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Regione Liguria, modificare il decreto del 2004 per estendere i benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto ai marittimi
Delle 29.500 domande presentate dai marittimi, al novembre 2008 solo 300 erano munite di curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, indispensabile per il riconoscimento dei benefici
18 maggio 2009
Al termine di un incontro con i lavoratori marittimi sul problema del loro accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, che si è svolto questa mattina nella sede della Regione Liguria, il presidente dell'ente regionale, Claudio Burlando, ha proposto la modifica del relativo decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 che - ha ricordato - è costruito più per i lavoratori di terra che non per quelli di mare, soprattutto al punto in cui parla del tipo di esposizione all'amianto per otto ore al giorno in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro.
«Si tratta - ha detto Burlando - di una delle più grandi ingiustizie che questo paese abbia mai conosciuto. I lavoratori marittimi sono stati tra i più esposti all'amianto, hanno abitato in navi piene di amianto, con i tubi coibentati e nonostante ciò sono gli unici che non hanno ancora avuto alcun tipo di riconoscimento. Hanno già avuto benefici categorie come i lavoratori dei porti, gli agenti marittimi, gli spedizionieri, coloro che hanno lavorato nei porti e che ogni tanto sono andati a bordo di una nave, mentre coloro che vi hanno vissuto per decenni 24 ore su 24 non hanno avuto nulla fino ad oggi». «Il decreto per il quale proponiamo la modifica - ha spiegato - è pensato sostanzialmente per i lavoratori delle fabbriche e non per i marittimi».
All'incontro odierno hanno partecipato l'assessore regionale al Lavoro, Enrico Vesco, alcuni parlamentari liguri del PD (Roberta Pinotti, Sabina Rossa e Mario Tullo), le organizzazioni sindacali e i vertici di Ipsema, Inps e Confitarma. Anche i parlamentari presenti hanno assicurato un'iniziativa presso il governo in sostegno a quella della Regione per la modifica del decreto ministeriale che si presenta come la modalità più veloce, rispetto alla modifica di legge.
Ammontano a 29.500 le domande presentate dai lavoratori marittimi per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto. Come disposto dalla legge 266 del 2005, le domande sono state trasferite dall'Inps all'Ipsema (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo). «Di tutte queste però - ha sottolineato l'ente regionale ligure - al novembre 2008 solo 300 erano munite di curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, indispensabile per il riconoscimento, mentre la stragrande maggioranza delle domande, come hanno sottolineato i vertici Ipsema, risulta improcedibile. Un problema che l'attuale governo deve porsi e che richiederebbe una modifica amministrativa dell'attuale decreto ministeriale. A cui si aggiungerebbe anche la modifica del tipo di esposizione all'amianto».
Ricordiamo, infatti, che l'articolo 2 del decreto del 2004, relativo alla determinazione del beneficio pensionistico e ai criteri di accertamento, prevede che i benefici vengano applicati a lavoratori “che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25” e che, per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, si intendono le seguenti: “coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi; produzione di manufatti contenenti amianto; fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto; coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari; demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto; movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto; raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto”.
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