Il Parlamento europeo ha approvato ieri una proposta di direttiva sul contenuto di zolfo nei combustibili marini. Il progetto di legge prevede un tenore massimo di zolfo dell'1,5% per i combustibili utilizzati da tutte le navi presenti nel Mare del Nord, nel Canale della Manica e nel Mar Baltico 12 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva, nonché per tutte le navi passeggeri in servizio da o per porti comunitari a partire dal 1' luglio 2007.
Il Parlamento ha adottato limiti più severi da applicare alla fine del 2008 nelle acque comunitarie (tenore dello 0,5% per il Mare del Nord, il Canale della Manica e il Mar Baltico, nonché per tutte le navi passeggeri in servizio da o per porti comunitari).
Gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie a garantire che dal 31 dicembre 2008 siano disponibili in quantità sufficiente in tutti i porti comunitari combustibili marini che rispettano il limite dello 0,5% in massa di zolfo. Gli Stati membri dovranno inoltre garantire che dal 31 dicembre 2010 non siano impiegati nelle loro acque territoriali e zone economiche esclusive combustibili marini il cui tenore di zolfo superi l'1,5% in massa. Infine dal 31 dicembre 2012 tutti i combustibili marini utilizzati nelle acque territoriali degli Stati membri e nelle zone economiche esclusive dovranno rispettare il limite dello 0,5%.
Parlamento europeo Testo approvato dal Parlamento Edizione provvisoria : 04/06/2003
Tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo
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I combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e particolato, che nuocciono alla salute umana e contribuiscono all'acidificazione. |
I combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo contribuiscono all'inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e particolato, che nuocciono alla salute umana, danneggiano l'ambiente, la proprietà pubblica e privata e il patrimonio culturale e contribuiscono all'acidificazione. |
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Emendamento 2 CONSIDERANDO 4 bis (nuovo)
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(4 bis) I combustibili per uso marittimo contribuiscono inoltre al riscaldamento globale, alla formazione di ozono e all'eutrofizzazione. | |
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Emendamento 3
CONSIDERANDO 4 ter (nuovo)
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(4 ter) I combustibili per uso marittimo dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici1 |
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1 GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22. |
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Emendamento 4
CONSIDERANDO 4 quater (nuovo)
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(4 quater) Gli uomini e la natura nelle vicinanze delle coste e dei porti sono particolarmente colpiti dalle nocività causate dalle navi che utilizzano combustibili ad elevato tenore di zolfo. Pertanto si rendono necessari appositi provvedimenti. |
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Emendamento 5
CONSIDERANDO 4 quinquies (nuovo)
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(4 quinquies) Navi azionate con combustibili a basso tenore di zolfo presentano vantaggi in termini di funzionamento e di costi di manutenzione. |
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Emendamento 6
CONSIDERANDO 4 sexies (nuovo)
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(4 sexies) Le nuove tecnologie, specie nel settore degli scarichi gassosi (per esempio catalizzatori SCR) richiedono combustibili a basso tenore di zolfo. |
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Emendamento 7
CONSIDERANDO 4 septies (nuovo)
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(4 septies) L'articolo 299 del trattato impone di tener conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche della Comunità. Tali regioni sono i dipartimenti francesi di oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie. |
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Emendamento 8
CONSIDERANDO 7
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Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO ha adottato linee guida per il campionamento dell'olio combustibile al fine di determinarne la conformità alle disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL. |
Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO ha adottato linee guida per il campionamento dell'olio combustibile al fine di determinarne la conformità alle disposizioni dell'allegato VI della convenzione MARPOL. L'introduzione di modalità di campionamento e di sanzioni dissuasive uniformi in tutta l'Unione europea è necessaria per assicurare un'attuazione credibile della direttiva. |
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Emendamento 40
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)
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(8 bis) Stante il carattere mondiale dei trasporti marittimi, occorrerebbe comunque perseguire risolutamente soluzioni internazionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero portare avanti con maggiore energia il recepimento delle disposizioni della presente direttiva nel quadro dell'IMO. Nel corso di ulteriori negoziati essi dovrebbero in particolar modo tentare di imporre a livello dell'IMO una riduzione a livello mondiale del tenore massimo di zolfo autorizzato nei combustibili per uso marittimo. La Commissione dovrebbe anche esaminare se sia opportuno designare nuove zone marittime comunitarie, quali il Mediterraneo, l'Atlantico nord-orientale e il Mar Nero, come zone di controllo delle emissioni di SOx nel quadro dell'Allegato VI della Convenzione MARPOL. |
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Emendamento 38
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA c)
Articolo 2, punto 3h) (direttiva 1999/32/CE)
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3h) nave ormeggiata: nave ferma in un porto per le operazioni di carico e scarico e lo stazionamento (hotelling). |
3h) nave ormeggiata: nave attraccata in sicurezza, lungo la banchina o il molo ad essa destinati ovvero alla fonda, per le operazioni di carico e scarico e lo stazionamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni nei porti comunitari. |
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Emendamento 39
ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA c)
Articolo 2, punto 3h bis) (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)
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3h bis) via navigabile interna: via navigabile o fiume non soggetti a maree, il cui movimento o ambiente non sono influenzati in alcun modo da mari o oceani. |
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Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b)
Articolo 4, paragrafo 2 (direttiva 1999/32/CE)
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è soppresso.
I paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi. |
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Emendamento 41
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, titolo e paragrafo 1 (direttiva 1999/32/CE)
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Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nelle zone di controllo delle emissioni di SOx e dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso porti della Comunità europea |
Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nella Comunità europea (prima fase) |
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Gli Stati membri rivieraschi delle zone di controllo delle emissioni di SOx prendono tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento ricomprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità, dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL o a decorrere dal ['*], se precedente. |
Gli Stati membri rivieraschi delle zone di controllo delle emissioni di SOx prendono tutte le misure necessarie affinché, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento ricomprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità, a decorrere dal ['*]. |
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1 bis. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2007, nelle rispettive acque territoriali e zone economiche esclusive situate al di fuori delle zone di controllo delle emissioni di SOx non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità. |
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* 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
* 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
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Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, paragrafo 2 (direttiva 1999/32/CE)
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Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché a decorrere dal 1' luglio 2007 le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non impieghino combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5% in massa. La disposizione si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera |
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché a decorrere dal [']* le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non impieghino combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi l'1,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera. |
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* 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
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Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, paragrafo 3 (direttiva 1999/32/CE)
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Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL o a decorrere dal [']*, se precedente, in tutti i porti comunitari sia garantita la disponibilità di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all'1,5% in massa in quantità sufficienti a soddisfare la domanda. |
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal [']*, in tutti i porti comunitari sia garantita la disponibilità di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore all'1,5% in massa in quantità sufficienti a soddisfare la domanda. |
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________________
* 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
_______________
* 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva |
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Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, paragrafo 4 (direttiva 1999/32/CE)
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Dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL, |
gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di sostituzione del combustibile.
A decorrere dal [']*, gli Stati membri impongono come condizione per l'ingresso delle navi nei porti comunitari la corretta tenuta dei giornali di bordo, comprese le indicazioni relative alle operazioni di sostituzione del combustibile. |
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* 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
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Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, paragrafo 5 (direttiva 1999/32/CE)
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Gli Stati membri provvedono affinché dodici mesi dopo l'entrata in vigore dell'allegato VI della convenzione MARPOL, o a decorrere dal [']*, se precedente, il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti nel loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, accompagnato da un campione sigillato. |
Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal [']*, il tenore di zolfo di tutti i combustibili per uso marittimo venduti nel loro territorio sia indicato dal fornitore sul bollettino di consegna del combustibile, firmato dal rappresentante della nave ricevente, accompagnato da un campione sigillato. |
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* 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
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* 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
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Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, paragrafo 6 (direttiva 1999/32/CE)
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Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal [']* non siano venduti sul loro territorio combustibili diesel per uso marittimo il cui tenore di zolfo sia superiore all'1,5% in massa. |
Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal [']* non siano venduti sul loro territorio combustibili diesel per uso marittimo il cui tenore di zolfo sia superiore all'1,5% in massa. |
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* 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
_________________
* 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
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Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 4 bis, paragrafo 6 bis (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)
