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Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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Approvata oggi dal Parlamento UE la relazione sugli aiuti al settore della costruzione navale
Gli emendamenti allargano l'azione del provvedimento alle navi traghetto, LNG-LPG e alle unità ro-ro
15 novembre 2001
Il Parlamento Europeo ha approvato oggi con 368 voti favorevoli, 111 contrari e 5 astenuti la relazione della Commissione per i problemi economici e monetari sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale.

Il provvedimento prevede di consentire una sovvenzione statale ai cantieri nella misura del 6% del valore contrattuale prima dell'aiuto, che può essere elevato fino ad un massimo del 14% se viene dimostrata la necessità dell'intervento pubblico per far sì che il contratto sia aggiudicato ad un cantiere comunitario.

I deputati hanno presentato otto emendamenti alla proposta. In particolare il periodo di validità del meccanismo di difesa fino al 2002 è stato considerato insufficiente ed in contrasto con le conclusioni del Consiglio dell'Industria del dicembre 2000, dato che la prevista azione dinanzi alla World Trade Organization (WTO ) contro il dumping effettuato dai cantieri sudcoreani può superare di molto i due anni. E' stata pertanto introdotta una proroga del periodo di validità fino alla fine del 2003, o eventualmente al termine del ricorso in sede WTO.

Il meccanismo, che è delimitato ad un determinato segmento del mercato navalmeccanico (costruzione di navi portacontainer, chimichiere e navi cisterna), è stato anche considerato insufficiente per raggiungere l'obiettivo di costringere la Corea del Sud ad aumentare i prezzi (di circa il 15%) e a ridurre la capacità, dato che i tre segmenti di produzione contemplati costituiscono soltanto il 20% della costruzione navale europea. I deputati hanno pertanto stabilito che è necessario inserire le stesse categorie di navi che costituiscono l'oggetto dell'azione dinanzi alla World Trade Organization. E' stato inoltre osservato che le relazioni semestrali elaborate dalla Commissione Europea evidenziano che tutti i segmenti (fatta eccezione per le navi passeggeri e le imbarcazioni di piccolo cabotaggio) sono oggetto della concorrenza sleale sudcoreana, che ha penalizzato la produzione europea di navi per il trasporto di gas (LNG e LPG), traghetti, navi portarinfuse e ro-ro ed una parte degli emendamenti è stata introdotta per far sì che gli aiuti siano estesi a questi tipi di navi.




25 ottobre 2001 FINALE
A5-0373/2001

*

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale
(COM(2001) 401 - C5-0393/2001 - 2001/0153(CNS))



Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Karin Riis-J'rgensen
Relatore per parere (*): Jaime Valdivielso de Cu', commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia


(*) Procedura Hughes rafforzata
304.737




Significato dei simboli utilizzati

*   Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I   Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II   Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***   Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli'105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I   Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II   Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III   Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata ' fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)



Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione ' effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro ' un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.




 

INDICE


PAGINA REGOLAMENTARE

PROPOSTA LEGISLATIVA

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

MOTIVAZIONE

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO,

LA RICERCA E L'ENERGIA (*)

(*) Procedura Hughes rafforzata



PAGINA REGOLAMENTARE


Con lettera del 29 agosto 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma degli articoli 89 e 87, paragrafo 3 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (COM(2001) 401 - 2001/0153 (CNS)).

Nella seduta del 3 settembre 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per i problemi economici e monetari per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (C5-0393/2001).

Nella riunione del 25 ottobre la Presidente del Parlamento ha annunciato che la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, consultata per parere, era stata coinvolta nell'elaborazione della relazione ai sensi della procedura Hughes rafforzata.

Nella riunione dell'11 settembre 2001 la commissione per i problemi economici e monetari aveva nominato relatrice Karin Riis-J'rgensen.

Nelle riunioni del 16 ottobre e 23 ottobre 2001 ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 36 voti favorevoli.

