concentrerà sulla produzione di mega yacht
Il governo britannico investe mezzo miliardo di sterline per ridurre le emissioni dello shipping
Londra
Attesi investimenti da parte privata pari a 700 milioni
HMM sigla un nuovo contratto decennale con Vale per il trasporto di minerale di ferro
Seul
Ha un valore di circa 310 milioni di dollari
L'AdSP della Campania concorda con UNIPORT e Assiterminal
Napoli
La tassa regionale - evidenzia l'ente portuale - rischia di minare la competitività dei porti
IAPH e WCO pubblicano un aggiornamento delle linee guida sulla cooperazione fra autorità doganali e portuali
Tokyo/Bruxelles
Contribuiti dal World Shipping Council
Collaborazione fra ABB e Blykalla nel settore della propulsione navale nucleare
Stoccolma
L'accordo è incentrato sui piccoli reattori veloci modulari sviluppati dall'azienda svedese
Saipem si aggiudica un nuovo contratto offshore di circa 1,5 miliardi di dollari in Turchia
Saipem si aggiudica un nuovo contratto offshore di circa 1,5 miliardi di dollari in Turchia
Milano
È relativo alla terza fase del progetto di sviluppo del campo gas di Sakarya
Nel secondo trimestre il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è cresciuto del +5,7%
Civitavecchia
Record per questo periodo dei crocieristi
UNIPORT e Assiterminal contro i canoni aggiuntivi chiesti agli operatori portuali dalla Regione Campania
Roma
Importo compreso tra il 10% e al 25% del canone demaniale annuo
Arrivato a Segrate il primo treno dal Belgio nell'ambito dell'accordo FS Logistix - Lineas
Milano
Sono previsti cinque collegamenti andata e ritorno a settimana con Anversa
In corso i lavori di ammodernamento del terminal passeggeri del porto di Igoumenitsa
Napoli
Grimaldi prende in consegna la PCTC “Grand Auckland”
Danneggiamento di cavi sottomarini nel Mar Rosso
Portsmouth
Secondo l'International Cable Protection Committee, la causa potrebbe essere il traffico navale
L'olandese Damen costruirà 24 unità navali per la britannica Serco
Gorinchem/Amsterdam
Via libera al prestito ponte di 270 milioni di euro all'azienda navalmeccanica
DP World realizzerà e gestirà un container terminal nella nuova area portuale di Contrecœur a Montreal
Dubai/Montreal
Diventerà operativo nel 2030
Avviati i lavori di ampliamento del terminal intermodale di Vienna Sud
Vienna
Previsto un incremento del +44% della capacità di traffico annua
A luglio il traffico navale nel canale di Suez è aumentato del +0,8%
Il Cairo
Nei primi sette mesi del 2025 è stato registrato un calo del -10,2%
A luglio il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado è diminuito del -3,0%
Genova
Flessione contenuta dall'aumento del traffico petrolifero nella rada di Vado. Calo del -9,9% dei traghetti
Trump nomina Laura DiBella presidente della Federal Maritime Commission
Washington
Trasmessa al Senato anche la nomina di Robert Harvey a commissario dell'agenzia federale
Nuova diga di Genova, approvata la variante per consentire di terminare i lavori entro fine 2027
Genova
Le opere di fase A e fase B verranno eseguite piuttosto che in sequenza
Assiterminal, semplificare e uniformare le procedure per i dragaggi per il recupero di competitività operativa dei porti
Raccomar Taranto, il rigassificatore promuoverebbe il rilancio del porto
Taranto
Melucci: ancora di salvezza per l'intero sistema portuale e per l'indotto economico della nostra città
In deciso rialzo i traffici delle merci e delle crociere nei porti della Sicilia orientale
Catania
Nel segmento dei container registrato un incremento del +27,9%
Joint venture di FS Logistix e Lineas per la gestione dell'Antwerp Mainhub Terminal
Anversa
Previsto un incremento dei servizi ferroviario tra Anversa e Milano
Attacco ad una product tanker nel Mar Rosso
Southampton
Un missile è caduto nei pressi della nave che non ha subito danni
Terminate le prove in mare per la nuova ro-pax GNV Virgo
Genova
Sarà la prima nave a gas naturale liquefatto della GNV
