
Federmar-Cisal ha inviato al governo e ai presidenti delle
commissioni parlamentari Finanze e Trasporti del Parlamento una
proposta per la ripartizione tra società armatrici e
personale marittimo dei benefici fiscali del decreto-legge n. 457
del 30 dicembre 1997 che ha istituito il registro internazionale di
immatricolazione delle navi. «Come noto - ha ricordato il
segretario nazionale del sindacato, Alessandro Pico, nella
comunicazione della proposta - il sistema di agevolazioni fiscali e
contributive, in particolare il regime di Tonnage Tax, ha avuto il
merito di rafforzare la competitività della nostra flotta.
Tuttavia, si evidenzia che la maggior parte dei benefici diretti o
indiretti di natura fiscale ricade primariamente sulle imprese
armatrici, lasciando al personale marittimo, pur destinatario di
alcune specifiche esenzioni, un riconoscimento economico non sempre
proporzionato al ruolo essenziale che svolge nella generazione di
tale competitività e profitto. La proposta allegata - ha
spiegato Pico - intende colmare tale divario attraverso un
meccanismo semplice e diretto: l'introduzione dell'obbligo per le
imprese armatrici di ripartire una quota (proposta del 50%) dei
benefici di natura fiscale (Irpef/Ires) derivanti dall'iscrizione
nel Registro Internazionale direttamente a favore del personale
marittimo imbarcato. Questo principio di equa ripartizione non solo
rafforzerebbe l'obiettivo di tutela del lavoro marittimo insito
nella normativa originaria, ma agirebbe anche da potente leva di
miglioramento salariale per i lavoratori, sostenendo il potere
d'acquisto e valorizzando una categoria professionale strategica per
l'economia nazionale. La proposta prevede che le modalità di
calcolo e di erogazione siano definite attraverso la contrattazione
collettiva nazionale, garantendo così la piena adesione e
gestione da parte delle parti sociali».
La proposta di Federmar-Cisal è così formulata:
Al fine di garantire una maggiore equità sociale e un più
diretto e tangibile riconoscimento economico al personale marittimo,
che svolge un ruolo essenziale nella competitività del
settore, si propone di introdurre una norma che preveda l'obbligo
per le imprese armatrici di ripartire una quota dei benefici IRPEF
(o equivalenti) derivanti dall'iscrizione nel Registro
Internazionale direttamente a favore dei marittimi imbarcati.
ARTICOLO UNICO (Modifica al D.L. 457/1997 - Ripartizione dei
benefici fiscali)
Dopo l'articolo [Inserire l'articolo più appropriato, ad
esempio 6-ter, o un nuovo articolo] del Decreto -Legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla Legge 27
febbraio 1998, n. 30, è inserito il seguente:
“Art. 6-quater. Ripartizione dei benefici di natura fiscale”
1. Obbligo di Ripartizione: A decorrere dal [Data di entrata in
vigore], le imprese armatrici che beneficiano del regime di Tonnage
Tax di cui all'articolo 155 del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi (TUIR) e/o di altre agevolazioni fiscali connesse
all'iscrizione delle navi nel Registro Internazionale, sono tenute a
riconoscere al personale marittimo imbarcato sulle medesime navi, ai
sensi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, una
quota pari al 50% del beneficio di natura IRPEF o IRES ricavato,
direttamente o indirettamente, dall'applicazione del regime
agevolato.
2. Modalità di Ripartizione: La ripartizione di cui al comma
1 dovrà essere erogata attraverso un elemento retributivo
aggiuntivo, non imponibile a fini contributivi (ove compatibile con
la normativa vigente), e sarà proporzionale al periodo di
effettivo imbarco e all'inquadramento del lavoratore. Le modalità
di calcolo e di erogazione dovranno essere definite tramite Accordi
Collettivi Nazionali stipulati tra le Organizzazioni Sindacali dei
marittimi e le Associazioni degli Armatori Comparativamente più
rappresentative.
3. Coordinamento Normativo: L'Agenzia delle Entrate e l'INPS
emaneranno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, le istruzioni operative e le eventuali
modifiche alle procedure di calcolo necessarie per l'applicazione di
quanto previsto dal presente articolo.
4. Finalità: La presente disposizione ha l'obiettivo di
tradurre la decontribuzione in effettivo miglioramento salariale per
il lavoratore, in ottica di equa redistribuzione degli oneri e dei
benefici previsti dal Registro Internazionale
Il Segretario Nazionale Alessandro Pico
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