Erano presenti al momento della votazione Christa Randzio-Plath (presidente), Jos' Manuel Garc'a-Margallo y Marfil (vicepresidente), Karin Riis-J'rgensen (relatrice), Generoso Andria, Luis Berenguer Fuster, Pervenche Ber's, Hans Blokland, Armonia Bordes, Renato Brunetta (in sostituzione di Marianne L.P. Thyssen), Hans Udo Bullmann, Benedetto Della Vedova, Garrelt Duin (in sostituzione di Richard A. Balfe a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Lisbeth Gr'nfeldt Bergman, Brice Hortefeux, Christopher Huhne, Piia-Noora Kauppi, Christoph Werner Konrad, Werner Langen (in sostituzione di Othmar Karas), Astrid Lulling, Erika Mann (in sostituzione di Giorgos Katiforis a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Ioannis Marinos, Fernando P'rez Royo, Mikko Pes'l' (in sostituzione di Carles-Alfred Gas'liba i B'hm), Wilhelm Ernst Piecyk (in sostituzione di Robert Goebbels a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Jos' Javier Pom's Ruiz, John Purvis (in sostituzione di Jonathan Evans), Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Olle Schmidt, Peter William Skinner, Charles Tannock, Helena Torres Marques, Bruno Trentin, Jaime Valdivielso de Cu' (in sostituzione di Alejandro Agag Longo), Theresa Villiers e Karl von Wogau.

Il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ' allegato.

La relazione ' stata depositata il 25 ottobre 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sar' indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sar' esaminata.





PROPOSTA LEGISLATIVA


Proposta di regolamento del Consiglio relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (COM(2001) 401 - C5-0393/2001 - 2001/0153(CNS))


La proposta ' modificata come segue:

Testo della Commissione(1)Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 1 bis (nuovo)

  

(1 bis)    La costruzione navale costituisce per l'Unione europea un settore d'importanza strategica per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, in condizioni atte a salvaguardare lo sviluppo dell'attivit' economica nell'insieme della Comunit' e ad evitare un'eccessiva dipendenza esterna in situazioni di crisi o di conflitto internazionale.

Motivazione

La progressiva chiusura dei cantieri navali europei ' anche un tema suscettibile di avere ripercussioni sulla sicurezza europea in caso di conflitto internazionale.

Emendamento 2

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

  

c bis)    "LNG carriers" (gas naturale liquefatto): navi da carico progettate con uno scafo ad un solo ponte dotate di un sistema di cisterne integrali o indipendenti adatte al trasporto di gas naturale liquefatto;

Motivazione

Il meccanismo proposto risulta insufficiente per gli obiettivi perseguiti: costringere la Corea del Sud ad aumentare i prezzi (di circa il 15%) e a ridurre la capacit', dato che i tre segmenti contemplati costituiscono soltanto il 20% della costruzione navale europea.

Per trasmettere alla Corea del Sud un messaggio incisivo, nel senso che l'UE ' disposta a difendere il settore della costruzione navale europea, sarebbe necessario inserire le stesse categorie di navi che costituiscono l'oggetto dell'azione dinanzi all'OMC; inoltre, le quattro relazioni semestrali sulla situazione del settore della costruzione navale in Europa, elaborate dalla Commissione, evidenziano che tutti i segmenti (fatta eccezione per le navi passeggeri e le imbarcazioni di piccolo cabotaggio) hanno costituito l'oggetto della concorrenza sleale sudcoreana che ha penalizzato la produzione europea di navi per il trasporto di gas (LNG e LPG), traghetti, navi portarinfuse e ro-ro, facendo praticamente scomparire le petroliere tipo Suez e supermax (quelle di maggior tonnellaggio).

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova)

.   

 

c ter)    "LPG carriers" (altri gas derivati dal petrolio): navi da carico progettate con uno scafo ad un solo ponte dotate di un sistema di cisterne integrali o indipendenti adatte al trasporto di altri gas liquefatti derivati dal petrolio;

Motivazione

Il meccanismo proposto risulta insufficiente per gli obiettivi perseguiti: costringere la Corea del Sud ad aumentare i prezzi (di circa il 15%) e a ridurre la capacit', dato che i tre segmenti contemplati costituiscono soltanto il 20% della costruzione navale europea.