Nel primo semestre le vendite di container della Singamas sono diminuite del -10%
Hong Kong
Il prezzo medio di vendita è calato del -3,8%
Domani a Livorno giungerà la nuova nave ro-ro a due alberi Neoliner Origin
Vado Ligure
Ha una capacità di 1.200 metri lineari di rotabili
Concluso il rifinanziamento della capital structure del gruppo Setramar
Ravenna
Merli: tappa cruciale per il nostro percorso di crescita
Prorogato l'incarico a Liguori alla guida dell'AdSP di Trieste
Roma
Confermato nel ruolo di commissario straordinario dell'ente
Intesa per il completamento dei lavori di elettrificazione delle banchine del porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
Confermato l'investimento di 70 milioni di euro per portare a termine il progetto
Una delegazione della Maersk al container terminal del gruppo Grendi al Porto Canale di Cagliari
Milano
Al centro del confronto lo sviluppo dei traffici verso il Nord Africa
Porto di Livorno, le proteste per Gaza non blocchino l'operatività dello scalo
Livorno
I componenti dell'Organismo di partenariato hanno evidenziato la necessità che sia accessibile a tutte le navi
Geodis nomina Maurizio Bortolan come amministratore delegato per l'Italia
Milano
Coordinerà le tre linee di business Contract Logistics, Freight Forwarding e Road Transport
GNV, bene l'intesa con il terminalista siciliano Portitalia
Genova
Ha esclusivamente avuto ad oggetto - ha specificato la compagnia - una temporanea integrazione delle tariffe
A Roma due giornate di lavoro con ESPO su Mediterraneo e portualità europea
Roma
Incontri organizzati da Assoporti
Nel 2024 in Unione Europea sono stati sequestrati 112 milioni di articoli contraffatti
Bruxelles
Valore record stimato di 3,8 miliardi di euro
Scioperi e azioni di protesta nei porti, richiesta di informazioni del Garante
Roma
Richiesta di informazioni a prefetti, Autorità di Sistema Portuale e Capitanerie di Porto
Danaos Corporation ha ordinato a Dalian Shanhaiguan la costruzione di due portacontainer da 7.165 teu
Atene
Saranno prese in consegna nel terzo trimestre del 2027
Nel secondo trimestre il traffico delle merci sulla rete ferroviaria austriaca è calato del -1,4%
Vienna
In crescita il solo traffico nazionale
ALS (gruppo FBH) ha acquisito l'80% di Trans World Shipping e Moda Express of USA
Rozzano
Le due società hanno 500 dipendenti e sono attive in Italia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti
Nella prima metà del 2025 i ricavi di Circle sono aumentati del +62,1%
Milano
Utile netto di oltre 1,0 milioni di euro (+1,8%)
Una delegazione ucraina ospitata dall'AdSP del Tirreno Settentrionale
Livorno
Cooperazione nel campo della formazione e sicurezza sul lavoro in porto
La BEI finanzia con 300 milioni di euro la fase A della nuova diga foranea di Genova
Lussemburgo
L'investimento complessivo è di 937 milioni di euro
Quest'estate le navi di GNV hanno trasportato 1,7 milioni di passeggeri (+9%)
Valencia
Nei prossimi giorni la compagnia prenderà in consegna "GNV Virgo", la prima nave alimentata a GNL
Presentato il progetto di ampliamento, messa in sicurezza e manutenzione di straordinaria del porto di Pozzallo
Pozzallo
Prevede la realizzazione del braccio di sottoflutto
Fincantieri consegna la nuova nave da crociera Star Princess alla Princess Cruises
Monfalcone
Ha una stazza lorda di 177.800 tonnellate e una capacità di 4.300 passeggeri
Il 2 ottobre a Milano un seminario sulla nuova legge sugli interporti
Milano
È organizzato dalla Camera di Commercio di Padova
Filt Cgil invita amministratori e imprese dei porti ad unirsi all'azione contro il massacro palestinese
Roma
Questo carico – ha evidenziato il sindacato - non può essere solo sulle spalle dei portuali
Rinnovato l'accordo tra la Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile e il Centro NATO della Spezia
Genova
Confermata la collaborazione siglata nel 2023
