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A.N.CA.NA.P., grave se in Italia la tecnica di prospezione “air gun” diventasse un reato
L'associazione cantieristica chiede la soppressione dell'art. 452 -quaterdecies del disegno di legge n. 1345
14 aprile 2015
L'Associazione Nazionale Cantieri Navali Privati (A.N.CA.NA.P.) teme che in Italia l'attività scientifica di prospezione di sottosuolo e fondali marini con la tecnica “air gun”, ovvero con l'impiego di un'arma ad aria compressa usata come mezzo di propagazione di onde acustiche, possa essere posta fuori dalla legge. «Il 4 marzo 2015 - spiega l'associazione cantieristica italiana - è stato licenziato dal Senato il disegno di legge n. 1345, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Durante la discussione l'aula, mediante emendamento, ha deliberato l'introduzione nel Codice Penale di un nuovo reato: “Art. 452-quaterdecies - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezioni dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni”».
In previsione del suo prossimo esame alla Camera dei deputati, e ricordando che la tecnica “air gun” è legittima e regolarmente praticata in tutto il mondo, l'A.N.CA.NA.P. richiede con forza «la soppressione dal disegno di legge n. 1345 di questo art. 452-quaterdecies, poiché - precisa il presidente dell'associazione navalmeccanica, Stefano Silvestroni - la sua introduzione nel nostro ordinamento giuridico determinerebbe immediatamente i seguenti effetti pregiudizievoli: ingenti danni per l'erario e la bolletta energica nazionale, e rischi di chiusure e forti ridimensionamenti tra le migliaia di imprese italiane e le decine migliaia dì lavoratori che operano nello sfruttamento dei giacimenti offshore e nei servizi e forniture collaterali a quest'importante attività dell'Italia; cessazione della ricerca di nuovi giacimenti nazionali sottomarini di idrocarburi; ulteriore crollo di domanda di nuove navi per i cantieri navali italiani».
«A.N.CA.NA.P. - conclude Silvestroni - richiede inoltre con forza, anche per motivi di diritto, la soppressione dell'art. 452 -quaterdecies, stante la genericità del richiamo contenuto alle “altre tecniche esplosive”, in totale spregio a quei principi di tassatività e determinatezza che contraddistinguono gli Stati di diritto. Solo il rispetto di tale principio da parte del legislatore può consentire di delineare con immediatezza e oggettività, quale sia l'atto riconducibile ad una fattispecie penale, al fine di evitarlo».
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