Per trasmettere alla Corea del Sud un messaggio incisivo, nel senso che l'UE ' disposta a difendere il settore della costruzione navale europea, sarebbe necessario inserire le stesse categorie di navi che costituiscono l'oggetto dell'azione dinanzi all'OMC; inoltre, le quattro relazioni semestrali sulla situazione del settore della costruzione navale in Europa, elaborate dalla Commissione, evidenziano che tutti i segmenti (fatta eccezione per le navi passeggeri e le imbarcazioni di piccolo cabotaggio) hanno costituito l'oggetto della concorrenza sleale sudcoreana che ha penalizzato la produzione europea di navi per il trasporto di gas (LNG e LPG), traghetti, navi portarinfuse e ro-ro, facendo praticamente scomparire le petroliere tipo Suez e supermax (quelle di maggior tonnellaggio).

Emendamento 4

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c quater) (nuovo)

  

c quater)    "ferries": navi con vari ponti progettati per il trasporto a breve distanza di veicoli su ruote e passeggeri;

Motivazione

Il meccanismo proposto risulta insufficiente per gli obiettivi perseguiti: costringere la Corea del Sud ad aumentare i prezzi (di circa il 15%) e a ridurre la capacit', dato che i tre segmenti contemplati costituiscono soltanto il 20% della costruzione navale europea.

Per trasmettere alla Corea del Sud un messaggio incisivo, nel senso che l'UE ' disposta a difendere il settore della costruzione navale europea, sarebbe necessario inserire le stesse categorie di navi che costituiscono l'oggetto dell'azione dinanzi all'OMC; inoltre, le quattro relazioni semestrali sulla situazione del settore della costruzione navale in Europa, elaborate dalla Commissione, evidenziano che tutti i segmenti (fatta eccezione per le navi passeggeri e le imbarcazioni di piccolo cabotaggio) hanno costituito l'oggetto della concorrenza sleale sudcoreana che ha penalizzato la produzione europea di navi per il trasporto di gas (LNG e LPG), traghetti, navi portarinfuse e ro-ro, facendo praticamente scomparire le petroliere tipo Suez e supermax (quelle di maggior tonnellaggio).

Emendamento 5

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c quinquies) (nuova)

  

c quinquies)    "ro-ro": navi progettate con vari ponti per il trasporto di veicoli stradali su ruote e treni;

Motivazione

Il meccanismo proposto risulta insufficiente per gli obiettivi perseguiti: costringere la Corea del Sud ad aumentare i prezzi (di circa il 15%) e a ridurre la capacit', dato che i tre segmenti contemplati costituiscono soltanto il 20% della costruzione navale europea.

Per trasmettere alla Corea del Sud un messaggio incisivo, nel senso che l'UE ' disposta a difendere il settore della costruzione navale europea, sarebbe necessario inserire le stesse categorie di navi che costituiscono l'oggetto dell'azione dinanzi all'OMC; inoltre, le quattro relazioni semestrali sulla situazione del settore della costruzione navale in Europa, elaborate dalla Commissione, evidenziano che tutti i segmenti (fatta eccezione per le navi passeggeri e le imbarcazioni di piccolo cabotaggio) hanno costituito l'oggetto della concorrenza sleale sudcoreana che ha penalizzato la produzione europea di navi per il trasporto di gas (LNG e LPG), traghetti, navi portarinfuse e ro-ro, facendo praticamente scomparire le petroliere tipo Suez e supermax (quelle di maggior tonnellaggio).

Emendamento 6

Articolo 2, paragrafo 1

1.   Fatti salvi i paragrafi che seguono e in deroga all'articolo 3 del regolamento 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, un aiuto diretto per il sostegno di contratti per la costruzione di navi porta portacontainer, chimichere e navi cisterna pu' essere considerato compatibile con il mercato comune nel caso in cui un cantiere navale coreano sia entrato in concorrenza per l'aggiudicazione del contratto offrendo un prezzo inferiore.