Fischer & Rechsteiner e Gimax International acquisiscono il ramo d'azienda Freight Forwarding della BCUBE
Genova
Il perfezionamento dell'operazione è previsto nei prossimi giorni
Fermerci delinea uno scenario drammatico del settore del trasporto ferroviario merci europeo
Roma
Rizzi: rischio concreto di un arretramento verso la modalità di trasporto esclusivamente stradale
Eni completa la cessione alla Vitol del 30% nel progetto Baleine in Costa d'Avorio
San Donato Milanese
Il giacimento è stato scoperto nel 2021 e la produzione è iniziata nel 2023
Sogedim attiva una nuova filiale a Modena
Mesero
Inizialmente l'attività sarà dedicata esclusivamente al traffico export UK per estendersi poi ad altri mercati europei
Nella flotta del gruppo Grimaldi è entrata la nuova PCTC Grande Svezia
Napoli
Ha una una capacità massima di 9.000 ceu
Il consiglio comunale di Cagliari approva il parere sul DPSS dei porti sardi
Cagliari
Via libera all'unanimità
Il settore ferroviario contribuisce all'1,4% del Pil dell'Unione Europea
Bruxelles
Studio commissionato dalla CER
Nel porto di Napoli la Guardia Costiera ha posto in stato di fermo la rinfusiera Tanais Dream
Napoli
Riscontrate gravi irregolarità a bordo
Accordo per accelerare l'implementazione della robotica nei processi produttivi di Fincantieri
Trieste
È stato sottoscritto con la friulana Idea Prototipi
Sergio Liardo è il nuovo comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Roma
Subentra all'ammiraglio Nicola Carlone
DBA fornirà il nuovo Terminal Operating System del porto georgiano di Batumi
Villorba
Il progetto comprende tutte le fasi di sviluppo, test e collaudo operativo
Attacco ad una nave nel Golfo di Aden
Portsmouth
Il comandante ha comunicato di aver sentito un impatto in acqua ed una esplosione
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
Danilo Ricci è stato nominato managing director di Tarros Line
La Speziia
Ha ricoperto diversi incarichi in Italia e all'estero nell'ambito del gruppo
Tavolo di confronto permanente fra Confindustria Nautica e Federagenti
Genova
Lo prevede un accordo firmato oggi a Genova
Nel primo semestre del 2025 il traffico crocieristico nei porti italiani è cresciuto del +6%
Venezia
Il 24 ottobre a Catania si terrà la dodicesima edizione di Italian Cruise Day
SAL Heavy Lift compra due navi semi-sommergibili della Pan Ocean
Amburgo
Sono state costruite nel 2008 e nel 2012
Il 30% di Sangritana Cargo sarà acquisito dalla società marchigiana Transadriatico
L'Aquila
La cessione sarà portata a termine nei prossimi giorni
Il 6 ottobre a Lugano si terrà l'ottava edizione di “Un mare di Svizzera”
Lugano
Forum sull'integrazione economica e logistica fra porti liguri, area manifatturiera del Nord Ovest e Svizzera
DEME ordina una nuova nave posa-cavi alla singaporiana PaxOcean
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Sarà costruita nel cantiere navale cinese di Zhoushan
Incontro di Assoporti a RemTech EXPO 2025 sulla transizione green nei porti italiani
Ferrara
Lo Smart Ports Award conferito a tre Autorità di Sistema Portuale
La prima spedizione di petrolio siriano in 14 anni arriva al porto di Trieste
Londra
Parte del carico - rende noto S&P Global Commodity Insights - sbarcato al terminal sardo di Sarroch
Ad agosto il traffico delle merci nel porto di Taranto è cresciuto del +20,3%
Taranto
Il traghetto “Drea” respinto anche dallo scalo portuale pugliese, dove però è in sosta temporanea
Stabile il traffico dei container nel porto di Los Angeles ad agosto
Los Angeles
Attesa una flessione dei volumi nella restante parte del 2025
Incontro fra le authority portuali di Jacksonville e Livorno
Livorno
Tra gli obiettivi, avviare uno o più servizi diretti tra i due scali portuali
Ferrovie dello Stato Italiane ed ENAC siglano un accordo per l'uso di droni nel monitoraggio delle infrastrutture
Roma
Saranno utilizzati anche per sorvolare tratti di rete ferroviaria e stradale altrimenti difficili da monitorare
