- Il Comitato Nazionale di Coordinamento degli Utenti e degli Operatori Portuali ha espresso oggi la propria «forte indignazione» e quella delle organizzazioni imprenditoriali aderenti (Antep, Assorimorchiatori, Confcommercio, Confetra, Confindustria, Confitarma, Fedarlinea e Federagenti) in merito all'intervento legislativo in materia di lavoro portuale contenuto nel disegno di legge attuativo del protocollo 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività.
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- «Con la previsione contenuta nell'art. 1, comma 89, del testo normativo che recepisce il citato protocollo – ha spiegato il Comitato - si sono, infatti, totalmente disattese le chiare pronunce del Consiglio di Stato, chiamato di recente ad accertare la legittima applicazione del comma 13, dell’art. 17, della legge n. 84/1994. Mentre ben quattro sentenze del Consiglio di Stato hanno chiaramente indicato che il contratto previsto dalla citata norma della legge n. 84/1994 si riferisce solo ed esclusivamente ai lavoratori portuali temporanei, la modifica introdotta con il disegno di legge sul “Welfare” estende, di fatto e senza alcuna giustificazione economica né giuridica, il medesimo contratto a tutti i lavoratori delle imprese operanti nel porto».
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- Inoltre il Comitato degli utenti e degli operatori dei porti ha osservato come «il ricorso al voto di fiducia, previsto sul disegno di legge in argomento, escluda, peraltro, la possibilità di sviluppare una opportuna discussione in sede parlamentare, volta ad evitare l’introduzione nel nostro ordinamento di una norma su cui pesano rilevanti dubbi di legittimità costituzionale. Appare evidente infatti come l’imposizione ad imprese private dell’obbligo di applicare un contratto nazionale di lavoro, anche se non sottoscritto dalle loro organizzazioni imprenditoriali d'appartenenza, risulti chiaramente in contrasto con il principio di autonomia sindacale sancito dall’art. 39 della Costituzione».
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- «Elementi di forte perplessità – ha rilevato ancora il Comitato - derivano, inoltre, dall'osservazione che in un provvedimento non specifico in materia portuale vengano apportate modifiche rilevanti alla legge quadro sulla portualità mentre sono attualmente all’esame dell’ottava Commissione del Senato alcuni disegni di legge di riforma dell'ordinamento portuale e la medesima Commissione ha meritoriamente avviato un ciclo di consultazioni fra tutti i soggetti interessati, al fine di acquisire ogni indicazione utile per un intervento normativo che tenga nella debita considerazione tutti gli interessi coinvolti. Le modifiche normative di cui al citato disegno di legge sul welfare, introdotte al di fuori di un disegno organico complessivo di riforma della legge n. 84/1994, hanno evidentemente tenuto in considerazione solo gli interessi di alcune categorie operanti nei porti a evidente discapito degli interessi dell’intera comunità degli operatori portuali. Si chiuderebbe, così, nel peggiore dei modi un’amara pagina della portualità italiana!»
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- Secondo il Comitato, «la nuova disposizione, qualora approvata in via definitiva, farebbe proprie le insostenibili tesi, care ad alcune componenti sociali, secondo le quali l'applicazione del richiamato comma 13, dell’art. 17, della legge n. 84/1994, avrebbe determinato situazioni di dumping sociale nei porti. Purtroppo, né il ministero del Lavoro, né quello dei Trasporti hanno mai ritenuto di dover sentire il Comitato Nazionale di Coordinamento degli Utenti e degli Operatori Portuali, malgrado le numerose richieste formulate in tal senso, al quale non è mai stata data l’opportunità di poter rappresentare presso le sedi competenti la propria posizione sul tema. Nei confronti istituzionali svolti sulle questioni portuali, sono state così perse occasioni utili per fugare le infondate preoccupazioni e, aspetto ancora più grave, non è mai stato avviato il tavolo per la definizione del contratto per i lavoratori portuali temporanei, così come la legge impone».
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- Il Comitato concluse sottolineando come le «ulteriori modifiche alla legge n. 84/1994, sempre introdotte dal disegno di legge sul welfare, art. 1, commi 87 e 88, in assenza di un coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, costituiscano una seria minaccia al processo di modernizzazione e liberalizzazione delle attività portuali, imposto dalla Commissione Europea ed introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 84/1994, processo che ora il legislatore italiano sta di fatto svuotando di contenuto. In effetti, dal quadro normativo in via di definizione, si aprirebbe lo spazio per una grave commistione tra attività di libera impresa portuale e fornitura di mere prestazioni di manodopera resa in regime di monopolio, la cui netta distinzione è stata espressamente richiesta dalla Commissione Europea a tutela dei principi comunitari in materia di libera concorrenza. Tale distinzione rappresenta, infatti, una condizione giuridica ed economica imprescindibile per escludere ipotesi di abuso di posizione dominante sul mercato delle operazioni e dei servizi portuali».
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- Il disegno di legge sul welfare approvato oggi dalla Camera dei deputati con 246 voti a favore, 172 contrari ed un astenuto passerà al Senato per la seconda lettura.
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Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (A.C. 3178-A)Maxi emendamento proposto dal Governo (articolo unico)Art. I
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87. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 la parola: «trasformarsi» è sostituita dalla parola: «costituirsi»; b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: «trasformazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «costituzione»; c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8- bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993 n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b), e 17, il cui organico non superi le 15 unità, le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti».
88. Il decreto di cui al comma 8- bis dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 87, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
89. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1 lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione Porti Italiani-Assoporti».
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