 

1.   Fatti salvi i paragrafi che seguono e in deroga all'articolo 3 del regolamento 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, un aiuto diretto per il sostegno di contratti per la costruzione di navi porta portacontainer, chimichere, navi cisterna, navi per il trasporto di gas naturale liquefatto e altri gas derivati dal petrolio, traghetti e navi "ro-ro" pu' essere considerato compatibile con il mercato comune nel caso in cui un cantiere navale coreano sia entrato in concorrenza per l'aggiudicazione del contratto offrendo un prezzo inferiore.

Motivazione

Occorre essere coerenti e integrare in modo corretto gli emendamenti 2, 3, 4 e 5 del relatore.

Emendamento 7

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

a)   all'atto del ricevimento di una notificazione completa la Commissione trasmette senza indugio a tutti gli Stati membri le seguenti informazioni: nome e indirizzo del cantiere che richiede l'aiuto e acquirente previsto; tipo di nave e dimensioni; importo dell'aiuto notificato;

 

a)   all'atto del ricevimento di una notificazione completa la Commissione trasmette senza indugio a tutti gli Stati membri le seguenti informazioni: tipo di nave e dimensioni; importo dell'aiuto notificato;

Motivazione

E´ importante che le informazioni che la Commissione trasmette agli Stati membri (destinate ai loro cantieri navali) non violino il principio di riservatezza dei dati commerciali contemplato nei trattati e nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Va esclusa qualsiasi informazione su questioni delicate.

Emendamento 8

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit' europee e scade il 31 dicembre 2002.

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit' europee e scade il 31 dicembre 2003.

Motivazione

Il periodo di validit' di questo meccanismo di difesa fino al 2002 ' insufficiente ed ' in contrasto con le conclusioni del Consiglio Industria ed Energia del 5.12.2000, dato che l'azione dinanzi all'OMC pu' superare di molto i due anni, per cui sarebbe ragionevole applicarlo perlomeno fintanto che rimane in vigore l'attuale regolamento 1540/98 sugli aiuti alla costruzione navale, vale a dire il 31.12.2003, o eventualmente per la durata dell'azione dinanzi all'OMC.





PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA


Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (COM(2001) 401 - C5-0393/2001 - 2001/0153(CNS))


(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

-   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 401(2)),

-   consultato dal Consiglio a norma degli articoli 87, paragrafo 3 e 89 del trattato CE (C5-0393/2001),

-   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

-   visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0373/2001),

1.   approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, a norma dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

5.   incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.




MOTIVAZIONE

In occasione del Consiglio Industria del 5 dicembre 2000 ' stato convenuto che le offerte di aiuti al funzionamento del 9% a favore dell'industria navale dovessero arrestarsi per tutti i paesi dell'UE alla fine del 2000.

Secondo la 7a direttiva sulla cantieristica, a tali offerte si sarebbe dovuto gi' porre termine alla fine del 1998. A quell'epoca, la politica comunitaria relativa agli aiuti alla cantieristica era rimasta immutata fin dal 1987. Ma poich' la situazione della cantieristica sul mercato mondiale era difficile, per la notevole espansione della Corea, e poich' si poteva ancora sperare, ma non credere, che gli USA avrebbero ratificato l'accordo OECD del 1994 sul divieto delle sovvenzioni, l'UE decise di continuare la concessione di aiuti per altri due anni, fino a tutto il 2000.

Gi' al momento della proroga convenuta nel 1998 era chiaro che gli aiuti avrebbero dovuto terminare con il 2000. Ci' era dovuto soprattutto al fatto che gli aiuti di Stato non si erano rivelati molto efficaci per aumentare la capacit' di sopravvivenza della cantieristica. La decisione andava inoltre nel senso di diminuire quanto pi' possibile gli aiuti statali. Tale punto di vista ' condiviso dal Parlamento europeo, che nella sua relazione sulla 30a relazione della Commissione sulla politica di concorrenza (2000) (A5-0299/2001) afferma di "essere d'accordo con la Commissione che il volume degli aiuti statali rispetto al PIL - per quanto decrescente - sia tuttora troppo ingente e debba quindi essere ulteriormente ridotto".

