- Il Joint Negotiations Group (JNG), l'organismo che rappresenta i datori di lavoro dei marittimi (armatori, agenzie marittime, società di manning, ecc.) e l'International Transport Workers' Federation (ITF), il sindacato internazionale dei lavoratori del settore dei trasporti, hanno esortato le parti interessate dall'entrata in vigore il prossimo 1° gennaio della cosiddetta “Dockers Clause” emendata, che precisa le modalità delle procedure di carico e scarico dei carichi delle navi nei porti al fine di tutelare meglio gli equipaggi delle navi e i diritti dei lavoratori portuali ad eseguire la propria attività, ad intraprendere azioni concrete per assicurarsi di essere conformi alle nuove disposizioni in vigore dall'inizio del 2020 recependo le modifiche dei termini e delle condizioni che influenzeranno le operazioni di movimentazione dei carichi.
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- JNG e ITF si riferiscono al contratto collettivo concordato nell'ambito delle ultime trattative in seno all'International Bargaining Forum (IBF), il tavolo nel cui ambito si negoziano i rapporti di lavoro dei marittimi, che si sono svolte nel febbraio 2018 ( del 23 febbraio 2018. L'entrata in vigore dell'accordo era stata fissata per il 1° gennaio 2019 per tutte le navi IBF ad eccezione della Dockers Clause, clausola di garanzia che entrerà in vigore appunto il 1° gennaio 2020. Il differimento dell'applicazione della Dockers Clause era stata decisa in quanto l'attuazione della clausola avrebbe potuto richiedere modifiche sostanziali degli accordi in atto con terminalisti ed altre parti interessate, e in particolare per l'attuazione di alcune disposizioni del relativo articolo del contratto Collective Bargaining Agreement per le portacontainer che operano in Canada, Europa settentrionale ed Europa occidentale (con l'esclusione del Mediterraneo) e nel Mar Baltico.
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- A seguito dell'accordo per il rinnovo del contratto IBF, inclusa la clausola di garanzia emendata, le organizzazioni sindacali avevano manifestato soddisfazione sottolineando che quest'ultima faceva chiarezza sul fatto che le operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei carichi delle navi devono essere effettuate da lavoratori portuali e non devono essere eseguite in autoproduzione dai marittimi imbarcati sulle navi, si tratta cioè di un'attività di pertinenza dei lavoratori portuali e non dei marittimi ad eccezione di situazioni regolamentate come quelle nei porti dove non c'è manodopera portuale.
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