Il tribunale di primo grado della Corte di Giustizia dell'UE, con sentenza pronunciata ieri, ha annullato la decisione della Commissione Europea che ha dichiarato l'aiuto alla ristrutturazione della compagnia di navigazione francese SNCM (Société Nationale Maritime Corse Méditerranée ) compatibile con il mercato comune (
inforMARE del
9 luglio 2003 e
16 marzo 2005).
L'aiuto alla ristrutturazione notificato dalla Francia alla Commissione Europea nel 2002 ammonta a 76 milioni di euro. Il 9 luglio 2003 la Commissione UE aveva dichiarato tale aiuto compatibile con il mercato comune ed aveva autorizzato la ricapitalizzazione della SNCM con un primo versamento di 66 milioni di euro. L'esecutivo europeo aveva previsto la possibilità, sino alla fine del periodo di ristrutturazione (31 dicembre 2006), di autorizzare ulteriormente un secondo pagamento corrispondente alla differenza tra i 10 milioni di euro restanti e il ricavo delle cessioni imposte dalla decisione. La Corsica Ferries, compagnia di navigazione che - come SNCM - offre collegamenti marittimi regolari verso la Corsica dalla Francia continentale, oltre che dall'Italia, ha chiesto l'annullamento di tale decisione, sostenendo che è insufficientemente motivata e che viola gli orientamenti della stessa Commissione Europea. In particolare la decisione conterrebbe errori di fatto ed errori manifesti di valutazione, soprattutto per quanto riguarda la condizione relativa alla limitazione dell'aiuto al livello minimo. Corsica Ferries ha contestato alla Commissione di non aver preso in considerazione il prodotto netto delle cessioni di attivi immobiliari, previste dal piano di ristrutturazione e realizzate nel 2003, per determinare l'importo minimo dell'aiuto concesso alla SNCM.
Nella sentenza il tribunale ha respinto tutti gli argomenti di Corsica Ferries ad eccezione di quello relativo alla limitazione dell'aiuto al minimo. Il tribunale ha osservato che la Commissione, nella sua decisione, ha anzitutto rilevato che conformemente al suo piano di ristrutturazione la SNCM, da un lato, aveva previsto di liberare 21 milioni di euro in seguito alla vendita di navi e, dall'altro, ha effettivamente ceduto i suoi attivi immobiliari per un importo di 12 milioni di euro di prodotto netto di cessione. Per determinare l'importo minimo dell'aiuto - ha precisato il tribunale - la Commissione ha soltanto indicato nella decisione che la SNCM avrebbe dovuto liberare 21 milioni di euro di prodotto netto di cessione senza fare riferimento all'importo di 12 milioni indicato per il prodotto netto di cessione degli attivi immobiliari.
Ai sensi degli orientamenti - si legge nella sentenza - l'importo dell'aiuto dev'essere limitato al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa. Così, per determinare il carattere minimo dell'aiuto concesso alla SNCM, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione l'intero prodotto netto delle cessioni realizzate in esecuzione del piano di ristrutturazione ed includervi, di conseguenza, le entrate derivanti dalle cessioni di attivi immobiliari. La circostanza che tali entrate abbiano un'incidenza marginale sulla situazione finanziaria della SNCM - ha rilevato il tribunale - non può giustificare il fatto di non prenderle in considerazione. Inoltre la Commissione non poteva limitarsi ad effettuare una valutazione approssimativa del prodotto netto di cessione delle navi e degli immobili dato che, all'epoca dell'adozione della sua decisione, doveva conoscere l'importo effettivo di tale prodotto netto. Infine - ha osservato ancora il tribunale - la decisione è viziata da un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione disponeva delle informazioni che le consentivano di rilevare, all'epoca dell'adozione della decisione, che il prodotto netto di cessione era superiore ai 21 milioni di euro.