Nell'autunno del 1999 e nella primavera del 2000 la Commissione ha tentato di giungere ad una soluzione negoziata con la Repubblica di Corea, che si supponeva violasse accordi commerciali in vigore tramite sussidi statali. Dato che queste trattative per instaurare condizioni di concorrenza leali si erano arenate a met' del 2000, nella riunione del Consiglio del dicembre 2000 ci si trov' d'accordo di accusare la Corea di fronte all'OMC per aver violato i suoi obblighi, accordando aiuti per l'esportazione di navi. Tale intento ' condiviso dal Parlamento europeo, che nella sua risoluzione sulla 2a relazione della Commissione al Consiglio relativa alla situazione dell'industria cantieristica mondiale (A5-0371/2000) "sollecita la Commissione ad avviare un procedura OMC contro la Repubblica di Corea".

Nella proposta della Commissione di regolamento del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (COM(2001) 401) si subordina l'avvio di una procedura dinanzi all'OMC contro la Repubblica di Corea all'adozione di un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale. Secondo la proposta, pu' essere autorizzato un sostegno al funzionamento del 6% e, in taluni casi, dell 14%. La condizione ' formulata in modo tale che soltanto quando un meccanismo difensivo temporaneo per l'industria navale sar' stato adottato dal Consiglio, verrebbe avviata una procedura dinanzi all'OMC.






23 ottobre 2001

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO ESTERO, LA RICERCA E L'ENERGIA


destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale

(COM(2001)401 - C5-0393/2001 - 2001/0153(CNS))

Relatore per parere: Jaime Valdivielso de Cu'



PROCEDURA

Nella riunione del 27 agosto 2001 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatore per parere Jaime Valdivielso de Cu'.

Nelle riunioni del 18 settembre, 9 e 22 ottobre 2001 ha esaminato il progetto di parere.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso con 39 voti favorevoli, 9 contrari e 7 astensioni.

Erano presenti al momento della votazione Carlos Westendorp y Cabeza (presidente), Nuala Ahern (vicepresidente), Peter Michael Mombaur (vicepresidente), Jaime Valdivielso de Cu' (relatore per parere), Konstantinos Alyssandrakis, Guido Bodrato, Massimo Carraro, G'rard Caudron, Giles Bryan Chichester, Nicholas Clegg, Harlem D'sir, Concepci' Ferrer, Colette Flesch, Christos Folias, Glyn Ford, Norbert Glante, Michel Hansenne, Hans Karlsson, Rolf Linkohr, Caroline Lucas, Eryl Margaret McNally, Nelly Maes, Erika Mann, Elizabeth Montfort, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Yves Pi'trasanta, Elly Plooij-van Gorsel, John Purvis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Imelda Mary Read, Christian Foldberg Rovsing, Paul R'big, Ilka Schr'der, Konrad K. Schwaiger, Esko Olavi Sepp'nen, Astrid Thors, W.G. van Velzen, Alejo Vidal-Quadras Roca, Myrsini Zorba, Olga Zrihen Zaari, Mar'a del Pilar Ayuso Gonz'lez (in sostituzione di Renato Brunetta), Felipe Camis'n Asensio (in sostituzione di Roger Helmer), Dorette Corbey (in sostituzione di Fran'ois Zimeray), Benedetto Della Vedova (in sostituzione di Jean-Marie Le Pen), Lisbeth Gr'nfeldt Bergman (in sostituzione di Marjo Matikainen-Kallstr'm), Wolfgang Kreissl-D'rfler (in sostituzione di Elena Valenciano Mart'nez-Orozco), Helmut Kuhne (in sostituzione di de Mechtild Rothe), Peter Liese (in sostituzione di Werner Langen), Hans-Peter Mayer (in sostituzione di Dominique Vlasto), Giuseppe Nistic' (in sostituzione di Umberto Scapagnini), Samuli Pohjamo (in sostituzione di Willy C.E.H. De Clercq) et Antonios Trakatellis (in sostituzione di Anders Wijkman), Gianfranco Dell'Alba (in sostituzione di Gian Paolo Gobbo, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Hans Kronberger (in sostituzione di Daniela Raschhofer, in conformit' dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Jos' Ribeiro e Castro (in sostituzione di Pat the Cope Gallagher, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento) e Maurizio Turco (in sostituzione di Mario Borghezio, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento).

