Ferrero Cafaro, presidente del Comitato Nazionale di Coordinamento degli Utenti e degli Operatori Portuali, ha inviato una lettera al ministro dei Trasporti e della Navigazione, Pier Luigi Bersani, in cui formula alcune considerazioni sul resoconto parlamentare della seduta in sede referente delle Commissioni Riunite IX e XI della Camera dei deputati per l'esame del ddl 6239 (fornitura di lavoro portuale temporaneo).
Punto centrale dell'intervento è la dichiarazione resa in commissione a nome del governo dal sottosegretario Mario Occhipinti, il quale ha precisato che "il comma 2 dell'articolo 3 del ddl in esame è interpretato dalle autorità italiane nel senso che l'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non deve esercitare né direttamente né indirettamente le attività di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), della legge n. 84 del 1994, né detenere direttamente o indirettamente partecipazioni nelle predette imprese, ed inoltre che i soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non possono esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette le attività di cui ai citati articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Tale essendo l'interpretazione della legge - ha sottolineato il sottosegretario Occhipinti - il regolamento attuativo non potrà non essere conforme ad essa".
Ferrero Cafaro afferma nella lettera al ministro che la dichiarazione di Occhipinti porrebbe fine all'infrazione sollevata dalla Commissione Europea nella decisione del 21 ottobre 1997 sul problema del conflitto d'interesse riguardante l'impresa autorizzata alla fornitura del lavoro portuale temporaneo. E poiché nessuno dei vari esponenti dei gruppi parlamentari ha sollevato contestazione, sottolinea Ferrero Cafaro, sussistono le condizioni politiche per recepire la dichiarazione nel testo legislativo come emendamento del governo. In questo modo si porrebbe fine ai logoranti contenziosi in sede comunitaria che scaturirebbero dall'applicazione della legge che prescinda dalla dichiarazione resa a nome del governo.
Il presidente del Comitato dell'Utenza Portuale richiama inoltre l'attenzione del ministro sul penultimo periodo della lettera del commissario europeo Mario Monti del 9 novembre 1999. In quel passo viene richiamata l'attenzione del governo italiano sull'incompatibilità della nuova normativa portuale rispetto alle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi, già segnalata nella scorsa estate dal commissario alla Concorrenza Karen Van Miert. Il commissario contestava la restrittiva definizione dei "servizi portuali" contenuta nel ddl (preclusione alle imprese portuali di piccola e media dimensione della facoltà di svolgere operazioni portuali anche se non costituenti l'intero ciclo operativo), rispetto al testo concordato precedentemente con l'ex ministro Burlando.
E' quindi opportuno modificare la norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del ddl 6239, in modo da definire la nuova nozione di servizio portuale comprendendovi non soltanto le prestazioni specialistiche complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, ma anche segmenti del ciclo operativo consistenti in una o più operazioni portuali.
Ferrero Cafaro chiede anche una modifica all'articolo 18, comma 7, della legge 84/94 ove si vieta alle imprese terminalistiche di terzializzare parte del loro ciclo operativo ad altre imprese portuali, imponendo loro di "esercitare direttamente l'attività per la quale hanno ottenuto la concessione".
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