- Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dalla Boskalis Italia, filiale del gruppo marittimo olandese Royal Boskalis Westminster, contro i ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti e contro la Capitaneria di Porto di Taranto e la Federazione Italiana Piloti dei Porti (Fedepiloti) per la riforma della sentenza di metà dello scorso anno del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che aveva confermato l'obbligo imposto dalla Capitaneria di Porto dello scalo pugliese alla Boskalis Italia di avvalersi del servizio di pilotaggio per le movimentazioni nelle acque portuali tarantine della draga e delle bettoline utilizzate dalla società. «L'appello - spiega il Consiglio di Stato nella sentenza - deve ritenersi infondato, essendo pienamente corretta la ricostruzione di fatto e di diritto operata dalla sentenza del TAR e la valutazione in essa effettuate».
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- Fedepiloti ha evidenziato che il pronunciamento del Consiglio di Stato ha rilevato «la legittimità della necessità del servizio di pilotaggio a bordo» e che sono state confermate anche le valutazioni del TAR circa il pilotaggio via radio VHF, modalità - ricorda la sentenza - che “consiste in un'effettiva prestazione di pilotaggio da parte dei piloti durante il movimento della nave, che consente comunque un pronto intervento con pilota a bordo in caso di necessità e, soprattutto, permette di mantenere il coordinamento in capo alla torre piloti di tutti i movimenti nave in ambito portuale”, modalità tuttavia vietata dal decreto ministeriale del 12 dicembre 1996 “se la nave ha stazza superiore a 2.000 tonnellate, circostanza, questa, verificatasi nel caso di specie”: “in ogni caso - specifica la sentenza - il pilotaggio non avrebbe potuto essere fornito a mezzo VHF nei confronti della nave Causeway per il semplice fatto che essa non rispettava il primo dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto, ovvero quello relativo alla stazza”.
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