BREVE GIUSTIFICAZIONE

In tutta l'Europa il settore della costruzione navale si trova in una grave crisi che mette in pericolo la sua stessa sopravvivenza a seguito della concorrenza sleale che la Corea del Sud continua ad esercitare.

Nelle relazioni sulla situazione relativa alla costruzione navale nel mondo che la Commissione presenta semestralmente al Consiglio, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento sugli aiuti alla costruzione navale (regolamento 154/98), risulta evidente che questo paese continua a:

praticare sistematicamente prezzi inferiori ai costi, con margini che oscillano dal 20% al 40%;

concedere aiuti diretti e indiretti ai cantieri navali in maniera poco trasparente;

mantenere pienamente operativi cantieri in situazione fallimentare, contravvenendo agli impegni da esso assunti per ottenere aiuti dall'FMI;

accrescere la sua capacit' produttiva, pari al 170% nel periodo 1988-1997, mentre nello stesso periodo la produzione europea era scesa del 30%.

Nel giugno 2000 la Commissione ha concluso un accordo (Verbali concordati) con il governo sudcoreano sulla disciplina in materia di prezzi e di aiuti che prevedeva un meccanismo rapido di consultazioni, accordo che non ' stato per' rispettato.

Data la situazione, l'industria della costruzione navale europea ha presentato una denuncia alla Commissione nei confronti della Corea del Sud, sulla base del regolamento relativo agli ostacoli commerciali, primo passo verso un'azione della Comunit' dinanzi all'OMC.

Il 5 dicembre 2000 il Consiglio dei ministri Industria ed Energia ha deciso, in assenza di un accordo soddisfacente con la Corea del Sud entro il 1' maggio 2001, di sottoporre il caso all'OMC e di invitare la Commissione a presentare un meccanismo difensivo selettivo (soltanto per i segmenti cantieristici minacciati dal dumping sudcoreano) e temporaneo (fino alla conclusione dell'azione dinanzi all'OMC).

Nella sua riunione del 14 e 15 maggio 2001 e alla luce della quarta relazione della Commissione sulla situazione del settore della costruzione navale (le cui conclusioni non differiscono dalle tre relazioni precedenti), il Consiglio Industria ed Energia ha vidimato il piano d'azione proposto dalla Commissione consistente nella ripresa dei negoziati con la Corea del Sud e, in assenza di un accordo soddisfacente entro il 30 giugno 2001, nel ricorso all'OMC e nell'avvio simultaneo del meccanismo di sostegno selettivo e temporaneo.

Il 25 luglio 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento (COM(2001) 401 def.) contenente una proposta di meccanismo di sostegno avente come base giuridica gli articoli 87.3 c) e 89 del trattato CE (adozione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo).

Il campo di applicazione del meccanismo proposto ' limitato a navi portacontainer e a navi cisterna per il trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici (escluse le unit' in acciaio inossidabile).

Per quanto riguarda l'entit' viene fissato, in talune circostanze, un massimale d'intensit' di aiuto pari al 14% del valore contrattuale prima dell'aiuto stesso. Quanto alla sua durata, esso non sar' applicabile prima dell'avvio della procedura per la composizione delle controversie dinanzi all'OMC e si applicher' soltanto fino alla sua conclusione, fissando in ogni caso la scadenza limite al 31 dicembre 2002.

Alla luce della risposta, o meglio della mancata risposta da parte sudcoreana a tutte le iniziative della Commissione per promuovere la stabilit' e la concorrenza leale sul mercato mondiale della costruzione navale, risulta evidente che la Corea del Sud riconsiderer' il suo atteggiamento soltanto se si attueranno misure di dissuasione come quelle proposte dalla Commissione. In tal modo si ridurr' il rischio crescente di un'estensione delle pratiche sleali sudcoreane ad altri settori quali l'industria automobilistica, elettronica o siderurgica. Non agire in tal modo costituirebbe un precedente molto negativo e un sintomo di mancanza di solidariet' e di debolezza dell'Unione, specialmente grave alla vigilia di una nuova serie di negoziati OMC.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione(3)Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

  

c bis)    "LNG carriers" (gas naturale liquefatto): navi da carico progettate con uno scafo ad un solo ponte dotate di un sistema di cisterne integrali o indipendenti adatte al trasporto di gas naturale liquefatto;

Motivazione

Il meccanismo proposto risulta insufficiente per gli obiettivi perseguiti: costringere la Corea del Sud ad aumentare i prezzi (di circa il 15%) e a ridurre la capacit', dato che i tre segmenti contemplati costituiscono soltanto il 20% della costruzione navale europea.