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6 bis. In deroga al paragrafo 6, potrà essere autorizzata la commercializzazione di combustibile diesel per uso marittimo con un contenuto di zolfo superiore all'1,5% in massa nelle regioni ultraperiferiche della Comunità, secondo la definizione di cui all'articolo 299 del trattato, sempre che gli Stati membri garantiscano che in tali regioni si rispettino le norme di qualità dell'aria. |
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Emendamento 42
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 4 bis bis (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)
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5 bis) È aggiunto il seguente articolo 4 bis bis: |
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'Articolo 4 bis (bis) |
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Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nella Comunità europea (seconda fase) |
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Gli Stati membri rivieraschi delle zone di controllo delle emissioni di SOx prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2008, nelle rispettive acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento ricomprese nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi lo 0,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità. |
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Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2008, le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non impieghino combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi lo 0,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera. |
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Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2012, nelle rispettive acque territoriali e zone economiche esclusive situate al di fuori delle zone di controllo delle emissioni di SOx non siano usati combustibili per uso marittimo il cui tenore di zolfo superi lo 0,5% in massa. La disposizione di cui sopra si applica alle navi battenti qualsiasi bandiera, comprese le navi provenienti dall'esterno della Comunità. |
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Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché, a decorrere dal 31 dicembre 2008, in tutti i porti comunitari sia garantita la disponibilità di combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo non superiore allo 0,5% in massa, in quantità sufficienti a soddisfare la domanda. |
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Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 4 ter, paragrafo 1, trattino 1 (direttiva 1999/32/CE)
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- con tenore di zolfo superiore allo 0,20% in massa dal [']*; |
- con tenore di zolfo superiore allo 0,20% in massa dal [']*; |
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* 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
_________________
* 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
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Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 4 ter, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)
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1 bis. Le navi marittime il cui viaggio è iniziato al di fuori della Comunità possono essere esentate da tale disposizione quando si trovano nelle acque territoriali, a condizione che si possa dimostrare che non era disponibile combustibile adeguato nel loro precedente porto di approdo. La disposizione resta comunque applicabile al momento dell'attracco di tali navi in un porto comunitario. |
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Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 4 ter, paragrafo 2 bis (nuovo)(direttiva 1999/32/CE)
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2 bis. Per i combustibili utilizzati nelle caldaie delle navi cisterna per la produzione del vapore necessario al funzionamento delle pompe di scarico, i paragrafi 1 e 2 si applicano a partire dal 2010. |
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Emendamento 43
ARTICOLO 1, PUNTO 6 bis (nuovo)
Articolo 4 ter bis (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)
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6 bis) È aggiunto il seguente articolo 4 ter bis: |
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'Articolo 4 ter bis
Esperimenti pilota in vista di nuove tecniche di riduzione |
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Tenendo conto di eventuali linee guida IMO sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e su altre tecnologie per limitare le emissioni di SOx, la Commissione autorizza la realizzazione di esperimenti pilota in merito alle tecniche di riduzione delle emissioni in fase di sviluppo, allo scopo di raccogliere dati sui loro risultati. Nel corso di tali esperimenti non è obbligatorio l'uso di combustibili a basso tenore di zolfo come prescritto dagli articoli 4 bis e 4 ter. La Commissione ha il diritto di revocare i permessi in qualsiasi momento conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 bis. |
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In generale i permessi non superano i 18 mesi, a condizione che possano essere raccolti dati sufficienti e rappresentativi in merito all'efficacia delle tecnologie di riduzione delle emissioni e al loro impatto sull'ambiente marino. |
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Un organo composto di esperti esterni, indipendenti dalle industrie interessate, verifica l'efficacia e la sostenibilità del metodo di riduzione e l'impatto sull'ambiente marino. |
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Dopo il periodo di sperimentazione iniziale, l'impiego di tali tecniche di riduzione è soggetto a un monitoraggio costante a lungo termine e a una valutazione periodica dell'efficacia e dell'impatto sulla qualità locale dell'aria e sull'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle acque poco profonde. |
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Sulla base degli esperimenti di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 bis, quali metodi alternativi di riduzione siano eventualmente ammissibili in alternativa o a complemento dell'impiego di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo (0,5% o 0,2%) come prescritto dagli articoli 4 bis bis e 4 ter, formulando proposte ai sensi dell'articolo 7 bis. Sulla base delle decisioni e degli orientamenti adottati nel quadro dell'allegato VI alla convenzione MARPOL, la Commissione può autorizzare altri metodi di riduzione in alternativa o a complemento dei combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo dell'1,5%. |
