- inforMARE - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sentenza che pubblichiamo di seguito, ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso amministrativo presentato da Terminal Rinfuse Italia (TRI) per chiedere l'annullamento della delibera con cui l'Autorità Portuale di Venezia aveva autorizzato il subingresso parziale nella concessione di Terminal Intermodale Venezia (TIV) da parte di Multi Service.
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- «Dalla sentenza - ha rilevato l'Autorità Portuale di Venezia - si evince infatti che l'eventuale annullamento dell'autorizzazione al sub ingresso non arrecherebbe a TRI alcuna utilità sostanziale. Annullando la delibera infatti si verrebbe a ristabilire la situazione precedente, con la ri-espansione dell'originaria concessione di TIV sulla porzione di area contesa da TRI». (iM)
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- REPUBBLICA ITALIANA
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- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
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- (Sezione Prima)
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- ha pronunciato la presente
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- SENTENZA
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- sul ricorso numero di registro generale 526 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- Terminal Rinfuse Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini, Corrado Mauceri, Claudio Tesauro, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G;
- contro
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- Autorita' Portuale di Venezia, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Maresca, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
- nei confronti di
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- Terminal Intermodale Venezia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Orsoni, Mariagrazia Romeo, con domicilio eletto presso Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205; Multi Service Srl;
- per l'annullamento
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- della deliberazione n. 4/2010 con la quale il Comitato portuale, ha deciso di autorizzare il sub ingresso parziale nella concessione di T.I.V. Spa da parte di Multi Service srl con prescrizioni; della deliberazione n. 5/2010 con la quale il Comitato intimato ha deciso di non accogliere l'istanza di estensione della concessione demaniale marittima in capo a T.R.I. Spa su parte del compendio demaniale attualmente concesso alla T.I.V.; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
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- Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
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- Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Venezia e di Terminal Intermodale Venezia Spa;
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- Viste le memorie difensive;
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- Visti tutti gli atti della causa;
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- Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2010 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
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- Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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- FATTO
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- Terminal Rinfuse Italia spa (in prosieguo, TRI), operante nel settore della movimentazione di merci alla rinfusa e concessionaria di un'area demaniale nel porto di Venezia, ha impugnato le deliberazioni 3 febbraio 2010 n.i 4 e 5 con le quali il Comitato portuale dell'Autorità Portuale di Venezia (in avanti, AP) ha autorizzato, ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione, il subingresso parziale di Multi Service srl (d'ora in poi, MS) - soggetto che, anch'esso operante nella movimentazione di merci, aveva acquisito il ramo d'azienda di Terminal Intermodale Venezia spa (successivamente, TIV), impresa titolare della concessione demaniale marittima sull'area confinante con quella concessionata a TRI - nelle aree già utilizzate da TIV nell'esercizio del ramo d'azienda ceduto, e, rispettivamente, ha negato a TRI l'estensione della concessione demaniale sull'area oggetto del subingresso che TRI stessa aveva richiesto in concessione rivendicando una posizione di concorrenzialità nei confronti di MS.
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- Secondo TRI la delibera n. 4/10 del Comitato portuale che ha autorizzato il subingresso di MS in una parte dell'area concessionata a TIV sarebbe illegittima per violazione dell'obbligo di astensione dell'ing. Semenzato (parte interessata nella predetta determinazione, in quanto direttore generale di TIV), per mancato rispetto del principio di necessaria comparazione delle proposte avanzate dai due soggetti interessati ad ottenere la concessione della medesima area portuale, per inesistenza dei presupposti fattuali per il subingresso parziale, per mancata osservanza del parere della Commissione consultiva locale e per il mancato esercizio del potere di vigilanza sull'adempimento del programma di attività connesso al titolo concessorio rilasciato a TIV.