Per trasmettere alla Corea del Sud un messaggio incisivo, nel senso che l'UE ' disposta a difendere il settore della costruzione navale europea, sarebbe necessario inserire le stesse categorie di navi che costituiscono l'oggetto dell'azione dinanzi all'OMC; inoltre, le quattro relazioni semestrali sulla situazione del settore della costruzione navale in Europa, elaborate dalla Commissione, evidenziano che tutti i segmenti (fatta eccezione per le navi passeggeri e le imbarcazioni di piccolo cabotaggio) hanno costituito l'oggetto della concorrenza sleale sudcoreana che ha penalizzato la produzione europea di navi per il trasporto di gas (LNG e LPG), traghetti, navi portarinfuse e ro-ro, facendo praticamente scomparire le petroliere tipo Suez e supermax (quelle di maggior tonnellaggio).

Emendamento 2

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova)

.   

 

c ter)    "LPG carriers" (altri gas derivati dal petrolio): navi da carico progettate con uno scafo ad un solo ponte dotate di un sistema di cisterne integrali o indipendenti adatte al trasporto di altri gas liquefatti derivati dal petrolio;

Motivazione

Il meccanismo proposto risulta insufficiente per gli obiettivi perseguiti: costringere la Corea del Sud ad aumentare i prezzi (di circa il 15%) e a ridurre la capacit', dato che i tre segmenti contemplati costituiscono soltanto il 20% della costruzione navale europea.

Per trasmettere alla Corea del Sud un messaggio incisivo, nel senso che l'UE ' disposta a difendere il settore della costruzione navale europea, sarebbe necessario inserire le stesse categorie di navi che costituiscono l'oggetto dell'azione dinanzi all'OMC; inoltre, le quattro relazioni semestrali sulla situazione del settore della costruzione navale in Europa, elaborate dalla Commissione, evidenziano che tutti i segmenti (fatta eccezione per le navi passeggeri e le imbarcazioni di piccolo cabotaggio) hanno costituito l'oggetto della concorrenza sleale sudcoreana che ha penalizzato la produzione europea di navi per il trasporto di gas (LNG e LPG), traghetti, navi portarinfuse e ro-ro, facendo praticamente scomparire le petroliere tipo Suez e supermax (quelle di maggior tonnellaggio).

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c quater) (nuovo)

  

c quater)    "ferries": navi con vari ponti progettati per il trasporto a breve distanza di veicoli su ruote e passeggeri;

Motivazione

Il meccanismo proposto risulta insufficiente per gli obiettivi perseguiti: costringere la Corea del Sud ad aumentare i prezzi (di circa il 15%) e a ridurre la capacit', dato che i tre segmenti contemplati costituiscono soltanto il 20% della costruzione navale europea.

Per trasmettere alla Corea del Sud un messaggio incisivo, nel senso che l'UE ' disposta a difendere il settore della costruzione navale europea, sarebbe necessario inserire le stesse categorie di navi che costituiscono l'oggetto dell'azione dinanzi all'OMC; inoltre, le quattro relazioni semestrali sulla situazione del settore della costruzione navale in Europa, elaborate dalla Commissione, evidenziano che tutti i segmenti (fatta eccezione per le navi passeggeri e le imbarcazioni di piccolo cabotaggio) hanno costituito l'oggetto della concorrenza sleale sudcoreana che ha penalizzato la produzione europea di navi per il trasporto di gas (LNG e LPG), traghetti, navi portarinfuse e ro-ro, facendo praticamente scomparire le petroliere tipo Suez e supermax (quelle di maggior tonnellaggio

Emendamento 4

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c quinquies) (nuova)

  

c quinquies)    "ro-ro": navi progettate con vari ponti per il trasporto di veicoli stradali su ruote e treni;

Motivazione

Il meccanismo proposto risulta insufficiente per gli obiettivi perseguiti: costringere la Corea del Sud ad aumentare i prezzi (di circa il 15%) e a ridurre la capacit', dato che i tre segmenti contemplati costituiscono soltanto il 20% della costruzione navale europea.