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Nell'effettuare i propri compiti ai sensi del presente articolo, la Commissione provvede a che: |
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a) possa essere chiaramente provato un vantaggio ambientale rispetto all'uso dei suddetti combustibili a basso tenore di zolfo: le navi che utilizzano tecniche di riduzione dovranno presentare livelli di emissioni significativamente inferiori, ossia inferiori di almeno il 25% a quelli che otterrebbero attenendosi ai requisiti imposti quanto al tenore di zolfo dei combustibili; |
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b) tutte le navi che utilizzano tecniche di riduzione alternative siano dotate di apparecchiature per il monitoraggio continuo dei gas emessi dai fumaioli per raggiungere il livello di riduzione delle emissioni richiesto; |
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c) esistano adeguati sistemi di gestione dei rifiuti per i rifiuti generati dalle tecniche di riduzione; |
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d) tali tecniche non abbiano effetti negativi sull'ambiente marino, tenuto conto delle caratteristiche delle acque poco profonde.' |
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Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA - a) (nuova)
Articolo 6, titolo (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)
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Il titolo è così sostituito: |
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Monitoraggio e sanzioni |
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Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA a)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 1, trattino 1 (direttiva 1999/32/CE)
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- da tutte le navi nelle zone di controllo delle emissioni di SOx, nei porti comunitari e nelle vie navigabili interne o |
- da tutte le navi nelle zone marittime comunitarie, nei porti comunitari e sulle vie navigabili interne o |
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Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA a)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 1, testo dopo il trattino 2 (direttiva 1999/32/CE)
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sia conforme alle disposizioni degli articoli 4 bis e 4 ter. I combustibili per uso marittimo utilizzati in altre zone marittime comunitarie devono essere sottoposti a campionamento e verifica del tenore di zolfo. Si ricorre ad uno dei seguenti metodi di campionamento, analisi e ispezione: |
sia conforme alle disposizioni degli articoli 4 bis, 4 bis bis e 4 ter. Si ricorre ad uno dei seguenti metodi di campionamento, analisi e ispezione: |
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Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA a)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 1, trattino 3 (direttiva 1999/32/CE)
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- campionamento e analisi del tenore di zolfo dell'olio combustibile fornito per essere utilizzato a bordo delle navi, secondo le linee guida IMO; |
- campionamento e analisi del tenore di zolfo dell'olio combustibile durante la fornitura destinata all'uso a bordo delle navi, secondo le linee guida IMO; |
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Emendamento 28
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA a)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 2 (direttiva 1999/32/CE)
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Il campionamento inizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente e in quantità sufficienti, e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime, nei porti e nelle vie navigabili interne della Comunità. |
Il campionamento inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente e in quantità sufficienti, e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime, nei porti e nelle vie navigabili interne della Comunità. Viene ispezionato almeno il 50% dei campioni prelevati. |
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Emendamento 29
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA a)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 2 bis (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)
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Gli Stati membri prevedono sanzioni efficaci contro le violazioni delle norme relative al monitoraggio e al campionamento ed adottano ogni provvedimento necessario a garantire che esse abbiano un effetto dissuasivo. |
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Emendamento 30
ARTICOLO 1, PUNTO 7, LETTERA a)
Articolo 6, paragrafo 1 bis, comma 2 ter (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)
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Nel quadro dei suoi compiti di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) pubblica anche rapporti sull'inquinamento atmosferico. In particolare l'EMSA assiste gli Stati membri e la Commissione nel verificare l'effettiva applicazione della presente direttiva. |
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Emendamento 31
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Articolo 7, paragrafo 1 (Direttiva 1999/32/CE)
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Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione precisa il numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile (olio combustibile pesante, gasolio, olio combustibile pesante per uso marittimo, combustibile diesel per uso marittimo, gasolio per uso marittimo) e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. |
Sulla base dei risultati del campionamento, dell'analisi e delle ispezioni effettuati a norma dell'articolo 6, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una breve relazione sul tenore di zolfo dei combustibili liquidi disciplinati dalla presente direttiva e utilizzati nel loro territorio nell'anno civile precedente. La relazione precisa il numero totale di campioni sottoposti a verifica per ciascun tipo di combustibile (olio combustibile pesante, gasolio, olio combustibile pesante per uso marittimo, combustibile diesel per uso marittimo, gasolio per uso marittimo) e indica la corrispondente quantità di combustibile utilizzato e il tenore medio di zolfo calcolato. Gli Stati membri comunicano altresì il numero di ispezioni effettuate a bordo delle navi e registrano il tenore medio di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati nel loro territorio che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. |