A.SPE.DO, il porto della Spezia è essenziale per assicurare occupazione, sviluppo e futuro all'economia locale
La Spezia
Landolfi: non possiamo permetterci di sottovalutarne il valore
Il MIT si confronta con i vertici delle AdSP italiane
Roma
Riunione sulla visione strategica del governo per il settore e sulla riforma portuale
Yang Ming ordina a Hanwha Ocean Co. la costruzione di sette portacontainer da 15.880 teu
Keelung
Saranno prese in consegna fra il 2028 e il 2029
Oltre 40 le manifestazioni d'interesse per lo sviluppo del porto ucraino di Chornomorsk
Kiev
Oggi la prima riunione della commissione di gara
Attesa a Ravenna la prima nave commerciale alla banchina pubblica in Largo Trattaroli
Ravenna
In arrivo la car carrier “AICC Huanghu”
Lo scorso mese il traffico dei container nel porto di Long Beach è diminuito del -1,3%
Long Beach
In crescita i contenitori vuoti. Calo di quelli pieni
In partenza il Terminal Road Show di Assiterminal
Genova
Cognolato: vogliamo rafforzare il legame con i territori e le comunità locali
Assoporti, l'offerta crocieristica dei porti italiani presentata alla fiera Seatrade Europe
Amburgo
Giampieri: siamo leader nell'area del Mediterraneo e in Europa
È deceduto il comandante Claudio Tomei, presidente USCLAC dal 2012 al 2024
Viareggio
Forte il suo impegno per migliorare le condizioni di lavoro dei marittimi italiani
Nel primo trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti della Grecia è cresciuto del +1,4%
Il Pireo
Passeggeri in calo del -1,1%
Ordine a HD Hyundai Samho per quattro nuove portacontainer
Seul
Commessa del valore di circa 468 milioni di dollari
Trieste, bancarotta fraudolenta nel settore della cantieristica navale
Trieste
Indagine nei confronti di una società con sede a Palermo
Ad agosto il traffico dei contenitori nel porto di Hong Kong è calato del -7,4%
Hong Kong
Nei primi otto mesi del 2025 la flessione è stata del -3,8%
BigLift Shipping e CY Shipping ordinano altre due navi heavy lift
Amsterdam
Commessa al cantiere navale cinese Jing Jiang Nanyang Shipbuilding Co.
Ad agosto è proseguita la flessione del traffico dei container nel porto di Singapore
Singapore
Il volume totale delle merci è cresciuto del +1,1%
Il traghetto Charthage è stato sottoposto a fermo amministrativo nel porto di Genova
Genova
Un'ispezione della Guardia Costiera ha riscontrato numerose deficienze
Rinviato di tre mesi il debutto della più grande nave della Disney Cruise Line
Lake Buena Vista
Ritardi nella costruzione costringono a posticipare il viaggio inaugurale al prossimo 10 marzo
Shell fornirà biometano liquefatto alle portacontainer della Hapag-Lloyd
Amburgo
Accordo in vigore con effetto immediato
Andrea Zoratti è stato nominato direttore generale di Hub Telematica
Genova
La società è controllata da Assagenti e Spediporto
Accordo Jotun - Messina per il miglioramento delle prestazioni ambientali e commerciali delle navi
Genova
La nave “Jolly Rosa” utilizzerà la soluzione Hull Skating Solutions
PSA Genova Pra' annuncia l'assunzione di 25 persone dedicate alla movimentazione dei container
Genova
Ferrari: i mercati internazionali sono profondamente cambiati
CMA CGM non applicherà surcharge per le nuove tasse USA sulle navi cinesi e sui servizi cinesi
Marsiglia
Dal 14 ottobre saranno applicate le tariffe annunciate ad aprile dall'USTR
Ordini alla sudcoreana HJ Shipbuilding per quattro portacontainer da 8.850 teu
Busan
Commesse del valore complessivo di circa 461 milioni di dollari
Convegno “Attese e ritardi per l'autotrasporto: la logistica finisce sotto scacco”
Genova
Organizzato da Trasportounito, si terrà il 26 settembre a Genova
GNV ha inaugurato una nuova sede a Barcellona
Barcellona
Attualmente la compagnia ha 52 dipendenti in tutta la Spagna
Porto di Trieste, finanziamenti dall'UE per due nuovi progetti
Trieste
Risorse del valore complessivo di 1,7 milioni di euro
Filt Cgil, grave quanto accaduto a Flotilla. Pronti a mobilitare i portuali
Roma