Per trasmettere alla Corea del Sud un messaggio incisivo, nel senso che l'UE ' disposta a difendere il settore della costruzione navale europea, sarebbe necessario inserire le stesse categorie di navi che costituiscono l'oggetto dell'azione dinanzi all'OMC; inoltre, le quattro relazioni semestrali sulla situazione del settore della costruzione navale in Europa, elaborate dalla Commissione, evidenziano che tutti i segmenti (fatta eccezione per le navi passeggeri e le imbarcazioni di piccolo cabotaggio) hanno costituito l'oggetto della concorrenza sleale sudcoreana che ha penalizzato la produzione europea di navi per il trasporto di gas (LNG e LPG), traghetti, navi portarinfuse e ro-ro, facendo praticamente scomparire le petroliere tipo Suez e supermax (quelle di maggior tonnellaggio).

Emendamento 5
Articolo 2, paragrafo 1

1.   Fatti salvi i paragrafi che seguono e in deroga all'articolo 3 del regolamento 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, un aiuto diretto per il sostegno di contratti per la costruzione di navi porta portacontainer, chimichere e navi cisterna pu' essere considerato compatibile con il mercato comune nel caso in cui un cantiere navale coreano sia entrato in concorrenza per l'aggiudicazione del contratto offrendo un prezzo inferiore.

1.   Fatti salvi i paragrafi che seguono e in deroga all'articolo 3 del regolamento 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, un aiuto diretto per il sostegno di contratti per la costruzione di navi porta portacontainer, chimichere, navi cisterna, navi per il trasporto di gas naturale liquefatto e altri gas derivati dal petrolio, traghetti e navi "ro-ro" pu' essere considerato compatibile con il mercato comune nel caso in cui un cantiere navale coreano sia entrato in concorrenza per l'aggiudicazione del contratto offrendo un prezzo inferiore.

Motivazione

Occorre essere coerenti e integrare in modo corretto gli emendamenti 2, 3, 4 e 5 del relatore.

Emendamento 6

Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

a)   all'atto del ricevimento di una notificazione completa la Commissione trasmette senza indugio a tutti gli Stati membri le seguenti informazioni: nome e indirizzo del cantiere che richiede l'aiuto e acquirente previsto; tipo di nave e dimensioni; importo dell'aiuto notificato;

 

a)   all'atto del ricevimento di una notificazione completa la Commissione trasmette senza indugio a tutti gli Stati membri le seguenti informazioni: tipo di nave e dimensioni; importo dell'aiuto notificato;

Motivazione

E´ importante che le informazioni che la Commissione trasmette agli Stati membri (destinate ai loro cantieri navali) non violino il principio di riservatezza dei dati commerciali contemplato nei trattati e nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Va esclusa qualsiasi informazione su questioni delicate.

Emendamento 7

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit' europee e scade il 31 dicembre 2002.

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit' europee e scade il 31 dicembre 2003.

Motivazione

Il periodo di validit' di questo meccanismo di difesa fino al 2002 ' insufficiente ed ' in contrasto con le conclusioni del Consiglio Industria ed Energia del 5.12.2000, dato che l'azione dinanzi all'OMC pu' superare di molto i due anni, per cui sarebbe ragionevole applicarlo perlomeno fintanto che rimane in vigore l'attuale regolamento 1540/98 sugli aiuti alla costruzione navale, vale a dire il 31.12.2003, o eventualmente per la durata dell'azione dinanzi all'OMC.


(1)GU C non ancora pubblicata.
(2)GU C non ancora pubblicata.
(3)GU C non ancora pubblicata.



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