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Ok del Senato al decreto Sud che consente l'istituzione di Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto
D'Ascola (Commissione Giustizia): votato un articolo che per la prima volta fornisce una risposta ai lavoratori in esubero dei porti del Mezzogiorno, tra cui principalmente il porto di Gioia Tauro
23 febbraio 2017
Ieri il Senato ha approvato in via definitiva, con 122 voti favorevoli, 44 contrari e 50 astenuti, il decreto legge n. 2692, di conversione in legge del decreto-legge n. 243, relativo ad interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
L'articolo 4, che reca disposizioni per contrastare la crisi nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci, prevede che, a tal fine, dal 1° gennaio 2017 venga istituita, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo di 36 mesi, in alcuni porti, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, che ha lo scopo di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali.
L'Agenzia, rispetto alla quale, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applica la normativa vigente relativa alle agenzie di somministrazione di lavoro, è istituita dall'Autorità di Sistema Portuale d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'istituzione avviene con delibera del Comitato di gestione dell'AdSP, o del Comitato Portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, nei porti nei quali almeno l'80% della movimentazione di merci containerizzate avvenga o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e a condizione che negli stessi porti persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche
Nell'Agenzia confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese operanti ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84 del 1994 autorizzate alla movimentazione dei container e che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di ammortizzatori sociali per il sostegno al reddito dei lavoratori.
Le attività delle Agenzie sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema Portuale. Il comma 3 dispone che l'Agenzia, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, svolga attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi (anche attraverso la loro formazione professionale) in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale. Le regioni possono cofinanziare i piani di formazione e di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 4 prevede che la somministrazione di lavoro possa essere richiesta, al fine di integrare il proprio organico, da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale istitutiva dell'Agenzia. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 17 della legge 84/94 alla fornitura del lavoro portuale temporaneo, la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali deve transitare attraverso tale soggetto e lo stesso, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, ha l'obbligo di rivolgersi all'Agenzia.
Ai sensi del comma 5, in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi nel porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso ai lavoratori dell'Agenzia, secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, laddove vi sia coerenza tra i profili professionali richiesti e quelli offerti. Lo stesso obbligo grava, in caso di previsione di nuove assunzioni, a carico delle aziende già concessionarie ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94. I lavoratori, qualora non accettino l'impiego proposto in base agli obblighi di cui al comma 5 sono cancellati dagli elenchi tenuti dall'Agenzia.
Il comma 8 prevede che, qualora alla scadenza del periodo di operatività dell'Agenzia restino in forza alla stessa lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa autorizzare la trasformazione dell'Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema Portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'agenzia di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della legge 84/94.
«Il Senato - ha dichiarato il presidente della Commissione Giustizia del Senato, Nico D'Ascola - ha votato un articolo che per la prima volta fornisce una risposta ai lavoratori in esubero dei porti del Mezzogiorno, tra cui principalmente il porto di Gioia Tauro, che usufruiranno di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. È - ha osservato - una prima risposta politica al problema che affligge da tempo i lavoratori del porto di Gioia Tauro, e che consentirà tramite l'istituzione di un'Agenzia, da parte dell'Autorità di Sistema Portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, lo svolgimento di attività di supporto alla collocazione dei lavoratori attraverso percorsi di riqualificazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza.. È previsto che le Regioni possano cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale».
Tra le altre disposizioni del decreto legge, l'articolo 4-bis incrementa il contributo per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti. «Con riferimento ai porti, interporti e piattaforme logistiche - ha spiegato D'Ascola - è prevista la diffusione della logistica digitale che metterà in collegamento i porti di Gioia Tauro, Cagliari e Taranto, riducendo il divario digitale. È ovvio - ha rilevato il presidente della Commissione Giustizia - che quanto governo e parlamento hanno deciso di fare non risolve i problemi strutturali del porto di Gioia Tauro e, in particolare, quello della sua funzione commerciale. Come più volte ho avuto modo di osservare in questo delicato settore i problemi sono estremamente complessi perché addirittura riguardano il versante geopolitico. Sono comunque persuaso, per quel che riguarda la mia modesta opinione, che Gioia Tauro può rappresentare una occasione di crescita per l' intera Calabria, se non per l'intero Mezzogiorno d'Italia. In questa direzione - ha concluso D'Ascola - auspico che le forze politiche regionali mettano da parte ogni forma di conflittualità, dando precedenza agli interessi della regione più depressa d'Italia».
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