Il sindacato annuncia azioni se non si permetterà agli aiuti di raggiungere Gaza
Stena Line comprerà l'operatore portuale lettone Terrabalt
Göteborg
Movimenta traffici di rotabili, rinfuse e merci varie nel porto di Liepaja
Nei primi otto mesi del 2025 il traffico dei container nel porto di Gioia Tauro è cresciuto del +10,6%
Gioia Tauro
Sono stati movimentati 2.912.943 teu
Meyer Turku avvia la costruzione della quarta nave da crociera di classe “Icon” della Royal Caribbean
Miami/Turku
Sarà consegnata nel 2027
Più di una spedizione marittima su dieci presenza carenze
Washington
Lo rileva un rapporto del World Shipping Council che evidenzia i rischi per la sicurezza
Lo scorso luglio il traffico nel porto di Ravenna è aumentato del +3,8%
Ravenna
Nei primi sette mesi del 2025 la crescita è stata del +5,4%
Nel primo trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti belgi è calato del -3,2%
Bruxelles
Sbarchi in diminuzione del -1,3% e imbarchi in flessione del 5,4%
La product tanker High Fidelity salva 38 migranti su un gommone alla deriva
Roma
Intervento a sud dell'isola di Creta
Accordo GES - RINA per la realizzazione del prototipo di una nuova batteria a idrogeno
Rovereto/Genova
Inaugurato l'avvio della seconda fase del container terminal di PSA nel porto di Mumbai
Singapore
La capacità di traffico annua salirà a 4,8 milioni di teu
A Palermo il convegno “EU ETS - Prospettive e opportunità per la decarbonizzazione nel settore marittimo”
Roma
Si terrà il 18 e 19 settembre
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
Il 2 ottobre a Milano un seminario sulla nuova legge sugli interporti
Milano
È organizzato dalla Camera di Commercio di Padova
Il 6 ottobre a Lugano si terrà l'ottava edizione di “Un mare di Svizzera”
Lugano
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RASSEGNA STAMPA
Korean Firms Reassess U.S. Investments After Mass Immigration Raid
(The Korea Bizwire)
Russia's infrastructure development plan aims to build 17 marine terminals by 2036
(Interfax)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
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Fincantieri e PGZ firmano un accordo per sostenere l'ammodernamento della Marina Militare polacca
Trieste
Varato a Castellammare il troncone della terza LSS per Chantiers de l'Atlantique
Negli USA taglio dei fondi destinati a progetti per lo sviluppo dell'energia eolica nei porti
Washington
Risorse per 679 milioni di dollari saranno ridistribuite per ammodernamenti delle infrastrutture portuali
Dal primo gennaio Kombiverkehr gestirà il terminal intermodale di PKV nel porto di Duisburg
Francoforte sul Meno
Ha una capacità di traffico di circa 200mila unità intermodali all'anno
Wallenius Marine e ABB costituiscono la joint venture Oversea
Stoccolma
Lo scopo è accelerare il lancio dell'omonima piattaforma per il miglioramento delle prestazioni delle flotte
Il MIT ha chiesto alla Regione l'intesa per la nomina di Bagalà a presidente dell'AdSP della Sardegna
Roma
Attualmente è commissario straordinario dello stesso ente
DHL eCommerce ha acquisito una quota di minoranza nella saudita AJEX Logistics Services
Bonn/Riyadh
La società mediorientale ha duemila dipendenti
Nel secondo trimestre i terminal portuali di CMPort hanno movimentato un traffico dei container record
Hong Kong
Nei primi sei mesi del 2025 il totale è stato di 78,8 milioni di teu (+4,3%)
Confitarma, bene il decreto sull'addestramento avanzato dei marittimi del comparto cisterniero
Roma
Plauso al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
In crescita il traffico trimestrale delle merci nei porti marocchini
Tangeri/Casablanca
A Tanger Med la crescita è stata del +17%
Rinnovato il consiglio di amministrazione della genovese Ente Bacini
Genova
Presidente Alessandro Arvigo e Maurizio Anselmo amministratore delegato
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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