- L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con delibera n. 22/2019 del 13 marzo, ha adottato l'atto di regolazione recante “Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare”. L'ART ha deliberato anche di monitorare, per un periodo di osservazione di 36 mesi, l'applicazione di tali misure regolatorie al fine di valutarne eventuali conseguenti adattamenti.
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- Le misure incluse nell'atto di regolazione si applicano ai servizi di trasporto passeggeri, per mare, da, tra e verso le isole, sia di interesse nazionale (collegamenti con le isole maggiori), sia di interesse regionale e locale, anche qualora esercito unitamente al trasporto merci.
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- L'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha ricordato che i servizi di cabotaggio marittimo trasportano circa 68 milioni di passeggeri, di cui il 35% riconducibile a servizi di cabotaggio con le isole oggetto di Contratto di Servizio. Tra le misure facenti parte dell'atto di regolazione, una prevede che la durata del Contratto di Servizio sia fissata “per un periodo, di norma, non superiore a cinque anni estendibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, alla durata necessaria al recupero degli investimenti da parte del concessionario, ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo n. 50/2016. La durata non può in ogni caso eccedere il periodo massimo di 12 anni”. Inoltre, “in caso di affidamento in appalto la durata del contratto non può eccedere i nove anni”.
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