Oggi entrano in vigore otto emendamenti alla Convenzione
internazionale del Lavoro Marittimo del 2006 (MLC) che hanno lo
scopo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi
a bordo delle navi. Un emendamento prevede che, prima o durante le
procedure per la loro assunzione, i marittimi siano informati dei
loro diritti nell'ambito di un piano di protezione da eventuali
perdite monetarie subite dai marittimi che deve essere istituito
dalle agenzie private di reclutamento e collocamento. Un emendamento
prevede che gli Stati membri dell'International Maritime
Organization facilitino il rapido rimpatrio dei marittimi che sono
stati abbandonati sulle loro navi e collaborino per garantire che ai
marittimi reclutati per sostituire i marittimi abbandonati nel loro
territorio nazionale o su una nave battente una loro bandiera siano
riconosciuti i diritti e le prerogative previsti dalla Convenzione
MLC 2006.
Inoltre le modifiche alla Convenzione prevedono che ai marittimi
a bordo delle loro navi sia assicurata un'adeguata connettività
sociale e che gli armatori, per quanto ragionevolmente possibile,
forniscano loro l'accesso a Internet a costi, laddove applicati, di
importo ragionevole. Altrettanto devono fare gli Stati nei loro
porti e ancoraggi.
Circa l'alimentazione, gli emendamenti introdotti prevedono che
ai marittimi sia fornita gratuitamente acqua potabile di buona
qualità e che si accerti la quantità, qualità,
valore nutrizionale e varietà di cibo e bevande resi
disponibili ai marittimi al fine di fornire pasti equilibrati
Relativamente all'assistenza medica, è previsto il tempestivo
sbarco dei marittimi che necessitano di cure mediche immediate e il
loro accesso a strutture mediche a terra in caso, ad esempio,
abbiano subito qualsiasi lesione o malattia grave nonché
lesioni che comportino ossa rotte, gravi emorragie, rotture o
infiammazioni dell'apparato dentale, o abbiano subito gravi ustioni,
siano colpiti da intenso dolore che non può essere gestito a
bordo della nave o sussista il rischio di suicidio. In caso di
decesso a bordo di una nave, gli Stati devono facilitare il
rimpatrio del corpo o delle ceneri del marittimo deceduto a cura
dell'armatore e tutti i decessi di marittimi devono essere segnalati
e registrati annualmente dall'Organizzazione Internazionale del
Lavoro .
Infine ai marittimi devono essere forniti dispositivi di
protezione individuale di dimensioni adeguate, e in particolare che
possano essere adatti al crescente numero di donne che lavorano a
bordo delle navi.