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Emendamento 32
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Articolo 7, paragrafo 2 (direttiva 1999/32/CE)
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Sulla base, fra l'altro, delle relazioni annuali presentate a norma del paragrafo 1 e delle tendenze relative alla qualità dell'aria e all'acidificazione, entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta un rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio. Insieme al rapporto la Commissione può presentare proposte di revisione della presente direttiva, in particolare dei valori limite stabiliti per ciascuna categoria di combustibile e delle zone marittime comunitarie in cui è obbligatorio l'uso di combustibili a basso tenore di zolfo. |
Sulla base, fra l'altro, delle relazioni annuali e delle tendenze relative soprattutto alla qualità dell'aria, al particolato, all'acidificazione e al danneggiamento degli edifici e del patrimonio culturale, entro il 31 dicembre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto corredato da proposte di revisione della presente direttiva. La revisione comprende proposte sia di modifica dei valori limite stabiliti per ciascuna categoria di combustibile sia di riduzione di ulteriori emissioni di inquinanti atmosferici ad opera delle navi marittime ivi comprese le specificazioni integrali per i combustibili per uso marittimo in linea con la direttiva 98/70/CE. Al riguardo vanno in particolar modo considerati i minori costi riconducibili al ridotto tenore di zolfo nei combustibili per usi marittimi, le necessità di nuove tecnologie per i motori nonché la riduzione dei costi inerenti ai danni ambientali. La Commissione presenta altresì al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sulle attività tese ad inserire nella convenzione MARPOL le disposizioni della presente direttiva. |
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Emendamento 33
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Articolo 7, paragrafo 3 (direttiva 1999/32/CE)
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Tenendo conto delle eventuali linee guida IMO sui sistemi di depurazione dei gas di scarico e sulle altre tecnologie per limitare le emissioni di SOx, nonché degli effetti di queste tecnologie sull'ambiente, ed in particolare sull'ambiente marino, la Commissione esamina la possibilità di ricorrere a metodi di riduzione delle emissioni alternativi all'uso di combustibili a basso tenore di zolfo prescritto dagli articoli 4 bis e 4 ter, e ove opportuno presenta una proposta in merito. |
soppresso |
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Emendamento 44
ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)
Articolo 7 bis (nuovo) (direttiva 1999/32/CE)
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8 bis) È inserito il seguente articolo 7 bis: |
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'Articolo 7 bis
Strumenti economici |
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Sulla base dei risultati degli esperimenti pilota e di altri studi effettuati, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2007, una relazione corredata di proposte di revisione della presente direttiva. |
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La revisione può comprendere proposte relative a strumenti economici, fra cui meccanismi quali diritti differenziati e oneri chilometrici, permessi di emissioni negoziabili e compensazioni. |
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Qualora gli esperimenti pilota di cui all'articolo 4 ter bis diano risultati positivi, le eventuali proposte in materia di compensazioni includono meccanismi in base ai quali gli operatori o i gruppi di operatori marittimi che gestiscono navi rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 4 bis bis che utilizzano tecniche di riduzione possono controbilanciare le emissioni di SO2 delle navi modificate con quelle delle navi non modificate. Tali regimi sono autorizzati solo a condizione che possa essere chiaramente provato un vantaggio ambientale rispetto all'uso dei suddetti combustibili a basso tenore di zolfo (0,5%). Alle condizioni definite all'articolo 4 ter (bis), paragrafo 2), ciò può applicarsi anche alle navi che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 4 bis. |
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Lo scarico dei liquidi prodotti da tali sistemi è autorizzato unicamente qualora sia documentato che essi non hanno effetti negativi sugli ecosistemi. |
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Le navi marittime che impiegano tecniche di riduzione delle emissioni sono inoltre esentate dagli obblighi di cui all'articolo 4 ter: |
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a) qualora il rendimento del sistema e le emissioni nette nell'atmosfera nelle acque territoriali (in caso di compensazione) siano uguali o superiori a quelli di navi che non impiegano tali tecniche in caso di utilizzazione di combustibili con un tenore di zolfo dello 0,2%; |
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b) qualora possa essere garantito che i benefici in termini di qualità dell'aria a livello locale corrispondano a quelli che si otterrebbero utilizzando combustibile con un tenore di zolfo dello 0,2% nelle acque territoriali.' |
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Emendamento 37
ARTICOLO 2, COMMA 1
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Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [']1. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [']1. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
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1 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
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1 6 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. |
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(1) GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 277.