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- Resistevano in giudizio sia l'AP che le controinteressate TIV e MS eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame per difetto di interesse (nessun beneficio, invero, deriverebbe alla ricorrente dall'eventuale annullamento dell'autorizzazione al subentro parziale di MS nella concessione di TIV) e comunque rilevandone, nel merito, l'infondatezza (l'art. 46 del c.n. non vieta né esclude altrimenti il subingresso parziale nella concessione demaniale; il medesimo art. 46, inoltre, conferisce al concessionario una posizione qualificata facoltizzandolo a farsi sostituire da terzi di proprio gradimento nel godimento della concessione, subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità concedente che la rilascia previa verifica della rispondenza della sostituzione all'interesse pubblico: interesse che, comunque, non deve nè può essere comparato con l'interesse connesso all'eventuale offerta di terzi autonomamente pretendenti al subentro, in quanto non hanno alcun titolo a concorrervi. Giacchè l'art. 46, concernente il subingresso nella disponibilità di un'area già concessionata, non prevede alcuna concorrenza, a differenza del precedente art. 37 riguardante un'area non gravata da concessione).
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- La causa è passata in decisione all'udienza del 13 ottobre 2010.
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- DIRITTO
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- Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
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- L'eventuale annullamento dell'autorizzazione al subingresso di MS a TIV, infatti, non arrecherebbe a TRI alcuna utilità sostanziale, posto che l'originaria concessione di TIV si riespanderebbe a ricomprendere la porzione di area contesa da TRI, con conseguente impossibilità - non versandosi nell'ipotesi prevista dall'art. 37 c.n. che regola, sancendo il principio di concorrenzialità, la compresenza di più domande di concessione di aree demaniali nella disponibilità dell'Autorità concedente -, da parte di AP, di esaminare la domanda di concessione della predetta porzione di area.
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- In materia di valutazione dell'interesse a ricorrere in occasione di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche indette da una pubblica amministrazione per la scelta del contraente, invero, il giudice adito non può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendo dichiarare inammissibile il gravame laddove all'esito di una apposita verifica a priori, che è potere-dovere del giudice stesso effettuare, risulti che la parte ricorrente non potrebbe in nessun caso risultare aggiudicataria in caso di accoglimento del ricorso (cfr., da ultimo, CdS, V, 19.10.2009 n. 6406; VI, 4.6.2009 n. 3440).
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- Né la legittimazione dell'odierna ricorrente può trovare fondamento nell'interesse ad ottenere un provvedimento di “decadenza/revoca o di modifica della concessione” a seguito dell'eventuale accertamento della mancata permanenza dei requisiti posseduti dall'impresa concessionaria al momento del rilascio della concessione: AP, infatti, non ha mai avviato un procedimento di decadenza della concessione assegnata a TIV, né TRI ha impugnato tale omissione con il presente gravame.
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- Così come, analogamente, la legittimazione di TRI non può trarre giustificazione dall'interesse al mancato radicamento in un'area adiacente alla propria di un'impresa concorrente nella medesima attività: giacchè oggetto del contendere non è la possibile concorrenza di un soggetto che si colloca in area viciniore, ma esclusivamente l'ottenimento in concessione di tale area per ampliare la propria attività.
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- Né, d'altra parte, la legittimazione di TRI può ravvisarsi nella circostanza che “TRI sia titolare di domanda concorrente a quella presentata da MS e da TIV”: nessuna concorrenza può esservi tra la domanda di TRI e quella di MS/TIV, atteso che nel caso di specie si è avviato un procedimento non già di concessione di aree demaniali nella disponibilità dell'Autorità concedente ai sensi dell'art. 37 c.n. (che, appunto, prevede la concorrenzialità tra diverse domande dello stesso bene non concessionato), ma di subingresso di MS a TIV, previa verifica della rispondenza del subingresso stesso ai canoni dell'interesse pubblico.
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- Le spese possono essere compensate.
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- P.Q.M.
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- Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
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- definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
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- Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
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- Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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- Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
- Vincenzo Antonio Borea, Presidente
- Claudio Rovis, Consigliere, Estensore
- Riccardo Savoia, Consigliere
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L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
- DEPOSITATA IN SEGRETERIA
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Il 28/10/2010
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IL SEGRETARIO
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(Art. 89, co. 3, cod. proc. Amm.)
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